§ 5.8.35 - L.R. 25 settembre 2015, n. 23.
Norme regionali in materia di beni culturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 beni d'interesse storico ed artistico
Data:25/09/2015
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Oggetto)
Art. 3.  (Principi e obiettivi)
Art. 4.  (Attività dei musei)
Art. 5.  (Sistema museale regionale)
Art. 6.  (Azioni per il Sistema museale regionale)
Art. 7.  (Reti museali)
Art. 8.  (Musei e reti museali di rilevanza regionale)
Art. 9.  (Organismo regionale di accreditamento dei musei)
Art. 10.  (Interventi regionali di sostegno)
Art. 11.  (Regolamento e bandi)
Art. 12.  (Ecomusei)
Art. 12.1  (Gestione degli Ecomusei e riconoscimento)
Art. 12.2  (Denominazione e marchio)
Art. 12.3  (Contributi nel settore ecomuseale)
Art. 12 bis.  (Museo regionale etnografico storico e sociale)
Art. 13.  (Azioni regionali per la valorizzazione di beni culturali)
Art. 13 bis.  (Accordi di valorizzazione)
Art. 14.  (Interventi d'investimento sul patrimonio dell'archeologia industriale)
Art. 15.  (Riconoscimento del ruolo promozionale di enti e associazioni)
Art. 16.  (Partecipazione della Regione all'Istituto regionale per le Ville Venete)
Art. 17.  (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale)
Art. 18.  (Interventi a favore dei siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia)
Art. 19.  (Condizioni generali di ammissibilità e modalità attuative degli interventi a favore del patrimonio culturale)
Art. 20.  (Obblighi dei beneficiari)
Art. 21.  (Disposizioni generali)
Art. 22.  (Rete bibliotecaria regionale)
Art. 23.  (Sistema bibliotecario)
Art. 24.  (Efficienza del sistema bibliotecario)
Art. 25.  (Costituzione dei sistemi bibliotecari)
Art. 26.  (Finanziamenti ai sistemi bibliotecari)
Art. 27.  (Finalità della biblioteca pubblica di ente locale)
Art. 28.  (Compiti e servizi della biblioteca pubblica di ente locale)
Art. 29.  (Istituzione e gestione della biblioteca pubblica di ente locale)
Art. 30.  (Biblioteche d'interesse regionale)
Art. 30 bis.  (Modifiche dell'assetto organizzativo dei Sistemi bibliotecari e delle biblioteche di interesse regionale)
Art. 31.  (Indirizzo e coordinamento della rete bibliotecaria regionale)
Art. 32.  (Conferenza della rete bibliotecaria regionale)
Art. 33.  (Formazione del personale addetto alle biblioteche e dei volontari)
Art. 34.  (Finanziamenti ai poli SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale)
Art. 35.  (Interventi regionali per la valorizzazione dei beni librari antichi, rari e di pregio)
Art. 36.  (Interventi per edifici a uso biblioteche)
Art. 37.  (Valorizzazione degli archivi storici e degli enti ecclesiastici)
Art. 38.  (Obblighi dei titolari di archivi)
Art. 39.  (Regolamento di attuazione)
Art. 39 bis.  (Conferma di incentivi in materia di beni culturali)
Art. 40.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 16/2014)
Art. 41.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 16/2014 )
Art. 42.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 16/2014 )
Art. 43.  (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 16/2014 )
Art. 44.  (Modifica all'articolo 31 della legge regionale 16/2014 )
Art. 45.  (Cumulo di contributi e rendicontazione delle spese)
Art. 46.  (Aiuti di Stato)
Art. 47.  (Modifiche ai regolamenti)
Art. 48.  (Disposizioni transitorie)
Art. 49.  (Abrogazioni di norme in materia di beni culturali)
Art. 50.  (Norme finanziarie)
Art. 51.  (Produzione di effetti)


§ 5.8.35 - L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

Norme regionali in materia di beni culturali.

(B.U. 30 settembre 2015, n. 39 - S.O. n. 36)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, al fine di preservare la memoria collettiva delle proprie singole comunità territoriali, riconosce la valorizzazione della cultura quale obiettivo fondamentale della propria azione di governo e fattore strategico dello sviluppo della comunità. A tal fine diffonde la conoscenza dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia, stimola e incentiva le attività volte alla loro conservazione e assicura le migliori condizioni per la loro utilizzazione e fruizione pubblica.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione coopera con i competenti organi dello Stato, svolgendo funzioni di coordinamento, indirizzo e sostegno.

 

     Art. 2. (Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 14), dello Statuto di autonomia e del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), disciplina le azioni della Regione in materia di valorizzazione dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia, definendo in tale ambito gli interventi a favore dei musei, dei beni culturali mobili e immobili e delle biblioteche e archivi.

 

     Art. 3. (Principi e obiettivi)

1. Il sostegno finanziario della Regione alle iniziative di valorizzazione dei beni culturali è improntato ai principi di qualità, semplificazione, sostenibilità, sussidiarietà e trasparenza.

2. Gli interventi regionali in materia sono attuati perseguendo gli obiettivi di:

a) incentivare la collaborazione e gli accordi fra soggetti pubblici, tendendo all'ottimizzazione delle risorse economiche e organizzative;

b) valorizzare la qualità delle professioni presenti nei settori museale, bibliotecario e archivistico;

c) valorizzare l'apporto del mondo del volontariato come risorsa complementare al ruolo degli operatori professionali;

d) promuovere le iniziative internazionali, anche favorendo la partecipazione dei soggetti operanti nei vari settori della valorizzazione dei beni culturali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea;

e) promuovere e valorizzare le relazioni tra beni culturali, paesaggistici e contesti territoriali;

f) promuovere e facilitare la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di cultura e di spettacolo attraverso un sistema integrato ed economicamente accessibile, anche attivando collaborazioni con le organizzazioni del turismo e del commercio;

g) agevolare la fruizione del patrimonio culturale da parte delle persone con disabilità motoria, psichica o sensoriale;

h) diffondere la conoscenza del patrimonio culturale regionale, agevolando la libera riproduzione e divulgazione di immagini di beni culturali svolta nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );

i) favorire l'uguaglianza sociale e la crescita culturale e civile delle persone;

j) favorire la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale.

3. Alla programmazione degli interventi regionali in materia e all'attuazione dei relativi obiettivi concorrono i programmi di attività dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), che presta il proprio supporto tecnico scientifico per lo sviluppo delle azioni e degli interventi indicati all'articolo 2, nonché dell'Azienda speciale di Villa Manin, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), e della Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia, di cui alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area).

 

TITOLO II

BENI CULTURALI

CAPO I

MUSEI

 

     Art. 4. (Attività dei musei)

1. La Regione favorisce l'interazione e la cooperazione tra i musei e gli altri istituti culturali per garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e per promuovere la sua funzione educativa, nonché la sua corretta conservazione e valorizzazione, anche ai fini del turismo culturale.

2. Sono attività fondamentali dei musei:

a) la gestione, conservazione e catalogazione delle collezioni, ivi comprese le attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione dei beni;

b) la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare l'esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico;

c) la ricerca scientifica e lo sviluppo di rapporti di collaborazione con le scuole, con le Università e con istituti e associazioni impegnati nello svolgimento di attività didattiche, divulgative, di educazione e formazione.

 

     Art. 5. (Sistema museale regionale) [1]

1. L'interazione e la cooperazione tra gli istituti museali e i luoghi della cultura delle amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati presenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia si realizzano nell'ambito del Sistema museale regionale.

