Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.5 programmazione economica |
Data: | 07/11/2016 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Norme contabili urgenti) |
Art. 2. (Variazioni contabili urgenti allo stato di previsione della spesa - avanzo) |
Art. 3. (Variazioni contabili urgenti allo stato di previsione della spesa e dell'entrata) |
Art. 4. (Copertura finanziaria) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 6.5.38 - L.R. 7 novembre 2016, n. 16.
Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità.
(B.U. 9 novembre 2016, n. 45 - S.O. n. 50)
Art. 1. (Norme contabili urgenti)
1. Per l'anno 2016 ai fini dell'attribuzione delle somme di cui all'articolo 10, comma 35, della
2. Alla
a) il comma 133 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«133. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere i consumi delle famiglie e quindi gli investimenti delle piccole e medie imprese, è autorizzata a concedere un contributo straordinario al comitato promotore del progetto denominato "SissiPay" volto a sostenere le attività propedeutiche, inclusi i servizi legali, la predisposizione di business plan, la formazione degli operatori e la progettazione e lo sviluppo tecnico, diretti alla realizzazione di una piattaforma innovativa di servizi di social lending (microcredito, prestiti tra privati, credito al consumo), integrata con correlati servizi di pagamento.»;
b) al comma 9 dell'articolo 4 le parole «spesa di 5.260.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «spesa di 5.010.000 euro»;
c) al comma 13 dell'articolo 4 le parole «In sede di prima applicazione, per l'anno in corso, il termine per l'affidamento è fissato al 18 novembre 2016.» sono soppresse;
d) dopo il comma 3 dell'articolo 10 è inserito il seguente:
«3 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, della
3. All'articolo 11, comma 1, della
4. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della
«e bis) siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 73 del
5. L'articolo 9 della
«Art. 9
(Compensi degli organi societari e dei dipendenti di società non quotate)
1. Salvo quanto diversamente disposto in senso più restrittivo da disposizioni di legge regionale, i compensi degli organi societari e dei dipendenti delle società a controllo pubblico sono disciplinati dalla normativa nazionale tempo per tempo vigente in materia.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6, del
6. All'articolo 5 della
a) al comma 5 le parole «, in conformità alla disciplina vigente in materia di aiuti di Stato» sono soppresse;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. All'intervento di cui al comma 5 viene data esecuzione nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato e degli obblighi derivanti dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».
7. Per l'anno 2016 sono riconosciute alle Province, al fine di garantire la continuità delle funzioni e dei servizi, risorse per complessivi 17.284.862,30 euro attribuite, per 5.359.510,34 euro con le modalità di cui al comma 13 e, per 11.925.351,96 euro, assegnando un fondo straordinario con le modalità di cui al comma 9.
8. Il fondo straordinario di cui al comma 7 è così ripartito:
a) per la quota di 9.083.774,65 euro:
1) Provincia di Gorizia 137.858,57 euro;
2) Provincia di Pordenone 944.957,53 euro;
3) Provincia di Trieste 1.501.022,93 euro;
4) Provincia di Udine 6.499.935,62 euro;
b) per la quota di 1.836.282,81 euro assegnando gli importi di cui al comma 10;
c) per la quota di 1.005.294,50 euro assegnando gli importi di cui al comma 11.
9. Per la finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 11.925.351,96 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.
10. Per la medesima finalità di cui al comma 7 spetta alle Province un importo complessivo di 1.836.282,81 euro, pari ai rimborsi spettanti alle medesime per i maggiori oneri sostenuti nel primo semestre 2016 nell'esercizio della funzione di Motorizzazione civile, così suddiviso:
a) Provincia di Gorizia 366.477,81 euro;
b) Provincia di Pordenone 539.805 euro;
c) Provincia di Trieste 730.000 euro;
d) Provincia di Udine 200.000 euro.
