§ 2.2.141 - L.R. 15 aprile 2005, n. 8.
Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:15/04/2005
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 52/1980).
Art. 2.  (Interpretazione autentica dell’articolo 44 della legge regionale 53/1981).
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 53/1981).
Art. 4.  (Modifica alla legge regionale 5/1994).
Art. 5.  (Modifiche alle legge regionale 18/1996).
Art. 6.  (Modifica alla legge regionale 10/2002).
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 20/2002).
Art. 8.  (Interpretazione autentica del comma 14 dell’articolo 2 della legge regionale 34/2002).
Art. 9.  (Modifica alla legge regionale 34/2002).
Art. 10.  (Inquadramento di personale).
Art. 11.  (Organizzazione del lavoro).
Art. 12.  (Disposizioni per il personale di supporto agli organi politici).
Art. 13.  (Modifica alla legge regionale 13/1998).
Art. 14.  (Modifiche alla legge regionale 2/2001).
Art. 15.  (Area di alta professionalità).
Art. 16.  (Recuperi da graduatorie concorsuali).
Art. 17.  (Dotazioni organiche degli Enti locali).
Art. 18.  (Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario regionale).
Art. 19.  (Norme finali).
Art. 20.  (Norme finanziarie).
Art. 21.  (Abrogazioni).


§ 2.2.141 - L.R. 15 aprile 2005, n. 8.

Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale.

(B.U. 20 aprile 2005, n. 16).

 

Capo I

Disposizioni in materia di personale regionale

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 52/1980).

     1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera a) dopo le parole «di categoria» sono inserite le parole «fino alla»;

     b) alla lettera b) le parole «due unità» sono sostituite dalle parole «tre unità»; le parole «tre unità» sono sostituite dalle parole «quattro unità» e dopo le parole «di categoria» sono inserite le parole «fino alla».

 

     Art. 2. (Interpretazione autentica dell’articolo 44 della legge regionale 53/1981).

     1. In via di interpretazione autentica dell’articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), il comando di personale presso l’Amministrazione regionale previsto dal citato articolo può essere disposto anche nei confronti di personale proveniente da enti pubblici economici il cui ordinamento sia di competenza regionale.

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 53/1981).

     1. Alla legge regionale 53/1981 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il sesto comma dell’articolo 110 è aggiunto il seguente:

«6 bis. La ridefinizione delle indennità di cui ai commi quinto e sesto spetta alla Giunta regionale d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento al personale di cui ai citati commi quinto e sesto funzionalmente dipendente dal Consiglio e, rispettivamente, dalla Giunta; in considerazione del fatto che l’attività del personale sopra menzionato è caratterizzata dalla massima flessibilità oraria e da un’organizzazione del tempo di lavoro non predeterminabile, la Giunta regionale d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono decidere che le indennità sopra menzionate siano comprensive del lavoro straordinario.»;

     b) il numero 1) del primo comma dell’articolo 155 è sostituito dal seguente:

«1) dal Direttore centrale dell’organizzazione, del personale e dei sistemi informativi o da un suo delegato, che lo presiede;»;

     c) il quarto comma dell’articolo 155 è sostituito dal seguente:

«4. In caso di assenza o impedimento del Direttore centrale dell’organizzazione, del personale e dei sistemi informativi e del suo delegato, funge da Presidente il componente più anziano di cui al punto 2) del primo comma.».

 

     Art. 4. (Modifica alla legge regionale 5/1994). [1]

     1. Il comma 6 dell’articolo 186 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), è sostituito dal seguente:

«6. Il Fondo di cui al comma 4 è amministrato dal Direttore centrale dell’organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, che può delegare altro dirigente della Direzione stessa.».

 

     Art. 5. (Modifiche alle legge regionale 18/1996).

     1. Alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, dell’articolo 10, dopo le parole «o privati» sono aggiunte le parole «; tale divieto non opera, previa verifica della relativa compatibilità, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno»;

     b) [l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. (Accesso alla categoria dirigenziale).

