Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 finanza |
Data: | 27/03/2018 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Norme in materia di cultura e sport) |
Art. 2. (Norme in materia di risorse agricole e forestali, di risorse ittiche, di attività venatoria e di raccolta funghi) |
Art. 3. (Norme in materia di imposte e tributi) |
Art. 4. (Norme in materia di autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica) |
Art. 5. (Disposizioni in materia di funzione pubblica) |
Art. 6. (Norme in materia di infrastrutture e territorio) |
Art. 7. (Norme in materia di ambiente e di energia) |
Art. 8. (Norme in materia di attività produttive, cooperazione e turismo) |
Art. 9. (Norme in materia di lavoro) |
Art. 10. (Norme in materia di biodiversità e paesaggio) |
Art. 11. (Norme in materia sanitaria e sociosanitaria) |
Art. 12. (Norme istituzionali) |
Art. 13. (Allegato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011) |
Art. 14. (Entrata in vigore) |
§ 6.2.47 - L.R. 27 marzo 2018, n. 12.
Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali.
(B.U. 28 marzo 2018, n. 13 - S.O. n. 20)
Art. 1. (Norme in materia di cultura e sport)
1. Il Comune di San Daniele del Friuli è autorizzato a utilizzare il contributo decennale costante di 36.000 euro annui e il contributo decennale costante di 89.900 euro annui, assegnati rispettivamente con decreto 7 agosto 2008, n. 2152/Cult e con decreto 9 novembre 2009, n. 4261/Cult al Comune medesimo ai sensi dell'articolo 7, comma 70, della
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di San Daniele del Friuli presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di conferma del contributo corredata della documentazione relativa al nuovo intervento in conformità a quanto richiesto dall'articolo 56, comma 1, della
3. Il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare i contributi e a fissare, in coerenza con quanto indicato nel cronoprogramma trasmesso dal Comune di San Daniele del Friuli, i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché il nuovo termine di rendicontazione della relativa spesa.
4. Con riferimento al finanziamento concesso all'Autorità portuale di Trieste in base al "Bando per la valorizzazione dei siti di archeologia industriale nel Friuli Venezia Giulia", emanato con deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2009, n. 1788, per effetto dell'articolo 1, comma 619, della
5. Il comma 109 dell'articolo 7 della
«109. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 108 è presentata al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva corredata di una relazione illustrativa e di un piano finanziario relativo alla gestione dell'impianto di cui al comma 108. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.».
6. Al comma 39 dell'articolo 7 della
7. In via di interpretazione autentica, tutti i procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere nei settori della cultura, dei beni culturali, dello sport e della solidarietà, si intendono finalizzati all'attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell'articolo 12 della
8. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, della
9. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della
«2 bis. Agli interventi previsti dal presente articolo non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della
10. La disposizione di cui al comma 9 trova applicazione anche nelle procedure contributive non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. L'Amministrazione regionale, in considerazione dei limiti imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario e delle mutate esigenze che avevano portato alla concessione con decreto n. 1788/CULT 5SP del 24 luglio 2007, ai sensi della
12. Per le finalità di cui al comma 11, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Gemona del Friuli presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata della documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, della
13. Ai sensi del comma 12 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a convertire il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo stesso.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Osoppo il contributo concesso sulla base del "Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
15. Per le finalità di cui al comma 14 il Comune di Osoppo presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di una relazione illustrativa del nuovo intervento e di un nuovo quadro economico. Il Servizio conferma il contributo per i nuovi lavori.
16. Il Comune di Trieste è autorizzato a utilizzare parte del contributo pluriennale concesso con decreto 29 novembre 2011, n. 3538/Cult per la costruzione di un impianto sportivo nel rione di San Giovanni a Trieste, per la realizzazione dell'intervento denominato "Stadio Nereo Rocco - Abbattimento delle barriere e altri interventi per la messa in sicurezza e l'adeguamento".
17. Al fine di definire gli interventi di cui al comma 16, l'Amministrazione regionale e il Comune di Trieste provvedono a modificare l'accordo di programma sottoscritto in data 7 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della
18. Al comma 2 dell'articolo 6 della
19. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui dell'articolo 6, comma 1, della
20. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della
21. La disposizione di cui al comma 20 si applica ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Al comma 37 dell'articolo 7 della
23. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 6, comma 2, della
24. [Per l'anno 2018, qualora, successivamente all'applicazione dei criteri di cui al regolamento previsto dall'articolo 6, comma 2, della
25. Per le finalità di cui al comma 23 i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate e di un piano finanziario preventivo, in cui sono distintamente evidenziate le spese istituzionali e di funzionamento e le spese previste per la realizzazione di progetti specifici di intervento e sono altresì indicate le eventuali fonti di finanziamento del progetto annuale di attività, diverse dal contributo regionale.
26. L'anticipo di cui al comma 23 è concesso ed erogato entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di cui al comma 25.
27. All'articolo 8 della
a) al comma 1 dopo la parola «accordi» sono inserite le seguenti: «anche di durata pluriennale»;
b) al comma 1 bis dopo le parole «accordi di collaborazione» sono inserite le seguenti: «, anche di durata pluriennale,» e dopo le parole «dei siti medesimi» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per la realizzazione sugli stessi di interventi di investimento con le finalità di cui al comma 1, qualora gli enti locali interessati abbiano la disponibilità delle strutture e dei siti medesimi in base a un titolo giuridicamente valido, avente durata non inferiore a quella dei vincoli previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, della
28. Il comma 6 dell'articolo 18 della
«6. Come enti e organizzazioni che curano la gestione di attività di educazione e formazione extrascolastica dei minori di lingua slovena, la Regione riconosce i seguenti enti:
a) Centro musicale sloveno "Glasbena matica" di Trieste;
b) Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia;
c) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel" di Trieste;
d) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorčič" di Gorizia.».
