Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.1 questioni generali |
Data: | 26/04/1999 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Obiettivo generale |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Ambito di applicazione |
Art. 4. Categorie di discariche |
Art. 5. Rifiuti e trattamenti non ammissibili in una discarica |
Art. 6. Rifiuti ammissibili nelle varie categorie di discariche |
Art. 7. Domanda di autorizzazione |
Art. 8. Condizioni per la concessione dell'autorizzazione |
Art. 9. Contenuto dell'autorizzazione |
Art. 10. Costo dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche |
Art. 11. Procedure di ammissione dei rifiuti |
Art. 12. Procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa |
Art. 13. Procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura |
Art. 14. Discariche preesistenti |
Art. 15. Obbligo di riferire |
Art. 16. Procedura di comitato |
Art. 17. 1. La Commissione è assistita da un Comitato |
Art. 18. Recepimento |
Art. 19. Entrata in vigore |
Art. 20. Destinatari |
§ 6.1.111 - Direttiva 26 aprile 1999, n. 31. [1]
Direttiva n. 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti
(G.U.C.E. 16 luglio 1999, n. L 182).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione ( 1 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),
deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 189 C del trattato ( 3 ),
(1) considerando che la risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1990 sulla politica dei rifiuti ( 4 ) accoglie favorevolmente e appoggia il documento di strategia comunitaria ed invita la Commissione a proporre criteri e norme per lo smaltimento dei rifiuti mediante interramento;
(2) considerando che la risoluzione del Consiglio del 9 dicembre 1996 sulla politica dei rifiuti prevede che in futuro nella Comunità debbano essere effettuate solo le attività di discarica sicure e controllate;
(3) considerando che è opportuno incoraggiare la prevenzione, il riciclaggio e la valorizzazione dei rifiuti nonché l'impiego dei materiali e dell'energia recuperati al fine di risparmiare le risorse naturali e di economizzare l'utilizzazione del terreno;
(4) considerando che è opportuno attribuire maggiore rilevanza alla questione dell'incenerimento di rifiuti urbani e di rifiuti non pericolosi, del compostaggio, della produzione di biogas e del trattamento dei fanghi di dragaggio;
(5) considerando che, in base al principio «chi inquina paga», occorre, tra l'altro, tener conto degli eventuali danni all'ambiente causati dalle discariche;
(6) considerando che l'interramento, analogamente a qualsiasi altro trattamento di rifiuti, andrebbe controllato e gestito in modo adeguato per prevenire o ridurre i potenziali effetti negativi sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana;
(7) considerando che è necessario adottare misure adeguate per evitare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti; che a tal fine le discariche devono poter essere controllate per quanto riguarda le sostanze contenute nei rifiuti ivi depositati e che tali sostanze dovrebbero, nella misura del possibile, presentare soltanto reazioni prevedibili;
(8) considerando che sia la quantità che la natura pericolosa dei rifiuti destinati alla discarica dovrebbero all'occorrenza essere ridotte; che occorrerebbe facilitarne il trasporto e favorirne il recupero; che a tal fine i processi di trattamento dovrebbero essere incoraggiati per garantire un interramento compatibile con gli obiettivi della presente direttiva; che la cernita rientra nella definizione di trattamento;
(9) considerando che gli Stati membri dovrebbero essere in grado di attuare i principi di prossimità e di autosufficienza per l'eliminazione dei loro rifiuti a livello comunitario e nazionale, ai sensi della
(10) considerando che le disparità tra le norme tecniche di eliminazione dei rifiuti mediante interramento e i conseguenti costi inferiori possono portare ad un'eliminazione di rifiuti maggiore negli impianti in cui il livello di protezione dell'ambiente è scarso, creando in tal modo una grave minaccia potenziale per l'ambiente, data l'inutile lunghezza del trasporto dei rifiuti nonché una pratica nefasta per quanto riguarda l'interramento;
(11) considerando che è pertanto necessario prescrivere a livello comunitario norme tecniche per l'interramento dei rifiuti al fine di proteggere, preservare e migliorare la qualità dell'ambiente nella Comunità;
(12) considerando che è necessario indicare chiaramente i requisiti a cui le discariche devono conformarsi per quanto riguarda l'ubicazione, lo sviluppo, la gestione, il controllo, la messa fuori esercizio e le misure di prevenzione e di protezione da adottare contro qualsiasi danno all'ambiente in una prospettiva sia a breve che a lungo termine e, in particolare, contro l'inquinamento delle falde freatiche dovuto all'infiltrazione del colaticcio nel terreno;
(13) considerando che, in virtù di quanto precede, è necessario definire chiaramente le categorie di discariche da prendere in considerazione e i tipi di rifiuti che vanno accettati nelle varie categorie di discariche;
(14) considerando che le aree adibite a deposito temporaneo di rifiuti dovranno essere conformi ai requisiti di cui alla
(15) considerando che, ai sensi della
(16) considerando che si dovrebbero adottare misure per ridurre la quantità di gas metano prodotto dalle discariche, anche al fine di ridurre il riscaldamento globale attraverso una riduzione del collocamento a discarica di rifiuti biodegradabili e l'obbligo di introdurre un controllo dei gas prodotti nelle discariche;
(17) considerando che le misure adottate per ridurre il collocamento a discarica di rifiuti biodegradabili mirerebbero anche a incoraggiare la raccolta differenziata dei rifiuti biodegradabili, la cernita in genere, il recupero e il riciclaggio;
(18) considerando che, a causa delle particolari caratteristiche del metodo di eliminazione tramite interramento, è necessario istituire una procedura di autorizzazione specifica per tutte le categorie di rifiuti, conformemente ai requisiti generali relativi alle licenze già stabiliti nella
(19) considerando che è opportuno controllare in ogni caso se i rifiuti possano essere interrati nella discarica alla quale sono destinati, in particolare per quanto riguarda i rifiuti pericolosi;
(20) considerando che, per prevenire i rischi per l'ambiente, è necessario istituire una procedura uniforme di accettazione dei rifiuti in base ad una procedura di classificazione dei rifiuti che vanno accettati nelle varie categorie di discariche, che comporti in particolare valori limite normalizzati; che a tal fine dovrà essere stabilito entro un tempo sufficientemente breve un sistema coerente e normalizzato di caratterizzazione, di campionamento e di analisi per facilitare l'attuazione della presente direttiva; che i criteri di accettazione devono essere particolarmente precisi per quanto riguarda i rifiuti inerti;
(21) considerando che, in attesa di fissare siffatti metodi di analisi o di valori limite necessari alla caratterizzazione, gli Stati membri potranno, in vista dell'applicazione della presente direttiva, mantenere o stabilire, a livello nazionale, elenchi dei rifiuti che possono essere ammessi o no nella discarica, o definire criteri con valori limite, analoghi a quelli enunciati nella presente direttiva per la procedura di accettazione uniforme;
(22) considerando che, affinché taluni rifiuti pericolosi vengano ammessi nelle discariche per rifiuti non pericolosi, i relativi criteri di ammissione andrebbero elaborati dal comitato tecnico;
(23) considerando che è necessario stabilire procedure comuni di controllo durante la fase operativa e postoperativa di una discarica, in modo da individuare qualsiasi eventuale effetto negativo di quest'ultima sull'ambiente e adottare adeguate misure correttive;
(24) considerando che è necessario definire quando e come una discarica debba essere chiusa e quali siano gli obblighi e la responsabilità del gestore del sito durante la fase postoperativa;
(25) considerando che le discariche chiuse anteriormente alla data di recepimento della presente direttiva non dovrebbero essere soggette alle disposizioni da essa previste per la procedura di chiusura;