1. Alla categoria dirigenziale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami.

2. Sono ammessi al concorso i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso della laurea specialistica o del diploma di laurea, conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, richiesti in relazione al profilo professionale di accesso e di un’anzianità effettiva di ruolo di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

3. Per il personale regionale è prevista una riserva di posti pari al 50 per cento riferita anche alla eventuale assunzione degli idonei.»] [2];

     c) [al comma 1 dell’articolo 21, le parole «con qualifica funzionale» sono sostituite dalle parole «di categoria»; le parole «con anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima» sono soppresse] [3];

     d) [al comma 2 dell’articolo 24, come modificato dall’articolo 25, comma 1, della legge regionale 31/1997, le parole «a quello cui si riferiscono i posti messi a concorso» sono sostituite dalle parole «alla data di pubblicazione della graduatoria medesima»] [4];

     e) [il comma 5 dell’articolo 56, come da ultimo sostituito dall’articolo 22, comma 1, della legge regionale 4/2004, è sostituito dal seguente:

«5. Ai componenti esterni del nucleo di valutazione spetta un’indennità annua da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, nonché il rimborso delle spese secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale).»] [5].

 

     Art. 6. (Modifica alla legge regionale 10/2002). [6]

     1. Al comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici), come modificato dall’articolo 9, comma 6, lettera i), della legge regionale 20/2002, il secondo periodo è abrogato.

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 20/2002).

     1. Alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 dell’articolo 4, dopo le parole «della Regione» sono aggiunte le parole «; della delegazione fa parte un membro designato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale»;

     b) [al comma 1 dell’articolo 6 le parole «lettera b), della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall’articolo 9, comma 1 della presente legge,» sono sostituite dalle parole «lettere d) ed e), della legge regionale 18/1996,»] [7].

 

     Art. 8. (Interpretazione autentica del comma 14 dell’articolo 2 della legge regionale 34/2002).

     1. In via di interpretazione autentica del comma 14 dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 34 (Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali 18/1996, 20/2002 e 24/2002), per «personale inquadrato nel ruolo unico regionale» si intende il personale a qualsiasi titolo inserito nel ruolo medesimo.

 

     Art. 9. (Modifica alla legge regionale 34/2002).

     1. Dopo il comma 14 dell’articolo 2 della legge regionale 34/2002, è inserito il seguente:

«14 bis. Per il personale di cui al comma 14 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni dell’indennità di buonuscita per i soli periodi di iscrizione al Fondo di cui all’articolo 186 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 relativo all’iscrizione del personale regionale all’INPDAP.».

 

     Art. 10. (Inquadramento di personale).

     1. Il personale assunto, previo espletamento di procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 72, commi 1 e 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), mediante recupero dalla graduatoria per l’assunzione di 6 unità nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere urbanista, di cui all’articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 (Norme urgenti in materia di personale), ai sensi dell’articolo 40, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell’attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 20/2002, mediante recupero dalla graduatoria relativa alla selezione svolta ai sensi del medesimo articolo 40, comma 11, della legge regionale 30/1999, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella categoria D, posizione economica D5, così come previsto dall’Allegato A riferito all’articolo 2, comma 2 della legge regionale 20/2002 per l’inquadramento del personale regionale di qualifica corrispondente. Detto inquadramento può avvenire purché il personale sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data dello stesso.

     2. L’inquadramento è disposto a domanda dell’interessato da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ha effetto dalla data di esecutività dei relativi provvedimenti. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e posizione economica di inquadramento. Il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all’immissione in ruolo è valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data di inquadramento.

 

     Art. 11. (Organizzazione del lavoro).

