§ 98.1.44586 - Circolare 18 marzo 2002, n. 53 .
Provvedimento 30 novembre 2001 dell'Agenzia delle entrate pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 288. [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/03/2002
Numero:53

§ 98.1.44586 - Circolare 18 marzo 2002, n. 53 .

Provvedimento 30 novembre 2001 dell'Agenzia delle entrate pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 288. Approvazione dello schema di certificazione unica "CUD 2002", con le relative istruzioni nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Rilascio nuovo tracciato del software di controllo I.N.P.S.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle entrate contributive, Direzione centrale delle prestazioni, Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Direttori delle Agenzie 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami 

 

professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti 

 

Medici 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo 

 

e vigilanza 

 

Al Presidente e ai membri del Collegio dei Sindaci 

 

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato 

 

all'esercizio del controllo 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, 

 

gestioni e casse 

 

Al Presidente della Commissione centrale per 

 

l'accertamento e la riscossione dei contributi 

 

agricoli unificati 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1. Premessa.

L'Agenzia delle entrate con il Provv. 30 novembre 2001, Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 288 (allegato 1), ha approvato lo schema di certificazione unica modello CUD 2002, unitamente alle informazioni per il contribuente, da utilizzare ai fini dell'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questo assimilati, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti nell'anno 2001, delle anticipazioni sulle indennità di fine rapporto, delle indennità di fine rapporto corrisposte per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione, versata o dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A.I. e all'I.N.P.D.A.P. nonché per l'attestazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti nel 2001, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

La certificazione CUD 2002, relativa ai dati previdenziali e assistenziali di pertinenza dell'I.N.P.S., come previsto dal provvedimento in oggetto, deve essere rilasciata da tutti i datori di lavoro, anche non sostituti d'imposta, già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello O1/M).

Per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'I.N.P.S. i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni, la certificazione CUD 2002, rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall'interessato all'I.N.P.S. ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali. Per i medesimi periodi e agli stessi fini, in attesa che vengano acquisiti negli archivi I.N.P.S. i flussi informativi delle predette dichiarazioni unificate, i datori di lavoro potranno presentare una dichiarazione a mezzo di supporto magnetico o in via telematica secondo le istruzioni fornite dall'Istituto.

Lo schema di certificazione CUD 2002, può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi agli anni successivi al 2001 fino alla approvazione di un nuovo schema di certificazione, e può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

Il soggetto che rilascia la certificazione può compilare la stessa con i dati previdenziali esposti in lire o in euro. Qualora la certificazione venga compilata in euro deve essere barrata l'apposita casella e gli importi, relativi alle voci retributive, devono essere arrotondati all'unità inferiore fino a 49 centesimi di euro e all'unità superiore da 50 centesimi in poi, mentre gli importi relativi alle contribuzioni trattenute potranno essere indicati al centesimo di euro.

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questo assimilati deve essere consegnata al contribuente dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

 

 

2. CUD 2002 "Certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativa all'anno 2002".

Lo schema di certificazione CUD 2002 (allegati 2 e 3), presenta, nella parte "C", relativa ai dati previdenziali e assistenziali I.N.P.S., rilevanti novità nel tracciato rispetto a quello dello scorso anno. In particolare, è stata inserita nella Sezione 3, una nuova casella, relativamente ai Congedi parentali, denominata «Congedi art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001» suddivisa in Sett. 1 e Sett. 2.

Sempre nella Sezione 3, sono state ridenominate le caselle relative agli eventi "maternità", che danno luogo all'accredito figurativo sulla base della retribuzione effettiva, secondo i criteri fissati dall'art. 8 della legge n. 155 del 1981 (da indicare nei punti 42 e 43 della casella contrassegnata da «Mat. e Cong. D.Lgs. 151/2001 accredito retrib. eff.»), e le caselle relative agli eventi che danno luogo all'accredito figurativo sulla base di un valore retributivo convenzionale secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 4 della legge n. 53 del 2000 (da indicare nei punti 44 e 45 della casella «Cong. D.Lgs. 151/2001 accredito retrib. convenzionale»).

È stata, infine, creata una apposita sezione, denominata Sezione 4, relativamente alla dichiarazione dei compensi corrisposti in relazione a collaborazioni coordinate continuative di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

 

3. Modalità di compilazione.

In merito alle modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni allegate al citato Provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Per comodità di consultazione vengono allegate le istruzioni inerenti la compilazione del solo riquadro dei dati previdenziali e assistenziali I.N.P.S. (allegato 4).

Si evidenziano di seguito le novità più significative e si forniscono alcune precisazioni con riferimento alle predette istruzioni.

Sezione 1

Qualifica assicurativa

La compilazione del campo è obbligatoria in quanto l'assenza dell'indicazione della qualifica comporta la non utilizzabilità della certificazione per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'I.N.P.S. i flussi informativi delle dichiarazioni.

I punti 1, 2, 3 del campo Qualifica assicurativa devono essere sempre compilati quando sono presenti i dati previdenziali ed assistenziali I.N.P.S. Tuttavia, i suddetti campi non devono essere indicati quando è compilata la sola Sezione 4.

Nel punto 1 "Qualifica assicurativa":

- è stato inserito il nuovo codice "B" con il significato di "Lavoratore domestico dipendente da agenzia di lavoro interinale" (art. 117 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.) Nell'ipotesi in cui ricorre la qualifica "B" si precisa che dovrà essere compilato anche il punto 3 riferito al Tempo indeterminato o determinato. A riguardo, si fa presente che è in corso di emanazione un'apposita circolare;

- con il previsto codice "P" vengono individuati dal 1° gennaio 2001 oltre i giornalisti professionisti o praticanti anche i giornalisti pubblicisti, per effetto dell'art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, che ha esteso l'obbligo dell'iscrizione all'I.N.P.G.I. anche ai giornalisti pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

Per quanto riguarda il punto 2 - Tempo pieno/tempo parziale - si precisa che la soppressione dei codici "L, N, R", come riportato nelle istruzioni, è stata determinata dal venir meno della possibilità di usufruire della norma agevolatrice per le assunzioni successive al 31 dicembre 2000. Peraltro, per le assunzioni intercorse nell'anno 2000 tali codici continueranno ad essere utilizzati atteso che i benefici sono stati concessi per un triennio dalla data di assunzione.

Assicurazioni coperte: copertura assicurativa IVS

La casella "IVS" deve essere sempre barrata quando i contributi pensionistici sono versati all'I.N.P.S. (ad esempio Fondo elettrici, telefonici, volo, ferrovieri ecc.) mentre non deve essere indicata nel riquadro I.N.P.S. per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall'I.N.P.S. (ad esempio I.N.P.D.A.I., I.N.P.G.I., I.N.P.D.A.P., E.N.P.A.L.S.).

Competenze correnti

Nel caso in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili diverse (ad esempio, per i lavoratori occupati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i soci di cooperative ex D.P.R. n. 602 del 1970), la retribuzione da indicare nel punto 11 della casella "Competenze correnti" deve essere quella assoggettata al contributo IVS.

Altre competenze

Per quanto concerne la compilazione del punto 12 "Altre competenze" si precisa che l'importo del compenso ferie relativo all'anno nel quale è stata assolta l'obbligazione contributiva dovrà essere inserito nella suddetta casella. Così, ad esempio, l'importo del compenso delle ferie non godute, maturate nell'anno 1999, il cui obbligo contributivo sia stato assolto con la retribuzione del mese di luglio 2001, va indicato nel punto 12 "Altre competenze" del modello CUD 2002 riferito ai redditi 2001(vedi circolare 15 gennaio 2002, n. 15).

Compenso per festività non godute

Si conferma che l'importo del compenso per festività non godute deve essere indicato nel punto 12 "Altre competenze". Peraltro, nel caso in cui, per eventi che danno titolo ad accredito figurativo, nella settimana siano presenti solo festività non godute (ad esempio nel caso di maternità facoltativa), a parziale modifica di quanto indicato nelle istruzioni sopra richiamate, si precisa che la settimana va indicata nei punti "Sett. 1".

Lavoranti a domicilio

La maggiorazione di retribuzione, prevista dai contratti collettivi di categoria è corrisposta al lavorante a domicilio ad ogni periodo di paga ovvero in coincidenza delle ferie e con le festività natalizie, a titolo d'indennità sostitutiva della 13ª mensilità, del trattamento di integrazione di malattia e maternità, delle ferie annuali e delle festività nazionali infrasettimanali. Tale maggiorazione, si computa, di fatto, sull'ammontare complessivo della retribuzione normalmente percepita dal lavoratore in relazione al mancato godimento degli istituti contrattuali suddetti. Pertanto, in riferimento ai quesiti pervenuti per quanto riguarda la maggiorazione in questione, riferita in particolar modo ai periodi di malattia, si fa presente che, la maggiorazione nella fattispecie ha carattere retributivo e come tale è assoggettata a contribuzione ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 non può, quindi, essere riferita agli eventi di malattia o infortuni effettivamente verificatesi, circostanza che determina la completa assenza di copertura assicurativa degli eventi predetti.

Conseguentemente, l'individuazione dei dati relativi alla Sezione 3 della certificazione unica modello CUD per i periodi di malattia deve essere valorizzata nel campo Malattia e/o Infortunio nelle Sett. 1.

Tipo rapporto

Il punto 21 "Tipo rapporto" va indicato solo per particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari.

Ai fini della compilazione della certificazione relativa all'anno 2001, sono stati istituiti i nuovi codici "Tipo rapporto":

- codice "65" per la categoria di lavoratori assunti con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro il beneficio generalizzato del 25% (circolare 9 aprile 2001, n. 85, emanata dall'I.N.P.S.);

- codice "66": Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), della legge n. 68 del 1999 (circolare 19 novembre 2001, n. 203, emanata dall'I.N.P.S.);

- codice "67": Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione del 50% di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), della legge n. 68 del 1999 (circolare 19 novembre 2001, n. 203, emanata dall'I.N.P.S.);

- codice "68": Lavoratori interinali per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50% ex D.Lgs. n. 151 del 2001 (circolare 10 luglio 2001, n. 136, emanata dall'I.N.P.S.);

- codice "69": Lavoratori assunti con contratto di formazione secondo le regole del "de minimis" (circolare 9 aprile 2001, n. 85, emanata dall'I.N.P.S.);

- codice "70": Lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS ex art. 75 della legge n. 388 del 2000 (circolare 30 maggio 2001, n. 118, emanata dall'I.N.P.S.).

Sezione 2

Retribuzioni particolari

Si illustrano le modalità di compilazione della Sezione 2 per le seguenti particolari categorie di lavoratori.

Lavoratori interessati all'applicazione di contratto di riallineamento

La circolare 6 marzo 2000, n. 59, al punto 7, è stata illustrata la norma di cui al comma 4 dell'art. 5 della legge n. 608 del 1996 che prevede la possibilità di accreditare contributi figurativi ai fini del diritto e della misura della pensione in relazione alla differenza tra la retribuzione prevista dai contratti di riferimento per il versamento dei contributi e l'intero importo del minimale di cui alla legge n. 608 del 1996. I criteri e le modalità per il riconoscimento dei predetti accrediti dovranno essere determinati con decreto del Ministero del lavoro.

Pertanto, sono state fornite apposite istruzioni per la compilazione dei punti 28-29-30-31-33:

nel punto 28 deve essere indicato il previsto codice tipo "G";

nei punti 29 e 30 deve essere indicato il periodo nel quale la contribuzione denunciata è inferiore ai minimali giornalieri interi pro tempore, tenendo conto che detta retribuzione particolare va indicata solo per l'anno di riferimento della denuncia, mentre per i periodi anteriori all'anno in corso dovranno essere presentati i modelli SA/VIG;

nel punto 31 deve essere indicato l'importo della retribuzione riferita alle giornate di cui al punto successivo;

nel punto 33 dovrà essere riportato il numero delle giornate per le quali la retribuzione denunciata sia di valore inferiore ai predetti minimali giornalieri.

Lavoratori domestici interinali (art. 117 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

L'articolo 117 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha apportato alcune modifiche alla legge n. 196 del 1997 in materia di lavoro temporaneo. In particolare, all'art. 9, lett. b), comma 3, è stato aggiunto il seguente comma 3-bis: «Nel caso in cui i contratti collettivi prevedano la fornitura a persone fisiche o a nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici, i contributi previdenziali e assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) determina le modalità e i termini di versamento».

Pertanto, nei casi di ricorso all'interinale per i lavoratori domestici, le imprese fornitrici, ai fini della compilazione del modello CUD 2002, dovranno indicare i seguenti dati.

Nel punto 28 il codice della fascia di retribuzione (B1, B2, B3 e B4) applicata per la determinazione del contributo previdenziale.

Nei punti 29 e 30 il periodo corrispondente alla fascia indicata al punto 28.

Nel punto 31 l'importo risultante dalla retribuzione convenzionale oraria per il numero delle ore lavorate riferite ad ogni singola fascia.

Nel punto 32 per le fasce contrassegnate dai codici B1, B2, B3 e B4, che individuano le settimane con attività lavorativa, si esporrà il numero delle settimane che si ottiene dividendo il totale delle ore lavorate in ciascun trimestre solare per 24 ore ed arrotondando all'unità superiore eventuali resti.

Si precisa che il numero delle settimane da esporre non potrà essere superiore al numero delle settimane lavorate.

Lavoratori interessati dalla dichiarazione di emersione

La legge 18 ottobre 2001, n. 383, "Primi interventi per il rilancio dell'economia" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248) ed in vigore dal 25 ottobre 2001 reca disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa.

Sulla materia in questione è in corso di predisposizione una apposita circolare.

Al fine della compilazione della certificazione unica si distinguono due ipotesi:

- l'emersione parziale;

- l'emersione totale.

Nel primo caso, il punto 28 è contraddistinto dal codice "EG".

Nei punti 29 e 30 devono essere indicati tutti i periodi cui si riferiscono le differenze retributive da emersione.

Nel punto 31 devono essere indicate le differenze retributive derivanti dall'emersione del lavoro sommerso.

Nel caso di emersione totale il punto 28 è evidenziato con il codice "EN".

Nei punti 29 e 30 deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le retribuzioni oggetto di emersione.

Nel punto 31 la retribuzione derivante dall'emersione del lavoro sommerso.

Nel punto 32 il numero delle settimane cui si riferisce la retribuzione oggetto di emersione.

Sezione 3

Accredito di contribuzioni figurative e retribuzioni ridotte

I punti da 37 a 52 della Sezione 3 devono essere utilizzati per indicare gli elementi utili per l'accredito delle settimane e delle retribuzioni riconoscibili figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione, in relazione agli eventi di malattia o infortunio, malattia ex legge n. 88 del 1987, congedi per maternità, congedi parentali, riposi e permessi, congedi per la malattia del figlio ex D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché periodi di integrazione salariale e donatori di sangue della legge n. 107 del 1990.

Si ribadisce che i punti da 37 a 52 non vanno compilati nel caso in cui al lavoratore durante detti eventi, viene corrisposta l'intera retribuzione e versata la relativa contribuzione.

Si precisa, in seguito a quesiti pervenuti, che nel punto 40 (Sett. 1) della casella Malattia e/o Infortunio deve essere indicato il totale annuo delle settimane intere di calendario per le quali il lavoratore non ha percepito alcuna retribuzione né una retribuzione ridotta (integrativa) a carico del datore di lavoro. Di conseguenza nel punto 41 (Sett. 2) della stessa casella dovranno essere indicate le settimane di assenza caratterizzate da una retribuzione ridotta, anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia corrisposto, a titolo di retribuzione, una integrazione delle indennità economiche, dovute per tali eventi.

Riposi e permessi per i figli con handicap grave

L'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che ha sostituito il comma 4-bis dell'articolo 4 della legge n. 53 del 2000, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 1, 2 e 3, della legge n. 104 del 1992, hanno facoltà di fruire di periodi di congedo, per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, per assistere il familiare portatore di handicap.

Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo di assenza dal lavoro è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano sino ad un importo complessivo massimo di 70 milioni annui per il congedo di durata annuale.

Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni. Pertanto, per determinare il periodo massimo di congedo fruibile occorrerà considerare anche i periodi di permesso, nel caso non retribuiti, spettanti a ciascun lavoratore «per gravi e documentati motivi familiari», eventualmente, già richiesti ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000, prescindendo dalla circostanza che per tali periodi, gli interessati abbiano o meno richiesto il riscatto o la prosecuzione volontaria.

Pertanto, i dati relativi ai predetti eventi devono essere indicati nelle casella appositamente predisposta e contrassegnata da «Congedi art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001», suddivisa in Sett. 1 (punto 50) e Sett. 2 (punto 51).

Al riguardo si forniscono le seguenti indicazioni.

Nel punto "50" (Sett. 1) e "51" (Sett. 2) devono essere riportate le settimane di congedo fruito ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001, da accreditare sulla base della retribuzione effettiva (ancorché nel rispetto del limite annuo fissato dalla norma), secondo i criteri dell'art. 8 della legge n. 155 del 1981.

In particolare, al punto "50" (Sett. 1) deve essere indicato il numero totale annuo delle settimane intere di calendario (da domenica a sabato) caratterizzate da assenza di retribuzione e di copertura assicurativa obbligatoria (tali settimane verranno accreditate figurativamente, a richiesta dell'interessato); al punto "51" (Sett. 2) della medesima casella deve essere indicato il numero totale annuo delle settimane interessate da retribuzione e da copertura contributiva ridotta (le retribuzioni ridotte relative a tali settimane, a richiesta dell'interessato, verranno integrate con un importo retributivo figurativo).

Sezione 4

Collaborazioni coordinate e continuative - Parte C

Questa nuova sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2001, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata I.N.P.S., di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha ridefinito i redditi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative configurandoli, a partire dal 2001, quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Ai fini della compilazione della sezione è necessario indicare:

nel punto 57, la data dalla quale ha avuto inizio il rapporto di collaborazione che ha dato origine al compenso.

Qualora le prestazioni cui si riferiscono i compensi siano state tutte svolte nell'anno 2001, va indicata la data del 1° gennaio 2001 o la data successiva dalla quale è effettivamente iniziato il rapporto.

Nelle ipotesi nelle quali i compensi erogati nel 2001 si riferiscano ad attività svolte in tutto od in parte nell'anno 2000 deve essere indicata la data d'inizio dell'attività nel predetto anno, poiché nella Gestione separata vige il "principio di cassa" in base al quale l'obbligo contributivo insorge nel momento in cui è erogato il compenso, indipendentemente dal periodo in cui si è svolta la collaborazione;

nel punto 58, la data in cui è cessato il rapporto di collaborazione che ha dato origine al compenso; deve essere indicata la data del 31 dicembre 2001 se la collaborazione era ancora in essere alla fine dell'anno 2001;

nel punto 59, il totale dei compensi corrisposti nell'anno, che, nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, rappresenta l'imponibile; a tale riguardo si rammenta che, anche per i redditi in questione, trova applicazione il disposto del primo comma, secondo periodo, dell'art. 48 del T.U.I.R. (approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), per effetto del quale si devono considerare erogate nel 2001 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2002, ma relative al 2001 (vedi circolare 8 gennaio 2002, n. 10);

nel punto 60, il totale dei contributi dovuti all'I.N.P.S. in base alle aliquote vigenti nella Gestione separata nell'anno 2001;

nel punto 61, il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti);

nel punto 62, il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

 

 

4. Dichiarazioni sostitutive di periodi assicurativi.

Si precisa che con messaggio 22 febbraio 2002, n. 5, "Iniziative per la normalizzazione delle informazioni contributive contenute nei modelli SA/770 relativi all'anno 1998. Dichiarazioni sostitutive ed estratto conto certificativo", è stata portata a conoscenza delle Sedi l'avvenuta predisposizione di uno schema cartaceo della dichiarazione sostitutiva dei dati previdenziali e assistenziali (denominato per convenzione O1/M-SOST) per l'anno 1998 e successivi secondo il tracciato dei modd. 770, disponibili in Intranet ed Internet.

