§ 3.1.247 - L.R. 17 febbraio 2010, n. 4.
Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:17/02/2010
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Impiego dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici)
Art. 3.  (Vendita diretta dei prodotti agricoli regionali)
Art. 4.  (Vendita dei prodotti agricoli regionali negli esercizi commerciali)
Art. 5.  (Impiego dei prodotti agricoli regionali da parte di imprese esercenti attività di ristorazione e delle strutture ricettive)
Art. 6.  (Promozione dei prodotti agricoli regionali)
Art. 7.  (Regolamento di attuazione)
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 15/2000)
Art. 9.  (Abrogazioni)
Art. 10.  (Disposizioni finanziarie)


§ 3.1.247 - L.R. 17 febbraio 2010, n. 4.

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali

(B.U. 24 febbraio 2010, n. 8)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, anche al fine di favorire processi di sostenibilità ambientale connessi alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto dei prodotti, promuove la valorizzazione e il consumo delle produzioni agricole regionali, nonchè la conoscenza delle tradizioni alimentari locali assicurando ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e sulle specificità di tali produzioni.

2. Ai fini della presente legge, per prodotti agricoli regionali si intendono i prodotti di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in vigore dall'1 dicembre 2009, derivanti, anche previa trasformazione, da coltivazioni o allevamenti situati nella Regione Friuli Venezia Giulia.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) incentiva l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli regionali nella preparazione dei pasti;

b) favorisce l'incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali;

c) favorisce l'incremento della vendita di prodotti agricoli regionali da parte degli esercizi commerciali;

d) favorisce l'impiego di prodotti agricoli regionali da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione e delle strutture ricettive;

e) promuove la riconoscibilità della provenienza dei prodotti agricoli regionali;

f) promuove azioni di collaborazione con le associazioni di categoria nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;

g) promuove azioni di coordinamento e integrazione con altre politiche regionali, in particolare in materia di turismo, nonchè incentivando l'acquisto dei prodotti agricoli regionali anche per il tramite delle misure a sostegno della famiglia di cui alla legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità);

h) promuove programmi di educazione alimentare che favoriscono l'educazione al consumo consapevole in un'ottica di sviluppo sostenibile, la conoscenza dei vantaggi della "filiera corta" in termini di tracciabilità del prodotto e ambientali, la diffusione della conoscenza degli aspetti storici, culturali, antropologici legati ai prodotti agricoli regionali e al loro territorio di origine e l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali.

 

     Art. 2. (Impiego dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici)

1. Anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni inquinanti connesse al trasporto dei prodotti, negli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti agricoli e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva può costituire titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo di prodotti agricoli provenienti da aziende singole o associate con sede operativa o unità tecnica produttiva in regione.

2. L'utilizzazione di prodotti agricoli regionali nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici risulta espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.

 

     Art. 3. (Vendita diretta dei prodotti agricoli regionali)

1. La Regione favorisce l'organizzazione, l'allestimento e la promozione di mercati rurali periodici, detti anche "farmer markets", per la vendita diretta ed esclusiva di prodotti agricoli regionali nei Comuni singoli o associati con popolazione superiore a 5.000 abitanti che mettono a disposizione apposite aree pubbliche.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA):

a) fornisce il necessario supporto tecnico e logistico, sulla base di convenzioni stipulate con i Comuni;

b) promuove azioni di coordinamento con i Comuni al fine di armonizzare i periodi di attività dei mercati rurali.

3. La Regione promuove altresì, con le modalità di cui all'articolo 6, la vendita diretta, in appositi locali delle aziende agricole site sul territorio regionale, dei prodotti ottenuti per almeno l'80 per cento nell'azienda medesima.

 

     Art. 4. (Vendita dei prodotti agricoli regionali negli esercizi commerciali)

1. La Regione favorisce la creazione di spazi destinati alla vendita esclusiva di prodotti agricoli regionali nell'ambito degli esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari.

2. Per l'allestimento degli spazi di cui al comma 1 l'ERSA fornisce supporto tecnico e logistico agli esercizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h), i) e j), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), anche inseriti in centri commerciali al dettaglio o in complessi commerciali, che:

a) stipulano contratti per la fornitura di prodotti agricoli regionali;

b) stipulano un'apposita convenzione per aderire al progetto di immagine coordinata di cui all'articolo 6, comma 4, per la promozione dei prodotti agricoli regionali.

3. Con riguardo agli esercizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge regionale 29/2005, con il regolamento di cui all'articolo 7 è assicurata l'applicazione di criteri di priorità a favore delle attività commerciali site nei Comuni con minore popolazione residente.