     1. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, e in applicazione dell’articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del medesimo decreto non si applicano al personale regionale la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non può essere predeterminata o predeterminabile. In tal senso, in attesa della definizione, in sede contrattuale, di una disciplina in materia, ai fini della individuazione del personale cui non si applicano le succitate disposizioni, continuano a trovare applicazione, anche con riferimento ai limiti orari, le disposizioni di cui all’articolo 79, secondo, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia); all’articolo 114, terzo, quarto e quinto comma, della legge regionale 53/1981; all’articolo 14, settimo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 (Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia); all’articolo 198, comma 10, della legge regionale 1o marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali), e all’articolo 4, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge regionale 52/1980.

 

     Art. 12. (Disposizioni per il personale di supporto agli organi politici).

     1. Al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 198 della legge regionale 7/1988, degli articoli 4 e 5 della legge regionale 52/1980, dell’articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale) e dell’articolo 38 del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, già in servizio ai sensi delle succitate norme nel corso dell’VIII legislatura, compete, per il periodo di svolgimento dell’incarico attribuito in virtù delle norme medesime, il trattamento economico previsto per la categoria e la posizione economica attribuite ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 20/2002, qualora superiore a quello in godimento.

     2. Detto nuovo trattamento economico opera a decorrere dalla data di prima assegnazione, nel corso della IX legislatura, alle rispettive strutture, ha effetti esclusivamente economici e non incide sui limiti di assegnazione numerica e per categoria previsti dall’articolo 4 della legge regionale 52/1980.

 

Capo II

Disposizioni in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale

 

     Art. 13. (Modifica alla legge regionale 13/1998). [8]

     [1. Al comma 4 dell’articolo 128 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, relativo all’Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale, come da ultimo modificato dall’articolo 7, comma 20, della legge regionale 1/2005, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le indennità e i gettoni di presenza per il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del Comitato direttivo sono determinati dalla Giunta regionale.».]

 

     Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 2/2001). [9]

     [1. All’articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell’Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (A.Re.Ra.N.). Disposizioni concernenti il consigliere di parità), come da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 17/2004, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

«12 bis. La mobilità a carattere individuale in entrata e in uscita dall’A.Re.Ra.N. si configura quando vi è un passaggio consensuale di personale tra amministrazioni facenti parte del comparto unico del pubblico impiego regionale nonché altre pubbliche amministrazioni e l’A.Re.Ra.N. medesima, previo consenso del lavoratore interessato.

12 ter. I lavoratori inquadrati dall’A.Re.Ra.N., a seguito della mobilità di cui al comma 12 bis, mantengono la categoria e la posizione economica di appartenenza, nonché gli eventuali assegni ad personam in godimento alla data del trasferimento; agli stessi, nonché al personale neoassunto, si applica la disciplina sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale.»;

     b) il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. Gli elementi negoziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, del contratto di lavoro del Direttore dell’Agenzia, sono determinati dalla Giunta regionale; il trattamento economico è definito con riferimento ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.».]

 

     Art. 15. (Area di alta professionalità). [10]

     1. Al fine di garantire la qualità dell’azione amministrativa delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego della Regione Friuli Venezia Giulia e assicurare la copertura di funzioni che richiedono un’elevata professionalità, viene istituita un’area di alta professionalità la cui disciplina viene demandata alla contrattazione collettiva di primo livello.

 

     Art. 16. (Recuperi da graduatorie concorsuali). [11]

     1. In relazione alle procedure di assunzione del personale, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale di cui all’articolo 127 della legge regionale 13/1998 possono ricoprire i posti vacanti o disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del comparto stesso, a seguito di intesa con dette amministrazioni purché sia rispettato l’obbligo di scorrimento delle graduatorie e sussista la corrispondenza di categoria e profilo professionale. I candidati collocati nelle graduatorie non subiscono alcun pregiudizio qualora non accettino l’assunzione presso un’amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso.

     2. Gli enti, le agenzie e le amministrazioni, non ricompresi nell’ambito del comparto unico, che applicano al proprio personale lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale, possono ricoprire i posti disponibili nella propria dotazione organica secondo la disciplina di cui al comma 1.