Per quanto riguarda il modello SA/INT (denuncia integrativa individuale), contenente le informazioni relative a periodi di integrazioni salariali, si ricorda che una copia deve essere rilasciata dal datore di lavoro al lavoratore.

 

 

5. Rilascio nuovo tracciato inerente al software di controllo I.N.P.S. relativo al modello CUD 2002.

Si informano le Aziende, i Consulenti del lavoro e le Associazioni di categoria che è in corso di rilascio la nuova versione del software di controllo, la quale consente la verifica integrale dei dati previdenziali che andranno esposti sui modelli CUD 2002 e sulla parte C dei modelli 770 relativi all'anno di competenza 2001.

La versione aggiornata consente il controllo anche delle nuove informazioni relative ai congedi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001 (riposi e permessi per figli con handicap grave).

A tal fine si è reso necessario predisporre un nuovo tracciato record, di seguito riportato, dove risultano valorizzate anche tali informazioni.

TRACCIATO RECORD DEI DATI PREVIDENZIALI (Anno competenza 2001)

Lunghezza record:

896 bytes per la comunicazione dei dati previdenziali +

128 bytes facoltativi a disposizione delle procedura paghe.

Tipo file:

line sequential (presenti delimiter di fine riga hex»0D0A»).

Sequenza record:

- tipo record AA: dati utente (facoltativo);

- tipo record AZ: dati aziendali e caratteristiche contributive;

- tipo record S1: dati previdenziali per dipendente;

- tipo record S3: totali azienda (facoltativo);

- tipo record S9: totali contribuente (facoltativo).

 

 

Record utente - Tipo record "AA" (facoltativo)

 

 

 

 

 

 

ALL. 

DA POS 

A POS 

N. CAR. 

RAPP. 

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO  

 

 

 

 

 

DEI CAMPI 

 

 

 

 

 

 

 

1 

44 

 

 

Chiave ordinamento 

S 

1 

16 

16 

AN 

Memorizzare spazi 

D 

17 

26 

10 

N 

Memorizzare zeri 

S 

27 

28 

2 

AN 

Memorizzare il valore "AA" 

S 

29 

44 

16 

AN 

Memorizzare spazi 

 

45 

181 

 

 

Area dati 

D 

45 

48 

4 

N 

Anno di riferimento della denuncia 

S 

49 

64 

16 

AN 

Codice fiscale del consulente 

S 

65 

114 

50 

AN 

Denominazione del consulente 

 

115 

181 

 

 

Indirizzo del consulente 

S 

115 

146 

32 

AN 

Via e/o frazione 

 

147 

151 

5 

AN 

N. civico 

S 

152 

174 

23 

A 

Comune 

S 

175 

176 

2 

A 

Sigla della Provincia 

D 

177 

181 

5 

N 

C.A.P. 

 

182 

894 

713 

 

Filler 

D 

895 

896 

2 

N 

Campo riservato software di controllo 

 

897 

1024 

128 

 

Filler 

 

 

Record aziendale - Tipo record "AZ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL. 

DA POS 

A POS 

N. CAR. 

RAPP. 

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO 

 

 

 

 

 

DEI CAMPI 

 

 

 

 

 

 

 

1 

44 

 

 

Chiave ordinamento 

S 

1 

16 

16 

AN 

Codice fiscale del soggetto dichiarante 

D 

17 

26 

10 

N 

Matricola azienda 

S 

27 

28 

2 

AN 

Memorizzare il valore "AZ" 

S 

29 

44 

16 

AN 

Spazi 

 

45 

396 

 

 

Area dati 

D 

45 

48 

4 

N 

Anno di riferimento della denuncia [*] 

S 

49 

98 

50 

AN 

Denominazione azienda 

 

99 

112 

 

 

Riferimento aziendale 

S 

99 

102 

4 

AN 

Identificativo dipendenza 

S 

103 

112 

10 

AN 

Identificativo azienda 

 

113 

179 

 

 

Indirizzo dell'azienda 

S 

113 

144 

32 

AN 

Via e/o frazione 

S 

145 

149 

5 

AN 

N. civico 

S 

150 

172 

23 

A 

Comune 

S 

173 

174 

2 

A 

Sigla della Provincia 

D 

175 

179 

5 

N 

C.A.P. 

D 

180 

181 

2 

N 

Codice sede zonale 

D 

182 

189 

8 

N 

Data costituzione dell'azienda nella forma 

 

 

 

 

 

GGMMAAAA 

 

190 

240 

 

 

Caratteristica contributiva 

D 

190 

195 

6 

N 

Decorrenza caratteristiche contributive nella 

 

 

 

 

 

forma MMAAAA 

D 

196 

200 

5 

N 

C.S.C. attribuito all'azienda 

S 

201 

240 

40 

AN 

Codici di autorizzazione 

 

241 

291 

 

 

Eventuale altra caratteristica contributiva 

D 

241 

246 

6 

N 

Decorrenza caratteristiche contributive (MMAAAA) 

D 

247 

251 

5 

N 

C.S.C. attribuito all'azienda 

S 

252 

291 

40 

AN 

Codici di autorizzazione 

 

292 

342 

 

 

Eventuale altra caratteristica contributiva  

D 

292 

297 

6 

N 

Decorrenza caratteristiche contributive (MMAAAA) 

D 

298 

302 

5 

N 

C.S.C. attribuito all'azienda 

S 

303 

342 

40 

AN 

Codici di autorizzazione 

 

343 

393 

 

 

Eventuale altra caratteristica contributiva 

D 

343 

348 

6 

N 

Decorrenza caratteristiche contributive (MMAAAA) 

D 

349 

353 

5 

N 

C.S.C. attribuito all'azienda 

S 

354 

393 

40 

AN 

Codici di autorizzazione 

D 

394 

394 

1 

N 

Tipo valuta. Indicare: 

 

 

 

 

 

 

1 per euro 

 

 

 

 

 

 

0 per lire 

D 

395 

396 

2 

N 

Tipo documento. Indicare: 

 

 

 

 

 

 

00 per flusso SA/GA 

 

 

 

 

 

 

01 = CUD 

 

 

 

 

 

 

10 per SA/sost. 

 

 

 

 

 

 

40 per SA/int. 

 

397 

894 

498 

 

Filler 

D 

895 

896 

2 

N 

Campo riservato software di controllo 

 

897 

1024 

128 

 

Filler 

 

[*] L'anno di riferimento va indicato se non è presente il record tipo "AA". In questo caso tutti i record aziendali ("AZ") dovranno avere lo stesso anno di riferimento. 

 

 

 

Record aziendale - Tipo record "S1"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL. 

DA POS 

A POS 

N. CAR. 

RAPP. 

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO 

 

 

 

 

 

DEI CAMPI 

 

 

 

 

 

 

 

1 

44 

 

 

Chiave ordinamento 

S 

1 

16 

16 

AN 

Codice fiscale del soggetto dichiarante 

D 

17 

26 

10 

N 

Matricola azienda 

S 

27 

28 

2 

AN 

Memorizzare il valore "S1" 

S 

29 

44 

16 

AN 

Codice fiscale del lavoratore 

 

45 

638 

 

 

Area dati 

D 

45 

48 

4 

N 

Anno di riferimento della denuncia 

S 

49 

58 

10 

AN 

Riferimento aziendale del lavoratore. Memorizzare la matricola utilizzata dalla azienda per individuare il dipendente. Se il campo non viene utilizzato memorizzare spazi. 

S 

59 

67 

9 

AN 

Codice individuale del lavoratore attribuito dall'I.N.P.S. ovvero progressivo numerico (solo per aggancio con dati anagrafici pregressi). 

 

68 

302 

 

 

Dati anagrafici lavoratore 

S 

68 

103 

36 

A 

Cognome 

S 

104 

139 

36 

A 

Nome 

D 

140 

147 

8 

N 

Data di nascita 

S 

148 

148 

1 

A 

Sesso 

S 

149 

188 

40 

A 

Comune (o Stato estero) di nascita 

S 

189 

190 

2 

A 

Sigla Provincia di nascita (per i nati all'estero il campo va lasciato in bianco) 

D 

191 

193 

3 

N 

Cittadinanza. Memorizzare per i lavoratori 

 

 

 

 

 

aventi cittadinanza straniera il codice relativo al paese estero (tabella SG) 

S 

194 

253 

60 

AN 

Indirizzo 

S 

254 

293 

40 

A 

Comune del domicilio fiscale 

S 

294 

295 

2 

A 

Provincia 

D 

296 

300 

5 

N 

C.A.P. del Comune di residenza 

S 

301 

302 

2 

A 

Provincia di lavoro ("EE" se attività all'estero) 

 

303 

307 

 

 

Qualifica assicurativa 

S 

303 

303 

1 

AN 

Qualifica assicurativa: 

 

 

 

 

 

 

1 = Operaio 

 

 

 

 

 

 

2 = Impiegato 

 

 

 

 

 

 

3 = Dirigente 

 

 

 

 

 

 

4 = Apprendista non soggetto I.N.A.I.L. 

 

 

 

 

 

 

5 = Apprendista soggetto I.N.A.I.L. 

 

 

 

 

 

 

6 = Lavoratore a domicilio 

 

 

 

 

 

 

7 = Equiparato o intermedio 

 

 

 

 

 

 

8 = Viaggiatore o piazzista 

 

 

 

 

 

 

B = Lavoratore domestico interinale 

 

 

 

 

 

 

E = Pilota (Fondo volo) 

 

 

 

 

 

 

F = Pilota in addestramento (primi 12 

 

 

 

 

 

 

mesi) 

 

 

 

 

 

 

G = Pilota collaudatore 

 

 

 

 

 

 

H = Tecnico di volo 

 

 

 

 

 

 

L = Tecnico di volo in addestr. (primi 12 

 

 

 

 

 

 

mesi) 

 

 

 

 

 

 

M = Tecnico di volo per i collaudi 

 

 

 

 

 

 

N = Assistente di volo  

 

 

 

 

 

 

P = Giornalista prof. o praticante iscritto 

 

 

 

 

 

 

I.N.P.G.I. 

 

 

 

 

 

 

Q = Lavoratore con qualifica di quadro 

 

 

 

 

 

 

R = Apprendista qualificato impiegato 

 

 

 

 

 

 

W = Apprendista qualificato operaio 

S 

304 

304 

1 

A 

F = Tempo pieno 

 

 

 

 

 

P = Tempo parziale 

 

 

 

 

 

L = Part-time > 19 h e < 25 h 

 

 

 

 

 

N = Part-time > 24 h e < 29 h 

 

 

 

 

 

R = Part-time > 28 h e < 33 h 

S 

305 

305 

1 

A 

I = Tempo indeterminato 

 

 

 

 

 

D = Tempo determinato o contratto a termine 

 

 

 

 

 

S = Stagionale 

S 

306 

306 

1 

A 

Categorie particolari ai fini I.N.A.I.L. 

S 

307 

307 

1 

A 

Ulteriore categoria rilevante ai fini I.N.A.I.L. 

 

308 

312 

 

 

Assicurazioni coperte 

S 

308 

308 

1 

AN 

Indicare X se assicurazione IVS coperta 

S 

309 

309 

1 

AN 

Indicare X se assicurazione DS coperta 

S 

310 

310 

1 

AN 

Indicare X se assicurazione TBC coperta 

S 

311 

311 

1 

AN 

Indicare X se altre assicurazioni coperte 

S 

312 

312 

1 

AN 

Indicare X se assicurazione FG coperta 

D 

313 

321 

9 

N 

Competenze correnti. Memorizzare 

 

 

 

 

 

l'ammontare complessivo espresso in migliaia di lire ovvero in unità di euro 

D 

322 

330 

9 

N 

Altre competenze. Memorizzare l'ammontare 

 

 

 

 

 

complessivo espresso in migliaia di lire ovvero in unità di euro 

D 

331 

332 

2 

N 

Numero settimane retribuite 

D 

333 

335 

3 

N 

Numero giornate retribuite 

D 

336 

347 

12 

N 

Mesi retribuiti nell'anno (le 12 posizioni 

 

 

 

 

 

rappresentano, da sinistra a destra, i 12 mesi dell'anno). Memorizzare: 

 

 

 

 

 

 

il valore 0, per ciascun mese non coperto, neppure parzialmente, da retribuzione; 

 

 

 

 

 

 

il valore 1, per ciascun mese in cui sia stata erogata una retribuzione anche se limitatamente ad una sola giornata 

S 

348 

350 

3 

AN 

Codice contratto. Memorizzare: 

 

 

 

 

 

 

valori numerici compresi tra 000 e 268; 

 

 

 

 

 

 

la sigla "EP" per gli enti pubblici e spazio in posizione 350 

S 

351 

351 

1 

A 

Tipo contratto applicato. Memorizzare: 

 

 

 

 

 

 

N = nessuno 

 

 

 

 

 

 

R = regionale 

 

 

 

 

 

 

P = provinciale 

 

 

 

 

 

 

A = aziendale 

 

 

 

 

 

 

G = riallineamento spazio se non ricorre 

 

 

 

 

 

 

alcuna delle precedenti condizioni 

S 

352 

355 

4 

AN 

Livello inquadramento 

D 

356 

359 

4 

N 

Data cessazione 

 

 

 

 

 

Memorizzare giorno mese nella forma GGMM 

D 

360 

361 

2 

N 

Tipo rapporto. Memorizzare i valori 

 

 

 

 

 

corrispondenti ai codici tipo contribuzione, attraverso i quali vengono contraddistinti i lavoratori assunti con contratto di solidarietà, formazione ecc. 

A 

362 

371 

10 

AN 

Filler 

D 

372 

372 

1 

N 

Trasformazione del rapporto. Memorizzare il 

 

 

 

 

 

valore 1, nel caso in cui il lavoratore sia stato interessato da una trasformazione del rapporto da tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa. Tale valore deve essere memorizzato in entrambi i records retributivi utilizzati per la denuncia dell'evento 

D 

373 

374 

2 

N 

Settimane utili. Memorizzare, con riguardo 

 

 

 

 

 

ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, il numero delle settimane utili (anzianità) per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche. 

 

 

 

 

 

Non va indicato quando non è dovuta all'I.N.P.S. la contribuzione IVS 

D 

375 

383 

9 

N 

T.F.R. (espresso in migliaia di lire ovvero 

 

 

 

 

 

in unità di euro) 

 

384 

390 

 

 

Coordinate assegni familiari 

S 

384 

386 

3 

AN 

Numero tabella utilizzata per la determinazione dell'importo dell'assegno spettante 

S 

387 

388 

2 

AN 

Numero dei componenti il nucleo familiare 

S 

389 

390 

2 

AN 

Numero della fascia di reddito 

 

391 

438 

 

 

Prima retribuzione particolare 

S 

391 

392 

2 

AN 

Codice prima retribuzione particolare. 

 

 

 

 

 

Memorizzare il codice che contraddistingue il "tipo" della retribuzione particolare considerata 

D 

393 

400 

8 

N 

Data iniziale prima retribuzione particolare. 

 

 

 

 

 

Memorizzare nella forma GGMMAAAA la data iniziale del periodo cui si riferisce la retribuzione particolare considerata 

D 

401 

408 

8 

N 

Data finale prima retribuzione particolare 

 

 

 

 

 

Memorizzare nella forma GGMMAAAA la data finale del periodo cui si riferisce la retribuzione particolare considerata 

D 

409 

417 

9 

N 

Importo prima retribuzione particolare. 

 

 

 

 

 

Memorizzare l'importo della retribuzione particolare espresso in migliaia di lire ovvero in unità di euro 

D 

418 

420 

3 

N 

Numero settimane prima retribuzione particolare. Memorizzare il numero delle settimane coperte dalla retribuzione particolare sopra indicata 

 

 

 

 

 

Dati integrativi per Fondi speciali 

D 

421 

423 

3 

N 

N. giornate retrib. 1ª retrib. part. 

D 

424 

426 

3 

N 

N. giornate utili 1ª retrib. part. 

D 

427 

435 

9 

N 

Retrib. Pensionabile 1ª retrib. part. Memorizzare l'importo della retribuzione pensionabile espresso in migliaia di lire ovvero in unità di euro 

D 

436 

438 

3 

N 

N. giorn. non retrib. 1ª retrib. particolare 

D 

439 

486 

48 

N 

Seconda retribuzione particolare (v. 1ª 

 

 

 

 

 

retribuzione particolare) 

D 

487 

534 

48 

N 

Terza retribuzione particolare (v. 1ª 

 

 

 

 

 

retribuzione particolare) 

D 

535 

582 

48 

N 

Quarta retribuzione particolare (v. 1ª 

 

 

 

 

 

retribuzione particolare) 

 

583 

628 

 

 

Accrediti figurativi 

D 

583 

584 

2 

N 

Totale annuo delle settimane a retr. ridotta 

D 

585 

593 

9 

N 

Importo retribuzioni ridotte (espresso in migliaia di lire ovvero in unità di euro) 

D 

594 

602 

9 

N 

Importo retribuzioni da accreditare per CIG (espresso in migliaia di lire ovvero in unità di euro) 

D 

603 

604 

2 

N 

Settimane 1 Malattia e/o infortuni 

D 

605 

606 

2 

N 

Settimane 2 Malattia e/o infortuni 

D 

607 

608 

2 

N 

Settimane 1 Maternità e congedi ex D.Lgs. n. 151 del 2001 

 

 

 

 

 

Accredito retribuzione effettiva 

D 

609 

610 

2 

N 

Settimane 2 Maternità e congedi ex D.Lgs. n. 

 

 

 

 

 

151 del 2001. Accredito retribuzione effettiva 

D 

611 

612 

2 

N 

Settimane 1 legge n. 88 del 1987 

D 

613 

614 

2 

N 

Settimane 2 legge n. 88 del 1987 

D 

615 

616 

2 

N 

Settimane 1 Congedi D.Lgs. n. 151 del 2001. 

 

 

 

 

 

Accredito retribuzione effettiva 

D 

617 

618 

2 

N 

Settimane 2 Congedi D.Lgs. n. 151 del 2001. 

 

 

 

 

 

Accredito retribuzione effettiva 

D 

619 

620 

2 

N 

Settimane 1 CIG 

D 

621 

622 

2 

N 

Settimane 2 CIG 

D 

623 

624 

2 

N 

Settimane 1 Congedi art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151 del 2001 

D 

625 

626 

2 

N 

Settimane 2 Congedi art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151 del 2001 

D 

627 

628 

2 

N 

Dati donatori di sangue legge n. 107 del 1990 

D 

629 

637 

9 

N 

Importo contributi trattenuti a carico del lavoratore espresso in migliaia di lire ovvero in unità di euro 

S 

638 

638 

1 

AN 

Indicare: 

 

 

 

 

 

 

"I" (o spazio) per contributi interamente versati; 

 

 

 

 

 

 

"P" per contributi parzialmente versati; 

 

 

 

 

 

 

"N" per contributi non versati 

 

639 

893 

255 

 

Filler 

D 

894 

894 

1 

N 

Campo riservato software di controllo 

D 

895 

896 

2 

N 

Campo riservato software di controllo 

 

897 

1024 

128 

 

Filler 

 

 

Record totali aziendale - Tipo record "S3" (facoltativo)

 

 

 

 

 

 

ALL. 

DA POS  

A POS 

N. CAR. 

RAPP. 

