§ 6.2.47 - L.R. 27 marzo 2018, n. 12.
Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanza
Data:27/03/2018
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Norme in materia di cultura e sport)
Art. 2.  (Norme in materia di risorse agricole e forestali, di risorse ittiche, di attività venatoria e di raccolta funghi)
Art. 3.  (Norme in materia di imposte e tributi)
Art. 4.  (Norme in materia di autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
Art. 5.  (Disposizioni in materia di funzione pubblica)
Art. 6.  (Norme in materia di infrastrutture e territorio)
Art. 7.  (Norme in materia di ambiente e di energia)
Art. 8.  (Norme in materia di attività produttive, cooperazione e turismo)
Art. 9.  (Norme in materia di lavoro)
Art. 10.  (Norme in materia di biodiversità e paesaggio)
Art. 11.  (Norme in materia sanitaria e sociosanitaria)
Art. 12.  (Norme istituzionali)
Art. 13.  (Allegato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011)
Art. 14.  (Entrata in vigore)


§ 6.2.47 - L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali.

(B.U. 28 marzo 2018, n. 13 - S.O. n. 20)

 

Art. 1. (Norme in materia di cultura e sport)

1. Il Comune di San Daniele del Friuli è autorizzato a utilizzare il contributo decennale costante di 36.000 euro annui e il contributo decennale costante di 89.900 euro annui, assegnati rispettivamente con decreto 7 agosto 2008, n. 2152/Cult e con decreto 9 novembre 2009, n. 4261/Cult al Comune medesimo ai sensi dell'articolo 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), per la realizzazione del quarto lotto dell'intervento di ristrutturazione del Teatro Ciconi, avente a oggetto lavori edili, impiantistici e finiture interne.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di San Daniele del Friuli presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di conferma del contributo corredata della documentazione relativa al nuovo intervento in conformità a quanto richiesto dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

3. Il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare i contributi e a fissare, in coerenza con quanto indicato nel cronoprogramma trasmesso dal Comune di San Daniele del Friuli, i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché il nuovo termine di rendicontazione della relativa spesa.

4. Con riferimento al finanziamento concesso all'Autorità portuale di Trieste in base al "Bando per la valorizzazione dei siti di archeologia industriale nel Friuli Venezia Giulia", emanato con deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2009, n. 1788, per effetto dell'articolo 1, comma 619, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), a seguito del quale parte delle aree del Porto Vecchio di Trieste, fra cui anche quelle comprese nel Progetto realizzato con il sostegno del finanziamento suddetto, sono state sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del Comune di Trieste, grava sul Comune medesimo l'obbligo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del bando citato, per la parte concernente la permanenza della disponibilità dei beni oggetto dei progetti finanziati, nonché gli obblighi di cui all'articolo 28 del bando citato connessi con la gestione dei beni stessi.

5. Il comma 109 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è sostituito dal seguente:

«109. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 108 è presentata al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva corredata di una relazione illustrativa e di un piano finanziario relativo alla gestione dell'impianto di cui al comma 108. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.».

6. Al comma 39 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), le parole «n. 287 del 23 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «n.ri 286 e 287 del 23 ottobre 2014».

7. In via di interpretazione autentica, tutti i procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere nei settori della cultura, dei beni culturali, dello sport e della solidarietà, si intendono finalizzati all'attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che, in quanto tali, non assumono in nessun caso la natura di corrispettivo contrattuale.

8. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), per «Comuni associati del Friuli Venezia Giulia» si intendono anche le Unioni territoriali intercomunali (UTI) del Friuli Venezia Giulia.

9. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8/2003 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Agli interventi previsti dal presente articolo non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

10. La disposizione di cui al comma 9 trova applicazione anche nelle procedure contributive non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. L'Amministrazione regionale, in considerazione dei limiti imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario e delle mutate esigenze che avevano portato alla concessione con decreto n. 1788/CULT 5SP del 24 luglio 2007, ai sensi della legge regionale 8/2003, al Comune di Gemona del Friuli del contributo decennale costante di 49.000 euro annui per i lavori di ristrutturazione e miglioramento dei campi di calcio D. Simonetti e dell'A.S.eR., è autorizzata a confermare il contributo e a disporre l'erogazione delle annualità maturate disponibili sul bilancio regionale sulla base della progressione della spesa, a favore del medesimo ente per la realizzazione di nuovi interventi inerenti l'impiantistica sportiva e fino a un massimo di tre, la cui spesa ammessa complessiva sia almeno pari alla somma delle rate maturate, senza onere di contrazione di un prestito a finanziamento degli interventi.

12. Per le finalità di cui al comma 11, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Gemona del Friuli presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata della documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002.

13. Ai sensi del comma 12 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a convertire il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo stesso.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Osoppo il contributo concesso sulla base del "Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 8/2003 ", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1720 del 4 settembre 2015, per differenti lavori da eseguirsi presso il medesimo impianto sportivo e rientranti sempre nella categoria delle manutenzioni ordinarie.

15. Per le finalità di cui al comma 14 il Comune di Osoppo presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di una relazione illustrativa del nuovo intervento e di un nuovo quadro economico. Il Servizio conferma il contributo per i nuovi lavori.

16. Il Comune di Trieste è autorizzato a utilizzare parte del contributo pluriennale concesso con decreto 29 novembre 2011, n. 3538/Cult per la costruzione di un impianto sportivo nel rione di San Giovanni a Trieste, per la realizzazione dell'intervento denominato "Stadio Nereo Rocco - Abbattimento delle barriere e altri interventi per la messa in sicurezza e l'adeguamento".

17. Al fine di definire gli interventi di cui al comma 16, l'Amministrazione regionale e il Comune di Trieste provvedono a modificare l'accordo di programma sottoscritto in data 7 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).

18. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dopo le parole «le spese ammissibili,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le spese istituzionali e di funzionamento,».

19. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7/2002, concessi nell'anno 2018 per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale medesima, sono ammissibili a rendiconto le spese istituzionali e di funzionamento, nonché le spese relative alla realizzazione di specifici progetti di intervento, generate dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

20. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative ai contributi previsti nel settore dei corregionali all'estero e dei rimpatriati sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti.

21. La disposizione di cui al comma 20 si applica ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Al comma 37 dell'articolo 7 della legge regionale 45/2017 le parole «, e dell'approvazione da parte dell'Amministrazione regionale del progetto di attività» sono soppresse.

23. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 7/2002, al fine di garantire la continuità del sostegno ai progetti di attività di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 7/2002, per l'annualità 2018 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero elencati all'articolo 4, comma 32, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), il 50 per cento del finanziamento ivi rispettivamente indicato.

24. [Per l'anno 2018, qualora, successivamente all'applicazione dei criteri di cui al regolamento previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 7/2002, venga determinata, a favore dei soggetti beneficiari, un'entità di contributo inferiore al 50 per cento del finanziamento previsto dall'articolo 4, comma 32, lettera a), della legge regionale 34/2015, l'entità del contributo stesso è rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale] [1].

25. Per le finalità di cui al comma 23 i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate e di un piano finanziario preventivo, in cui sono distintamente evidenziate le spese istituzionali e di funzionamento e le spese previste per la realizzazione di progetti specifici di intervento e sono altresì indicate le eventuali fonti di finanziamento del progetto annuale di attività, diverse dal contributo regionale.

26. L'anticipo di cui al comma 23 è concesso ed erogato entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di cui al comma 25.

27. All'articolo 8 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola «accordi» sono inserite le seguenti: «anche di durata pluriennale»;

b) al comma 1 bis dopo le parole «accordi di collaborazione» sono inserite le seguenti: «, anche di durata pluriennale,» e dopo le parole «dei siti medesimi» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per la realizzazione sugli stessi di interventi di investimento con le finalità di cui al comma 1, qualora gli enti locali interessati abbiano la disponibilità delle strutture e dei siti medesimi in base a un titolo giuridicamente valido, avente durata non inferiore a quella dei vincoli previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)».

28. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è sostituito dal seguente:

«6. Come enti e organizzazioni che curano la gestione di attività di educazione e formazione extrascolastica dei minori di lingua slovena, la Regione riconosce i seguenti enti:

a) Centro musicale sloveno "Glasbena matica" di Trieste;

b) Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia;

c) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel" di Trieste;

d) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorčič" di Gorizia.».

29. Alla fine del comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 26/2007 è aggiunto il seguente periodo: «Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del suddetto contributo e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.».

30. La Commissione di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007, costituita con decreto del Presidente della Regione n. 036/Pres. del 17 marzo 2014 (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena. Ricostituzione), e modificata con decreto del Presidente della Regione n. 217/Pres. del 16 ottobre 2015 (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena. Sostituzione componente), rimane in carica per l'esercizio delle sue funzioni sino all'adozione del provvedimento di ricostituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

31. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 18, comma 7 bis, della legge regionale 26/2007, ai fini della determinazione degli importi destinati per l'esercizio 2018 a ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena, compreso nelle categorie di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6, della legge regionale 26/2007, vengono considerate le percentuali assegnate agli stessi enti con riferimento allo stanziamento complessivo destinato alla propria categoria di appartenenza nell'esercizio 2017. Il finanziamento in tal modo determinato a favore di ciascun ente riconosciuto è erogato in un'unica soluzione anticipata all'atto dell'adozione del relativo decreto di concessione che stabilisce altresì i termini e le modalità di rendicontazione del contributo concesso.

32. Entro la data del 31 ottobre 2020 ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena deve presentare il proprio programma di attività e iniziative per la tutela e la valorizzazione della lingua, della cultura e dell'identità della minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia riferito agli anni 2019 e 2020, al fine di consentirne la valutazione per le finalità di cui all'articolo 18, comma 7, della legge regionale 26/2007 [2].

33. Alla lettera d) del comma 67 dell'articolo 7 della legge regionale 25/2016 le parole «entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».

34. La Commissione di cui all'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), costituita con decreto del Presidente della Regione n. 063/Pres. del 14 aprile 2014 (Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), rimane in carica per l'esercizio delle sue funzioni sino all'adozione del provvedimento di ricostituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

35. Alla fine del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è aggiunto il seguente periodo: «Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del suddetto finanziamento e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.».

36. Alla fine del comma 3 ter dell'articolo 24 della legge regionale 29/2007 è aggiunto il seguente periodo: «Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del suddetto finanziamento e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.».

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso con decreto 10 novembre 2015, n. 4088/Cult al Comune di Forgaria nel Friuli, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge regionale 11/2013, in base al bando emanato con deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2015, n. 921, ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato il termine perentorio fissato dal decreto di concessione per la presentazione del rendiconto.

38. Per le finalità di cui al comma 37 il Comune di Forgaria nel Friuli presenta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza al Servizio competente in materia di beni culturali, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza stessa, provvede alla conferma del contributo.

39. In considerazione delle nuove risorse assegnate al Comune di Palmanova e al Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione dei beni facenti parte della Fortezza sita nel Comune di Palmanova, e al fine di meglio perseguire le finalità di cui all'articolo 6, comma 9, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), il Comune di Palmanova presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una nuova istanza, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002, per la rimodulazione, da approvarsi da parte della Giunta regionale, del programma pluriennale di interventi di conservazione e valorizzazione della Fortezza di Palmanova già approvato con deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2014, n. 2432.

 

     Art. 2. (Norme in materia di risorse agricole e forestali, di risorse ittiche, di attività venatoria e di raccolta funghi)

1. All'articolo 14 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole «dei programmi» sono sostituite dalle seguenti: «delle iniziative»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, per promuovere la produzione di prodotti apistici, per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico, nonché per svolgere attività a tutela della sanità degli alveari.»;

c) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:

«c bis) l'acquisto e la distribuzione di sostanze per il trattamento delle api ivi compresi i farmaci veterinari.».

2. Alle finalità di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 6/2010, come sostituito dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è inserito il seguente:

«1 bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, l'ERSA è autorizzata ad adottare un proprio regolamento per la gestione dei beni mobili in armonia con quanto previsto dal regolamento per la gestione dei beni mobili dell'Amministrazione regionale.».

4. Al fine di consentire l'adeguata realizzazione e il completamento degli interventi previsti per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), finanziati ma non ancora iniziati, o attuati solo parzialmente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale consente ai Comuni interessati di rimodulare le aree individuate, in sede di istanza di finanziamento, dalla cartografia di cui all'articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale medesima, fermo restando l'importo complessivo dei fondi già trasferiti.

5. Per le finalità di cui al comma 4, i Comuni interessati presentano la variante alla cartografia, con allegato il prospetto di raffronto dei mappali interessati dagli interventi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di modifica dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259 (Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)).».

6. Al fine di garantire la continuità dell'attività delle imprese forestali per l'esercizio delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del legname, nonché l'organizzazione del lavoro nell'ambito delle utilizzazioni forestali, nelle more di una riforma organica della regolamentazione di settore, è prorogata di sei mesi la validità dei patentini forestali e dei certificati di idoneità forestale di cui al capo IV del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), rilasciati nell'anno 2013 e in scadenza nell'anno 2018.

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) è aggiunto il seguente:

«4 bis. La trasformazione in coltura agraria o in altra destinazione d'uso dei terreni rimboschiti per effetto del regio decreto 3267/1923 è autorizzata nelle forme di cui al comma 2, fatte salve le fattispecie di cui al comma 4.».

8. Al comma 1 ter dell'articolo 86 della legge regionale 9/2007 le parole «da liquidarsi in via anticipata in un'unica soluzione a» sono sostituite dalle seguenti: «finalizzate alla».

9. I produttori che nel 2016 hanno presentato alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti ai sensi del decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 20 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008), possono chiedere che la conversione in autorizzazione dei diritti di impianto o di reimpianto di vigneti indicati nell'istanza, già rilasciata dalla Direzione centrale competente, decorra dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

10. I produttori che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 9 presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 24 dopo le parole «larghezza del corso o specchio d'acqua» sono inserite le seguenti: «, né possono essere collocati in modo da creare intralcio a opere di presa o restituzione dell'acqua, idrovore, centrali idroelettriche, stazioni di pompaggio, strutture per il passaggio dei pesci» e dopo le parole «distanza da altri attrezzi» sono inserite le seguenti: «e manufatti»;

b) il comma 2 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«2. È vietato esercitare la pesca da sopra ponti e passerelle.»;

c) al numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 44 le parole «utilizzo e collocazione di attrezzi di pesca ed» sono soppresse.

12. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 27 della legge regionale 42/2017, fino al termine previsto dall'articolo 19 della presente legge, il rilascio dei permessi temporanei di pesca e l'esercizio della pesca nel Comune di Sappada continuano a essere regolati dalle disposizioni vigenti nel Bacino di pesca n. 1 della Provincia di Belluno.

1 ter. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni richiamate dal comma 1 bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 60 a 300 euro. L'irrogazione della sanzione compete all'ETPI.».

13. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), per l'anno 2018, la domanda di contributo annuale da parte della Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento, anche a favore dei Gruppi micologici aderenti, delle attività previste dall'articolo medesimo è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Al fine di agevolare l'organizzazione dei corsi per il conseguimento delle abilitazioni in materia venatoria nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 39, comma 1, lettera h bis), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), per gli anni 2018 e 2019 sono considerate ammissibili anche le spese sostenute, dall'1 gennaio, prima della presentazione della domanda di incentivo di cui all'articolo 29, comma 1 bis, della legge regionale medesima [3].