11. Per la medesima finalità di cui al comma 7 spettano alle Province, in relazione agli oneri sostenuti e da sostenersi per il funzionamento sino al 31 dicembre 2016, in relazione alle attività e alle funzioni divenute di competenza regionale ai sensi della
a) Provincia di Gorizia 230.495,80 euro, comprensivi degli oneri relativi ad ERPAC;
b) Provincia di Pordenone 354.410 euro;
c) Provincia di Trieste 98.300 euro;
d) Provincia di Udine 322.088,70 euro.
12. Per la finalità di cui al comma 7 le Province sono autorizzate a utilizzare le risorse corrispondenti ai crediti vantati dall'Amministrazione regionale con riferimento alle poste riguardanti le quote dei fondi per la produttività del personale transitato in Regione e altri trasferimenti di parte corrente per l'anno 2016, relativi alle funzioni di cui alla
a) Provincia di Gorizia 885.540,41 euro, comprensivi delle quote riferite ad ERPAC;
b) Provincia di Pordenone 1.236.116,01 euro;
c) Provincia di Trieste 1.173.977,07 euro;
d) Provincia di Udine 2.063.876,85 euro.
13. Al comma 5 duodecies dell'articolo 10 della
14. I commi 32, 33 e 34 dell'articolo 2 della
15. All'articolo 6 della
a) al comma 28 le parole «progettazioni preliminari» sono sostituite dalle seguenti: «progetti di fattibilità tecnica ed economica»;
b) al comma 29 le parole «, presentata entro il termine perentorio del 31 agosto di ogni anno» sono soppresse.
16. Ai commi 69 e 70 dell'articolo 7 della
17. Con riferimento all'estensione autorizzata del periodo di gestione dello stabilimento termale di Arta Terme, l'Agenzia Regionale PromoTurismoFVG può presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ulteriore domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 48, comma 1, della
18. [Al comma 2 dell'articolo 22 della
19. Al comma 2 dell'articolo 5 della
20. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della
«2 bis. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e a società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, salvo le specifiche esclusioni disposte nei regolamenti o negli avvisi pubblici previsti dagli articoli seguenti.».
21. Al comma 2 dell'articolo 25 della
22. All'articolo 32 bis della
a) al comma 1 le parole «su richiesta del beneficiario, sono erogati nella misura del 70 per cento a titolo di acconto» sono sostituite dalle seguenti: «sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata», e le parole: «I saldi sono erogati successivamente all'approvazione del rendiconto.» sono soppresse;
b) al comma 1 bis le parole «su richiesta del beneficiario, sono erogati nella misura del 70 per cento a titolo di acconto» sono sostituite dalle seguenti: «sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata», e le parole «L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito dai medesimi regolamenti, e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.» sono soppresse.
23. All'articolo 1 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'Amministrazione regionale sostiene l'attività scientifica, di monitoraggio, didattica, educativa e divulgativa svolta dall'ente gestore della Riserva marina di Miramare nel campo della conoscenza e della tutela degli ecosistemi marini dell'alto Adriatico, in quanto sinergica e coerente con le finalità istituzionali delle Riserve naturali regionali dell'arco costiero istituite al Capo III della
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'ente gestore della Riserva marina di Miramare di cui al decreto interministeriale 12 novembre 1986 (Istituzione della Riserva naturale marina di Miramare nel Golfo di Trieste).»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3 bis. Al fine di concludere i procedimenti contributivi pendenti della Provincia di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a impegnare ed erogare il saldo dei contributi concessi al medesimo soggetto gestore individuato negli atti di spesa della Provincia di Trieste e per le medesime attività ivi indicate.».
24. All'articolo 8 della
a) al comma 2 le parole: «privati, con priorità agli imprenditori agricoli professionali,» sono soppresse;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il contributo forfetario annuo è fissato in 250 euro per ettaro o per frazioni inferiori all'ettaro sino al limite massimo per unità di superfice previsto dalla disciplina comunitaria e non è cumulabile con altre sovvenzioni. Detto limite non trova applicazione per prati stabili di superficie inferiore ai 5000 metri quadri.»;
c) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:
«3 bis. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in osservanza delle disposizioni del
25. Per l'anno 2016 sono ammesse le domande di cui all'articolo 8 della
26. In seguito al subentro della Regione nelle funzioni svolte dalle Province ai sensi dell'articolo 16 della
27. Il Comune di Udine è autorizzato a utilizzare le eventuali economie contributive conseguite in corso di realizzazione dei lavori per la realizzazione dell'opera sovvenzionata con decreto n. 2631/Cult/5SP del 7 settembre 2006, per ulteriori lavori di adeguamento e ristrutturazione del Palasport Carnera, già finanziati con decreto n. 4444/Cult/5SP del 15 novembre 2006.