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO 

 

 

 

 

 

DEI CAMPI 

 

 

 

 

 

 

 

1 

44 

 

 

Chiave ordinamento 

S 

1 

16 

16 

AN 

Codice fiscale del soggetto dichiarante 

D 

17 

26 

10 

N 

Matricola azienda 

S 

27 

28 

2 

AN 

Memorizzare il valore "S3" 

S 

29 

44 

16 

AN 

Spazi 

 

45 

65 

 

 

Area dati 

D 

45 

48 

4 

N 

Anno di riferimento della denuncia 

D 

49 

53 

5 

N 

Memorizzare il numero dei record "S1" per la matricola aziendale indicata 

D 

54 

65 

12 

N 

Indicare la sommatoria di tutte le retribuzioni previste nei dati previdenziali ed assistenziali per la matricola aziendale indicata 

 

66 

894 

829 

 

Filler 

D 

895 

896 

2 

N 

Campo riservato software di controllo 

 

897 

1024 

128 

 

Filler 

 

 

Record totali aziendale - Tipo record "S9" (facoltativo)

 

 

 

 

 

 

ALL. 

DA POS  

A POS 

N. CAR. 

RAPP. 

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO 

 

 

 

 

 

DEI CAMPI 

 

 

 

 

 

 

 

1 

44 

 

 

Chiave ordinamento 

S 

1 

16 

16 

AN 

Codice fiscale del soggetto dichiarante 

D 

17 

26 

10 

N 

Memorizzare "9999999999" 

S 

27 

28 

2 

AN 

Memorizzare il valore "S9" 

S 

29 

44 

16 

AN 

Spazi 

 

45 

65 

 

 

Area dati 

D 

45 

48 

4 

N 

Anno di riferimento della denuncia 

D 

49 

53 

5 

N 

Memorizzare il numero dei record "S1" per il soggetto dichiarante 

D 

54 

65 

12 

N 

Indicare la sommatoria di tutte le retribuzioni previste nei dati previdenziali ed assistenziali per il soggetto dichiarante 

 

66 

894 

829 

 

Filler 

D 

895 

896 

2 

N 

Campo riservato software di controllo 

 

897 

1024 

128 

 

Filler 

per il Direttore generale

Prauscello

 

 

Allegato 1

Provv. 30 novembre 2001

Approvazione dello schema di certificazione unica "CUD 2002", con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

(Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 288)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione dello schema di certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.

1.1. È approvato lo schema di certificazione unica modello CUD 2002, unitamente alle informazioni per il contribuente (allegato 1), da utilizzare ai fini dell'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questo assimilati, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti nell'anno 2001, delle anticipazioni sulle indennità di fine rapporto, delle indennità di fine rapporto corrisposte per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A.I. e all'I.N.P.D.A.P., nonché per l'attestazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

1.2. Sono altresì approvate:

a) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico e altro sostituto d'imposta per la compilazione dei dati fiscali (allegato 2);

b) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico e altro sostituto d'imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali I.N.P.S., I.N.P.D.A.I. e I.N.P.D.A.P. (allegato 3).

1.3. Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta deve compilare la certificazione secondo le istruzioni di cui agli allegati 2 e 3 e deve rilasciarla al contribuente, unitamente alle informazioni contenute nel predetto allegato 1, entro i termini previsti dall'articolo 7-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

1.4. L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione CUD 2002 deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo ivi previsti. Relativamente ai campi non compilati, i predetti dati possono essere omessi se tale modalità risulta più agevole per il datore di lavoro. Gli enti pubblici e privati che erogano trattamenti pensionistici possono, altresì, non indicare nella predetta certificazione i dati di cui ai punti 4, 18, 19 e 20 dei "Dati fiscali", parte B, della predetta certificazione. Qualora si renda necessario certificare distinte situazioni per lo stesso sostituito, possono essere utilizzati ulteriori righi aggiuntivi, numerandoli progressivamente, nel rispetto della sequenza numerica dei punti prevista dallo schema di certificazione. La medesima certificazione può essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema allegato.

1.5. Lo schema di certificazione CUD 2002 può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi a periodi successivi al 2001 fino alla approvazione di un nuovo schema di certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2001 e 2002 contenuti nello schema di certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi.

2. Certificazioni relative ai contributi I.N.P.S.

2.1. La certificazione CUD 2002 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all'I.N.P.S., anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello O1/M).

2.2. Per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'I.N.P.S. i flussi informativi delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la certificazione CUD 2002, rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall'interessato all'I.N.P.S. ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali. Per i medesimi periodi e agli stessi fini, in attesa che vengano acquisiti negli archivi I.N.P.S. i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui all'articolo 4 del predetto D.P.R. n. 322 del 1998, i datori di lavoro potranno presentare una dichiarazione a mezzo di supporto magnetico o in via telematica secondo le istruzioni fornite dall'I.N.P.S.

3. Certificazioni relative ai contributi I.N.P.D.A.I.

3.1. La certificazione CUD 2002 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all'I.N.P.D.A.I., anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta.

3.2 Per i periodi per i quali non risultano acquisiti dall'I.N.P.D.A.I. i flussi informativi delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la certificazione CUD 2002, rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall'interessato all'I.N.P.D.A.I. ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali. Per i medesimi periodi e agli stessi fini, in attesa che vengano acquisiti negli archivi I.N.P.D.A.I. i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui all'articolo 4 del predetto D.P.R. n. 322 del 1998, i datori di lavoro potranno presentare una dichiarazione secondo le istruzioni fornite dall'I.N.P.D.A.I.

4. Certificazioni relative ai contributi I.N.P.D.A.P.

4.1. La certificazione CUD 2002, rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall'interessato all'I.N.P.D.A.P., ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali, per i periodi per i quali non risultano acquisiti dall'I.N.P.D.A.P. i flussi informativi delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

5. Certificazione integrativa.

5.1. Qualora il sostituto d'imposta, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno 2001, abbia rilasciato al sostituito la certificazione unica prima dell'approvazione dello schema di cui al punto 1, i dati previsti nello schema CUD 2002 e non presenti nel CUD 2001 già consegnato, devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare entro il termine previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

6.1. Sempreché non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rilasciano alle parti, entro il termine di cui al punto 1.3, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In particolare, la certificazione deve recare l'indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l'oggetto e la data dell'operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

7. Dichiarazioni modello 730.

7.1. Con successivo provvedimento verrà approvato il modello di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni (modello 730), e le relative istruzioni, che terrà conto delle modifiche contenute nei provvedimenti normativi applicabili al periodo di imposta 2001.

Motivazioni.

Il presente provvedimento è emanato in relazione a quanto disposto dall'art. 7-bis, commi 1 e 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in base al quale i soggetti indicati nel titolo III del medesimo decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono rilasciare un'apposita certificazione (CUD), unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) ed agli altri enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze. Al riguardo, con D.M. 25 agosto 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre 1999, n. 207), la certificazione unica (CUD) e la dichiarazione unica dei sostituti d'imposta è stata estesa anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.).

Con il presente provvedimento vengono, altresì, definite le modalità per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Infine, il presente provvedimento tiene conto di quanto stabilito dall'art. 1 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, e successive modificazioni, in base al quale i soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare la certificazione unica rilasciata dai sostituti d'imposta con le modalità previste ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Pertanto, il presente provvedimento approva lo schema di certificazione unica, modello CUD 2002, unitamente alle informazioni per il contribuente contenute nell'allegato 1, da utilizzare ai fini dell'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questo assimilati, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti nell'anno 2001, delle anticipazioni sulle indennità di fine rapporto, delle indennità di fine rapporto corrisposte per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A.I. e all'I.N.P.D.A.P., nonché per l'attestazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

Con lo stesso provvedimento sono altresì approvate le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico e altro sostituto d'imposta per la compilazione dei dati fiscali, contenute nell'allegato 2 al presente provvedimento, nonché le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico e altro sostituto d'imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali I.N.P.S., I.N.P.D.A.I. e I.N.P.D.A.P., indicate nell'allegato 3 al provvedimento stesso.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2001, n. 36 (art. 2, comma 1);

D.M. 28 dicembre 2000, del Ministro delle finanze concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (artt. 1 e 7-bis);

Legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente ed i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra l'altro, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalità per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria (art. 10, comma 3);

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4);

D.M. 25 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre 1999, n. 207, concernente l'estensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.) della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra l'altro, disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente misure in materia fiscale;

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare.

Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia.

Il Direttore dell'Agenzia

Romano

 

 

Allegato 1

Scheda di certificazione "CUD 2002"

Informazioni per il contribuente

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere consegnata al contribuente (dipendente, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e/o pensionato) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell'anno indicato nell'apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate e le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A.I. e all'I.N.P.D.A.P. nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti agli stessi enti previdenziali.

1. Trattamento dei dati personali

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente certificazione e quali sono i diritti che il cittadino ha in questo àmbito.

1.1 Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate, desidera informarLa, anche per gli altri soggetti a ciò tenuti, che il certificato dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, che attesta l'ammontare complessivo delle somme e dei valori percepiti, delle ritenute subite alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, contiene diversi dati personali.

I dati in possesso dell'Agenzia delle entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

1.2 Dati personali

La maggior parte dei dati presenti nella certificazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta) possono, invece, essere forniti facoltativamente dal contribuente qualora egli intenda avvalersi dei benefìci previsti.

1.3 Modalità del trattamento

Gli stessi dati contenuti nella presente certificazione vengono trascritti nella dichiarazione che ogni sostituto è obbligato a presentare all'Agenzia delle entrate.

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell'Agenzia delle entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio da altri sostituti d'imposta);

- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

1.4 Titolari del trattamento

Il primo titolare del trattamento è il soggetto che elabora tali dati (cioè il sostituto d'imposta) il quale tratta i dati personali con le modalità e le logiche che devono essere state precisate nell'informativa che questi ha già reso all'interessato.

La dichiarazione del sostituto può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (banche, uffici postali, C.A.F., associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate.

Gli intermediari e l'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito, a richiesta, l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione;

- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

1.5 Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

1.6 Destinazione dell'8 per mille dell'Irpef

La presente certificazione, in via generale, resta nella disponibilità dell'interessato; tuttavia, qualora ne ricorrano le condizioni, essa può essere utilizzata per effettuare la scelta in ordine alla destinazione dell'8 per mille dell'Irpef. Questa scelta, la cui effettuazione è facoltativa e la cui mancanza non comporta alcuna conseguenza negativa per l'interessato, costituisce secondo la legge n. 675 del 1996 dato di natura "sensibile".

1.7 Consenso

Il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

Gli stessi intermediari sono, invece, tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare il dato sensibile relativo alla scelta dell'8 per mille dell'Irpef e per poterlo comunicare all'Amministrazione finanziaria o agli altri intermediari sopra indicati.

Tale consenso viene manifestato mediante la firma con la quale si effettua la scelta.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati ad eccezione del sostituto di imposta, che deve avervi provveduto autonomamente.

2. Utilizzo della certificazione

2.1 Il contribuente che nell'anno ha posseduto soltanto i redditi attestati nella presente certificazione (CUD 2002), che da quest'anno riguarda anche i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, è esonerato dalla presentazione all'Agenzia delle entrate sia di questa certificazione, che della dichiarazione dei redditi. Il contribuente può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi oppure, se ne ricorrono le condizioni e intende avvalersi dell'assistenza fiscale, il mod. 730, qualora, ad esempio, nell'anno abbia sostenuto oneri, diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione, che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da un'assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 30 della certificazione). I titolari soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il "Casellario delle pensioni" sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale informazione è riportata, a cura del sostituto d'imposta, nelle Annotazioni della presente certificazione.

2.2. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell'importo delle detrazioni, della presente certificazione, sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali). Se il contribuente ha posseduto nell'anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla presente certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi - 730/2002 e UNICO - Persone fisiche 2002 - al fine di verificare se sussistono le condizioni per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione.

2.3. Si ricorda che i soggetti che hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare l'apposito modulo RW contenuto nel modello UNICO 2002, prelevabile dal sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze, www.finanze.it, oppure dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.it.

2.4. La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata direttamente dal contribuente sulla base dei dati contenuti nella presente certificazione qualora l'interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

3. Scelta per destinazione dell'8 per mille dell'Irpef

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef è destinata:

- a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;

- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;

- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;

- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;

- a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi;

- per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;

- per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.

La ripartizione tra le Istituzioni benefìciarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi sono devolute alla gestione statale.

Per il 2001 i contribuenti sono ammessi ad effettuare la scelta mediante la presente certificazione se nel punto 5, parte B dati fiscali, risultano indicate ritenute.

Sono, inoltre, ammessi ad effettuare la scelta i contribuenti che, in aggiunta ad uno o più redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, hanno conseguito altri redditi, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di impresa o di arti e professioni, ma sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione in quanto l'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera lire 20.000, pari ad euro 10,33.

Per esprimere la scelta i contribuenti devono apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una, e ad una soltanto, delle sette istituzioni benefìciarie della quota dell'otto per mille dell'Irpef e devono firmare la dichiarazione posta in fondo all'apposito spazio destinato alla scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef. Tale scelta non determina maggiori imposte da pagare.

La presente certificazione è rilasciata in duplice esemplare. Per effettuare la scelta, uno dei due esemplari va consegnato, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi:

- in busta chiusa allo sportello di una banca o di un ufficio postale che provvederà a trasmetterlo all'Amministrazione finanziaria. La busta deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF", l'anno cui la certificazione si riferisce nonché il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente. Il servizio di ricezione delle scelte da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito;

- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionisti, CAF). Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la certificazione e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.

4. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali I.N.P.S.

La presente certificazione sostituisce la copia del modello 01/M che veniva consegnato, annualmente o alla risoluzione del rapporto di lavoro, dal datore di lavoro al lavoratore dipendente in base alle norme preesistenti al decreto legislativo n. 314 del 1997.

Il lavoratore dipendente può utilizzarla per consegnarla all'I.N.P.S. ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali relativamente ai periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'I.N.P.S. i flussi informativi delle dichiarazioni ai fini fiscali e previdenziali. In tal caso il lavoratore deve accertarsi che il campo "qualifica" risulti compilato.

5. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali I.N.P.D.A.I.

La presente certificazione sostituisce il modello DAP/12 che veniva consegnato annualmente in copia all'assicurato e trasmesso all'I.N.P.D.A.I. in base alla previgente normativa.

La suddetta certificazione può essere utilizzata ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni a carico dell'Ente e per gli altri adempimenti istituzionali, relativamente ai periodi per i quali non risultino acquisiti presso l'Ente medesimo i flussi informativi delle dichiarazioni ai fini fiscali e previdenziali.

6. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali I.N.P.D.A.P.

Con la presente certificazione vengono attestati al lavoratore dipendente i redditi percepiti e imponibili ai fini delle prestazioni erogate dall'I.N.P.D.A.P. Pertanto, nei relativi punti, il lavoratore oltre a ritrovare i propri dati identificativi ed il periodo di lavoro relativo all'anno oggetto della certificazione, potrà riscontrare gli elementi retributivi percepiti, sempre nell'anno di riferimento e, rispettivamente, valorizzabili ai fini della pensione, ai fini del trattamento di fine servizio, ovvero di fine rapporto. Di conseguenza, la certificazione sarà dichiarativa dei contributi trattenuti ai suddetti fini che, separatamente, dovranno essere indicati. Particolare rilievo per il lavoratore assume l'evidenziazione dei giorni utili (punti 76 e 67) ai fini delle prestazioni a carico di questo Istituto.

Con la certificazione CUD 2002 sono, inoltre, descritti i periodi di servizio utili (punti 65 e 66), le singole trattenute operate (punti 89 e 90), nonché le retribuzioni a diverso titolo imponibili.

Per il rilascio al singolo lavoratore della certificazione della propria posizione previdenziale l'I.N.P.D.A.P. utilizzerà i dati contenuti nella certificazione CUD 2002 che gli perverranno dal datore di lavoro mediante la dichiarazione Mod. 770/2002 Semplificato.

Pertanto nel CUD 2002 sono riportati i singoli periodi lavorativi ed i relativi dati retributivi e dichiarativi della posizione giuridica rivestita nel periodo di riferimento.

Per ogni variazione di posizione giuridica ovvero di interruzione dal servizio, il datore di lavoro deve utilizzare una ulteriore sezione del CUD 2002, compilando correttamente i relativi punti (per le retribuzione ai fini pensionistici, punti 81, 82 e 86; per il trattamento di fine servizio, punto 84; per il trattamento di fine rapporto, punto 85; per i giorni utili, punti 76 e 67).

7. Trattenute per contribuzione a carico del lavoratore

Per i soggetti iscritti all'I.N.P.S. ed all'I.N.P.D.A.I. l'importo complessivo dei contributi trattenuti viene attestato nel punto 53 dei "Dati previdenziali e assistenziali I.N.P.S. e I.N.P.D.A.I.". Tale importo non comprende le trattenute operate per i pensionati che lavorano.

Per i dipendenti iscritti all'I.N.P.D.A.P. l'importo complessivo dei contributi trattenuti, rispettivamente, ai fini pensionistici e del trattamento di fine servizio, viene attestato nei punti 89 e 90.

 

 

Allegato 2

Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta

Compilazione dati fiscali

Generalità

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere compilata ai fini fiscali indicando i dati riguardanti i redditi corrisposti nell'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate e le detrazioni effettuate. La certificazione va consegnata al contribuente (dipendente, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e/o pensionato) dai sostituti d'imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l'indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il datore di lavoro. Gli enti pubblici e privati che erogano trattamenti pensionistici possono, altresì, non indicare nella predetta certificazione i dati di cui ai punti 4, 18, 19 e 20 della parte B, relativa ai dati fiscali.

Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi agli anni successivi al 2001 fino all'approvazione del nuovo schema di certificazione.

Il soggetto che rilascia la certificazione può compilare la stessa con i dati fiscali e previdenziali esposti in euro o in lire. Qualora la certificazione venga compilata in euro deve essere barrata l'apposita casella e l'esposizione dei dati deve essere effettuata in centesimi, arrotondando per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.

Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta

Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre i propri dati identificativi e il proprio codice fiscale, anche l'indirizzo completo (Comune, sigla della provincia, C.A.P., via, numero civico, telefono, fax e l'indirizzo di posta elettronica) della propria sede (e non quella di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) al quale il CAF-dipendenti deve inviare la comunicazione (mod. 730-4) relativa alla liquidazione del mod. 730. Si precisa che l'indicazione del numero di telefono deve essere preceduta dalla lettera «T», mentre quella del numero di fax deve essere preceduta dalla lettera «F».

PARTE A

Dati generali

Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme

Il sostituto d'imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 31 dicembre 2001 o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Per l'individuazione dei codici catastali necessari per la compilazione del punto 11 è possibile consultare il sito internet: www.agenziaterritorio.it.

PARTE B

Dati fiscali

Nella parte B "Dati fiscali" vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, gli emolumenti assoggettati a tassazione separata (arretrati relativi ad emolumenti di anni precedenti ed indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o loro anticipazioni o acconti erogati nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute), gli oneri di cui si è tenuto conto nonché gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi. Per le indennità relative a rapporti cessati anteriormente all'anno 1974 deve essere utilizzato il mod. 102-bis, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 1986, n. 62.

Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi.

In caso di decesso del sostituito, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione, relativa al dipendente deceduto, attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte ed indicando nella parte A i dati anagrafici relativi al defunto.

La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del sostituito. In tal caso:

- nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell'erede;

- l'importo dei redditi erogati all'erede deve essere indicato al punto 1 o al punto 2 della parte B, a seconda del tipo di reddito corrisposto come più avanti specificato;

- nelle annotazioni, devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione.