2. Fanno parte del Sistema museale regionale i musei pubblici non statali e i musei privati del Friuli Venezia Giulia, singolarmente o aggregati in reti costituite ai sensi dell'articolo 7, che svolgono la loro funzione culturale, di ricerca ed educativa a servizio della comunità, che risultano in possesso degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale.

 

     Art. 6. (Azioni per il Sistema museale regionale)

1. La Regione assicura la valorizzazione del Sistema museale regionale anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che cura la creazione e la diffusione dell'immagine coordinata del Sistema stesso, mediante la predisposizione di un logo collettivo, e attua azioni mirate di sviluppo del turismo culturale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la PromoTurismoFVG sostiene la realizzazione di iniziative promozionali dei programmi di attività dei musei e delle reti museali che fanno parte del Sistema, mediante l'impiego delle risorse allo scopo stanziate con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio.

3. Nell'ambito delle risorse a esso assegnate ai sensi della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, al fine di migliorare l'offerta dei servizi museali, organizza corsi di formazione specialistica e di aggiornamento professionale rivolti al personale operante nei musei del Sistema museale regionale e ai volontari impegnati a supporto del personale medesimo [2].

3 bis. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e i), riconosce nelle giornate di domenica il diritto di accesso gratuito al Sistema museale regionale, in favore di tutti i minori di anni diciotto. A tali fini, la struttura regionale competente in materia di beni culturali verifica con gli Enti interessati la necessità di interventi regionali di sostegno ai sensi dell'articolo 10 [3].

 

     Art. 7. (Reti museali)

1. Le reti museali sono strumenti di coordinamento e di cooperazione organizzativa e gestionale fra più musei, finalizzate alla valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, in coerenza con l'assetto delle Unioni territoriali intercomunali costituite ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), nonché alla qualificazione e alla promozione dell'offerta di fruizione ovvero al conseguimento degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale [4].

2. Possono fare parte di una rete museale i musei pubblici e privati situati nel territorio di una o più Unioni territoriali intercomunali; per la costituzione di una rete museale comprendente musei pubblici e privati situati nel territorio di più Unioni territoriali intercomunali è necessaria la previa intesa fra le Unioni territoriali intercomunali interessate.

2 bis. I musei pubblici e privati possono fare parte di una sola rete museale [5].

3. Nel territorio di una singola Unione territoriale intercomunale può essere costituita un'unica rete museale; i musei pubblici e privati situati nel territorio di una Unione territoriale intercomunale nel quale sia presente una rete museale non possono fare parte di altre reti.

4. In deroga al disposto del comma 3, i musei tematici situati nel territorio di una Unione territoriale intercomunale in cui è presente una rete museale di cui non fanno parte possono fare parte di reti museali tematiche, comprendenti anche musei tematici situati nei territori di altre Unioni territoriali intercomunali [6].

5. Ai fini della presente legge, per reti tematiche e musei tematici si intendono le reti museali e i musei destinati alla conservazione e valorizzazione, attuabili anche mediante l'impiego di tecnologie multimediali, di espressioni, reperti e testimonianze di specifici aspetti o momenti particolarmente significativi nell'evoluzione dell'ambiente naturale e del paesaggio, o nel percorso storico-sociale della civiltà.

6. Per ciascuno dei tematismi individuati con deliberazione della Giunta regionale, nell'intero territorio regionale può essere costituita una sola rete museale.

6 bis. Ai fini della qualificazione di un museo come tematico, nonché dell'eventuale costituzione di una rete museale tematica, i tematismi di cui al comma 6 devono rivestire per ciascun museo un carattere esclusivo o prevalente [7].

7. La rete museale realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l'attività, assicura agli stessi il buon andamento dei servizi, anche con l'intervento del personale direttivo e tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali.

8. Ai fini dell'inserimento nel Sistema museale regionale, le reti museali sono costituite fra un numero di musei non inferiore a tre [8].

8 bis. Ciascuna rete museale si costituisce con un atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi; possono fare parte del Sistema museale regionale le reti museali in possesso degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale [9].

 

     Art. 8. (Musei e reti museali di rilevanza regionale)

1. Nell'ambito dei musei e delle reti museali inseriti nel Sistema museale regionale, la Regione riconosce la qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" ai musei e alle reti che risultano in possesso di una serie di requisiti individuati nell'ambito degli obiettivi di miglioramento previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei di cui all'allegato al decreto del Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale) [10].

1 bis. Il numero e la tipologia dei requisiti di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento attuativo previsto dall'articolo 11 [11].

2. Il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su domanda presentata dagli enti gestori dei singoli musei o dalle reti museali, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 da parte del Servizio regionale competente in materia di beni culturali, il quale si avvale del parere dell'Organismo regionale di accreditamento dei musei di cui all'articolo 9 [12].

3. Il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" è condizione essenziale ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti per il settore museale dalla presente legge.

4. La permanenza dei requisiti di cui al comma 1 è accertata nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di assegnazione dei contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, anche sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio regionale della cultura di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

5. Il Servizio regionale competente in materia di beni culturali predispone annualmente l'Elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 9. (Organismo regionale di accreditamento dei musei) [13]

1. E'istituito, presso la struttura regionale competente in materia di musei, l'Organismo regionale di accreditamento al Sistema museale nazionale, di seguito denominato Organismo, di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 113/2018.

2. All'Organismo compete l'istruttoria delle istanze di accreditamento al Sistema museale nazionale avanzate dai musei e dai luoghi di cultura di appartenenza non statale presenti in Friuli Venezia Giulia. L'istanza deve dare conto del grado di rispondenza del museo richiedente agli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei ai fini dell'accreditamento al Sistema museale nazionale. L'esito dell'istruttoria è trasmesso al Ministero per i beni e le attività culturali per la convalida da parte della Commissione per il Sistema museale nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 113/2018.

3. L'Organismo è composto:

a) dal Direttore della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di musei, che lo coordina, o suo delegato;

b) dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di musei, o suo delegato;

c) dal Direttore dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, o suo delegato;

d) dal direttore del Polo museale del Friuli Venezia Giulia o suo delegato, previo accordo con il medesimo;

e) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.

4. L'Organismo con propria deliberazione stabilisce le proprie modalità di funzionamento.

5. L'Organismo si intende validamente costituito con la designazione di almeno quattro dei componenti di cui al comma 3; con decreto del Direttore centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di musei si dà atto della costituzione dell'Organismo.

6. La partecipazione all'Organismo non dà titolo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati; gli eventuali oneri connessi con il rimborso delle spese conseguenti all'attuazione del presente articolo fanno carico ai bilanci degli enti di appartenenza dei componenti di cui al comma 3.

 

     Art. 10. (Interventi regionali di sostegno)

1. L'Amministrazione regionale sostiene i programmi di attività dei musei e delle reti museali di cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale mediante la concessione, ai relativi enti gestori, di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, destinati a promuovere la realizzazione, da parte delle istituzioni museali stesse, di iniziative progettuali diversificate e innovative finalizzate alla valorizzazione e all'incremento del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale e all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, in collaborazione con il mondo della scuola e delle Università.

2. [Nella determinazione dell'entità dei contributi di cui al comma 1 si tiene conto anche della seguente classificazione dei musei e delle reti museali, operata sulla base dei requisiti di tipo dimensionale e qualitativo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b):

a) grandi;

b) medi;

c) tematici, come definiti dall'articolo 7, comma 5] [14].

3. L'Amministrazione regionale può inoltre sostenere i musei e le reti museali di rilevanza regionale finanziando, mediante la concessione ai relativi enti gestori di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, progetti di investimento per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione di edifici adibiti a museo, per il potenziamento e l'ammodernamento degli allestimenti e della dotazione di apparecchiature tecniche e per l'impiego delle tecnologie digitali.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la Giunta regionale, nei limiti delle risorse stanziate con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), che specificano le tipologie dei progetti finanziabili e delle spese ammissibili, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda, e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini dei relativi procedimenti.