29. Alla fine del comma 9 dell'articolo 6 della
30. La Commissione di cui all'articolo 8 della
31. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 18, comma 7 bis, della
32. Entro la data del 31 ottobre 2020 ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena deve presentare il proprio programma di attività e iniziative per la tutela e la valorizzazione della lingua, della cultura e dell'identità della minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia riferito agli anni 2019 e 2020, al fine di consentirne la valutazione per le finalità di cui all'articolo 18, comma 7, della
33. Alla lettera d) del comma 67 dell'articolo 7 della
34. La Commissione di cui all'articolo 15 della
35. Alla fine del comma 2 dell'articolo 23 della
36. Alla fine del comma 3 ter dell'articolo 24 della
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso con decreto 10 novembre 2015, n. 4088/Cult al Comune di Forgaria nel Friuli, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della
38. Per le finalità di cui al comma 37 il Comune di Forgaria nel Friuli presenta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza al Servizio competente in materia di beni culturali, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza stessa, provvede alla conferma del contributo.
39. In considerazione delle nuove risorse assegnate al Comune di Palmanova e al Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione dei beni facenti parte della Fortezza sita nel Comune di Palmanova, e al fine di meglio perseguire le finalità di cui all'articolo 6, comma 9, della
Art. 2. (Norme in materia di risorse agricole e forestali, di risorse ittiche, di attività venatoria e di raccolta funghi)
1. All'articolo 14 della
a) nella rubrica le parole «dei programmi» sono sostituite dalle seguenti: «delle iniziative»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, per promuovere la produzione di prodotti apistici, per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico, nonché per svolgere attività a tutela della sanità degli alveari.»;
c) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:
«c bis) l'acquisto e la distribuzione di sostanze per il trattamento delle api ivi compresi i farmaci veterinari.».
2. Alle finalità di cui all'articolo 14, comma 1, della
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della
«1 bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, l'ERSA è autorizzata ad adottare un proprio regolamento per la gestione dei beni mobili in armonia con quanto previsto dal regolamento per la gestione dei beni mobili dell'Amministrazione regionale.».
4. Al fine di consentire l'adeguata realizzazione e il completamento degli interventi previsti per il raggiungimento delle finalità di cui alla
5. Per le finalità di cui al comma 4, i Comuni interessati presentano la variante alla cartografia, con allegato il prospetto di raffronto dei mappali interessati dagli interventi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di modifica dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259 (Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della
6. Al fine di garantire la continuità dell'attività delle imprese forestali per l'esercizio delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del legname, nonché l'organizzazione del lavoro nell'ambito delle utilizzazioni forestali, nelle more di una riforma organica della regolamentazione di settore, è prorogata di sei mesi la validità dei patentini forestali e dei certificati di idoneità forestale di cui al capo IV del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della
7. Dopo il comma 4 dell'articolo 42 della
«4 bis. La trasformazione in coltura agraria o in altra destinazione d'uso dei terreni rimboschiti per effetto del
8. Al comma 1 ter dell'articolo 86 della
9. I produttori che nel 2016 hanno presentato alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti ai sensi del decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 20 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del
10. I produttori che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 9 presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Alla
a) al comma 3 dell'articolo 24 dopo le parole «larghezza del corso o specchio d'acqua» sono inserite le seguenti: «, né possono essere collocati in modo da creare intralcio a opere di presa o restituzione dell'acqua, idrovore, centrali idroelettriche, stazioni di pompaggio, strutture per il passaggio dei pesci» e dopo le parole «distanza da altri attrezzi» sono inserite le seguenti: «e manufatti»;
b) il comma 2 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«2. È vietato esercitare la pesca da sopra ponti e passerelle.»;
c) al numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 44 le parole «utilizzo e collocazione di attrezzi di pesca ed» sono soppresse.
12. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della
«1 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 27 della
1 ter. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni richiamate dal comma 1 bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 60 a 300 euro. L'irrogazione della sanzione compete all'ETPI.».
13. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, della
14. Al fine di agevolare l'organizzazione dei corsi per il conseguimento delle abilitazioni in materia venatoria nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 39, comma 1, lettera h bis), della
15. Alla
a) dopo il comma 7 dell'articolo 14 è inserito il seguente:
«7.1. Il Direttore della Riserva di caccia può ricoprire il medesimo incarico anche in una o più Riserve contigue comprese nel medesimo Distretto, previa concorde deliberazione delle Riserve interessate adottata dall'assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci assegnati.»;
b) al comma 7 bis dell'articolo 23 la parola «agro-turistico-venatorie» è sostituita dalla seguente: «venatorie».
16. Al comma 2 dell'articolo 62 della
a) all'alinea le parole «, che risultano corrispondere alle aree con gli abbattimenti più numerosi» sono soppresse;
b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c bis) area Collinare;».