Nel punto 1 va indicato il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati per i quali è possibile fruire delle detrazioni per lavoro dipendente (stipendi, pensioni, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità e compensi corrisposti da terzi, borse di studio, compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.), al netto degli oneri deducibili e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito.

Quanto ai redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero e determinati a norma del comma 8-bis, dell'art. 48 del T.U.I.R., indicare la retribuzione convenzionale definita per l'anno 2001 dal D.M. 23 gennaio 2001 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora il reddito di cui al punto 1 comprenda redditi prodotti all'estero, l'ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle annotazioni.

Si precisa che i compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni, al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, devono essere indicati nel punto 1 per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta lire 6 milioni. In tal caso sull'importo eventualmente indicato nel punto 1 non competono le detrazioni per lavoro dipendente. Nelle annotazioni deve essere, comunque, indicato l'ammontare del predetto reddito escluso dalla tassazione.

Nel punto 2 va indicato il totale imponibile dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, indennità percepite per l'esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.) per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente.

Qualora il sostituito si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate da altri soggetti, la certificazione deve riportare, per i redditi indicati, rispettivamente, nei punti 1 o 2, i dati complessivi relativi al totale imponibile, al totale ritenute, al totale detrazioni (compresi quelli relativi al periodo di lavoro espresso in giorni, alle erogazioni a fronte di spese sanitarie, ecc.) dei diversi rapporti. I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai successivi punti 35 e 36.

Relativamente ai punti 1 e 2, nelle annotazioni deve essere, inoltre, indicato l'importo delle eventuali erogazioni liberali in occasione delle festività e ricorrenze, nonché il valore di eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto.

Nel punto 3 va indicato il reddito di lavoro emerso corrisposto al lavoratore che si è parallelamente impegnato nel programma di emersione.

Nel punto 4 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente.

Nel punto 5 va indicato il totale delle ritenute d'acconto che il sostituito dovrà esporre nella dichiarazione dei redditi che eventualmente dovrà presentare, nonché l'eventuale credito d'imposta riconosciuto per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, considerate in occasione delle operazioni di conguaglio. Le ritenute indicate in questo punto, sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel punto 9. Delle imposte pagate all'estero a titolo definitivo deve essere data distinta indicazione nelle annotazioni. La medesima informazione deve essere fornita anche relativamente all'importo del credito d'imposta, di cui all'art. 15 del T.U.I.R., già compreso nel punto 5.

L'importo delle ritenute da indicare nel punto 5 è quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d'imposta. Pertanto, in caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle ritenute conseguenti a dette operazioni, va comunque indicato nel punto 5 il totale delle ritenute anche se:

- non tutte risultano ancora operate;

- in caso di dipendente statale, questi ha dichiarato di voler effettuare autonomamente il relativo versamento.

Nei casi precedenti vanno compilati, inoltre, i punti 33 o 34.

Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal "Casellario delle pensioni" devono farne menzione nelle annotazioni della certificazione, precisando che il pensionato, se non possiede altri redditi oltre i trattamenti pensionistici, è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Il punto 6 deve essere barrato qualora il sostituto abbia applicato al proprio sostituito, a seguito di richiesta di quest'ultimo, una maggior aliquota rispetto a quella prevista per il reddito erogato.

Nel punto 7 va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 10.

Nel punto 8 va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 11. Si precisa che tale campo non deve essere compilato con riferimento ai sostituiti domiciliati in Comuni che non hanno disposto l'applicazione di detta addizionale.

Gli importi eventualmente evidenziati nei punti 7 e 8 comportano l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare il prelievo o in rate, nel corso del periodo d'imposta successivo, ovvero in un unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni devono contenere l'informazione che i predetti importi sono stati interamente trattenuti.

Nel punto 9 va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel punto 5.

Nel punto 10 va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 7.

Nel punto 11 va indicato l'importo dell'addizionale comunale Irpef non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 8.

Ai fini dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituito, nei punti 12 e 13 vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all'Irpef trattenuti dal sostituto al sostituito che si è avvalso dell'assistenza fiscale nel periodo d'imposta per il quale è consegnata la certificazione. Tali importi devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento e sono comprensivi dell'importo eventualmente indicato nel successivo punto 14. Qualora il primo e/o il secondo o unico acconto non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportare l'importo sospeso nel punto 14, già compreso nei precedenti punti 12 e 13.

Per i predetti soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale nei punti 15, 16 e 17 vanno indicati, rispettivamente, gli eventuali crediti di Irpef, di addizionale regionale all'Irpef e di addizionale comunale all'Irpef relativi all'anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto.

Nel punto 18 va indicato l'importo totale delle detrazioni ai sensi dell'art. 13 del T.U.I.R.:

- detrazione per lavoro dipendente;

- ulteriore detrazione per redditi da pensione;

- ulteriore detrazione per redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno;

- ulteriore detrazione per redditi da lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore all'anno (ad esempio collaborazioni coordinate e continuative).

Relativamente al punto 19 va indicato l'importo totale delle detrazioni di cui all'art. 12 del T.U.I.R. per coniuge e familiari a carico. In tale punto deve essere ricompresa anche l'ulteriore detrazione spettante per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e l'eventuale maggiore detrazione spettante per i figli successivi al primo.

Il punto 20 è riservato all'indicazione dell'importo complessivo delle detrazioni, derivante dagli oneri detraibili ex art. 13-bis del T.U.I.R., indicati nel successivo punto 21; in tale punto deve essere altresì compresa la detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida, di cui va fatta espressa indicazione nelle annotazioni.

Nel punto 21 va indicato il totale dei predetti oneri detraibili comprensivo degli oneri per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% e limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed f) dell'articolo 13-bis, comma 1, del T.U.I.R. per le erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

Si precisa che gli importi degli oneri detraibili contenuti in tale punto devono essere calcolati tenendo conto degli eventuali limiti e al netto delle franchigie previste dalle norme che li regolano.

I medesimi oneri devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione desunti dalla tabella allegata alle presenti istruzioni ed il relativo importo. Si precisa che per quanto attiene alle spese sanitarie, qualora l'importo delle stesse sia inferiore alle 250.000 lire, pari ad euro 129,11 l'importo va comunque indicato nelle annotazioni con l'apposita dicitura: "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Nel punto 22 va indicato il totale complessivo degli importi già indicati ai punti 18, 19 e 20.

Nel caso in cui per incapienza dell'imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente, dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante nei punti 18, 19 e 20 nel punto 22 va indicato l'importo totale delle detrazioni effettivamente attribuite in relazione all'imposta lorda del percipiente.

Nel punto 23 vanno indicati:

- il totale degli oneri di cui all'articolo 10 del T.U.I.R., alle condizioni ivi previste ad esclusione dei contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari, evidenziati nel successivo punto 24;

- le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b), che, a norma dell'art. 48, comma 2, lettera h), del T.U.I.R., non hanno concorso a formare il reddito di cui ai punti 1 e 2.

L'importo indicato in questo punto deve essere fornito al percipiente, per fini conoscitivi e di trasparenza.

Di conseguenza, il sostituto d'imposta dovrà esplicitare nelle annotazioni le singole voci del punto 23, evidenziando al sostituito che tali importi non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi presentata da quest'ultimo.

Nei punti 24 e 25 vanno indicati i dati relativi ai contributi e premi (diversi dal T.F.R.) complessivamente versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari.

In particolare, va indicato:

- nel punto 24 l'importo dei citati contributi e premi esclusi dall'imponibile;

- nel punto 25 l'importo dei contributi e premi non esclusi dall'imponibile ad esempio perché eccedenti i limiti previsti dall'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del T.U.I.R.

Il punto 26 deve essere compilato con riferimento agli iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente al 28 aprile 1993 indicando il trattamento di fine rapporto destinato al fondo pensione complementare. Tale punto non deve essere compilato per gli iscritti, anche successivamente alla predetta data ai fondi di previdenza preesistenti che evidenziano un rilevante squilibrio finanziario ed abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis) dell'art. 18 del D.Lgs. n. 124 del 1993.

Nel punto 27 va indicato l'importo del contributo straordinario per l'Europa restituito nel corso del 2001.

Nel punto 28 va indicato l'importo relativo alla restituzione dell'80 per cento della quota fissa individuale di lire 85.000, pari ad euro 43,90, a seguito di apposita richiesta del sostituito e versata dal medesimo nel 1993 per l'assistenza medica di base, ai sensi della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Nel punto 29 vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Detti contributi non concorrono a formare il reddito imponibile per un importo non superiore complessivamente a lire 7 milioni, pari a euro 3615,20. Nelle annotazioni va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Nelle medesime annotazioni va indicata la quota di contributi, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d'imposta.

Nel punto 30 barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituito. L'importo dei premi pagati concorre a formare il reddito imponibile di cui al punto 1 e per lo stesso non è riconosciuta alcuna detrazione. Nelle annotazioni va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.

I punti 33 e 34 devono essere utilizzati in caso di incapienza a subire il prelievo delle retribuzioni, erogate fino a febbraio a seguito del conguaglio di fine anno. In particolare, nel punto 33 va indicato l'importo dell'Irpef che il sostituito ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio). L'importo da indicare non deve tener conto degli interessi sulle somme ancora dovute, tuttavia, nelle annotazioni della certificazione deve essere specificato che sulle somme indicate nel punto 33 sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.

Nel punto 34, che può essere compilato soltanto dai sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, va indicato l'importo dell'Irpef che il sostituito si è impegnato a versare autonomamente.

Nei punti 35 e 36 deve essere indicato l'importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d'imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1 o 2). Le predette modalità di compilazione devono essere seguite anche qualora:

- si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione del precedente sostituto;

- nell'ipotesi di successione mortis causa, l'erede prosegua l'attività del sostituto deceduto.

Nei punti da 47 a 50 vanno indicati i dati relativi agli importi complessivi degli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente o di redditi a questi assimilati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e le relative ritenute operate e sospese. Si precisa che nel punto 50 va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel punto 49.

Nei punti da 57 a 60 va indicato l'ammontare del T.F.R., le altre indennità e somme e le anticipazioni soggette a tassazione separata erogate nell'anno ed eventualmente in anni pregressi, e le ritenute operate.

Relativamente al T.F.R. ed alle altre indennità e somme, il sostituto deve indicare nelle annotazioni i medesimi importi, distinguendo tra quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e quelli maturati dal 1° gennaio 2001.

Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero in caso di eredità deve essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità, tenendo presente che:

- nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;

- nel punto 61 deve essere indicata la percentuale spettante all'avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati con riferimento all'indennità così come complessivamente maturata in capo al deceduto;

- nelle annotazioni devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici del deceduto e se trattasi di eredità ovvero di erogazioni di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti.

Tabella - Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%

 

 

 

Codice 

Descrizione 

 

 

1 

 

Spese sanitarie 

2 

 

Spese sanitarie per familiari a carico 

3 

 

Spese sanitarie per portatori di handicap 

4 

 

Spese per veicoli per i portatori di handicap 

5 

 

Spese per l'acquisto di cani guida 

6 

 

Spese veterinarie 

7 

 

Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale 

8 

 

Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili 

9 

 

Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio 

10 

 

Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale 

11 

 

Interessi per prestiti o mutui agrari 

12 

 

Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza 

13 

 

Spese per istruzione 

14 

 

Spese funebri 

15 

 

Erogazioni liberali ai partiti politici 

16 

 

Erogazioni liberali alle ONLUS 

17 

 

Erogazioni liberali alle associazioni sportive dilettantistiche 

18 

 

Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso 

19 

 

Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale 

20 

 

Erogazioni liberali a favore della società di cultura - Biennale di Venezia 

21 

 

Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico 

22 

 

Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche 

23 

 

Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo 

24 

 

Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale 

25 

 

Altri oneri detraibili 

 

 

Allegato 3

Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta

Compilazione dati previdenziali e assistenziali

Generalità

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere compilata ai fini contributivi indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A.I. e all'I.N.P.D.A.P., nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti agli stessi enti previdenziali, relativi all'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema. La certificazione va consegnata al contribuente dai datori di lavoro entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l'indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il datore di lavoro.

Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi ad anni successivi all'approvazione di un nuovo schema di certificazione.

Per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni, se espressi in lire, devono essere arrotondati alle 1000 lire superiori in caso di frazione pari o superiore alle 500 lire ovvero alle 1000 lire inferiori in caso di frazione inferiore alle 500 lire.

Il soggetto che rilascia la certificazione può, compilare la certificazione con i dati previdenziali esposti in euro. In tal caso deve essere barrata l'apposita casella e gli importi vanno arrotondati all'unità inferiore fino a 49 centesimi di euro e all'unità superiore da 50 centesimi in poi.

Dati generali

Se la certificazione deve essere rilasciata ai soli fini contributivi, vanno riportati necessariamente:

- con riferimento al soggetto che rilascia la certificazione, il cognome e nome o la denominazione ed il codice fiscale;

- con riferimento al dipendente, il cognome, il nome, il codice fiscale, il sesso nonché la data, il Comune (o Stato estero) e la Provincia di nascita.

Parte C - I.N.P.S.

1. DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Nella presente certificazione i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

Anche nel caso in cui, nel periodo cui si riferisce la certificazione, per il dipendente vi sia variazione di qualifica o di tipo rapporto oppure trasformazione del rapporto, i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ognuna delle situazioni sopra specificate. Qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative (cambiamento di qualifica, variazione nel corso dell'anno di ente pensionistico di appartenenza, ecc.) può essere consegnata un'unica certificazione compilando ulteriori righi, identificativi da una numerazione progressiva (ad esempio rigo uno, rigo due ecc.), ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni.

Nelle ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del sostituito, la stessa, per la parte previdenziale deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa.

Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali

I dati previdenziali di competenza dell'I.N.P.S. devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione delle denunce individuali dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (Modello O1/M).

Pertanto, la certificazione, per la parte relativa ai dati previdenziali di competenza dell'I.N.P.S., deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituti d'imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, Aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia). Inoltre, devono essere certificati i compensi corrisposti durante l'anno 2001 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata I.N.P.S. di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Dirigenti iscritti all'I.N.P.D.A.I.

Il datore di lavoro deve compilare due distinti quadri relativi ai dati previdenziali ed assistenziali I.N.P.S./I.N.P.D.A.I., uno contraddistinto dal codice "ente" 1 (I.N.P.S.) e uno contraddistinto dal codice "ente" 2 (I.N.P.D.A.I.).

Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato

Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato l'obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall'I.N.P.S. in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata.

Il datore di lavoro è, pertanto, esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali già dichiarati e che saranno certificati dall'I.N.P.S.

Anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla legge n. 240 del 1984 non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative CIG, CIGS, mobilità e ANF versate con il sistema DM10.

Imponibile ai fini previdenziali

Per quanto riguarda i dati relativi alle contribuzioni dovute all'I.N.P.S. per i lavoratori dipendenti, si pone in evidenza che, in materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme e valori "percepiti", espresso nel comma 1 dell'articolo 48 del T.U.I.R. (approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, specificata quest'ultima, più propriamente ed incisivamente, attraverso il concetto di redditi "maturati" nel periodo di riferimento. In altri termini, tale nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma include, anche se non corrisposti, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale. Tale conseguenza discende dal principio, già largamente affermato in giurisprudenza in correlazione all'automatismo della costituzione del rapporto previdenziale, che si determina al sorgere del rapporto di lavoro, e successivamente codificato in diritto positivo dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni.

Premesso quanto sopra, si ricorda che l'imponibile riferito al 2001 dovrà essere rettificato:

- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2001 ma riferiti a dicembre 2000 (tali importi avranno, infatti, rettificato le certificazioni e le dichiarazioni del 2000);

- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2002, ma riferiti a dicembre 2001.

Casi particolari

Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari:

- contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni (vedi circolare 23 gennaio 1997, n. 14, circolare 2 settembre 1998, n. 197, circolare 15 marzo 1999, n. 60, messaggio 24 settembre 2001, n. 146);

- contribuzione "figurativa" versata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997 per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito);

- contribuzione "figurativa" correlata ai periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito) versata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.M. 28 aprile 2000, n. 157 e del D.M. 28 aprile 2000, n. 158 (circolare 22 novembre 2000, n. 193 e circolare 22 novembre 2000, n. 194, emanate dall'I.N.P.S.);

- contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 (circolare 22 giugno 2000, n. 119).

 

 

Sezione 1

Punto 1 - Qualifica assicurativa

La compilazione del campo è obbligatoria; l'assenza della qualifica comporta la non utilizzabilità della certificazione per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'I.N.P.S. i flussi informativi delle dichiarazioni.

Va compilata utilizzando, a seconda dei casi, uno dei seguenti codici:

 

 

Codice 

Descrizione 

 

 

 

 

1 

Operaio 

2 

Impiegato 

3 

Dirigente 

4 

Apprendista non soggetto all'assicurazione infortuni 

5 

Apprendista soggetto all'assicurazione infortuni 

6 

Lavoratore a domicilio 

7 

Equiparato o intermedio considerato impiegato ai fini della contribuzione per le prestazioni economiche di malattia 

8 

Viaggiatore o piazzista 

B 

Lavoratore domestico dipendente da agenzia di lavoro interinale (articolo 117 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) 

E 

Pilota (Fondo volo) 

F 

Pilota in addestramento (primi 12 mesi) 

G 

Pilota collaudatore 

H 

Tecnico di volo 

L 

Tecnico di volo in addestramento (primi 12 mesi) 

M 

Tecnico di volo per i collaudi 

N 

Assistente di volo 

P 

Giornalista professionista, praticante o pubblicista iscritto all'I.N.P.G.I. 

Q 

Lavoratore con qualifica di quadro 

R 

Apprendista qualificato impiegato (articolo 21, commi 6 e 22, della legge 28 febbraio 1987, n. 56) 

W 

Apprendista qualificato operaio (articolo 21, commi 6 e 22, della legge 28 febbraio 1987, n. 56) 

 

 

Punto 2 - Tempo pieno/tempo parziale

 

 

Codice 

Descrizione 

 

 

 

 

F 

Tempo pieno 

P 

Tempo parziale 

 

 

Punto 3 - Tempo determinato o indeterminato

 

 

Codice 

Descrizione 

 

 

 

 

I 

Tempo indeterminato 

D 

Tempo determinato o contratto a termine 

S 

Stagionale 

 

 

I punti 1, 2 e 3 devono essere sempre compilati quando sono presenti i dati previdenziali ed assistenziali I.N.P.S., ad eccezione dell'ipotesi in cui ricorra la qualifica assicurativa "B".

Per quanto riguarda il punto 2 sono stati eliminati i caratteri "L, N, R" (messaggio 25 settembre 2001, n. 149).

Per quanto riguarda il punto 3, si precisa che deve essere indicato:

- "I" per dipendenti a tempo indeterminato (gli apprendisti vanno considerati a tempo indeterminato, salvo il caso in cui siano stagionali - articolo 21, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56);

- "D" per dipendenti a tempo determinato, compresi quelli evidenziati da particolari "tipi rapporto", come ad esempio i contratti di formazione, ecc.;

- "S" per i dipendenti stagionali (dipendenti impiegati in attività che si svolgono a cicli stagionali, tipici di aziende conserviere, tabacchifici, zuccherifici, aziende alberghiere, ecc., nelle quali a periodi di attività caratterizzati da assunzioni di personale seguono periodi di sospensione con conseguente risoluzione dei rapporti per fine lavoro all'atto della conclusione del ciclo di produzione medesimo). Le attività stagionali sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.

Nel punto 4 indicare il codice "01". L'indicazione di tale codice è necessaria per l'attribuzione dei dati all'I.N.P.S. Il codice "02" identifica i dati di pertinenza dell'I.N.P.D.A.I. Pertanto, nel caso di Dirigenti di aziende industriali, devono essere sempre compilati due distinti quadri, uno di pertinenza I.N.P.S. per le contribuzioni "minori" e l'altro per le contribuzioni di pertinenza I.N.P.D.A.I. per l'IVS e il Fondo di garanzia.

