§ 17.2.104 – D.L. 29 dicembre 1995, n. 560.
Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:29/12/1995
Numero:560


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Interventi a favore delle imprese.
Art. 3.  Interventi a favore delle aziende agricole.
Art. 4.  Contributi ai privati per gli eventi alluvionali.
Art. 5.  Contributi ai privati per gli eventi sismici.
Art. 6.  Contributi ai privati per dissesto idrogeologico.
Art. 7.  Interventi urgenti di protezione civile.
Art. 7 bis.  Contributo straordinario all'Istituto nazionale di geofisica.
Art. 8.  Provvidenze a favore degli enti locali.
Art. 9.  Provvidenze da parte di altri enti pubblici.
Art. 9 bis.  Provvidenze per opere di prevenzione.
Art. 10.  Copertura finanziaria.
Art. 11.  Disposizioni integrative di precedenti eventi alluvionali.
Art. 11 bis.  Disposizione relativa alla sorveglianza sismica in Sicilia.
Art. 11 ter.  Modifica all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433.
Art. 11 quater.  Benefici a favore di soggetti colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti in Piemonte dal 16 al 18 maggio 1994.
Art. 12.  Integrazione norme per mutui alle imprese danneggiate dalle alluvioni del novembre 1994.
Art. 13.  Ripristino danni subiti da beni di enti pubblici per eventi alluvionali del novembre 1994.
Art. 13 bis.  Ripristino di opere pubbliche danneggiate.
Art. 14.  Agevolazioni a favore delle associazioni di volontariato di protezione civile.
Art. 15.  Disposizioni per la definizione degli interventi a Napoli di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e relative operazioni di rendicontazione.
Art. 15 bis.  Contributi per la ricostruzione di immobili nei comuni della comunità montana della Valnerina.
Art. 15 ter.  Contributi per opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni della Valnerina rientranti nella regione Marche.
Art. 15 quater.  Interventi per la riduzione del rischio vulcanico e sismico nell'area vesuviana e flegrea.
Art. 15 quinquies.  Interventi di prevenzione del rischio sismico.
Art. 15 sexies.  Trasferimento del patrimonio edilizio di Monterusciello al comune di Pozzuoli.
Art. 15 septies.  Interventi di adeguamento sismico per terremoto del 5 maggio 1990 e del 26 maggio 1991 in Basilicata.
Art. 15 octies.  Disposizioni relative al sisma del 26 giugno 1993 nel comune di Pollina (Palermo).
Art. 16.  Reintegro fondi ex Gescal.
Art. 16 bis.  Trasferimento di risorse ai comuni.
Art. 17.  Entrata in vigore.


§ 17.2.104 – D.L. 29 dicembre 1995, n. 560. [1]

Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile.

(G.U. 29 dicembre 1995, n. 302).

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a fronteggiare le situazioni di emergenza verificatesi:

     a) a seguito degli eccezionali eventi alluvionali nelle regioni: Basilicata il giorno 15 agosto 1995, Calabria dal 13 al 14 marzo 1995, Campania il 21 settembre 1995, Friuli-Venezia Giulia il 19 settembre 1995, Lazio dal 16 al 17 settembre 1995, Liguria dal 25 al 26 settembre 1995 ed il giorno 16 novembre 1995 e dal 4 al 6 ottobre 1995, Lombardia il 3 luglio 1995 e dal 12 al 14 settembre 1995, Puglia nei mesi di agosto, settembre e dicembre 1995, Sicilia dal 13 al 14 marzo 1995, il 31 luglio 1995 e nei giorni 13, 16 e 19 agosto 1995, Toscana dal 18 al 19 settembre 1995 e il 5 ottobre 1995 nonché il 2 novembre 1995 e dal 24 al 27 dicembre 1995, Umbria dal 13 al 14 settembre 1995, Veneto dal 30 al 31 maggio 1995, Piemonte dal 16 al 18 maggio 1994 e dal 19 al 20 settembre 1995, Emilia-Romagna dal 22 al 26 dicembre 1995; nonché a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nell'Agro sarnese-nocerino nei mesi di luglio e agosto 1995 [2];

     b) a seguito degli eventi sismici verificatisi nel giorno 10 ottobre 1995 nelle province di Massa Carrara, Lucca e La Spezia e nel giorno 30 settembre 1995 nella regione Puglia [3];

     c) a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nei giorni 14 e 15 ottobre 1995 nel comune di Camaiore (Lucca);

     c bis) a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi dal giorno 1 marzo 1995 e tuttora in atto nel comune di Civitacampomarano in provincia di Campobasso [4];

     c ter) a seguito della situazione di eccezionale attività di aggressione del mare e del conseguente fenomeno erosivo verificatosi sulla costa abruzzese nel dicembre 1995 [5].