 

     Art. 5. (Impiego dei prodotti agricoli regionali da parte di imprese esercenti attività di ristorazione e delle strutture ricettive)

1. Al fine di favorire l'utilizzo di prodotti agricoli regionali, la Regione istituisce, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, un contrassegno per l'identificazione delle imprese esercenti attività di ristorazione e delle strutture ricettive operanti in regione che garantiscono l'impiego di prodotti agricoli regionali.

 

     Art. 6. (Promozione dei prodotti agricoli regionali)

1. [Per la promozione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati per l'organizzazione di manifestazioni, mostre e convegni di rilievo regionale e per l'attuazione di iniziative atte a promuovere la conoscenza dei sistemi razionali di produzione e vendita] [1].

2. La Regione, nell'ambito delle attività promozionali dell'ERSA, realizza appositi circuiti per la diffusione e la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 2 l'ERSA:

a) diffonde il calendario dei mercati rurali;

b) predispone, aggiorna e diffonde l'elenco delle imprese che effettuano attività di vendita diretta nei locali dell'azienda, nonchè degli esercizi commerciali che, ai sensi dell'articolo 4, predispongono spazi per la vendita esclusiva di prodotti agricoli regionali;

c) predispone, aggiorna e diffonde l'elenco delle imprese esercenti attività di ristorazione o delle strutture ricettive operanti in regione che ottengono il contrassegno di cui all'articolo 5;

d) [predispone, aggiorna e diffonde l'elenco delle manifestazioni, mostre, convegni e iniziative finanziati ai sensi del comma 1] [2];

d bis) attua iniziative di valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli regionali anche al di fuori del territorio regionale [3].

4. Al fine di favorire la riconoscibilità dei prodotti agricoli regionali e delle relative forme di impiego e vendita, l'ERSA adotta un progetto di immagine coordinata per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 7. (Regolamento di attuazione)

1. Con uno o più regolamenti da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuati:

a) criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività di supporto tecnico e logistico nella realizzazione dei mercati rurali di cui all'articolo 3, comma 1;

b) criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività di supporto tecnico e logistico per l'allestimento degli spazi adibiti alla vendita dei prodotti agricoli regionali negli esercizi di cui all'articolo 4;

c) criteri e modalità per l'assegnazione del contrassegno di cui all'articolo 5;

d) [criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1] [4];

e) modalità per lo svolgimento dei controlli derivanti dall'applicazione della presente legge.

2. Ove necessario, le norme regolamentari di cui al comma 1 sono notificate alla Commissione europea ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 15/2000)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), è sostituito dal seguente:

«1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, i Comuni e gli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, nella preparazione dei pasti utilizzano prevalentemente almeno una delle seguenti tipologie di materie prime:

a) produzioni ottenute da coltivazioni e trasformazioni biologiche, certificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, provenienti per almeno il 20 per cento da aziende singole o associate con sede operativa o unità tecnica produttiva in regione;

b) prodotti dichiarati tipici con appositi decreti ministeriali o dichiarati tradizionali ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 ), provenienti esclusivamente da aziende singole o associate con sede operativa o unità tecnica produttiva in regione;

c) prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta) certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, o STG (specialità tradizionale garantita) certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, provenienti esclusivamente da aziende singole o associate con sede operativa o unità tecnica produttiva in regione.».

2. Il comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 15/2000 è abrogato.

3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15/2000 sono aggiunte le parole: «o prodotti DOP, IGP o STG».

4. Alla fine del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 15/2000 sono aggiunte le parole: «di certificazione DOP, IGP o STG».

 

     Art. 9. (Abrogazioni) [5]

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate);

b) l'articolo 6, comma 67, della legge regionale 1/2005 (modificativo dell'articolo 11 della legge regionale 29/1967 );

c) l'articolo 29 della legge regionale 24/2006 (modificativo dell'articolo 11 della legge regionale 29/1967).

 

     Art. 10. (Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, comma 4, all'unità di bilancio 11.4.1.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 è istituito "per memoria" il capitolo 6845 con la denominazione "Finanziamento all'ERSA per le spese volte a orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali".

2. [Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, all'unità di bilancio 1.1.1.1009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 è istituito "per memoria", a decorrere dall'anno 2011, il capitolo 6846 con la denominazione "Contributi a Comuni, enti, istituti, associazioni, consorzi, comitati per l'organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni di rilievo regionale e per iniziative atte a promuovere la conoscenza dei sistemi razionali di produzione e vendita"] [6].


[1] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1, come modificato dall'art. 1 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[2] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1, come modificato dall'art. 1 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[4] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1, come modificato dall'art. 1 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[5] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1, come modificato dall'art. 1 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[6] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1, come modificato dall'art. 1 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.