§ 6.5.38 - L.R. 7 novembre 2016, n. 16.
Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 programmazione economica
Data:07/11/2016
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Norme contabili urgenti)
Art. 2.  (Variazioni contabili urgenti allo stato di previsione della spesa - avanzo)
Art. 3.  (Variazioni contabili urgenti allo stato di previsione della spesa e dell'entrata)
Art. 4.  (Copertura finanziaria)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 6.5.38 - L.R. 7 novembre 2016, n. 16.

Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità.

(B.U. 9 novembre 2016, n. 45 - S.O. n. 50)

 

Art. 1. (Norme contabili urgenti)

     1. Per l'anno 2016 ai fini dell'attribuzione delle somme di cui all'articolo 10, comma 35, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), si prende a riferimento l'assegnazione effettuata a titolo di quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), prevista all'articolo 7, comma 5, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016).

     2. Alla legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 133 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«133. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere i consumi delle famiglie e quindi gli investimenti delle piccole e medie imprese, è autorizzata a concedere un contributo straordinario al comitato promotore del progetto denominato "SissiPay" volto a sostenere le attività propedeutiche, inclusi i servizi legali, la predisposizione di business plan, la formazione degli operatori e la progettazione e lo sviluppo tecnico, diretti alla realizzazione di una piattaforma innovativa di servizi di social lending (microcredito, prestiti tra privati, credito al consumo), integrata con correlati servizi di pagamento.»;

b) al comma 9 dell'articolo 4 le parole «spesa di 5.260.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «spesa di 5.010.000 euro»;

c) al comma 13 dell'articolo 4 le parole «In sede di prima applicazione, per l'anno in corso, il termine per l'affidamento è fissato al 18 novembre 2016.» sono soppresse;

d) dopo il comma 3 dell'articolo 10 è inserito il seguente:

«3 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, della legge regionale 57/1971, come sostituito dal comma 3, si applicano anche a tutte le procedure che non risultino concluse alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità).».

     3. All'articolo 11, comma 1, della legge regionale 14/2016, nella tabella N, le stringhe: (Omissis) sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     4. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), è aggiunta la seguente:

«e bis) siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).».

     5. L'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), è sostituito dal seguente:

«Art. 9

(Compensi degli organi societari e dei dipendenti di società non quotate)

1. Salvo quanto diversamente disposto in senso più restrittivo da disposizioni di legge regionale, i compensi degli organi societari e dei dipendenti delle società a controllo pubblico sono disciplinati dalla normativa nazionale tempo per tempo vigente in materia.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).».

     6. All'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole «, in conformità alla disciplina vigente in materia di aiuti di Stato» sono soppresse;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. All'intervento di cui al comma 5 viene data esecuzione nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato e degli obblighi derivanti dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

     7. Per l'anno 2016 sono riconosciute alle Province, al fine di garantire la continuità delle funzioni e dei servizi, risorse per complessivi 17.284.862,30 euro attribuite, per 5.359.510,34 euro con le modalità di cui al comma 13 e, per 11.925.351,96 euro, assegnando un fondo straordinario con le modalità di cui al comma 9.

     8. Il fondo straordinario di cui al comma 7 è così ripartito:

a) per la quota di 9.083.774,65 euro:

1) Provincia di Gorizia 137.858,57 euro;

2) Provincia di Pordenone 944.957,53 euro;

3) Provincia di Trieste 1.501.022,93 euro;

4) Provincia di Udine 6.499.935,62 euro;

b) per la quota di 1.836.282,81 euro assegnando gli importi di cui al comma 10;

c) per la quota di 1.005.294,50 euro assegnando gli importi di cui al comma 11.

     9. Per la finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 11.925.351,96 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.

     10. Per la medesima finalità di cui al comma 7 spetta alle Province un importo complessivo di 1.836.282,81 euro, pari ai rimborsi spettanti alle medesime per i maggiori oneri sostenuti nel primo semestre 2016 nell'esercizio della funzione di Motorizzazione civile, così suddiviso:

a) Provincia di Gorizia 366.477,81 euro;

b) Provincia di Pordenone 539.805 euro;

c) Provincia di Trieste 730.000 euro;

d) Provincia di Udine 200.000 euro.