28. Per le finalità di cui al comma 27 il Comune di Udine, entro il termine del 31 dicembre 2016, presenta apposita istanza di utilizzo delle economie contributive di cui al comma 27 al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva che autorizza l'utilizzo delle economie contributive medesime.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad a. Artisti associati - società cooperativa un contributo straordinario per la realizzazione della nuova piattaforma della danza - N.I.D. in programma a Gorizia nel 2017.
30. Per le finalità di cui al comma 29 a. Artisti associati - società cooperativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura apposita istanza corredata di una relazione illustrativa del progetto da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata.
31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.
32. Per l'avvio della gestione dell'attività dell'Archivio dei giochi di cui all'articolo 6, comma 20, della
33. Per le finalità di cui al comma 32 il Comune di Udine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura apposita istanza corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Per l'anno 2017 il finanziamento è liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata. Per l'anno 2018 il finanziamento è liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile in un'unica soluzione anticipata [2].
34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di complessivi 380.000 euro, suddivisi in 180.000 euro per l'anno 2017 e 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.
35. Al comma 21 dell'articolo 6 della
36. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 87, della
37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dei nuovi interventi previsti e del relativo preventivo di spesa. Ai fini dell'individuazione delle tipologie di spese ammissibili, nonché della fissazione dei termini del procedimento si fa rinvio alle disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2015, n. 226/Pres. (Regolamento concernente le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto a favore della fondazione Palazzo Coronini Cronberg onlus di Gorizia).
38. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.
39. Agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015, la sanzione di cui all'articolo 20, comma 11, della
40. La sanzione di cui all'articolo 20, comma 11, della
41. Ai fini di quanto previsto al comma 40 gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015, comunicano alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno 2015 per l'edilizia scolastica.
42. Le richieste di adesione al Programma triennale di conversione degli incentivi pluriennali, di cui all'articolo 16 della
43. Per l'anno 2016 è autorizzata la conversione dell'incentivo pluriennale in quote annuali costanti concesso al Comune di Cividale con decreto di concessione n. 6173/760/2013/0/1 in contributo in conto capitale da corrispondere in base alla progressione della spesa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della
44. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.
45. Con proprio decreto il Ragioniere generale è autorizzato a effettuare le regolazioni contabili conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale n. 1978 del 21 ottobre 2016, alla disposizione di cui al comma 42 e alla disposizione di cui al comma 43 e, ove necessario, a disporre la revoca dei decreti di liquidazione e a ordinare la chiusura dei ruoli di spesa fissa adottati a valere sugli impegni oggetto di conversione.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 80.000 euro al Comune di Cercivento per la realizzazione dell'illuminazione pubblica per la sicurezza della via di accesso al complesso "Bosco Museis" attualmente utilizzato come comunità per minori.
47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
48. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016 - 2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.
49. Il fondo di cui all'articolo 7, comma 60, della
50. La quota di incremento di cui al comma 49 è ripartita secondo i criteri di cui all'articolo 7, comma 62, della
51. Per i criteri di riparto di cui al comma 50 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 39 e 40, della
52. Le risorse di cui al comma 49 sono concesse ed erogate d'ufficio in un'unica soluzione. Entro due anni dall'erogazione il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento.
53. Per la finalità prevista al comma 49 è destinata la spesa di 5.420.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.
54. Il recupero della quota di cui all'articolo 7, comma 71, lettera b), della
55. Per l'anno 2016 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un contributo di 20.000 euro, per oneri correnti, ai Comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e il relativo piano sia stato approvato dalla Corte dei conti entro il 30 giugno 2015 e che entro il 31 dicembre 2015 hanno già ripianato il disavanzo per un importo superiore a quello programmato nel medesimo piano.