(26) considerando che è necessario regolamentare le condizioni di funzionamento delle discariche esistenti per adottare, entro un termine fissato, le misure necessarie per il loro adattamento alla presente direttiva in base ad un piano di adeguamento dell'area;
(27) considerando che per i gestori delle discariche preesistenti i quali, ai sensi delle norme nazionali vincolanti equivalenti a quelle dell'articolo 14 della presente direttiva, hanno già presentato la documentazione di cui all'articolo 14, lettera a), della presente direttiva anteriormente alla sua entrata in vigore e i quali sono già stati autorizzati dall'autorità competente a continuare la loro attività, non è necessario presentare nuovamente tale documentazione e che non occorre che l'autorità competente rilasci una nuova autorizzazione;
(28) considerando che è opportuno che il gestore adotti disposizioni appropriate in forma di garanzia finanziaria o qualsiasi altra equivalente per assicurare che tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione siano rispettati, compresi quelli relativi alla procedura di chiusura e alla successiva gestione dell'area;
(29) considerando che si dovrebbero adottare misure volte a garantire che i prezzi di smaltimento dei rifiuti in una discarica coprano l'insieme dei costi connessi con la creazione e la gestione della discarica, compresa, per quanto possibile, la garanzia finanziaria o il suo equivalente che il gestore deve prestare e i costi stimati di chiusura, compresa la necessaria manutenzione postoperativa;
(30) considerando che, qualora un'autorità competente ritenga improbabile che una discarica costituisca un rischio per l'ambiente al di là di un certo periodo, i costi stimati da includere nel prezzo applicato dal gestore possono essere limitati a detto periodo;
(31) considerando che è necessario provvedere alla corretta applicazione delle disposizioni di esecuzione della presente direttiva nell'insieme della Comunità e fare in modo che la formazione e le conoscenze dei gestori della discarica e del personale diano loro le competenze richieste;
(32) considerando che la fissazione di una procedura uniforme di accettazione dei rifiuti, nonché l'istituzione di una classificazione uniforme dei rifiuti che vanno accettati nella discarica, dovrebbe essere assicurata dalla Commissione secondo la procedura di comitato prevista nell'articolo 18 della
(33) considerando che l'adattamento degli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico e la normalizzazione dei metodi di controllo, di campionamento e di analisi dovranno essere realizzati utilizzando la medesima procedura di comitato;
(34) considerando che gli Stati membri devono riferire alla Commissione, a scadenze regolari, in merito all'applicazione della presente direttiva, rivolgendo particolare attenzione alle strategie nazionali da elaborare a norma dell'articolo 5; che in base a tali relazioni la Commissione riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1. Obiettivo generale
1. Per adempiere i requisiti della
2. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle discariche, la presente direttiva contiene, per quelle alle quali si applica la direttiva 96/61/CE, i pertinenti requisiti tecnici, allo scopo di definire in termini concreti i requisiti generali di tale direttiva. Si considerano soddisfatti i requisiti pertinenti della direttiva 96/61/CE se sono soddisfatti i requisiti della presente direttiva.
Art. 2. Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «rifiuti»: le sostanze o oggetti contemplati dalla
b) «rifiuti urbani»: i rifiuti domestici nonché gli altri rifiuti equiparabili per la loro natura o composizione ai rifiuti domestici;
c) «rifiuti pericolosi»: qualsiasi rifiuto contemplato dall'articolo 1, paragrafo 4, della
d) «rifiuti non pericolosi»: i rifiuti non contemplati dalla lettera c);
e) «rifiuti inerti»: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei colaticci devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche;
f) «deposito sotterraneo»: un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, quale una miniera di potassio o di sale;
g) «discarica»: un'area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra (vale a dire nel sottosuolo), compresa
— la zona interna adibita allo smaltimento dei rifiuti (cioè la discarica in cui lo smaltimento dei rifiuti avviene nel luogo medesimo in cui essi sono stati prodotti e ad opera di chi li ha prodotti), e
— un'area adibita in modo permanente (cioè per più di un anno) al deposito temporaneo di rifiuti,
ma esclusi
— gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e
— i depositi di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o
— i depositi di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;
h) «trattamento»: i processi fisici, termici, chimici, o biologici, inclusa la cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero;
i) «colaticcio»: qualsiasi liquido che coli attraverso i rifiuti depositati e sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa;
j) «gas di discarica»: tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;
k) «eluito»: la soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio;
l) «gestore»: la persona fisica o giuridica responsabile della discarica conformemente alla legislazione interna dello Stato membro nel quale è situata la discarica; tale persona può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura;
m) «rifiuti biodegradabili»: qualsiasi rifiuto soggetto a decomposizione aerobica o anaerobica, come alimenti, rifiuti dei giardini, carta e cartone;
n) «detentore»: chi produce i rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
o) «richiedente»: la persona che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica a norma della presente direttiva;
p) «autorità competente»: l'autorità designata dagli Stati membri come responsabile dell'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente direttiva;
q) «rifiuti liquidi»: qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue ed esclusi i fanghi;
r) «insediamento isolato»:
— un insediamento di non più di 500 abitanti per comune o insediamento e con una densità non superiore a cinque abitanti per chilometro quadrato,
— un insediamento distante almeno 50 km dal più vicino centro urbano che conti almeno 250 abitanti per chilometro quadrato, o di difficile accesso stradale dai più vicini centri urbani per le avverse condizioni meteorologiche durante una rilevante parte dell'anno.
Art. 3. Ambito di applicazione
1. Gli Stati membri applicano la presente direttiva a tutte le discariche definite nell'articolo 2, lettera g).
2. Fatta salva la legislazione comunitaria vigente, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva:
— lo spandimento di fanghi, compresi i fanghi di fogna e i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e materie analoghe sul suolo a fini di fertilizzazione o ammendamento;
— l'uso di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento/ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;
— il deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;
— il deposito di terra non inquinata o di rifiuti inerti non pericolosi ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave.
3. Fatta salva la
4. Fatta salva la
a) alle discariche per rifiuti non pericolosi o inerti dotate di una capacità complessiva non superiore a 15 000 tonnellate o con un flusso annuo non superiore a 1 000 tonnellate ubicate su isole, nel caso esse rappresentino l'unica discarica presente sul territorio e siano destinate unicamente allo smaltimento di rifiuti prodotti nella stessa isola. Una volta esaurita la capacità complessiva della discarica, qualsiasi nuova discarica impiantata sull'isola dovrà conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva;
b) alle discariche per rifiuti non pericolosi o inerti ubicate presso insediamenti isolati, nel caso in cui la discarica sia destinata unicamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'insediamento isolato in questione.
Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco delle isole e degli insediamenti isolati esonerati. La Commissione pubblica l'elenco delle isole e degli insediamenti isolati.