     11. Per la medesima finalità di cui al comma 7 spettano alle Province, in relazione agli oneri sostenuti e da sostenersi per il funzionamento sino al 31 dicembre 2016, in relazione alle attività e alle funzioni divenute di competenza regionale ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le seguenti quote:

a) Provincia di Gorizia 230.495,80 euro, comprensivi degli oneri relativi ad ERPAC;

b) Provincia di Pordenone 354.410 euro;

c) Provincia di Trieste 98.300 euro;

d) Provincia di Udine 322.088,70 euro.

     12. Per la finalità di cui al comma 7 le Province sono autorizzate a utilizzare le risorse corrispondenti ai crediti vantati dall'Amministrazione regionale con riferimento alle poste riguardanti le quote dei fondi per la produttività del personale transitato in Regione e altri trasferimenti di parte corrente per l'anno 2016, relativi alle funzioni di cui alla legge regionale 26/2014, sino alla concorrenza di 5.359.510,34 euro, suddivisi nella seguente misura:

a) Provincia di Gorizia 885.540,41 euro, comprensivi delle quote riferite ad ERPAC;

b) Provincia di Pordenone 1.236.116,01 euro;

c) Provincia di Trieste 1.173.977,07 euro;

d) Provincia di Udine 2.063.876,85 euro.

     13. Al comma 5 duodecies dell'articolo 10 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

     14. I commi 32, 33 e 34 dell'articolo 2 della legge regionale 34/2015 sono abrogati.

     15. All'articolo 6 della legge regionale 34/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 28 le parole «progettazioni preliminari» sono sostituite dalle seguenti: «progetti di fattibilità tecnica ed economica»;

b) al comma 29 le parole «, presentata entro il termine perentorio del 31 agosto di ogni anno» sono soppresse.

     16. Ai commi 69 e 70 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 le parole «751.584,21 euro» sono sostituite dalle seguenti: «751.548,21 euro».

     17. Con riferimento all'estensione autorizzata del periodo di gestione dello stabilimento termale di Arta Terme, l'Agenzia Regionale PromoTurismoFVG può presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ulteriore domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico).

     18. [Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), sono aggiunte le seguenti parole: «I contributi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 33.»] [1].

     19. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), sono aggiunte le seguenti parole: «I contributi di cui al comma 1 sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dal regolamento di cui al comma 4 o dai bandi di cui al comma 5.».

     20. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente:

«2 bis. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e a società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, salvo le specifiche esclusioni disposte nei regolamenti o negli avvisi pubblici previsti dagli articoli seguenti.».

     21. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2014 le parole: «I finanziamenti, su richiesta del beneficiario sono erogati nella misura del 70 per cento a titolo di acconto nel termine stabilito dalla convenzione.» sono soppresse.

     22. All'articolo 32 bis della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «su richiesta del beneficiario, sono erogati nella misura del 70 per cento a titolo di acconto» sono sostituite dalle seguenti: «sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata», e le parole: «I saldi sono erogati successivamente all'approvazione del rendiconto.» sono soppresse;

b) al comma 1 bis le parole «su richiesta del beneficiario, sono erogati nella misura del 70 per cento a titolo di acconto» sono sostituite dalle seguenti: «sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata», e le parole «L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito dai medesimi regolamenti, e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.» sono soppresse.

     23. All'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 7 (Interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale sostiene l'attività scientifica, di monitoraggio, didattica, educativa e divulgativa svolta dall'ente gestore della Riserva marina di Miramare nel campo della conoscenza e della tutela degli ecosistemi marini dell'alto Adriatico, in quanto sinergica e coerente con le finalità istituzionali delle Riserve naturali regionali dell'arco costiero istituite al Capo III della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), nonché l'acquisto e la manutenzione di attrezzature necessariamente connesse alle predette attività.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'ente gestore della Riserva marina di Miramare di cui al decreto interministeriale 12 novembre 1986 (Istituzione della Riserva naturale marina di Miramare nel Golfo di Trieste).»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. Al fine di concludere i procedimenti contributivi pendenti della Provincia di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a impegnare ed erogare il saldo dei contributi concessi al medesimo soggetto gestore individuato negli atti di spesa della Provincia di Trieste e per le medesime attività ivi indicate.».

