Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 industria |
Data: | 16/05/2014 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità della legge) |
Art. 2. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 12/2002) |
Art. 3. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 12/2002) |
Art. 4. (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 12/2002) |
Art. 5. (Modifica all'articolo 36 della legge regionale 12/2002) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 12/2002) |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 42 bis della legge regionale 12/2002) |
Art. 8. (Modifica all'articolo 44 della legge regionale 12/2002) |
Art. 9. (Modifica alla rubrica del capo X del titolo IV della legge regionale 12/2002) |
Art. 10. (Abrogazione dell'articolo 61 della legge regionale 12/2002) |
Art. 11. (Modifica all'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002) |
Art. 12. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 20/2006) |
Art. 13. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 27/2007) |
Art. 14. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 27/2007) |
Art. 15. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 27/2007) |
Art. 16. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 27/2007) |
Art. 17. (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 27/2007) |
Art. 18. (Modifica all'articolo 22 della legge regionale 27/2007) |
Art. 19. (Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 27/2007) |
Art. 20. (Conferma contributo) |
Art. 21. (Ricapitalizzazione del Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo) |
Art. 22. (Approvazione Programmi di sviluppo) |
Art. 23. (Modifica all'articolo 2 ter della legge regionale 28/2002) |
Art. 24. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 28/2002) |
Art. 25. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 2/2012) |
Art. 26. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 2/2012) |
Art. 27. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 5/2012) |
Art. 28. (Conferma dei contributi) |
Art. 29. (POR FESR 2007-2013 Fondi integrativi regionali per il raggiungimento del totale impiego delle risorse in relazione al piano finanziario ripartito per Asse) |
Art. 30. (Programmi di Sviluppo Rurale - Norma di transizione programmazione 2007-2013, avvio e attuazione programmazione 2014-2020) |
Art. 31. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 23/2013) |
Art. 32. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 27/2012) |
Art. 33. modifica all'articolo 78 della legge regionale 21/2013 |
Art. 34. (Disposizioni in materia di portualità e vie di navigazione) |
Art. 35. (Entrata in vigore) |
§ 3.10.152 - L.R. 16 maggio 2014, n. 10.
Disposizioni in materia di attività produttive.
(B.U. 21 maggio 2014, n. 21 - S.O. n. 11)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Finalità della legge)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto e in virtù della clausola di maggior favore contenuta nell'articolo 10 della
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO
Art. 2. (Modifica all'articolo 9 della
1. Al comma 8 bis dell'articolo 9 della
Art. 3. (Modifica all'articolo 14 della
1. Al comma 4 dell'articolo 14 della
Art. 4. (Modifica all'articolo 21 della
1. Al comma 5 dell'articolo 21 della
Art. 5. (Modifica all'articolo 36 della
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 36 della
«c) il consumo immediato dei prodotti di panificazione;».
Art. 6. (Modifiche all'articolo 37 della
1. All'articolo 37 della
a) al comma 1 dopo la parola «socio » sono inserite le seguenti: «prestatore d'opera » e la parola «lavoratore » è sostituita dalla seguente: «dipendente »;
b) alla lettera b) del comma 3 dopo le parole «essere stato » sono inserite le seguenti: «titolare o socio prestatore d'opera, ».
Art. 7. (Modifiche all'articolo 42 bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 42 bis della
2. Al comma 1 dell'articolo 42 bis della
3. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015.
Art. 8. (Modifica all'articolo 44 della
1. Al comma 2 dell'articolo 44 della
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015.
Art. 9. (Modifica alla rubrica del capo X del titolo IV della
1. Nella rubrica del capo X del titolo IV della
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015.
Art. 10. (Abrogazione dell'articolo 61 della
1. L'articolo 61 della
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015.
