§ 3.8.41 - Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 24.
Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 caccia
Data:17/07/1996
Numero:24


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 6 bis.  (Utilizzo del contrassegno inamovibile)
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 21 bis.  (Fauna selvatica morta)
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32.  [43]
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 


§ 3.8.41 - Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 24.

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.

(B.U. 19 luglio 1996, n. 19 - S.S.).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     1. Fermo restando quanto previsto per la caccia di selezione agli ungulati dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, nel Friuli-Venezia Giulia la caccia è consentita durante i periodi indicati nella presente legge da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto.

     1 bis. La caccia alla posta per gli acquatici è consentita sino ad un’ora dopo il tramonto [2].

     2. Entro il 15 maggio di ciascun anno il Direttore del Servizio della caccia e della pesca provvede con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, a fissare l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria secondo medie quindicinali. In fase di prima applicazione il termine del 15 maggio si intende fissato a 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Le norme contenute nel presente articolo e negli articoli dal 3 al 7 costituiscono per il Friuli-Venezia Giulia il calendario venatorio regionale di cui all'articolo 18 della legge 157/1992.

 

     Art. 3.

     1. Nel territorio del Friuli-Venezia Giulia e nelle zone di mare di cui all'articolo 6 della legge regionale 21/1993, la caccia alla fauna selvatica è consentita nei confronti delle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

     a) specie cacciabili dall'1 settembre al 10 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopelia turtur);

     b) specie cacciabili dall'1 settembre al 10 gennaio: alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), colombaccio (Columba palumbus), marzaiola (Anas querquedula) [3];

     c) specie cacciabile dalla seconda domenica di settembre al 5 novembre: capriolo (Capreolus capreolus);

     d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: allodola (Alauda arvensis), colino della Virginia (Colinus virginianus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), lepre comune (Lepus europaeus), merlo (Turdus merula), minilepre (Silvilagus floridamus), passera mattugia (Passer montanus), passera oltremontana (Passer domesticus), passero (Passer italiae), pernice rossa (Alectoris rufa), starna (Perdix perdix);

     e) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: beccaccia (Scolopax rusticula), canapiglia (Anas strepera), cesena (Turdus pilaris), codone (Anas acuta), germano reale (Anas platyrhyncos), combattente (Philomachus pugnax), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), cornacchia nera (Corvus corone), corvo (Corvus frugilegus), fagiano (Phasianus colchicus), fischione (Anas penelope), folaga (Fulica atra), frullino (Lymnocryptes minimus), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus glandarius), mestolone (Anas clypeata), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina), pavoncella (Vanellus vanellus), porciglione (Rallus aquaticus), storno (Sturnus vulgaris), taccola (Corvus monedula), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), volpe (Vulpes vulpes) [4];

     f) specie cacciabili dall'1 ottobre al 30 novembre: cervo (Cervus elaphus), coturnice (Alectoris graeca), fagiano di monte maschio (Tetrao tetrix), lepre bianca (Lepus timidus), pernice bianca (Lagopus mutus);

     g) la specie cinghiale (Sus scrofa) è cacciabile per un massimo di novanta giorni, nel periodo che intercorre dall'1 settembre al 31 dicembre, a scelta del Distretto venatorio [5];

     h) specie cacciabile dal 15 ottobre al 15 dicembre: camoscio alpino (Rupicapra rupicapra).

     2. Per le specie di fauna selvatica incluse nell'elenco di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 e non comprese negli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e nell'allegato II/2 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato può provvedere, con le modalità di cui all'articolo 8, a fissare ai sensi e per i motivi di cui all'articolo 9 della direttiva medesima, specifiche forme di prelievo, indicandone i tempi, i mezzi e le condizioni.

 

     Art. 4.

     1. Nei confronti del daino (Dama dama) e del muflone (Ovis musimon) è ammessa esclusivamente la caccia di selezione per la quale valgono le norme di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/1993.