17. Al comma 1 dell'articolo 63 della
18. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 63, comma 1, della
19. L'articolo 28 ante bis della
«Art. 28 ante bis
(Rideterminazione delle scadenze elettorali)
1. In via straordinaria, al fine di sincronizzare le scadenze degli organi dei Consorzi di bonifica, le Assemblee di tutti i Consorzi sono convocate nell'anno 2021, non oltre il 30 giugno 2021. Fino a tale data restano in carica gli organi attualmente in essere.».
20. In deroga all'articolo 32, comma 1, della
21. Il comma 48 dell'articolo 2 della
22. Al comma 72 dell'articolo 3 della
Art. 3. (Norme in materia di imposte e tributi)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della
«2 bis. Il comma 2, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2 della
2. Al comma 20 dell'articolo 14 della
Art. 4. (Norme in materia di autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, della
2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, lettera c), della
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare e a erogare alle Unioni territoriali intercomunali le risorse finanziarie riferite all'anno 2017 non ancora assegnate, in relazione a contratti attivati dalle Unioni, ai sensi e per le finalità dell'articolo 17 della
4. Il comma 1 quater dell'articolo 31 della
«1 quater. Agli enti locali che inviano i flussi informativi alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) trascorsi sessanta giorni dal termine fissato dalla normativa statale in materia, è applicata una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all'ente per l'esercizio successivo. La misura della sanzione è pari allo 0,5 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale.».
5. Al comma 3 dell'articolo 9 della
6. Al comma 5 dell'articolo 9 della
7. Al comma 14 dell'articolo 9 della
8. Al comma 22 dell'articolo 9 della
9. Al comma 29 dell'articolo 9 della
10. Al comma 36 dell'articolo 9 della
11. Il comma 37 dell'articolo 9 della
«37. Il risparmio complessivo derivante dai commi da 33 a 36 è pari a 33.653.045 euro, di cui 26.257.311 euro ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, della
12. Il comma 45 dell'articolo 9 della
13. Il comma 11 dell'articolo 10 della
14. Dopo il comma 18 dell'articolo 10 della
«18 bis. Le risorse di cui al comma 17, lettera b), sono destinate a integrare le risorse a favore dell'Intesa per lo sviluppo per interventi di area vasta per gli anni 2019 e 2020.
18 ter. Le risorse di cui al comma 18 bis, utilizzate secondo le modalità definite dall'articolo 7 della
15. Al comma 19 dell'articolo 10 della
16. Al comma 43 dell'articolo 10 della
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a integrazione delle somme stanziate dall'articolo 10, comma 99, della
18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
19. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 si provvede mediante storno di pari importo, come di seguito indicato:
a) 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
b) 185.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
c) 65.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a integrazione delle somme stanziate dall'articolo 10, comma 99, della
21. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di 1.400.000 euro per gli anni 2019 e 2020, suddivisa in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
22. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20 si provvede mediante storno di pari importo per 700.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
23. In via di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 100, della
24. I beni mobili acquisiti dall'Amministrazione regionale e destinati alla funzione della viabilità provinciale trasferita alla Regione ai sensi dell'articolo 32 della
25. I verbali di consegna di cui al comma 24 costituiscono titolo per le iscrizioni nei pubblici registri laddove richiesto.
26. Al fine di garantire il buon andamento e la gestione operativa dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, gli enti locali della Regione che sono associati all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) del Friuli Venezia Giulia possono avvalersi dei centri di competenza costituiti dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia per le attività e i servizi formativi, informativi, di supporto e operativi, nonché per l'accompagnamento ai processi di sviluppo di area vasta e per la comunicazione istituzionale.
27. Nell'ambito dei centri di competenza costituiti dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia, sono valorizzate le competenze del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. A tal fine la Regione, d'intesa con l'ANCI del Friuli Venezia Giulia, disciplina e istituisce un elenco di formatori interni al comparto medesimo.
28. I termini relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2016 e 2017, di cui all'articolo 4 della
29. Il termine del 31 marzo 2018, relativo agli interventi realizzati dagli enti locali per la sicurezza delle case di abitazione finanziati dalla Regione nell'ambito della I Area e della III Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017, di cui all'articolo 4 della
30. Al comma 1 dell'articolo 4 bis della
31. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della
«5 bis. Per dare attuazione al principio di cui all'articolo 3, comma 1, l'organo di revisione collabora, in particolare, con gli organi amministrativi delle aziende nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità. L'organo di revisione redige un documento di sintesi degli indici di bilancio, attestanti la regolarità contabile e la stabilità economica e finanziaria, da allegare alla relazione sulla proposta di deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, al fine di evidenziare la situazione economico-finanziaria dell'azienda.».
32. Dopo il comma 10 dell'articolo 9 della
«10 bis. Le aziende nominano l'organo monocratico di revisione economico-finanziaria tra i soggetti iscritti nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali di cui agli articoli 26 e 27 della
10 ter. Con regolamento regionale sono modulate, in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dimensionali delle aziende, le corrispondenze delle diverse fasce e sottofasce in cui è articolato l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali.
10 quater. L'organo di revisione vigila sulla regolarità contabile e sulla stabilità economica e finanziaria delle aziende. In caso di riscontro negativo di una o più condizioni gestionali significative, segnala le criticità riscontrate al rappresentante legale dell'azienda e agli enti locali titolati alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, indicando anche le misure da adottare per il rientro nei valori di stabilità. In caso di inerzia dell'azienda o dell'ente locale nell'adozione delle misure di cui al precedente periodo, decorsi novanta giorni dalla segnalazione, il revisore provvede a comunicare le proprie valutazioni alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.».