5. Per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative, composte dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008 o suo delegato, e da uno o più degli esperti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. A detti esperti è riconosciuto il rimborso di cui all'articolo 9, comma 4 [15].

 

     Art. 11. (Regolamento e bandi) [16]

1. Sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente:

a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale", nonché le modalità e i termini del relativo procedimento [17];

b) le modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dall'articolo 10, comma 1, e in particolare: i soggetti legittimati a presentare domanda, le tipologie di attività finanziabili, i criteri di valutazione dei programmi e di determinazione dei contributi, le tipologie di spese ammissibili, nonché le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi stessi e i termini dei relativi procedimenti.

2. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione sono annualmente definiti le modalità e i termini di presentazione della domanda, le tipologie di attività finanziabili tra quelle indicate nel regolamento di cui al comma 1, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, i termini per la rendicontazione, la documentazione giustificativa della spesa e del pagamento, nonché quanto ulteriormente demandato dal regolamento di cui al comma 1.

3. Con riferimento ai contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative progettuali comprese nei programmi di attività, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.

 

     Art. 12. (Ecomusei) [18]

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce, promuove e disciplina gli Ecomusei sul proprio territorio, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale.

2. L'Ecomuseo è una forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare i caratteri di una comunità. Consiste in un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo che produce e contiene paesaggi, risorse naturali ed elementi patrimoniali, materiali e immateriali.

3. Finalità prioritarie degli Ecomusei sono:

a) rafforzare il senso di appartenenza e delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali delle comunità;

b) attivare e rendere partecipi direttamente le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale-materiale, immateriale-sociale e ambientale della regione, compresi i saperi tramandati e le tradizioni;

c) valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione e rivitalizzazione di reti di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un'area omogenea;

d) promuovere la progettazione di forme di turismo culturale improntate alla sostenibilità e finalizzate alla conoscenza del territorio nelle sue varie componenti e articolazioni, con il coinvolgimento delle istituzioni e delle popolazioni locali.

 

     Art. 12.1 (Gestione degli Ecomusei e riconoscimento) [19]

1. Gli Ecomusei possono essere promossi e gestiti da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni e fondazioni culturali, senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 12, comma 3.

2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli ambiti degli interventi di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarli, restaurarli, valorizzarli, a recuperare i manufatti tradizionali in essi presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione, nonché a svolgere attività di gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico-educative e di ricerca scientifica in collaborazione con università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e musei.

3. Con regolamento regionale sono definiti, in particolare, i criteri e i requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo. Il regolamento tiene conto, in particolare:

a) delle caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'Ecomuseo;

b) della partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di animazione culturale;

c) della presenza di enti locali singoli o associati;

d) della presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore in primo luogo per le stesse comunità;

e) dell'allestimento di un luogo aperto al pubblico di interpretazione, documentazione e informazione;

f) dell'esistenza di itinerari di visita e luoghi di interpretazione;

g) della presenza attiva e documentata, da almeno tre anni, sul territorio;

h) dell'assenza sul medesimo territorio di altri Ecomusei, fatti salvi quelli della rete tematica dei musei appartenenti al Museo regionale etnografico storico sociale-MESS, con i quali vi è stretta interazione.

 

     Art. 12.2 (Denominazione e marchio) [20]

1. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva e originale e a un proprio marchio esclusivo.

2. Gli Ecomusei comunicano alla Regione la denominazione e il marchio. Tale marchio è veicolo di promozione dell'Ecomuseo, che lo tutela nelle forme consentite.

 

     Art. 12.3 (Contributi nel settore ecomuseale) [21]

1. L'Amministrazione regionale sostiene la gestione e lo sviluppo degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale mediante la concessione di contributi annuali fino alla misura del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Con regolamento regionale sono definiti, in particolare, i termini, i criteri, le modalità di concessione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1, nonché i requisiti minimi per l'accesso ai contributi medesimi.

 

     Art. 12 bis. (Museo regionale etnografico storico e sociale) [22]

1. Al fine di garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli Venezia Giulia e per promuovere la sua conservazione, valorizzazione, piena accessibilità e massima fruibilità, la Regione favorisce la costituzione del Museo regionale etnografico storico sociale - MESS, di seguito MESS.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale definisce appositi indirizzi strategici e approva lo schema di convenzione da stipularsi tra l'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - ERPAC e i Musei di carattere etnografico, storico o sociale aventi sede nel territorio del Friuli Venezia Giulia che intendono aderire al MESS.

3. La convenzione di cui al comma 2 delinea l'assetto organizzativo del MESS, i rapporti interni, la disciplina fondamentale per il suo funzionamento, le modalità di collaborazione e di funzionamento, nonché i servizi destinati all'utenza.

4. Qualora uno o più musei di carattere etnografico, storico o sociale intendano aderire al MESS dopo la sua costituzione, ne danno comunicazione all'ERPAC, entro il 30 giugno di ogni anno, che provvede a integrare la convenzione entro il 31 ottobre successivo alla comunicazione.

5. La Regione assicura la valorizzazione, la piena accessibilità e la massima fruibilità, anche ai fini del turismo culturale, del MESS, concedendo ai musei che ne fanno parte contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, a sostegno di progetti di investimento e di riallestimento dei musei medesimi, nonché per lavori di straordinaria manutenzione dei relativi edifici, realizzati in coerenza con il modello e gli standard definiti dalla Giunta regionale per il MESS, la cui misura è stabilita con la legge regionale di stabilità.

5 bis. La Regione assicura ai musei che fanno parte del MESS contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per gli oneri relativi alle attività di gestione e funzionamento dei musei medesimi [23].

5 ter. I contributi di cui ai commi 5 e 5 bis sono ripartiti tra i musei aderenti al MESS sulla base di quanto stabilito nella convenzione di cui al comma 2 [24].

6. La Regione promuove altresì la costituzione della Rete museale etnografica storica e sociale del Friuli Venezia Giulia, di seguito Rete.

7. Possono far parte della Rete il MESS e gli altri Musei di carattere etnografico, storico o sociale aventi sede nel territorio del Friuli Venezia Giulia che non hanno aderito al MESS.

8. La Regione assicura la valorizzazione del MESS e della Rete anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che ne cura la diffusione dell'immagine coordinata e attua azioni mirate di sviluppo del turismo culturale [25].

9. Per le finalità di cui al comma 1 PromoTurismoFVG sostiene la realizzazione di iniziative promozionali dei programmi di attività del MESS e della Rete.

 

CAPO II

BENI CULTURALI MOBILI E IMMOBILI

 

     Art. 13. (Azioni regionali per la valorizzazione di beni culturali)

1. La Regione promuove la conservazione e valorizzazione dei beni di valore storico, artistico e ambientale e del loro contesto, in quanto componente essenziale del suo patrimonio culturale, testimonianza dei momenti significativi della sua storia, risorsa di fondamentale importanza sul piano educativo e fattore di sviluppo dell'offerta turistico-culturale del suo territorio.

2. La Regione concorre finanziariamente, mediante la concessione di contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alla realizzazione di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei seguenti beni culturali:

a) beni del patrimonio archeologico;

b) beni dell'architettura fortificata;

c) beni di archeologia industriale;

d) dimore e giardini storici;

e) edifici di pregio artistico e architettonico;

f) beni culturali mobili.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi ai proprietari, pubblici o privati, dei beni ovvero agli enti pubblici territoriali che abbiano gli immobili in concessione o amministrazione.

4. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 2 la Giunta regionale, nei limiti delle risorse stanziate con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, che specificano le categorie dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo, le tipologie dei beni oggetto degli interventi stessi, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definiscono le spese ammissibili, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità della concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini dei relativi procedimenti [26].

5. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore della Direzione centrale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali o suo delegato e da un esperto individuato, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale 7/2000, tra quelli iscritti nell'elenco regionale di esperti in campo culturale ovvero da un funzionario della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali [27].

 

     Art. 13 bis. (Accordi di valorizzazione) [28]

1. La Regione, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, secondo le procedure di cui agli articoli 102 e 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), può stipulare accordi con lo Stato e gli enti locali interessati, al fine di incrementare il grado di fruizione e di valorizzazione di istituti e luoghi della cultura di elevato valore strategico, appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici e situati nel territorio regionale.

 

     Art. 14. (Interventi d'investimento sul patrimonio dell'archeologia industriale)

1. La Regione, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008, può stipulare, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), accordi con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di specifici interventi di investimento finalizzati al recupero, alla conservazione, alla valorizzazione o al riuso per finalità culturali o sociali del patrimonio dell'archeologia industriale.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di cui al comma medesimo in esecuzione degli accordi con esse stipulati.

2 bis. Alla concessione ed erogazione delle assegnazioni finanziarie destinate a sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede in conformità al disposto dei relativi accordi, anche in deroga alle norme di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) [29].

 

     Art. 15. (Riconoscimento del ruolo promozionale di enti e associazioni)

1. La Regione riconosce il ruolo promozionale e sostiene le attività degli enti pubblici e delle persone giuridiche private aventi come scopo istituzionale la valorizzazione turistico-culturale dei beni del patrimonio archeologico industriale e dell'architettura fortificata, nonché delle dimore e dei giardini storici del Friuli Venezia Giulia.

2. Per la finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annuali fino alla misura del 75 per cento delle spese ammissibili previste dai programmi di attività degli enti di cui al comma 1.

3. Con regolamento regionale sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di determinazione dei contributi, le modalità della loro concessione ed erogazione, le tipologie delle spese ammissibili, nonché i termini del relativo procedimento.

4. Le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative progettuali comprese nei programmi di attività di cui al comma 1, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.

 

     Art. 16. (Partecipazione della Regione all'Istituto regionale per le Ville Venete)

1. La Regione concorre al funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete, istituito dalla legge regionale del Veneto 24 agosto 1979, n. 63, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 24 novembre 1980, n. 64 (Norme di coordinamento tra le Regioni interessate al funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete).

 

     Art. 17. (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale)

1. La Regione promuove e valorizza il patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale, svolgendo le azioni previste dalla legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura).

 

     Art. 18. (Interventi a favore dei siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia) [30]

1. La Regione valorizza i siti culturali e naturali del Friuli Venezia Giulia iscritti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO mediante la previsione, in legge finanziaria o in legge di assestamento del bilancio, di specifici finanziamenti destinati a promuovere e sostenere la realizzazione delle iniziative comprese nei rispettivi Piani di gestione.

 

     Art. 19. (Condizioni generali di ammissibilità e modalità attuative degli interventi a favore del patrimonio culturale)

1. Qualora gli interventi sui beni oggetto di contributo siano soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 42/2004, l'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione di tale autorizzazione e l'approvazione del rendiconto è subordinata all'acquisizione del parere del competente organo ministeriale in merito ai lavori eseguiti.

2. [La concessione del contributo riguardante un bene immobile è subordinata alla stipulazione di una convenzione con il proprietario dell'immobile, avente a oggetto la destinazione e l'uso dell'immobile stesso e l'obbligo di consentirne in tutto o in parte l'accesso al pubblico per la visita] [31].

 

     Art. 20. (Obblighi dei beneficiari)

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, i beneficiari dei contributi per gli interventi su beni immobili di cui al presente capo, per un importo inferiore a 500.000 euro, hanno l'obbligo di non trasferire la proprietà dei beni stessi e di mantenere la loro destinazione d'uso per la durata di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori come risulta dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

2. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, per i contributi per interventi su beni immobili per un importo pari o superiore a 500.000 euro, la durata dei vincoli previsti dal comma 1 è pari a dieci anni.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la revoca del provvedimento di concessione del contributo e l'obbligo di restituzione delle somme percepite con le modalità di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000 .

4. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, in caso di successione a causa di morte nella titolarità del diritto di proprietà di immobili che beneficiano dei contributi di cui al presente capo, nonché in caso di trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà di tali immobili, non trova applicazione l'articolo 49, comma 1, della legge regionale medesima, a condizione che il soggetto che acquisisce il diritto di proprietà continui a mantenere la destinazione del bene immobile sino alla scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2.

 

CAPO III

BIBLIOTECHE E ARCHIVI

 

     Art. 21. (Disposizioni generali)

1. Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, la Regione valorizza i patrimoni e l'attività delle biblioteche appartenenti a enti pubblici o a soggetti privati aperte al pubblico e promuove lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale, anche sostenendo l'attività dei poli SBN - Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale.

2. Ferme restando le competenze attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la Regione esercita le funzioni di tutela di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, per mezzo dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 10/2008 .

3. La Regione valorizza il patrimonio archivistico, cooperando con lo Stato per la sua tutela.

 

     Art. 22. (Rete bibliotecaria regionale)

1. La rete bibliotecaria regionale è formata dai sistemi bibliotecari e dalle biblioteche d'interesse regionale.

2. Nell'ambito della rete bibliotecaria regionale si realizza l'integrazione dei sistemi informativi funzionali alla valorizzazione e fruizione del patrimonio librario e documentale.

 

     Art. 23. (Sistema bibliotecario)

1. Il sistema bibliotecario è un insieme di biblioteche gestite da enti locali singoli o organizzati secondo le forme previste dall'articolo 5 della legge regionale 26/2014, o da enti privati, fatto salvo il disposto del comma 2 [32].

2. Il sistema bibliotecario è caratterizzato dai seguenti elementi:

a) esistenza di una pluralità di biblioteche di piccole e medie dimensioni e di una biblioteca di ente locale, di seguito chiamata biblioteca centro sistema, la quale provvede al coordinamento del sistema stesso;

b) aggregazione delle biblioteche medesime, per le finalità di cui al comma 1, mediante la stipula di una convenzione, definita sulla base della convenzione tipo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a).

3. Può essere individuata come biblioteca centro sistema solo la biblioteca di ente locale che:

a) ha un bacino d'utenza di dimensione sovracomunale;

b) eroga servizi con un livello di qualità corrispondente ai valori degli standard obiettivo dinamici fissati ai sensi del regolamento di cui all'articolo 39.

4. Previa convenzione con la biblioteca centro sistema possono aderire al sistema bibliotecario anche le biblioteche non riconosciute di interesse regionale che rientrino nelle seguenti tipologie:

a) le biblioteche gestite dalle scuole, dalle Università e da altri enti pubblici;

b) le biblioteche appartenenti a privati, ad associazioni professionali, a istituti culturali, educativi e di ricerca, aperte al pubblico;

c) le mediateche e le videoteche aperte al pubblico [33].

5. [Possono fare parte di un sistema bibliotecario le biblioteche pubbliche e private situate nel territorio di una o più Unioni territoriali intercomunali anche non contigue, purché ricadenti in uno stesso ambito territoriale omogeneo di area vasta individuato dagli strumenti di pianificazione o programmazione regionali] [34].