Nel punto 5 deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'I.N.P.S. al datore di lavoro. Si precisa, che nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole I.N.P.S. diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.

Nel punto 6 deve essere indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Nel caso di variazione nel corso dell'anno, deve essere indicata l'ultima provincia di lavoro. Il punto va sempre compilato anche se coincidente con la provincia della matricola aziendale.

Se il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa all'estero, deve essere indicata la sigla "EE". Nei punti 7, 8, 9 e 10 devono essere indicate le forme assicurative cui il lavoratore è soggetto, barrando le caselle relative alle gestioni per le quali il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi (IVS, DS, altre, FG).

La casella "IVS" va sempre barrata, quando i contributi pensionistici sono versati all'I.N.P.S. (ad esempio Fondo elettrici, telefonici, volo, ferrovieri, ecc.).

Pertanto, non deve essere barrata, nel riquadro I.N.P.S., per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall'I.N.P.S. (ad esempio: I.N.P.D.A.I., I.N.P.G.I., I.N.P.D.A.P., E.N.P.A.L.S.).

Si precisa che la casella "Altre" deve essere barrata esclusivamente nel caso in cui per il lavoratore non siano dovuti i contributi IVS, DS e FG.

Per i lavoratori con la qualifica di apprendista deve essere barrata la sola casella IVS, sia che risultino dipendenti di aziende artigiane che di aziende non artigiane.

Per i lavoratori per i quali la contribuzione è assolta nella misura prevista per gli apprendisti ovvero per i lavoratori per i quali compete l'esonero totale o parziale dalla contribuzione, devono essere barrate le caselle riferite alle forme contributive cui è iscritto il lavoratore.

La casella "FG" deve essere barrata quando per il soggetto è dovuto il contributo al "Fondo garanzia trattamento fine rapporto".

Nei punti 11 e 12 devono essere indicate, rispettivamente, le competenze correnti e le altre competenze. Si precisa che la suddivisione delle retribuzioni in "competenze correnti" ed "altre competenze" è obbligatoria.

In particolare deve essere indicato:

- nel punto 11 l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.). Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, nel punto 11 devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali;

- nel punto 12 l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13ª o 14ª mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits). Si chiarisce che relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (decreto-legge n. 67 del 1997). Per quanto riguarda l'indennità sostitutiva del preavviso, che di norma non va inclusa nel punto 12, consultare l'apposito paragrafo.

Si precisa che gli arretrati di retribuzione da includere tra le "altre competenze", sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando le procedure previste per le regolarizzazioni contributive (O1/M-vig, O1/M-rett, SA/vig, SA/rett).

Si ricorda che le somme corrisposte per incentivare l'esodo non sono sottoposte a contribuzione previdenziale ed assistenziale e pertanto non vanno comprese nelle "competenze correnti" né nelle "altre competenze".

Qualora siano da indicare, per l'anno di riferimento, solo competenze arretrate, occorre compilare, oltre ai dati identificativi, i punti da 1 a 12, escluso il punto 11.

Per gli operai dell'edilizia e per i lavoranti a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari per la compilazione dei punti 11 e 12:

a) operai dell'edilizia

Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione.

Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l'assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile, in forma mutualistica, di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest'ultima dell'onere della corresponsione del predetto trattamento.

Per quanto riguarda l'evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:

- i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L'importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso tra le competenze da indicare nel punto 11. Le settimane di ferie godute vanno incluse dalle imprese fra le settimane retribuite da indicare nel punto 13;

- i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti. L'importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso nelle retribuzioni correnti da indicare nel punto 11. Le relative settimane, anche se non caratterizzate da altra retribuzione corrente, devono essere indicate nel punto 13;

- l'importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) va esposto nel punto 12. Le relative settimane (sempreché si riferiscano a settimane prive di altri emolumenti correnti assoggettati a contribuzione) non danno luogo a copertura contributiva per le settimane stesse e, pertanto, non sono da indicare nel punto 13.

Nel punto 11 va altresì compreso il 15 per cento delle somme da versare alle Casse edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui soggette a contribuzione di previdenza ed assistenza (contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per l'anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione delle quote di adesione contrattuale);

b) lavoranti a domicilio

I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l'analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare, il datore di lavoro deve seguire le seguenti modalità:

- i cosiddetti periodi di ferie vanno inclusi fra le settimane retribuite da indicare nel punto 13;

- l'importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia va incluso nelle retribuzioni da indicare nel punto 12;

- gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali vanno inclusi nelle retribuzioni da indicare nel punto 11.

Nel punto 13 va indicato il numero complessivo delle settimane cui si riferisce la retribuzione indicata nel punto 11.

Per settimana deve intendersi il periodo che inizia con la domenica e termina con il sabato successivo.

La settimana così definita deve considerarsi utile ai fini della determinazione del numero da indicare nel punto in trattazione quando comprenda almeno un giorno retribuito; la settimana a cavallo di anno il cui sabato cade nell'anno successivo, va computata nell'anno successivo.

Nel punto 14 va indicato il numero complessivo delle giornate cui si riferisce la retribuzione indicata nel punto 11.

Nel punto 15 deve essere barrata la casella qualora l'importo indicato nel punto 11 si riferisca a tutti i mesi dell'anno solare considerato (il singolo mese si intende retribuito purché comprenda almeno un giorno per il quale sia dovuta la retribuzione).

Nel punto 16 devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi non coperti (nemmeno parzialmente) dalla retribuzione indicata nel predetto punto 11.

Nel punto 17 deve essere indicato il codice contratto nazionale applicato o più affine a quello applicato (vedi tabelle allegate alla circolare 3 maggio 1999, n. 100 e alla circolare 16 maggio 2000, n. 94). Nel caso in cui il datore di lavoro applichi, oltre al contratto nazionale, anche un contratto di secondo livello, deve essere inserito il contratto nazionale. Non deve essere quindi compilato il punto 18.

Nel punto 18, qualora non sia applicato un contratto nazionale, salvo il caso in cui nel codice contratto venga indicato "EP" (enti pubblici), deve essere indicato il tipo di contratto in concreto applicato al lavoratore, utilizzando uno dei seguenti codici:

 

 

Codice 

Descrizione 

 

 

 

 

R 

Per contratto stipulato a livello regionale 

P 

Per contratto stipulato a livello provinciale 

A 

Per contratto stipulato a livello aziendale 

N 

Nel caso in cui non sia applicato nessuno dei tipi di contratto di cui alle lettere precedenti 

G 

Contratto di riallineamento o di gradualità 

 

 

Nel punto 19 deve essere indicato il livello di inquadramento del lavoratore riferito al contratto applicato. Nel caso di variazione del livello di inquadramento nel corso dell'anno solare, deve essere riportato l'ultimo livello conseguito.

Nel punto 20 vanno indicati il giorno ed il mese di risoluzione del rapporto di lavoro, senza cioè tenere conto dell'eventuale successivo periodo coperto dall'indennità sostitutiva del preavviso.

 

 

Nel punto 21 va indicato, solo per particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari, uno dei seguenti codici:

 

 

Codice 

Descrizione 

 

 

15 

Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'articolo 16 della legge n. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro il beneficio previsto per gli apprendisti (circolare n. 41 del 1994) 

19 

Lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, ai quali si applica l'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali (cooperative sociali, circolare n. 296 del 1992) 

20 

Lavoratori assunti dal 1° gennaio 2000, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (F.P.L.D.) per effetto dell'articolo 41, comma 1, della legge n. 488 del 1999 (soppressione Fondo elettrici e telefonici, circolare n. 149 del 24 agosto 2000) 

27 

Operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50 per cento dei contributi a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circolare n. 249 del 1993) 

28 

Operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25 per cento dei contributi a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circolare n. 249 del 1993) 

29 

Lavoratori assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 451 del 1994 (calzaturieri) 

 

Sgravio del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi tre anni (circolare n. 219 del 1995) 

38 

Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'articolo 16 della legge n. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50 per cento (circolare n. 41 del 1994) 

39 

Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'articolo 16 della legge n. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25 per cento (circolare n. 41 del 1994) 

40 

Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'articolo 16 della legge n. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 40 per cento (circolare n. 236 del 25 novembre 1996) 

46 

Lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui 

 

all'obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i quali è stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Versamento dei contributi come per apprendisti (circolare n. 174 

 

del 31 luglio 1997) 

47 

Lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i quali è stato trasformato in rapporto di lavoro 

 

a tempo indeterminato. Riduzione dei contributi al 50 per cento (circolare n. 174 del 31 

 

luglio 1997) 

50 

Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 451 del 1994 (calzaturieri) 

 

Sgravio del 75 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi due anni (circolare n. 219 del 1995) 

52 

Lavoratori con contratto di solidarietà stipulato ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della 

 

legge n. 863 del 1984 

53 

Lavoratori con contratto di formazione stipulato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 863 del 1984, e articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 

54 

Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 291 del 1988 (circolare n. 164 del 1988) 

56 

Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 407 del 1990 (circolare n. 25 del 1991) 

57 

Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, aventi titolo alle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (circolare n. 25 del 1991) 

58 

Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, aventi titolo alla riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circolare n. 25 del 1991) 

59 

Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (circolare n. 25 del 1991) 

65 

Lavoratori assunti con Contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro il beneficio generalizzato del 25% (circolare n. 85 del 9 aprile 2001) 

66 

Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 68 del 1999 

67 

Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione nella misura del 50% di cui all'articolo 13, comma 1, lett. b), della legge n. 68 del 1999 

68 

Lavoratori interinali per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50% ex D.Lgs. n. 151 del 2001 (circolare n. 136 del 10 luglio 2001) 

69 

Lavoratori assunti con contratto di formazione secondo le regole del "de minimis" (circolare n. 85 del 9 aprile 2001) 

70 

Lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS ex art. 75 della legge n. 388 del 2000 (circolare n. 118 del 30 maggio 2001) 

75 

Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (circolare n. 260 del 1991) 

76 

Per i lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (circolare n. 260 del 1991) 

77 

Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato (circolare n. 260 del 1991) 

78 

Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 15 ottobre 1991, n. 344 (profughi, circolare n. 50 del 1992) 

82 

Lavoratori a tempo determinato, assunti in sostituzione di personale in astensione dal lavoro (articolo 10 della legge n. 53 del 2000), per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50 per cento (circolare n. 117 del 20 giugno 2000) 

83 

Lavoratori interinali a tempo determinato (articolo 1, comma 1, della legge n. 196 del 1997, circolare n. 153 del 15 luglio 1998) 

84 

Lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circolare n. 215 del 1991) 

85 

Lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 37,50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circolare n. 215 del 1991) 

86 

Lavoratori ex cassaintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (circolare n. 260 del 1992) 

89 

Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 451 del 1994, trasformato in rapporto a tempo indeterminato (calzaturieri): alla fine del primo anno il beneficio al 100 per cento spetta per due anni; alla fine del secondo anno il beneficio al 100 per cento spetta per un anno (circolare n. 219 del 1995) 

91 

Giornalisti dipendenti della RAI, già iscritti all'I.N.P.G.I., che si sono avvalsi dell'opzione per l'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 509 del 1994 

92 

Dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per i quali compete la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circolare n. 2 del 8 gennaio 1997) 

95 

Lavoratori interessati dal contratto di riallineamento o di gradualità denunciati per la prima volta all'Istituto ai sensi dell'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (circolare n. 59 del 6 marzo 2000 e circolare n. 115 del 16 giugno 2000) 

96 

Lavoratori interessati dal contratto di riallineamento o di gradualità già denunciati all'Istituto ai sensi dell'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (circolare n. 59 del 6 marzo 2000 e circolare n. 115 del 16 giugno 2000) 

97 

Lavoratori interinali a tempo indeterminato (articolo 1, comma 1, della legge n. 196 del 1997, circolare 15 luglio 1998, n. 153) 

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, sia intervenuta una trasformazione del tipo di rapporto (per esempio, da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato), per il lavoratore interessato, dovranno essere compilati distinti riquadri.

Nel punto 22 deve essere barrata la casella solo nel caso in cui, nel corso dell'anno o ad inizio anno, il rapporto di lavoro sia stato trasformato da tempo parziale a tempo pieno o viceversa (articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61.)

Nel caso in cui la trasformazione del rapporto sia avvenuta nel corso dell'anno devono essere compilati due distinti riquadri, uno per ciascun tipo di rapporto, barrando sempre la casella del punto 22.

Nel punto 23 deve essere indicato, per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, il numero delle settimane utili (anzianità) per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche (articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61.)

Il numero settimane utili non va indicato quando non è dovuta all'I.N.P.S. la contribuzione IVS.

Si ricorda che il numero di settimane utili deve essere determinato dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite nell'anno solare per lavoro a tempo parziale per il numero delle ore che costituiscono l'orario ordinario settimanale previsto dal contratto di lavoro per i lavoratori a tempo pieno.

Nel computo delle ore per il calcolo delle settimane utili vanno ricomprese non solo le ore dell'orario ordinario, ma tutte quelle effettivamente svolte, purché previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Il quoziente risultante dall'operazione, eventualmente arrotondato all'unità superiore, costituisce il valore da riportare nel punto 23.

Il dato deve essere fornito anche nel caso di lavoratore part-time cui venga erogata l'indennità di mancato preavviso, i cui dati sono riportati nelle retribuzioni particolari.

Nel punto 24 deve essere indicato l'importo dell'accantonamento complessivamente spettante al lavoratore per l'anzianità lavorativa da questi maturata fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento della certificazione ovvero fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta nel corso dell'anno, al netto dei contributi versati dal datore di lavoro al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 3, penultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché di quanto eventualmente erogato al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Non vanno comprese le quote di T.F.R. destinate alla previdenza complementare.

In caso di compilazione per un determinato anno solare di più riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali per lo stesso lavoratore, l'importo dell'accantonamento deve essere indicato esclusivamente sull'ultimo riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali la cui retribuzione è assoggettata al contributo per il finanziamento del Fondo di garanzia del T.F.R.

Per i lavoratori cessati, l'importo va indicato al netto di eventuali acconti già corrisposti, ovvero non deve essere indicato se già integralmente corrisposto.

Nei punti da 25 a 27 devono essere forniti i dati relativi alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare erogati dal datore di lavoro e posti a conguaglio nel modello DM10/2. In particolare, nel punto 25 deve essere indicato il numero della tabella riferita alla composizione del nucleo familiare utilizzata per la determinazione dell'importo dell'assegno spettante (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D); nel punto 26 deve essere indicato il numero dei componenti del nucleo familiare; nel punto 27 deve essere indicato il numero progressivo (da 1 a 16) che individua la fascia di reddito del nucleo familiare (le tabelle cui fare riferimento, per l'anno di competenza 2001, sono allegate alla circolare 5 giugno 2001, n. 121).

I dati vanno riferiti alla situazione del mese di dicembre dell'anno di riferimento della certificazione.

Se il dipendente non ha percepito A.N.F. nel mese di dicembre, così come se la certificazione viene rilasciata in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, nei punti da 25 a 27 non deve essere inserito alcun dato. Se per il dipendente sono stati compilati più riquadri, le coordinate assegni familiari devono essere inserite nel riquadro riferito anche al mese di dicembre.

 

 

Sezione 2

Retribuzioni particolari

Nel primo rigo relativo ai punti da 28 a 36 e nei successivi righi, devono essere indicati i dati relativi a particolari categorie di lavoratori ovvero a particolari tipi di retribuzione.

Il rigo "retribuzioni particolari" è ripetuto 4 volte. Se non sono sufficienti 4 righi per esporre tutti i dati di un dipendente, occorre compilare ulteriori righi relativi ai medesimi punti numerati progressivamente, ricompilando i punti da 1 a 5 della Sezione 1.

Nel punto 28 devono essere indicati i diversi tipi di retribuzioni particolari utilizzando uno dei seguenti codici alfabetici o numerici:

 

 

Codice 

Descrizione 

 

 

C 

Retribuzione considerata ai fini delle prestazioni in capitale per periodi di servizio prestati con obbligo di iscrizione al Fondo speciale (esattorie e ricevitorie, ex imposte di consumo) 

D 

Lavoratori a domicilio; relativamente alla retribuzione corrisposta per commessa di lavoro terminata nell'anno solare oggetto della denuncia, ma la cui data iniziale si colloca nell'anno solare precedente 

F 

Retribuzione considerata ai fini del trattamento integrativo di pensione del Fondo speciale per i periodi di servizio prestati con obbligo di iscrizione ai Fondi esattorie e ricevitorie, e imposte di consumo, porti di Genova e Trieste, aziende private del gas 

G 

Retribuzione da riallineamento 

M 

Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo 

MS 

Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di cassa integrazione straordinaria a zero ore 

N 

Indennità sostitutiva del preavviso utile ai fini del trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo speciale aziende private del gas 

P 

Indennità sostitutiva del preavviso 

R 

Riscatto periodo di prova utile al periodo di trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del gas 

PM 

Lavoratori marittimi iscritti al regime obbligatorio della legge 26 luglio 1984, n. 413 (previdenza marinara) 

AE 

Lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive 

AS 

Lavoratori in aspettativa per cariche sindacali 

B1 

Lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla prima fascia di retribuzione convenzionale 

B2 

Lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla seconda fascia di retribuzione convenzionale 

B3 

Lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla terza fascia di retribuzione convenzionale 

B4 

Lavoratori domestici interinali con orario superiore a 24 ore settimanali 

BR 

Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito 

CF 

Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all'assegno straordinario per il sostegno del reddito (articolo 6, comma 3, del D.M. 28 aprile 2000, n. 157) 

CR 

Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all'assegno straordinario per il sostegno del reddito (articolo 6, comma 3, del D.M. 28 aprile 2000, n. 158) 

CS 

Contribuzione aggiuntiva versata facoltativamente dagli Organismi sindacali ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni 

EG 

Differenza di retribuzione imponibile derivante dall'emersione del lavoro sommerso (legge 18 ottobre 2001, n. 383) 

EN 

Retribuzione imponibile derivante dall'emersione del lavoro sommerso (legge 18 ottobre 2001, n. 383) 

FS 

Fondo ferrovieri, retribuzione ex legge n. 177 del 1976 con maggiorazione del 18 per cento 

FT 

Fondo ferrovieri, retribuzione ex legge n. 177 del 1976 con maggiorazione del 18 per cento e maggiorazione del periodo di 1/10 

FV 

Fondo ferrovieri, retribuzione ex legge n. 177 del 1976 con maggiorazione del 18 per cento e maggiorazione del periodo di 1/12 

F1 

Fondo ferrovieri "tredicesima mensilità" 

F2 

Fondo ferrovieri "competenze accessorie" 

F3 

Fondo ferrovieri "indennità integrativa speciale" 

X1 

Lavoratore, Fondo elettrici, iscritto prima del 31 dicembre 1995 

Z1 

Lavoratore, Fondo elettrici, iscritto dopo il 31 dicembre 1995 

X2 

Lavoratore, Fondo telefonici, iscritto prima del 31 dicembre 1995 

Z2 

Lavoratore, Fondo telefonici, iscritto dopo il 31 dicembre 1995 

X3 

Lavoratore, Fondo volo, iscritto prima del 31 dicembre 1995 

Z3 

Lavoratore, Fondo volo, iscritto dopo il 31 dicembre 1995 

X4 

Lavoratore autoferrotranviere iscritto prima del 31 dicembre 1995 

Z4 

Lavoratore autoferrotranviere iscritto dopo il 31 dicembre 1995 

05 

Personale dipendente enti pubblici creditizi iscritti all'A.G.O. dal 1° gennaio 1991 

37 

Lavoratore richiamato alle armi 

98 

Lavoratore soggetto al massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 

Nei punti 29 e 30 devono essere indicate la data iniziale e finale del periodo cui si riferisce la retribuzione particolare considerata, nei casi previsti dalle specifiche retribuzioni particolari.