5. Fatta salva la
Art. 4. Categorie di discariche
Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:
— discarica per rifiuti pericolosi;
— discarica per rifiuti non pericolosi;
— discarica per rifiuti inerti.
Art. 5. Rifiuti e trattamenti non ammissibili in una discarica
1. Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e la notificano alla Commissione. Detta strategia dovrebbe includere misure intese a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, in particolare mediante il riciclaggio, il compostaggio, la produzione di biogas o il recupero di materiali/energia. Entro trenta mesi dalla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un prospetto delle strategie nazionali.
2. In base a tale strategia:
a) non oltre cinque anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 75 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati;
b) non oltre otto anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 50 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati;
c) non oltre quindici anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 35 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati.
Due anni prima della data di cui alla lettera c) il Consiglio riesamina l'obiettivo di cui sopra in base ad una relazione della Commissione sull'esperienza pratica acquisita dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b), corredata, se del caso, di una proposta intesa a confermare o a modificare tale obiettivo, al fine di assicurare un livello elevato di tutela ambientale.
Gli Stati membri che nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati collocano a discarica più dell'80 % dei rifiuti urbani raccolti possono rinviare la realizzazione degli obiettivi indicati nelle lettere a), b) o c) per un periodo non superiore a quattro anni. Gli Stati membri che intendono far valere la presente disposizione informano in anticipo la Commissione della loro decisione. La Commissione informa gli Stati membri ed il Parlamento europeo di tale decisione.
L'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente non possono in alcun caso comportare la realizzazione dell'obiettivo di cui alla lettera c) ad una data di quattro anni successiva alla data di cui alla lettera c).
3. Gli Stati membri provvedono affinché non siano ammessi in una discarica i seguenti rifiuti:
a) rifiuti liquidi;
b) rifiuti che, nelle condizioni esistenti in discarica, sono esplosivi, corrosivi, ossidanti, altamente infiammabili o infiammabili ai sensi dell'allegato III della
c) rifiuti provenienti da cliniche, ospedali o istituti veterinari, qualora siano infettivi ai sensi della
d) gomme usate intere dopo due anni a decorrere dalla data prevista all'articolo 18, paragrafo 1, escluse le gomme usate come materiale di ingegneria e la gomme usate triturate cinque anni dopo tale data (escluse in entrambi i casi quelle per biciclette e quelle con un diametro esterno superiore a 1400 mm);
e) tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti a norma dell'allegato II.
4. È vietato diluire o mescolare rifiuti unicamente al fine di renderli conformi alle norme di ammissibilità.
Art. 6. Rifiuti ammissibili nelle varie categorie di discariche
Gli Stati membri provvedono affinché:
a) solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica. Tale disposizione può applicarsi ai rifiuti inerti il cui trattamento non è tecnicamente possibile o a qualsiasi altro rifiuto il cui trattamento non contribuisca agli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente direttiva, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana o l'ambiente;
b) solo i rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati a norma dell'allegato II siano destinati ad una discarica per rifiuti pericolosi;
c) le discariche per i rifiuti non pericolosi possano essere utilizzate:
i) per i rifiuti urbani;
ii) per i rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine conformi ai criteri di ammissione dei rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi fissati a norma dell'allegato II;
iii) per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi (p.e. solidificati, vetrificati), con un comportamento del colaticcio equivalente a quello dei rifiuti non pericolosi di cui al punto iii), conformi ai pertinenti criteri di ammissione dei rifiuti fissati a norma dell'allegato II. Tali rifiuti pericolosi non possono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili;
d) le discariche per rifiuti inerti siano utilizzate esclusivamente per rifiuti inerti.
Art. 7. Domanda di autorizzazione
Gli Stati membri provvedono affinché la domanda di autorizzazione per una discarica contenga almeno i seguenti dati:
a) l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;
b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare;
c) la capacità prevista del luogo di smaltimento;
d) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche e geologiche;
e) i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
f) il piano previsto per il funzionamento, la sorveglianza ed il controllo;
g) il piano per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura;
h) ove occorra una valutazione dell'impatto ai sensi della
i) la garanzia finanziaria del richiedente, o qualsiasi altra garanzia equivalente ai sensi dell'articolo 8, lettera a), punto iv), della presente direttiva.
Qualora una domanda di autorizzazione sia stata accolta, tali informazioni, se richieste a fini statistici, sono messe a disposizione degli istituti statistici competenti a livello nazionale e comunitario.
Art. 8. Condizioni per la concessione dell'autorizzazione
Gli Stati membri adottano misure affinché:
a) l'autorità competente conceda l'autorizzazione per la discarica solo qualora:
i) fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni pertinenti della presente direttiva, compresi gli allegati;
ii) la gestione della discarica sia affidata ad una persona fisica tecnicamente competente a gestire il sito e sia assicurata la formazione professionale e tecnica dei gestori e del personale addetto alla discarica;
iii) per quanto riguarda il funzionamento della discarica, siano adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
iv) prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento, il richiedente abbia adottato o adotti idonei provvedimenti, sotto forma di garanzia finanziaria o altra equivalente, sulla base di modalità che gli Stati membri dovranno decidere, volti ad assicurare che le prescrizioni (compresa la gestione successiva alla chiusura) derivanti dall'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente direttiva sono state adempiute e che le procedure di chiusura di cui all'articolo 13 sono state seguite. Tale garanzia o un suo equivalente sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica, a norma dell'articolo 13, lettera d). Gli Stati membri possono, a loro scelta, dichiarare che la presente lettera non si applica alle discariche per rifiuti inerti;
b) il progetto di discarica sia conforme al pertinente piano o ai pertinenti piani di gestione dei rifiuti menzionati nell'articolo 7 della
c) prima che inizino le operazioni di smaltimento, l'autorità competente effettui un'ispezione della discarica per assicurarsi della sua conformità alle condizioni pertinenti all'autorizzazione. Ciò non comporterà in alcun modo una minore responsabilità per il gestore alle condizioni stabilite dall'autorizzazione.
Art. 9. Contenuto dell'autorizzazione
A specificazione e complemento delle disposizioni dell'articolo 9 della
a) la categoria della discarica;
b) l'elenco dei tipi di rifiuti definiti e il quantitativo totale il cui deposito nella discarica è autorizzato;
c) le prescrizioni per la preparazione della discarica, per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, compresi i piani di intervento (allegato III, punto 4, lettera B) nonché le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura;
d) l'obbligo per il richiedente di presentare una relazione almeno una volta all'anno all'autorità competente in merito ai tipi e ai quantitativi di rifiuti smaltiti nonché ai risultati del programma di sorveglianza a norma degli articoli 12 e 13 e dell'allegato III.