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel 1995, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite.

 

     Art. 2. Interventi a favore delle imprese.

     1. Per la ripresa dell'attività produttiva nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, alle imprese industriali, commerciali, turistiche, artigianali e di servizi danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al presente decreto, è assegnato un contributo fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa [6].

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma complessiva di 40 miliardi di lire per l'anno 1996 [7].

     3. Le domande di ammissione al contributo di cui al comma 1, sono presentate alle prefetture entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che stabilisce modalità e procedure per la concessione e l'erogazione della suddetta provvidenza. Tale decreto sarà emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [8].

 

     Art. 3. Interventi a favore delle aziende agricole.

     1. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 ed individuati dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni e le procedure della medesima legge.

     2. All'onere finanziario di cui al presente articolo si provvede con la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale per l'agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, integrata di lire 10 miliardi per l'anno 1996.

 

     Art. 4. Contributi ai privati per gli eventi alluvionali.

     1. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo, anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purché legalmente edificate, ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento della spesa per il ripristino conseguente al danno [9].

     2. Per la riparazione delle unità immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purché legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, non comprese nelle provvidenze di cui agli articoli 2 e 3, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, il contributo, a fondo perduto, è fino al cinquanta per cento della spesa per il ripristino [10].

     3. Per la realizzazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2 è assegnata alle regioni di cui all'articolo 1 la complessiva somma di lire 4 miliardi per l'anno 1996, da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede alla ripartizione della predetta somma fra le regioni interessate che sono tenute a predisporre un programma operativo nel quale vengono indicati anche:

     a) tempi e modalità di spesa;

     b) specifiche direttive per la progettazione, esecuzione e verifica degli interventi. Per la realizzazione degli interventi le regioni costituiscono una conferenza di servizi.

     4. Le regioni sono tenute ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.

 

     Art. 5. Contributi ai privati per gli eventi sismici.

     1. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo, anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purché legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino all'ottantacinque per cento della spesa per il ripristino conseguente al danno e per i necessari interventi di miglioramento sismico [11].

     2. Per la riparazione delle unità immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purché legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, non comprese nelle provvidenze di cui agli articoli 2 e 3, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato ai soggetti proprietari un contributo, a fondo perduto, fino al sessantacinque per cento della spesa di ripristino e miglioramento sismico [12].

     3. Con il termine miglioramento sismico di cui ai commi 1 e 2 si intende un insieme di interventi volti prevalentemente ad assicurare una buona organizzazione dell'edificio, curando particolarmente la qualità dei collegamenti tra le pareti dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti senza comprendere, se non in casi strettamente necessari, interventi, diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari. Nel caso di interventi su un edificio facente parte di un aggregato strutturale possono essere effettuati interventi limitati anche sugli edifici adiacenti a questo. I progetti possono prevedere, oltre agli interventi strutturali, anche le opere di finitura strettamente connesse.

     4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 le regioni predispongono un programma operativo nel quale vengono indicati anche:

     a) tempi e modalità di spesa;

     b) specifiche direttive per la definizione di elementi utili alla corretta e completa progettazione, esecuzione e verifica degli interventi, avvalendosi anche del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e del Servizio sismico nazionale. Per la realizzazione degli interventi le regioni costituiscono una conferenza di servizi.

     5. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo sono assegnate, per l'anno 1996, le somme di lire 7.300 milioni alla regione Toscana e di lire 1.200 milioni alla regione Puglia da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

     6. Le regioni sono autorizzate ad utilizzare eventuali somme, che si rendessero disponibili dopo aver effettuato gli interventi previsti dal presente articolo, per finanziare interventi di miglioramento sismico sugli edifici pubblici strategici.