Nel punto 31 deve essere indicato l'importo della retribuzione particolare.

Nel punto 32 deve essere indicato il numero di settimane coperte dalla retribuzione particolare, nei casi previsti dalle specifiche retribuzioni particolari.

Nei punti da 33 a 36 devono essere indicati i dati riferiti esclusivamente a lavoratori iscritti a Fondi speciali di previdenza, con le modalità specifiche di ciascun Fondo, oppure a particolari tipi di contribuzione.

Per maggiori dettagli in ordine alla compilazione delle "Retribuzioni particolari", consultare le istruzioni per la compilazione della Sezione 2 per particolari categorie di lavoratori o di datori di lavoro.

 

 

Istruzioni per la compilazione della Sezione 2 per particolari categorie di lavoratori o di datori di lavoro

Fondi sostitutivi gestiti dall'I.N.P.S. e gestioni contabili separate

Iscritti al soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono iscritti al "Fondo pensione lavoratori dipendenti", con evidenza contabile separata, i soggetti già iscritti al soppresso "Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto", nonché il personale assunto dal 1° gennaio 1996 rientrante nella previsione di cui all'articolo 4 della legge n. 889 del 1971 che disciplinava l'obbligo della iscrizione al Fondo (vedi decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, circolare 12 settembre 1996, n. 178, circolare 12 dicembre 1996, n. 248 e circolare 21 marzo 1997, n. 69).

Per la compilazione della certificazione, per i punti da 1 a 27 e da 37 a 52, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei punti da 7 a 10 deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;

- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate.

Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore iscritto al soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1995:

- nel punto 28 deve essere indicato il codice "X4" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "X40");

- nei punti 29 e 30 deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;

- nel punto 31 va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);

- nei punti 32, 33, 34 e 35 non deve essere riportato alcun dato;

- nel punto 36 va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive maturate nel Fondo alla data del 31 dicembre 1995.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via provvisoria.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando il successivo rigo o altri riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali, indicando:

- nel punto 28 il codice "X4";

- nei punti 29 e 30 il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;

- nel punto 31 l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;

- nel punto 36 l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione ai sensi del su citato articolo 3 del decreto legislativo n. 414 del 1996;

b) lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995:

devono essere compilati soltanto i punti 28 e 31:

- nel punto 28 deve essere indicato il codice "Z4" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "Z40");

- nel punto 31 va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12). Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quello della certificazione.

Iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private

In base al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, emanato in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cfr. circolare 22 febbraio 1997, n. 41) per la compilazione delle dichiarazioni annuali, per i punti da 1 a 27 e da 37 a 52, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei punti da 7 a 10 deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;

- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate.

Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995:

- nel punto 28 deve essere indicato il codice "X1" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "X14");

- nei punti 29 e 30 deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;

- nel punto 31 va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);

- nei punti 32, 33, 34 non deve essere riportato alcun dato;

- nel punto 35 va indicato il numero di calendario delle giornate di assenza, non retribuite, anche se coperte ai fini assicurativi per effetto dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638;

- nel punto 36 va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alla anzianità contributiva maturata nel Fondo alla data del 31 dicembre 1996, per la quale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa previgente.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 12, comma 9, della legge n. 153 del 1969, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 314 del 1997, riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando il successivo rigo o altri riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali, indicando:

- nel punto 28 il codice "X1";

- nei punti 29 e 30 il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;

- nel punto 31 l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;

- nel punto 36 l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione ai sensi del su citato articolo 2 del decreto legislativo n. 562 del 1996;

b) lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995:

devono essere compilati solo i punti 28 e 31:

- nel punto 28 deve essere indicato il codice "Z1" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici della serie "Z14");

- nel punto 31 va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12). Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quelli della certificazione.

Iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione

In base al decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658, emanato in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cfr. circolare 17 aprile 1997, n. 94) per la compilazione della certificazione, per i punti da 1 a 27 e da 37 a 52, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei punti da 7 a 10 deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;

- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate.

Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995:

- nel punto 28 deve essere indicato il codice "X2" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici della serie "X16");

- nei punti 29 e 30 deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;

- nel punto 31 va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);

- nei punti 32, 33 e 34 non deve essere riportato alcun dato;

- nel punto 35 va indicato il numero di calendario delle giornate di assenza, non retribuite, anche se coperte ai fini assicurativi per effetto dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638;

- nel punto 36 va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alla anzianità contributiva maturata nel Fondo alla data del 31 dicembre 1996, per la quale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa previgente.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 12, comma 9, della legge n. 153 del 1969, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 314 del 1997, riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando il successivo rigo o altri riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali, indicando:

- nel punto 28 il codice "X2";

- nei punti 29 e 30 il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;

- nel punto 31 l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;

- nel punto 36 l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione, ai sensi del su citato articolo 2 del decreto legislativo n. 658 del 1996;

b) lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995:

devono essere compilati soltanto i punti 28 e 31:

- nel punto 28 deve essere indicato il codice "Z2" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "Z16");

- nel punto 31 va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12). Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quelli della certificazione.

Iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

In base al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164 - in vigore dal 1° luglio 1997 - emanato in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la compilazione della certificazione, per i punti da 1 a 27 e da 37 a 52, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei punti da 7 a 10 deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;

- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate.

Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995:

- nel punto 28 deve essere indicato il codice "X3" (trattasi di lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul modello DM10/2 con i codici della serie "X31");

- nei punti 29 e 30 il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;

- nel punto 31 va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);

- nei punti 32, 33, 34 e 35 non deve essere riportato alcun dato;

- nel punto 36 va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive maturate nel Fondo alla data del 31 dicembre 1997. Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa vigente presso il Fondo che resta a tal fine confermata in via provvisoria.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 12, comma 9, della legge n. 153 del 1969, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 314 del 1997, riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando il successivo rigo o altri riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali, indicando:

- nel punto 28 il codice "X3";

- nei punti 29 e 30 il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;

- nel punto 31 l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;

- nel punto 36 l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione, ai sensi del su citato articolo 2 del decreto legislativo n. 164 del 1997;

b) lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995:

devono essere compilati soltanto i punti 28 e 31:

- nel punto 28 deve essere indicato il codice "Z3" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "Z31");

- nel punto 31 va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12). Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quelli della certificazione.

Lavoratori già iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri)

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello ex O1/M.

Gestione speciale ex enti pubblici creditizi

Il datore di lavoro deve compilare il riquadro osservando le istruzioni di carattere generale.

Ai fini dell'individuazione di tutti lavoratori dipendenti da ex enti pubblici creditizi, iscritti nella gestione speciale, dovrà essere indicato, nel punto 28 di un rigo delle "retribuzioni particolari", il codice "05" (zero cinque), lasciando in bianco tutti gli altri punti contenuti nello stesso rigo.

Per eventuali "retribuzioni particolari" di altro tipo (es. periodi di preavviso) devono essere utilizzati altri righi (circolare 8 gennaio 1991, n. 6 e circolare 6 aprile 1992, n. 102).

Iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato

Ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° aprile 2000 il "Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato", è stato soppresso ed è stato istituito presso l'I.N.P.S. il "Fondo speciale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato", al quale devono essere iscritti i soggetti:

- il personale già iscritto al soppresso "Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato" alla data del 31 marzo 2000;

- il personale assunto a far data dal 1° aprile 2000 iscrivibile al Fondo speciale secondo la previgente normativa;

- l'ex personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A., già iscritto al Fondo e trasferito presso altri enti o società, che ha esercitato il diritto di opzione per il mantenimento del suddetto regime pensionistico.

Per la compilazione delle suddette dichiarazioni, per i punti da 1 a 27 e da 37 a 52, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei punti da 7 a 10 "Assicurazioni coperte" deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione.

Riguardo alla compilazione della Sezione "Retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore non avente diritto ad alcun aumento di valutazione del periodo di servizio

COMPILAZIONE PRIMO RIGO:

- nel punto 28 deve essere indicato il codice "FS";

- nei punti 29 e 30 deve essere indicato il periodo per il quale non competono aumenti di valutazione;

- nel punto 31 va indicato l'importo complessivo delle "competenze fisse e continuative" di cui alla legge n. 177 del 1976 relative all'anno cui si riferisce la certificazione, comprensivo dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo ovvero relativo al periodo indicato ai punti 29 e 30;

- nei punti 32 e 35 non deve essere riportato alcun dato;

- nel punto 33 devono essere indicati i giorni dell'anno, utili al diritto di pensione, calcolati secondo i criteri dell'anno commerciale (12 mesi di 30 giorni ciascuno). Non devono essere indicate le giornate prive di copertura assicurativa per effetto di norme contrattuali o disciplinari;

- nel punto 34 devono essere indicati, con particolare riferimento al personale a tempo parziale, i giorni utili per la misura della pensione dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite per le ore relative all'orario ordinario stabilito dal contratto di lavoro a tempo pieno;

- nel punto 36 deve essere indicato l'importo complessivo delle competenze fisse e continuative corrisposte, maggiorato del 18 per cento, ai sensi della legge n. 177 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni.

COMPILAZIONE SECONDO RIGO:

- nel punto 28 deve essere indicato il codice "F1";

- nel punto 31 deve essere indicato l'importo corrisposto per la tredicesima mensilità;

- nei punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36 non deve essere indicato alcun dato.

COMPILAZIONE TERZO RIGO:

- nel punto 28 deve essere indicato il codice "F2";

- nel punto 31 deve essere indicato l'importo corrisposto per competenze accessorie;

- nei punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36 non deve essere indicato alcun dato.

COMPILAZIONE QUARTO RIGO:

- nel punto 28 deve essere indicato il codice "F3";

- nel punto 31 deve essere indicato l'importo corrisposto per indennità integrativa speciale;

- nei punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36 non deve essere indicato alcun dato;

b) lavoratore avente diritto all'aumento di valutazione del periodo di servizio di 1/10

COMPILAZIONE PRIMO RIGO:

- nel punto 28 deve essere indicato il codice "FT";

- nei punti 29 e 30 deve essere indicato il periodo di servizio per il quale compete l'aumento di valutazione di 1/10;

- nel punto 31 va indicato l'importo complessivo delle "competenze fisse e continuative" di cui alla legge n. 177 del 1976 relative all'anno cui si riferisce la certificazione, comprensivo dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo ovvero relativo al periodo indicato ai punti 29 e 30;

- nei punti 32 e 35 non deve essere riportato alcun dato;

- nel punto 33 devono essere indicati i giorni dell'anno, utili al diritto di pensione, calcolati secondo i criteri dell'anno commerciale (12 mesi di 30 giorni ciascuno). Non devono essere indicate le giornate prive di copertura assicurativa per effetto di norme contrattuali o disciplinari;

- nel punto 34 devono essere indicati, con particolare riferimento al personale a tempo parziale, i giorni utili per la misura della pensione dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite per le ore relative all'orario ordinario stabilito dal contratto di lavoro a tempo pieno;

- nel punto 36 deve essere indicato l'importo complessivo delle competenze fisse e continuative corrisposte, maggiorato del 18 per cento, ai sensi della legge n. 177 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni.

COMPILAZIONE SECONDO RIGO:

- nel punto 28 deve essere indicato il codice "F1";

- nel punto 31 deve essere indicato l'importo corrisposto per la tredicesima mensilità;

- nei punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36 non deve essere indicato alcun dato.

COMPILAZIONE TERZO RIGO:

- nel punto 28 deve essere indicato il codice "F2";

- nel punto 31 deve essere indicato l'importo corrisposto per competenze accessorie;

- nei punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36 non deve essere indicato alcun dato.

COMPILAZIONE QUARTO RIGO:

- nel punto 28 deve essere indicato il codice "F3";

- nel punto 31 deve essere indicato l'importo corrisposto per indennità integrativa speciale;

- nei punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36 non deve essere indicato alcun dato;

c) lavoratore avente diritto all'aumento di valutazione del periodo di servizio di 1/12

COMPILAZIONE PRIMO RIGO:

- nel punto 28 deve essere indicato il codice "FV";

- nei punti 29 e 30 deve essere indicato il periodo di servizio per il quale compete l'aumento di valutazione di 1/12;

- nel punto 31 va indicato l'importo complessivo delle "competenze fisse e continuative" di cui alla legge n. 177 del 1976 relative all'anno cui si riferisce la certificazione, comprensivo dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo ovvero relativo al periodo indicato ai punti 29 e 30;

- nei punti 32 e 35 non deve essere riportato alcun dato;

- nel punto 33 devono essere indicati i giorni dell'anno, utili al diritto di pensione, calcolati secondo i criteri dell'anno commerciale (12 mesi di 30 giorni ciascuno). Non devono essere indicate le giornate prive di copertura assicurativa per effetto di norme contrattuali o disciplinari;

- nel punto 34 devono essere indicati, con particolare riferimento al personale a tempo parziale, i giorni utili per la misura della pensione dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite per le ore relative all'orario ordinario stabilito dal contratto di lavoro a tempo pieno;

- nel punto 36 deve essere indicato l'importo complessivo delle competenze fisse e continuative corrisposte, maggiorato del 18 per cento, ai sensi della legge n. 177 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni.

COMPILAZIONE SECONDO RIGO:

- nel punto 28 deve essere indicato il codice "F1";

- nel punto 31 deve essere indicato l'importo corrisposto per la tredicesima mensilità;

- nei punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36 non deve essere indicato alcun dato.

COMPILAZIONE TERZO RIGO:

- nel punto 28 deve essere indicato il codice "F2";

- nel punto 31 deve essere indicato l'importo corrisposto per competenze accessorie;

- nei punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36 non deve essere indicato alcun dato.

COMPILAZIONE QUARTO RIGO:

- nel punto 28 deve essere indicato il codice "F3";

- nel punto 31 deve essere indicato l'importo corrisposto per indennità integrativa speciale;

- nei punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36 non deve essere indicato alcun dato.

Si precisa che i codici FS, FT ed FV devono essere indicati esclusivamente al punto 28 di ogni singola Sezione 2; i codici F1, F2 ed F3 devono essere indicati nella stessa sezione, di seguito ai codici FS o FT o FV.

Nel caso in cui si renda necessaria la compilazione di ulteriori righi (ad esempio per indicare variazioni di valutazione dei periodi di lavoro o eventuale indennità sostitutiva del preavviso) dovranno essere compilati distinti quadri;

d) indennità sostitutiva del preavviso

1. Nel caso di "indennità sostitutiva del preavviso avente "carattere risarcitorio" l'importo corrisposto deve essere sommato alle "retribuzioni" indicate al punto 49 della Sezione 2 relativa all'ultimo periodo di servizio prestato dal lavoratore.

2. Nel caso di "indennità sostitutiva del preavviso" avente "carattere retributivo" deve essere compilato un secondo quadro con le seguenti modalità:

COMPILAZIONE PRIMO RIGO:

- nel punto 28 deve essere indicato il codice "P";

- nei punti 29 e 30 devono essere riportate le indicazioni valide per la generalità dei lavoratori;

- nel punto 31 va indicato l'importo delle "competenze fisse e continuative" corrisposte di cui alla legge n. 177 del 1976 relative al periodo cui si riferisce l'indennità sostitutiva del preavviso;

- nel punto 32 devono essere riportate le indicazioni valide per la generalità dei lavoratori;

- nel punto 33 devono essere indicati i giorni dell'anno, utili al diritto di pensione, calcolati secondo i criteri dell'anno commerciale (12 mesi di 30 giorni ciascuno);

- nel punto 34 devono essere indicati, con particolare riferimento al personale a tempo parziale, i giorni utili per la misura della pensione dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite per le ore relative all'orario ordinario stabilito dal contratto di lavoro a tempo pieno;

- nel punto 35 non deve essere indicato alcun dato;

- nel punto 36 deve essere indicato l'importo delle competenze fisse e continuative indicate al punto 31, maggiorato del 18 per cento, ai sensi della legge n. 177 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni.

COMPILAZIONE SECONDO RIGO:

- nel punto 28 deve essere indicato il codice "F1";

- nel punto 31 deve essere indicato l'importo corrisposto per la tredicesima mensilità;

- nei punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36 non deve essere indicato alcun dato.

COMPILAZIONE TERZO RIGO:

- nel punto 28 deve essere indicato il codice "F2";

- nel punto 31 deve essere indicato l'importo corrisposto per competenze accessorie;

- nei punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36 non deve essere indicato alcun dato.

COMPILAZIONE QUARTO RIGO:

- nel punto 28 deve essere indicato il codice "F3";

- nel punto 31 deve essere indicato l'importo corrisposto per indennità integrativa speciale;

- nei punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36 non deve essere indicato alcun dato.

Fondi integrativi gestiti dall'I.N.P.S.

Fondo esattoriali

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello ex O1/M.

Si evidenzia che, poiché i riposi usufruiti dalle lavoratrici durante il primo anno di vita del bambino, così come previsto dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono utili ai sensi dello stesso articolo 10 ai fini dell'anzianità di servizio, il datore di lavoro, per i periodi di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 377 del 1958, è tenuto a versare la contribuzione IVS.

Pertanto, per i periodi interessati dall'articolo 19 della legge n. 377 del 1958, il datore di lavoro dovrà compilare un apposito riquadro con i dati previdenziali ed assistenziali relativi agli stessi (circolare 26 febbraio 1998, n. 47).

Fondo gas

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello ex O1/M.

Consorzio del porto di Genova ed ente autonomo porto di Trieste

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello ex O1/M.

Gestione ad esaurimento degli enti disciolti (articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979)

Il comma 5 dell'articolo 64 della legge n. 144 del 1999, ha istituito, a decorrere dal 1° ottobre 1999, un contributo di solidarietà nella misura del 2%, a carico dell'iscritto, da determinarsi sulle prestazioni integrative erogate o maturate presso i Fondi medesimi alla data del 30 settembre 1999.

Il contributo ha natura solidaristica e, quindi, non accresce la retribuzione utile ai fini della liquidazione delle prestazioni né alimenta la posizione assicurativa individuale.

Nel punto 53 della predetta certificazione dovrà essere riportato l'importo del contributo del 2 per cento a carico dell'iscritto.

 

 

Particolari categorie di lavoratori o di retribuzioni

Indennità sostitutiva del preavviso

Devono essere fornite le seguenti informazioni, sia nel caso in cui il corrispondente periodo si collochi integralmente nell'anno solare considerato, sia nel caso in cui il periodo stesso abbia termine nell'anno successivo:

- nel punto 28 va indicato il codice "P";

- nei punti 29 e 30 va indicato il periodo coperto dall'indennità sostitutiva di preavviso;

- nel punto 31 va indicato l'importo dell'indennità (l'importo non va sommato nel punto 12);

- nel punto 32 va indicato il numero delle settimane cui il compenso stesso si riferisce.

Nel caso di indennità erogata ai superstiti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore, il relativo ammontare assoggettato a contribuzione, va riportato nel punto 12 (circolare 19 agosto 1992, n. 211).

Qualora il decesso del lavoratore intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ma nell'arco temporale corrispondente al periodo di preavviso e il datore di lavoro ne viene a conoscenza, il periodo fino al decesso va indicato nelle "retribuzioni particolari", mentre l'indennità sostitutiva del preavviso erogata per il periodo posteriore al decesso va riportata nel punto 12.

