Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 industria |
Data: | 12/04/2017 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alle leggi regionali 4/2005, 11/2011, 5/2012, 4/2013, 4/2014 e 3/2015 in materia di delega alle Camere di commercio di funzioni concernenti la concessione di contributi alle imprese e per [...] |
Art. 2. (Modifiche alle leggi regionali 34/2015 e 14/2016) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 3.10.168 - L.R. 12 aprile 2017, n. 6.
Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia.
(B.U. 12 aprile 2017, n. 15 - S.O. 14 aprile 2017, n. 13)
Art. 1. (Modifiche alle leggi regionali 4/2005, 11/2011, 5/2012, 4/2013, 4/2014 e 3/2015 in materia di delega alle Camere di commercio di funzioni concernenti la concessione di contributi alle imprese e per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita)
1. All'articolo 42 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Delega di funzioni alle Camere di commercio»;
b) al comma 1 le parole «A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono delegate all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito Unioncamere FVG)» sono sostituite dalle seguenti: «Sono delegate alle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia»;
c) dopo la lettera n) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
«n bis) contributi a sostegno di progetti di imprenditoria femminile di cui all'articolo 2, comma 85, della
n ter) contributi a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile di cui all'articolo 20, comma 3, della
n quater) incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese di cui al titolo II, capi II e III, della
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive.».
2. All'articolo 43 della
a) al comma 1 bis la parola «annualmente» è soppressa;
b) al comma 2 le parole «di Unioncamere FVG» sono sostituite dalle seguenti: «delle Camere di commercio»;
c) i commi 3 e 4 sono abrogati.
3. All'articolo 45 della
4. All'articolo 2 della
a) al comma 85 le parole «, anche tramite delega alla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG),» sono soppresse;
b) al comma 86 le parole «, nonché le modalità di esercizio dell'eventuale delega» sono soppresse.
5. Al comma 3 dell'articolo 20 della
6. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 6 della
b) l'articolo 55, comma 1, della
c) l'articolo 9, comma 1, lettera a), della
d) l'articolo 2, comma 10, della
7. Fino alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione e le Camere di commercio prevista dall'articolo 42, comma 2, della
a) dalla Giunta regionale in riferimento al riparto su base provinciale delle risorse disponibili;
b) dall'Amministrazione regionale, sentite le Camere di commercio, in riferimento alla predisposizione e alla pubblicazione degli avvisi di presentazione delle domande e degli schemi di domanda e della modulistica;
c) da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento alla relazione sulla gestione concernente i canali di incentivazione e alle richieste di liquidazione delle risorse da destinare alle imprese e al rimborso delle spese, relativamente alla quota spettante ai sensi del comma 8.
8. Le assegnazioni di risorse effettuate a favore di Unioncamere FVG sono confermate a favore delle singole Camere di commercio, secondo la quota a ciascuna spettante in conformità alle convenzioni sottoscritte tra le stesse e Unioncamere FVG in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale 397/2013, 473/2013 e 822/2014 citate al comma 7.
9. I procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai contributi alle imprese turistiche previsti dagli articoli 156 e 157 della
10. All'articolo 18 della
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a soggetti privati, per il tramite delle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia, con le quali, al fine di disciplinare i relativi rapporti, la Regione stipula apposita convenzione in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.»;
b) il comma 4 è abrogato;
c) al comma 5 le parole «Unioncamere FVG riceve» sono sostituite dalle seguenti: «le Camere di commercio ricevono»;
d) al comma 6 le parole «a Unioncamere FVG» sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere di commercio».
11. Fino alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione e le Camere di commercio prevista dall'articolo 18, comma 3, della
a) dalla Giunta regionale in riferimento al riparto su base provinciale delle risorse disponibili;
b) dall'Amministrazione regionale, sentite le Camere di commercio, in riferimento alla predisposizione e alla pubblicazione degli avvisi di presentazione delle domande e della modulistica;
c) da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento alla relazione sulla gestione concernente i canali di incentivazione e alle richieste di liquidazione delle risorse da destinare alle imprese e al rimborso delle spese, relativamente alla quota spettante ai sensi del comma 12.
12. Le assegnazioni di risorse effettuate a favore di Unioncamere FVG sono confermate a favore delle singole Camere di commercio, secondo la quota a ciascuna spettante in conformità alle convenzioni sottoscritte tra le stesse e Unioncamere FVG in conformità alla
13. All'articolo 97 della
a) al comma 1 le parole «a Unioncamere FVG» sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere di commercio»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio è stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive.»;
c) al comma 3 le parole «Unioncamere FVG riceve» sono sostituite dalle seguenti: «le Camere di commercio ricevono» e le parole «e ha facoltà di operare anche mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, della
14. Fino alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione e le Camere di commercio prevista all'articolo 97, comma 2, della
a) dalla Giunta regionale in riferimento al riparto su base provinciale delle risorse disponibili;
b) dall'Amministrazione regionale, sentite le Camere di commercio, in riferimento alla predisposizione e alla pubblicazione degli avvisi di presentazione delle domande e degli schemi di domanda e della modulistica;
c) da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento alla relazione sulla gestione concernente i canali di incentivazione e alle richieste di liquidazione delle risorse da destinare alle imprese e al rimborso delle spese, relativamente alla quota spettante ai sensi del comma 15.