Art. 10. Costo dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche
Gli Stati membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle discariche, nonché, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti. Fatte salve le disposizioni della
Art. 11. Procedure di ammissione dei rifiuti
1. Gli Stati membri adottano provvedimenti affinché, prima dell'ammissione dei rifiuti nella discarica:
a) anticipatamente o al momento della consegna o della prima di una serie di consegne, a condizione che il tipo di rifiuti rimanga invariato, il detentore o il gestore sia in grado di dimostrare, mediante documentazione appropriata, che i rifiuti in questione possono essere ammessi nella discarica alle condizioni stabilite nell'autorizzazione e sono conformi ai criteri di ammissione indicati nell'allegato II;
b) il gestore dell'impianto osservi le seguenti procedure:
— controllo della documentazione relativa ai rifiuti, compresi i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della
— ispezione visiva dei rifiuti all'entrata e sul punto di deposito e, se del caso, verifica della conformità con la descrizione figurante nella documentazione presentata dal detentore. Qualora, ai sensi dell'allegato II, punto 3, livello 3 si debbano prelevare campioni rappresentativi, i risultati delle analisi sono conservati e il campionamento è effettuato a norma dell'allegato II, punto 5. I campioni sono conservati almeno un mese;
— iscrizione in un registro dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine, della data di consegna, del produttore, o del collettore in caso di rifiuti urbani, e, se trattasi di rifiuti pericolosi, della posizione precisa nella discarica. Qualora siano richieste a fini statistici, tali informazioni sono messe a disposizione degli istituti statistici competenti a livello nazionale e comunitario;
c) il gestore della discarica fornisca sempre una dichiarazione di ricevuta scritta per ogni consegna ammessa nella discarica;
d) fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93, qualora i rifiuti non siano ammessi nella discarica, il gestore notifichi senza indugio alla competente autorità la mancata ammissione dei rifiuti.
2. Per le discariche alle quali non si applicano le disposizioni della presente direttiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:
— siano effettuate regolarmente ispezioni visive dei rifiuti al punto di deposito, al fine di garantire che nel sito vengano accettati unicamente rifiuti non pericolosi provenienti dall'isola o dall'insediamento isolato; e che
— sia tenuto un registro dei quantitativi di rifiuti depositati presso il sito.
Gli Stati membri garantiscono che le informazioni sulla quantità e, se possibile, sul tipo di rifiuti destinati a dette discariche esonerate formino parte delle relazioni elaborate a scadenza regolare sull'attuazione della direttiva e destinate alla Commissione.
Art. 12. Procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa
Gli Stati membri adottano provvedimenti affinché le procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa rispondano almeno ai requisiti seguenti:
a) Il gestore della discarica esegue durante la fase operativa il programma di controllo e di sorveglianza di cui all'allegato III.
b) Il gestore notifica all'autorità competente eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di controllo e sorveglianza e si conforma alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime. Tali misure sono adottate a spese del gestore.
Con frequenza che sarà stabilita dall'autorità competente e comunque almeno una volta l'anno, il gestore, sulla scorta di dati globali, riferisce alle autorità competenti i risultati complessivi della sorveglianza per dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e arricchire le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche.
c) Il controllo qualitativo delle operazioni di analisi svolte nelle procedure di controllo e sorveglianza e/o delle analisi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), è effettuato da laboratori competenti.
Art. 13. Procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura
Gli Stati membri provvedono affinché, in conformità, se del caso, dell'autorizzazione:
a) la procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa sia avviata:
i) quando siano soddisfatte le condizioni pertinenti indicate nell'autorizzazione, oppure
ii) con l'autorizzazione dell'autorità competente, su richiesta del gestore, oppure
iii) su decisione motivata dell'autorità competente;
b) la discarica o una parte della stessa sia considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'autorità competente abbia eseguito un'ispezione finale sul posto, abbia valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ed abbia comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. Ciò non comporterà in alcun caso una minore responsabilità per il gestore alle condizioni stabilite dall'autorizzazione;
c) dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore sia responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase della gestione successiva alla chiusura per tutto il tempo che sarà ritenuto necessario dall'autorità competente, tenendo conto del periodo di tempo durante il quale la discarica può comportare rischi.
Il gestore notifica all'autorità competente eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di controllo e si conforma alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime;
d) fintantoché l'autorità competente ritiene che la discarica possa comportare rischi per l'ambiente e senza pregiudicare qualsivoglia normativa comunitaria o nazionale in materia di responsabilità del detentore dei rifiuti, il gestore della discarica impegni la propria responsabilità nel controllare e analizzare il gas di discarica e il colaticcio del sito nonché le acque freatiche nelle vicinanze, a norma dell'allegato III.
Art. 14. Discariche preesistenti
Gli Stati membri adottano misure affinché le discariche che abbiano ottenuto un'autorizzazione o siano già in funzione al momento del recepimento della presente direttiva possano rimanere in funzione soltanto se i provvedimenti in appresso sono adottati con la massima tempestività e al più tardi entro otto anni dalla data prevista all'articolo 18, paragrafo 1:
a) entro un anno dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, il gestore della discarica elabora e presenta all'approvazione dell'autorità competente un piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni menzionate nell'articolo 8 e le misure correttive che ritenga eventualmente necessarie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1;
b) in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottano una decisione definitiva sull'eventuale proseguimento delle operazioni in base a detto piano e alla presente direttiva. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell'articolo 7, lettera g), e dell'articolo 13, le discariche che, in forza dell'articolo 8, non ottengono l'autorizzazione a continuare a funzionare;
c) sulla base del piano approvato, le autorità competenti autorizzano i necessari lavori e stabiliscono un periodo di transizione per l'attuazione del piano. Tutte le discariche preesistenti devono conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1, entro otto anni dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1;
d)
i) entro un anno dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli articoli 4, 5, e 11 e l'allegato II si applicano alle discariche di rifiuti pericolosi;
ii) entro tre anni dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 6 si applica alle discariche di rifiuti pericolosi.
Art. 15. Obbligo di riferire
Con scadenza triennale gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione in merito all'attuazione della presente direttiva, rivolgendo particolare attenzione alle strategie nazionali da elaborare a norma dell'articolo 5. Detta relazione viene elaborata in base ad un questionario o ad uno schema preparato dalla Commissione secondo la procedura stabilita dall'articolo 6 della
La Commissione pubblica una relazione della Comunità sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni da parte degli Stati membri.
Art. 16. Procedura di comitato
Le misure necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico e per modificare la normalizzazione dei metodi di controllo, di campionamento e di analisi in relazione allo smaltimento dei rifiuti nelle discariche sono adottate dalla Commissione, assistita dal comitato di cui all’articolo 18 della
La Commissione adotta, e all’occorrenza modifica, disposizioni in materia di armonizzazione e invio regolare dei dati statistici di cui agli articoli 5, 7 e 11, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 17, paragrafo 2.
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
Art. 18. Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 19. Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 20. Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
REQUISITI GENERALI PER TUTTE LE CATEGORIE DI DISCARICHE
1. Ubicazione
1.1.
Per l'ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione i seguenti fattori:
a) le distanze fra i confini dell'area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane;
b) l'esistenza di acque freatiche e costiere e di zone di protezione naturale nelle vicinanze;
c) le condizioni geologiche e idrogeologiche della zona;
d) il rischio di inondazione, cedimento, frane o valanghe nell'area della discarica;
e) la protezione del patrimonio naturale o culturale della zona.
1.2.
La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda i fattori summenzionati o le misure correttive da adottare indicano che la discarica non costituisce un grave rischio ecologico.
