§ 3.10.148 - L.R. 4 aprile 2013, n. 4.
Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:04/04/2013
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge)
Art. 2.  (Finalità e oggetto)
Art. 3.  (Azioni per una politica a favore delle PMI)
Art. 4.  (Consultazione)
Art. 5.  (Definizioni)
Art. 6.  (Delega di funzioni)
Art. 7.  (Interventi a favore della competitività delle PMI)
Art. 8.  (Soggetti beneficiari)
Art. 9.  (Iniziative finanziabili)
Art. 10.  (Regolamento di attuazione)
Art. 11.  (Procedimento)
Art. 12.  (Disciplina dei controlli e obblighi dei beneficiari)
Art. 13.  (Interventi per il supporto alle reti di impresa)
Art. 14.  (Regime di aiuto)
Art. 15.  (Regolamento di attuazione)
Art. 16.  (Soggetti beneficiari)
Art. 17.  (Fasi progettuali)
Art. 18.  (Fase propedeutica del progetto di aggregazione)
Art. 19.  (Fase di predisposizione del progetto di aggregazione)
Art. 20.  (Fase di realizzazione del progetto di aggregazione)
Art. 21.  (Limiti di spesa e incentivo)
Art. 22.  (Premialità alle imprese in rete)
Art. 23.  (Finalità)
Art. 24.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 12/2002)
Art. 25.  (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 12/2002)
Art. 26.  (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 12/2002)
Art. 27.  (Modifica all'articolo 14 bis della legge regionale 12/2002)
Art. 28.  (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 12/2002)
Art. 29.  (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 12/2002)
Art. 30.  (Modifica all'articolo 23 bis della legge regionale 12/2002)
Art. 31.  (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 12/2002)
Art. 32.  (Modifica alla rubrica del capo II del titolo III della legge regionale 12/2002)
Art. 33.  (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 12/2002)
Art. 34.  (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 12/2002)
Art. 35.  (Abrogazione dell'articolo 40 della legge regionale 12/2002)
Art. 36.  (Modifica all'articolo 40 bis della legge regionale 12/2002)
Art. 37.  (Modifiche all'articolo 40 ter della legge regionale 12/2002)
Art. 38.  (Modifica all'articolo 62 della legge regionale 12/2002)
Art. 39.  (Modifica all'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002)
Art. 40.  (Abrogazione dell'allegato A della legge regionale 12/2002)
Art. 41.  (Modifiche all'articolo 79 della legge regionale 7/2011)
Art. 42.  (Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 18/2003)
Art. 43.  (Inserimento dell'articolo 24 bis nella legge regionale 2/2002)
Art. 44.  (Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 2/2002)
Art. 45.  (Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 2/2002)
Art. 46.  (Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale 2/2002)
Art. 47.  (Sostituzione dell'articolo 45 della legge regionale 2/2002)
Art. 48.  (Sostituzione dell'articolo 46 della legge regionale 2/2002)
Art. 49.  (Sostituzione dell'articolo 49 della legge regionale 2/2002)
Art. 50.  (Sostituzione dell'articolo 50 della legge regionale 2/2002)
Art. 51.  (Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 2/2002)
Art. 52.  (Sostituzione dell'articolo 55 della legge regionale 2/2002)
Art. 53.  (Inserimento dell'articolo 55 bis nella legge regionale 2/2002)
Art. 54.  (Sostituzione dell'articolo 56 della legge regionale 2/2002)
Art. 55.  (Inserimento dell'articolo 56 bis nella legge regionale 2/2002)
Art. 56.  (Sostituzione dell'articolo 57 della legge regionale 2/2002)
Art. 57.  (Sostituzione dell'articolo 62 della legge regionale 2/2002)
Art. 58.  (Sostituzione dell'articolo 63 della legge regionale 2/2002)
Art. 59.  (Modifiche all'articolo 65 della legge regionale 2/2002)
Art. 60.  (Sostituzione dell'articolo 81 della legge regionale 2/2002)
Art. 61.  (Sostituzione dell'articolo 82 bis della legge regionale 2/2002)
Art. 62.  (Modifica all'articolo 83 della legge regionale 2/2002)
Art. 63.  (Sostituzione dell'articolo 84 della legge regionale 2/2002)
Art. 64.  (Modifica all'articolo 85 della legge regionale 2/2002)
Art. 65.  (Sostituzione dell'articolo 87 della legge regionale 2/2002)
Art. 66.  (Modifica all'articolo 88 della legge regionale 2/2002)
Art. 67.  (Sostituzione dell'articolo 90 della legge regionale 2/2002)
Art. 68.  (Modifiche all'articolo 91 della legge regionale 2/2002)
Art. 69.  (Modifica all'articolo 92 della legge regionale 2/2002)
Art. 70.  (Modifica all'articolo 93 della legge regionale 2/2002)
Art. 71.  (Modifica all'articolo 94 della legge regionale 2/2002)
Art. 72.  (Sostituzione dell'articolo 96 della legge regionale 2/2002)
Art. 73.  (Sostituzione dell'articolo 100 della legge regionale 2/2002)
Art. 74.  (Inserimento dell'articolo 100 bis nella legge regionale 2/2002)
Art. 75.  (Sostituzione dell'articolo 102 della legge regionale 2/2002)
Art. 76.  (Sostituzione dell'articolo 104 della legge regionale 2/2002)
Art. 77.  (Sostituzione dell'articolo 105 della legge regionale 2/2002)
Art. 78.  (Modifica all'articolo 144 della legge regionale 2/2002)
Art. 79.  (Modifiche all'articolo 145 della legge regionale 2/2002)
Art. 80.  (Modifiche all'articolo 147 della legge regionale 2/2002)
Art. 81.  (Modifica all'articolo 148 della legge regionale 2/2002)
Art. 82.  (Inserimento dell'articolo 150 bis nella legge regionale 2/2002)
Art. 83.  (Sostituzione dell'articolo 153 della legge regionale 2/2002)
Art. 84.  (Modifica all'articolo 155 della legge regionale 2/2002)
Art. 85.  (Modifica all'articolo 157 della legge regionale 2/2002)
Art. 86.  (Sostituzione della rubrica del capo III del titolo XI della legge regionale 2/2002)
Art. 87.  (Modifica all'articolo 48 della legge regionale 18/2005)
Art. 88.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 2/2012)
Art. 89.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 1/2007)
Art. 90.  (Rendicontazione di misure contributive complesse)
Art. 91.  (Comitato regionale UNPLI)
Art. 92.  (Clausola valutativa)
Art. 93.  (Norme finanziarie)
Art. 94.  (Abrogazioni)
Art. 95.  (entrata in vigore)


§ 3.10.148 - L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

(B.U. 10 aprile 2013, n. 15)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I

FINALITÀ

 

Art. 1. (Finalità della legge)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e in virtù della clausola di maggior favore contenuta nell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), riconosce la centralità rivestita dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese (PMI) nel sistema produttivo regionale e ne supporta lo sviluppo in attuazione dei principi dello Small Business Act per l'Europa (SBA) di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 e del suo riesame di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011, tramite gli incentivi previsti dal titolo II e la revisione normativa prevista dal titolo III, dal titolo IV e dal titolo V della presente legge.

 

TITOLO II

INCENTIVI PER IL RAFFORZAMENTO E IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE PMI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E PER IL SUPPORTO DELLE RETI D'IMPRESA

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 2. (Finalità e oggetto)

1. In attuazione, in particolare, del principio 8 "Promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione" dello SBA, e dei principi 3.3.2 "Aiutare le PMI ad affrontare i mercati globalizzati" e 3.3.3. "Aiutare le PMI a contribuire a un'economia efficiente sul piano delle risorse", la Regione sostiene la realizzazione dei progetti delle microimprese e delle piccole e medie imprese finalizzati al rafforzamento e al rilancio della competitività, anche tramite contratti di rete.

2. Per il conseguimento della finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle PMI richiedenti incentivi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:

a) per progetti volti al rafforzamento e al rilancio della competitività realizzati adottando gli interventi di cui all'articolo 9, secondo la disciplina del capo II;

b) per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti, mediante la costituzione di contratti di rete, secondo la disciplina del capo III.

