Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 30/12/2002 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 18/1996). |
Art. 2. (Disposizioni in materia di personale). |
Art. 3. (Telecineoperatori del Centro Produzioni Televisive). |
Art. 4. (Proroga di contratti a tempo determinato). |
Art. 5. (Personale dell’ERSA). |
§ 2.2.138 - L.R. 30 dicembre 2002, n. 34.
Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali 18/1996, 20/2002 e 24/2002.
(B.U. 8 gennaio 2003, n. 2).
Art. 1. (Modifiche alla
1. [All’articolo 35, comma 1, della
2. All’articolo 40, comma 1, della
(Omissis).
3. All’articolo 43 della
4. Dopo l’articolo 43 della
(Omissis).
Art. 2. (Disposizioni in materia di personale).
1. In sede di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale di cui all’articolo 2 della
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione della
3. Gli oneri derivanti dalle riliquidazioni delle indennità di buonuscita in favore del personale delle ex APT cessato nell’arco del quadriennio contrattuale 1998-2001, sono a carico della Regione.
4. Per fronteggiare le esigenze operative della Direzione regionale dell’ambiente inerenti la mappatura del rischio idrogeologico, il personale che ha prestato servizio presso la Regione ai sensi dell’articolo 2 del
5. In sede di definitiva collocazione del personale regionale nel nuovo sistema di classificazione di cui all’articolo 2 della
6. All’articolo 3 della
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) i commi 9 e 10 sono abrogati.
7. [Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 4 della
8. [L’articolo 14 della
(Omissis)] [3].
9. Il comma 2 dell’articolo 11 della
10. All’articolo 13 della
a) al comma 1, dopo le parole “Il personale assunto” sono aggiunte le parole
(Omissis);
b) al comma 2, le parole da “previo superamento” a “selettive pubbliche” sono soppresse.
11. Gli articoli 16 e 19 della
12. [I posti disponibili nelle categorie B, C e D possono essere riservati, nel limite massimo del 50 per cento, al personale che abbia prestato servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato ovvero ai sensi della
13. [All’atto dell’immissione in ruolo, ai riservatari è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e posizione economica per la quale hanno concorso. E’ riconosciuto per intero, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all’immissione in ruolo; detto servizio, qualora prestato nella qualifica o categoria corrispondenti alla categoria per la quale hanno concorso, è valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data del decreto di nomina] [5].
14. Nei confronti del personale inquadrato nel ruolo unico regionale con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non opera la disposizione di cui all’articolo 144, terzo comma, della
14 bis. Per il personale di cui al comma 14 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni dell'indennità di buonuscita per i soli periodi per i quali sussiste la contribuzione di cui all'articolo 148, primo comma, della
15. Al fine di assicurare il regolare funzionamento della struttura di cui all’articolo 8 della
16. All’articolo 49 della
a) alla rubrica le parole “direttori di Servizio e dei direttori di Servizio autonomo” sono sostituite dalla parola
(Omissis);
b) al comma 1 le parole “direttori di Servizio e dei direttori di Servizio autonomo” sono sostituite dalle parole
(Omissis).
17. In relazione alla prima collocazione del personale in servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari nel sistema di classificazione del personale regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della
18. Fino al termine dell’ottava legislatura il finanziamento sostitutivo, così come previsto dall’articolo 2 della
19. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3 fanno rispettivamente carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico a fianco di ciascuna indicati:
a) U.P.B. 52.2.4.1.2 - capitolo 554;
b) U.P.B. 52.4.4.1.686 - capitolo 600.
20. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del comma 4 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
b) U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
c) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.
Art. 3. (Telecineoperatori del Centro Produzioni Televisive).
1. I dipendenti del ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti all’Ordine dei giornalisti di cui alla
2. Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, i dipendenti assunti a contratto ai sensi del comma 1 vengono iscritti all’Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani “Giovanni Amendola”, come previsto dall’articolo 167 della
3. L’applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico previsti dal contratto nazionale del lavoro giornalistico ai dipendenti di cui al comma 1 avviene secondo le seguenti equiparazioni:
a) Categoria D: caposervizio;
b) Categoria C: redattore ordinario.
4. Al personale assunto ai sensi del comma 1, è riconosciuta una posizione giuridica ed economica corrispondente a quella del personale giornalistico di pari qualifica, in possesso di un’anzianità di tre anni; detto riconoscimento non comporta la corresponsione di alcun importo a titolo di arretrato da parte della Regione.
5. In relazione alle assunzioni di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell’organico del personale con contratto di lavoro giornalistico.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’applicazione dei commi da 1 a 4 fanno carico alle seguenti unità previsioni di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
b) U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
c) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.
Art. 4. (Proroga di contratti a tempo determinato).
1. Al fine di assicurare le condizioni per l’attuazione dei progetti speciali previsti in materia di orientamento a valere sui programmi europei per il periodo 2001-2006, i contratti di lavoro del personale assunto a tempo determinato nella qualifica di consigliere psicologo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia prestato servizio per un periodo complessivo non inferiore a ventiquattro mesi presso la struttura di orientamento della Direzione regionale dell’istruzione e della cultura per l’espletamento delle funzioni previste dalle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), e 6 luglio 1984, n. 26 (Provvedimenti regionali per l’istruzione), possono essere prorogati, alle relative scadenze, per un periodo non superiore a due anni.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
b) U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
c) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.
Art. 5. (Personale dell’ERSA). [8]
[1. Dopo il comma 4 dell’articolo 19 della
(Omissis)].
[1] Comma abrogato dall'art. 54 della
[2] Comma abrogato dall'art. 54 della
[3] Comma abrogato dall'art. 54 della
[4] Comma abrogato dall'art. 54 della
[5] Comma abrogato dall'art. 54 della
[6] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 8 della
[7] Comma inserito dall’art. 9 della
[8] Articolo abrogato dall’art. 19 della