33. [Nelle more dell'adozione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 9, comma 10 ter, della
34. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 5 della
35. All'articolo 10 della
a) al comma 1 le parole «disciplinano i propri principi» sono sostituite dalle seguenti: «recepiscono i principi»;
b) alla lettera d) del comma 2 le parole «i requisiti, le modalità di nomina e» sono soppresse.
36. All'articolo 8 della
a) al comma 8 le parole «attività istituzionali e di funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «iniziative progettuali di promozione e valorizzazione»;
b) al comma 9 dopo la parole «entrate» sono inserite le seguenti: «del progetto».
37. In sede di prima applicazione della disciplina prevista dalla
Art. 5. (Disposizioni in materia di funzione pubblica)
1. Alla
a) dopo il comma 3 dell'articolo 17 sono aggiunti i seguenti:
«3 bis. Presso l'Ufficio unico opera l'Organo di revisione di Comparto, con compiti di verifica e controllo, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, dell'attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico e delle spese relative al trattamento economico accessorio del personale del Comparto medesimo al fine di attestare la coerenza, l'efficienza e l'efficacia della concreta applicazione da parte degli enti degli istituti interessati anche in relazione al complessivo rispetto, da parte del sistema integrato, dei limiti e delle condizioni posti dalla normativa vigente in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa di personale. L'Organo redige annualmente un documento di sintesi segnalando altresì alla Giunta regionale eventuali situazioni di criticità.
3 ter. L'Organo è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri così individuati:
a) il Direttore centrale preposto alla struttura direzionale regionale competente in materia di finanze;
b) un componente del Comitato di indirizzo designato dalla Giunta regionale tra quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
c) un esperto designato dalla Giunta regionale scelto tra i soggetti inseriti nel Registro dei revisori legali o iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che non siano dipendenti delle amministrazioni del Comparto e che non svolgano funzioni di revisore dei conti presso enti locali della Regione.
3 quater. L'Organo dura in carica quattro anni e i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 ter sono rinnovabili; a detti componenti è riconosciuto un gettone di presenza e il rimborso delle spese nella misura prevista per i componenti del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 5.»;
b) dopo il comma 1 dell'articolo 18 è inserito il seguente:
«1 bis. L'Ufficio unico monitora l'attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico e le spese relative al trattamento economico accessorio del personale del Comparto medesimo a supporto dell'Organo di revisione di Comparto di cui all'articolo 17, comma 3 bis.»;
c) al comma 1 dell'articolo 21 le parole «; contestualmente l'amministrazione di appartenenza provvede, per tale personale e per il corrispondente periodo, al versamento dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno» sono soppresse;
d) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 dopo le parole «proprio personale» sono aggiunte le seguenti: «, con il consenso del medesimo,»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1 bis. Le amministrazioni del Comparto unico possono, altresì, al fine di soddisfare le esigenze funzionali di altre amministrazioni del Comparto in presenza di situazioni contingenti o non prevedibili, operare, d'ufficio, il distacco di proprio personale presso le medesime per il tempo strettamente necessario al perdurare delle suddette situazioni e, comunque, per un periodo massimo di tre mesi nell'anno solare.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al dipendente distaccato compete il medesimo trattamento di cui all'articolo 27, commi 2 e 3. Qualora il distacco sia disposto ai sensi del comma 1 i relativi oneri restano a carico dell'amministrazione di appartenenza; qualora il distacco sia disposto ai sensi del comma 1 bis i relativi oneri sono posti a carico dell'amministrazione presso la quale è operato il distacco medesimo.»;
e) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:
«Art. 37. (Contrattazione collettiva decentrata integrativa e spese per il trattamento accessorio)
1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge nelle materie e con le modalità definite, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31, dalla contrattazione collettiva di Comparto; per i Comuni che partecipano a una UTI, a decorrere dalla data di conferimento, in capo all'UTI medesima, della funzione di gestione del personale, la contrattazione è unica e si svolge a livello territoriale, con le modalità definite dalla medesima contrattazione collettiva di Comparto.
2. Le amministrazioni, una volta sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo trasmettono, in via telematica, all'Ufficio unico, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria e illustrativa recante anche le motivazioni tecnico organizzative a supporto delle scelte operate in tale sede contrattuale, nonché con la certificazione, da parte dell'organo di revisione, della relativa compatibilità finanziaria. In assenza dell'invio all'Ufficio unico entro i termini di cui al presente comma le amministrazioni non possono procedere all'erogazione delle voci stipendiali connesse al fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa.
3. Le amministrazioni inviano, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Ufficio unico una relazione annuale recante la situazione della spesa relativa alle voci stipendiali accessorie, unitamente alla certificazione da parte dell'Organo di revisione della compatibilità finanziaria, anche sotto il profilo del rispetto di limiti di spesa relativamente a tali voci, e con esplicitazione delle motivazioni tecnico organizzative delle scelte operate.»;
f) all'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 14 dopo le parole «della Protezione civile medesima,» sono aggiunte le seguenti: «tramite il Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 delle
2) al comma 22 le parole «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».
2. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 3 quater, della
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
4. [Il comma 14 dell'articolo 10 della
«14. I segretari di fascia C, titolari di sede in territorio regionale alla data dell'1 giugno 2017, continuano a svolgere, fino al 31 maggio 2020, presso gli enti locali della Regione le funzioni di cui all'articolo 97 del
5. Dopo il comma 13 dell'articolo 11 della
«13 bis. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, istituito dall'articolo 127 della
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando.».