15. Le assegnazioni di risorse effettuate a favore di Unioncamere FVG sono confermate a favore delle singole Camere di commercio, secondo la quota a ciascuna spettante in conformità alle convenzioni sottoscritte tra le stesse e Unioncamere FVG in conformità alla
16. Ferme restando le funzioni spettanti alle Camere di commercio in quanto soggetti gestori delegati da Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
a) dalla Giunta regionale in riferimento al riparto su base provinciale delle risorse disponibili;
b) dall'Amministrazione regionale, sentite le Camere di commercio, in riferimento alla predisposizione e alla pubblicazione degli avvisi di presentazione delle domande o dei bandi e degli schemi di domanda e della modulistica;
c) da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento alla predisposizione e pubblicazione di note informative, nonché all'eventuale istituzione di commissioni di esperti per l'emissione di pareri e la valutazione delle domande.
17. Ovunque nei regolamenti di cui al comma 16 sia prevista la pubblicazione sul sito internet di Unioncamere FVG, questa è da intendersi riferita al sito internet delle singole Camere di commercio per la parte relativa ai territori provinciali di competenza.
18. La convenzione stipulata tra la Regione, Unioncamere FVG e le Camere di commercio in base allo schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2016, n. 642 (DPReg 136/2015, art. 7, comma 3, lett. d) - Approvazione bozza di convenzione tra l'Amministrazione regionale e Unioncamere FVG, in qualità di organismo intermedio che agirà per il tramite delle Camere di commercio provinciali, per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"), continua ad applicarsi nel rispetto di quanto previsto al secondo periodo. Fermi restando gli obblighi assunti dalle Camere di commercio in quanto soggetti tramite i quali sono svolte, con riferimento al territorio di competenza, le funzioni di organismo intermedio di Unioncamere FVG per le Azioni 1.1 e 2.3 del POR FESR 2014-2020, a far data dall'entrata in vigore della presente legge le attività amministrative contemplate dalla convenzione di cui al primo periodo spettanti a Unioncamere FVG sono svolte da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento al territorio di competenza.
19. Ferme restando le funzioni spettanti alle Camere di commercio in conformità della convenzione di cui al comma 18 e ai sensi del bando POR FESR 2014-2020 «Attività 1.1.a - Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese», approvato con la deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2016, n. 644, e del bando POR FESR 2014-2020 «Attività 2.3.a.1 Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI», approvato con la deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2016, n. 1898, a far data dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni attribuite da tali bandi a Unioncamere FVG sono svolte:
a) dall'Amministrazione regionale in riferimento all'elaborazione della graduatoria regionale unica delle domande ammissibili all'aiuto e dell'elenco regionale unico delle domande non ammesse all'aiuto relativi all'Attività 2.3.a.1;
b) da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento alla predisposizione delle note informative e dello schema di domanda di erogazione dell'anticipo.
20. Ovunque nei bandi POR FESR 2014-2020 di cui al comma 19 sia prevista la pubblicazione sul sito internet di Unioncamere FVG, questa è da intendersi riferita al sito internet delle singole Camere di commercio.
21. Il comma 5 dell'articolo 105 della
«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 64, è abrogato l'articolo 54 della legge regionale 2/2002».
22. Dopo il comma 6 dell'articolo 105 della
«6 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2018 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 155, 156 e 157 della
b) gli articoli 84 e 85 della
c) l'articolo 2, comma 43, della
d) la lettera b) del comma 67 dell'articolo 2 della legge regionale 14/2016».
23. Il comma 6 dell'articolo 106 della
«6. Le modifiche di cui all'articolo 86 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 64.».
24. Dopo il comma 7 dell'articolo 106 della
«7 bis. L'articolo 90 ha efficacia dall'1 gennaio 2018.».
25. In relazione alle domande che le imprese turistiche presentano a valere sul regolamento di attuazione dell'articolo 38 della
Art. 2. (Modifiche alle leggi regionali 34/2015 e 14/2016)
1. Al comma 6 dell'articolo 3 della
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 è delegata alle Camere di commercio.»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le domande di contributo sono presentate alle Camere di commercio, che ne predispongono la graduatoria, da approvare con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, nonché provvedono alla concessione e all'erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dal bando di cui al comma 5.»;
c) al terzo periodo le parole «Unioncamere FVG» sono sostituite dalle seguenti: «le Camere di commercio».
2. All'articolo 3 della
a) il comma 32 è sostituito dal seguente:
«32. La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 30 e 31 è delegata alle Camere di commercio. Le domande di contributo sono presentate alle Camere di commercio, che le valutano con la modalità del procedimento a sportello secondo quanto stabilito dall'articolo 36 della
b) al comma 33 le parole «Unioncamere FVG» sono sostituite dalle seguenti: «le Camere di commercio».
3. Fino alla sottoscrizione delle convenzioni tra la Regione e le Camere di commercio, previste dall'articolo 3, comma 6, della
a) dalla Giunta regionale in riferimento al riparto su base provinciale delle risorse disponibili;
b) dall'Amministrazione regionale, sentite le Camere di commercio, in riferimento alla predisposizione e alla pubblicazione degli avvisi di presentazione delle domande e della modulistica;
c) da ciascuna singola Camera di commercio in riferimento alla relazione sulla gestione concernente i canali di incentivazione e alle richieste di liquidazione delle risorse da destinare alle imprese ed al rimborso delle spese, relativamente alla quota spettante ai sensi del comma 4.
4. Le assegnazioni di risorse effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.