     2. A decorrere dall'annata venatoria 1998-1999 anche nei confronti del camoscio alpino (Rupicapra rupicapra) è ammessa esclusivamente la caccia di selezione di cui al comma 1.

 

     Art. 5.

     1. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato provvede all'adeguamento delle specie faunistiche cacciabili di cui agli articoli 3 e 4 in presenza di eventuali variazioni introdotte all'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 18 della legge 157/1992, in conformità alle vigenti direttive comunitarie ed alle convenzioni internazionali [6].

 

     Art. 6.

     1. Per ogni giornata di caccia alla fauna selvatica migratoria non possono essere abbattuti complessivamente da parte di un cacciatore più di venticinque capi, dei quali non più di dieci anseriformi, sette caradriformi, di cui non più di cinque beccacce [7].

     2. [8].

     3. [9].

     4. [10].

     5. [11].

     6. [12].

     7. [13].

     8. [14].

 

          Art. 6 bis. (Utilizzo del contrassegno inamovibile) [15]

     1. Subito dopo l'annotazione sul tesserino regionale di caccia dell'abbattimento di esemplari appartenenti a specie di ungulati, il cacciatore applica l'apposito contrassegno inamovibile fornito dalla Riserva di caccia o dall'azienda faunistico-venatoria secondo le modalità indicate con regolamento regionale.

 

     Art. 7.

     1. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì e quanto previsto dal comma 2, il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre con l'integrazione, esclusivamente nel periodo che va dall'1 ottobre al 30 novembre, di due giornate per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento.

     2. La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita al massimo per tre giorni alla settimana [16].

     3. In applicazione dell'articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 157/1992, è vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatte salve le seguenti eccezioni:

a) in tutto il territorio regionale: è consentita la caccia di selezione agli ungulati;

b) nella Zona faunistica delle Alpi: è consentita la caccia agli ungulati comunque svolta, alla lepre dopo quarantotto ore dall'ultima nevicata, ai tetraonidi, ai palmipedi, ai trampolieri e alla cesena [17].

 

     Art. 8.

     1. Per ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale, può disporre con proprio decreto la sospensione dell'esercizio della caccia ovvero ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonchè il divieto di caccia a una o più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio regionale [18].

 

     Art. 9.

     1. Per le specie di fauna selvatica escluse dall'elenco di cui all'articolo 18 della legge 157/1992 in forza dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1993, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato con le modalità di cui all'articolo 8 può autorizzare, ai sensi e per i motivi di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, specifiche forme di prelievo indicandone i tempi, i mezzi e le condizioni.

 

     Art. 10.

     1. Nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, a tutela delle coltivazioni e delle attività agricole tradizionali, è vietato il ripopolamento con il cinghiale, nonchè, a salvaguardia degli ecotipi autoctoni, quello con la coturnice ed i tetraonidi, fatti salvi progetti specifici autorizzati dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore da lui delegato, sentito l'Istituto faunistico regionale [19].

     2. Sono inoltre vietati i ripopolamenti con la minilepre e il colino della Virginia, ai fini della salvaguardia degli habitat e delle specie autoctone.

 

     Art. 11.

     1. Nel Friuli-Venezia Giulia costituiscono prima attuazione delle norme di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 157/1992, le zone precluse all'attività venatoria costituite in forza della normativa vigente lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nonchè le altre misure di protezione ambientale adottate in applicazione della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, lungo le rotte medesime.

     2. Al fine di dare piena attuazione alle norme di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 157/1992, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di adeguamento ai principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, sulla base di una ricognizione delle zone precluse all'attività venatoria costituite a qualsiasi titolo lungo le rotte di migrazione di cui al comma 1, individua con proprio decreto, sentiti gli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984 e l'Organo gestore riserve, eventuali ulteriori zone di protezione da realizzarsi tramite la costituzione di oasi di protezione con le modalità previste dalla legge regionale 46/1984, ovvero tramite la costituzione di altre zone di divieto di attività venatoria previste dalla normativa vigente.