Art. 6. (Norme in materia di infrastrutture e territorio)
1. Al comma 10 dell'articolo 5 della
2. Al comma 12 dell'articolo 4 della
3. Al comma 9 bis dell'articolo 33 della
a) dopo le parole «del sistema socio sanitario pubblico regionale,» sono inserite le seguenti: «della promozione culturale,»;
b) dopo le parole «consorzi e fondazioni» è inserita la seguente: «culturali,».
4. Al comma 5 dell'articolo 8 della
a) dopo le parole «deliberazione divenuta esecutiva sono inviate in forma» le parole «cartacea o» sono soppresse;
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale, per finalità di popolamento e di aggiornamento della banca dati dei PRGC, è stabilita la data di decorrenza dell'obbligo al caricamento dei dati e delle informazioni relative ai contenuti della variante approvata sulla piattaforma informatica dedicata. Il medesimo provvedimento definisce le forme di redazione, le logiche di profilatura degli utenti per l'accesso alla piattaforma, le modalità di invio e i formati da utilizzare.».
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della
«3 bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto regionale contenente le specifiche per l'informatizzazione degli strumenti di pianificazione comunale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del regolamento di attuazione di cui al comma 3, per finalità di popolamento e di aggiornamento della banca dati dei PRGC i dati e le informazioni relative ai contenuti degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'articolo 63 bis, sono trasmessi all'Amministrazione regionale in formato digitale e caricati sulla piattaforma informatica dedicata. La data di decorrenza dell'obbligo al caricamento dei dati è stabilita con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale. Il medesimo provvedimento definisce le forme di redazione, le logiche di profilatura degli utenti per l'accesso alla piattaforma, le modalità di invio e i formati da utilizzare.».
6. Il comma 1 dell'articolo 5 della
«1. In relazione alla nuova modalità di calcolo introdotta a decorrere dal 2017 del canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata riferiti all'articolo 16 della
7. Al comma 14 dell'articolo 5 della
8. Alle finalità di cui all'articolo 5, comma 14, della
9. Al comma 7 dell'articolo 5 della
10. Alle finalità di cui all'articolo 5, comma 7, della
11. All'articolo 11 della
a) al quinto periodo del comma 3 la parola «maturati» è sostituita dalla seguente: «corrisposti»;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4 bis. Per le attività tecniche avviate dall'1 gennaio 2015 non ancora concluse o per le quali non è ancora stato disposto il decreto di liquidazione degli importi dell'incentivo, si applicano, alla sua entrata in vigore, le disposizioni del regolamento di cui al comma 3. A tal fine il direttore di servizio adotta a sanatoria gli atti previsti dal citato regolamento per la liquidazione dell'incentivo.».
12. Dopo il comma 4 dell'articolo 44 bis della
«4 bis. Al fine di sviluppare la rete delle stazioni appaltanti e di migliorare il coordinamento interistituzionale presso la Direzione competente in materia di lavori pubblici è istituito un comitato tecnico operativo, di cui fanno parte i rappresentanti delle stazioni appaltanti indicati dall'Anci e i rappresentanti del sistema delle imprese e dei professionisti indicati dagli Stati generali delle costruzioni. La partecipazione al comitato non comporta compensi o rimborsi a carico della Regione.».
13. Il comma 12 dell'articolo 11 della
14. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 60 della
15. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 51 della
«5 ter. Le imprese di costruzione già convenzionate con i Comuni per la realizzazione di iniziative di edilizia convenzionata, ai sensi dell'articolo 19 della
16. Al comma 3 dell'articolo 4 bis della
17. Al comma 1 dell'articolo 19 della
18. Al comma 6 dell'articolo 7 ter della
Art. 7. (Norme in materia di ambiente e di energia)
1. Le limitazioni alle nuove concessioni di derivazione d'acqua previste dall'articolo 43, commi 3, 4 e 5, delle Norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque, non si applicano alle istanze di concessione di derivazione d'acqua presentate prima della data di approvazione del Piano stesso [8].
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere i contributi dell'ammontare complessivo di 135.000 euro, concessi al Comune di Flaibano con le deliberazioni della Giunta provinciale di Udine n. 490/2005, n. 223/2007 e n. 477/2012, ai sensi dell'articolo 32 della
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune di Flaibano presenta alla Direzione centrale ambiente ed energia la domanda di devoluzione dei contributi di cui al comma 2, corredata della relazione illustrativa, del cronoprogramma e del quadro economico di spesa dell'intervento.
4. Con il decreto di devoluzione del contributo di cui al comma 2 sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
5. È ammesso il cumulo con altri finanziamenti aventi la medesima finalità di cui al comma 2 nel limite massimo del costo del progetto.
6. Dopo il comma 5 dell'articolo 25 della
«5 bis. Nelle more della predisposizione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti ai sensi dell'articolo 1, comma 527, lettera f), della
7. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della
8. Alla
a) alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 14 dopo la parola «idraulica» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i contenuti dello studio di compatibilità idraulica a corredo degli strumenti pianificatori e dei progetti di interventi, di cui all'articolo 19 bis»;
b) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19 bis. (Principio dell'invarianza idraulica)
1. Sono soggetti al rispetto del principio di invarianza idraulica in base alle disposizioni del regolamento dell'articolo 14, comma 1, lettera k), i seguenti strumenti pianificatori e progetti di interventi, che incidono sul regime idrologico e idraulico:
a) gli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali e necessitino del parere geologico ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale della
b) i piani territoriali infraregionali inclusi i piani regolatori portuali, i piani regolatori particolareggiati comunali ovvero i piani attuativi comunali, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali;
c) i progetti degli interventi edilizi soggetti al rilascio di titolo abilitativo, nonché quelli subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA di cui agli articoli 17 e 18 della
d) i progetti degli interventi edilizi consistenti nella realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, regionale o comunale, di cui agli articoli 10 e 11 della
e) i progetti degli interventi di trasformazione fondiaria.».