     7. Le regioni sono tenute ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.

 

     Art. 6. Contributi ai privati per dissesto idrogeologico.

     1. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari, purché legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che, a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Camaiore (Lucca) nei giorni 14 e 15 ottobre 1995, risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del danno accertato. Il contributo può essere utilizzato anche per la costruzione o l'acquisto di una nuova unità immobiliare. Viene, altresì, concesso nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4 un contributo pari al settanta per cento di quanto effettivamente corrisposto a titolo di imposta sul valore aggiunto per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto delle unità immobiliari [13].

     1 bis. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1, ai soggetti proprietari degli immobili o, comunque, ivi residenti, è concesso nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4 un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del danno accertato per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di beni mobili di arredo nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare [14].

     2. I proprietari dianzi indicati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al comune istanza per ottenere il contributo di cui al comma 1, con allegata perizia tecnico- economica giurata relativa al danno subito.

     3. Il comune, valutata la congruità delle stime dei danni, predispone un piano di erogazione dei contributi da assegnarsi ai soggetti beneficiari nei limiti delle disponibilità di cui al comma 4 e lo sottopone al preventivo esame del Dipartimento della protezione civile.

     4. Al comune viene assegnata per l'anno 1996 la somma di lire 4.200 milioni, da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno. La predetta somma è comprensiva delle spese di riempimento della voragine, di sondaggi e di indagini idrogeologiche e geognostiche urgenti, nonché per la demolizione degli edifici non più recuperabili. Al fine di consentire la ricostruzione, il comune provvede a rilocalizzare le unità immobiliari distrutte in altro sito, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni [15].

     5. Il comune è tenuto ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.

     6. La località del comune denominata «Le Funi», nella parte relativa alla voragine ed alle unità immobiliari crollate o totalmente demolite, passa al patrimonio indisponibile del comune medesimo. In tale parte non possono essere realizzate costruzioni di qualsiasi genere [16].

 

     Art. 7. Interventi urgenti di protezione civile.

     1. Per interventi di emergenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, si provvede ad emanare ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata, per l'anno 1996, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, la somma di lire 30 miliardi.

     2 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile un'ulteriore somma di lire 10 miliardi per gli eventi calamitosi verificatisi nella regione Calabria [17].

     2 ter. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad emanare ordinanza, ai sensi dell'articolo 5, L. 24 febbraio 1992, n. 225, per consentire l'applicazione immediata del piano di emergenza predisposto dal prefetto di Parma, a seguito dell'evento franoso in località «La Lama» del comune di Corniglio, comprensivo della evacuazione di beni e di persone e delle relative attività di assistenza e soccorso. Al relativo onere, fino ad un importo di lire 1.800 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come rideterminata nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550 [18].

 

     Art. 7 bis. Contributo straordinario all'Istituto nazionale di geofisica. [19]

     1. Per l'attività svolta nel corso dell'anno 1995 dall'Istituto nazionale di geofisica, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sulla base dei programmi triennali di collaborazione scientifica, approvati dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato alla concessione di un contributo straordinario al medesimo Istituto di lire 6.500 milioni nell'anno 1996.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, come rideterminata nella tabella C della L. 28 dicembre 1995, n. 550.

 

     Art. 8. Provvidenze a favore degli enti locali.

     1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane di Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Campania ed Umbria, che abbiano subìto, a seguito degli eventi alluvionali, sismici e di dissesto idrogeologico, verificatisi nei giorni indicati all'articolo 1, comma 1, danni gravi ai beni propri, possono contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato nel limite di lire 20 miliardi da ripartire dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4 del D.L. 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, e dall'articolo 1 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265 [20].

     1 bis. Per effetto della riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riduce proporzionalmente il riparto fra le regioni che conseguentemente provvedono alla riformulazione dei piani di intervento, anche ricomprendendovi eventualmente nuove aree [21].

     2. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 11, 12 e 13, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni.

 

     Art. 9. Provvidenze da parte di altri enti pubblici.