15. Alla legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 7 dell'articolo 14 è inserito il seguente:

«7.1. Il Direttore della Riserva di caccia può ricoprire il medesimo incarico anche in una o più Riserve contigue comprese nel medesimo Distretto, previa concorde deliberazione delle Riserve interessate adottata dall'assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci assegnati.»;

b) al comma 7 bis dell'articolo 23 la parola «agro-turistico-venatorie» è sostituita dalla seguente: «venatorie».

16. Al comma 2 dell'articolo 62 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea le parole «, che risultano corrispondere alle aree con gli abbattimenti più numerosi» sono soppresse;

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c bis) area Collinare;».

17. Al comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 28/2017 la parola «marzo» è sostituita dalla seguente: «maggio».

18. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 63, comma 1, della legge regionale 28/2017, nella versione previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono valide e sono istruite assieme a quelle presentate entro il 31 maggio 2018.

19. L'articolo 28 ante bis della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è sostituito dal seguente:

«Art. 28 ante bis

(Rideterminazione delle scadenze elettorali)

1. In via straordinaria, al fine di sincronizzare le scadenze degli organi dei Consorzi di bonifica, le Assemblee di tutti i Consorzi sono convocate nell'anno 2021, non oltre il 30 giugno 2021. Fino a tale data restano in carica gli organi attualmente in essere.».

20. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il vincolo di destinazione relativo all'immobile oggetto dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), e dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è fissato in due anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori e grava sul soggetto beneficiario del contributo e sul proprietario dell'immobile [4].

21. Il comma 48 dell'articolo 2 della legge regionale 18/2011 è abrogato.

22. Al comma 72 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), le parole «31 marzo 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2018».

 

     Art. 3. (Norme in materia di imposte e tributi)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), è aggiunto il seguente:

«2 bis. Il comma 2, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e di diversa disposizione di legge regionale che preveda agevolazioni in materia di IRAP in base alla classificazione del territorio montano della Regione, si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2018.».

2. Al comma 20 dell'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), le parole «nonché i criteri per l'aumento delle sanzioni nel caso di ripetute violazioni della stessa indole e il contenzioso» sono soppresse.

 

     Art. 4. (Norme in materia di autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), a decorrere dal 2019 gli enti locali sono tenuti a ridurre dello 0,5 per cento il proprio debito residuo rispetto allo stock di debito dell'esercizio immediatamente precedente determinato ai fini del pareggio.

2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, lettera c), della legge regionale 18/2015, considerata la particolare rilevanza degli interventi ivi previsti, la percentuale di esclusione è fissata al 50 per cento a decorrere dal 2018.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare e a erogare alle Unioni territoriali intercomunali le risorse finanziarie riferite all'anno 2017 non ancora assegnate, in relazione a contratti attivati dalle Unioni, ai sensi e per le finalità dell'articolo 17 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), a valere sulle risorse previste per l'anno 2018.

4. Il comma 1 quater dell'articolo 31 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:

«1 quater. Agli enti locali che inviano i flussi informativi alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) trascorsi sessanta giorni dal termine fissato dalla normativa statale in materia, è applicata una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all'ente per l'esercizio successivo. La misura della sanzione è pari allo 0,5 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale.».

5. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), dopo le parole «funzioni comunali residue,» sono inserite le seguenti: «è consentita» e le parole «, comporta unicamente le conseguenze finanziarie di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)» sono soppresse.

6. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 44/2017 le parole «il 31 marzo 2018» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 27, comma 4, della legge regionale 26/2014» e la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

7. Al comma 14 dell'articolo 9 della legge regionale 44/2017 la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

8. Al comma 22 dell'articolo 9 della legge regionale 44/2017 le parole «come inserito dal comma 21,» sono soppresse e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente è applicata una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all'ente per l'esercizio 2019. La misura della sanzione è pari allo 0,5 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale.».

9. Al comma 29 dell'articolo 9 della legge regionale 44/2017 dopo le parole «rapporti giuridici attivi e passivi» sono aggiunte le seguenti: «, anche per il tramite di variazioni compensative nei confronti del servizio Logistica, digitalizzazione e servizi generali della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme».

10. Al comma 36 dell'articolo 9 della legge regionale 44/2017 dopo le parole «20.173.472 euro» sono aggiunte le seguenti: «, di cui 12.777.738 euro, ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge regionale 37/2017».

11. Il comma 37 dell'articolo 9 della legge regionale 44/2017 è sostituito dal seguente:

«37. Il risparmio complessivo derivante dai commi da 33 a 36 è pari a 33.653.045 euro, di cui 26.257.311 euro ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge regionale 37/2017 per l'anno 2018. A decorrere dal 2019, il risparmio complessivo è pari a 35.523.060 euro, di cui 28.127.326 euro ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge regionale 37/2017.».

12. Il comma 45 dell'articolo 9 della legge regionale 44/2017 è abrogato.

13. Il comma 11 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è abrogato.

14. Dopo il comma 18 dell'articolo 10 della legge regionale 45/2017 sono inseriti i seguenti:

«18 bis. Le risorse di cui al comma 17, lettera b), sono destinate a integrare le risorse a favore dell'Intesa per lo sviluppo per interventi di area vasta per gli anni 2019 e 2020.

18 ter. Le risorse di cui al comma 18 bis, utilizzate secondo le modalità definite dall'articolo 7 della legge regionale 18/2015, sono destinate agli interventi di area vasta prioritariamente a favore dei Comuni che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), non partecipano alle Unioni territoriali intercomunali, ma che deliberano l'adesione alle stesse ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 26/2014, entro il 31 luglio 2018.».

15. Al comma 19 dell'articolo 10 della legge regionale 45/2017 dopo le parole «comma 16» sono inserite le seguenti: «, con riferimento alle quote di cui al comma 17, lettere a) e c),».

16. Al comma 43 dell'articolo 10 della legge regionale 45/2017 le parole «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a integrazione delle somme stanziate dall'articolo 10, comma 99, della legge regionale 45/2017, e del relativo patto territoriale con l'Unione territoriale intercomunale Tagliamento, a finanziare i lavori di completamento della sala di refezione scolastica dell'edificio ex Consorzio agrario a uso polifunzionale e scolastico del Comune di Casarsa della Delizia, per l'importo di 500.000 euro per l'anno 2018.

18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

19. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 si provvede mediante storno di pari importo, come di seguito indicato:

a) 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

b) 185.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

c) 65.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a integrazione delle somme stanziate dall'articolo 10, comma 99, della legge regionale 45/2017 e del relativo patto territoriale con l'Unione territoriale intercomunale della Carnia, a finanziare gli interventi relativi al completamento delle infrastrutture primarie del Polo turistico dello Zoncolan, per l'importo complessivo di 1.400.000 euro per gli anni 2019 e 2020, suddivisi in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

21. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di 1.400.000 euro per gli anni 2019 e 2020, suddivisa in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

22. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20 si provvede mediante storno di pari importo per 700.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

23. In via di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 100, della legge regionale 45/2017 e dell'articolo 8, comma 5 bis, della legge regionale 18/2015, le regolazioni finanziarie tra Comuni e Unioni territoriali intercomunali riguardano anche le funzioni comunali che nell'anno 2017 i Comuni hanno continuato a esercitare o gestire in forma singola ancorché da esercitarsi normativamente in forma associata tramite l'Unione territoriale intercomunale cui aderiscono e devono tener conto delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione e del periodo di effettivo esercizio o gestione delle funzioni medesime da parte dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali.

24. I beni mobili acquisiti dall'Amministrazione regionale e destinati alla funzione della viabilità provinciale trasferita alla Regione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono ceduti in proprietà alla Società Friuli Venezia Giulia Strade SpA con appositi verbali di consegna sottoscritti tra le parti.