9. Alla
a) dopo il comma 7 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:
«7 bis. I Comuni adottano, con le procedure di cui all'articolo 8, commi da 1 a 8, della
b) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera d) del comma 3 le parole «anche da parte di soggetti già autorizzati che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e» sono soppresse;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, lettera d), è, altresì, ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva da parte di soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della nuova attività estrattiva diviene efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attività di scavo nell'area di cava già autorizzata e, comunque, non oltre tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine il soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attività di scavo presentando la documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2.»;
c) dopo il comma 2 dell'articolo 37 è inserito il seguente:
«2 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è, altresì, ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva da parte di soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della nuova attività estrattiva diviene efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attività di scavo nell'area di cava già autorizzata e, comunque, non oltre tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine il soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attività di scavo presentando la documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2.».
10. All'articolo 35 della
a) i commi 7 e 9 sono abrogati;
b) al comma 8 le parole «Per gli impianti di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli impianti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere f) e g),»;
c) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
«14 bis. Le modifiche degli impianti esistenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), diverse da quelle previste dall'articolo 37, sono soggette ad autorizzazione unica.».
11. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 27 della
«3 ter. I gestori degli impianti di cui agli articoli 3 e 3 bis possono stipulare con i Comuni sul cui territorio sono situati i relativi impianti convenzioni che prevedano la corresponsione di un indennizzo, determinato dal regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).».
12. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un contributo straordinario al Comune di Moraro a compensazione dei minori introiti derivanti da convenzioni con soggetti gestori di impianti di cui al all'articolo 27, comma 3, della
13. Le risorse di cui al comma 12 sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.
14. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali)- Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020.
15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1(Fondo di riserva) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020.
16. Al fine di garantire uno sviluppo economico che riduca l'attuale impatto ambientale attraverso il contenimento delle emissioni inquinanti e climalteranti, è istituita, presso la Direzione centrale ambiente ed energia, una Commissione di studio con il compito di formulare ipotesi di riconversione industriale della Centrale termoelettrica di Monfalcone, conseguente alla decarbonizzazione della produzione di energia elettrica dell'economia, in linea con le previsioni di cui al decreto interministeriale del 10 novembre 2017 di adozione della Strategia energetica nazionale 2017 e con le previsioni del Piano energetico regionale.
17. La Commissione di studio di cui al comma 16 analizza i possibili futuri scenari produttivi della Centrale termoelettrica di Monfalcone e realizza un documento di sintesi.
18. La Commissione di studio di cui al comma 16 è composta dal Direttore centrale all'ambiente ed energia che la coordina, da due rappresentanti del soggetto gestore dell'impianto e da cinque membri esperti del settore.
19. Con deliberazione della Giunta regionale è costituita la Commissione di studio di cui al comma 16.
20. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 16 avviene a titolo gratuito; ai soli componenti esterni della Commissione, a esclusione di quelli indicati dal soggetto gestore, è riconosciuto il mero rimborso delle spese.
21. Alle finalità di cui al comma 20 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020.
Art. 8. (Norme in materia di attività produttive, cooperazione e turismo)
1. La realizzazione di strategie di marketing territoriale per il turismo attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno di cui all'articolo 10 della
2. Ai sensi dell'articolo 12 della
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 68, comma 4, e 69, comma 4, della
4. Per le domande di contributo di cui al comma 3 sono ammesse a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2018.
5. Per le domande relative alla concessione dei contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo e per la concessione dei contributi in conto capitale per investimenti connessi alle piste di fondo, già presentate a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2017, sono ammesse a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2017.
6. Alla
a) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 è aggiunta la seguente:
«d bis) accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale.»;
b) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 15, dopo la parola «mutualistiche» sono aggiunte le seguenti: «, anche con riferimento alle disposizioni in tema di prestito sociale»;
c) al comma 1 dell'articolo 23 le parole «comma 5 bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».
7. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 121 ter della
«e) possesso della specializzazione di guida cicloturistica sportiva rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana (FCI);».
8. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso con decreto n. 1352/PROTUR dell'1 giugno 2017 a favore di PromoTurismoFVG a sostegno delle spese connesse all'organizzazione dell'iniziativa "Expo Astana", anche per le successive attività di accoglienza e formazione degli operatori turistici, nonché per l'iniziativa "Elite round UEFA Under 19" il cui svolgimento è previsto nel mese di marzo 2018.
9. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della
«3 bis. I CAT e il CATT FVG, ai sensi del comma 1, possono organizzare anche corsi di formazione a distanza (modalità FAD), a esclusione delle materie attinenti salute, sicurezza e informazione del consumatore, riguardanti aspetti igienico - sanitari, e fermo restando che l'esame abilitante è svolto obbligatoriamente alla presenza della commissione d'esame.