2. Controllo delle acque e gestione del colaticcio
In relazione alle caratteristiche della discarica e alle condizioni meteorologiche vengono adottate misure adeguate per:
— limitare la quantità di acqua proveniente dalle precipitazioni che penetra nel corpo della discarica;
— impedire che le acque superficiali e/o freatiche entrino nei rifiuti collocati nella discarica;
— raccogliere le acque e il colaticcio contaminati. L'autorità competente può decidere che la presente disposizione non si applica nel caso in cui una valutazione in base all'esame dell'ubicazione della discarica e dei rifiuti da ammettere dimostri che la discarica stessa non costituisca un potenziale rischio ecologico;
— trattare le acque e il colaticcio contaminati raccolti nella discarica affinché raggiungano la qualità richiesta per poter essere scaricati.
Le suddette disposizioni possono non applicarsi alle discariche di rifiuti inerti.
3. Protezione del terreno e delle acque
3.1.
L'ubicazione e la progettazione di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque freatiche o delle acque superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta del colaticcio, ove ciò sia richiesto ai sensi del punto 2. La protezione del suolo, delle acque freatiche e delle acque superficiali dev'essere realizzata mediante la combinazione di una barriera geologica e di un rivestimento della parte inferiore durante la fase attiva o di esercizio e mediante la combinazione di una barriera geologica e di un rivestimento della parte superiore durante la fase passiva o postoperativa.
3.2.
La barriera geologica è determinata da condizioni geologiche e idrogeologiche al di sotto e in prossimità di una discarica tali da assicurare una capacità di attenuazione sufficiente per evitare rischi per il suolo e le acque freatiche.
Il substrato della base e dei lati della discarica deve consistere in uno strato di minerale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore aventi sul piano della protezione del terreno, delle acque freatiche e delle acque superficiali un effetto combinato almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:
— discarica per rifiuti pericolosi: K ≤ 1,0 × 10 -9 m/s; spessore ≥ 5 m;
— discarica per rifiuti non pericolosi: K ≤ 1,0 × 10 -9 m/s; spessore ≥ 1 m;
— discarica per rifiuti inerti: K ≤ 1,0 × 10 -7 m/s; spessore ≥ 1 m;
m/s = metro/secondo.
La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente e rinforzata con modalità diverse che forniscano una protezione equivalente. Una barriera geologica creata artificialmente dovrebbe avere uno spessore non inferiore a 0,5 m.
3.3.
La barriera geologica sopra descritta dev'essere accompagnata da un sistema di raccolta e di impermeabilizzazione del colaticcio attivo conformemente ai seguenti principi, in modo da assicurare che l'accumulo di colaticcio alla base della discarica sia ridotto al minimo:
Raccolta del colaticcio e impermeabilizzazione della parte inferiore
Categoria di discarica |
Rifiuti non pericolosi |
Rifiuti pericolosi |
Rivestimento impermeabile artificiale |
richiesto |
richiesto |
Strato di drenaggio > 0,5 m |
richiesto |
richiesto |
Gli Stati membri possono fissare requisiti generali o specifici per le discariche di rifiuti inerti e per le modalità tecniche sopra menzionate.
Se l'autorità competente, considerati i possibili rischi ecologici, giunge alla conclusione che è necessario evitare la formazione del colaticcio, può prescrivere un'impermeabilizzazione di superficie. Raccomandazioni per l'impermeabilizzazione di superficie:
Categoria di discarica |
Rifiuti non pericolosi |
Rifiuti pericolosi |
Strato di drenaggio dei gas |
richiesto |
non richiesto |
Rivestimento impermeabile artificiale |
non richiesto |
richiesto |
Strato di minerale impermeabile |
richiesto |
richiesto |
Strato di drenaggio > 0,5 m |
richiesto |
richiesto |
Ricopertura superiore > 1 m |
richiesto |
richiesto |
3.4.
Se, in base ad una valutazione dei rischi ambientali tenuto conto, in particolare, della direttiva 80/68/CEE ( 13 ), l'autorità competente ha deciso, a norma del punto 2 («Controllo delle acque e gestione del colaticcio»), che la raccolta e il trattamento del colaticcio non sono necessari o se si è accertato che la discarica non presenta rischi potenziali per il terreno, le acque freatiche o le acque superficiali, i requisiti di cui ai punti 3.2 e 3.3 possono essere ridotti in conseguenza. In caso di discariche per rifiuti inerti, questi requisiti possono essere adattati dalla normativa nazionale.
3.5.
Il metodo per determinare, in loco e per tutta l'estensione dell'area, il coefficiente di permeabilità delle singole discariche deve essere messo a punto e approvato dal comitato istituito nell'articolo 17 della presente direttiva.
4. Controllo dei gas
4.1.
Si devono adottare misure adeguate per controllare l'accumulo e la migrazione dei gas della discarica (allegato III).
4.2.
Il gas della discarica deve essere raccolto da tutte le discariche che raccolgono rifiuti biodegradabili, trattato e utilizzato. Qualora il gas raccolto non possa essere utilizzato per produrre energia, deve essere combusto.
4.3.
La raccolta, il trattamento e l'utilizzazione del gas della discarica di cui al punto 4.2 devono essere effettuati in modo tale da ridurre al minimo il danneggiamento o il degrado dell'ambiente e il rischio per la salute delle persone.
5. Disturbi e rischi
Si devono adottare misure che riducano al minimo i disturbi e i rischi provenienti dalla discarica causati da:
— emissioni di odori e polvere,
— materiali trasportati dal vento,
— rumore e traffico,
— uccelli, parassiti e insetti,
— formazione di aerosol,
— incendi.
La discarica deve essere attrezzata in modo da evitare la dispersione dei rifiuti nei terreni circostanti e sulla rete viaria.
6. Stabilità
Lo scarico dei rifiuti nell'area si effettua in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate, in particolar modo per evitare slittamenti. Qualora si installi una barriera artificiale, occorre accertarsi che il substrato geologico, in considerazione della morfologia della discarica, sia sufficientemente stabile da impedire assestamenti che possano danneggiare la barriera stessa.
7. Barriere
La discarica deve essere dotata di barriere per impedire il libero accesso al sito. I cancelli devono restare chiusi fuori dell'orario di esercizio. Il sistema di controllo e di accesso ai singoli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad individuare ed a scoraggiare lo scarico illegale nell'impianto.
8. Stoccaggio temporaneo di mercurio metallico
Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno si applicano i seguenti requisiti:
— il mercurio metallico è stoccato separatamente dagli altri rifiuti,
— i serbatoi sono stoccati in bacini di raccolta opportunamente rivestiti, in modo da essere privi di crepe o fessure e resi impermeabili al mercurio metallico, con un volume adeguato a contenere la quantità di mercurio stoccato,
— il sito di stoccaggio è provvisto di barriere artificiali o naturali atte a proteggere l’ambiente da emissioni di mercurio, con un volume adeguato a contenere la quantità totale del mercurio stoccato,
— il suolo del sito di stoccaggio è rivestito con materiali impermeabilizzanti resistenti al mercurio. È prevista un’apposita pendenza con pozzetto di raccolta,
— il sito di stoccaggio è provvisto di un sistema antincendio,
— lo stoccaggio è organizzato in modo da garantire che tutti i serbatoi siano agevolmente localizzabili.