25. I verbali di consegna di cui al comma 24 costituiscono titolo per le iscrizioni nei pubblici registri laddove richiesto.

26. Al fine di garantire il buon andamento e la gestione operativa dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, gli enti locali della Regione che sono associati all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) del Friuli Venezia Giulia possono avvalersi dei centri di competenza costituiti dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia per le attività e i servizi formativi, informativi, di supporto e operativi, nonché per l'accompagnamento ai processi di sviluppo di area vasta e per la comunicazione istituzionale.

27. Nell'ambito dei centri di competenza costituiti dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia, sono valorizzate le competenze del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. A tal fine la Regione, d'intesa con l'ANCI del Friuli Venezia Giulia, disciplina e istituisce un elenco di formatori interni al comparto medesimo.

28. I termini relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2016 e 2017, di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 2019 per l'effettuazione delle spese e al 30 settembre 2019 per la rendicontazione delle spese sostenute.

29. Il termine del 31 marzo 2018, relativo agli interventi realizzati dagli enti locali per la sicurezza delle case di abitazione finanziati dalla Regione nell'ambito della I Area e della III Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017, di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009, è prorogato al 31 agosto 2018 [5].

30. Al comma 1 dell'articolo 4 bis della legge regionale 9/2009 dopo le parole «contributi ai cittadini» sono aggiunte le seguenti: «sulle spese già sostenute nell'anno di riferimento».

31. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), è aggiunto il seguente:

«5 bis. Per dare attuazione al principio di cui all'articolo 3, comma 1, l'organo di revisione collabora, in particolare, con gli organi amministrativi delle aziende nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità. L'organo di revisione redige un documento di sintesi degli indici di bilancio, attestanti la regolarità contabile e la stabilità economica e finanziaria, da allegare alla relazione sulla proposta di deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, al fine di evidenziare la situazione economico-finanziaria dell'azienda.».

32. Dopo il comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 19/2003 sono aggiunti i seguenti:

«10 bis. Le aziende nominano l'organo monocratico di revisione economico-finanziaria tra i soggetti iscritti nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e secondo la disciplina ivi prevista.

10 ter. Con regolamento regionale sono modulate, in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dimensionali delle aziende, le corrispondenze delle diverse fasce e sottofasce in cui è articolato l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali.

10 quater. L'organo di revisione vigila sulla regolarità contabile e sulla stabilità economica e finanziaria delle aziende. In caso di riscontro negativo di una o più condizioni gestionali significative, segnala le criticità riscontrate al rappresentante legale dell'azienda e agli enti locali titolati alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, indicando anche le misure da adottare per il rientro nei valori di stabilità. In caso di inerzia dell'azienda o dell'ente locale nell'adozione delle misure di cui al precedente periodo, decorsi novanta giorni dalla segnalazione, il revisore provvede a comunicare le proprie valutazioni alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.».

33. [Nelle more dell'adozione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 9, comma 10 ter, della legge regionale 19/2003, come aggiunto dal comma 32, i revisori dei conti delle aziende sono inseriti nella fascia 1, sottofascia B dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali. Trova altresì applicazione la disciplina contenuta negli articoli 26 e 27 della legge ragionale 18/2015, in quanto compatibile] [6].

34. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 19/2003 è abrogata.

35. All'articolo 10 della legge regionale 19/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «disciplinano i propri principi» sono sostituite dalle seguenti: «recepiscono i principi»;

b) alla lettera d) del comma 2 le parole «i requisiti, le modalità di nomina e» sono soppresse.

36. All'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 le parole «attività istituzionali e di funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «iniziative progettuali di promozione e valorizzazione»;

b) al comma 9 dopo la parole «entrate» sono inserite le seguenti: «del progetto».

37. In sede di prima applicazione della disciplina prevista dalla legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), il mandato dei componenti dell'Osservatorio regionale antimafia è prorogato sino all'1 aprile 2020.

 

     Art. 5. (Disposizioni in materia di funzione pubblica)

1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 17 sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. Presso l'Ufficio unico opera l'Organo di revisione di Comparto, con compiti di verifica e controllo, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, dell'attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico e delle spese relative al trattamento economico accessorio del personale del Comparto medesimo al fine di attestare la coerenza, l'efficienza e l'efficacia della concreta applicazione da parte degli enti degli istituti interessati anche in relazione al complessivo rispetto, da parte del sistema integrato, dei limiti e delle condizioni posti dalla normativa vigente in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa di personale. L'Organo redige annualmente un documento di sintesi segnalando altresì alla Giunta regionale eventuali situazioni di criticità.

3 ter. L'Organo è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri così individuati:

a) il Direttore centrale preposto alla struttura direzionale regionale competente in materia di finanze;

b) un componente del Comitato di indirizzo designato dalla Giunta regionale tra quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);

c) un esperto designato dalla Giunta regionale scelto tra i soggetti inseriti nel Registro dei revisori legali o iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che non siano dipendenti delle amministrazioni del Comparto e che non svolgano funzioni di revisore dei conti presso enti locali della Regione.

3 quater. L'Organo dura in carica quattro anni e i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 ter sono rinnovabili; a detti componenti è riconosciuto un gettone di presenza e il rimborso delle spese nella misura prevista per i componenti del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 5.»;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 18 è inserito il seguente:

«1 bis. L'Ufficio unico monitora l'attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico e le spese relative al trattamento economico accessorio del personale del Comparto medesimo a supporto dell'Organo di revisione di Comparto di cui all'articolo 17, comma 3 bis.»;

c) al comma 1 dell'articolo 21 le parole «; contestualmente l'amministrazione di appartenenza provvede, per tale personale e per il corrispondente periodo, al versamento dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno» sono soppresse;

d) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole «proprio personale» sono aggiunte le seguenti: «, con il consenso del medesimo,»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Le amministrazioni del Comparto unico possono, altresì, al fine di soddisfare le esigenze funzionali di altre amministrazioni del Comparto in presenza di situazioni contingenti o non prevedibili, operare, d'ufficio, il distacco di proprio personale presso le medesime per il tempo strettamente necessario al perdurare delle suddette situazioni e, comunque, per un periodo massimo di tre mesi nell'anno solare.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al dipendente distaccato compete il medesimo trattamento di cui all'articolo 27, commi 2 e 3. Qualora il distacco sia disposto ai sensi del comma 1 i relativi oneri restano a carico dell'amministrazione di appartenenza; qualora il distacco sia disposto ai sensi del comma 1 bis i relativi oneri sono posti a carico dell'amministrazione presso la quale è operato il distacco medesimo.»;

e) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Art. 37. (Contrattazione collettiva decentrata integrativa e spese per il trattamento accessorio)

1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge nelle materie e con le modalità definite, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31, dalla contrattazione collettiva di Comparto; per i Comuni che partecipano a una UTI, a decorrere dalla data di conferimento, in capo all'UTI medesima, della funzione di gestione del personale, la contrattazione è unica e si svolge a livello territoriale, con le modalità definite dalla medesima contrattazione collettiva di Comparto.

2. Le amministrazioni, una volta sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo trasmettono, in via telematica, all'Ufficio unico, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria e illustrativa recante anche le motivazioni tecnico organizzative a supporto delle scelte operate in tale sede contrattuale, nonché con la certificazione, da parte dell'organo di revisione, della relativa compatibilità finanziaria. In assenza dell'invio all'Ufficio unico entro i termini di cui al presente comma le amministrazioni non possono procedere all'erogazione delle voci stipendiali connesse al fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa.