3. ter. L'obbligatoria conoscenza della lingua italiana, sia scritta che orale, di cui al comma 2 è accertata dai CAT ovvero dal CATT FVG sulla base del test di conoscenza previsto dalla normativa di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), livello base A1. Il test d'ingresso non occorre ove il soggetto sia in possesso di documentazione attestante la conoscenza delle lingua italiana.».
10. Al comma 1 dell'articolo 9 bis della
11. Le imprese beneficiarie dei contributi in conto interessi concessi in base all'articolo 142, commi 1 e 6 bis, della
12. Le imprese beneficiarie dei contributi in conto interessi concessi ai sensi dell'articolo 142, commi 1 e 6 bis, della
13. Le violazioni dei vincoli di destinazione di cui ai commi 11 e 12 poste in essere dalle imprese beneficiarie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge comportano la revoca dei contributi secondo la previgente disciplina applicabile.
14. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 823 del codice civile, ai fini del contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni immobili già d'intestata proprietà del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, in relazione ai quali è stata accertata la funzionalità idraulica da parte della struttura regionale competente, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito, previo consenso del proprietario, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio idrico.
15. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna sottoscritto tra la struttura regionale competente e il Commissario liquidatore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno e il verbale medesimo costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione e la voltura catastale dei beni in favore del demanio idrico regionale.
16. Al fine di assicurare le finalità di cui al decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2017, n. 81 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della
17. Con regolamento regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 37, della
18. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate anche nel settore agricolo, mediante l'incentivazione delle cooperative sociali che operano in tale settore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi di cui agli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e c), e 14 della
19. La disposizione di cui al comma 18 si applica anche alle domande relative a iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) della
20. Al fine di assicurare il più ampio accesso alle misure di sostegno e incentivazione della cooperazione sociale regionale, per l'anno 2018 il termine finale per la presentazione delle domande di contributo o finanziamento relative alle iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), della
21. Per i Piani Integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS) e per i Piani Integrati di sviluppo locale (PISL) o per i singoli interventi selezionati sulla base del Bando (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Programmazione 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. Asse 4 - Sviluppo Territoriale. Attività 4.1.a - Supporto allo Sviluppo Urbano. Sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)), non avviati o non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge nei termini originariamente previsti, sono ammissibili anche le spese sostenute oltre tali termini, fermo restando il rispetto del termine massimo previsto per la rendicontazione delle spese alla Struttura regionale attuatrice.
22. In via di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 52, della
23. Alle domande presentate ai sensi dell'articolo 62, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, sui bandi emanati entro il 31 luglio 2017 non trova applicazione quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 27 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della
24. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della
Art. 9. (Norme in materia di lavoro)
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della
a) alla lettera i) le parole «ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge regionale 5/2005» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della
b) la lettera k) è sostituita dalla seguente:
«k) le altre funzioni previste per i Centri per l'Impiego dal
c) la lettera l) è abrogata;
d) la lettera o) è abrogata.
2. Il comma 3 dell'articolo 22 della
3. Al comma 3 dell'articolo 26 della
4. Al comma 2 dell'articolo 77 bis della
5. All'articolo 8 della
a) al comma 33 le parole «Scuola Materna "Tenente Silvano Sbrizzai"» sono sostituite dalle seguenti: «Parrocchia SS. Vito, Modesto e Crescenzia»;
b) alla lettera d) del comma 36 le parole «Scuola Materna "Tenente Silvano Sbrizzai"» sono sostituite dalle seguenti: «Parrocchia SS. Vito, Modesto e Crescenzia».
6. Ai sensi dell'articolo 6 bis della
7. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1(Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
Art. 10. (Norme in materia di biodiversità e paesaggio)
1. Al comma 3 bis dell'articolo 8 della
2. Alla
a) il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«1. La gestione del parco è affidata a un ente pubblico strumentale della Regione, di seguito denominato Ente parco, sottoposto al controllo e alla vigilanza della Regione.»;
b) al comma 2 dell'articolo 25 le parole «entro il 15 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre» e le parole «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile»;
c) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:
«Art. 44 bis. (Istituzione della Riserva naturale delle Valli Grotari e Vulcan)
1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Valli Grotari e Vulcan.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:15.000, allegata alla presente legge (Allegato 4 bis).
3. Entro il 31 dicembre 2018 l'Amministrazione regionale e l'Organo gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 19.».
3. Nella
4. All'articolo 62 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica e dell'edilizia»;
b) al comma 1 le parole «e per la tutela del paesaggio» sono soppresse.
5. Dopo l'articolo 62 della
«Art. 62 bis. (Funzioni di Osservatorio regionale per il paesaggio)
1. Ai sensi dell'articolo 133 del
2. L'Osservatorio regionale per il paesaggio svolge attività di monitoraggio dell'efficacia del Piano paesaggistico, ne mantiene aggiornato e sviluppa il quadro conoscitivo, formula proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio, promuove la partecipazione delle popolazioni e degli enti locali alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale.
3. L'Osservatorio regionale per il paesaggio collabora con i Comuni, le Unioni Territoriali intercomunali, gli Enti Parco, le Università e le istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio, con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e con il Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della conservazione e della valorizzazione del paesaggio.».
Art. 11. (Norme in materia sanitaria e sociosanitaria)
1. Al comma 2 dell'articolo 24 della
a) all'alinea, la parola «Regione» è sostituita dalla seguente: «Giunta regionale»;
b) alla fine della lettera b) sono aggiunte le parole «, nonché per la presa in carico dei minori in condizioni di disagio».