     3. L’utilizzo delle graduatorie di cui al comma 1 avviene, a prescindere dalla data di indizione del pubblico concorso, e ancorché la graduatoria sia stata pubblicata prima dell’istituzione o trasformazione dei posti vacanti o disponibili.

     4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle stesse amministrazioni che hanno indetto il concorso qualora si avvalgano delle graduatorie entro il periodo di efficacia delle stesse.

 

     Art. 17. (Dotazioni organiche degli Enti locali).

     1. I comuni, le province, le comunità montane e le unioni di comuni provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e alla gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, nei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dai vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità e crescita, definiti dalla Regione; restano confermate le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all’Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, limitatamente alle esigenze correlate alla bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 contenente disposizioni urgenti per eseguire la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Marano e Grado.

 

Capo III

Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario regionale

 

     Art. 18. (Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario regionale).

     1. Il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale si applica al personale di cui all’articolo 29, comma 1, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), trasferito alle aziende per i servizi sanitari.

     2. Il trattamento economico di cui al comma 1 decorre dalla data di inquadramento nell’azienda sanitaria di destinazione e tiene conto, in particolare per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, l’indennità di specificità medica e la retribuzione di posizione dei dirigenti medici, delle norme contenute nella parte seconda, titolo II, capo I, del contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area della dirigenza medica e veterinaria 5 dicembre 1996, inerente al quadriennio normativo 1994-1997 e al biennio economico 1994-1995, nonché, per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali e la retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari non medici, delle norme contenute nella parte seconda, titolo II, capo I, del contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area della dirigenza sanitaria-professionale-tecnica e amministrativa 5 dicembre 1996, inerente al quadriennio normativo 1994-1997 e al biennio economico 1994-1995, nonché dei successivi contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti al personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, e delle disposizioni indicate nei commi 3 e 4.

     3. Ai fini dell’accertamento dei presupposti connessi al trattamento e agli istituti economici di cui al comma 2, l’anzianità di servizio maturata dal personale di cui al comma 1 nelle amministrazioni di provenienza si considera come acquisita nella azienda per i servizi sanitari di destinazione nei limiti in cui essa è riconducibile ad ambiti funzionali e organizzativi finalizzati alla prevenzione, alla diagnosi prenatale e precoce, alla cura e riabilitazione delle persone handicappate.

     4. Per le posizioni dirigenziali, indicate nella tabella di equiparazione allegata alla legge regionale 41/1996, ai fini della corresponsione della retribuzione di posizione, dell’indennità di specificità medica e dell’indennità di esclusività previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza del personale del Servizio sanitario nazionale si tiene conto, oltre che della anzianità di servizio di cui al comma 3, anche del tipo di incarico rivestito e delle funzioni effettivamente svolte nelle amministrazioni di provenienza, attinenti alle qualifiche VIII, I dirigenziale e II dirigenziale, risultanti dal fascicolo personale.

 

Capo IV

Norme finali, finanziarie e abrogazioni

 

     Art. 19. (Norme finali).

     1. In sede di prima applicazione dell’articolo 14 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, lettera b), è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per i posti da individuarsi con il relativo bando, disciplinato dalle seguenti disposizioni:

     a) costituiscono titoli valutabili:

     1) anzianità effettiva di ruolo in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea, ulteriore rispetto a quella richiesta quale requisito, valutabile sino ad un massimo di 15 anni (punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese intero, fino ad un massimo di punti 9);

     2) superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post lauream con esame finale, di durata pari almeno ad un anno accademico, qualora non siano già previsti dal bando quali requisiti per l’accesso al profilo professionale messo a concorso (punti 1 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 5);

     3) esercizio di funzioni dirigenziali, effettivamente retribuite (punti 2 per ogni anno o frazione superiore a 180 giorni fino ad un massimo di punti 6);

     b) i titoli valutabili di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), sono calcolati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; il titolo di cui alla lettera a), numero 3), è calcolato per le funzioni dirigenziali svolte entro il 5 dicembre 2003;

     c) per il personale regionale:

