§ 5.6.51 - L.R. 17 febbraio 2011, n. 2.
Finanziamenti al sistema universitario regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:17/02/2011
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Sistema universitario regionale)
Art. 3.  (Obiettivi degli interventi regionali)
Art. 4.  (Beneficiari e tipologie di intervento)
Art. 5.  (Conferenza del sistema universitario regionale)
Art. 6.  (Programma triennale)
Art. 6 bis.  (Criteri di ripartizione delle risorse)
Art. 7.  (Regolamento)
Art. 8.  (Valutazione del raggiungimento degli obiettivi)
Art. 9.  (Premialità)
Art. 10.  (Fondi per il finanziamento del sistema universitario)
Art. 11.  (Procedimenti contributivi in corso)
Art. 12.  (Modifiche alle leggi regionali 11/1969, 4/1992 e 2/2000)
Art. 13.  (Abrogazioni)
Art. 14.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 15.  (Entrata in vigore)


§ 5.6.51 - L.R. 17 febbraio 2011, n. 2.

Finanziamenti al sistema universitario regionale.

(B.U. 23 febbraio 2011, n. 8)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia con la presente legge dispone la semplificazione e la razionalizzazione dei finanziamenti del sistema universitario regionale, al fine di promuoverne e sostenerne l'eccellenza e la competitività.

 

     Art. 2. (Sistema universitario regionale)

1. Ai fini della presente legge, il sistema universitario regionale è costituito da:

a) l'Università degli studi di Trieste;

b) l'Università degli studi di Udine;

c) la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste;

d) il Conservatorio di musica Giuseppe Tartini di Trieste;

e) il Conservatorio di musica Jacopo Tomadini di Udine.

 

     Art. 3. (Obiettivi degli interventi regionali)

1. L'intervento regionale è diretto a perseguire i seguenti obiettivi:

a) aumentare la capacità di attrarre risorse finanziarie non regionali e favorire il miglioramento delle prestazioni da parte del sistema universitario regionale, anche tenendo conto dei parametri previsti dalla normativa statale per il riparto degli stanziamenti tra le università italiane;

b) premiare le eccellenze valutate in base a criteri riconosciuti a livello internazionale, anche favorendo le integrazioni verticali con enti e istituti di ricerca con sede regionale;

c) favorire le iniziative congiunte e la collaborazione tra gli enti nell'ambito del sistema universitario regionale;

d) aumentare la competitività del sistema universitario regionale attraverso interventi strutturali.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono introdotti nel sistema di finanziamento meccanismi premiali a fronte di comportamenti conformi agli obiettivi degli interventi regionali.

 

     Art. 4. (Beneficiari e tipologie di intervento)

1. Gli interventi regionali previsti dalla presente legge sono destinati a:

a) l'Università degli studi di Trieste, l'Università degli studi di Udine e la SISSA di Trieste;

b) i conservatori di musica della regione.

2. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di intervento:

a) iniziative istituzionali direttamente riconducibili alle attività di ricerca e di formazione;

b) progetti di ricerca e trasferimento tecnologico;

c) iniziative di innovazione organizzativa e gestionale, anche finalizzate a realizzare forme di aggregazione sistematica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

d) interventi di acquisizione, ampliamento, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare ivi comprese le infrastrutture di ricerca;

d bis) iniziative di orientamento universitario [1].

2 bis. Per la tipologia di interventi di cui al comma 2, lettera d), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) [2].

 

     Art. 5. (Conferenza del sistema universitario regionale)

1. È istituita la Conferenza del sistema universitario regionale, di seguito definita Conferenza.

2. La Conferenza esercita funzioni di impulso e proposta ai fini dello sviluppo del sistema universitario regionale e in particolare:

a) favorisce le sinergie operative e la competitività, promuovendo il coordinamento delle attività di ricerca e di formazione del sistema universitario regionale;

b) concorre alla predisposizione dello schema di programma triennale di cui all'articolo 6, comma 1, ed esprime parere sul medesimo, anche sulla base delle relazioni di cui all'articolo 8, comma 2, nonchè sugli aggiornamenti annuali del programma.

3. La Conferenza è costituita, su deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente in materia di università e ricerca, ed è composta [3]:

a) dal Presidente della Regione, o dall'Assessore delegato, con funzioni di presidente;

b) dai rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine;

c) dal direttore della SISSA di Trieste;

d) dai direttori dei conservatori di musica di Trieste e di Udine.

4. In caso di vacanza o di impedimento, i componenti della Conferenza sono sostituiti da soggetti a tal fine indicati dai rispettivi ordinamenti.

5. Il direttore della direzione centrale competente per materia e i direttori generali o amministrativi degli enti di cui all'articolo 2, o loro delegati, possono partecipare alle riunioni della Conferenza senza diritto di voto.