 

     Art. 3. (Azioni per una politica a favore delle PMI)

1. Al fine di favorire il potenziamento e la qualificazione delle PMI del Friuli Venezia Giulia e di rafforzarne la competitività sui mercati, la Regione promuove le seguenti azioni:

a) la semplificazione del contesto normativo di riferimento, la rimodulazione degli oneri amministrativi e burocratici, da definire anche attraverso la consultazione con le associazioni di cui all'articolo 4;

b) l'armonizzazione sul territorio regionale delle procedure di sviluppo delle PMI, improntata ai principi di chiarezza e snellezza, nonchè alla gradualità degli oneri burocratici e amministrativi che tenga conto della dimensione delle imprese, del numero di addetti e del settore merceologico di attività;

c) la progressiva estensione dell'uso di strumenti tecnologici nei rapporti tra Regione e imprese e dell'interoperatività tra le banche dati;

d) la diffusione delle informazioni attinenti i requisiti per l'esercizio dell'attività di impresa e di quelle relative agli incentivi pubblici e all'accesso ai finanziamenti agevolati;

e) il coordinamento e l'indirizzo degli enti strumentali e dipendenti dalla Regione e degli enti e società partecipate al fine di assicurare alle imprese e alle società fornitrici di beni e servizi la certezza e la trasparenza dei tempi di pagamento, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa;

f) la promozione della sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per costruire piattaforme finanziarie dedicate alle PMI, nonchè alle imprese giovanili e a quelle femminili, finalizzata ad agevolare l'accesso al credito e a incentivare la partecipazione delle imprese al capitale di rischio.

2. Trovano applicazione nei rapporti con le PMI le disposizioni in materia di autocertificazioni e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come richiamate dall'articolo 25 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

 

     Art. 4. (Consultazione)

1. La Regione valorizza il metodo della consultazione nella definizione delle politiche di promozione dello sviluppo delle PMI finalizzata a facilitarne l'accesso al sistema degli incentivi pubblici e dei finanziamenti, nonchè al sostegno delle opportune forme di collegamento con il mondo della ricerca.

2. La politica di consultazione della Regione in materia di imprese si fonda sul confronto con le associazioni regionali di categoria o intercategoriali che sono rappresentate in Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, direttamente o mediante forme di apparentamento e con associazioni regionali di categoria aderenti a organizzazioni rappresentative e riconosciute a livello nazionale e, ove ne ricorra l'ipotesi, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. In particolare la Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, valorizza il ruolo delle associazioni di rappresentanza delle imprese e dei loro organismi operativi.

 

     Art. 5. (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge e della relativa normativa di attuazione, si intende per:

a) PMI: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, in base alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI), recepita con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Regolamento recante "Indicazioni e aggiornamento della definizione di microimpresa piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000");

b) manager a tempo: soggetto di dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche a livello di direzione generale, assumendo la responsabilità dei risultati contrattualmente definiti. Il manager a tempo svolge azioni volte al rafforzamento dell'impresa, anche attraverso l'affiancamento e l'accompagnamento della PMI, il trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, la riorganizzazione aziendale e il controllo di gestione; può, inoltre, contribuire alla positiva risoluzione di momentanee criticità; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo e si inserisce nell'impresa per un periodo di tempo determinato;

c) commercio elettronico: conformemente a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione COM (1997) 157 del 16 aprile 1997, relativa a un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico, consiste nello svolgimento di attività commerciali per via elettronica basato sull'elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica. Il commercio elettronico per i consumatori finali (Business-to-Consumer) riguarda, in particolare, la fornitura di beni e servizi direttamente all'utente finale; il commercio elettronico tra imprese (Business-to-Business) riguarda, in particolare, le relazioni che un'impresa detiene con i propri fornitori o con imprese collocate in punti diversi della filiera produttiva;

d) consulente per l'internazionalizzazione: la figura specialistica con dimostrata qualificazione in tema di internazionalizzazione delle imprese. Tale figura svolge attività quali: supportare l'azienda in specifiche azioni di internazionalizzazione come la selezione e l'individuazione dei mercati, la selezione di potenziali partner per la commercializzazione, la fornitura e la collaborazione produttiva, la ricerca e l'individuazione di siti produttivi, i programmi di penetrazione commerciale per settore o paese per le aggregazioni di imprese, le missioni commerciali all'estero e incoming di operatori esteri, l'utilizzo degli strumenti finanziari italiani, comunitari e internazionali a sostegno dell'internazionalizzazione; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo;

e) consulente per la strategia aziendale: tale figura svolge attività quali: affiancare l'azienda nel processo di crescita attraverso un'analisi diversificata delle varie aree di business e tramite l'apertura di nuovi mercati, il riposizionamento competitivo, la differenziazione, la valorizzazione dei punti di forza, il reengineering dei processi aziendali, lo sviluppo di nuove politiche di gestione delle risorse umane, di marketing e finanziarie con l'obiettivo di orientare scelte che possono comportare la revisione della business idea, la diversificazione delle attività aziendali, le alleanze strategiche e le partnership di scopo, la ristrutturazione organizzativa e gestionale, la ricerca dell'efficienza e i processi di riconversione industriale; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo;

f) contratto di rete: il contratto definito dall'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonchè disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 33/2009;

g) progetto di aggregazione: progetto delle PMI rivolto al sostegno dell'economia territoriale che prevede la stipulazione, il consolidamento o l'esecuzione di contratti di rete finalizzati:

1) all'aumento della competitività sui mercati delle imprese aggregate;

2) alla razionalizzazione dei costi;

3) allo studio, allo sviluppo, all'implementazione e alla sperimentazione di soluzioni tecnologiche legate alla produzione e/o alla commercializzazione di prodotti;

4) allo scambio di conoscenze funzionali relative all'innovazione di processo, di prodotto, organizzativa e/o di servizio.

 

     Art. 6. (Delega di funzioni) [1]

1. La gestione degli incentivi di cui al presente titolo, capi II e III, può essere delegata all'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG).

2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG è stipulata una convenzione conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive.

3. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, le direttive al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate.

4. Per l'attività di gestione degli incentivi Unioncamere FVG riceve, a titolo di indennità, il rimborso delle spese nel limite massimo da definire nella convenzione di cui al comma 2 e ha facoltà di operare anche mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali) [2].

5. [Le modalità attuative del rimborso, ivi compresi le spese ammissibili e l'importo massimo erogabile, sono stabilite nella convenzione di cui al comma 2] [3].

 

CAPO II

INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

 

     Art. 7. (Interventi a favore della competitività delle PMI)

1. In attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle PMI richiedenti, incentivi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, secondo la disciplina del presente capo.

 

     Art. 8. (Soggetti beneficiari)

1. Beneficiarie degli incentivi sono le PMI attive e con sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale.

 

     Art. 9. (Iniziative finanziabili)

1. Sono ammissibili a incentivazione le seguenti iniziative articolate in progetto realizzate dalle PMI atte a perseguire gli obiettivi di rilancio e rafforzamento della competitività:

a) attività finalizzate all'utilizzo del commercio elettronico;

b) introduzione di una certificazione di qualità;

c) ricorso a un manager a tempo;

d) ricorso al consulente per l'internazionalizzazione;

e) ricorso al consulente per la strategia aziendale.

 

     Art. 10. (Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contenuti, le modalità, i termini per la presentazione delle domande, nonchè i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e i settori ammissibili ai singoli contributi.

1 bis. Nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, possono essere ammesse le spese relative ai costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese, sostenute ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 9 [4].

2. Il regolamento stabilisce anche:

a) la disciplina delle eventuali variazioni, da parte delle PMI beneficiarie, al progetto presentato e alle iniziative di cui all'articolo 9;

b) la disciplina e le modalità di revoca, anche parziale, dell'incentivo;

c) le sospensioni delle erogazioni e la restituzione degli incentivi conformemente alle disposizioni di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000 .

