Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 caccia |
Data: | 19/12/1986 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 7 bis. (Abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita) |
Art. 7 ter. (Altre disposizioni per il prelievo degli ungulati con cani da seguita) |
Art. 8. [34] |
Art. 9. (Autorizzazioni per gli allevamenti e relative sanzioni) |
Art. 10. |
Art. 11. [39] |
Art. 12. [40] |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. |
Art. 16. |
§ 3.8.26 – L.R. 19 dicembre 1986, n. 56.
Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne.
(B.U. 19 dicembre 1986, n. 129).
TITOLO I
NORME IN MATERIA DI CACCIA
[Per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22 della
Il richiedente il certificato di abilitazione deve presentare regolare domanda all'Amministrazione provinciale corredata dal certificato di residenza e dal certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio, rilasciati in data non anteriore a due mesi dal giorno di presentazione della domanda [4].]
[L'esame di abilitazione all'esercizio venatorio riguarda la normativa venatoria vigente, la zoologia applicata alla caccia, le armi e munizioni da caccia, nonchè la tutela dell'ambiente e i principi di salvaguardia delle colture agricole [6].
L'esame di abilitazione consiste in una prova orale su tutte le materie di cui al comma precedente, in una di corretto maneggio delle armi, nonchè in prove pratiche di tiro a bersaglio mobile ed a bersaglio fisso da effettuarsi, anche in provincia diversa da quella di residenza, rispettivamente su campi di tiro a volo e su poligoni di tiro a segno, all'uopo individuati con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'ultimo comma del presente articolo.
Nel caso di mancato superamento della prova orale al candidato non sarà richiesta la ripetizione delle prove pratiche di tiro già positivamente effettuate.
Le modalità per lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio ed il programma di esame per le singole materie verranno stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico-venatorio regionale [7].]
[1. Le Commissioni provinciali di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio con sede presso le Amministrazioni provinciali sono nominate dall'organo statutariamente competente della Provincia.
2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono composte da cinque esperti, di cui uno con funzioni di Presidente, fra i quali almeno uno laureato in Scienze biologiche o in Scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
3. Per la validità delle sedute, per le funzioni di segreteria, per la durata in carica e per i compensi ai componenti provvedono le Province con apposito provvedimento.]
All'articolo 8 della
(Omissis) [10].
Ogni Riserva di caccia deve destinare una zona di almeno 20 ettari all'addestramento e allenamento dei cani da caccia, che sono consentiti tutti i giorni dell'anno ai soci della riserva ed a tutti i cacciatori residenti nel territorio della riserva, purchè non soci delle riserve confinanti [11].
L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma potranno effettuarsi da parte dei soli soci della riserva di caccia di diritto sull'intero territorio della medesima, escluse le zone di rifugio, per il periodo dal 1° agosto all'ultimo giorno di febbraio [12].
L'addestramento e l'allenamento dei cani da seguita potranno svolgersi da parte dei soci della riserva, per il periodo dal 15 agosto all'ultimo giorno di febbraio, soltanto su lepri e cinghiali nel territorio della riserva ritenuto idoneo dal Consiglio direttivo della riserva medesima.
L'attività di cui al precedente comma non è consentita qualora il regolamento interno della riserva preveda il divieto di caccia con i cani da seguita.
Per particolari esigenze tecniche su tutto o parte del territorio di una riserva di caccia di diritto, l'attività di cui al secondo e terzo comma del presente articolo può essere temporaneamente sospesa dal Direttore di riserva per periodi non superiori a quindici giorni, sentito il Distretto venatorio competente [13].
I cani da seguita, dopo l'età di due anni, potranno continuare ad essere addestrati ed allenati solo ad avvenuto superamento di una prova pratica di valutazione che sarà effettuata in conformità ai provvedimenti adottati dalla Regione ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della
Sull'intero territorio della riserva, o su parte di essa, escluse le zone di rifugio su autorizzazione della struttura regionale competente in materia di caccia, sentiti i Distretti venatori competenti per territorio e l’Istituto faunistico regionale, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, si potranno effettuare gare cinofile con cani da ferma su selvaggina naturale o su quaglie allevate e liberate e con cani da seguita esclusivamente su lepri e cinghiali [15].
L'addestramento per dette gare potrà essere autorizzato da parte della struttura regionale competente in materia di caccia, sentiti i Distretti venatori competenti per territorio e l’Istituto faunistico regionale, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, sentito il Consiglio direttivo, a favore di persone nominativamente indicate, compresi i non soci ed i non cacciatori [16].
(Omissis) [17].
Nelle riserve private e consorziali di cui alla
Le disposizioni regolamentari riguardanti l'applicazione del presente articolo saranno emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.
Art. 7 bis. (Abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita) [18]
1. L'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita è subordinato al superamento dell'esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 4), della
2. [Le Province organizzano i corsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della
3. Fino alla conclusione dell'annata venatoria 2008/2009 possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita i cacciatori che hanno presentato domanda di iscrizione ai corsi abilitativi di cui al comma 1.
4. Possono continuare ad esercitare la caccia agli ungulati nella forma tradizionale i cacciatori che praticano tale forma di caccia da almeno cinque anni come attestato da idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Direttore della Riserva di caccia ai sensi dell'articolo 47 del
4 bis. In deroga al comma 1, possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita anche coloro che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione, purchè risultino iscritti all'apposito esame e per un solo anno dalla prima iscrizione allo stesso, esclusivamente se accompagnati da persona in possesso dell'abilitazione all'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita [21].