ALLEGATO II
CRITERI E PROCEDURE DI AMMISSIONE DEI RIFIUTI
1. Introduzione
Nel presente allegato sono descritti:
— i principi generali per l'ammissione dei rifiuti nelle varie categorie di discariche. La futura procedura di classificazione dei rifiuti dovrebbe basarsi su tali principi;
— linee direttrici per la definizione delle procedure preliminari di ammissione dei rifiuti che andranno seguite finché non si sarà definita una procedura uniforme per la classificazione e l'ammissione dei rifiuti. Sia questa sia le procedure di campionamento saranno messe a punto dal comitato tecnico di cui all'articolo 16 della presente direttiva. Il comitato tecnico definirà i criteri da rispettare per l'ammissione di taluni rifiuti pericolosi in discariche per rifiuti non pericolosi. Tali criteri dovranno, in particolare, tener conto del comportamento del colaticcio di tali rifiuti a breve, medio e lungo termine. I criteri saranno definiti entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. Il comitato tecnico elabora altresì i criteri da rispettare per l'ammissione dei rifiuti nei depositi sotterranei. Tali criteri devono, in particolare, tener conto del fatto che non si deve prevedere che i rifiuti reagiscano tra loro e con la roccia.
I lavori del comitato tecnico al riguardo, ad eccezione delle proposte di normalizzazione relative ai metodi di controllo, di campionamento e di analisi in relazione agli allegati della presente direttiva che saranno adottate entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, si concluderanno entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva e devono essere eseguiti tenendo presenti gli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente direttiva.
2. Principi generali
Occorre conoscere con la massima precisione la composizione, la capacità di produrre colaticcio, il comportamento a lungo termine e le caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica. L'ammissione dei rifiuti in una discarica può essere stabilita in base ad elenchi di rifiuti ammessi o esclusi, definiti secondo la loro natura e origine, ed a metodi di analisi dei rifiuti e valori limite per le caratteristiche dei rifiuti da ammettere. Le successive procedure di ammissione di cui alla presente direttiva fanno riferimento, per quanto possibile, a metodi normalizzati di analisi dei rifiuti e a valori limite per le caratteristiche dei rifiuti da ammettere.
Prima di definire tali metodi di analisi e valori limite, gli Stati membri dovrebbero almeno stabilire degli elenchi nazionali dei rifiuti ammessi o esclusi in ogni categoria di discariche o definire i criteri per l'inclusione negli elenchi. Per essere ammesso in una particolare categoria di discariche, un tipo di rifiuti deve essere incluso nel relativo elenco nazionale o rispettare criteri analoghi a quelli prescritti per figurare nell'elenco. Tali elenchi o criteri equivalenti nonché metodi di analisi e valori limite sono trasmessi alla Commissione entro sei mesi dal recepimento della presente direttiva o al momento della loro adozione a livello nazionale.
Gli elenchi o i criteri di ammissione dovrebbero essere utilizzati per istituire elenchi specifici di area, vale a dire l'elenco dei rifiuti ammessi specificati nell'autorizzazione a norma dell'articolo 9 della presente direttiva.
I criteri per l'ammissione dei rifiuti negli elenchi di riferimento o in una categoria di discariche possono essere basati su altre disposizioni legislative e/o sulle caratteristiche dei rifiuti stessi.
I criteri per l'ammissione in una specifica categoria di discariche devono essere definiti in base a considerazioni inerenti:
— alla protezione dell'ambiente circostante (in particolare delle acque freatiche e superficiali);
— alla salvaguardia dei sistemi di protezione ambientale (ad esempio guaine e sistemi di trattamento del colaticcio);
— alla protezione dei processi di stabilizzazione dei rifiuti all'interno della discarica;
— alla protezione contro i rischi per la salute umana.
I criteri basati sulle caratteristiche dei rifiuti possono essere ad esempio i seguenti:
— requisiti relativi alla conoscenza della composizione totale;
— restrizioni sul quantitativo di sostanze organiche presenti nei rifiuti;
— requisiti o restrizioni sulla biodegradabilità dei componenti organici dei rifiuti;
— restrizioni sul quantitativo di componenti specifici potenzialmente dannosi o pericolosi (rispetto ai criteri di protezione summenzionati);
— restrizioni sulla capacità, potenziale e prevista, che determinati componenti potenzialmente dannosi o pericolosi (rispetto ai criteri di protezione summenzionati) hanno di produrre colaticcio;
— caratteristiche ecotossicologiche dei rifiuti e del risultante colaticcio.
I criteri per l'ammissione dei rifiuti basati sulle loro caratteristiche devono essere in generale i più completi possibile per le discariche di rifiuti inerti, mentre possono esserlo di meno per quelle di rifiuti non pericolosi e meno ancora per le discariche di rifiuti pericolosi, dato il più elevato livello di protezione ambientale degli ultimi due tipi.
3. Procedure generali per la verifica e l'ammissione dei rifiuti
La caratterizzazione e la verifica generale dei rifiuti devono essere basate sulla seguente gerarchia, articolata in tre livelli:
Livello 1 :
Caratterizzazione di base . Consiste nel determinare approfonditamente, in base ad analisi standardizzate e a metodi di prova del comportamento, il comportamento a breve e a lungo termine del colaticcio e/o le caratteristiche dei rifiuti.
Livello 2 :
Verifiche di conformità . Consistono in prove, eseguite a intervalli regolari con l'ausilio di analisi normalizzate e metodi di prova del comportamento più semplici, intesi a determinare se un tipo di rifiuti sia conforme a condizioni inerenti all'autorizzazione e/o a criteri di riferimento specifici. Le prove sono incentrate su variabili e comportamenti fondamentali individuati mediante la caratterizzazione di base.
Livello 3 :
Verifica in loco . Viene eseguita con metodi di controllo rapido per confermare che i rifiuti in questione sono gli stessi che sono stati sottoposti alle verifiche di conformità e che sono descritti nei documenti di accompagnamento. Può consistere nella semplice ispezione visiva di una partita di rifiuti prima e dopo lo scarico nell'area di smaltimento.
Per poter essere inserito in un elenco di riferimento, di norma un determinato tipo di rifiuti deve essere caratterizzato al primo livello e soddisfare i criteri appropriati. Per essere mantenuto nell'elenco specifico riferito ad una particolare area, un determinato tipo di rifiuti deve essere controllato a intervalli regolari (ad esempio annualmente) al secondo livello e soddisfare i criteri appropriati. Ogni carico di rifiuti che giunge all'ingresso di una discarica deve essere sottoposto alla verifica di terzo livello.
Alcuni tipi di rifiuti possono essere esonerati definitivamente o temporaneamente dalle verifiche di primo livello. Questo può essere dovuto all'impraticabilità della verifica, alla mancanza di procedure di prova e di criteri di ammissione appropriati o all'esistenza di una legislazione gerarchicamente sovraordinata.