6. [Nel territorio di una singola Unione territoriale intercomunale può essere costituito un unico sistema bibliotecario; le biblioteche pubbliche e private situate nel territorio di una Unione territoriale intercomunale nel quale sia presente un sistema bibliotecario non possono fare parte di altri sistemi] [35].

 

     Art. 24. (Efficienza del sistema bibliotecario)

1. Al fine della ottimizzazione delle risorse economiche, le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario effettuano acquisti in comune, adottano forme di condivisione delle risorse umane e delle attrezzature e realizzano in collaborazione attività di valorizzazione del patrimonio librario e documentale.

2. Le biblioteche pubbliche e private facenti parte di un sistema bibliotecario implementano il catalogo collettivo e trasmettono alla biblioteca centro sistema i dati della propria attività per il rilevamento statistico regionale di cui all'articolo 31, comma 1, lettere b) e c).

3. L'ente gestore della biblioteca centro sistema ripartisce tra le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario i finanziamenti ricevuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 26.

 

     Art. 25. (Costituzione dei sistemi bibliotecari)

1. La Regione favorisce la costituzione dei sistemi bibliotecari e a tal fine, avvalendosi della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, provvede a:

a) predisporre la convenzione tipo tra la biblioteca centro sistema e le biblioteche che intendono aderire al sistema bibliotecario, che comprende anche la disciplina fondamentale per il funzionamento del sistema stesso;

b) definire gli standard obiettivo dinamici di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b);

c) approvare i progetti di costituzione dei sistemi bibliotecari.

2. Ai fini della costituzione di un sistema, l'ente gestore della biblioteca che si propone come biblioteca centro sistema presenta al Servizio regionale competente in materia di beni culturali un progetto condiviso con gli enti gestori delle altre biblioteche interessate, che delinea l'assetto organizzativo previsto ed è corredato di uno schema di convenzione costitutiva del sistema, redatto sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a).

3. La Giunta regionale, verificate le finalità perseguite dal progetto, la corrispondenza dello schema di convenzione alla convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a), e la coerenza dell'assetto organizzativo con le disposizioni di cui all'articolo 23, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, approva il progetto e autorizza la stipula della convenzione.

4. Il sistema è costituito con decorrenza dalla data in cui si completa la sottoscrizione, da parte dei rappresentanti degli enti gestori di tutte le biblioteche interessate, della convenzione conforme al testo autorizzato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 26. (Finanziamenti ai sistemi bibliotecari)

1. La Regione, tenendo conto della qualità dei servizi erogati sulla base di standard obiettivo dinamici di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), che premiano l'efficienza, l'efficacia del servizio e la qualificazione del personale, concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema specifici finanziamenti annui da ripartire tra le biblioteche aderenti al sistema per:

a) incrementare il patrimonio documentario e librario, anche antico e di pregio;

b) aggiornare le attrezzature tecnologiche e informatiche;

c) sostenere l'attività di catalogazione;

d) sostenere progetti per il miglioramento e l'innovazione dei servizi resi all'utenza;

e) adeguare gli arredi.

1 bis. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati dall'ente gestore della biblioteca centro sistema, nella misura massima del 30 per cento, per sostenere le spese relative alle risorse umane impiegate nelle funzioni di coordinamento del sistema [36].

 

     Art. 27. (Finalità della biblioteca pubblica di ente locale)

1. La biblioteca pubblica di ente locale rappresenta l'elemento essenziale della rete culturale, educativa e informativa della società e svolge un servizio culturale primario della comunità locale che, nel rispetto delle esigenze degli utenti, favorisce la conoscenza dell'identità territoriale della propria comunità in una prospettiva multiculturale.

2. La biblioteca pubblica di ente locale svolge i propri compiti ed eroga i propri servizi al fine di promuovere la diffusione della lettura, l'autoformazione e il rafforzamento dell'identità culturale delle comunità locali, garantendo l'inclusione sociale e l'integrazione delle categorie svantaggiate e delle persone con disabilità.

 

     Art. 28. (Compiti e servizi della biblioteca pubblica di ente locale)

1. La biblioteca pubblica di ente locale conserva e valorizza i beni librari e documentari in spazi adeguatamente allestiti e organizzati per le diverse tipologie di utenti e svolge in particolare i seguenti compiti:

a) raccolta, inventariazione, catalogazione, scarto, messa a disposizione per la pubblica consultazione di libri, informazioni, documenti e materiali comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, organizzati materialmente e concettualmente;

b) creazione di specifiche sezioni, all'interno delle proprie collezioni, per migliorarne la fruizione e la valorizzazione, nonché per favorire l'incremento e la diversificazione dell'utenza;

c) valorizzazione e conservazione del proprio patrimonio documentario e librario e promozione della lettura, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti pubblici e privati;

d) valorizzazione e catalogazione degli archivi storici, delle raccolte librarie di pregio e delle collezioni che si trovano all'interno della biblioteca, in collaborazione con la Soprintendenza archivistica, con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008, nonché con gli istituti universitari e gli istituti centrali dello Stato.

2. La biblioteca pubblica di ente locale realizza al suo interno anche una sezione dedicata a temi d'interesse locale e una sezione per i ragazzi.

3. Il servizio base di consultazione e prestito è gratuito per l'utente. I servizi aggiuntivi a quello di base, come fotocopie e bibliografie fornite su supporti che rimangono in possesso dell'utente, possono essere a pagamento.

4. La biblioteca pubblica di ente locale garantisce la fruizione di materiali che si trovano in altra biblioteca attraverso il servizio di prestito interbibliotecario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera f).

5. La biblioteca pubblica di ente locale fornisce l'accesso libero e gratuito a internet con le sole limitazioni disposte dalla normativa vigente e da propri regolamenti e può, altresì, fornire agli utenti, nei limiti derivanti dalle proprie risorse, la consultazione in rete di fonti di informazione che non siano liberamente accessibili.

6. La biblioteca pubblica di ente locale svolge con continuità i propri servizi adottando un congruo orario di apertura al pubblico, nel rispetto delle esigenze dell'utenza e tenendo conto del servizio interno. Qualora la biblioteca pubblica di ente locale faccia parte di un sistema bibliotecario, i suoi orari di apertura al pubblico sono coordinati con quelli delle altre biblioteche aderenti al sistema stesso.

 

     Art. 29. (Istituzione e gestione della biblioteca pubblica di ente locale)

1. L'ente locale istituisce la biblioteca pubblica e provvede alla sua gestione nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. L'ente locale gestore di una biblioteca pubblica svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) stanzia annualmente quote delle proprie risorse per il servizio bibliotecario;

b) assume personale qualificato;

c) promuove l'inserimento della biblioteca in un sistema bibliotecario;

d) adotta la carta dei servizi e il regolamento della biblioteca.

 

     Art. 30. (Biblioteche d'interesse regionale)

1. La Regione riconosce e sostiene le biblioteche d'interesse regionale, che comprendono le seguenti tipologie:

a) biblioteche di conservazione;

b) biblioteche specializzate;

c) biblioteche che svolgono un servizio di particolare interesse regionale.

2. Le biblioteche che rientrano in una delle tipologie di cui al comma 1, e che non aderiscono ad alcun sistema bibliotecario, possono essere riconosciute di interesse regionale con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32 e verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti con regolamento regionale, in applicazione dei seguenti criteri:

a) arco di tempo di apertura al pubblico;

b) grado di sviluppo dell'attività di catalogazione del patrimonio documentario custodito;

c) attuazione di programmi di incremento del patrimonio documentario custodito;

d) numero e rilevanza delle iniziative divulgative, di studio e di ricerca realizzate;

e) presenza di personale specializzato;

f) adeguatezza degli spazi e delle attrezzature destinati all'utenza;

g) informazione all'utenza riguardo ai servizi offerti [37].