 

     Art. 12.

     1. Nel Friuli-Venezia Giulia l'addestramento e l'allenamento dei falchi, anche per uso di caccia, sono consentiti durante l'intero periodo dell'anno nelle zone destinate all'addestramento ed allenamento dei cani da caccia [20].

     2. Per l'effettuazione delle gare cinofile di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 21/1993, è consentito anche l'uso di falchi.

     3. All'articolo 7, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, le parole «tutto il periodo dell'anno» sono sostituite con le parole «tutti i giorni dell'anno».

     4. Le norme di cui all'articolo 7 della legge regionale 56/1986 concernenti l'addestramento, l'allenamento e l'effettuazione di gare cinofile dei cani da seguita trovano applicazione anche nei confronti della specie capriolo.

     5. A scopo di censimento della fauna selvatica presente, in periodo di chiusura della caccia a quella stanziale, fatta eccezione per i giorni in cui è consentita la sola caccia selettiva, di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, nelle zone di rifugio delle riserve di caccia di diritto, su autorizzazione dei Distretti venatori, previo consenso dei direttori delle riserve interessate, si possono effettuare gare cinofile con cani da ferma o da seguita, con divieto di abbattimento o cattura di selvaggina [21].

     6. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21/1993 le parole «durante tutto l'anno» sono sostituite dalle parole «tutti i giorni dell'anno».

 

     Art. 13.

     1. Per le attività di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 56/1986, il Distretto venatorio competente, previo consenso del direttore della riserva interessata e sentito il consiglio direttivo, può autorizzare i titolari di allevamento cinofilo riconosciuto, ovvero addestratori professionali iscritti, limitatamente alle riserve di diritto del Comune di residenza o di sede dell'allevamento, ad addestrare i cani con le modalità previste dal citato articolo 7 della legge regionale 56/1986 [22].

 

     Art. 14.

     1. Il nono comma dell'articolo 7 della legge regionale 56/1986 è abrogato.

 

     Art. 15.

     1. Per il conseguimento dell'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 157/1992, è necessario il superamento di un esame da sostenere presso l'Amministrazione regionale, davanti alla Commissione prevista dall'articolo 17 [23].

     2. Il richiedente l'attestato di cui al comma 1 deve presentare domanda alla suddetta Amministrazione regionale corredata del certificato di residenza e del certificato medico di idoneità fisica all'attività di guardia venatoria volontaria rilasciati in data non anteriore a due mesi dal giorno di presentazione della domanda [24].

     3. Contestualmente alla presentazione della domanda il richiedente deve presentare, altresì, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in sede regionale di una delle associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 157/1992, dalla quale risulti la volontà dell'associazione medesima di avvalersi dell'operato del richiedente quale guardia venatoria volontaria.

     4. [Le Province, in applicazione dell'articolo 27 della legge 157/1992, coordinano l'attività delle guardie venatorie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientalistiche] [25].

 

     Art. 16.

     1. L'esame di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 157/1992 consiste in una prova orale che riguarda:

     a) legislazione venatoria;

     b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili e delle specie protette;

     c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

     d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;

     e) norme di pronto soccorso.

     2. Il programma di esame della prova orale per le singole materie si identifica con quello fissato per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio.

     3. L'idoneità è concessa se il giudizio della Commissione di cui all'articolo 17 è favorevole in tutte e cinque le materie elencate al comma 1.

     4. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve superare una prova scritta consistente nella predisposizione di un verbale di cui all'articolo 28, comma 5, della legge 157/1992.

 

     Art. 17.

     1. L'Assessore regionale competente in materia di caccia nomina la Commissione di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 157/1992 [26].