 

     Art. 11. (Procedimento)

1. Le domande di ammissione dell'incentivo sono articolate in un progetto, redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale delle attività produttive, e sono corredate della documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Gli incentivi previsti dal presente capo sono concessi alle PMI con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 , secondo criteri e modalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 1.

3. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000.

4. L'entità degli incentivi concessi a ciascuna PMI non eccede i limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

 

     Art. 12. (Disciplina dei controlli e obblighi dei beneficiari)

1. Le ispezioni e i controlli nei confronti delle PMI beneficiarie sono effettuati conformemente a quanto disposto dal titolo III, capo I, della legge regionale 7/2000 e delle relative modalità attuative, come recepite nel regolamento di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Il rispetto degli obblighi dei beneficiari, disciplinati dettagliatamente nel regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, è attestato annualmente secondo le modalità e gli effetti disposti dall'articolo 45 della legge regionale 7/2000.

 

CAPO III

INTERVENTI PER IL SUPPORTO ALLE RETI DI IMPRESA

 

     Art. 13. (Interventi per il supporto alle reti di impresa)

1. In attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle PMI richiedenti e alle reti con soggettività giuridica, incentivi in conto capitale, per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, secondo la disciplina del presente capo [5].

 

     Art. 14. (Regime di aiuto)

1. Gli incentivi per le iniziative di cui al presente capo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

2. Gli incentivi sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione comunitarie, regionali e nazionali in relazione alle stesse spese qualora il cumulo rispetti le intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

 

     Art. 15. (Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contenuti, le modalità, i termini per la presentazione delle domande, nonchè i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e le spese ammissibili.

1 bis. Nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1 possono essere ammesse le spese relative ai costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese sostenute ai fini della realizzazione dei progetti di aggregazione in rete di cui all'articolo 13 [6].

 

     Art. 16. (Soggetti beneficiari)

1. Beneficiarie degli incentivi sono le PMI che partecipano al progetto di aggregazione ovvero le reti con soggettività giuridica. I progetti prevedono sempre la partecipazione di piccole imprese e/o microimprese [7].

2. Le imprese beneficiare devono essere attive e avere sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale.

3. Fatte salve le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, le imprese sono ammissibili senza limitazioni di settore o attività.

4. Il progetto di aggregazione identifica l'impresa capofila che si correla con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o con Unioncamere FVG nell'ipotesi di delega di cui all'articolo 6.

5. Salvo il caso di progetti di reti con soggettività giuridica, gli incentivi sono destinati a ciascuna delle imprese partecipanti al progetto di aggregazione in relazione alla quota parte di spese sostenute dalla stessa per il progetto [8].

 

     Art. 17. (Fasi progettuali)

1. Il progetto di aggregazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

a) fase propedeutica di orientamento, formazione e creazione della rete;

b) fase di predisposizione;

c) fase di realizzazione.

 

     Art. 18. (Fase propedeutica del progetto di aggregazione)

1. La fase propedeutica dei progetti di aggregazione, promossa e realizzata tramite le associazioni di cui all'articolo 4, comma 2, i Centri di assistenza tecnica (CAT), il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG), il Centro di assistenza tecnica delle imprese artigiane (CATA) e le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI), diffonde la conoscenza e la cultura delle reti d'impresa, garantisce la condivisione degli obiettivi del progetto da parte dei partecipanti e definisce:

a) il programma di lavoro e la valutazione dei rischi e la sostenibilità del progetto;

b) i ruoli e le responsabilità;

c) le procedure di gestione [9].

2. La fase propedeutica dei progetti di aggregazione prevede la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni azienda partecipante all'aggregazione in rete e si sviluppa mediante sessioni di lavoro.

3. La fase propedeutica è facoltativa per le reti già costituite.

 

     Art. 19. (Fase di predisposizione del progetto di aggregazione)

1. Nella fase di predisposizione è redatto il progetto di aggregazione che riguarda, alternativamente:

a) lo sviluppo di una rete d'impresa già formalmente costituita;

b) la stipula di un contratto di rete entro sei mesi dalla data di concessione dell'incentivo.

2. Il progetto di aggregazione è redatto prevedendo almeno una delle azioni di seguito riportate:

a) sviluppo di innovazione di processo a carattere tecnologico, organizzativo, gestionale, nelle tecniche di promozione del territorio, nelle relazioni tra operatori e nei rapporti con i clienti, anche finalizzate al rafforzamento e consolidamento delle reti distributive e della presenza sui mercati;

b) processi di internazionalizzazione;

c) sviluppo e miglioramento di funzioni condivise dall'aggregazione, tra le quali progettazione, logistica, servizi connessi, comunicazione, informatizzazione, finalizzate all'aumento dell'efficienza e dell'imprenditorialità;

d) realizzazione di attività comuni per l'innovazione di prodotto;

e) definizione di regole di commercializzazione supportate da linee comuni di marketing;

f) organizzazione e partecipazione a tavoli tecnici per la standardizzazione dei processi aziendali e per la condivisione di procedure sulla qualità dei processi, nonchè la condivisione di procedure volte a garantire il rispetto di normative in materia ambientale;

g) creazione e promozione dei marchi di rete.

 

     Art. 20. (Fase di realizzazione del progetto di aggregazione)

1. Nella fase di realizzazione la rete con soggettività giuridica ovvero le PMI coinvolte nel progetto di aggregazione danno concreta attuazione alle azioni attese secondo quanto definito nel progetto medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 [10].

 

     Art. 21. (Limiti di spesa e incentivo)

1. L'intensità massima dell'incentivo rispetta i limiti massimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque non supera il 50 per cento delle spese ammesse.

2. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ogni singolo progetto di aggregazione rispetta i limiti massimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque non supera il limite di 150.000 euro.

3. Il limite minimo di spesa ammissibile, al di sotto del quale il progetto non è finanziabile, è pari a 20.000 euro.

4. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, nella misura massima del 50 per cento dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte dell'impresa capofila di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, che sarà svincolata successivamente alla positiva verifica della rendicontazione finale della spesa.

4 bis. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in base all'articolo 36 della legge regionale 7/2000, le spese relative alla fase propedeutica di cui all'articolo 18 e alla fase di predisposizione di cui all'articolo 19 sono ammissibili anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda [11].

4 ter. Fermo quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili le spese per l'acquisizione di beni e servizi sostenute tra le PMI appartenenti alla medesima rete, nonché quelle sostenute tra le reti con soggettività giuridica e le imprese appartenenti a tali reti [12].

 

     Art. 22. (Premialità alle imprese in rete)

1. L'Amministrazione regionale riconosce un punteggio premiale alle imprese che aderiscono ai contratti di rete mediante l'adeguamento dei procedimenti valutativi nell'ambito delle rispettive linee contributive in essere nei settori di competenza delle attività produttive.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE AL COMPARTO PRODUTTIVO ARTIGIANO

 

CAPO I

FINALITÀ

 

     Art. 23. (Finalità)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e in attuazione, in particolare, del principio 4 "Rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI" dello SBA, la Regione attua le semplificazioni amministrative per il settore dell'artigianato previste dal presente titolo.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

 

     Art. 24. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 12/2002)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), le parole «introitate e» sono soppresse.

 

     Art. 25. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 12 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «sono iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere iscritti»;

b) al comma 2 le parole «sono iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere iscritti»;

c) al comma 3 la parola «Sono» è sostituita dalle seguenti: «Possono essere»;

d) al comma 4 dopo le parole «commi 1, 2 e 3» sono inserite le seguenti: «iscritti nella separata sezione dell'A.I.A.».

 

     Art. 26. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 13 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «Camera di commercio» sono inserite le seguenti: «della regione Friuli Venezia Giulia»;

b) al comma 5 le parole «nei termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «o in caso di presentazione della stessa decorso il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività».