3. Le amministrazioni inviano, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Ufficio unico una relazione annuale recante la situazione della spesa relativa alle voci stipendiali accessorie, unitamente alla certificazione da parte dell'Organo di revisione della compatibilità finanziaria, anche sotto il profilo del rispetto di limiti di spesa relativamente a tali voci, e con esplicitazione delle motivazioni tecnico organizzative delle scelte operate.»;

f) all'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 14 dopo le parole «della Protezione civile medesima,» sono aggiunte le seguenti: «tramite il Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 delle legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile),» e dopo le parole «anche in deroga ai limiti temporali e di budget» sono aggiunte le seguenti: «; su dette risorse possono, altresì, gravare voci stipendiali accessorie del personale della Protezione civile finalizzate a rendere flessibile la gestione del rapporto di lavoro in coerenza con gli obiettivi istituzionali della Protezione civile medesima, in applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), e,in particolare, dell'articolo 11, comma 1, lettera e)»;

2) al comma 22 le parole «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».

2. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 3 quater, della legge regionale 18/2016, come aggiunto dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

4. [Il comma 14 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), è sostituito dal seguente:

«14. I segretari di fascia C, titolari di sede in territorio regionale alla data dell'1 giugno 2017, continuano a svolgere, fino al 31 maggio 2020, presso gli enti locali della Regione le funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per le quali è prevista la figura del segretario comunale di fascia C, sulla base di apposito accordo tra la Regione e l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali disciplinante la fase transitoria. Qualora i segretari di cui al primo periodo conseguano, entro il 31 dicembre 2019, la fascia B, i medesimi possono essere inseriti nel ruolo di cui all'articolo 2 della legge regionale 18/2016, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dal conseguimento, mediante mobilità intercompartimentale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5. Nelle more dell'inserimento nel ruolo il personale interessato continua a svolgere le proprie funzioni presso l'ente locale sino al termine massimo del 31 maggio 2020.»] [7].

5. Dopo il comma 13 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è inserito il seguente:

«13 bis. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, istituito dall'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 75/2017, al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita dai titolari di rapporto di lavoro flessibile con l'amministrazione stessa possono, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, nonché nel limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni, avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando.».

 

     Art. 6. (Norme in materia di infrastrutture e territorio)

1. Al comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43 (Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità), le parole «forniture di beni e servizi e» sono soppresse.

2. Al comma 12 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), dopo le parole «importo massimo» è inserita la seguente: «annuo».

3. Al comma 9 bis dell'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «del sistema socio sanitario pubblico regionale,» sono inserite le seguenti: «della promozione culturale,»;

b) dopo le parole «consorzi e fondazioni» è inserita la seguente: «culturali,».

4. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «deliberazione divenuta esecutiva sono inviate in forma» le parole «cartacea o» sono soppresse;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale, per finalità di popolamento e di aggiornamento della banca dati dei PRGC, è stabilita la data di decorrenza dell'obbligo al caricamento dei dati e delle informazioni relative ai contenuti della variante approvata sulla piattaforma informatica dedicata. Il medesimo provvedimento definisce le forme di redazione, le logiche di profilatura degli utenti per l'accesso alla piattaforma, le modalità di invio e i formati da utilizzare.».

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è aggiunto il seguente:

«3 bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto regionale contenente le specifiche per l'informatizzazione degli strumenti di pianificazione comunale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del regolamento di attuazione di cui al comma 3, per finalità di popolamento e di aggiornamento della banca dati dei PRGC i dati e le informazioni relative ai contenuti degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'articolo 63 bis, sono trasmessi all'Amministrazione regionale in formato digitale e caricati sulla piattaforma informatica dedicata. La data di decorrenza dell'obbligo al caricamento dei dati è stabilita con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale. Il medesimo provvedimento definisce le forme di redazione, le logiche di profilatura degli utenti per l'accesso alla piattaforma, le modalità di invio e i formati da utilizzare.».

6. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è sostituito dal seguente:

«1. In relazione alla nuova modalità di calcolo introdotta a decorrere dal 2017 del canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata riferiti all'articolo 16 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), ferma restando la facoltà delle Ater di adottare articolazioni equitative in sede di determinazione del canone sovvenzionato come autorizzato dal regolamento di attuazione, le Ater applicano per gli anni 2018, 2019 e 2020 una riduzione dei canoni in termini di contenimento dei valori limite ai soggetti assegnatari di alloggi che risultano unici occupanti con dimora abituale dell'alloggio e in possesso o di un valore ISEE fino a 10.000 euro o di un valore ISEE compreso tra 10.000,01 euro e 20.000 euro.».

7. Al comma 14 dell'articolo 5 della legge regionale 45/2017 le parole «per le spese tecniche e di progettazione» sono sostituite dalle seguenti: «per consulenze di marketing strategico, spese tecniche e di progettazione,».

8. Alle finalità di cui all'articolo 5, comma 14, della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio e d edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020.

9. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), dopo le parole «all'aeroporto regionale» sono aggiunte le seguenti: «, anche attraverso forme di incentivazione all'utilizzo delle aree di sosta ricomprese nel Polo intermodale di Ronchi dei Legionari, rivolte ai possessori di titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico e, in particolare, alle persone a mobilità ridotta».

10. Alle finalità di cui all'articolo 5, comma 7, della legge regionale 12/2010, come modificato dal comma 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020.

11. All'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quinto periodo del comma 3 la parola «maturati» è sostituita dalla seguente: «corrisposti»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Per le attività tecniche avviate dall'1 gennaio 2015 non ancora concluse o per le quali non è ancora stato disposto il decreto di liquidazione degli importi dell'incentivo, si applicano, alla sua entrata in vigore, le disposizioni del regolamento di cui al comma 3. A tal fine il direttore di servizio adotta a sanatoria gli atti previsti dal citato regolamento per la liquidazione dell'incentivo.».

12. Dopo il comma 4 dell'articolo 44 bis della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:

«4 bis. Al fine di sviluppare la rete delle stazioni appaltanti e di migliorare il coordinamento interistituzionale presso la Direzione competente in materia di lavori pubblici è istituito un comitato tecnico operativo, di cui fanno parte i rappresentanti delle stazioni appaltanti indicati dall'Anci e i rappresentanti del sistema delle imprese e dei professionisti indicati dagli Stati generali delle costruzioni. La partecipazione al comitato non comporta compensi o rimborsi a carico della Regione.».

13. Il comma 12 dell'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità), sono abrogati.

14. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), le parole «di cui agli articoli 14, comma 2, lettera a), e 27, comma 7, del decreto legislativo 285/1992, cui provvede con regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «e di tariffe o tributi, ai sensi della normativa vigente».

15. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 51 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), è aggiunto il seguente:

«5 ter. Le imprese di costruzione già convenzionate con i Comuni per la realizzazione di iniziative di edilizia convenzionata, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e dell'articolo 4 della legge regionale 6/2003, possono produrre al Comune entro il 30 giugno 2018 apposita istanza ai fini dell'adeguamento della convenzione esistente ai contenuti dello schema tipo previsto dall'articolo 17 in relazione ad alloggi in corso di realizzazione o già realizzati e non alienati da destinare alla vendita e alla locazione con patto di futura vendita. L'adeguamento della convenzione può riguardare anche la variazione dell'individuazione degli alloggi interessati rispetto alla convenzione vigente, anche in numero diverso, a condizione che siano ubicati nel medesimo complesso abitativo. Tali iniziative possono essere ammesse agli incentivi secondo la disciplina prevista dal regolamento attuativo riferito all'azione di cui all'articolo 17.».

16. Al comma 3 dell'articolo 4 bis della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), dopo le parole «Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale» sono inserite le seguenti: «entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale».

17. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, recante: "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica" e ulteriori disposizioni in materia urbanistica e ambientale), le parole «da non meno di dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di entrata in vigore della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)».