     2. La Commissione è composta da un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di caccia in qualità di presidente della Commissione, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni venatorie, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni agricole e da due esperti designati d'intesa dalle associazioni ambientaliste. Le designazioni spettano ai rappresentanti regionali delle predette associazioni presenti e operanti in regione. Se le designazioni non vengono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta, i componenti sono individuati con deliberazione della Giunta regionale [27].

     3. Funge da segretario della Commissione un dipendente dell'Amministrazione regionale [28].

     4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno cinque dei sette componenti la Commissione.

     5. In caso di assenza del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal componente più anziano d'età.

     6. I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

     7. Ai componenti la Commissione compete, a carico dell'Amministrazione regionale, un gettone di presenza pari a quello previsto per la Commissione di cui all'articolo 4 della legge regionale 56/1986, come modificato dall'articolo 27 della presente legge [29].

 

     Art. 18.

     1. L'attestato di idoneità di cui all'articolo 15 non necessita per i cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 19.

     1. Nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia, il cui territorio è classificato zona faunistica delle Alpi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21/1993, in conformità alle consuetudini e tradizioni locali, l'esercizio della caccia è consentito congiuntamente in forma vagante e mediante appostamento fisso.

     2. Gli appostamenti sono considerati fissi quando siano realizzati in muratura od altra solida materia o comunque con preparazione o modificazione del sito o con occupazione stabile del terreno. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.

     3. Per gli appostamenti fissi è necessario il consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo, fatte comunque salve le altre autorizzazioni o concessioni.

     4. All'interno delle riserve di caccia di diritto l'esercizio venatorio da appostamento fisso è consentito nell'annata venatoria previa comunicazione dell'attivazione dell'appostamento medesimo al direttore della riserva.

     5. Per la caccia da appostamento fisso e temporaneo valgono i limiti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 157/1992 fissati per l’esercizio dell’attività venatoria con le modalità specificate dall’articolo 12, comma 5, lettera b), della legge medesima [30].

     6. Non sono soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, nè ad autorizzazione paesaggistica, nè a valutazione d'incidenza gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/1993, purchè i medesimi siano realizzati prevalentemente in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di nove metri misurata dal piano di campagna e il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a tre metri quadrati. Non sono, altresì, soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, nè ad autorizzazione paesaggistica, nè a valutazione d'incidenza gli appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati "collegia" [31].

 

     Art. 20.

     1. [32].

     2. Nell'utilizzazione dei fondi per l'esercizio venatorio all'interno delle riserve di caccia di diritto si applicano i limiti di accesso agli stessi stabiliti dall'articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 157/1992.

     3. Nel territorio regionale trovano altresì applicazione i commi 7 e 8 dell'articolo 15 della legge 157/1992.

     4. Il termine previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 157/1992 è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Piano faunistico regionale e degli aggiornamenti del Piano medesimo. La domanda va inoltrata al Servizio competente in materia di caccia [33].

     5. Sul sito internet della Regione viene dato avviso della scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al comma 4 [34].

     6. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, il Direttore del Servizio competente in materia di caccia decide motivatamente con proprio decreto in ordine alla domanda medesima in conformità ai criteri generali fissati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente [35].

     7. [Le norme di cui ai commi 2 e 4 si applicano anche nei confronti dei terreni che vengono inclusi nelle riserve di caccia di diritto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed in tal caso il termine di trenta giorni fissato nel comma 4 decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di inclusione] [36].

 

     Art. 21.

     1. In attuazione dell'articolo 4, comma 6, della legge 157/1992, la Regione istituisce e gestisce centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà [37].

     2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni con centri gestiti da enti scientifici o da associazioni venatorie o protezionistiche o agricole, ovvero da medici veterinari, da agricoltori o da altri soggetti privati, disciplinandone l'attività relativa al ricevimento, al mantenimento ed alla liberazione degli esemplari recuperati [38].

     3. Per centro di recupero si intende una struttura destinata alla cura, alla riabilitazione ed al reinserimento nell'ambiente naturale della fauna selvatica in difficoltà, dotata di attrezzature tali da garantire con efficacia l'espletamento delle tre fasi suddette.