     1) è prevista, per i dipendenti che abbiano maturato presso la Regione l’anzianità effettiva di ruolo richiesta quale requisito, una riserva di posti pari al 50 per cento, riferita anche alla eventuale assunzione degli idonei;

     2) il diploma di laurea richiesto è quello già previsto per l’accesso al profilo professionale di appartenenza anteriore alla legge regionale 20/2002;

     d) la Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Direttore centrale dell’organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 18/1996;

     e) i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando; la Commissione giudicatrice dispone di un massimo di 100 punti, di cui 80 punti per la valutazione delle prove d’esame e 20 punti per la valutazione dei titoli;

     f) la Giunta regionale approva le graduatorie di merito e dichiara i candidati vincitori del concorso; la graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione;

     g) ogni altra disposizione per l’effettuazione del concorso di cui al presente comma è disciplinata dal bando di concorso emanato a cura del Direttore centrale dell’organizzazione, del personale e dei sistemi informativi.

     2. Il disposto di cui all’articolo 24, comma 2, della legge regionale 18/1996, come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera d), trova applicazione anche con riferimento a graduatorie già approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Il disposto di cui all’articolo 16 trova applicazione anche con riferimento a graduatorie già approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 20. (Norme finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 52/1980, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) U.P.B. 51.1.280.1.1 - capitolo 550;

     b) U.P.B. 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

     c) U.P.B. 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

     2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 110, comma 6 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come inserito dall’articolo 3, comma 1, lettera a), fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) U.P.B. 51.1.280.1.1 - capitolo 550;

     b) U.P.B. 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

     c) U.P.B. 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

     3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 56, comma 5 della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall’articolo 5, comma 1, lettera e), continuano a far carico all’unità previsionale di base 52.2.190.1.833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 581 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata in «Indennità annua e rimborso spese ai componenti esterni del nucleo di valutazione».

     4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 20/2002, come modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera b), fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) U.P.B. 51.1.280.1.1 - capitolo 550;

     b) U.P.B. 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

     c) U.P.B. 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

     5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 2, comma 14 bis, della legge regionale 34/2002, come inserito dall’articolo 9, comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 51.2.280.1.686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 601 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 10, comma 1, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) U.P.B. 51.1.280.1.1 - capitoli 550 e 551;

     b) U.P.B. 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

     c) U.P.B. 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

     7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 12, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) U.P.B. 51.1.280.1.1 - capitolo 550;

     b) U.P.B. 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

     c) U.P.B. 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

     8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 128, comma 4, della legge regionale 13/1998, come da ultimo modificato dall’articolo 13, comma 1, continuano a far carico all’unità previsionale di base 51.1.280.1.658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 1, comma 12 ter, della legge regionale 2/2001, come inserito dall’articolo 14, comma 1, lettera a), fanno carico all’unità previsionale di base 51.1.280.1.658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 1, comma 16, della legge regionale 2/2001, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), fanno carico all’unità previsionale di base 51.1.280.1.658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 21. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) l’articolo 25 (Accesso alla qualifica dirigenziale) della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10;

     b) l’articolo 23 (Fabbisogni professionali) della legge regionale 14 febbraio 2004, n. 4;

     c) il comma 13 dell’articolo 17 (Norme in materia di autonomie locali) della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17;

     d) il comma 33 dell’articolo 2 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 modificativo del comma 13 dell’articolo 17 della legge regionale 17/2004.


[1] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dal comma 41.

[2] Lettera abrogata dall'art. 53 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[3] Lettera abrogata dall'art. 53 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[4] Lettera abrogata dall'art. 53 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[5] Lettera abrogata dall'art. 53 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[6] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[7] Lettera abrogata dall'art. 53 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[8] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[9] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[10] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 novembre 2006, n. 23.