     1. Qualora i danni subìti a seguito degli eventi calamitosi elencati nell'articolo 1 del presente decreto siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici, la corresponsione dei contributi in questione ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

 

     Art. 9 bis. Provvidenze per opere di prevenzione. [22]

     1. A favore dell'Autorità di bacino del fiume Tevere è disposto uno stanziamento per la progettazione e la realizzazione dell'ampliamento e per le opere di sistemazione del bacino idrico del lago Trasimeno nonché per le opere di contenimento, di collegamento e di prevenzione di eccezionali eventi idrogeologici.

     2. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo pari a lire 2.000 milioni per il 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996- 1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 10. Copertura finanziaria. [23]

     1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, valutato in lire 106.700 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 86.700 milioni mediante l'utilizzo della disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno dall'articolo 1, comma 4, del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, intendendosi ridotta corrispondentemente la relativa autorizzazione di spesa, e quanto a lire 20.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

     Art. 11. Disposizioni integrative di precedenti eventi alluvionali. [24]

     1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è incrementata di lire 20 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto- legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

     2. [25].

     2 bis. L'importo di lire 40 miliardi di cui al comma 1 bis dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, è aumentato di lire 20 miliardi. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero [26].

     3. [27].

     4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3 bis del decreto- legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente incrementata della somma di lire 40 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede con le disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno dall'articolo 1, comma 4, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

     4 bis. Lo stanziamento di lire 50 miliardi di cui all'articolo 1 septies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è aumentato di lire 20 miliardi intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di lire 150 miliardi di cui all'articolo 1 sexies del medesimo decreto-legge [28].

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     5 bis. All'articolo 3 quater del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'articolo 1 ter, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, dopo le parole: «nello stesso comune» sono inserite le seguenti: «o in comuni contermini» [29].

     5 ter. Le provvidenze previste dagli articoli 1, 2, 3, 3 bis e 4 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, devono intendersi riferite ai danni verificatisi per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994 sull'intero territorio delle regioni individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994 [30].

     5 quater. I contributi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, e successive modificazioni, nonché i contributi previsti dall'articolo 5, comma 6 bis, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del soggetto percipiente. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, determinato in lire 7 miliardi per il 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero [31].

 

     Art. 11 bis. Disposizione relativa alla sorveglianza sismica in Sicilia. [32]

     1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi anche dei predetti enti di ricerca».

 

     Art. 11 ter. Modifica all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433.

     1. All'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2 bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri aggiorna, nei limiti di spesa di cui all'art. 1, il provvedimento di cui al comma 2 nella parte relativa ai dati parametrici da adottare per il computo dei contributi da riconoscere nonchè alle procedure di attuazione tenuto conto della peculiarità degli interventi da realizzare nel particolare contesto ambientale e architettonico e della necessità di accelerare la ricostruzione" [33].

 

     Art. 11 quater. Benefici a favore di soggetti colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti in Piemonte dal 16 al 18 maggio 1994. [34]

     1. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, sono estesi, nel limite massimo di lire 1.300 milioni, ai soggetti che hanno subito danni ad immobili adibiti ad uso abitativo negli eventi alluvionali avvenuti in Piemonte dal 16 al 18 maggio 1994.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 1.300 milioni per il 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini del bilancio triennale 1996- 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

     Art. 12. Integrazione norme per mutui alle imprese danneggiate dalle alluvioni del novembre 1994.

     1. Il comma 8 bis dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'art. 1 ter, comma 1, lettera a), n. 4), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:

     “8 bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'art. 2 bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.”.

     2. All'art. 3, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: «ricostituzione di scorte» sono inserite le seguenti: «da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994».

     3. Il comma 7 ter dell'art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'art. 1 ter, comma 1, lettera c), n. 2), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:

     “7 ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato dall'art. 2 bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.”.

     4. L'art. 4 quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:

     “Art. 4 quinquies (Conversione dei mutui). -- 1. I mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attività di impresa dalle imprese risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali in questione potranno essere convertiti con i mutui previsti per le imprese dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per il massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti delle garanzie e della durata previste.”.

     5. Con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono impartite disposizioni per l'attuazione del comma 4. I soggetti interessati possono presentare le relative domande entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso [35].