 

     Art. 27. (Modifica all'articolo 14 bis della legge regionale 12/2002)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 bis della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:

«2 bis. L'efficacia dell'iscrizione, modifica e cancellazione dall'A.I.A. disposta d'ufficio decorre:

a) per l'iscrizione all'A.I.A., dalla data di inizio dell'attività con i requisiti di qualifica artigiana oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento;

b) per la modifica all'iscrizione all'A.I.A., dalla data dell'evento modificativo oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento;

c) per la cancellazione dall'A.I.A., dalla data di cessazione dell'attività oppure dalla data della perdita dei requisiti artigiani, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14 ter, comma 7, oppure, qualora non siano determinabili, la cancellazione d'ufficio decorre dalla data dell'accertamento.».

 

     Art. 28. (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:

a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5; qualora l'impresa non risulti iscritta al registro delle imprese, in aggiunta alla sanzione pecuniaria è disposta l'immediata interruzione dell'attività e il sequestro delle relative attrezzature;

b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'articolo 23, comma 6;

c) da 100 euro a 600 euro in caso di inosservanza della disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, qualora la presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. non sia contestuale all'inizio dell'attività e avvenga entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività;

d) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata comunicazione della cessazione dell'attività o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5;

e) da 20 euro a 120 euro in caso di mancata comunicazione o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5, dei seguenti eventi modificativi:

1) superamento dei limiti dimensionali;

2) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano;

3) trasferimento della sede legale in altra provincia;

4) trasformazione della forma giuridica della società;

5) per le società in accomandita semplice e per le società a responsabilità limitata, mancanza delle condizioni previste rispettivamente dall'articolo 10, comma 1, lettera b), e dall'articolo 10, comma 2;

6) per i consorzi e le società consortili, superamento del limite previsto dall'articolo 12, comma 2, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane;

7) in caso di inosservanza delle disposizioni previste all'articolo 24, comma 4.».

 

CAPO III

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

 

     Art. 29. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 21 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 2 le parole «al riconoscimento delle medesime» sono sostituite dalle seguenti: «, annualmente, all'eventuale aggiornamento degli stessi»;

b) dopo la lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:

«a bis) progetti di orientamento e assistenza alle imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo;».

 

     Art. 30. (Modifica all'articolo 23 bis della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 4 dell'articolo 23 bis della legge regionale 12/2002 le parole «Commissione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale».

 

CAPO IV

ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, DI ESTETISTA, DI PANIFICAZIONE E DI TINTOLAVANDERIA

 

     Art. 31. (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 24 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera h) del comma 1 le parole «e l'ampliamento dell'impianto di panificazione ovvero dell'impianto di cottura,» sono sostituite dalle seguenti: «o la trasformazione di un'impresa di panificazione di cui all'articolo 36, comma 1,».

b) alla lettera k) del comma 1 dopo la parola «tintolavanderia» sono inserite le seguenti: «e di lavanderia»;

c) al comma 6 le parole «il tavolo di collaborazione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 3/2001» sono sostituite dalle seguenti: «il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 3/2001».

 

     Art. 32. (Modifica alla rubrica del capo II del titolo III della legge regionale 12/2002)

1. Alla rubrica del capo II del titolo III della legge regionale 12/2002 le parole «parrucchiere misto» sono sostituite dalla seguente: «acconciatore».

 

     Art. 33. (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 25 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «all'Allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista),»;

b) al comma 3 le parole «apparecchi di cui all'Allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al comma 2, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 , relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista)»;

c) il comma 4 è abrogato.

 

     Art. 34. (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 36 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente capo si applica alle imprese di panificazione:

a) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura totale del pane stesso;

b) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione finalizzato alla produzione di impasti da pane o alla cottura completa degli stessi e che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, il ciclo di produzione volto all'ottenimento di tali prodotti.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Non è considerata impresa di panificazione ai sensi del comma 1 l'esercizio commerciale che si limita al completamento della cottura del prodotto intermedio di panificazione.».

 

     Art. 35. (Abrogazione dell'articolo 40 della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 40 della legge regionale 12/2002 è abrogato.

 

     Art. 36. (Modifica all'articolo 40 bis della legge regionale 12/2002)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 bis della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:

«2 bis. Alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati a essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni, in seguito denominate lavanderie self service, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1 bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).».

 

     Art. 37. (Modifiche all'articolo 40 ter della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 40 ter della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «di tintolavanderia» sono inserite le seguenti: «e di lavanderia self service»;

b) al comma 2 la parola «artigiana» è soppressa e le parole «garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime» sono sostituite dalle seguenti: «svolge prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata».

 

CAPO V

INCENTIVI ALLE IMPRESE E FUNZIONI DELEGATE

 

     Art. 38. (Modifica all'articolo 62 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 12/2002 dopo le parole «al fine di favorire la continuità» sono inserite le seguenti: «e il ricambio generazionale».

 

     Art. 39. (Modifica all'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

«3. Sono, altresì, delegate al CATA le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:

a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42 bis;

b) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'articolo 54;

c) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'articolo 55;

d) incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a);

e) incentivi per l'analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b);

f) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c);

g) incentivi per l'acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c bis);

h) incentivi per la diffusione e promozione del commercio elettronico di cui all'articolo 57;

i) incentivi a favore della nuova imprenditorialità di cui all'articolo 61;

j) incentivi a favore della successione nell'impresa di cui all'articolo 62.».

2. I procedimenti di concessione degli incentivi di cui all'articolo 72 bis, comma 3, lettere b), d), g), i) e j), della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 1, in corso alla data del 31 dicembre 2013, sono definiti da Unioncamere FVG.

3. La delega di funzioni al CATA di cui all'articolo 72 bis, comma 3, lettere b), d), g), i) e j), della legge regionale 12/2002 , come modificato dal comma 1, decorre dall'1 gennaio 2014.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 72 bis, comma 3, della legge regionale 12/2002 , come modificato dal comma 1, limitatamente alle lettere a), c), e), f) e h), continuano a far carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013.

5. Gli oneri derivanti dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 fanno carico, a decorrere dall'1 gennaio 2014, all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013.

 

     Art. 40. (Abrogazione dell'allegato A della legge regionale 12/2002)

1. L'allegato A della legge regionale 12/2002 è abrogato.

 

CAPO VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7/2011

 

     Art. 41. (Modifiche all'articolo 79 della legge regionale 7/2011)

1. All'articolo 79 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 bis è abrogato;

b) al comma 16, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le imprese di tintolavanderia e di lavanderia a gettone sono tenute ad adeguarsi, entro due anni dall'adozione dei regolamenti comunali, alle prescrizioni ivi previste.».

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE

 

CAPO I

COMPETENZE DEI COMUNI

 

     Art. 42. (Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 18/2003)

1. All'articolo 49 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonchè a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Contributi al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI))»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI) contributi per l'istituzione e il funzionamento degli uffici IAT gestiti dalle Pro Loco e dai loro Consorzi.».

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 18/2003, come modificato dal comma 1, lettera b), all'unità di bilancio 1.3.1.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la denominazione del capitolo 9238 è sostituita con la seguente: «Contributi al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI) per l'istituzione e il funzionamento degli uffici IAT gestiti dalle Pro Loco e dai loro Consorzi».

 

     Art. 43. (Inserimento dell'articolo 24 bis nella legge regionale 2/2002)

1. [Dopo l'articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è inserito il seguente:

«Art. 24 bis. (Funzionamento IAT)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TurismoFVG un contributo per il funzionamento delle IAT gestite dai Comuni della regione.»] [13].

2. Per le finalità previste dall'articolo 24 bis, comma 1, della legge regionale 2/2002 , come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 9335 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione «Contributo alla TurismoFVG per il funzionamento delle IAT gestite dai Comuni della regione».

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.1.5037 e dal capitolo 9238 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

 

     Art. 44. (Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 2/2002) [14]

1. L'articolo 25 della legge regionale 2/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 25

(Competenze)

1. I Comuni esercitano le competenze a essi espressamente attribuite in materia di strutture ricettive turistiche e di agenzie di viaggio e turismo, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi concernenti l'esercizio delle attività, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e dal decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 206 (Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3):

a) gestiscono le procedure e le formalità relative all'avvio ed esercizio delle attività disciplinate nei titoli III, IV e V;

b) svolgono attività di vigilanza e controllo in materia di strutture ricettive, di agenzie di viaggio e turismo e di stabilimenti balneari;

c) provvedono alla raccolta dei dati statistici relativi ai flussi turistici ai fini e con le modalità di cui all'articolo 94;

d) provvedono alla gestione di aree attrezzate a supporto del turismo itinerante ai fini e con le modalità di cui all'articolo 107;

e) istituiscono punti informativi denominati «TurismoFVG» con lo scopo di fornire informazioni turistiche, offrire tutela e accoglienza al turista, in collaborazione con gli Uffici di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 24.