 

          Art. 21 bis. (Fauna selvatica morta) [39]

     1. Fatte salve le disposizioni relative al trattamento delle carcasse di animali affetti da malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali, la Regione provvede alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento della fauna selvatica abbattuta in attuazione di provvedimenti di deroga di cui alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), e della fauna morta per caso fortuito o di forza maggiore.

     2. Per smaltimento della fauna selvatica morta si intende:

     a) il conferimento presso idonei impianti;

     b) il conferimento presso strutture destinate alla riproduzione, reintroduzione, studio, riabilitazione di animali selvatici minacciati di estinzione o protetti;

     c) il conferimento presso istituti scientifici;

     d) il conferimento presso istituti, enti o soggetti privati autorizzati a effettuare il trattamento tassidermico;

     e) l'eliminazione mediante sotterramento;

     f) il conferimento presso strutture autorizzate alla macellazione.

     3. Qualora la fauna di cui al presente articolo, nel rispetto delle norme sanitarie, possa essere destinata al consumo umano, o qualora dalle spoglie dell'animale sia possibile preparare trofei di caccia, ne è autorizzata la loro alienazione.

     4. La Regione cura le operazioni di cui al presente articolo e la raccolta dei relativi dati. Per l'espletamento di tutte o parte delle operazioni possono, altresì, essere stipulate convenzioni con enti scientifici, associazioni venatorie, agricole o di protezione ambientale, ovvero altri soggetti pubblici o privati.

 

     Art. 22.

     1. La caccia all'avifauna selvatica migratrice è vietata nel raggio di mille metri, su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione.

     2. I valichi montani di cui al comma 1 vengono individuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore da lui delegato, sentiti i Comitati provinciali della caccia, previa acquisizione da parte di questi ultimi del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984.

 

     Art. 23.

     1. All'articolo 10 della legge regionale 21/1993 sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 24.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'ottenimento dell'attestato di frequenza con profitto al corso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14/1987, come interpretato autenticamente dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21/1993, è necessario il superamento di una prova scritta a risposta sintetica a quesiti plurimi sul programma oggetto del corso medesimo [40].

 

     Art. 25.

     1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14/1987, come aggiunto dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 21/1993, è sostituito dal seguente: (omissis).

     2. La norma di cui al presente articolo trova applicazione a partire dalla stagione venatoria 1997-1998.

 

     Art. 26.

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 21/1993, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     2. La norma di cui al presente articolo trova applicazione a partire dalla stagione venatoria 1997-1998.

 

     Art. 27. [41]

     [1. All'articolo 4 della legge regionale 56/1986, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).]

 

     Art. 28.

     1. All'articolo 4 della legge regionale 21/1993, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 29.

     1. All'articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 30.

     1. All'articolo 4 della legge regionale 46/1984, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 31. [42]

 

     Art. 32. [43]

     1. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21/1993 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     2. All'articolo 14 della legge regionale 21/1993, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 33. [44]

     [1. I piani di gestione delle proprietà silvo-pastorali di cui all'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, devono essere redatti con speciale riguardo ad un armonico sviluppo qualitativo e quantitativo della fauna autoctona.

     2. A tal fine le direttive tecniche devono contenere specifiche disposizioni relative all'analisi di speciali situazioni faunistiche e alle conseguenti azioni selvicolturali per la loro tutela.]

 

     Art. 34.

     1. L'articolo 13 della legge regionale 21/1993 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 35.

     1. All'articolo 9 della legge regionale 21/1993, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 36. [45]

 

     Art. 37.

     1. Con successiva legge regionale si provvederà, in adeguamento ai principi della legge 157/1992, in ordine alla costituzione del fondo per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole, alla disciplina relativa ai contributi di cui all'articolo 15 della legge 157/1992 ed alla normativa concernente l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agrituristico-venatorie previste dall'articolo 16 della medesima legge 157/1992.