     5 bis. Il contributo a fondo perduto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, limitatamente alle sole imprese cessate viene versato a seguito della presentazione di perizia giurata che attesti unicamente il valore dei beni danneggiati. Sono comprese tra le imprese cessate anche quelle sottoposte alle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni [36].

     5 ter. All'art. 4 bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     "2 bis. Le domande rivolte ad ottenere i benefici previsti dalle disposizioni del presente articolo limitatamente alle provvidenze di cui all'art. 1, comma 3, dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 30 aprile 1996.

     2 ter. Ove non altrimenti disciplinato, relativamente al contributo previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, si applicano ai beni mobili, distrutti o persi o danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, per la determinazione delle provvidenze, nonchè per l'ammissione e la relativa concessione ed erogazione dei contributi, le disposizioni di cui ai capi I e III della deliberazione adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 12 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995 e successive modificazioni e integrazioni. Fermo restando il limite complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare, di cui al citato art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 691 del 1994, la spesa massima ammissibile per i detti beni mobili distrutti o persi o danneggiati, ove non riconducibili per natura alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 9 della citata deliberazione della predetta Conferenza permanente, è determinata sulla base della documentazione mediante atti probatori sul valore dei beni predetti o in ragione di lire 3 milioni a vano catastale, intendendosi per vano catastale una superficie abitabile lorda di 16 metri quadrati.

     2 quater. Ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1 dell'art. 9 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 2 ter, sono ammesse le eventuali dichiarazioni sottoscritte, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, sul valore dei beni danneggiati, dai venditori dei predetti beni" [37].

     5 quater. All'art. 4 quater del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è aggiunto il seguente comma:

     "1 bis. Per i titolari degli studi professionali di cui al comma 7 dell'art. 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, il termine di cui al comma 1 è individuato nella data del 30 giugno 1996" [38]

     5 quinquies. Il termine del 31 marzo 1996, previsto dal comma 1 dell'articolo 4 quater del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è prorogato al 30 aprile 1996 [39].

     5 sexies. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: «anni 1994 e 1995» sono sostituite dalle seguenti: «anni 1994, 1995 e 1996» [40].

     5 septies. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si applicano anche a tutti i comuni compresi nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 17 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 1995 [41].

     5 octies. Il termine del 31 marzo 1996 previsto al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1997 [42].

     5 novies. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto- legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, i cui immobili debbono essere ricostruiti in altre zone del territorio comunale o dei comuni vicini, per effetto di ordinanze sindacali conseguenti a divieti imposti dall'Autorità di bacino del Po, possono inoltrare apposite domande ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro e non oltre il 30 aprile 1996. L'accoglimento delle domande e le eventuali erogazioni possono aver luogo nei limiti dei benefici previsti dal citato articolo 1 del decreto-legge n. 691 del 1994 e delle disponibilità residue relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 del medesimo articolo 1 [43].

 

     Art. 13. Ripristino danni subiti da beni di enti pubblici per eventi alluvionali del novembre 1994. [44]

     1. All'art. 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     “4 bis. Le risorse non assegnate entro il 31 dicembre 1995 dal comitato tecnico, di cui al comma 3, possono essere ripartite successivamente, e, comunque, entro il 30 giugno 1996 su presentazione, da parte delle amministrazioni vigilanti, di atti integrativi ai piani di rilevazione, relativamente a danni precedentemente non accertabili per obiettive difficoltà e che non risultino coperti da alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

     4 ter. Eventuali economie di spesa, registrate dai soggetti beneficiari del mutuo in corso di realizzazione o al termine delle opere di ripristino per ribasso d'asta o per altri motivi, possono essere utilizzate, previa autorizzazione del Ministero competente, per l'adeguamento o il miglioramento delle strutture da ripristinare in base a dettagliata relazione, anche ai fini del comma 4 quater.

     4 quater. I soggetti beneficiari dei mutui di cui al comma 1 devono, con dichiarazione resa ogni semestre ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, asseverare alle amministrazioni vigilanti e all'ufficio ispettivo centrale della direzione generale del Ministero del tesoro il rendiconto dettagliato delle spese effettuate con l'indicazione dei singoli prelevamenti sulle somme assegnate. Le amministrazioni vigilanti, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e congiuntamente con l'ufficio ispettivo centrale predetto, sono tenute ad effettuare adeguati controlli, al fine di accertare sia lo stato di avanzamento delle opere di ripristino delle strutture danneggiate, sia il corretto utilizzo delle somme assegnate.”.