2 bis. Le biblioteche riconosciute di interesse regionale vengono sottoposte a revisione periodica. All'esito di tale revisione, con deliberazione della Giunta regionale, vengono disposte le conferme ovvero le revoche dei provvedimenti di riconoscimento la cui efficacia decorre dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa deliberazione.»;

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A tal fine, gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale presentano annualmente apposita domanda. È inammissibile la domanda di finanziamento presentata dall'ente gestore di una biblioteca nei confronti della quale è stata disposta la revoca del provvedimento di riconoscimento, per l'anno di efficacia della revoca medesima [38].

3. La Regione concede alle biblioteche d'interesse regionale finanziamenti annui per gli interventi di cui all'articolo 26 [39].

4. Nell'ambito dell'attività di sostegno delle biblioteche d'interesse regionale, i finanziamenti di cui al comma 3 possono essere utilizzati, nella misura massima del 50 per cento, anche al fine dell'acquisizione delle risorse umane necessarie per il funzionamento delle biblioteche.

 

     Art. 30 bis. (Modifiche dell'assetto organizzativo dei Sistemi bibliotecari e delle biblioteche di interesse regionale) [40]

1. I finanziamenti annui concessi a favore dei Sistemi bibliotecari e delle biblioteche d'interesse regionale, ai sensi degli articoli 26 e 30, sono fatti salvi anche nel caso di modifiche dell'assetto organizzativo dei soggetti beneficiari, a condizione che dette modifiche non facciano venire meno i requisiti individuati rispettivamente dall'articolo 2 e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236 (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 23/2016 ).

2. Tutte le modifiche dell'assetto dei Sistemi bibliotecari e delle biblioteche d'interesse regionale sono previamente comunicate al Servizio competente in materia di beni culturali.

3. II Servizio competente in materia di beni culturali provvede, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a raccogliere gli elementi necessari per la verifica della permanenza dei requisiti individuati rispettivamente dall'articolo 2 e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Regione 236/2016, mediante l'acquisizione dei relativi dati aggiornati forniti dalle stesse biblioteche interessate.

4. Sulle risultanze dell'istruttoria svolta dal Servizio competente in materia di beni culturali viene acquisito il parere della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32.

5. A conclusione dell'istruttoria, con deliberazione della Giunta regionale adottata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, viene approvato l'Elenco aggiornato dei Sistemi bibliotecari ovvero viene disposta la conferma o la revoca del provvedimento di riconoscimento e viene approvato l'Elenco aggiornato delle biblioteche riconosciute di interesse regionale.

6. Qualora per effetto delle modifiche dell'assetto, un Sistema bibliotecario o una biblioteca d'interesse regionale non risulti più in possesso dei requisiti individuati rispettivamente dall'articolo 2 e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Regione 236/2016, il Servizio competente in materia di beni culturali, entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, provvede alla rideterminazione del finanziamento annuo concesso in misura proporzionale alla parte dell'anno in cui il beneficiario era in possesso dei predetti requisiti.

 

     Art. 31. (Indirizzo e coordinamento della rete bibliotecaria regionale)

1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, la Regione:

a) definisce, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, le linee di indirizzo della politica regionale del settore bibliotecario nel medio termine [41];

b) assicura la raccolta e l'elaborazione dei dati tramite le biblioteche centri sistema;

c) attiva un portale telematico della rete bibliotecaria regionale, attraverso il quale sono consultabili i cataloghi, i dati statistici e le attività più significative delle biblioteche facenti parte della rete regionale;

d) vigila sull'osservanza del rispetto della normativa vigente sul deposito legale dei documenti e in particolare sull'archivio regionale della produzione editoriale;

e) promuove l'integrazione dei sistemi informativi all'interno del territorio regionale;

f) organizza il prestito interbibliotecario, di cui possono usufruire i soggetti che fanno parte della rete bibliotecaria regionale e le istituzioni facenti parte del sistema universitario regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale);

g) verifica periodicamente la qualità dei servizi offerti e l'attività svolta dalle biblioteche della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari e ne rende pubblici i risultati, stabilendo gli standard minimi di funzionamento delle biblioteche stesse.

 

     Art. 32. (Conferenza della rete bibliotecaria regionale)

1. È istituita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale, quale organo con funzioni propositive, consultive e di controllo, avente il compito di:

a) esprimere il parere e formulare le proposte riguardo allo schema delle linee di indirizzo di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a);

b) fornire i pareri e formulare le proposte alla Regione in relazione alle determinazioni di cui agli articoli 25 e 30, comma 2;

c) verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente capo.

2. La Conferenza è costituita, presso il Servizio regionale competente in materia di beni culturali, con deliberazione della Giunta regionale ed è composta:

a) dall'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali;

c) dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008 ;

d) da cinque responsabili tecnici di sistemi bibliotecari, designati congiuntamente dai sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 25 [42];

e) da un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università degli studi di Trieste;

f) da un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università degli studi di Udine;

g) dal Soprintendente archivistico per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo con il medesimo, o un suo delegato;

h) da un rappresentante designato dalla Societât Filologjiche Furlane-Società Filologica Friulana;

i) da un rappresentante designato dalla Narodna in Studijska Knjiznica-Biblioteca nazionale slovena e degli studi di Trieste;

j) da un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'Associazione Italiana Biblioteche;

k) da un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche ecclesiastiche operanti nel Friuli Venezia Giulia, riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'articolo 30;

l) [da un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'Associazione Videoteche e Mediateche Italiane] [43];

m) da un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche private aperte al pubblico, riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'articolo 30;

n) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.

3. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, che ne determina le modalità di funzionamento. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di beni culturali.

4. La Conferenza resta in carica per tre anni ed è convocata almeno una volta all'anno. La Conferenza è convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

4 bis. La Conferenza può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni [44].

5. I componenti della Conferenza svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

 

     Art. 33. (Formazione del personale addetto alle biblioteche e dei volontari)

1. Nell'ambito delle risorse a esso assegnate ai sensi della legge regionale 10/2008, l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, al fine di migliorare l'offerta dei servizi bibliotecari e lo sviluppo della rete bibliotecaria regionale, organizza corsi di formazione specialistica e di aggiornamento professionale rivolti al personale addetto alle biblioteche e ai volontari impegnati a supporto del personale medesimo.

2. La Regione finanzia altresì lo sviluppo della biblioteca dell'Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli Venezia Giulia e lo svolgimento dei compiti istituzionali di tale associazione.

 

     Art. 34. (Finanziamenti ai poli SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale, la Regione sostiene i poli SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale mediante la concessione ai soggetti cui è affidata la loro gestione di un contributo annuo volto a finanziare l'attività svolta dai poli medesimi per l'implementazione e l'accrescimento del patrimonio informativo contenuto nel Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale, nonché per i servizi destinati alle biblioteche aderenti.

 

     Art. 35. (Interventi regionali per la valorizzazione dei beni librari antichi, rari e di pregio)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di valorizzare le raccolte librarie antiche, rare e di pregio, finanzia attraverso la stipula di accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 15 della legge 241/1990, specifici progetti per la loro catalogazione, digitalizzazione, conservazione e restauro, nonché per il miglioramento e l'ampliamento della loro fruibilità, anche monitorando i progetti di digitalizzazione del patrimonio documentale, specialmente di quello periodico [45].

 

     Art. 36. (Interventi per edifici a uso biblioteche)

1. La Regione, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008, può stipulare, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 15 della legge 241/1990, accordi con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di specifici interventi di investimento finalizzati alla ristrutturazione, al recupero o al restauro di edifici a uso di biblioteche di ente locale o aperte al pubblico.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di cui al comma medesimo in esecuzione degli accordi con esse stipulati.