Lavoranti a domicilio

La retribuzione corrisposta al lavorante a domicilio per commessa di lavoro relativa a periodo terminato, ovviamente, nell'anno solare oggetto della certificazione, ma la cui data iniziale si colloca nell'anno solare precedente va inserita nelle "retribuzioni particolari", indicando:

- nel punto 28 il codice "D";

- nei punti 29 e 30 il periodo coperto dalla commessa;

- nel punto 31 va indicato il compenso relativo alla commessa medesima;

- nel punto 32 va indicato il numero delle settimane cui il compenso stesso si riferisce.

Le retribuzioni e le settimane retribuite non vanno sommate a quelle indicate ai punti 11, 12, 13 e 14.

I dati relativi a commesse iniziate e terminate nell'anno di riferimento della certificazione, vanno inseriti nella Sezione 1.

Impiegati e operai richiamati alle armi

Le disposizioni che seguono vanno applicate nei confronti degli impiegati e degli operai delle aziende dell'industria, dell'artigianato, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati quando i richiamati abbiano beneficiato del trattamento di richiamo a carico della speciale cassa.

Il datore di lavoro, per i periodi di cui sopra, deve indicare:

- nel punto 28 il codice "37";

- nei punti 29 e 30 il periodo di richiamo alle armi, collocato nell'anno di riferimento della certificazione;

- nel punto 31 l'importo complessivo della retribuzione civile che sarebbe spettata al richiamato qualora fosse rimasto in servizio per il datore di lavoro per il periodo sopra indicato;

- nel punto 32 va indicato il numero delle settimane di richiamo alle armi, relativo al periodo sopra indicato.

Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere

Per i periodi di lavoro in sotterraneo il datore di lavoro deve compilare i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 o 16 e i punti da 17 a 27.

Deve inoltre compilare uno o più righi delle "retribuzioni particolari", indicando:

- nel punto 28 il codice "M";

- nei punti 29 e 30 il periodo di lavoro in sotterraneo;

- nel punto 31 l'importo complessivo della retribuzione dovuta per il periodo indicato;

- nel punto 32 il numero delle settimane relativo al periodo indicato.

Per ogni periodo di lavoro in sotterraneo deve essere compilata un rigo di "retribuzioni particolari"

Per il lavoratore che nel corso dello stesso anno solare ha sia periodi di lavoro in sotterraneo che periodi di lavoro in superficie devono essere compilati anche i punti da 7 a 14 tenendo conto solo dei periodi di lavoro in superficie; il punto 15 o 16 va compilato tenendo conto sia dei periodi di lavoro in sotterraneo che dei periodi di lavoro in superficie.

I periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore concessi ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere, devono essere inseriti, oltre che nei punti relativi alle contribuzioni figurative, in un rigo delle "retribuzioni particolari", indicando:

- nel punto 28 il codice "MS";

- nei punti 29 e 30 il periodo di cassa integrazione a zero ore;

- nel punto 32 il numero delle settimane relative al periodo indicato.

Lavoratori marittimi soggetti al regime della legge n. 413 del 1984

Per i periodi di imbarco il datore di lavoro deve compilare i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 o 16 e i punti da 17 a 27.

Deve inoltre compilare uno o più righi delle retribuzioni particolari, indicando:

- nel punto 28 il codice "PM";

- nei punti 29 e 30 il periodo di imbarco che comporta l'iscrizione al regime della legge n. 413 del 1984;

- nel punto 31 l'importo delle "Competenze correnti" dovute per il periodo indicato;

- nel punto 32 il numero delle settimane relativo al periodo indicato;

- nel punto 36 l'importo delle "Altre competenze" dovute per il periodo indicato.

Per ogni periodo di imbarco deve essere compilato un rigo di "Retribuzioni particolari".

Per il marittimo che nel corso dello stesso anno solare ha sia periodi di imbarco che periodi di "comandata" devono essere compilati distinti riquadri.

Per i periodi di "comandata" devono essere seguite le istruzioni valide per la generalità dei lavoratori.

Nel caso in cui ad un lavoratore marittimo soggetto al regime della legge n. 413 del 1984, cessato nell'anno precedente, vengono corrisposti nell'anno cui si riferisce la denuncia soltanto arretrati di retribuzione a seguito di legge o contratto collettivo con effetto retroattivo, i datori di lavoro dovranno regolarmente presentare la certificazione attenendosi nella compilazione della stessa alle seguenti istruzioni (circolare n. 136 del 6 maggio 1994):

- compilare i punti da 1 a 6;

- compilare un rigo delle "retribuzioni particolari" indicando solamente:

- nel punto 28 il codice "PM";

- nel punto 31 l'importo corrisposto.

Lavoratori per i quali, per effetto del superamento del massimale contributivo previsto dall'articolo 2, comma 18 della legge n. 335 del 1995, non è più dovuto il contributo al F.P.L.D. (circolare 7 settembre 1996, n. 177)

a) Lavoratori iscritti al F.P.L.D.

I datori di lavoro interessati devono compilare il riquadro secondo le consuete modalità, tenendo presente che:

- nei punti 11 e 12 verranno indicate le retribuzioni sottoposte a contribuzione pensionistica per l'ammontare complessivo del massimale;

- nei punti 13 e 14 verranno indicate rispettivamente le settimane e le giornate retribuite, ivi comprese, quelle per le quali non sia stata corrisposta contribuzione pensionistica per superamento del massimale;

- nelle "retribuzioni particolari":

- nel punto 28 va riportato il codice "98";

- nei punti 29 e 30 vanno indicate, rispettivamente, la data iniziale e quella finale del periodo di lavoro complessivamente prestato;

- nel punto 31 va riportato l'importo eccedente il massimale;

- nel punto 32 lo stesso valore indicato nel punto 13.

b) Lavoratori non iscritti al F.P.L.D

Il riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali deve essere compilato secondo le consuete modalità.

c) Lavoratori iscritti a Fondi sostitutivi gestiti dall'I.N.P.S.

I datori di lavoro interessati devono compilare il riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali secondo le consuete modalità, tenendo presente che nelle "Retribuzioni particolari":

- la retribuzione da indicare ai fini pensionistici è quella contenuta entro il massimale;

- in un ulteriore rigo deve essere indicato:

- nel punto 28 il codice "98";

- nei punti 29 e 30 vanno indicate, rispettivamente, la data iniziale e quella finale del periodo di lavoro complessivamente prestato;

- nel punto 31 l'importo eccedente il massimale;

- nel punto 32 lo stesso valore indicato nel punto 13.

Contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 (amministratori locali - aspettative per cariche elettive)

Il riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali va compilato con le regole del Fondo di appartenenza del lavoratore (circolare 22 giugno 2000, n. 119).

Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito

I periodi per i quali sono stati versati la contribuzione figurativa di cui trattasi vanno dichiarati come segue.

Oltre ai dati identificativi del lavoratore e ai punti da 4 a 6, occorre compilare i seguenti punti:

- punti 1, 2 e 3 indicare la qualifica rivestita all'atto della risoluzione del rapporto;

- punti da 7 a 10 barrare la sola casella IVS.

Nelle "Retribuzioni particolari" compilare un rigo indicando:

- nel punto 28 il codice "BR";

- nei punti 29 e 30 il periodo di riferimento della contribuzione figurativa versata;

- nel punto 31 l'importo complessivo della retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo;

- nel punto 32 il numero delle settimane da accreditare.

Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 2000, n. 157, per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (credito cooperativo)

I periodi per i quali è stata versata la contribuzione figurativa di cui trattasi vanno dichiarati come segue.

Oltre ai dati identificativi del lavoratore e ai punti da 4 a 6, occorre compilare i seguenti punti:

- punti 1, 2 e 3 indicare la qualifica rivestita all'atto della risoluzione del rapporto;

- punti da 7 a 10 barrare la sola casella IVS.

Nella Sezione 2 "retribuzioni particolari" compilare un rigo indicando:

- nel punto 28 il codice "CF";

- nei punti 29 e 30 il periodo di riferimento della contribuzione figurativa versata;

- nel punto 31 l'importo complessivo della retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo;

- nel punto 32 il numero delle settimane da accreditare.

Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 2000, n. 158, per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (credito).

I periodi per i quali è stata versata la contribuzione figurativa di cui trattasi vanno dichiarati come segue.

Oltre ai dati identificativi del lavoratore e ai punti da 4 a 6, occorre compilare i seguenti punti:

- punti 1, 2 e 3 indicare la qualifica rivestita all'atto della risoluzione del rapporto;

- punti da 7 a 10 barrare la sola casella IVS.

Nella Sezione 2 "retribuzioni particolari" compilare un rigo indicando:

- nel punto 28 il codice "CR";

- nei punti 29 e 30 il periodo di riferimento della contribuzione figurativa versata;

- nel punto 31 l'importo complessivo della retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo;

- nel punto 32 il numero delle settimane da accreditare.

Lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o provinciali, collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (circolare 12 giugno 1992, n. 160).

I periodi caratterizzati dall'aspettativa stessa sono considerati utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria IVS e dagli altri trattamenti sostitutivi o esonerativi della medesima.

I periodi di aspettativa possono formare oggetto dell'accreditamento figurativo, su domanda degli interessati.

In ogni caso per i predetti soggetti devono essere presentate la certificazione, da compilarsi con le seguenti modalità:

- compilare i punti 1, 2 e 3 con la qualifica rivestita dal lavoratore al momento del collocamento in aspettativa;

- compilare un rigo delle "retribuzioni particolari" indicando solamente:

- nel punto 28 il codice "AE" per i lavoratori collocati in aspettativa per svolgere funzioni pubbliche elettive o il codice "AS" per i lavoratori collocati in aspettativa per ricoprire cariche sindacali;

- nei punti 29 e 30 il periodo di aspettativa.

Qualora nel corso dell'anno il lavoratore abbia usufruito di più periodi di aspettativa ai sensi della legge n. 300 del 1970, questi dovranno essere indicati in righi separati.

Ove nello stesso anno per un lavoratore sussistano periodi di aspettativa e periodi di lavoro retribuito, dovranno essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.

Contribuzione aggiuntiva per i lavoratori in aspettativa o distacco sindacale. Articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, modificato dal decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 (circolare 23 gennaio 1997, n. 14, circolare 2 settembre 1998, n. 197 e circolare 15 marzo 1999, n. 60)

La certificazione va compilata come segue:

- compilare i punti da 1 a 6 ed eventualmente il punto 20;

- i dati assicurativi relativi all'anno di riferimento della certificazione vanno inseriti nella Sezione 1, compilando anche il punto 11;

- i dati assicurativi relativi ad anni precedenti a quello di riferimento della certificazione, vanno indicati solo nella Sezione 2 "Retribuzioni particolari", compilando le righe come segue:

- nel punto 28 indicare il codice "CS";

- nei punti 29 e 30 indicare il periodo relativo alla contribuzione (se il periodo è superiore all'anno compilare un rigo per ogni anno di riferimento della contribuzione aggiuntiva);

- nel punto 31 indicare l'imponibile sul quale è stata calcolata la contribuzione aggiuntiva.

Trattandosi di contribuzione aggiuntiva che non dà luogo di per sé al riconoscimento di anzianità contributiva, nessun dato deve essere indicato nei punti 13, 14 e nei punti 32 e 33 delle retribuzioni particolari.

Lavoratori interessati all'applicazione di contratto di riallineamento

La certificazione va compilata come segue:

- nel punto 28 indicare il codice "G";

- nei punti 29 e 30 indicare il periodo nel quale la contribuzione denunciata è inferiore ai minimali giornalieri interi pro tempore;

- nel punto 31 indicare l'importo della retribuzione alle giornate di cui al punto successivo;

- nel punto 33 indicare il numero delle giornate per le quali la retribuzione denunciata sia di valore inferiore ai predetti minimali giornalieri.

Si precisa che detta retribuzione particolare va indicata solo per l'anno di riferimento della denuncia, per periodi anteriori all'anno in corso dovranno essere presentati i modelli Vig.

Lavoratori domestici interinali (art. 117 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

La certificazione va compilata come segue:

- nel punto 28 indicare il codice della fascia di retribuzione che determina il contributo da versare (B1, B2, B3, B4);

- nei punti 29 e 30 indicare il periodo corrispondente alla fascia indicata al punto 28;

- nel punto 31 indicare l'importo risultante dalla retribuzione convenzionale oraria per il numero delle ore lavorate riferite a ciascuna fascia;

- nel punto 32 indicare per le fasce contrassegnate dai codici B1, B2, B3, che individuano settimane con attività lavorativa inferiore a 24 ore, il numero delle settimane risultante dal quoziente arrotondato, per eccesso, ottenuto dividendo il numero complessivo delle ore lavorate per 24. Nella fascia B4, che si riferisce a prestazioni lavorative pari o superiori a 24 ore settimanali, indicare il numero delle settimane in cui è stata prestata attività lavorativa.

Lavoratori interessati dalla dichiarazione di emersione (legge 18 ottobre 2001, n. 383)

La certificazione va compilata come segue:

- nel caso di emersione parziale:

- nel punto 28 indicare il codice "EG";

- nei punti 29 e 30 indicare il periodo cui si riferiscono le differenze retributive da emersione;

- nel punto 31 indicare le differenze retributive derivanti dall'emersione del lavoro sommerso;

- nel caso di emersione totale:

- nel punto 28 indicare il codice "EN";

- nei punti 29 e 30 indicare il periodo cui si riferiscono le retribuzioni oggetto di emersione;

- nel punto 31 indicare la retribuzione derivante dall'emersione del lavoro sommerso;

- nel punto 32 indicare il numero delle settimane cui si riferisce la retribuzione oggetto di emersione.

 

 

Sezione 3

Accredito di contribuzioni figurative e retribuzioni ridotte

I punti da 37 a 52 devono essere utilizzati per indicare gli elementi utili per l'accredito delle settimane e delle retribuzioni riconoscibili figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione, in relazione agli eventi di malattia o infortunio, malattia ex legge n. 88 del 1987, congedi per maternità, congedi parentali, riposi e permessi, congedi per la malattia del figlio ex D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché periodi di integrazione salariale.

I punti da 37 a 52 non vanno pertanto compilati nel caso in cui al lavoratore durante detti eventi, viene corrisposta l'intera retribuzione e versata la relativa contribuzione. Relativamente ai congedi ex D.Lgs. n. 151 del 2001 sono riconoscibili figurativamente, sulla base della retribuzione effettiva, i seguenti periodi da indicare nei punti 42 e 43:

- i periodi di astensione obbligatoria ex artt. 16, 17 e 20 del D.Lgs. n. 151 del 2001 (congedi di maternità);

- i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 1204 del 1971 come modificata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino), disciplinati dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 151 del 2001 (congedi parentali);

- i prolungamenti dell'astensione facoltativa per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 1204 del 1971 come modificata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, disciplinati dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 151 del 2001 (congedi per malattia del figlio);

- il prolungamento dell'astensione facoltativa di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 104 del 1992 (prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa per minori con handicap), disciplinati dall'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 151 del 2001 (congedi parentali);

- i permessi mensili di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, legge n. 104 del 1992, disciplinati dall'art. 42, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 151 del 2001 (permessi per figli con handicap gravi).

I dati da fornire nei predetti punti, in relazione ai sopracitati eventi, sono finalizzati all'attuazione dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, il quale prevede:

- il riconoscimento figurativo, in corrispondenza ai vari eventi, non solo per le settimane in cui non è stata corrisposta alcuna retribuzione, ma anche per quelle caratterizzate da retribuzione ridotta;

- l'attribuzione, per le settimane di riconoscimento figurativo, di un valore retributivo determinato sulla media delle retribuzioni settimanali piene (retribuzioni effettive) percepite nell'anno solare in cui si collocano.

Relativamente ai congedi ex D.Lgs. n. 151 del 2001, sono inoltre riconoscibili figurativamente, sulla base di un valore retributivo convenzionale, i seguenti periodi da indicare nei punti 44 e 45:

- i permessi per allattamento articolo 10 della legge n. 1204 del 1971, disciplinati dall'art. 39, del D.Lgs. n. 151 del 2001;

- i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 1204 del 1971 (oltre i 6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino ovvero fruiti fra il 3° e l'8° anno), disciplinati dall'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 151 del 2001 (congedi parentali);

- i permessi giornalieri di cui all'articolo 33, commi 2 e 6, della legge n. 104 del 1992, disciplinati dall'art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 151 del 2001 (riposi per figli con handicap gravi);

- i permessi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni di cui all'articolo 7, comma 4, della legge n. 1204 del 1971 (fruibili alternativamente, nel limite di 5 giorni l'anno per ciascun genitore), disciplinati dall'art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 151 del 2001 (congedi per malattia del figlio).

I dati da fornire nei predetti punti, in relazione ai sopracitati eventi, sono finalizzati all'attuazione dell'articolo 35, comma 2, del D.Lgs. n. 151 del 2001, il quale prevede:

- il riconoscimento figurativo, in corrispondenza ai vari eventi, non solo per le settimane in cui non è stata corrisposta alcuna retribuzione, ma anche per quelle caratterizzate da retribuzione ridotta;

- l'attribuzione, per le settimane di riconoscimento figurativo, di un valore retributivo determinato sulla base del 200 per cento dell'ammontare annuo dell'assegno sociale e proporzionato ai periodi di riferimento;

- la facoltà degli interessati di integrare, con versamenti volontari o con riscatto, il valore figurativo accreditato, fino alla concorrenza dell'importo che sarebbe riconoscibile in applicazione dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Infine, in base all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001, sono riconoscibili figurativamente i periodi di congedo, per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, per assistere il familiare portatore di handicap grave. Durante il congedo spettano un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita (nel limite massimo di 70 milioni annui per il 2001) e la copertura figurativa del periodo di assenza dal lavoro. I dati relativi ai predetti eventi debbono essere indicati nei punti 50 e 51.

Relativamente alle settimane di riconoscimento figurativo, determinato da integrazioni salariali (punti 48 e 49), il valore retributivo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale medesima, dedotto quanto corrisposto retributivamente dal datore di lavoro per le stesse settimane (vedi articolo 4, comma 16, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638.)

Per la compilazione dei punti da 37 a 52, che non è richiesta relativamente ai lavoratori per i quali non è dovuta all'I.N.P.S. la contribuzione pensionistica (al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o a una forma speciale di previdenza gestita dall'I.N.P.S.), devono essere osservate le disposizioni che seguono:

Nel punto 37 deve essere indicato il totale annuo delle settimane di calendario (domenica-sabato) caratterizzate da una retribuzione ridotta (anche per un solo giorno) per uno dei seguenti eventi:

- malattia ed infortunio sul lavoro, anche se di durata inferiore a 7 giorni;

- malattia specifica ex legge n. 88 del 1987;

- maternità e congedi parentali ex D.Lgs. n. 151 del 2001;

- cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria);

- donazione di sangue ex legge n. 107 del 1990.

L'indicazione di tali eventi è tassativa per cui non rientrano, nei periodi di retribuzione ridotta da indicare, quelli che non danno titolo all'accreditamento di contribuzione figurativa quali, ad esempio, congedo matrimoniale, sciopero, ecc.

Non devono essere indicate le settimane in cui la riduzione delle retribuzioni dipende esclusivamente dall'applicazione di un contratto di solidarietà, stipulato ai sensi della legge n. 863 del 1984.

Queste ultime devono, invece, essere comprese tra quelle indicate nel punto 13.

Il numero delle settimane ridotte indicate nel punto 37, costituisce un "di cui" del numero delle settimane indicate nel punto 13. Relativamente ai permessi orari per allattamento ed ai permessi ex art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 151 del 2001, nel punto 37 deve essere indicato il numero delle settimane effettive, interessate da retribuzione ridotta, nelle quali si collocano i riposi orari in questione.

Nel punto 38 deve essere indicato l'importo complessivo annuo delle retribuzioni corrisposte nelle settimane indicate nel punto precedente (punto 37).