     24. All'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «privati, con priorità agli imprenditori agricoli professionali,» sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il contributo forfetario annuo è fissato in 250 euro per ettaro o per frazioni inferiori all'ettaro sino al limite massimo per unità di superfice previsto dalla disciplina comunitaria e non è cumulabile con altre sovvenzioni. Detto limite non trova applicazione per prati stabili di superficie inferiore ai 5000 metri quadri.»;

c) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

«3 bis. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.».

     25. Per l'anno 2016 sono ammesse le domande di cui all'articolo 8 della legge regionale 9/2005 pervenute entro la data di entrata in vigore della presente legge.

     26. In seguito al subentro della Regione nelle funzioni svolte dalle Province ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), i procedimenti relativi ai contributi per lo smaltimento dell'amianto, in corso alla data dell'1 luglio 2016, sono conclusi dalla Regione nel rispetto di quanto previsto nei relativi bandi emanati dalle Province, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 16 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate).

     27. Il Comune di Udine è autorizzato a utilizzare le eventuali economie contributive conseguite in corso di realizzazione dei lavori per la realizzazione dell'opera sovvenzionata con decreto n. 2631/Cult/5SP del 7 settembre 2006, per ulteriori lavori di adeguamento e ristrutturazione del Palasport Carnera, già finanziati con decreto n. 4444/Cult/5SP del 15 novembre 2006.

     28. Per le finalità di cui al comma 27 il Comune di Udine, entro il termine del 31 dicembre 2016, presenta apposita istanza di utilizzo delle economie contributive di cui al comma 27 al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva che autorizza l'utilizzo delle economie contributive medesime.

     29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad a. Artisti associati - società cooperativa un contributo straordinario per la realizzazione della nuova piattaforma della danza - N.I.D. in programma a Gorizia nel 2017.

     30. Per le finalità di cui al comma 29 a. Artisti associati - società cooperativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura apposita istanza corredata di una relazione illustrativa del progetto da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata.

     31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.

     32. Per l'avvio della gestione dell'attività dell'Archivio dei giochi di cui all'articolo 6, comma 20, della legge regionale 14/2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine, nell'esercizio 2017, un contributo straordinario di complessivi 380.000 euro, suddivisi in 180.000 euro per l'anno 2017 e 200.000 euro per l'anno 2018.

     33. Per le finalità di cui al comma 32 il Comune di Udine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura apposita istanza corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Per l'anno 2017 il finanziamento è liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata. Per l'anno 2018 il finanziamento è liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile in un'unica soluzione anticipata [2].

     34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di complessivi 380.000 euro, suddivisi in 180.000 euro per l'anno 2017 e 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.

     35. Al comma 21 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2016 le parole «Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.» sono sostituite dalle seguenti: «Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata. Le modalità di rendicontazione sono stabilite con decreto di concessione.».

     36. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 87, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia un ulteriore contributo di 2 milioni di euro.

     37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dei nuovi interventi previsti e del relativo preventivo di spesa. Ai fini dell'individuazione delle tipologie di spese ammissibili, nonché della fissazione dei termini del procedimento si fa rinvio alle disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2015, n. 226/Pres. (Regolamento concernente le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto a favore della fondazione Palazzo Coronini Cronberg onlus di Gorizia).

     38. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.

     39. Agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015, la sanzione di cui all'articolo 20, comma 11, della legge regionale 18/2015, ferme restando le altre sanzioni, si applica nella misura del 30 per cento della differenza tra l'obiettivo assegnato dalla Regione nel 2015 in termini di saldo finanziario di competenza mista e il saldo effettivamente conseguito nel medesimo anno.