2 bis. Alla concessione ed erogazione delle assegnazioni finanziarie destinate a sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede in conformità al disposto dei relativi accordi, anche in deroga alle norme di cui al capo XI della legge regionale 14/2002 [46].

 

     Art. 37. (Valorizzazione degli archivi storici e degli enti ecclesiastici)

1. La Regione provvede alla valorizzazione del patrimonio documentario conservato negli archivi storici sostenendo, mediante la concessione di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, l'attuazione di:

a) progetti proposti da enti locali e da altri soggetti titolari di archivi storici, per l'ordinamento, l'incremento, il restauro, la migliore conservazione e la divulgazione del patrimonio medesimo, volti ad agevolarne la fruizione [47];

b) progetti di aggregazione delle raccolte di archivio storico dell'ente locale, da realizzarsi ai sensi del comma 2.

2. Le raccolte di archivio storico dell'ente locale, soggette alla tutela della Soprintendenza archivistica, ordinate e inventariate, sono aggregate, sotto il profilo funzionale e dei servizi di supporto, alla biblioteca pubblica di ente locale quando ciò ne agevoli la conservazione e la fruizione.

3. La Regione, inoltre, riconoscendo il valore storico e documentario degli archivi degli enti ecclesiastici operanti nel Friuli Venezia Giulia, sostiene la realizzazione di iniziative progettuali aventi a oggetto attività di ricerca, inventariazione, conservazione e divulgazione volte ad agevolare la fruizione degli archivi medesimi, anche mediante il deposito degli atti negli archivi delle Diocesi [48].

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 la Giunta regionale, nei limiti delle risorse stanziate con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, che specificano le categorie dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo, le tipologie dei progetti finanziabili, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definiscono le spese ammissibili, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità della concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini dei relativi procedimenti [49].

4 bis. Per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative, composte dal Direttore centrale competente in materia di cultura o suo delegato, dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008 o suo delegato, e da due esperti nel settore archivistico, designati dalla sezione regionale per il Friuli Venezia Giulia dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana - ANAI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi [50].

4 ter. Gli esperti di cui al comma 4 bis svolgono il loro incarico a titolo gratuito; a essi è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali [51].

 

     Art. 38. (Obblighi dei titolari di archivi)

1. Ogni intervento riguardante archivi pubblici, archivi ecclesiastici, archivi privati dichiarati di interesse culturale viene svolto secondo le previsioni della normativa statale.

2. La concessione dei contributi previsti dall'articolo 37 è subordinata all'impegno assunto dagli enti beneficiari di consentire l'accesso al materiale conservato negli archivi.

 

     Art. 39. (Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti delle biblioteche centro sistema, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 26, 30, comma 3, 33, comma 2, e 34 [52].

 

     Art. 39 bis. (Conferma di incentivi in materia di beni culturali) [53]

1. In caso di mancato rispetto del termine di rendicontazione, fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, di incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di beni culturali, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di rendicontazione accertata la compiuta ultimazione dei lavori.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E DI ATTUAZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO CON LA LEGISLAZIONE REGIONALE VIGENTE IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI

 

     Art. 40. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 16/2014) [54]

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b bis) stabilisce le linee di intervento in materia di beni culturali e di biblioteche;»;

b) alla lettera c), dopo le parole «di intervento», sono aggiunte le seguenti: «, anche in materia di beni culturali».

 

     Art. 41. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 16/2014 )

1. All'articolo 6 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 le parole «di cui alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dei settori delle attività e dei beni culturali»;

b) al comma 2, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e bis) sei esperti in materia di beni culturali, individuati rispettivamente per i settori del patrimonio archeologico, dell'architettura fortificata, dell'archeologia industriale, delle dimore e giardini storici, degli edifici di pregio artistico e architettonico e dei beni culturali mobili;»;

c) al comma 2, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

«f bis) il Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo con il medesimo, o un suo delegato;

f ter) il Direttore dell'Istituto per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, o un suo delegato;

f quater) il Presidente dell'Azienda speciale Villa Manin, o un suo delegato;

f quinquies) un esperto nel settore museale;

f sexies) un componente della Conferenza regionale della rete bibliotecaria di cui all'articolo 32, designato dalla Conferenza stessa;

f septies) uno degli esperti facenti parte del Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei, di cui all'articolo 4 della legge regionale 10/2006, designato dal Comitato medesimo;»;

d) al comma 2, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

«i bis) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali.»;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I componenti della Commissione indicati al comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed e bis), sono designati dal Consiglio regionale tra personalità di chiara fama nel settore di riferimento; il componente di cui al comma 2, lettera f quinquies), è designato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura tra persone che hanno maturato esperienza pluriennale nella direzione di musei pubblici o privati.».

 

     Art. 42. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 16/2014 )

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 16/2014 le parole «attinenti la domanda e l'offerta di attività culturali e di spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «attinenti alla domanda e all'offerta di servizi e attività culturali e di spettacolo e alla consistenza dei beni culturali».

 

     Art. 43. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 16/2014 )

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 16/2014 le parole «almeno a livello sovracomunale» sono sostituite dalle seguenti: «almeno a livello di Unione territoriale intercomunale».

 

     Art. 44. (Modifica all'articolo 31 della legge regionale 16/2014 )

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 16/2014 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, al fine di rendere il territorio regionale più attrattivo e competitivo, realizza condizioni strutturali dirette al rafforzamento degli organismi culturali e delle imprese di spettacolo e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, mediante l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti, con il coinvolgimento degli enti locali di riferimento, anche facenti parte di diverse Unioni territoriali intercomunali, riconoscendo e sostenendo la formazione di distretti culturali.».

 

CAPO II

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

 

     Art. 45. (Cumulo di contributi e rendicontazione delle spese)

1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.

2. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative ai contributi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti.

3. Con riferimento ai contributi previsti nel settore bibliotecario dall'articolo 26, dall'articolo 30, comma 3, dall'articolo 33, comma 2, e dall'articolo 34, sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda.

 

     Art. 46. (Aiuti di Stato)

1. Qualora i finanziamenti di cui alla presente legge configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Amministrazione regionale provvede all'adempimento degli obblighi procedurali in materia, secondo le modalità individuate nei provvedimenti attuativi.

 

     Art. 47. (Modifiche ai regolamenti)

1. Per le modifiche ai regolamenti di cui agli articoli 11 e 39 si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente, informando la stessa delle modifiche adottate.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 48. (Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti avviati prima della data di cui all'articolo 51 continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.

2. Fino alla costituzione della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32 rimane in carica la Conferenza regionale dei sistemi bibliotecari prevista dall'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), ricostituita da ultimo con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2014, n. 176.

2 bis. Fermo restando il disposto del comma 2, allo scopo di assicurare il celere e imparziale svolgimento, nell'anno 2017, dei procedimenti finalizzati alla costituzione dei sistemi bibliotecari e al riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale, in via di prima attuazione si prescinde dal parere della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, previsto dall'articolo 25, comma 3, e dall'articolo 30, comma 2 [55].

3. Fino alla pubblicazione del primo Elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale previsto dall'articolo 8, comma 5, l'Amministrazione regionale provvede al finanziamento dei musei multipli, grandi e di interesse regionale individuati con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, nella misura e con le modalità definite dalle leggi medesime.

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 15, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli Venezia Giulia), come modificato dall'articolo 6, comma 13, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).