Art. 7 ter. (Altre disposizioni per il prelievo degli ungulati con cani da seguita) [22]
1. A decorrere dall'annata venatoria 2011-2012, l'esercizio della caccia agli ungulati è consentito con cani da seguita di età inferiore ai due anni o con cani da seguita di età superiore ai due anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla Regione, superando una prova pratica di valutazione valida per l'impiego venatorio su ogni specie selvatica cacciabile [23].
1 bis. Nel caso in cui la domanda per la prova pratica di valutazione sia stata presentata entro l'età di due anni del cane da seguita, il medesimo può continuare ad essere impiegato nella caccia agli ungulati anche dopo il superamento di tale età e sino all'effettuazione della prova suddetta [24].
1 ter. Il cane da seguita che non abbia conseguito il giudizio di idoneità nella prima prova pratica di valutazione sarà ammesso a ripetere la prova medesima ancora per due volte, previa regolare domanda del proprietario, da presentarsi all'Amministrazione regionale entro trenta giorni dalla data di effettuazione della prova non superata [25].
1 quater. L'impiego nella caccia degli ungulati per le prove successive può avvenire solo dopo l'avvenuta presentazione della domanda di ripetizione della prova [26].
1 quinquies. L'impiego nella caccia degli ungulati di cui al comma 1 quater è consentito ai soli cani da seguita per i quali la domanda per la prima prova sia stata presentata entro l'età di due anni [27].
1 sexies. Qualora il cane esaminato abbia conseguito il giudizio di idoneo nella prova pratica di valutazione, la Regione provvede al rilascio del relativo attestato di idoneità che ha validità anche per l'addestramento e allenamento di cui all'articolo 7 [28].
2. Sono utilizzabili nella caccia agli ungulati i cani da seguita già in possesso di attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della
3. La prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d'esame composta di almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente e un esperto in materia. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della Commissione ed è disciplinato dalla
4. I criteri per le prove abilitative sono adottati dalle dalla Regione, sentito il Comitato di cui all'articolo 6 della
5. Nella caccia ai cervidi possono essere impiegati al massimo due cani per la singola cacciata o seguita per ogni squadra di cacciatori.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per "cacciata" o "seguita" si intende l'azione di caccia in una zona determinata, che inizia con il rilascio dei cani da seguita e termina con il loro recupero.
6 bis. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è consentito fino al perimetro esterno:
a) delle zone destinate a protezione della fauna di cui all'articolo 8 bis della
b) dei parchi e delle riserve di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della
6 ter. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che non hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è consentito fino a un chilometro dal perimetro esterno delle aree di cui al comma 6 bis [33].
TITOLO II
NORME IN MATERIA DI GESTIONE DELLE OASI DI PROTEZIONE
[(Omissis) [35].
Alla gestione delle oasi di protezione già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono le Amministrazioni provinciali fino a quando non sarà diversamente disposto con provvedimento del Presidente della Giunta regionale in forza del sopra citato articolo 3 della
TITOLO III
NORME IN MATERIA DI ALLEVAMENTI E
CENTRI DI PRODUZIONE DI SELVAGGINA
Art. 9.(Autorizzazioni per gli allevamenti e relative sanzioni) [37]
1. L'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle autorizzazioni relative agli allevamenti di cui alla
2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non è richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.
3. È punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.
4. La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell'autorizzazione è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro. In caso di recidiva è prevista la revoca dell'autorizzazione, la quale potrà essere rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.
5. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
TITOLO IV
NORME IN MATERIA DI TASSIDERMIA
TITOLO V
NORME IN MATERIA DI PESCA
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Le disposizioni concernenti la cinofilia e la tassidermia avranno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore delle norme regolamentari previste rispettivamente dagli articoli 7, ultimo comma, e 11, ultimo comma, della presente legge, nel mentre le disposizioni per il rilascio del tesserino regionale di cui all articolo 1 della presente legge, per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 1987.
Per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto compatibili si applicano le norme statali e regionali regolanti la materia.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 47 della
[3] Comma già modificato dall'art. 43 della
[4] Comma così modificato dall'art. 43 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 47 della
[6] Vedi l'estensione delle materie d'esame di cui all'art. 17 della
[7] Comma così modificato dall'art. 43 della
[8] Articolo sostituito dall'art. 43 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[10] Commi già inseriti nel testo della legge originaria.
[11] Comma già modificato dall'art. 12 della
[12] Vedi la disposizione sui cani da traccia di cui all'art. 7 della
[13] Comma così modificato dall'art. 43 della
[14] Comma già modificato dall'art. 43 della
[15] Comma già modificato dall'art. 43 della
[16] Comma già modificato dall'art. 43 della
[17] Comma abrogato dall'art. 14 della
[18] Articolo inserito dall'art. 42 della
[19] Comma già modificato dall'art. 13 della
[20] Comma abrogato dall'art. 13 della
[21] Comma inserito dall'art. 18 della
[22] Articolo inserito dall'art. 42 della
[23] Comma sostituito dall'art. 15 della
[24] Comma inserito dall'art. 18 della
[25] Comma inserito dall'art. 18 della
[26] Comma inserito dall'art. 18 della
[27] Comma inserito dall'art. 18 della
[28] Comma inserito dall'art. 18 della
[29] Comma così modificato dall'art. 13 della
[30] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[31] Comma così modificato dall'art. 13 della
[32] Comma aggiunto dall'art. 99 della
[33] Comma aggiunto dall'art. 99 della
[34] Articolo abrogato dall'art. 150 della
[35] Comma abrogato dall'art. 43 della
[36] Comma così modificato dall'art. 43 della
[37] Articolo così sostituito dall'art. 100 della
[38] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[39] Articolo abrogato dall’art. 11 della
[40] Articolo abrogato dall’art. 11 della
[41] Articolo abrogato dall'art. 11 della