§ 5.6.14 - Legge Regionale 3 marzo 1977, n. 11.
Contributi agli organi collegiali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:03/03/1977
Numero:11


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 6 bis. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 5.6.14 - Legge Regionale 3 marzo 1977, n. 11. [1]

Contributi agli organi collegiali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), operanti presso le scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole [2].

(B.U. 5 marzo 1977, n. 26).

 

Art. 1. [3]

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli organi collegiali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), operanti nell'ambito delle scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, per le spese che gli stessi sostengono, a fronte delle esigenze della minoranza linguistica, per modulistica in lingua slovena, programmi informatici, traduzioni di scritti, atti e documenti, nonché per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi e comunicati.

 

     Art. 2.

     [L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per le finalità di cui al precedente articolo 1 a favore delle assemblee dei genitori ovvero dei comitati dei genitori, regolarmente costituiti, a norma dell'articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, ed operanti presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena] [4].

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le finalità di cui all'articolo 1 alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole [5].

 

     Art. 3. [6]

     1. I destinatari dei contributi previsti dalla presente legge presentano alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, entro il 31 marzo di ogni anno, la domanda di contributo con allegato il preventivo delle spese previste per le finalità di cui agli articoli 1 e 6 bis.

 

     Art. 4. [7]

     1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, si procede all'approvazione del piano di riparto dei contributi, determinato nel modo seguente:

     a) una quota pari al 74 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle istituzioni scolastiche presso cui operano gli organi collegiali di cui all'articolo 1; nell'ambito di detta quota il contributo è determinato, per ciascuna istituzione, in proporzione al numero degli alunni iscritti e frequentanti l'anno scolastico cui si riferisce il contributo stesso [8];

     b) [una quota pari al 18 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle assemblee dei genitori ovvero dei comitati dei genitori di cui all'articolo 2, comma 1; nell'ambito di detta quota il contributo è determinato, per ciascuna delle assemblee o dei comitati, in proporzione al numero degli alunni rappresentati] [9];

     c) una quota pari al 6 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle organizzazioni sindacali del personale docente e non docente degli istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena di cui all'articolo 2, comma 2; nell'ambito di detta quota il contributo è determinato in misura uguale per ciascuno dei richiedenti;

     d) una quota pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore dell'Ufficio scolastico regionale per le finalità di cui all'articolo 6 bis.

     1 bis. Qualora i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1, non presentino domanda, la quota loro spettante è attribuita alle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) [10].

     2. I contributi di cui al comma 1, lettera a) possono essere concessi nel limite massimo del 90 per cento del relativo preventivo di spesa; i contributi di cui al comma 1, lettera c) possono essere concessi nel limite massimo del 70 per cento del relativo preventivo di spesa; il contributo di cui al comma 1, lettera d) può essere concesso fino al 100 per cento del relativo preventivo di spesa [11].

     3. I contributi di cui al comma 1 possono essere liquidati in un'unica soluzione all'atto della concessione.

 

     Art. 5.

     Alla concessione dei contributi si provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

 

     Art. 6.

     E' fatto obbligo ai soggetti destinatari dell'intervento regionale di presentare, non oltre tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, all'Assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, a titolo di rendiconto, un elenco delle spese sostenute con il contributo ricevuto, integrato con una dichiarazione dalla quale risulti che il medesimo è stato impiegato in conformità ai fini per i quali è stato erogato.

     Il contributo erogato non può essere superiore al 90% - ovvero al 70% nelle ipotesi di cui all'articolo 4 - della spesa effettivamente sostenuta.

     La mancata presentazione dei documenti suindicati comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme erogate.

 

     Art. 6 bis. [12]

     L'Amministrazione regionale provvederà, inoltre, in attuazione del secondo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, ad integrare il fondo di dotazione di cui al primo comma di detta legge erogando appositi contributi annui a favore della Ufficio scolastico regionale per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 7.

     Gli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, previsti in lire 40 milioni per gli esercizi 1977-1980, di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1977, fanno carico al capitolo 757 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, la cui denominazione viene così modificata: «Contributi agli organi collegiali, alle assemblee e comitati dei genitori, previsti dagli articoli 25, 30 e 45 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, operanti presso le scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole per le spese sostenute a fronte delle esigenze della minoranza linguistica, per traduzioni di scritti, atti e documenti, nonché per la stampa e la affissione di manifesti, avvisi e comunicati».

 

     Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Titolo così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dal comma 16.

[3] Articolo già modificato dall'art. 62 della L.R. 26 settembre 1995, n. 39 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dal comma 16.

[4] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dal comma 16.

[5] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dal comma 16.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[7] Articolo sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[8] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dal comma 16.

[9] Lettera abrogata dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dal comma 16.

[10] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dal comma 16.

[11] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dal comma 16.

[12] Articolo aggiunto dall'art. 36 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.