2. I Comuni svolgono:

a) attività di promozione turistica delle località situate nel territorio di competenza;

b) attività di promozione e di gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale, mediante la partecipazione alle società d'area di cui all'articolo 7;

c) promozione e commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale mediante la partecipazione ai Consorzi turistici di cui all'articolo 36.».

 

CAPO II

ATTIVITÀ DI VIAGGIO E TURISMO

 

     Art. 45. (Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 2/2002) [15]

1. L'articolo 38 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 38

(Definizione)

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione, intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, in conformità ai principi in materia di tutela del consumatore di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).».

 

     Art. 46. (Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale 2/2002) [16]

1. L'articolo 40 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 40

(Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di agenzia di viaggio e turismo)

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e riguardanti:

a) il godimento dei diritti civili e politici;

b) il non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e il non avere procedimenti pendenti a proprio carico per i reati ivi indicati;
c) il non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, nè sottoposto a concordato preventivo;

d) il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 45;

e) la disponibilità di locali destinati in via esclusiva all'attività di agenzia di viaggio e turismo o distinti in caso di svolgimento di attività diverse negli stessi locali;

f) le generalità del Direttore tecnico iscritto all'albo regionale di cui all'articolo 47;

g) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo; la denominazione scelta, segnalata all'esterno del locale con un'insegna, è tale da non ingenerare confusione nel consumatore e non essere coincidente con la denominazione di comuni o regioni italiane, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 , (Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico).

2. Alla SCIA sono allegate:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto , in caso di società;

b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione dell'agenzia di viaggio da parte di un legale rappresentante o da un institore;

c) la documentazione comprovante l'avvenuta stipulazione dell'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 49 e comprovante l'avvenuto pagamento del premio.

3. La SCIA è inoltrata allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito SUAP, del Comune territorialmente competente, in conformità alla legge regionale 3/2001 e al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno).

4. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA allo SUAP territorialmente competente, ed entro i dodici mesi successivi, scaduti i quali è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.

5. Sono soggette a SCIA le variazioni intervenute nel corso dello svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo comportanti:

a) il trasferimento di titolarità;

b) il cambio della direzione tecnica, da segnalare nel termine di cui all'articolo 55 bis, comma 4, lettera b);

c) la variazione della denominazione o ragione sociale della società o della ditta, se impresa individuale;

d) il trasferimento di sede.

6. Sono soggette a comunicazione al Comune territorialmente competente:

a) l'apertura stagionale di un'agenzia di viaggio e turismo, che in ogni caso non può essere inferiore a quattro mesi nel corso dell'anno solare;

b) l'apertura di una filiale dell'agenzia di viaggio e turismo, ai fini dell'accertamento della disponibilità dei locali, dell'esclusività o della opportuna distinzione in caso di svolgimento negli stessi di attività diverse;

c) la chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo, da comunicare almeno sette giorni prima della programmata chiusura, che non può essere superiore a quaranta giorni nel corso dell'anno solare, eventualmente prorogabile fino a sei mesi in caso di gravi e comprovati motivi;

d) l'assenza del Direttore tecnico per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi.

7. Il Comune provvede a effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 .

8. Il Comune territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 .

9. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo da parte di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea è subordinato agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).».

 

     Art. 47. (Sostituzione dell'articolo 45 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 45 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 45

(Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)

1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo conseguita con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 46 ovvero essere in possesso delle qualifiche professionali di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

2. Qualora il titolare di agenzia di viaggio e turismo non possieda i requisiti di cui al comma 1 nomina un direttore tecnico.

3. I direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo hanno l'obbligo di svolgere la loro attività con continuità ed esclusività.

4. L'Amministrazione regionale promuove, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.».

 

     Art. 48. (Sostituzione dell'articolo 46 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 46 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 46

(Regolamento regionale)

1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.».

 

     Art. 49. (Sostituzione dell'articolo 49 della legge regionale 2/2002) [17]

1. L'articolo 49 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 49

(Assicurazione)

1. L'organizzatore e l'intermediario di viaggio, come definiti dall'articolo 33 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonchè attuazione della direttiva 2008/122/CE , relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e scambio), hanno l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, in conformità a quanto previsto dagli articoli 19 e 50 del decreto legislativo 79/2011 .

2. In caso di accertata mancanza di polizza assicurativa si applica l'articolo 40, comma 8.».

 

     Art. 50. (Sostituzione dell'articolo 50 della legge regionale 2/2002) [18]

1. L'articolo 50 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 50

(Opuscoli informativi)

1. Gli opuscoli informativi, nonchè le informazioni e i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica, sono redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 38 dell'allegato 1 al decreto legislativo 79/2011 e qualora riguardino viaggi collettivi o individuali all'estero, in conformità all'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), e all'articolo 17 della legge 2 marzo 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo Internet).».

 

     Art. 51. (Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 2/2002) [19]

1. All'articolo 52 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«c bis) nomina di un responsabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del regio decreto 773/1931 .»;

b) al comma 3 le parole «agenzie di viaggio e turismo autorizzate ai sensi dell'articolo 40» sono sostituite dalle seguenti: «agenzie di viaggio di cui all'articolo 38»;

c) al comma 4 le parole «ai tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «a un giorno».

 

     Art. 52. (Sostituzione dell'articolo 55 della legge regionale 2/2002) [20]

1. L'articolo 55 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 55

(Sanzioni amministrative)

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, in mancanza di SCIA, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 30.000 euro e il divieto di prosecuzione dell'attività per i due anni successivi all'accertamento della violazione.

2. Nei casi di cui all'articolo 39, comma 2, l'esercizio delle professioni turistiche da parte di soggetti non autorizzati, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro a carico del titolare dell'agenzia di viaggio e turismo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 142.

3. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo in locali non destinati in via esclusiva all'attività di agenzia di viaggio e turismo ovvero privi di distinzioni in caso di svolgimento di altre attività ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera e), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

4. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo in locali diversi da quelli indicati nella SCIA, sebbene idonei strutturalmente e funzionalmente all'esercizio dell'attività, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

5. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo in locali diversi da quelli indicati nella SCIA, non idonei strutturalmente e funzionalmente all'esercizio dell'attività, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene e sanità pubblica.

6. L'utilizzo di una denominazione diversa da quella dichiarata nella SCIA comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

7. La violazione delle disposizioni in materia di apertura ed esercizio a carattere stagionale di agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 40, comma 6, lettera a), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

8. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 6, lettera c), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro e in caso di mancata riapertura nei termini previsti, con la sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 55 bis.

9. L'esercizio di una agenzia di viaggio e turismo in mancanza dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico ovvero delle qualifiche professionali di cui all'articolo 45, commi 1 e 2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 6.000 euro a 18.000 euro. In caso di recidiva è disposto, altresì, il divieto di prosecuzione dell'attività per i due anni successivi all'accertamento della violazione.

10. La violazione degli obblighi di prestazione continuativa ed esclusiva di cui all'articolo 45, comma 3, da parte dei direttori tecnici, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro e, in caso di recidiva, la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 47.

11. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 3, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.

12. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione è commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.».

 

     Art. 53. (Inserimento dell'articolo 55 bis nella legge regionale 2/2002)

1. [Dopo l'articolo 55 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

«Art. 55 bis. (Sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione delle sanzioni)

1. Il Comune dispone la sospensione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:

a) qualora l'attività esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA;

b) qualora in caso di cessazione o sostituzione del direttore tecnico, il titolare non abbia provveduto alla segnalazione di cui all'articolo 40, comma 5, lettera b), entro sessanta giorni dall'avvenuta cessazione o sostituzione;

c) in ogni caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di cui all'articolo 40, commi 1 e 2;

d) in caso di recidiva ai sensi dell'articolo 55, comma 12.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 8, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo qualora accerti:

a) che l'attività di agenzia di viaggio e turismo è esercitata in mancanza di SCIA;

b) la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 40;

c) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività, non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.

3. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.

4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

5. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 55 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.»] [21].

 

CAPO III

STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

 

     Art. 54. (Sostituzione dell'articolo 56 della legge regionale 2/2002) [22]

1. L'articolo 56 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 56

(Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di strutture ricettive turistiche)

1. L'esercizio delle strutture ricettive turistiche disciplinate dalle norme del presente capo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e riguardanti:

a) il godimento dei diritti civili e politici;

b) il non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931 e il non avere procedimenti penali a proprio carico per i delitti ivi indicati;

c) il non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, nè sottoposto a concordato preventivo;

d) l'essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 56 bis in caso di somministrazione di alimenti e bevande, e all'articolo 88;

e) il titolo di disponibilità della struttura ricettiva turistica;

f) il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) la denominazione e l'ubicazione della struttura ricettiva;

h) la data prevista per l'inizio dell'attività.

2. Alla SCIA sono allegate:

a) una dichiarazione sostitutiva attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione dell'attività da parte di un legale rappresentante o di un institore;

b) una relazione tecnico-descrittiva delle caratteristiche della struttura;

c) la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su appositi moduli approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive e forniti dal Comune territorialmente competente, ai fini della classificazione delle strutture ricettive turistiche di cui agli articoli 64, 65, 67, 68, 81, 83 e 84 e contenente l'indicazione dei requisiti minimi qualitativi di cui agli allegati da «A» a «C» alla presente legge;

d) una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti e caratteristiche tecniche delle strutture di cui agli articoli 71, 73, e 77, indicati negli allegati da «D» a «F» alla presente legge;

e) la notifica igienico-sanitaria (NIA) resa ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e della deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n. 3160 (Linee guida applicative del Regolamento 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari), in caso di somministrazione di alimenti e bevande;

f) una dichiarazione relativa alla denominazione e al segno distintivo della struttura ricettiva, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 62.

3. In caso di esercizio di una casa per ferie, è allegata una dichiarazione da cui risulta che la struttura ospita esclusivamente assistiti, associati, dipendenti e loro familiari, dell'ente, associazione, cooperativa o azienda da cui è gestita ovvero da enti, associazioni cooperative e aziende per le medesime finalità.

4. La SCIA è inoltrata allo SUAP del Comune territorialmente competente, in conformità alla legge regionale 3/2002 e al decreto legislativo 59/2010 .

5. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA allo SUAP competente, ed entro i dodici mesi successivi, scaduti i quali è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.

6. Il Comune provvede ad acquisire d'ufficio ogni eventuale attestazione sanitaria e a effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 .

7. Il Comune territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 .

8. Sono soggette a SCIA, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni intervenute, anche se non comportanti una diversa classificazione della struttura ricettiva.».

 

     Art. 55. (Inserimento dell'articolo 56 bis nella legge regionale 2/2002) [23]

1. Dopo l'articolo 56 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

«Art. 56 bis. (Requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. L'esercizio di strutture ricettive turistiche congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ove rivolta al pubblico, è consentito a chi è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 59/2010 , fermo restando quanto previsto dall'articolo 88.».

 

     Art. 56. (Sostituzione dell'articolo 57 della legge regionale 2/2002) [24]

1. L'articolo 57 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 57

(Aggiornamento della classificazione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 8, il mantenimento dei requisiti della struttura indicati nella scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi di cui all'articolo 56, comma 2, lettera c), ai fini della classificazione, è soggetto a verifica periodica e ad aggiornamento ogni cinque anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il titolare o gestore delle strutture ricettive invia al Comune territorialmente competente la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su moduli approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive e forniti dal Comune territorialmente competente stesso, entro sessanta giorni dalla scadenza dei cinque anni decorrenti dalla data di inizio attività indicata nella SCIA.

3. Qualora la struttura ricettiva sia già stata classificata alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), la verifica periodica e l'aggiornamento della classificazione decorrono dalla data di adozione dell'ultimo provvedimento di classificazione da parte del Comune.».

 

     Art. 57. (Sostituzione dell'articolo 62 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 62 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 62

(Regolamenti)

1. Con regolamento regionale sono disciplinati:

a) le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità;

b) la composizione e il funzionamento della Commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva di cui all'articolo 90, comma 1, e le materie d'esame.».

 

     Art. 58. (Sostituzione dell'articolo 63 della legge regionale 2/2002) [25]

1. L'articolo 63 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 63

(Certificazione di qualità)

1. Fermo restando il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di un sistema di certificazione di qualità su base volontaria che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio offerto, inteso anche come miglioramento e riqualificazione dell'offerta turistica nel senso della promozione del turismo accessibile, del turismo giovanile e didattico-naturalistico e della più ampia fruizione del patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale del territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale promuove accordi con i Comuni, le Camere di commercio, anche per il tramite di Unioncamere FVG, la TurismoFVG, i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, i Consorzi turistici, gli operatori del settore e le associazioni di consumatori operanti sul territorio regionale.

3. Con regolamento regionale sono determinati:

a) i criteri e i parametri per la realizzazione del sistema di certificazione di qualità;

b) il procedimento per l'adesione volontaria al sistema di certificazione di qualità;

c) le procedure per la verifica e il controllo del mantenimento dei parametri di qualità.».

 

     Art. 59. (Modifiche all'articolo 65 della legge regionale 2/2002) [26]

1. All'articolo 65 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «da uno a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «uno, due, tre, tre Superior, quattro, quattro Superior, cinque»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi sono indicati con regolamento del Comune sul cui territorio insistono le strutture o, nel caso in cui la dislocazione interessi più Comuni, dal Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento principale. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta. Le unità abitative sono ubicate solo nei Comuni amministrativamente confinanti con il Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento principale dell'albergo diffuso.»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Le country house - residenze rurali di cui all'articolo 64, comma 7 bis, sono classificate in base ai requisiti minimi obbligatori indicati nell'allegato «A», lettera A3, facente parte integrante della presente legge.».

 

     Art. 60. (Sostituzione dell'articolo 81 della legge regionale 2/2002) [27]

1. L'articolo 81 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 81

(Bed and breakfast)

1. L'attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, privilegiando nell'offerta della prima colazione l'utilizzo di prodotti agricoli regionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).

2. Gli esercizi di bed and breakfast si distinguono in:

a) categoria standard;

b) categoria comfort, se dotati di bagno privato per ciascuna camera e in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C) dell'allegato «B bis» di cui all'articolo 6 della legge regionale 13/2010 ;

c) categoria superior se in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), nonchè di almeno tre dei requisiti di cui alla lettera D) dell'allegato «B bis» di cui all'articolo 6 della legge regionale 13/2010.

3. Ai fini del rispetto delle norme igieniche e sanitarie in materia di manipolazione di cibi e bevande, i titolari di bed and breakfast partecipano a corsi professionali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale).».

 

     Art. 61. (Sostituzione dell'articolo 82 bis della legge regionale 2/2002) [28]

1. L'articolo 82 bis della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 82 bis. (Contributi)

1. La Regione concede contributi in conto capitale, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per un importo massimo di 6.000 euro per posto letto e comunque fino all'importo complessivo di 30.000 euro, per iniziative rivolte alla riqualificazione o all'ammodernamento dei locali adibiti o da adibirsi all'attività di bed and breakfast, comportanti lavori riconducibili agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), da realizzarsi a mezzo di idonea progettazione da produrre ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002 , con esclusione degli interventi di nuova costruzione.

2. I progetti prevedono l'accessibilità ai portatori di handicap in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Nelle spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono ammesse anche quelle sostenute per l'acquisto di arredi e attrezzature, purchè strettamente connesse e dimensionate allo svolgimento dell'attività di bed and breakfast.

4. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.».