4. Linee direttrici per le procedure preliminari di ammissione dei rifiuti
Finché il presente allegato non sia stato completamente ultimato saranno obbligatorie solo le prove di terzo livello, mentre le prove di primo e secondo livello dovranno essere eseguite entro i limiti del possibile. In questa fase preliminare i rifiuti che devono essere ammessi in una particolare categoria di discariche devono figurare in un elenco restrittivo nazionale o in un elenco restrittivo specifico di area per la categoria di discariche in questione, oppure rispettare criteri analoghi a quelli prescritti per figurare nell'elenco.
Ci si può avvalere delle seguenti linee direttrici generali per fissare criteri preliminari per l'ammissione dei rifiuti nelle tre principali categorie di discariche o negli elenchi corrispondenti.
Discariche di rifiuti inerti : possono essere inseriti nell'elenco solo i rifiuti inerti di cui all'articolo 2, lettera e).
Discariche di rifiuti non pericolosi : per poter essere inseriti nell'elenco i rifiuti non devono essere contemplati nella
Discariche di rifiuti pericolosi : un primo elenco provvisorio destinato alle discariche di rifiuti pericolosi potrebbe comprendere solo i tipi di rifiuti contemplati nella
5. Campionamento
Il campionamento può porre seri problemi di rappresentazione e di tecnica a causa del carattere eterogeneo di molti rifiuti. Sarà messa a punto una norma europea per il campionamento dei rifiuti. Finché essa non sarà stata approvata dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 della presente direttiva, essi potranno applicare le norme e le procedure nazionali.
6. Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico
Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno, si applicano i seguenti requisiti:
A. Composizione del mercurio
Il mercurio metallico rispetta le seguenti specifiche:
— contenuto di mercurio superiore al 99,9 % in peso,
— assenza di impurità suscettibili di corrodere l’acciaio al carbonio o l’acciaio inossidabile (per esempio: soluzione di acido nitrico, soluzioni di cloruri).
B. Serbatoi
I serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del mercurio metallico devono essere resistenti alla corrosione e agli urti. Le saldature sono pertanto da evitare. In particolare, i serbatoi rispettano le seguenti specifiche:
— materiale del serbatoio: acciaio al carbonio (minimo di ASTM A36) o acciaio inossidabile (AISI 304, 316L),
— i serbatoi sono a tenuta stagna per gas e liquidi,
— le pareti esterne del serbatoio sono resistenti alle condizioni di stoccaggio,
— il prototipo del serbatoio supera positivamente le prove di caduta e di tenuta stagna descritte ai capitoli 6.1.5.3 e 6.1.5.4 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.
Al fine di disporre di uno spazio vuoto sufficiente e garantire pertanto che non occorrano perdite o deformazioni permanenti del serbatoio in caso di dilatazione del liquido causata dall’alta temperatura, il livello di riempimento del serbatoio non supera l’80 % del suo volume.
C. Procedure di ammissione
Sono ammessi soltanto i serbatoi provvisti di certificato di conformità dei requisiti definiti nel presente punto.
Le procedure di ammissione rispettano quanto segue:
— è ammesso soltanto il mercurio metallico rispondente ai requisiti minimi di ammissibilità sopra definiti,
— i serbatoi sono sottoposti a ispezione visiva prima dello stoccaggio. Non sono ammessi serbatoi danneggiati, a tenuta insufficiente o corrosi,
— i serbatoi recano un timbro indelebile (apposto mediante punzonatura) che menzioni il numero di identificazione del serbatoio, il materiale di costruzione, il suo peso a vuoto, il riferimento al produttore e la data di costruzione,
— i serbatoi sono muniti di una targhetta, fissata in modo permanente, che riporti il numero di identificazione del certificato.
D. Certificato
Il certificato indicato nella lettera C riporta quanto segue:
— nome e indirizzo del produttore dei rifiuti,
— nome e indirizzo del responsabile del riempimento,
— data e luogo del riempimento,
— quantità del mercurio,
— grado di purezza del mercurio e, se pertinente, una descrizione delle eventuali impurità, incluso il bollettino d’analisi,
— conferma che i serbatoi sono stati utilizzati esclusivamente per il trasporto e/o lo stoccaggio di mercurio,
— numero di identificazione dei serbatoi,
— eventuali osservazioni particolari.
I certificati sono rilasciati dal produttore dei rifiuti o, qualora non sia possibile, dalla persona responsabile della loro gestione.
ALLEGATO III
PROCEDURE DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA NELLE FASI OPERATIVA E POSTOPERATIVA
1. Introduzione
Nel presente allegato sono delineate le procedure minime per il controllo destinato ad accertare:
— che i rifiuti sono stati ammessi allo smaltimento in conformità dei criteri stabiliti per la categoria di discarica in questione;
— che i processi di stabilizzazione all'interno della discarica procedono come desiderato;
— che i sistemi di protezione ambientale funzionano pienamente come previsto;
— che le condizioni di autorizzazione della discarica sono rispettate.
2. Dati meteorologici
Stante l'obbligo di notifica (articolo 15), gli Stati membri dovrebbero fornire dati sui metodi di raccolta relativi ai dati meteorologici. Spetta agli Stati membri determinare le modalità per la raccolta dei dati (in situ, rete meteorologica nazionale, ecc.).
Qualora gli Stati membri ritengano che i bilanci dell'acqua costituiscano uno strumento efficace per valutare se nel corpo della discarica si stia formando colaticcio o se nell'area vi siano perdite, si raccomanda di reperire i seguenti dati attraverso i controlli eseguiti nella discarica o presso la stazione meteorologica più vicina, finché sia richiesto dall'autorità competente a norma dell'articolo 13, lettera c), della presente direttiva:
|
Fase operativa |
Fase postoperativa |
1.1. Volume delle precipitazioni |
giornalmente |
giornalmente, sommati ai valori mensili |
1.2. Temperatura (min., max., 14.00 h CET) |
giornalmente |
media mensile |
1.3. Direzione e forza del vento prevalente |
giornalmente |
non richiesto |
giornalmente |
giornalmente, sommati ai valori mensili |
|
1.5. Umidità atmosferica (14.00 h CET) |
giornalmente |
media mensile |
(1) O con altri metodi idonei. |
3. Dati sulle emissioni: controllo delle acque, del colaticcio e dei gas
Qualora fossero presenti colaticcio e acqua superficiale i campioni devono essere prelevati in punti rappresentativi. Il campionamento e la misurazione (volume e composizione) del colaticcio devono essere eseguiti separatamente in ciascun punto in cui il colaticcio fuoriesce dall'area. Riferimento: General guidelines on sampling technology, ISO 5667-2 (1991).
Qualora fosse presente acqua superficiale, il controllo deve essere effettuato in non meno di due punti, uno a monte e u
Il controllo dei gas deve essere rappresentativo di ciascun reparto della discarica.
no a valle della discarica.
La frequenza di campionamento e di analisi è indicata nella tabella successiva.