     2. Con la legge regionale di cui al comma 1 si provvederà anche ad un riordino delle funzioni svolte nel settore venatorio ed a una nuova disciplina per la gestione delle riserve di caccia di diritto e dei relativi consorzi.

     3. Agli adempimenti legislativi di cui al presente articolo si provvederà entro il termine del 31 dicembre 1996.

 

     Art. 38. [46]

 

     Art. 39.

     1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge; in particolare sono abrogati gli articoli 2, 3, 4 e 8 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29, e la legge regionale 20 febbraio 1984, n. 7.

 

     Art. 40.

     1. In via di interpretazione autentica le disposizioni impeditive di cui all'articolo 16 della legge regionale 21/1993 trovano applicazione anche qualora i compiti di vigilanza esercitati riguardino solo una parte delle riserve di caccia di diritto.

 

     Art. 41.

     1. Esclusivamente per l'annata venatoria 1996-1997, l'Organo gestore riserve può disporre, in deroga al numero massimo dei soci fissato per ciascuna riserva di caccia di diritto dalla Commissione di cui all'articolo 3 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres., la collocazione in riserva dei cacciatori richiedenti che risultino residenti da almeno tre anni nel territorio della riserva stessa, non siano soci di altre riserve ed abbiano presentato regolare domanda di ammissione per la riserva medesima, previo parere favorevole da parte dell'assemblea dei soci della riserva, nel rispetto delle graduatorie fissate per la riserva dall'Organo gestore riserve.

     2. Le norme di cui al comma 1 trovano applicazione anche nei confronti delle riserve di caccia di diritto di cui all'articolo 12, comma 6, della legge regionale 11/1983, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 53/1991, limitatamente al raggiungimento di un numero di soci pari a quello determinato dalla Commissione di cui all'articolo 13 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres., aumentato del 10 per cento.

     3. Il requisito della residenza di cui al comma 1 è considerato con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. A decorrere dall'annata venatoria successiva all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione della legge 394/1991, nelle riserve di caccia di diritto il cui territorio sarà interessato da parchi regionali o da riserve naturali, potranno essere collocati quali soci esclusivamente i cacciatori residenti nei Comuni interessati dal parco o dalla riserva naturale, ovvero nei Comuni confinanti con i perimetri del parco o della riserva naturale medesimi.

 

     Art. 42.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1996.

     2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 19 - programma 1.3.4. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 4270 [2.1.233.3.08.29] con la denominazione «Contributi alle Amministrazioni provinciali per la redazione dei piani faunistici provinciali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l'anno 1996.

     3. Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 (partita n. 37 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione dei bilanci medesimi).

     4. Sul precitato capitolo 4270 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 "Fondo di riserva di cassa" dello stato di previsione precitato.

     5. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'articolo 31 affluiscono al capitolo 952 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli esercizi futuri.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[2] Comma aggiunto dall’art. 13 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[3] Lettera così modificata dall’art. 13 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[4] Lettera così modificata dall’art. 13 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 20.

[6] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[7] Comma così modificato dall'art. 71 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[8] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[9] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[10] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[11] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[12] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[13] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[14] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[15] Articolo inserito dall'art. 45 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[16] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[17] Comma così sostituito dall'art. 72 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[18] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[19] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[20] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[21] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[22] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[23] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[24] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[25] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[26] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[27] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[28] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[29] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[30] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[31] Comma sostituito dall'art. 45 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6 e così modificato dall'art. 149 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[32] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[33] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[34] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[35] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[36] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[37] Comma già modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30 e così ulteriormente modificato dall'art. 18 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[38] Comma già modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30 e così ulteriormente modificato dall'art. 18 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[39] Articolo inserito dall'art. 45 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6, già modificato dall'art. 18 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 73 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[40] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[41] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[42] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[43] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[44] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[45] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[46] Articolo abrogato dall'art. 77 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.