6. Su richiesta del presidente o di almeno due componenti, possono essere invitati ad assistere alle sedute, senza diritto di voto, i presidenti dei consorzi universitari di Pordenone e Gorizia o loro delegati, il rappresentante del Coordinamento regionale dell'Alta Formazione di cui all'articolo 6 e altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.

7. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura e si riunisce su convocazione del presidente, per iniziativa del presidente o di almeno la metà dei componenti.

8. La Conferenza si riunisce almeno una volta all'anno ai fini di cui al comma 2, lettera b).

9. La Conferenza è validamente costituita in presenza della totalità dei componenti.

10. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate all'unanimità.

11. I componenti della Conferenza partecipano alle sedute della medesima a titolo gratuito.

12. La direzione centrale competente in materia di università e ricerca assicura l'attività di supporto organizzativo alla Conferenza. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della direzione individuato dal direttore centrale competente.

     Art. 6. (Programma triennale) [4]

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, previo parere della Conferenza e sentiti i presidenti dei consorzi universitari o loro delegati, nonché gli studenti, tramite il Coordinamento regionale dell'Alta Formazione, approva lo schema del programma triennale articolato per annualità.

2. Il programma triennale definisce:

a) gli obiettivi da realizzare nel triennio di programmazione e le priorità;

b) i risultati attesi nel periodo di programmazione;

c) la destinazione delle risorse tra le tipologie di intervento di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, con la specificazione delle riserve per le sedi universitarie decentrate;

d) la destinazione delle risorse per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), tra le tipologie di beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, in relazione agli obiettivi e priorità di cui alla lettera a);

e) gli obiettivi oggetto di valutazione e gli indicatori di risultato in riferimento all'articolo 8.

3. Il programma ha validità triennale con decorrenza dalla data di approvazione e può essere aggiornato.

4. Qualora la Conferenza non adempia alle funzioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), e non esprima il proprio parere sullo schema di programma triennale entro trenta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale adotta il programma in assenza del medesimo.

 

     Art. 6 bis. (Criteri di ripartizione delle risorse) [5]

1. Le risorse del Fondo per il finanziamento del sistema universitario di cui all'articolo 10 sono ripartite come segue:

a) 90 per cento a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);

b) 10 per cento a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

2. Il programma di cui all'articolo 6 può stabilire una diversa modalità di destinazione delle risorse di cui all'articolo 10 tra le tipologie di beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, sulla base delle dimensioni degli stessi, degli obiettivi previsti, anche tenendo conto della perequazione dei finanziamenti ministeriali e dei risultati attesi, nonché del contributo ai processi di integrazione e collaborazione reciproca, assicurati da ciascun beneficiario.»;

d) al comma 3 dell'articolo 8 le parole «comma 3, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettera d).

2 bis. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute da parte del sistema universitario regionale a decorrere dall'1 gennaio dell'anno di riferimento [6].

 

     Art. 7. (Regolamento)

1. Con regolamento regionale, previo parere della Conferenza e della Commissione consiliare competente, la Giunta regionale definisce in particolare i requisiti, le condizioni, le modalità, i criteri di valutazione, le procedure per l'attuazione degli interventi da finanziare nell'ambito delle attività programmate, le modalità di attribuzione delle premialità e le eventuali modalità di coordinamento delle strutture regionali.

 

     Art. 8. (Valutazione del raggiungimento degli obiettivi)

1. La direzione centrale competente misura i risultati delle attività realizzate nel territorio regionale. A tal fine può avvalersi di esperti di settore.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti di cui all'articolo 2 presentano alla direzione centrale competente, entro la data prevista dal programma triennale, una relazione sulle attività oggetto di valutazione nel periodo di riferimento.

3. La direzione centrale competente, avvalendosi anche delle relazioni di cui al comma 2 e sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera e), contenuti nel programma triennale, predispone una relazione finale contenente la valutazione dei risultati conseguiti.

4. La relazione finale di cui al comma 3 è trasmessa alla Conferenza.

5. Della valutazione dei risultati conseguiti si tiene conto per l'elaborazione del successivo programma triennale.

 

     Art. 9. (Premialità)

1. Sono istituite premialità consistenti in maggiori finanziamenti per i soggetti beneficiari.

2. Le premialità sono riconosciute a seguito della valutazione dei risultati conseguiti con le modalità definite dal regolamento.

 

     Art. 10. (Fondi per il finanziamento del sistema universitario)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a ), b) e c), è istituito il Fondo per il finanziamento del sistema universitario.

2. L'utilizzo del fondo viene annualmente definito con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 2, nel rispetto della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità generale).

 

     Art. 11. (Procedimenti contributivi in corso)

1. La presente legge non si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.

 

     Art. 12. (Modifiche alle leggi regionali 11/1969, 4/1992 e 2/2000)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2012, l'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio bibliografico, storico ed artistico e per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli - Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«Art. 15

(Finanziamenti per lo sviluppo dell'istruzione universitaria nella regione)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il finanziamento di programmi promossi dai Consorzi per lo sviluppo degli insegnamenti universitari e/o Aziende camerali speciali all'uopo costituite operanti nei capoluoghi provinciali di Gorizia e Pordenone.

