Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/12/1996 |
Numero: | 650 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, è convertito in legge con le modificazioni [...] |
§ 98.1.27084 - Legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata.
(G.U. 23 dicembre 1996, n. 300)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
7. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 545
Gli articoli 1, 2 e3 sono sostituiti dal seguente:
«Art. 1. — (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata). - 1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed al fine di consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva e sonora in ambito nazionale e locale fino al 31 maggio 1997. Qualora entro tale data la legge di riforma del sistema radiotelevisivo non sia entrata in vigore, ma abbia avuto l'approvazione di una Camera, il termine predetto è fissato al 31 luglio 1997.
2. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della
3. Per l'anno 1997 restano fissati nella misura prevista per l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI — Radiotelevisione italiana S.p.a., il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Le disponibilità in conto competenza del capitolo 1344 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno in corso ed in quello successivo.
4. Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, sono resi noti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorra, funzioni di indirizzo, entro venti giorni. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti relativi alle attività di cui all'articolo 5, comma 3, della predetta convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI. La Commissione segnala, entro venti giorni, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni eventuali attività che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del pubblico servizio concesso. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.
5. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della
“1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Essi durano in carica per non più di due esercizi sociali. Il mandato è revocabile dai Presidenti delle Camere su proposta adottata a maggioranza di due terzi dei componenti la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonché con titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria nonché, altresì, con titolarità di cariche nei consigli di amministrazione di società controllate dalla concessionaria. Successivamente alla conversione dei crediti in capitale, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e finanziario della gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria procede, altresì, a verifiche bimestrali sulla attuazione del piano editoriale e ne informa con apposita relazione la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, le Commissioni parlamentari competenti e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi può formulare, con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti, motivate proposte al consiglio di amministrazione in ordine al rispetto delle linee e degli obiettivi contenuti nel piano editoriale, nonché all'adeguamento del piano stesso da parte delle reti e testate nel corso del periodo temporale di validità del piano”.
6. Dopo l'articolo 2 della
“Art. 2–bis. - (Controllo della gestione sociale). - 1. Il controllo della gestione sociale è effettuato a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del
2. Le incompatibilità previste per i membri del consiglio di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale.
3. L'articolo 7 del
7. All'articolo 2, comma 7, lettera b), della
8. Nel rispetto delle diverse tendenze politiche, culturali e sociali e al fine di valorizzare la lingua e la cultura italiana e promuovere l'innovazione tecnologica ed insutriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, può realizzare trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite.
9. Quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 19 della
10. Il comma 1 dell'articolo 9 della
“1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea”.
11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 4 del
12. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9 della
13. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della
14. Sono consentite durante il periodo di validità delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito locale le acquisizioni, da parte di società di capitali o di società cooperative a responsabilità limitata, che intendano operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di concessione.
15. All'articolo 6, comma 2, del
16. I trasferimenti di cui al comma 13 danno titolo a utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.
17. Per il periodo di validità delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del
18. Il comma 8 dell'articolo 8 della
“8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessinaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'oera, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva”.
19. Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è portato al 25 per cento, fermo restando per questi ultimi il limite di affollamento orario di cui all'articolo 8, comma 8, della
20. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi trasmessii in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla
21. Il comma 18 dell'articolo 16 della
“18. È comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale”.
22. È abrogato l'articolo 3, comma 3, del
23. Nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 15 della
24. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica). Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura.
25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della
26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. È vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali “linea diretta” conversazione, “messaggerie locali”, “chat line”, “one to one” e “hot line”, nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. È fatto altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.
27. I concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni.
28. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fiscali, i dati contabili ed extracontabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della
a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, non indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;
b) denominazione e codice fiscale della società editrice o del titolare dell'impresa individuale, nonché eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;
c) sede legale;
d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;
e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;
f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità, nonché, per le concessionarie di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.
29. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 28, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.
30. Le disposizioni contenute nei commi 28 e 29 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del
31. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui ai commi 28, 29 e 30 sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
32. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui al comma 28, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.
33. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della
34. Il comma secondo dell'articolo 12 della
“Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità”.
35. L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della
“10. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo, nell'anno di riferimento dei contributi a decorrere dall'inizio della XI legislatura, a condizione che abbiano presentato domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio, è corrisposto:”.
36. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della
“11–bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti, commi, è soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti”.
37. Dopo il comma 11–bis dell'articolo 3 della
“11–ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscano dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano”.
38. All'articolo 2, comma 32, della
39. All'articolo 3, comma 2, della
a) il periodo: “Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni.” è sostituito dal seguente: “Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni e devono avere editato e diffuso con la stessa periodicità la testata per la quale richiedono la corresponsione dei contributi da almeno cinque anni, ridotti a tre pere le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani.”;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
40. Alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della
41. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui ai commi 33 e 34 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cento milioni di lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 28 che non provvedano alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere a), b), c), e) ed f), nei termini e con le modalità prescritti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
42. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della
43. I soggetti di cui al comma 41, primo periodo, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.
44. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.
45. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
46. Sono abrogati:
a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della
b) l'articolo 11 del
c) il
d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della
e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;
f) l'articolo 5, comma 3, del
g) l'articolo 6-bis, comma 2, del
h) l'articolo 17, comma 1, del
47. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui ai commi da 28 a 46.
48. Dopo l'articolo 15 della
“Art. 15–bis. — 1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della
b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato”.
49. È autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli enti.
50. Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del Teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla
51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico deicapitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994.
52. Al comma 1 dell'articolo 17 della
53. Al comma 1 dell'articolo 17 della
54. Al comma 2 dell'articolo 17 della
55. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della
56. Al comma 4 dell'articolo 17 della
57. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del
58. Il diritto di autore di opere del disegno industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla
59. La commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della
60. È istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza già esercitate dalla commissione centrale per la musica, nonché ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle.
61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono composte da nove membri, incluso il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della Confereenza Stato-città. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo saranno determinate le modalità di convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il capo del Dipartimento può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a presiedere le singole sedute delle commissioni.
62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.
63. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni.
64. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 61.
65. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.
66. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 59 restano in carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove commissioni.
67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.
68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si provvede alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonché alla determinazione delle modalità di desinazione dei componenti da parte dei sindacati e delle associazioni di categoria, delle modalità di convocazione e di funzionamento. Del comitato fa parte il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a partecipare alle singole sefdute delle sezioni.
69. Il comitato per i problemi dello spettacolo è presieduto dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 62.
70. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59.
71. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del
“2–bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
2–ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-bis, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto del medesimo comma. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.”». - Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le parole: «e delle telecomunicazioni».