5. Fino al 31 dicembre 2016 l'Amministrazione regionale provvede al finanziamento dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche riconosciute di interesse regionale esistenti alla data di cui all'articolo 51, nonché al finanziamento dei soggetti di cui agli articoli 33, comma 2, e 34, nella misura e con le modalità definite con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio.

5 bis. Gli indirizzi e le indicazioni di priorità di cui all'articolo 13, comma 4, e di cui all'articolo 37, comma 4, sono fissati nell'ambito del bilancio finanziario gestionale approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) [56].

 

     Art. 49. (Abrogazioni di norme in materia di beni culturali)

1. Con effetto dalla data di cui all'articolo 51 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia);

b) capo II della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57 (Interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali);

c) legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale);

d) legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 (Ulteriori norme in materia di conservazione e valorizzazione di beni culturali);

e) articoli 47 e 48 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (Legge finanziaria 1984);

f) legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell'edilizia bibliotecaria e museale);

g) articoli 30 e 31 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);

h) articolo 34, commi da 9 a 12, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993);

i) articolo 9 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi);

j) articolo 13 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);

k) articoli 1 e 3 della legge regionale 30 agosto 1996, n. 37 (Modificazioni ed integrazioni di provvedimenti legislativi in materia di beni ed attività culturali);

l) legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi);

m) articolo 5, comma 72, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);

n) legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia);

o) legge regionale 16 agosto 2000, n. 16 (Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze e del patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia e altre iniziative di collaborazione transfrontaliera e transnazionale);

p) articolo 6, comma 14, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

q) articolo 6, commi 24 e 25, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);

r) articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

s) articolo 5, comma 150, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);

t) articolo 5, commi 38, 40, 41 e da 44 a 46, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);

u) legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico);

v) articolo 6, commi 23, 24 e 25, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

w) articolo 5, comma 15, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007);

x) articolo 4, commi 25, 26 e 27, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);

y) articolo 6, comma 20, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008);

z) articolo 7, commi da 39 a 43 e commi 46 e 47, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

aa) articolo 6, comma 26, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

bb) articolo 6, comma 5, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010);

cc) articolo 6, comma 191, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);

dd) articoli da 288 a 298 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

ee) articolo 6, comma 113, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014);

ff) articolo 5 della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà);

gg) articolo 6, commi 1 e 57, e articolo 11, commi 7 e 8, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).

 

     Art. 50. (Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 6, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2016 e di 50.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5055 e del capitolo 6051 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi a PromoTurismoFVG per la promozione del Sistema museale regionale".

2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 9, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 euro, suddivisa in ragione di 500 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 10, comma 1, è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6054 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Contributi per il sostegno dei programmi di attività dei musei e delle reti museali di rilevanza regionale".

4. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 10, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 520.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6055 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi per progetti d'investimento di musei e reti museali".

5. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 13, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 1 milione di euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6057 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di progetti d'investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali".

6. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 14, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 6058 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Interventi d'investimento sul patrimonio dell'archeologia industriale".

7. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 15, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 6082 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi agli enti di promozione turistico-culturale per la valorizzazione del patrimonio di architettura industriale e architettura fortificata, nonché delle dimore e dei giardini storici del Friuli Venezia Giulia".

8. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 16, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 6063 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Concorso nelle spese per il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete".

9. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 18, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5055 e del capitolo 6064 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Interventi a favore dei siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia".

10. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 26, comma 1, relativamente alle spese di natura corrente, è autorizzata la spesa di 497.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6066 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Finanziamenti annui di parte corrente ai sistemi bibliotecari".

11. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 26, comma 1, relativamente alle spese di parte capitale, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6071 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Finanziamenti annui ai sistemi bibliotecari per spese di investimento".

12. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 30, comma 3, relativamente alle spese di natura corrente, è autorizzata la spesa di 117.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6074 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Finanziamenti annui di parte corrente alle biblioteche d'interesse regionale".

13. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 30, comma 3, relativamente alle spese di parte capitale, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6083 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Finanziamenti annui alle biblioteche d'interesse regionale per spese di investimento".

14. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 31, comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa complessiva di 28.000 euro, suddivisa in ragione di 14.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6075 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Spese per il prestito interbibliotecario fra i soggetti della rete bibliotecaria regionale".

15. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 32, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 euro, suddivisa in ragione di 500 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

16. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 33, comma 2, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6076 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Finanziamento all'Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli Venezia Giulia per lo sviluppo della biblioteca e per le attività istituzionali".

17. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 34 è autorizzata la spesa di 17.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6077 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Contributi annui ai poli SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale per l'attività di implementazione e accrescimento del Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale".

18. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 35 è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6078 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche per la valorizzazione dei beni librari antichi, rari e di pregio".

19. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 36 è autorizzata la spesa complessiva di 220.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2016 e di 200.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6079 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione Accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche per ristrutturazione, recupero e restauro di edifici a uso di biblioteche".

20. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 37, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 110.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2016 e di 10.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6080 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi per la valorizzazione di archivi storici".

21. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 37, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 110.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2016 e di 10.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6081 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi per la valorizzazione di archivi di enti ecclesiastici".

22. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 6 della legge regionale 16/2014, come modificato dall'articolo 41, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 euro, suddivisa in ragione di 500 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

23. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 22 per complessivi 4.277.000 euro, suddivisi in ragione di 855.500 euro per l'anno 2016 e di 3.421.500 euro per l'anno 2017, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UBI

CAPITOLO

2016

2017

TOTALE

5.3.1.5055

5443

11.000

11.000

22.000

5.3.1.5053

5187

20.000

20.000

40.000

5.3.1.5054

5216

0

600.000

600.000

5.3.2.5053

5997

100.000

100.000

200.000

5.3.1.5054

5251

14.000

650.000

664.000

5.3.1.5053

5172

30.000

30.000

60.000

5.3.1.5055

6371

30.000

30.000

60.000

5.4.1.5046

5573

300.000

300.000

600.000

8.3.1.5065

4409

350.000

300.000

650.000

5.2.1.5048

5340

0

300.000

300.000

5.2.1.5048

6251

0

580.000

580.000

5.2.1.5051

6255

0

200.000

200.000

5.5.1.5060

4042

0

300.000

300.000

10.1.1.1161

744

500

500

1.000

 

 

855.500

3.421.500

4.277.000

 

     Art. 51. (Produzione di effetti)

1. La presente legge ha effetto dall'1 gennaio 2016.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[3] Comma aggiunto dall'art. 45 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[4] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[5] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[7] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[9] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[10] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[11] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[12] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[14] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[15] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 34.

[16] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[19] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[20] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[21] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[22] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[23] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[24] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[25] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[26] Comma già modificato dall'art. 24 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19.

[27] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[28] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 34 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[29] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[30] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 25 luglio 2019, n. 11.

[31] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[32] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[33] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[34] Comma sostituito dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28, con la decorrenza ivi prevista dal comma 9 e abrogato dall'art. 16 della L.R. 18 maggio 2020, n. 10.

[35] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28, con la decorrenza ivi prevista dal comma 9.

[36] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[37] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[38] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 18 maggio 2020, n. 10.

[39] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[40] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 18 maggio 2020, n. 10.

[41] Lettera così modificata dall'art. 17 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19.

[42] Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 24 novembre 2016, n. 17.

[43] Lettera abrogata dall'art. 50 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[44] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[45] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[46] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[47] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 10 maggio 2016, n. 7.

[48] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 10 maggio 2016, n. 7.

[49] Comma già modificato dall'art. 25 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 18 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19.

[50] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 2.

[51] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 2.

[52] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[53] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[54] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19.

[55] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 24 novembre 2016, n. 17.

[56] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 2 e così modificato dall'art. 19 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19.