 

     Art. 62. (Modifica all'articolo 83 della legge regionale 2/2002) [29]

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 83 della legge regionale 2/2002 è aggiunto il seguente:

«5 bis. Nelle unità abitative ammobiliate a uso turistico sono assicurati servizi essenziali quali l'erogazione di energia elettrica, acqua, gas, la sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, la pulizia a ogni cambio di cliente, nonchè il riscaldamento nelle strutture site in località poste al di sopra degli 800 metri sul livello del mare.».

 

     Art. 63. (Sostituzione dell'articolo 84 della legge regionale 2/2002) [30]

1. L'articolo 84 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 84

(Classificazione)

1. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico sono classificate in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell'allegato «C», facente parte integrante della presente legge.».

 

     Art. 64. (Modifica all'articolo 85 della legge regionale 2/2002) [31]

1. Al comma 1 dell'articolo 85 della legge regionale 2/2002 le parole «case e appartamenti per vacanze» sono sostituite dalle seguenti: «unità abitative ammobiliate a uso turistico».

 

     Art. 65. (Sostituzione dell'articolo 87 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 87 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 87

(Iscrizione nel registro delle imprese)

1. Ai fini dell'esercizio delle strutture ricettive in forma di impresa, i titolari o gestori si iscrivono nel registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).».

 

     Art. 66. (Modifica all'articolo 88 della legge regionale 2/2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di impresa ricettiva e per le finalità di tutela del consumatore, il titolare o il legale rappresentante ovvero, in alternativa, la persona specificatamente preposta all'attività di impresa ricettiva, devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver superato l'esame di idoneità all'esercizio di attività di impresa ricettiva di cui all'articolo 89;

b) essere stato iscritto nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio istituita dall'articolo 5, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), ovvero al ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253 , concernente la disciplina della professione di mediatore), sezione agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso, limitatamente all'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze.».

 

     Art. 67. (Sostituzione dell'articolo 90 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 90 della legge regionale 2/2002 è sostituto dal seguente:

«Art. 90

(Commissione e materie d'esame)

1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione è istituita una commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva, nominata dal medesimo ente.

2. L'ente di cui al comma 1 indica, nell'ambito delle materie d'esame, gli argomenti che formano oggetto delle prove d'esame, stabilendo i termini e le modalità per la loro effettuazione.».

 

     Art. 68. (Modifiche all'articolo 91 della legge regionale 2/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 91 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «anche in collaborazione con i» sono sostituite dalla seguenti: «per il tramite dei»;

b) le parole «alla legge regionale 8/1999» sono sostituite dalle seguenti: «alla legge regionale 29/2005»;

c) le parole «decreto del Presidente della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento».

 

     Art. 69. (Modifica all'articolo 92 della legge regionale 2/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 92 della legge regionale 2/2002 le parole «dell'autorizzazione,» sono soppresse.

 

     Art. 70. (Modifica all'articolo 93 della legge regionale 2/2002) [32]

1. Al comma 3 dell'articolo 93 della legge regionale 2/2002 le parole «Le case e appartamenti per vacanze e gli alloggi per uso turistico di cui all'articolo 86» sono sostituite dalle seguenti: «Le unità abitative ammobiliate a uso turistico».

 

     Art. 71. (Modifica all'articolo 94 della legge regionale 2/2002) [33]

1. Il comma 1 dell'articolo 94 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della rilevazione statistica, i gestori delle strutture ricettive comunicano giornalmente il movimento degli ospiti ai Comuni competenti per territorio su moduli ISTAT.».

 

     Art. 72. (Sostituzione dell'articolo 96 della legge regionale 2/2002) [34]

1. L'articolo 96 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 96

(Pubblicità dei prezzi e servizi offerti)

1. Ai fini di tutela del turista è fatto obbligo ai titolari o gestori delle strutture ricettive di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi praticati nell'anno in corso e di esporre nelle camere e nelle unità abitative la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi forniti nella struttura medesima.».

 

     Art. 73. (Sostituzione dell'articolo 100 della legge regionale 2/2002) [35]

1. L'articolo 100 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 100

(Sanzioni amministrative)

1. L'esercizio di una struttura ricettiva in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta.

3. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l'aggiunta di letti permanenti, fatte salve le ipotesi di deroga di cui all'articolo 64, commi 9 bis e 9 ter, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.

4. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonchè la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti ai sensi dell'articolo 96, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 1.000 euro.

5. La pubblicità dell'attività di bed and breakfast in mancanza dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 82 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 150 euro a 500 euro.

6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.».

 

     Art. 74. (Inserimento dell'articolo 100 bis nella legge regionale 2/2002) [36]

1. Dopo l'articolo 100 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

«Art. 100 bis

(Sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione delle sanzioni)

1. Il Comune dispone la sospensione dell'attività di struttura ricettiva per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:

a) qualora l'attività esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA;

b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti di cui all'articolo 56, commi 1, 2 e 3;

c) in caso di recidiva ai sensi dell'articolo 100, comma 6.

2. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 56, comma 7, qualora accerti:

a) che l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;

b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.

3. L'esercizio dell'attività di struttura ricettiva durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.

4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale 1/1984 .

5. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 100 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.».

 

CAPO IV

STABILIMENTI BALNEARI

 

     Art. 75. (Sostituzione dell'articolo 102 della legge regionale 2/2002) [37]

1. L'articolo 102 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 102

(Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di stabilimento balneare)

1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di concessioni demaniali marittime, l'esercizio di uno stabilimento balneare per finalità turistico - ricreative è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e riguardanti:

a) il godimento dei diritti civili e politici;

b) il non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931 e il non avere procedimenti penali a proprio carico per i delitti ivi indicati;

c) il non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, nè sottoposto a concordato preventivo;

d) l'essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 56 bis, in caso di somministrazione di alimenti e bevande;

e) il titolo di disponibilità dello stabilimento balneare;

f) il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) la denominazione e l'ubicazione dello stabilimento balneare;

h) la data prevista per l'inizio dell'attività.

2. Alla SCIA sono allegate:

a) una dichiarazione sostitutiva attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione dell'attività da parte di un legale rappresentante o di un institore;

b) una relazione tecnica-descrittiva delle caratteristiche dello stabilimento balneare;

c) la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata sull'apposito modulo approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e fornita dal Comune territorialmente competente, ai fini della classificazione dello stabilimento balneare e contenente l'indicazione dei requisiti minimi qualitativi di cui all'allegato «G» alla presente legge;

d) una dichiarazione relativa alla denominazione e al segno distintivo dello stabilimento balneare, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 8.

3. La SCIA è inoltrata allo SUAP del Comune territorialmente competente, in conformità alla legge regionale 3/2002 e al decreto legislativo 59/2010 .

4. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA allo SUAP competente, ed entro i dodici mesi successivi, scaduti i quali è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.

5. Il Comune provvede ad acquisire d'ufficio ogni eventuale attestazione sanitaria e a effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 .

6. Il Comune territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 .

7. Sono soggette a SCIA, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni intervenute, anche se non comportanti una diversa classificazione dello stabilimento balneare.

8. Con regolamento regionale sono disciplinate le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento balneare.».

 

     Art. 76. (Sostituzione dell'articolo 104 della legge regionale 2/2002) [38]

1. L'articolo 104 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 104

(Pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti)

1. I titolari o i gestori dello stabilimento balneare hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento, la sua classificazione, i prezzi praticati nell'anno in corso per ciascuno dei servizi offerti. È fatto obbligo al noleggiatore di imbarcazioni e natanti in genere di esporre in maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.».

 

     Art. 77. (Sostituzione dell'articolo 105 della legge regionale 2/2002) [39]

1. L'articolo 105 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 105

(Sanzioni amministrative)

1. L'esercizio di uno stabilimento balneare in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta.

3. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche dello stabilimento balneare, nonchè la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 1.500 euro.

4. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.

5. Il Comune dispone la sospensione dell'attività di stabilimento balneare per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:

a) qualora l'attività esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA;

b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti di cui all'articolo 102, commi 1 e 2;

c) in caso di recidiva ai sensi del comma 4.

6. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 102, comma 6, qualora accerti:

a) che l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;

b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.

7. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.

8. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale 1/1984 .

9. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.».

 

CAPO V

PREVENZIONE, SOCCORSO E SICUREZZA SULLE PISTE DI SCI

 

     Art. 78. (Modifica all'articolo 144 della legge regionale 2/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 144 della legge regionale 2/2002 dopo le parole «dell'albo» sono inserite le seguenti: «e del registro».

 

     Art. 79. (Modifiche all'articolo 145 della legge regionale 2/2002)

1. All'articolo 145 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: «, registro degli istruttori»;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4 bis. L'attività di istruttore per l'insegnamento ai corsi teorico-pratici di cui all'articolo 147 è subordinata all'iscrizione al registro degli istruttori accreditati, di seguito denominato registro, istituito presso il Collegio. Possono essere iscritti al registro degli istruttori accreditati gli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci che abbiano conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore di cui all'articolo 147, comma 1 bis.

4 ter. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno o più Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo 206/2007 .».

 

     Art. 80. (Modifiche all'articolo 147 della legge regionale 2/2002)

1. All'articolo 147 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: «e di istruttore»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore si consegue mediante la frequenza di corsi per istruttori organizzati dal Collegio e il superamento dei relativi esami, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 148.».

 

     Art. 81. (Modifica all'articolo 148 della legge regionale 2/2002)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 148 della legge regionale 2/2002 è inserita la seguente:

«d bis) i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione per istruttore;».

 

     Art. 82. (Inserimento dell'articolo 150 bis nella legge regionale 2/2002)

1. Dopo l'articolo 150 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

«Art. 150 bis

(Istituzione del primo registro degli istruttori accreditati)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative al registro degli istruttori accreditati di cui all'articolo 145, possono richiedere l'iscrizione al registro coloro che sono in possesso del titolo abilitante all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione che abbiano svolto attività formativa come istruttori in almeno un corso per soccorritori, pattugliatori o coordinatori di stazione nei quattro anni precedenti la data di istituzione del registro degli istruttori accreditati, allegando alla richiesta una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti.».

 

CAPO VI

INCENTIVI PER I SETTORE TURISTICO

 

     Art. 83. (Sostituzione dell'articolo 153 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 153 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 153

(Regolamenti)

1. Con separati regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli incentivi previsti dal presente titolo a favore dei seguenti soggetti beneficiari:

a) piccole e medie imprese turistiche che siano strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, case e appartamenti per vacanze ai sensi del titolo IV della presente legge;

b) pubblici esercizi.».

 

     Art. 84. (Modifica all'articolo 155 della legge regionale 2/2002) [40]

1. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge regionale 2/2002 le parole «di cui alla legge 287/1991» sono soppresse.

 

     Art. 85. (Modifica all'articolo 157 della legge regionale 2/2002) [41]

1. Il comma 1 dell'articolo 157 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione dei contributi previsti dall'articolo 156 avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo abilitativo edilizio.».

 

CAPO VII

ATTIVITÀ PROMOZIONALE

 

     Art. 86. (Sostituzione della rubrica del capo III del titolo XI della legge regionale 2/2002)

1. La rubrica del capo III del titolo XI della legge regionale 2/2002 è sostituita dalla seguente: «Attività promozionale».

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI INTERSETTORIALI PER IL SOSTEGNO DELLE PMI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI INTERSETTORIALI PER IL SOSTEGNO DELLE PMI

 

     Art. 87. (Modifica all'articolo 48 della legge regionale 18/2005)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è inserito il seguente:

«3 bis. Il regolamento di cui al comma 2 può aumentare, fino al 25 per cento dell'importo base ivi previsto, l'ammontare degli incentivi di cui al comma 1, lettera b).».

 

     Art. 88. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 2/2012)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è inserito il seguente:

«3 bis. Nel rispetto delle soglie e intensità massime di aiuto stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in caso di concessione dei finanziamenti di cui al comma 3 a microimprese in fase di «start up» costituite da non oltre dodici mesi alla data di presentazione della domanda ovvero a imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente, il tasso di interesse applicato è ridotto del 50 per cento.».

 

     Art. 89. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 1/2007)

1. Dopo il comma 29 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:

«29 bis. Il divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 31 della legge regionale 7/2000 , e successive modifiche, non si applica agli interventi in materia di ricerca e innovazione previsti in favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali qualora i progetti risultino inseriti nel Programma di sviluppo e approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali).».

 

     Art. 90. (Rendicontazione di misure contributive complesse)

1. Al fine di attenuare le tensioni finanziarie delle imprese conseguenti alla crisi internazionale anche attraverso l'accelerazione delle procedure di spesa connesse alla fase di rendicontazione di incentivi in materia di attività produttive, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in caso di misure contributive di particolare complessità, a prevedere nei relativi regolamenti attuativi quanto previsto all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000 come unica modalità di rendicontazione.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 91. (Comitato regionale UNPLI)

1. Nella legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), ovunque ricorra la denominazione «Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia» essa è sostituita dalla seguente: «Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI)).»

 

     Art. 92. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione ed efficacia delle disposizioni di cui al titolo II, capi II e III, della presente legge. A tal fine la Giunta regionale, a partire dall'anno 2014, presenta al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione che illustra:

a) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;

b) il numero di domande presentate, di quelle accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati;

c) le principali cause di esclusione e di rigetto delle domande presentate.

2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

 

     Art. 93. (Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, relativamente agli incentivi di parte corrente, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013, a carico all'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 7800 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Finanziamenti alle PMI per il rafforzamento e il rilancio della competitività - spese correnti».

2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, relativamente agli incentivi di parte capitale, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013, a carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 7801 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Finanziamenti alle PMI per il rafforzamento e il rilancio della competitività - spese di investimento».

3. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013, a carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 7802 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Finanziamenti alle PMI per il supporto delle reti d'impresa».

4. Alla copertura dell'onere di 30.000 euro per l'anno 2013, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.1.1022 e dal capitolo 713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

5. Alla copertura dell'onere complessivo di 20.000 euro per l'anno 2013, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2 e 3, si provvede mediante storno di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 1.5.2.1033 e dal capitolo 9249 del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

 

     Art. 94. (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 41, 42, 44, 51, 52, comma 2, 58, 58 bis, 59, 60, 61, 64, comma 7 ter, 69, 72, 78, 80, 83, commi 3 e 4, 89, comma 1, lettera c), 95 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

b) i commi 31 e 32 dell'articolo 106 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (modificativi degli articoli 58 e 59 della legge regionale 2/2002);

c) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 (modificativi degli articoli 58 e 58 bis della legge regionale 2/2002);

d) l'articolo 36 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (modificativo dell'articolo 95 della legge regionale 2/2002);

e) gli articoli 45, 46 e 47 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia);

f) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (modificativi degli articoli 45 e 46 della legge regionale 30/1984);

g) il comma 6 bis dell'articolo 30, il comma 4 dell'articolo 37 e il comma 7 dell'articolo 40 ter della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

h) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (modificativa dell'articolo 30 della legge regionale 12/2002);

i) il comma 4 bis dell'articolo 79 della legge regionale 7/2011 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005 e 11/2009 in materia di attività economiche);

j) la lettera a) del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).

2. A decorrere dal 31 dicembre 2013 sono abrogate:

a) le lettere a), c), c bis) ed e) del comma 1 e il comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

b) le lettere b) e c) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 74 della legge regionale 7/2011.

 

     Art. 95. (entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 6.

[2] Comma già modificato dall'art. 55 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21, dall'art. 9 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[3] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4.

[4] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[6] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[9] Comma così modificato dall'art. 59 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[10] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[11] Comma aggiunto dall'art. 56 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[12] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[13] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[14] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[15] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[16] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[17] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[18] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[19] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[20] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[21] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[22] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[23] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[24] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[25] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[26] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[27] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[28] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[29] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[30] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[31] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[32] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[33] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[34] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[35] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[36] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[37] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[38] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[39] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[40] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[41] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.