18. Al comma 6 dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23), le parole «con deliberazione della Giunta regionale con la quale» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Direttore del Servizio edilizia, con il quale».

 

     Art. 7. (Norme in materia di ambiente e di energia)

1. Le limitazioni alle nuove concessioni di derivazione d'acqua previste dall'articolo 43, commi 3, 4 e 5, delle Norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque, non si applicano alle istanze di concessione di derivazione d'acqua presentate prima della data di approvazione del Piano stesso [8].

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere i contributi dell'ammontare complessivo di 135.000 euro, concessi al Comune di Flaibano con le deliberazioni della Giunta provinciale di Udine n. 490/2005, n. 223/2007 e n. 477/2012, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), per la chiusura della discarica comunale di seconda categoria di tipo "A" sita in località Griulis.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune di Flaibano presenta alla Direzione centrale ambiente ed energia la domanda di devoluzione dei contributi di cui al comma 2, corredata della relazione illustrativa, del cronoprogramma e del quadro economico di spesa dell'intervento.

4. Con il decreto di devoluzione del contributo di cui al comma 2 sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.

5. È ammesso il cumulo con altri finanziamenti aventi la medesima finalità di cui al comma 2 nel limite massimo del costo del progetto.

6. Dopo il comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), è aggiunto il seguente:

«5 bis. Nelle more della predisposizione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti ai sensi dell'articolo 1, comma 527, lettera f), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), i costi di funzionamento dell'AUSIR derivanti dall'esercizio delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono posti a carico dei soggetti gestori del servizio medesimo e ripartiti proporzionalmente fra gli stessi in base al numero di utenze servite.».

7. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è soppressa.

8. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 14 dopo la parola «idraulica» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i contenuti dello studio di compatibilità idraulica a corredo degli strumenti pianificatori e dei progetti di interventi, di cui all'articolo 19 bis»;

b) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19 bis. (Principio dell'invarianza idraulica)

1. Sono soggetti al rispetto del principio di invarianza idraulica in base alle disposizioni del regolamento dell'articolo 14, comma 1, lettera k), i seguenti strumenti pianificatori e progetti di interventi, che incidono sul regime idrologico e idraulico:

a) gli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali e necessitino del parere geologico ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale della legge regionale 16/2009;

b) i piani territoriali infraregionali inclusi i piani regolatori portuali, i piani regolatori particolareggiati comunali ovvero i piani attuativi comunali, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali;

c) i progetti degli interventi edilizi soggetti al rilascio di titolo abilitativo, nonché quelli subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

d) i progetti degli interventi edilizi consistenti nella realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, regionale o comunale, di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 19/2009;

e) i progetti degli interventi di trasformazione fondiaria.».

9. Alla legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 7 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«7 bis. I Comuni adottano, con le procedure di cui all'articolo 8, commi da 1 a 8, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), gli strumenti di pianificazione comunale e le relative varianti, che prevedono l'individuazione o l'ampliamento di zone omogenee D4, previo rilascio da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive di un parere in ordine alla conformità di tali strumenti e varianti ai criteri di cui al comma 3, lettera f).»;

b) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera d) del comma 3 le parole «anche da parte di soggetti già autorizzati che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e» sono soppresse;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, lettera d), è, altresì, ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva da parte di soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della nuova attività estrattiva diviene efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attività di scavo nell'area di cava già autorizzata e, comunque, non oltre tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine il soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attività di scavo presentando la documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2.»;

c) dopo il comma 2 dell'articolo 37 è inserito il seguente:

«2 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è, altresì, ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva da parte di soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della nuova attività estrattiva diviene efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attività di scavo nell'area di cava già autorizzata e, comunque, non oltre tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine il soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attività di scavo presentando la documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2.».

10. All'articolo 35 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 7 e 9 sono abrogati;

b) al comma 8 le parole «Per gli impianti di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli impianti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere f) e g),»;

c) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14 bis. Le modifiche degli impianti esistenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), diverse da quelle previste dall'articolo 37, sono soggette ad autorizzazione unica.».

11. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 27 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), è aggiunto il seguente:

«3 ter. I gestori degli impianti di cui agli articoli 3 e 3 bis possono stipulare con i Comuni sul cui territorio sono situati i relativi impianti convenzioni che prevedano la corresponsione di un indennizzo, determinato dal regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).».

12. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un contributo straordinario al Comune di Moraro a compensazione dei minori introiti derivanti da convenzioni con soggetti gestori di impianti di cui al all'articolo 27, comma 3, della legge regionale 34/2017.

13. Le risorse di cui al comma 12 sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.

14. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali)- Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020.

15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1(Fondo di riserva) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020.

16. Al fine di garantire uno sviluppo economico che riduca l'attuale impatto ambientale attraverso il contenimento delle emissioni inquinanti e climalteranti, è istituita, presso la Direzione centrale ambiente ed energia, una Commissione di studio con il compito di formulare ipotesi di riconversione industriale della Centrale termoelettrica di Monfalcone, conseguente alla decarbonizzazione della produzione di energia elettrica dell'economia, in linea con le previsioni di cui al decreto interministeriale del 10 novembre 2017 di adozione della Strategia energetica nazionale 2017 e con le previsioni del Piano energetico regionale.

17. La Commissione di studio di cui al comma 16 analizza i possibili futuri scenari produttivi della Centrale termoelettrica di Monfalcone e realizza un documento di sintesi.

18. La Commissione di studio di cui al comma 16 è composta dal Direttore centrale all'ambiente ed energia che la coordina, da due rappresentanti del soggetto gestore dell'impianto e da cinque membri esperti del settore.

19. Con deliberazione della Giunta regionale è costituita la Commissione di studio di cui al comma 16.

20. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 16 avviene a titolo gratuito; ai soli componenti esterni della Commissione, a esclusione di quelli indicati dal soggetto gestore, è riconosciuto il mero rimborso delle spese.

21. Alle finalità di cui al comma 20 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020.

 

     Art. 8. (Norme in materia di attività produttive, cooperazione e turismo)

1. La realizzazione di strategie di marketing territoriale per il turismo attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno di cui all'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dirette a differenziare l'offerta turistica della località interessata rispetto ad altre mete del territorio, può essere affidata, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti, dai Comuni, a PromoTurismoFVG ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 4, lettera k), della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), alle società d'area di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), e ai consorzi turistici di cui all'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

2. Ai sensi dell'articolo 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure rivolte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), ai fini dell'acceso ai bandi previsti dai Piani operativi regionali a valere sui fondi strutturali europei della Regione Friuli Venezia Giulia, i lavoratori autonomi sono equiparati alle piccole e medie imprese.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 68, comma 4, e 69, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), le domande di contributo a sostegno dell'attività di manutenzione ordinaria e a sostegno di investimenti connessi alle piste di fondo, a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2018, sono presentate a PromoTurismoFVG entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le domande di contributo di cui al comma 3 sono ammesse a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2018.

5. Per le domande relative alla concessione dei contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo e per la concessione dei contributi in conto capitale per investimenti connessi alle piste di fondo, già presentate a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2017, sono ammesse a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2017.

6. Alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 è aggiunta la seguente:

«d bis) accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale.»;

b) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 15, dopo la parola «mutualistiche» sono aggiunte le seguenti: «, anche con riferimento alle disposizioni in tema di prestito sociale»;

c) al comma 1 dell'articolo 23 le parole «comma 5 bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

7. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 121 ter della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), è sostituita dalla seguente:

«e) possesso della specializzazione di guida cicloturistica sportiva rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana (FCI);».

8. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso con decreto n. 1352/PROTUR dell'1 giugno 2017 a favore di PromoTurismoFVG a sostegno delle spese connesse all'organizzazione dell'iniziativa "Expo Astana", anche per le successive attività di accoglienza e formazione degli operatori turistici, nonché per l'iniziativa "Elite round UEFA Under 19" il cui svolgimento è previsto nel mese di marzo 2018.

9. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. I CAT e il CATT FVG, ai sensi del comma 1, possono organizzare anche corsi di formazione a distanza (modalità FAD), a esclusione delle materie attinenti salute, sicurezza e informazione del consumatore, riguardanti aspetti igienico - sanitari, e fermo restando che l'esame abilitante è svolto obbligatoriamente alla presenza della commissione d'esame.

3. ter. L'obbligatoria conoscenza della lingua italiana, sia scritta che orale, di cui al comma 2 è accertata dai CAT ovvero dal CATT FVG sulla base del test di conoscenza previsto dalla normativa di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), livello base A1. Il test d'ingresso non occorre ove il soggetto sia in possesso di documentazione attestante la conoscenza delle lingua italiana.».

10. Al comma 1 dell'articolo 9 bis della legge regionale 29/2005 le parole «svolte dinanzi a commissioni provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «svolte dinanzi a commissioni territoriali».

11. Le imprese beneficiarie dei contributi in conto interessi concessi in base all'articolo 142, commi 1 e 6 bis, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36), agli articoli 50 e 51 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e agli articoli 95 e 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più tenute al mantenimento dei vincoli di destinazione relativi ai beni oggetto dell'agevolazione concessa previsti da tale normativa e da quella di attuazione regolamentare.

12. Le imprese beneficiarie dei contributi in conto interessi concessi ai sensi dell'articolo 142, commi 1 e 6 bis, della legge regionale 5/1994 e ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002, nonché, rispettivamente, le imprese beneficiarie dei contributi in conto interessi concessi ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge regionale 36/1996 e degli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005, dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono più tenute al mantenimento dello specifico vincolo di destinazione artigianale e, rispettivamente, dello specifico vincolo di destinazione settoriale, commerciale, turistico o dei servizi, previsti da tale normativa e da quella di attuazione regolamentare, considerandosi sufficiente lo svolgimento di attività economica anche di diversa natura.

13. Le violazioni dei vincoli di destinazione di cui ai commi 11 e 12 poste in essere dalle imprese beneficiarie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge comportano la revoca dei contributi secondo la previgente disciplina applicabile.

14. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 823 del codice civile, ai fini del contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni immobili già d'intestata proprietà del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, in relazione ai quali è stata accertata la funzionalità idraulica da parte della struttura regionale competente, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito, previo consenso del proprietario, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio idrico.

15. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna sottoscritto tra la struttura regionale competente e il Commissario liquidatore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno e il verbale medesimo costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione e la voltura catastale dei beni in favore del demanio idrico regionale.

16. Al fine di assicurare le finalità di cui al decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2017, n. 81 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016)), e il migliore utilizzo delle risorse impegnate, i beneficiari dei contributi in relazione ai quali sono scaduti i termini per la stipula dei contratti di lavoro previsti dall'articolo 9, comma 2, del medesimo regolamento, possono perfezionare la stipula entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Con regolamento regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 37, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), con priorità ai Consorzi e alle cooperative che deliberano lo scioglimento nell'anno 2018.

18. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate anche nel settore agricolo, mediante l'incentivazione delle cooperative sociali che operano in tale settore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi di cui agli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e c), e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), anche nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) 1408/2013, in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 0198/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381), ove preveda la concessione in regime de minimis secondo la normativa in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) 1407/2013.

19. La disposizione di cui al comma 18 si applica anche alle domande relative a iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 20/2006 presentate a partire dall'1 gennaio 2018, a valere sulle risorse finanziarie destinate all'incentivazione della cooperazione sociale per l'anno 2018.

20. Al fine di assicurare il più ampio accesso alle misure di sostegno e incentivazione della cooperazione sociale regionale, per l'anno 2018 il termine finale per la presentazione delle domande di contributo o finanziamento relative alle iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 20/2006 è prorogato al 3 maggio 2018. Nel caso di presentazione di più domande per la stessa iniziativa da parte di uno stesso soggetto istante si considera valida quella presentata per ultima entro i termini previsti.

21. Per i Piani Integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS) e per i Piani Integrati di sviluppo locale (PISL) o per i singoli interventi selezionati sulla base del Bando (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Programmazione 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. Asse 4 - Sviluppo Territoriale. Attività 4.1.a - Supporto allo Sviluppo Urbano. Sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)), non avviati o non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge nei termini originariamente previsti, sono ammissibili anche le spese sostenute oltre tali termini, fermo restando il rispetto del termine massimo previsto per la rendicontazione delle spese alla Struttura regionale attuatrice.

22. In via di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 52, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), il riferimento alla fondazione di diritto privato Centro Solidarietà Giovani «Giovanni Micesio» - onlus di Udine è correttamente da intendersi come riferimento all'associazione Centro Solidarietà Giovani «Giovanni Micesio» - ONLUS di Udine.

23. Alle domande presentate ai sensi dell'articolo 62, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, sui bandi emanati entro il 31 luglio 2017 non trova applicazione quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 27 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)).

24. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), dopo la parola «occupazionale» sono aggiunte le seguenti: «consistente anche nell'impegno, in sede di stipula del contratto di insediamento, ad assumere a tempo indeterminato una percentuale del personale da impiegare nell'impresa, di lavoratori in mobilità, in cassa integrazione, o disoccupati, nonché percettori della misura di inclusione attiva di cui alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), o di ammortizzatori sociali, residenti nei comuni interessati dall'intervento o in quelli contermini».

 

     Art. 9. (Norme in materia di lavoro)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera i) le parole «ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge regionale 5/2005» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate)»;

b) la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) le altre funzioni previste per i Centri per l'Impiego dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e dalle altre leggi in materia di collocamento ed avviamento al lavoro;»;

c) la lettera l) è abrogata;

d) la lettera o) è abrogata.

2. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 18/2005 è abrogato.

3. Al comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 18/2005 le parole «criteri e procedure uniformi per l'accertamento, la verifica e la certificazione dello stato di disoccupazione, nonché gli obiettivi e» sono sostituite dalle seguenti: «, anche con riferimento agli adempimenti in materia di stato di disoccupazione di cui al capo II del decreto legislativo 150/2015,».

4. Al comma 2 dell'articolo 77 bis della legge regionale 18/2005 le parole «di categoria non inferiore alla D» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria non inferiore alla C».

5. All'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 33 le parole «Scuola Materna "Tenente Silvano Sbrizzai"» sono sostituite dalle seguenti: «Parrocchia SS. Vito, Modesto e Crescenzia»;

b) alla lettera d) del comma 36 le parole «Scuola Materna "Tenente Silvano Sbrizzai"» sono sostituite dalle seguenti: «Parrocchia SS. Vito, Modesto e Crescenzia».

6. Ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), il quale prevede che il Programma triennale di cui all'articolo 6 della medesima legge regionale 2/2011 possa stabilire una diversa modalità di destinazione delle risorse di cui all'articolo 10 tra le tipologie di beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, per gli anni 2018-2020 è riservata all'Università degli studi di Trieste una quota pari a 50.000 euro annui a sostegno delle attività previste in via transitoria dall'articolo 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), finalizzate alla realizzazione di un corso intensivo per l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla norma stessa.

7. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1(Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

 

     Art. 10. (Norme in materia di biodiversità e paesaggio)

1. Al comma 3 bis dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), le parole «dell'articolo 53, comma 2, lettera b), della sezione 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato» sono sostituite dalle seguenti: «europee in materia di aiuti di Stato».

2. Alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«1. La gestione del parco è affidata a un ente pubblico strumentale della Regione, di seguito denominato Ente parco, sottoposto al controllo e alla vigilanza della Regione.»;

b) al comma 2 dell'articolo 25 le parole «entro il 15 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre» e le parole «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile»;

c) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

«Art. 44 bis. (Istituzione della Riserva naturale delle Valli Grotari e Vulcan)

1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Valli Grotari e Vulcan.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:15.000, allegata alla presente legge (Allegato 4 bis).

3. Entro il 31 dicembre 2018 l'Amministrazione regionale e l'Organo gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 19.».

3. Nella legge regionale 42/1996 è inserito l'allegato 4 bis, allegato alla presente legge.

4. All'articolo 62 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica e dell'edilizia»;

b) al comma 1 le parole «e per la tutela del paesaggio» sono soppresse.

5. Dopo l'articolo 62 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:

«Art. 62 bis. (Funzioni di Osservatorio regionale per il paesaggio)

1. Ai sensi dell'articolo 133 del decreto legislativo 42/2004 la competente struttura regionale in materia di paesaggio svolge funzioni di Osservatorio regionale per il paesaggio (ORP).

2. L'Osservatorio regionale per il paesaggio svolge attività di monitoraggio dell'efficacia del Piano paesaggistico, ne mantiene aggiornato e sviluppa il quadro conoscitivo, formula proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio, promuove la partecipazione delle popolazioni e degli enti locali alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale.

3. L'Osservatorio regionale per il paesaggio collabora con i Comuni, le Unioni Territoriali intercomunali, gli Enti Parco, le Università e le istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio, con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e con il Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della conservazione e della valorizzazione del paesaggio.».

 

     Art. 11. (Norme in materia sanitaria e sociosanitaria)

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, la parola «Regione» è sostituita dalla seguente: «Giunta regionale»;

b) alla fine della lettera b) sono aggiunte le parole «, nonché per la presa in carico dei minori in condizioni di disagio».

2. All'articolo 48 della legge regionale 17/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «e l'autorizzazione per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie» sono soppresse, la parola «necessitano» è sostituita dalla seguente: «necessita» e le parole «è rilasciata dalle Aziende per l'assistenza sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «delle strutture sanitarie private e quella delle strutture pubbliche sono rilasciate, rispettivamente, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria e dalla Regione, Direzione centrale competente in materia,»;

b) al comma 3 le parole «il regolamento adottato» sono sostituite dalle seguenti: «i provvedimenti adottati» e il terzo periodo è soppresso.

3. All'articolo 49 della legge regionale 17/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «strutture sanitarie e sociosanitarie» sono inserite le seguenti: «pubbliche e private» e dopo le parole «dei risultati raggiunti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della conformità ai requisiti di cui al comma 1»;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. La qualità di soggetto accreditato costituisce vincolo per gli enti del Servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate esclusivamente per effetto della stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 50.

3 ter. La Giunta regionale, al fine di assicurare un'efficace competizione tra le strutture private accreditate, anche in considerazione di esigenze connesse all'assistenza espresse dagli enti del Servizio sanitario regionale, determina i limiti entro i quali procedere ad accreditare un numero di strutture che può essere superiore al fabbisogno programmato.».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 17/2014 è inserito il seguente:

«1 bis. Le Aziende sanitarie territorialmente competenti, sulla base del fabbisogno programmato, selezionano le strutture private accreditate con le quali stipulare gli accordi contrattuali. Esclusivamente per effetto di detta stipula le strutture private accreditate erogano prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio sanitario regionale.».

5. Dopo il comma 11 dell'articolo 37 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono inseriti i seguenti:

«11 bis. Le risorse finanziarie relative ai piani di investimento degli enti del Servizio sanitario regionale, programmati prima dell'anno 2016, sono trasferite in via definitiva qualora dalla documentazione in atti sia accertata l'avvenuta presentazione della relativa rendicontazione.

11 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti finali in relazione agli atti di concessione riferiti ai piani di investimento di cui al comma 11 bis e, per le quote anticipate ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge regionale 4/2001 in misura inferiore al 100 per cento, a erogare il relativo saldo.

11 quater. Le eventuali economie contributive determinate dall'applicazione dei commi 11 bis e 11 ter vengono utilizzate dagli enti del Servizio sanitario regionale per altre tipologie di interventi di investimento.».

6. Le risorse finanziarie concesse, in conto capitale o contributi annui costanti, in attuazione di leggi regionali antecedenti l'anno 2009 a soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro per interventi di investimento per strutture destinate ad attività relative alle politiche sociali e famiglia sono trasferite in via definitiva ai beneficiari qualora dalla documentazione in atti della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia sia accertata l'avvenuta presentazione della relativa rendicontazione.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti finali in relazione agli atti di concessione riferiti ai contributi di cui al comma 6 e, per le quote in conto capitale eventualmente anticipate in misura inferiore al 100 per cento, a erogare il relativo saldo.

8. Le eventuali economie contributive determinate dall'applicazione dei commi 6 e 7 sono utilizzate dai beneficiari per altri interventi di investimento sulle medesime strutture.

8 bis. Fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, i beneficiari, a completamento degli interventi di cui al comma 8, in deroga a quanto previsto dagli articoli 41, 41 bis e 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale attestano l'utilizzo delle relative somme e la loro regolare esecuzione. Resta ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione regionale di richiedere ai beneficiari l'esibizione della documentazione comprovante la realizzazione degli interventi previsti dal comma 8 [9].

9. Alla legge regionale 12 aprile 2012, n. 8 (Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali)

1. Presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia è istituita la Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali. La composizione, la durata, il funzionamento e, sulla base delle linee guida nazionali, le specifiche funzioni sono determinati con decreto del relativo direttore centrale, ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).»;

b) l'articolo 5 è abrogato.

10. Al comma 18 dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), dopo le parole «a concedere» sono inserite le seguenti: «e a trasferire in via anticipata nella misura del 100 per cento della spesa prevista».

11. Al comma 24 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), dopo le parole «alla comunità di appartenenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché per il perseguimento delle finalità istituzionali».

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Diamo peso al benessere di Udine un contributo straordinario per il sostegno del suo funzionamento e della sua attività.

13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

14. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

 

     Art. 12. (Norme istituzionali)

1. All'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

b) al comma 2 dopo le parole «Gli adempimenti indicati al comma 1» sono inserite le seguenti: «, a esclusione di quelli relativi alla consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie».

2. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 41/1983 è sostituito dal seguente:

«3. Le dichiarazioni ricevute sono depositate e conservate presso l'Ufficio di Presidenza predetto il quale provvede, altresì, alla pubblicazione delle medesime secondo le modalità prescritte dalla normativa nazionale vigente.».

3. Al comma 3 dell'articolo 4 bis della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), le parole «Qualora al gruppo misto appartengano» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora al gruppo consiliare appartengano».

4. La modifica di cui al comma 3 ha effetto a decorrere dalla XII legislatura.

5. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), sono inseriti i seguenti:

«8 bis. Il parere di conformità è espresso nel termine di trenta giorni dalla richiesta di pagamento da una Commissione di valutazione nominata con decreto dell'Avvocato della Regione e composta da due avvocati assegnati all'Avvocatura e da un terzo avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trieste tra i componenti del Consiglio medesimo.

8 ter. Per la partecipazione a ciascuna seduta della Commissione di valutazione al solo componente esterno spetta un gettone di presenza nella misura di 150 euro lordi per seduta.».

6. Per le finalità di cui al comma 8 ter dell'articolo 8 della legge regionale 44/2017, come inserito dal comma 5, è autorizzata la spesa di 1.050 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

 

     Art. 13. (Allegato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

 

     Art. 14. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Allegato

(Omissis)


[1] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[2] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[3] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28 e così ulteriormente modificato dall'art. 66 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[4] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[5] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[6] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno 2019, n. 153, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[9] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.