 

     Art. 13 bis. Ripristino di opere pubbliche danneggiate. [45]

     1. Per interventi di somma urgenza finalizzati alla tutela della pubblica incolumità ed al ripristino di opere pubbliche danneggiate da eventi calamitosi, le amministrazioni interessate provvedono ai sensi dell'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, nel limite di 200.000 ECU.

 

     Art. 14. Agevolazioni a favore delle associazioni di volontariato di protezione civile.

     1. Allo scopo di potenziare la capacità di risposta all'emergenza da parte del Servizio nazionale di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate, predispone un piano entro il maggio 1997 per la dislocazione nelle aree a rischio del territorio nazionale di mezzi e materiali, prevedendo anche l'affidamento in uso gratuito ai comuni, alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, queste ultime iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613, dei materiali di propria dotazione [46].

     2. I beni mobili ed i beni immobili registrati di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli del Ministero della difesa, divenuti obsoleti o non utilizzati, in deroga alle norme del regolamento di contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere destinati, a titolo gratuito, alle organizzazioni di volontariato, purché siano utilizzati unicamente per lo svolgimento di attività di protezione civile [47].

     3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della difesa, sono disciplinati i criteri, le modalità e le condizioni dell'affidamento in uso gratuito dei beni di cui ai commi 1 e 2 [48].

     3 bis. Per le finalità di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con particolare riferimento agli articoli 11 e 18 della medesima legge, per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica delle organizzazioni e delle associazioni di volontariato che espletano attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di incendi boschivi, è autorizzata la spesa rispettivamente di lire 2.000 milioni per il 1996, di lire 2.000 milioni per il 1997 e di lire 2.000 milioni per il 1998. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile saranno individuati i criteri di ripartizione alle regioni degli importi assegnati per anno; le regioni provvederanno, entro il termine indicato nel decreto, alla erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato, sulla base dei criteri indicati nel decreto sopra citato [49].

 

     Art. 15. Disposizioni per la definizione degli interventi a Napoli di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e relative operazioni di rendicontazione.

     1. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'articolo 22, commi 9 e 9 bis, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è prorogato al 31 marzo 1996. Limitatamente all'attività di rendicontazione prevista dall'articolo 5, primo comma, lettera b), del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica in data 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, il termine del 31 dicembre 1995 è prorogato al 30 giugno 1996. Analogamente le operazioni di chiusura della contabilità soltanto per le spese di funzionamento e del personale sono effettuate entro il termine del 30 giugno 1996. Il funzionario incaricato dal CIPE individua 15 unità tra il personale in servizio presso la struttura del funzionario medesimo alla data di entrata in vigore del presente decreto, da adibire alle attività connesse alla predisposizione e presentazione del rendiconto. Le relative spese di funzionamento e del personale continuano a gravare sulle residue disponibilità finanziarie all'uopo utilizzabili sulle contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Le predette unità di personale all'atto della presentazione del rendiconto sono tenute a rientrare nei ruoli delle amministrazioni di provenienza.

 

     Art. 15 bis. Contributi per la ricostruzione di immobili nei comuni della comunità montana della Valnerina. [50]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, limitatamente alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati compresi nei comuni della comunità montana della Valnerina, è destinata alla regione Umbria la somma di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

     2. Per la ricostruzione degli edifici di culto di cui agli articoli 3 e 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115, ricompresi nei comuni di cui al comma 1, è destinata al Ministero dei lavori pubblici la somma di lire 900 milioni nell'anno 1996, 800 milioni nell'anno 1997 e 700 milioni nell'anno 1998.

     3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a lire 3 miliardi e 900 milioni per il 1996, 3 miliardi e 800 milioni per il 1997, 3 miliardi e 700 milioni per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 15 ter. Contributi per opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni della Valnerina rientranti nella regione Marche. [51]

     1. Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni delle Marche, siti nella Valnerina, danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979, e successivi, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per gli esercizi finanziari 1996, 1997 e 1998.