Art. 11. (Modifica all'articolo 72 bis della
1. La lettera i) del comma 3 dell'articolo 72 bis della
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE E ATTIVITÀ PROMOZIONALI
Art. 12. (Modifiche all'articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
a) alla lettera b) del comma 2 le parole «, sezione cooperative a mutualità prevalente, la categoria di appartenenza e la categoria di attività esercitata » sono soppresse;
b) al comma 7 le parole «con lettera raccomandata con avviso di ricevimento » sono soppresse.
Art. 13. (Modifiche all'articolo 5 della
1. All'articolo 5 della
a) al comma 3 le parole «, oltre alle società di mutuo soccorso, » sono soppresse;
b) al comma 5 le parole «sul Bollettino ufficiale della Regione » sono sostituite dalle seguenti: «per estratto, sul sito web della Regione ».
Art. 14. (Modifica all'articolo 8 della
1. Le lettere a), e) e f) del comma 2 dell'articolo 8 della
Art. 15. (Modifiche all'articolo 12 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della
a) le parole «e due rappresentanti » sono sostituite dalle seguenti: «, due rappresentanti »;
b) dopo le parole «Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia » sono aggiunte le seguenti «e un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Associazione Regionale UE.COOP Friuli Venezia Giulia ».
Art. 16. (Modifica all'articolo 19 della
1. Al comma 2 dell'articolo 19 della
Art. 17. (Modifica all'articolo 21 della
1. Al comma 2 dell'articolo 21 della
Art. 18. (Modifica all'articolo 22 della
1. Al comma 2 dell'articolo 22 della
Art. 19. (Sostituzione dell'articolo 25 della
1. L'articolo 25 della
«Art. 25
(Oneri concernenti le procedure concorsuali)
1. Sono poste a carico della Regione, integralmente o per la differenza necessaria, le spese relative alle procedure di liquidazione delle società cooperative, aventi sede nella regione, disposte ai sensi degli articoli 2545 terdecies e 2545 septiesdecies del codice civile , nonché i compensi dei commissari liquidatori delle stesse società, quando dette procedure si chiudano con la totale mancanza di attivo ovvero qualora l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente dette spese e compensi.
2. Sono poste a carico della Regione, integralmente o per la differenza necessaria, le spese affrontate dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 2545 sexiesdecies del codice civile e dai liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 2545 octiesdecies del codice civile nonché i compensi agli stessi dovuti, nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità del rimborso integrale delle spese o l'impossibilità del pagamento di detti compensi nella misura fissata dall'autorità di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati.
3. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, gli oneri relativi ai compensi di cui ai commi 1 e 2 posti a carico della Regione non possono comunque eccedere i seguenti limiti:
a) nei casi di cui al comma 1, l'importo massimo netto pari a tre volte il minimo determinato ai sensi del decreto del Presidente della Regione di cui al comma 5; qualora detto importo sia inferiore alla quota di compenso netto eventualmente già ricevuta dal commissario liquidatore, nulla è dovuto da parte della Regione;
b) nei casi di cui al comma 2, per i commissari governativi, l'importo netto corrispondente al compenso complessivo per il periodo di mandato computato secondo i minimi previsti dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 5; qualora detto importo sia inferiore alla quota di compenso netto eventualmente già ricevuta dal commissario governativo, nulla è dovuto da parte della Regione;
c) nei casi di cui al comma 2, per i sostituti liquidatori, l'importo netto del compenso minimo previsto dal decreto del Presidente della Regione contemplato dal comma 5.
4. Al fine di consentire la gestione contabile delle spese relative alle procedure concorsuali, ai commissariamenti governativi, agli scioglimenti di società cooperative con nomina di liquidatore e alle sostituzioni di liquidatore, in deroga al disposto di cui all'articolo 42, comma 2, della
5. Con decreto del Presidente della Regione sono fissate le modalità di determinazione dei compensi spettanti agli organi preposti alle procedure sottoposte alla vigilanza della Regione.».