2. Gli stanziamenti autorizzati annualmente per le finalità di cui al comma 1 sono ripartiti in parti uguali per la copertura delle spese relative ai programmi dei due Consorzi provinciali per lo sviluppo degli insegnamenti universitari e/o Aziende camerali speciali all'uopo costituite.

3. La domanda per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è presentata annualmente alla direzione centrale competente, corredata del programma delle attività da realizzare, comprendente una relazione illustrativa, il preventivo di spesa e il relativo piano di finanziamento.».

2. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992), le parole «dalle Università degli studi,» sono soppresse.

3. A decorrere dall'1 gennaio 2012, il comma 54 dell'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è sostituito dal seguente:

«54. Secondo le modalità stabilite dai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere con appositi finanziamenti i programmi del Consorzio per lo sviluppo internazionale dell'Università degli studi di Trieste e del Consorzio universitario del Friuli.».

 

     Art. 13. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) i commi 112 e 113 dell'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);

b) i commi 11, 12, 13, 24, 25 e 26 dell'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);

c) i commi 38, 39 e 40 dell'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);

d) i commi 5, 6, 7, 8, 21 e 22 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

2. A decorrere dall'1 gennaio 2012 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999 - 2001);

b) la lettera b) del comma 55 e i commi 59, 60 e 61 dell'articolo 5 della legge regionale 2/2000;

c) i commi 21, 22, 23 e 24 dell'articolo 5 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000 - 2002);

d) i commi 10 e 11 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

e) i commi 20, 21 e 22 dell'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);

f) i commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002 - 2004);

g) i commi 17, 18 e 19 dell'articolo 6 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);

h) i commi 16 e 17 dell'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);

i) i commi 17, 18 e 19 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2005 ;

j) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 24 e l'articolo 32 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

k) i commi 29, 30 e 31 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2006.

 

     Art. 14. (Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2, lettera a) e, limitatamente agli interventi che comportano spese di parte corrente, lettera b) e lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro, suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 8900 di nuova istituzione a decorrere dall'anno 2012 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione "Fondo per il finanziamento del Sistema universitario regionale - spese correnti".

2. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2, lettera b) e lettera c), limitatamente agli interventi che comportano spese d'investimento, è autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1125 e del capitolo 8901 di nuova istituzione a decorrere dall'anno 2012 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione "Fondo per il finanziamento del Sistema universitario regionale - spese d'investimento".

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), fanno carico all'unità di bilancio 6.3.2.1126 e al capitolo 5322 di nuova istituzione a decorrere dall'anno 2012 "per memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione "Finanziamenti pluriennali per interventi edilizi a favore del sistema universitario".

4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 1, si provvede mediante storno di complessivi 10 milioni di euro, suddivisi in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 di seguito elencati per gli importi e le annualità a fianco di ciascuno indicati:

 

UB

capitolo

anno 2012

anno 2013

8.3.1.5065

4408

2.500.000

2.500.000

5.5.1.5060

4999

900.000

900.000

6.1.1.5056

5329

800.000

800.000

1.4.1.1026

8551

800.000

800.000

 

5. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 2, si provvede mediante storno di complessivi 2.400.000 euro, suddivisi in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 di seguito elencati per gli importi e le annualità a fianco di ciascuno indicati:

 

UB

capitolo

anno 2012

anno 2013

6.3.1.1125

5129

300.000

300.000

6.1.1.5056

5329

350.000

350.000

6.5.2.1130

5610

320.000

320.000

6.5.1.1130

5612

230.000

230.000

 

6. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 33, comma 1, della legge regionale 4/1992 , come modificato dall'articolo 12, comma 2, continuano a far carico all'unità di bilancio 6.3.2.1126 e al capitolo 5096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, nella cui denominazione le parole «alle Università degli Studi, ai Consorzi costituiti per il loro sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «ai Consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari».

7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15 della legge regionale 11/1969, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, fanno carico, a decorrere dall'anno 2012, all'unità di bilancio 6.3.2.1125 e al capitolo 5527 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione "Finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria promossi dai Consorzi per lo sviluppo degli insegnamenti universitari e/o dalle Aziende camerali speciali operanti nei capoluoghi di provincia di Gorizia e Pordenone".

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 54, della legge regionale 2/2000 , come sostituito dall'articolo 12, comma 3, fanno carico, a decorrere dall'anno 2012, all'unità di bilancio 6.3.2.1125 e al capitolo 5529 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione "Finanziamento di programmi del Consorzio per lo sviluppo internazionale dell'Università degli studi di Trieste e del Consorzio universitario del Friuli".

 

     Art. 15. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 34, dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[2] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[3] Alinea così modificato dall'art. 86 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 34.

[5] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 34.

[6] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.