     40. La sanzione di cui all'articolo 20, comma 11, della legge regionale 18/2015, da applicare agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015, è ridotta di un importo pari alle spese per l'edilizia scolastica sostenute nel corso dell'anno 2015, purché non già oggetto di contribuzione per la stessa finalità nel medesimo anno, ovvero di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

     41. Ai fini di quanto previsto al comma 40 gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015, comunicano alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno 2015 per l'edilizia scolastica.

     42. Le richieste di adesione al Programma triennale di conversione degli incentivi pluriennali, di cui all'articolo 16 della legge regionale 18/2015, e approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1978 del 21 ottobre 2016, ma non soddisfatte per mancanza di fondi sufficienti, sono soddisfatte in relazione agli ulteriori fondi stanziati con la presente legge a valere sulle pertinenti autorizzazioni di spesa previste dalla Tabella A di cui all'articolo 2, comma 1, e dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1, fino a esaurimento dei medesimi, fermo restando il criterio previsto dall'articolo 16, comma 6, lettera c), della legge regionale 18/2015 dell'integrale finanziamento dell'incentivo ammesso a conversione.

     43. Per l'anno 2016 è autorizzata la conversione dell'incentivo pluriennale in quote annuali costanti concesso al Comune di Cividale con decreto di concessione n. 6173/760/2013/0/1 in contributo in conto capitale da corrispondere in base alla progressione della spesa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 18/2015 . L'importo dell'incentivo ammesso alla conversione è ridotto dell'ammontare originariamente destinato al sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento, pari a 600.000 euro. Il Servizio competente al procedimento contributivo assegna un termine al Comune beneficiario non inferiore a dieci giorni per aderire alla conversione. In caso di adesione, il contributo è pagato tramite il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).

     44. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.

     45. Con proprio decreto il Ragioniere generale è autorizzato a effettuare le regolazioni contabili conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale n. 1978 del 21 ottobre 2016, alla disposizione di cui al comma 42 e alla disposizione di cui al comma 43 e, ove necessario, a disporre la revoca dei decreti di liquidazione e a ordinare la chiusura dei ruoli di spesa fissa adottati a valere sugli impegni oggetto di conversione.

     46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 80.000 euro al Comune di Cercivento per la realizzazione dell'illuminazione pubblica per la sicurezza della via di accesso al complesso "Bosco Museis" attualmente utilizzato come comunità per minori.

     47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

     48. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016 - 2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.

     49. Il fondo di cui all'articolo 7, comma 60, della legge regionale 34/2015 è incrementato per l'anno 2016 di ulteriori 5.420.000 euro. La quota di cui all'articolo 7, comma 61, lettera b), della medesima legge regionale 34/2015, è incrementata di ulteriori 5.420.000 euro.

     50. La quota di incremento di cui al comma 49 è ripartita secondo i criteri di cui all'articolo 7, comma 62, della legge regionale 34/2015 .

     51. Per i criteri di riparto di cui al comma 50 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 39 e 40, della legge regionale 14/2016.

     52. Le risorse di cui al comma 49 sono concesse ed erogate d'ufficio in un'unica soluzione. Entro due anni dall'erogazione il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento.

     53. Per la finalità prevista al comma 49 è destinata la spesa di 5.420.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.

     54. Il recupero della quota di cui all'articolo 7, comma 71, lettera b), della legge regionale 34/2015, è subordinato agli esiti delle trattative tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in merito ai conteggi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016.

     55. Per l'anno 2016 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un contributo di 20.000 euro, per oneri correnti, ai Comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e il relativo piano sia stato approvato dalla Corte dei conti entro il 30 giugno 2015 e che entro il 31 dicembre 2015 hanno già ripianato il disavanzo per un importo superiore a quello programmato nel medesimo piano.

     56. Il contributo di cui al comma 55 è concesso d'ufficio dal Servizio competente in materia di finanza locale.

     57. Per la finalità prevista al comma 55 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.

     58. [Per l'anno 2016, in via sperimentale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo di 488.000 euro, a titolo di indennizzo una tantum e in misura forfetaria, ai Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, che hanno registrato un rapporto percentuale maggiore al 2 per cento, tra presenze medie di stranieri definiti nell'ambito delle normative sulla protezione internazionale e popolazione residente al 31 dicembre 2015, in base ai dati comunicati dalla Direzione centrale competente per materia] [3].