2. All'articolo 48 della
a) al comma 2 le parole «e l'autorizzazione per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie» sono soppresse, la parola «necessitano» è sostituita dalla seguente: «necessita» e le parole «è rilasciata dalle Aziende per l'assistenza sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «delle strutture sanitarie private e quella delle strutture pubbliche sono rilasciate, rispettivamente, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria e dalla Regione, Direzione centrale competente in materia,»;
b) al comma 3 le parole «il regolamento adottato» sono sostituite dalle seguenti: «i provvedimenti adottati» e il terzo periodo è soppresso.
3. All'articolo 49 della
a) al comma 2 dopo le parole «strutture sanitarie e sociosanitarie» sono inserite le seguenti: «pubbliche e private» e dopo le parole «dei risultati raggiunti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della conformità ai requisiti di cui al comma 1»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3 bis. La qualità di soggetto accreditato costituisce vincolo per gli enti del Servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate esclusivamente per effetto della stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 50.
3 ter. La Giunta regionale, al fine di assicurare un'efficace competizione tra le strutture private accreditate, anche in considerazione di esigenze connesse all'assistenza espresse dagli enti del Servizio sanitario regionale, determina i limiti entro i quali procedere ad accreditare un numero di strutture che può essere superiore al fabbisogno programmato.».
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 50 della
«1 bis. Le Aziende sanitarie territorialmente competenti, sulla base del fabbisogno programmato, selezionano le strutture private accreditate con le quali stipulare gli accordi contrattuali. Esclusivamente per effetto di detta stipula le strutture private accreditate erogano prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio sanitario regionale.».
5. Dopo il comma 11 dell'articolo 37 della
«11 bis. Le risorse finanziarie relative ai piani di investimento degli enti del Servizio sanitario regionale, programmati prima dell'anno 2016, sono trasferite in via definitiva qualora dalla documentazione in atti sia accertata l'avvenuta presentazione della relativa rendicontazione.
11 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti finali in relazione agli atti di concessione riferiti ai piani di investimento di cui al comma 11 bis e, per le quote anticipate ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della
11 quater. Le eventuali economie contributive determinate dall'applicazione dei commi 11 bis e 11 ter vengono utilizzate dagli enti del Servizio sanitario regionale per altre tipologie di interventi di investimento.».
6. Le risorse finanziarie concesse, in conto capitale o contributi annui costanti, in attuazione di leggi regionali antecedenti l'anno 2009 a soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro per interventi di investimento per strutture destinate ad attività relative alle politiche sociali e famiglia sono trasferite in via definitiva ai beneficiari qualora dalla documentazione in atti della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia sia accertata l'avvenuta presentazione della relativa rendicontazione.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti finali in relazione agli atti di concessione riferiti ai contributi di cui al comma 6 e, per le quote in conto capitale eventualmente anticipate in misura inferiore al 100 per cento, a erogare il relativo saldo.
8. Le eventuali economie contributive determinate dall'applicazione dei commi 6 e 7 sono utilizzate dai beneficiari per altri interventi di investimento sulle medesime strutture.
8 bis. Fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, i beneficiari, a completamento degli interventi di cui al comma 8, in deroga a quanto previsto dagli articoli 41, 41 bis e 42 della
9. Alla
a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. (Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali)
1. Presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia è istituita la Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali. La composizione, la durata, il funzionamento e, sulla base delle linee guida nazionali, le specifiche funzioni sono determinati con decreto del relativo direttore centrale, ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, della
b) l'articolo 5 è abrogato.
10. Al comma 18 dell'articolo 8 della
11. Al comma 24 dell'articolo 9 della
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Diamo peso al benessere di Udine un contributo straordinario per il sostegno del suo funzionamento e della sua attività.
13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
14. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
Art. 12. (Norme istituzionali)
1. All'articolo 1 della
a) al comma 1 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
b) al comma 2 dopo le parole «Gli adempimenti indicati al comma 1» sono inserite le seguenti: «, a esclusione di quelli relativi alla consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie».
2. Il terzo comma dell'articolo 2 della
«3. Le dichiarazioni ricevute sono depositate e conservate presso l'Ufficio di Presidenza predetto il quale provvede, altresì, alla pubblicazione delle medesime secondo le modalità prescritte dalla normativa nazionale vigente.».
3. Al comma 3 dell'articolo 4 bis della
4. La modifica di cui al comma 3 ha effetto a decorrere dalla XII legislatura.
5. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della
«8 bis. Il parere di conformità è espresso nel termine di trenta giorni dalla richiesta di pagamento da una Commissione di valutazione nominata con decreto dell'Avvocato della Regione e composta da due avvocati assegnati all'Avvocatura e da un terzo avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trieste tra i componenti del Consiglio medesimo.
8 ter. Per la partecipazione a ciascuna seduta della Commissione di valutazione al solo componente esterno spetta un gettone di presenza nella misura di 150 euro lordi per seduta.».
6. Per le finalità di cui al comma 8 ter dell'articolo 8 della
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
Art. 13. (Allegato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
Art. 14. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato
(Omissis)
[1] Comma abrogato dall'art. 11 della
[2] Comma già modificato dall'art. 11 della
[3] Comma già modificato dall'art. 2 della
[4] Comma così modificato dall'art. 6 della
[5] Comma così modificato dall'art. 10 della
[6] Comma abrogato dall'art. 8 della
[7] Comma abrogato dall'art. 22 della
[8] La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno 2019, n. 153, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[9] Comma inserito dall'art. 9 della