     2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 500 milioni per il 1996, 500 milioni per il 1997, 500 milioni per il 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 15 quater. Interventi per la riduzione del rischio vulcanico e sismico nell'area vesuviana e flegrea. [52]

     1. Al fine di potenziare la sorveglianza e le ricerche sul rischio vulcanico e sismico nell'area vesuviana e flegrea nonché di realizzare interventi per la preparazione alle emergenze, è concesso un contributo speciale all'Osservatorio vesuviano per il triennio 1996-1998, per un importo complessivo di lire 25.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'anno 1996, lire 10.000 milioni per l'anno 1997 e lire 10.000 milioni per l'anno 1998.

     2. Il Dipartimento della protezione civile provvede all'erogazione all'Osservatorio vesuviano dei finanziamenti di cui al comma 1 sulla base di programmi predisposti dal Gruppo nazionale per la vulcanologia del Consiglio nazionale delle ricerche ed approvati dalla Sezione rischio vulcanico della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, di cui all'articolo 9, L. 24 febbraio 1992, n. 225.

     3. All'onere di lire 5.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 15 quinquies. Interventi di prevenzione del rischio sismico. [53]

     1. Al fine di incentivare l'avvio di interventi di prevenzione del rischio sismico, anche mediante opportuna sperimentazione di tecniche di miglioramento strutturale degli edifici pubblici e privati, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a partecipare ad iniziative promosse da soggetti istituzionali competenti, anche mediante accordi di programma.

 

     Art. 15 sexies. Trasferimento del patrimonio edilizio di Monterusciello al comune di Pozzuoli. [54]

     1. Il patrimonio edilizio costituito dal nuovo insediamento di Monterusciello-Pozzuoli, realizzato ai sensi dell'articolo 1 del decreto- legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, provvisoriamente gestito dall'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è ceduto a titolo gratuito al comune di Pozzuoli nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Al comune di Pozzuoli sono trasferite, altresì, le aree già espropriate ai sensi delle disposizioni citate; sono altresì cedute, parimenti a titolo gratuito, le urbanizzazioni primarie e secondarie. La consegna dei beni è effettuata dal Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     2. Per la realizzazione dei primi necessari interventi di manutenzione per l'eventuale copertura dei primi oneri indispensabili per l'avvio della gestione dell'insediamento di cui al comma 1, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché per il loro completamento e per il ripristino delle deficienze costruttive del patrimonio edilizio accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per l'onere derivante dal contenzioso e per quello sostenuto dal comune di Pozzuoli fino al 31 dicembre 1989 per le attività delegate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasferisce al comune di Pozzuoli la disponibilità finanziaria residuale di lire 20 miliardi, proveniente dagli stanziamenti di legge stabiliti in favore della popolazione puteolana colpita dal bradisismo del 1983, giacente sul pertinente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel medesimo termine l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli è tenuto a rendere il conto della propria gestione, per l'anno 1996, al comune di Pozzuoli e a trasferire al medesimo gli eventuali utili maturati nell'intera gestione [55].

     3. Per il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal bradisismo nell'area flegrea e dal terremoto del 1980, di cui all'articolo 1, commi 1 ter e 1 quater, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, nonché per la corresponsione delle indennità di espropriazione dei fabbricati demoliti a tutela della pubblica e privata incolumità, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire al comune di Pozzuoli gli stanziamenti indicati nella tabella D della legge 23 dicembre 1994, n. 725, e nella tabella D della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

     4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Pozzuoli un mutuo ventennale nel limite massimo di lire 100 miliardi con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere valutato in lire 16 miliardi per il 1997 e in lire 11 miliardi a partire dal 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

     5. Il comune di Pozzuoli provvede alla gestione del patrimonio di cui al comma 1, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, assicurando prioritariamente l'attuazione della disciplina degli indennizzi e l'assegnazione di alloggi con le modalità previste dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1984, e la sistemazione alloggiativa delle famiglie senza tetto. Gli eventuali utili di gestione del patrimonio di cui al comma 1 sono utilizzati dal comune di Pozzuoli per la realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio del centro storico, tesi alla mitigazione del rischio sismico e bradisismico.