56. Il contributo di cui al comma 55 è concesso d'ufficio dal Servizio competente in materia di finanza locale.
57. Per la finalità prevista al comma 55 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.
58. [Per l'anno 2016, in via sperimentale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo di 488.000 euro, a titolo di indennizzo una tantum e in misura forfetaria, ai Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, che hanno registrato un rapporto percentuale maggiore al 2 per cento, tra presenze medie di stranieri definiti nell'ambito delle normative sulla protezione internazionale e popolazione residente al 31 dicembre 2015, in base ai dati comunicati dalla Direzione centrale competente per materia] [3].
59. [Le risorse assegnate ai Comuni ai sensi del comma 58 devono essere prioritariamente utilizzate al fine di implementare politiche giovanili e della famiglia, compresi interventi per l'abbattimento dei costi dei servizi per l'infanzia e i giovani] [4].
60. [La registrazione della presenza di stranieri fa riferimento al periodo 1 gennaio-30 settembre 2016] [5].
61. [L'indennizzo di cui al comma 58 è concesso d'ufficio dal Servizio competente in materia di finanza locale, nella misura massima di 2.000 euro per presenza di straniero] [6].
62. Per la finalità prevista al comma 58 è destinata la spesa di 488.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.
63. Per l'anno 2016 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un'assegnazione straordinaria ai Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, già facenti parte di un'Unione comunale, nella misura di 70.000 euro ciascuno, al fine di garantire i trasferimenti in precedenza accordati all'Unione medesima.
64. I contributi di cui al comma 63 sono concessi d'ufficio dal Servizio competente in materia di finanza locale.
65. Per la finalità prevista al comma 63 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1 66. Per l'anno 2016 sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), da parte del sistema universitario regionale a decorrere dall'1 gennaio 2016.
67. Nel caso di incentivi pluriennali per spese di investimento nel settore socio-sanitario di competenza della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, oggetto di conversione ai sensi dell'articolo 16 della
68. L'Amministrazione regionale ripartisce il Fondo regionale minori stranieri non accompagnati di cui l'articolo 39 della
69. I Comuni presentano domanda di finanziamento alla Direzione competente, attestando le spese sostenute per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nell'anno 2016 al netto del contributo statale di cui all'articolo 23, comma 11, del
70. I Comuni sono autorizzati a dichiarare anche i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2015 non contemplati nella domanda relativa all'anno 2015 ovvero altri costi relativi all'accoglienza rimasti non coperti nell'anno 2015.
71. Con riferimento all'anno 2016 i termini per presentare da parte dei Comuni capofila la domanda di contributo per infestazioni di simulidi, di cui all'articolo 4, comma 9, della
72. Con riferimento all'anno scolastico 2015-2016 i termini per presentare la domanda di contributo da parte dei soggetti gestori di nidi d'infanzia, finalizzato al contenimento delle rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al servizio di nido d'infanzia, in attuazione dell'articolo 9, commi 18 e 19, della
Art. 2. (Variazioni contabili urgenti allo stato di previsione della spesa - avanzo)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella A relative alle somme già iscritte con la
Art. 3. (Variazioni contabili urgenti allo stato di previsione della spesa e dell'entrata)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella B.
2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie di cui all'allegata Tabella C.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella D relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.
Art. 4. (Copertura finanziaria)
1. Le nuove autorizzazioni di spesa previste nella Tabella A di cui all'articolo 2, comma 1, trovano copertura nel quadro delle riduzioni di spesa ivi previste.
2. Le nuove autorizzazioni di spesa previste nella Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1, trovano copertura nel quadro delle riduzioni di spesa ivi previste e dagli incrementi di entrata previsti dalla Tabella C di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma abrogato dall'art. 43 della
[2] Comma così modificato dall'art. 7 della
[3] Comma abrogato dall'art. 10 della
[4] Comma abrogato dall'art. 10 della
[5] Comma abrogato dall'art. 10 della
[6] Comma abrogato dall'art. 10 della