2. Continua ad applicarsi la disciplina previgente, qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato determinato l'ammontare del compenso finale spettante ai commissari liquidatori, ai liquidatori e ai commissari governativi. Il decreto del Presidente della Regione, recante modalità di determinazione dei compensi spettanti agli organi preposti alle procedure sottoposte alla vigilanza della Regione, già approvato e vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continua ad applicarsi fino a emanazione di un nuovo decreto in sua sostituzione.
CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA DI CONSORZI
Art. 20. (Conferma contributo)
1. È confermato il contributo concesso con decreto del delegato responsabile di posizione organizzativa del Servizio politiche economiche e marketing territoriale della Direzione centrale attività produttive 15 ottobre 2009, n. 2432, ai sensi dell'articolo 15 della
2. Il Consorzio adempie all'obbligo di rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della
Art. 21. (Ricapitalizzazione del Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo)
1. Al fine di consentire al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo (COSINT) di perseguire i propri fini istituzionali e, in particolare, di promuovere lo sviluppo socio economico della zona montana e pedemontana dell'Alto Friuli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla ricapitalizzazione di COSINT, nel limite massimo di quattro milioni di euro.
2. L'aumento di capitale del COSINT di cui al comma 1 potrà essere disposto, previa deliberazione della Giunta regionale, a seguito della presentazione da parte del Consorzio della delibera adottata dall'assemblea consortile del Consorzio medesimo con cui viene disposta la variazione del fondo di dotazione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di quattro milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 8037 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Ricapitalizzazione del Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo".
4. All'onere di quattro milioni di euro per l'anno 2014 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo 9710, partita n. 55, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
5. Gli effetti del presente articolo decorrono dal giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 22. (Approvazione Programmi di sviluppo)
1. I Programmi di sviluppo, adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), della
Art. 23. (Modifica all'articolo 2 ter della
1. Al comma 6 dell'articolo 2 ter della
Art. 24. (Modifiche all'articolo 14 della
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 14 della
«8 bis. Presso ciascun seggio elettorale di ciascuna sezione possono essere designati un rappresentante di lista effettivo e uno supplente.
8 ter. Le designazioni sono sottoscritte dal primo firmatario della lista di candidati presentata per la relativa sezione e sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione al Consorzio che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio oppure direttamente ai singoli presidenti, prima dell'inizio della votazione.
8 quater. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni.».
CAPO V
NORME DI COORDINAMENTO E SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO
Art. 25. (Modifica all'articolo 10 della
1. Il comma 9 dell'articolo 10 della
«9. Gli oneri relativi alla corresponsione delle indennità e dei gettoni di presenza di cui al comma 8, nonché del trattamento di missione e del rimborso spese di cui all'articolo 3 della
Art. 26. (Modifiche all'articolo 13 della
1. All'articolo 13 della
a) al comma 12 dopo le parole «
b) al comma 25 dopo le parole «fanno carico al Fondo per lo sviluppo » sono aggiunte le seguenti: «, salvo quelli assunti ai sensi degli articoli 50 e 51 della
Art. 27. (Modifica all'articolo 20 della
1. Il comma 4 ter dell'articolo 20 della
2. Alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDI COMUNITARI
Art. 28. (Conferma dei contributi)
1. Nell'ambito del Programma operativo regionale (POR) della Regione Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), per l'Obiettivo competitività regionale e occupazione, programmazione 2007/2013, nei casi di cessione e affitto d'azienda o del ramo d'azienda relativi ai progetti finanziati, i contributi concessi o erogati possono essere confermati a favore del subentrante nel rispetto dell'articolo 57 del
a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti nei casi di operazioni straordinarie dai rispettivi bandi;
b) è accertata la prosecuzione dell'attività senza soluzione di continuità in capo al subentrante, mantenendo anche parzialmente l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
c) il subentrante si impegna a rispettare l'obbligo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 57 del
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la revoca dell'incentivo in proporzione alla durata dell'inadempimento.