 

     Art. 15 septies. Interventi di adeguamento sismico per terremoto del 5 maggio 1990 e del 26 maggio 1991 in Basilicata. [56]

     1. All'articolo 6, comma 2 bis, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ove il costo di adeguamento superi l'80 per cento del costo di ricostruzione è ammessa la demolizione e la ricostruzione dell'edificio».

 

     Art. 15 octies. Disposizioni relative al sisma del 26 giugno 1993 nel comune di Pollina (Palermo). [57]

     1. Al fine di consentire la realizzazione, nel comune di Pollina colpito dal sisma del 1993, di una strada di fuga, alternativa a quella esistente, e per disciplinare gli interventi relativi alle abitazioni danneggiate dal sisma, secondo le norme previste dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433, nonché per consentire l'assistenza abitativa ai nuclei familiari sgomberati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile è autorizzata ad emettere ordinanza integrativa dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2325/FPC del 2 luglio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1993, anche per l'utilizzazione dei fondi stanziati dalla Regione siciliana con l'articolo 144 della legge 1 settembre 1993, n. 25.

 

     Art. 16. Reintegro fondi ex Gescal.

     1. Ai fini del reintegro parziale dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, della somma di lire 15 miliardi utilizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, per gli interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo destinati a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, e all'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a provvedere in via compensativa nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa per l'anno 1996 di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

     2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, relativo alle modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. La quantificazione da parte delle regioni dei fabbisogni complessivi occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è pari a quella formalmente comunicata al Ministero dei lavori pubblici - Comitato per l'edilizia residenziale entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

     2 bis. Nel rispetto del limite di spesa non superiore a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è autorizzata ad estendere i benefici previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ai soggetti di cui al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, alle medesime condizioni e con le stesse modalità, considerando come acconto quanto percepito dai soggetti medesimi ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni. Tali importi devono considerarsi come limiti massimi di spesa [58].

     2 ter. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del comma 2 bis pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero [59].

     2 quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [60].

 

     Art. 16 bis. Trasferimento di risorse ai comuni. [61]

     1. Le regioni sono autorizzate a trasferire ai comuni interessati le risorse di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che non risultino già utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. I comuni destinatari delle risorse di cui al comma 1 ne dispongono per la realizzazione di interventi di ricostruzione o riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche del settembre-ottobre 1992, secondo criteri di ripartizione concordati con la regione.

 

     Art. 17. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74.

[2] Lettera così modificata dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[3] Lettera così modificata dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[4] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[5] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[6] Comma già modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 septies del D.L. 19 maggio 1997, n. 130.

[7] Comma così sostituito dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[8] Comma già modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 septies del D.L. 19 maggio 1997, n. 130.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[10] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[11] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[13] Comma così modificato dall'art. 12 del D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

[14] Comma inserito dall'art. 12 del D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[19] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[20] Comma sostituito dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74 e ora così modificato dall'art. 12 del D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74 e ora così modificato dall'art. 12 del D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

[22] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[23] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[24] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[25] Comma modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74. Modifica il comma 6 bis, art. 5 del D.L. 3 maggio 1995, n. 154.

[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[27] Modifica il comma 1 art. 1 del D.L. 3 maggio 1995, n. 154.

[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[30] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[31] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[32] Articolo inserito dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[33] Articolo inserito dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[34] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[35] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[36] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[37] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[38] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[39] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[40] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[41] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[42] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74 e ora così modificato dall'art. 12 del D.L. 26 luglio 1996, n. 393. Il termine di cui al presente comma è stato ulteriormente prorogato dall'art. 55 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 23 del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.

[43] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[44] Articolo così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[45] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[46] Comma già modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 1996, n. 576.

[47] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 1996, n. 576.

[48] Comma così modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 1996, n. 576.

[49] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74 e ora così modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 1996, n. 576.

[50] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[51] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[52] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[53] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[54] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[55] Comma così modificato dall'art. 12 bis del D.L. 12 novembre 1996, n. 576.

[56] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[57] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[58] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[59] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[60] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.

[61] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1996, n. 74.