     59. [Le risorse assegnate ai Comuni ai sensi del comma 58 devono essere prioritariamente utilizzate al fine di implementare politiche giovanili e della famiglia, compresi interventi per l'abbattimento dei costi dei servizi per l'infanzia e i giovani] [4].

     60. [La registrazione della presenza di stranieri fa riferimento al periodo 1 gennaio-30 settembre 2016] [5].

     61. [L'indennizzo di cui al comma 58 è concesso d'ufficio dal Servizio competente in materia di finanza locale, nella misura massima di 2.000 euro per presenza di straniero] [6].

     62. Per la finalità prevista al comma 58 è destinata la spesa di 488.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.

     63. Per l'anno 2016 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un'assegnazione straordinaria ai Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, già facenti parte di un'Unione comunale, nella misura di 70.000 euro ciascuno, al fine di garantire i trasferimenti in precedenza accordati all'Unione medesima.

     64. I contributi di cui al comma 63 sono concessi d'ufficio dal Servizio competente in materia di finanza locale.

     65. Per la finalità prevista al comma 63 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1 66. Per l'anno 2016 sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), da parte del sistema universitario regionale a decorrere dall'1 gennaio 2016.

     67. Nel caso di incentivi pluriennali per spese di investimento nel settore socio-sanitario di competenza della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, oggetto di conversione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 18/2015, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rideterminare, nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociosanitari sulla base della progettazione definitiva, o esecutiva qualora disponibile, la quota degli incentivi concessi, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per interventi edili impiantistici costituita dalla somma dell'ammontare complessivo delle annualità degli incentivi pluriennali oggetto di conversione e degli ulteriori incentivi in conto capitale.

     68. L'Amministrazione regionale ripartisce il Fondo regionale minori stranieri non accompagnati di cui l'articolo 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), in relazione alle disponibilità di bilancio, in misura proporzionale tra tutti i Comuni richiedenti, ammettendo a finanziamento il 100 per cento delle spese sostenute che restano a carico dei Comuni con popolazione inferiore o uguale a 15.000 abitanti e l'80 per cento delle spese sostenute che restano a carico dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

     69. I Comuni presentano domanda di finanziamento alla Direzione competente, attestando le spese sostenute per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nell'anno 2016 al netto del contributo statale di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     70. I Comuni sono autorizzati a dichiarare anche i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2015 non contemplati nella domanda relativa all'anno 2015 ovvero altri costi relativi all'accoglienza rimasti non coperti nell'anno 2015.

     71. Con riferimento all'anno 2016 i termini per presentare da parte dei Comuni capofila la domanda di contributo per infestazioni di simulidi, di cui all'articolo 4, comma 9, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono riaperti per la durata di sette giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     72. Con riferimento all'anno scolastico 2015-2016 i termini per presentare la domanda di contributo da parte dei soggetti gestori di nidi d'infanzia, finalizzato al contenimento delle rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al servizio di nido d'infanzia, in attuazione dell'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e con le modalità e procedure previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128 (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia), sono riaperti per la durata di sette giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. (Variazioni contabili urgenti allo stato di previsione della spesa - avanzo)

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella A relative alle somme già iscritte con la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), a titolo di avanzo libero applicato al bilancio ai sensi degli articoli 42, comma 6, e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

     Art. 3. (Variazioni contabili urgenti allo stato di previsione della spesa e dell'entrata)

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella B.

     2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie di cui all'allegata Tabella C.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella D relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

 

     Art. 4. (Copertura finanziaria)

     1. Le nuove autorizzazioni di spesa previste nella Tabella A di cui all'articolo 2, comma 1, trovano copertura nel quadro delle riduzioni di spesa ivi previste.

     2. Le nuove autorizzazioni di spesa previste nella Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1, trovano copertura nel quadro delle riduzioni di spesa ivi previste e dagli incrementi di entrata previsti dalla Tabella C di cui all'articolo 3, comma 2.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[3] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[4] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[5] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[6] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.