3. II comma 1 si applica a tutti i procedimenti di subentro non definiti con provvedimento amministrativo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il comma 2 si applica a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 29. (POR FESR 2007-2013 Fondi integrativi regionali per il raggiungimento del totale impiego delle risorse in relazione al piano finanziario ripartito per Asse)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire il totale impiego dei Fondi strutturali FESR del Programma operativo POR FESR Obiettivo " Competitività Regionale e Occupazione " programmazione 2007-2013, in coerenza con gli obiettivi di spesa del Programma, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 77 del
2. Le risorse di cui al comma 1 affluiscono al Fondo POR FESR 2007-2013 di cui all'articolo 24 della
3. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione comunitaria, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, sugli Assi del Programma.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 e del capitolo 226 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Fondo POR FESR 2007-2013 - Fondi regionali integrativi".
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 come di seguito indicato per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UB 10.5.1.1173 capitolo 9685 - 19,4 milioni di euro;
UB 10.5.1.1173 capitolo 9686 - 2,6 milioni di euro;
UB 10.5.1.1176 capitolo 9680 - 3 milioni di euro.
Detti importi corrispondono a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, comma 6, della
Art. 30. (Programmi di Sviluppo Rurale - Norma di transizione programmazione 2007-2013, avvio e attuazione programmazione 2014-2020) [3]
1. Al fine di garantire un'adeguata copertura finanziaria della fase di transizione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) dal periodo 2007-2013 al PSR del periodo 2014-2020, nonché per l'avvio e l'attuazione delle iniziative del PSR 2014-2020, l'Amministrazione regionale, ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 335/2013, 1305/2013 e 1310/2013, è autorizzata a liquidare a titolo di anticipazione all'organismo pagatore AGEA le risorse appositamente stanziate a valere sul cofinanziamento regionale del PSR 2014-2020.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1005 e del capitolo 6923 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Finanziamenti al fine di garantire la fase di transizione del Programma di Sviluppo Rurale dal periodo 2007-2013 al periodo 2014-2020, nonché per l'avvio del PSR 2014-2020".
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 come di seguito indicato per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UB 10.5.1.1176 capitolo 9680 - 5 milioni di euro;
UB 10.5.1.1175 capitolo 9681 - 4,5 milioni di euro;
UB 10.5.2.1176 capitolo 9683 - 2,5 milioni di euro.
Detti importi corrispondono a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, comma 6, della
CAPO VII
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE, DI PORTUALITÀ E VIE DI NAVIGAZIONE
Art. 31. (Modifica all'articolo 11 della
1. Il comma 3 dell'articolo 11 della
«3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 8038 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Spese per incarichi a esperti nell'analisi del tessuto economico regionale, nell'analisi statistica, nell'attuazione delle misure di supporto alle attività produttive, nell'analisi di bilancio, nell'analisi dei bisogni scientifici e tecnologici delle imprese e dello sviluppo tecnologico dell'industria regionale".».
2. All'onere derivante dal disposto di cui all'articolo 11, comma 3, della
Art. 32. (Modifiche all'articolo 12 della
1. Al comma 19, dell'articolo 12, della
a) dopo le parole «Regione medesima » sono inserite le seguenti: «anche attraverso propri enti pubblici e consorzi di diritto pubblico nonché del soggetto di cui all'articolo 2 della
b) le parole «le Direzioni centrali interessate sono autorizzate » sono sostituite dalle seguenti: «l'Amministrazione regionale è autorizzata ».
2. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 19, della
3. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2014 derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
unità di bilancio |
capitolo |
importo |
9.1.1.1153 |
1600 |
50.000 |
10.4.1.1170 |
1490 |
50.000 |
Art. 33. modifica all'articolo 78 della
1. Ferma restando la sostituzione dell'articolo 92 bis della
Art. 34. (Disposizioni in materia di portualità e vie di navigazione)
1. Per le finalità previste dagli articoli 21 e 22 della
2. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2014 previsto dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 3.7.1.5036 e dal capitolo 3810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[2] Comma già modificato dall'art. 2 della
[3] Articolo così modificato dall'art. 2 della