Per il controllo del colaticcio e dell'acqua viene prelevato un campione rappresentativo della composizione media.
|
Fase operativa |
Fase postoperativa (3) |
2.1. Volume del colaticcio |
mensile (1) (3) |
ogni sei mesi |
2.2. Composizione del colaticcio (2) |
trimestsrale (3) |
ogni sei mesi |
2.3. Volume e composizione delle acque superficiali di scolo (7) |
trimestrale (3) |
ogni sei mesi |
2.4. Emissioni gassose potenziale e pressione atmosferica (4) (CH4, CO2, O2, H2S, H2 ecc.) |
mensile (3) (5) |
ogni sei mesi (6) |
(1) La frequenza del campionamento potrebbe essere adeguata in base alla morfologia dei rifiuti della discarica (in tumuli, sotterrati, ecc.). Ciò deve essere specificato nell'autorizzazione.
(2) I parametri da misurare e le sostanze da analizzare variano a seconda della composizione dei rifiuti depositati; essi vanno indicati nel documento di autorizzazione e devono corrispondere ai criteri di eluizione dei rifiuti.
(3) Se la valutazione dei dati rivela che intervalli più lunghi sono altrettanto efficaci, possono essere adeguati. La conducibilità dei colaticci deve essere sempre misurata almeno una volta all'anno.
(4) Queste misurazioni riguardano principalmente il tenore di materia organica dei rifiuti.
(5) CH4, CO2, O2 con regolarità, altri gas come richiesto, conformemente alla composizione dei rifiuti deposti, allo scopo di evidenziare le caratteristiche di eluizione.
(6) Va controllata con regolarità l'efficacia del sistema di estrazione dei gas.
(7) In base alle caratteristiche dell'area in cui si trova la discarica, le autorità competenti possono stabilire che queste misurazioni non sono necessarie e riferiscono in materia conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della presente direttiva.
I punti 2.1 e 2.2 si applicano solo dove viene effettuata la raccolta del colaticcio (cfr. allegato I, sezione 2)
4. Protezione delle acque freatiche
A. Campionamento
Le misurazioni informano circa le acque freatiche che possono essere interessate dalle attività della discarica e prevedono almeno un punto di misurazione nella zona di afflusso delle acque freatiche e due nella zona di efflusso. Questo numero può essere aumentato ai fini di un'indagine idrogeologica specifica e tenuto conto della necessità di individuare con tempestività l'emissione accidentale di colaticcio nelle acque freatiche.
Il campionamento deve essere effettuato in almeno tre località prima di iniziare le operazioni di deposito per stabilire valori di riferimento per futuri campionamenti. Riferimento: Sampling Groundwaters, ISO 5667, Part 11, 1993.
B. Controllo
I parametri da analizzare nei campioni prelevati devono essere derivati dalla composizione del colaticcio prevista e dalla qualità delle acque freatiche della zona. Nel selezionare i parametri analitici occorre tener conto della mobilità nella falda freatica. I parametri potrebbero comprendere parametri indicativi, per assicurare una rapida individuazione dei cambiamenti della qualità dell'acqua ( 14 ).
|
Fase operativa |
Fase postoperativa |
Livello delle acque freatiche |
Ogni sei mesi (1) |
Ogni sei mesi (1) |
Composizione delle acque freatiche |
Frequenza specifica della zona (2) (3) |
Frequenza specifica della zona (2) (3) |
(1) Se i livelli delle acque freatiche sono variabili occorre aumentare la frequenza.
(2) La frequenza va determinata prevedendo la possibilità di adottare provvedimenti nel periodo che intercorre tra due campionamenti qualora venga raggiunto il livello di guardia; la frequenza deve cioè essere determinata in base alle conoscenze e alla valutazione della velocità del flusso delle acque freatiche.
(3) Quando si raggiunge il livello di guardia (cfr. C), è necessario ripetere il campionamento a fini di verifica. Quando il raggiungimento del livello di guardia viene confermato, occorre seguire un piano prestabilito (riportato nell'autorizzazione).
C. Livelli di guardia
Si considera che significativi effetti negativi sull'ambiente ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente direttiva si sono verificati nelle acque freatiche quando l'analisi di un campione di acqua freatica rivela una variazione significativa della qualità dell'acqua. Il livello di guardia deve essere determinato in base alle formazioni idrogeologiche specifiche del luogo della discarica e alla qualità delle acque freatiche. Il livello di guardia deve essere per quanto possibile indicato nell'autorizzazione.
I rilevamenti devono essere valutati mediante grafici di controllo in base a regole e a livelli di controllo stabiliti per ciascuno dei pozzi situati a valle. I livelli di controllo devono essere determinati in base alle variazioni locali della qualità delle acque freatiche.
5. Topografia dell'area: dati sul corpo della discarica
|
Fase operativa |
Fase postoperativa |
5.1. Struttura e composizione del corpo della discarica (1) |
annuualmente |
|
5.2. Comportamento di assestamento del livello del corpo della discarica |
annualmente |
annualmente |
(1) Dati per il piano di stato della discarica in questione: superficie occupata dai rifiuti, volume e composizione dei rifiuti, metodi di deposito, momento e durata del deposito, calcolo della capacità residua ancora disponibile nella discarica.
6. Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico
Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno si applicano i seguenti requisiti:
A. Controllo, ispezione e gestione delle emergenze
Il sito di stoccaggio è provvisto di un sistema di controllo continuo del vapore di mercurio, con un grado di sensibilità di almeno 0,02 mg di mercurio/m3. I sensori sono posizionati a livello del pavimento e del soffitto. È compreso un dispositivo di allarme visivo e acustico. Il sistema è sottoposto a manutenzione annuale.
Il sito di stoccaggio e i serbatoi sono sottoposti a ispezione visiva da parte di una persona autorizzata almeno una volta al mese. Qualora si rilevino perdite, il gestore intraprende immediatamente le azioni necessarie a evitare eventuali emissioni di mercurio nell’ambiente e a ripristinare la sicurezza dello stoccaggio del mercurio. Eventuali perdite sono considerate come fonti di significativi effetti negativi sull’ambiente ai sensi dell’articolo 12, lettera b).
Sul sito sono disponibili piani di emergenza e dispositivi di protezione adeguati per la manipolazione del mercurio metallico.
B. Tenuta di registri
Tutti i documenti contenenti le informazioni di cui al punto 6 dell’allegato II e alla lettera A del presente punto, incluso il certificato che accompagna il serbatoio, nonché i registri relativi al destoccaggio e alla spedizione del mercurio metallico dopo il suo stoccaggio temporaneo e alla destinazione e al trattamento previsto, sono conservati per almeno tre anni dal termine dello stoccaggio.
( 1 ) GU C 156 del 24.5.1997, pag. 10.
( 2 ) GU C 355 del 21.11.1997, pag. 4.
( 3 ) Parere del Parlamento europeo del 19 febbraio 1998 (GU C 80 del 16.3.1998, pag. 196), posizione comune del Consiglio del 4 giugno 1998 (GU C 333 del 30.10.1998, pag. 15) e
( 4 ) GU C 122 del 18.5.1990, pag. 2.
( 5 ) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla
( 6 ) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
( 7 ) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).
( 8 ) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).
( 9 ) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.
( 10 ) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 120/97 (GU L 22 del 24.1.1997, pag. 14).
( 11 ) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.
( 12 )
( 13 ) GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla
( 14 ) Parametri raccomandati: pH, COT, fenoli, metalli pesanti, fluoruri, arsenico, oli/idrocarburi.
Gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni
[1] Versione consolidata aggiornata con le modifiche apportate dal