Nell'importo in parola non devono essere computate le retribuzioni ridotte per eventi diversi da quelli elencati a proposito della compilazione del punto 37, né ovviamente, le indennità di malattia e maternità, per congedi parentali per allattamento, le indennità di cui alla legge n. 88 del 1987 e le integrazioni salariali, anticipate per conto dell'I.N.P.S.

Anche l'importo complessivo delle retribuzioni ridotte costituisce una parte dell'ammontare complessivo delle "Competenze correnti" indicate nel punto 11.

Per la determinazione dell'importo concernente le retribuzioni ridotte, è da tenere presente che, nel caso di settimane caratterizzate in parte da riduzione della retribuzione per eventi che danno diritto ad accreditamento di contributi figurativi, l'individuazione della retribuzione giornaliera piena può essere effettuata con il ricorso a valori retributivi medi.

In altre parole, i datori di lavoro possono indicare, in luogo delle retribuzioni realmente corrisposte per le giornate di retribuzione piena, valori determinati sulla base della media giornaliera delle voci tabellari nonché delle altre voci ricorrenti mensilmente in modo costante. Ciò tenuto conto della finalità attribuita al dato in questione, che è quella di determinare le retribuzioni settimanali piene spettanti in relazione a periodi lavorativi che siano in parte caratterizzati dagli eventi precedentemente citati, riduttivi della retribuzione stessa.

Nei punti 40, 42, 44, 46, 48 e 50 (Sett. 1) devono essere indicate, distintamente per la malattia o infortunio, per la maternità e congedi parentali, per la malattia di cui alla legge n. 88 del 1987, e per la CIG, il numero totale annuo delle settimane intere di calendario (da domenica a sabato) per le quali il lavoratore non ha percepito alcuna retribuzione dal datore di lavoro.

Nei punti in trattazione non devono essere incluse le settimane relative a periodi di interventi CIG con pagamento diretto da parte dell'I.N.P.S., in quanto l'Istituto provvede direttamente alla rilevazione ed al conseguente accreditamento figurativo.

Le settimane indicate nei punti in trattazione non devono essere comprese fra quelle indicate al punto 13 e le giornate relative alle "Sett. 1" non devono essere comprese fra quelle indicate al punto 14. I mesi interamente non retribuiti dal datore di lavoro, anche se il lavoratore ha percepito, ad esempio, indennità di malattia a carico dell'I.N.P.S., devono essere barrati al punto 16.

Nel suddetto numero di settimane (Sett. 1) non devono essere computate quelle in cui sono state retribuite anche solo festività non godute e quelle relative a malattie e infortuni di durata inferiore a 7 giorni.

Nei punti 41, 43, 45, 47, 49 e 51 (Sett. 2) devono essere indicate, in corrispondenza di ognuno dei precitati eventi, il numero totale annuo delle settimane caratterizzate da una retribuzione ridotta nel senso specificato a proposito della compilazione dei punti 37 e 38 (settimane retribuite solo per alcuni giorni ovvero retribuite anche per l'intero arco ma in misura ridotta).

Nel caso di malattia o infortunio, il punto 41 deve essere compilato solamente se l'evento ha durata pari o superiore a 7 giorni.

Relativamente ai permessi orari per allattamento ed ai permessi orari ex art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 151 del 2001, nel punto 45 (Sett. 2) deve essere indicato il risultato ottenuto dalla trasformazione in settimane piene dei predetti riposi orari diversamente da quanto avviene per la compilazione del punto 37 nel quale vanno indicate le settimane effettive (circolare n. 15 del 23 gennaio 2001.)

Nel caso di dipendenti part-time il calcolo della trasformazione delle ore di permesso in settimane piene deve essere effettuato dividendo il totale delle ore di permesso, usufruite nell'anno, per il totale delle ore settimanali stabilite dal normale contratto di lavoro a tempo pieno, arrotondando il risultato ottenuto all'unità superiore.

Criteri particolari per la compilazione dei punti da 37 a 52:

- licenziamento al termine di un periodo caratterizzato da uno degli eventi considerati nei suddetti punti, senza alcuna retribuzione nell'anno: dovranno essere compilati i punti per la parte relativa all'evento che ricorre;

- settimane caratterizzate da eventi diversi riconoscibili figurativamente: poiché non è possibile operare una distinzione, ma deve essere tenuto fermo il diritto all'accreditamento figurativo, va scelta la soluzione più favorevole al lavoratore. In pratica, in caso di concorso di CIG con altri eventi, va preferita la CIG; in caso di concorso di malattia o infortunio con altri eventi, vanno preferiti gli altri eventi;

- settimane nelle quali si verificano, in successione temporale, eventi diversi riconoscibili figurativamente: poiché, anche in tali ipotesi, non è possibile operare una distinzione, tutta la settimana, salvo che nel caso di malattia di comprovata durata inferiore a 7 giorni, dovrà essere considerata caratterizzata dall'evento più favorevole per il lavoratore, come specificato sopra;

- eventi accreditabili figurativamente verificatisi nel corso di un rapporto part-time: le annotazioni nei punti da 37 a 52 devono essere fatte senza tenere conto del particolare tipo di rapporto.

Nel punto 39 indicare, per i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro che cadono nell'anno di riferimento della denuncia e per i quali sia stata autorizzata la corresponsione della integrazione salariale, l'ammontare complessivo delle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore se nello stesso periodo avesse lavorato normalmente, escludendo le somme corrisposte dal datore di lavoro nei periodi anzidetti e assoggettate a contribuzione obbligatoria.

Devono, invece, essere incluse, per gli eventi diversi da quelli in favore degli operai dell'edilizia, le quote di gratificazione annuali o periodiche relative ai periodi stessi.

Per gli eventi in favore degli operai dell'edilizia devono essere incluse le somme corrispondenti a quelle versate alle Casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, nonché il 15 per cento delle somme corrispondenti a quelle versate alle Casse edili a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle predette.

Non devono essere incluse le differenze retributive relative a periodi di interventi CIG con pagamento diretto da parte dell'I.N.P.S., in quanto l'Istituto provvede direttamente alla rilevazione e al conseguente accreditamento figurativo.

Per i lavoratori ai quali si applica un contratto collettivo aziendale di solidarietà stipulato ai sensi della legge n. 863 del 1984, nel punto 39 deve essere indicata la retribuzione persa in dipendenza del contratto di solidarietà, al netto degli aumenti retributivi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge citata (deve essere cioè riportato il prodotto tra il numero complessivo delle ore perse e la retribuzione oraria integrabile).

Nell'importo da indicare nel punto 39 vanno comprese le somme relative agli istituti contrattuali quali ferie, festività, gratificazioni annuali o periodiche, per la parte che eventualmente non sia più a carico del datore di lavoro in dipendenza della stipulazione del contratto di solidarietà. Anche tali ultime somme devono essere indicate al netto degli aumenti retributivi di cui sopra.

Il punto 52 deve essere compilato per tutti i lavoratori ai quali compete l'accredito figurativo ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, nel testo sostituito dall'articolo 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107, indicando il numero delle settimane nelle quali c'è stata una riduzione di retribuzione dovuta ad assenza per donazione di sangue. Nel caso in esame devono essere compilati anche i punti 37 e 38.

Compilazione dei punti da 53 a 56

Contributi dovuti all'I.N.P.S. e all'I.N.P.D.A.I.

Nel punto 53 non va indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all'I.N.P.S. (es.: contributi I.N.P.D.A.I., I.N.P.D.A.P., ecc.).

Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:

- 8,89% (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;

- 0,30% (CIGS);

- 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo, D.M. n. 157 del 2000 e D.M. n. 158 del 2000;

- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;

- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;

- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall'I.N.P.S.

Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.

I punti da 54 a 56 riguardano l'attestazione del versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso dei contributi dovuti, sia dal datore di lavoro, che dal lavoratore dipendente, scaduti all'atto della consegna della certificazione.

In caso di contributi omessi in tutto o in parte, potrà essere indicato il motivo dell'omesso versamento nelle annotazioni.

I soggetti che si sono avvalsi della sospensione dei contributi (quota datore di lavoro o quota lavoratore o entrambe) per calamità naturali, indicheranno nelle annotazioni tale circostanza.

 

 

Sezione 4

Collaborazioni coordinate e continuative

Questa nuova sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2001, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata I.N.P.S., di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ha ridefinito i redditi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative configurandoli, a partire dal 2001, quali redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente.

Al fine della compilazione della presente sezione è necessario indicare:

- nel punto 57, la data in cui ha avuto inizio il rapporto di collaborazione che ha dato origine al compenso. Tale data deve essere indicata anche se si riferisce all'anno precedente al 2001 poiché nella Gestione separata vige il "principio di cassa" in base al quale l'obbligo contributivo insorge nel momento in cui è erogato il compenso, indipendentemente dal periodo in cui si è svolta la collaborazione;

- nel punto 58, la data in cui è cessato il rapporto di collaborazione che ha dato origine al compenso ovvero il 31 dicembre 2001, per le collaborazioni ancora in essere a tale data;

- nel punto 59, il totale dei compensi corrisposti nell'anno (imponibile);

- nel punto 60, il totale dei contributi dovuti all'I.N.P.S. in base alle aliquote vigenti nella Gestione separata;

- nel punto 61, il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti);

- nel punto 62, il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

 

 

Parte C - I.N.P.D.A.I.

2. DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

I datori di lavoro già tenuti alla compilazione del modello DAP/12 attestano i dati previdenziali per i dipendenti con qualifica di dirigente, per i quali la contribuzione obbligatoria è dovuta all'I.N.P.D.A.I., utilizzando lo schema di certificazione CUD 2002.

Sono tenuti a tale adempimento tutti i datori di lavoro, ancorché non sostituti d'imposta (es.: aziende straniere che assicurano lavoratori italiani occupati all'estero in paesi non convenzionati ai sensi della legge n. 398 del 3 ottobre 1987.)

Qualora in corso d'anno si verifichino eventi che determinano l'estinzione del soggetto preesistente e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, la certificazione può comprendere anche i dati relativi al periodo di lavoro prestato presso il soggetto estinto.

Nel caso di passaggio del dipendente da un datore di lavoro all'altro senza interruzione del rapporto di lavoro i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

Nel caso di decesso del sostituito la certificazione consegnata agli eredi deve essere intestata all'assicurato per la parte relativa ai dati previdenziali.

Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro durante il periodo oggetto della presente certificazione, i dati previdenziali e assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento a ciascuna tipologia.

Nel caso in cui il dipendente abbia prestato attività lavorativa con qualifiche diverse nel corso dello stesso anno solare ed abbia, quindi, acceso posizioni assicurative presso enti diversi i dati previdenziali ed assistenziali devono essere certificati separatamente per ogni singolo periodo di competenza di ciascuno di essi.

Nel caso in cui vengano rilasciate al dipendente certificazioni contenenti più riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali, il codice fiscale del percipiente dovrà essere ripetuto su ciascun foglio aggiuntivo.

Imponibile ai fini previdenziali e arrotondamento

Essendo l'I.N.P.D.A.I. titolare di una gestione previdenziale obbligatoria il concetto di imponibile da dichiarare ai fini previdenziali va inteso nel senso proprio del rapporto previdenziale e, quindi, non limitato a quanto effettivamente percepito dal dipendente nel periodo di riferimento, ma a quanto ad esso dovuto per legge, contratto collettivo o individuale, regolamento, nel periodo stesso, ancorché non effettivamente corrisposto.

Compilazione dei punti da 1 a 36

Sezione 1

Punti 1, 2, 3

Per la compilazione dei punti 1, 2 e 3 debbono essere utilizzate le seguenti codifiche.

Punto 1 - Qualifica assicurativa

Indicare 3 corrispondente alla qualifica dirigenziale.

Punto 2 - Tempo pieno o parziale

 

 

Codice 

Descrizione 

 

 

 

 

F 

Tempo pieno 

P 

Tempo parziale 

 

 

Punto 3 - Tempo determinato o indeterminato

 

 

Codice 

Descrizione 

 

 

 

 

I 

Tempo indeterminato 

D 

Tempo determinato 

 

 

Nel punto 4 deve essere indicato il codice 02 identificativo dell'I.N.P.D.A.I.

Nel punto 5 deve essere indicata la matricola attribuita dall'I.N.P.D.A.I. all'azienda all'atto dell'apertura della posizione previdenziale. Quest'ultima è strettamente numerica e quindi le cifre non devono essere intervallate o seguite da punti, barre o qualsivoglia altro segno.

Il punto 6 non va compilato.

Nei punti 7, 8, 9 e 10 devono essere barrate le caselle relative alle gestioni per le quali sono dovuti i contributi per il lavoratore. Di norma, quindi, IVS (punto 7) e Fondo di garanzia T.F.R. (punto10), oppure solo IVS (punto 7) per le categorie per le quali non è dovuto il contributo Fondo di garanzia T.F.R. (es. Dirigenti dipendenti da Enti pubblici oppure da Cooperative agricole).

La casella "altre" (punto 9) deve essere barrata solo per i casi in cui non è dovuto all'I.N.P.D.A.I. il contributo IVS (Cittadini di paesi con i quali vigono accordi bilaterali di sicurezza sociale che possono optare per il mantenimento dell'assicurazione obbligatoria nel paese d'origine).

Nel punto 11 deve essere indicato l'ammontare complessivo lordo di tutte le retribuzioni mensili e ultra-mensili (tredicesima, quattordicesima, gratifiche, premi per la parte assoggettata a contributo previdenziale - con esclusione di quanto assoggettato a contributo di solidarietà 10 per cento non pensionabile ai sensi della legge n. 67 del 1987 -, ferie e festività non godute, fringe benefits, arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge e di contratto, valori riferiti a premi polizze extra professionali) dovute nell'anno solare.

Il punto 12 non va compilato.

Per i lavoratori che contribuiscono su retribuzioni convenzionali, in luogo del punto 11, deve essere compilato il sottostante punto "retribuzioni particolari" nella Sezione 2. Nel caso in cui, nello stesso anno solare, ricorrano le due fattispecie (frazione di anno in Italia e frazione di anno in paese extracomunitario in regime di legge n. 398 del 1987), debbono essere compilati sia il punto 11 sia la Sezione 2 "Retribuzioni particolari", ciascuno per il periodo di competenza. Per le codifiche da indicare per il secondo caso vedere le successive istruzioni alla Sezione 2.

Si precisa che nell'ipotesi suindicata le contribuzioni trattenute al dipendente da indicare al punto 78 sono quelle complessive.

Eventuali arretrati riferiti ad anni precedenti e liquidati a seguito di transazione vanno anch'essi indicati nel punto "Retribuzioni particolari" alla Sezione 2 con apposita codifica.

L'eventuale indennità sostitutiva del preavviso corrisposta a seguito di cessazione del rapporto di lavoro non deve essere sommata alle retribuzioni del punto 11 (competenze correnti), ma anche per questa fattispecie va compilato un rigo della Sezione 2 "Retribuzioni particolari".

Tutte le retribuzioni che vengono esposte nelle Sezioni 1 e 2 debbono essere dichiarate nel loro ammontare lordo effettivo, senza tenere conto dei massimali di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181 e nel rispetto di quanto indicato al punto 2.2.1. circa la determinazione dell'imponibile previdenziale e dell'arrotondamento.

I punti 13, 14, 17, 18, 19, 23, 25, 26 e 27 non vanno compilati.

I punti 15 e 16 vanno compilati con i seguenti criteri.

La casella T del punto 15 deve essere barrata quando l'importo delle retribuzioni denunciate al punto 11, ovvero nella Sezione 2 per le specifiche tipologie che prevedono la compilazione di questo punto in luogo del punto 11, si riferisce a lavoro prestato per tutto l'anno solare. La mensilità per cui è dovuto anche un solo giorno di retribuzione si intende - a questo fine - coperta.

Al punto 16 devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi non coperti, nemmeno parzialmente, dalla retribuzione dichiarata al punto 11 (retribuzioni correnti), o nella Sezione 2 se così richiesto.

Al punto 20 va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro pari all'ultimo giorno lavorato, senza tenere conto dell'eventuale successivo periodo di preavviso coperto da indennità sostitutiva.

Il punto 21 deve essere compilato quando al rapporto di lavoro è applicabile una delle agevolazioni contributive di cui alla seguente tabella, indicando il relativo codice.

 

 

Codice 

Descrizione 

 

 

 

 

92 

Dirigente di azienda industriale assunto ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1997 n. 266 per il quale compete la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico dipendente e datore di lavoro 

98 

Dirigente di azienda industriale per il quale il datore di lavoro usufruisce delle agevolazioni di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 28 della legge 8 agosto 1995, n. 341 (bonus triennale mediante conguaglio alla fine di ciascuna annualità) 

99 

Dirigente di azienda industriale che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'art. 75 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 

D1 

Dirigente di azienda industriale part time per il quale il datore di lavoro usufruisce delle agevolazioni di cui al D.M. 12 aprile 2000 (riduzione aliquota IVS di 7 punti percentuali) 

D2 

Dirigente di azienda industriale part time per il quale il datore di lavoro usufruisce delle agevolazioni di cui al D.M. 12 aprile 2000 (riduzione aliquota IVS di 10 punti percentuali) 

D3 

Dirigente di azienda industriale part time per il quale il datore di lavoro usufruisce delle agevolazioni di cui al D.M. 12 aprile 2000 (riduzione aliquota IVS di 13 punti percentuali) 

 

 

Nel caso in cui il beneficio non competa per tutto l'anno, ovvero nel caso in cui competano fattispecie diverse nel corso del medesimo anno solare, si compilano per l'interessato distinti riquadri riferiti ai rispettivi periodi.

Al punto 22 deve essere barrata la casella solo nel caso in cui, nel corso dell'anno o ad inizio anno, il rapporto di lavoro si sia trasformato da tempo parziale a tempo pieno o viceversa.

In questa ipotesi per l'interessato debbono essere compilati distinti riquadri riferiti a ciascuna tipologia.

Nel punto 24 deve essere indicato l'importo dell'accantonamento complessivamente spettante al lavoratore per l'anzianità lavorativa da questi maturata fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento della certificazione, ovvero fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta nel corso dell'anno, al netto di quanto eventualmente erogato al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Non vanno comprese le quote di T.F.R. destinate alla previdenza complementare.

In caso di compilazione per un determinato anno solare di più riquadri relativi ai dati previdenziali e assistenziali per lo stesso lavoratore, l'importo dell'accantonamento deve essere indicato, per il suo ammontare totale una sola volta nel riquadro destinato all'Ente percettore del contributo per il finanziamento del Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto.

Lo stesso dicasi nel caso di compilazione di più riquadri riferiti a più forme assicurative obbligatorie laddove il TFR non sia stato liquidato all'atto del passaggio dall'una all'altra fattispecie.

Per i lavoratori cessati, l'importo va indicato al netto di eventuali acconti già corrisposti ovvero non deve essere indicato se già integralmente corrisposto.

Sezione 2

Retribuzioni particolari

Negli appositi spazi della Sezione 2 "Retribuzioni particolari" devono essere indicati i dati relativi a particolari tipi di retribuzione.

Le tipologie per le quali è richiesta la compilazione di questa sezione, in luogo del punto 11, sono indicate nella seguente tabella. È prevista l'indicazione di cinque tipologie.

I righi predisposti sono quattro: nel caso in cui questi ultimi non fossero sufficienti è necessario compilare una ulteriore Sezione 2, numerando progressivamente i successivi righi e ricompilando i soli dati identificativi (punti da 1 a 5) ed il codice fiscale del percipiente.

Al punto 28 (primo rigo e successivi) deve essere indicato il Tipo retribuzione particolare utilizzando il corrispondente codice.

Ai punti 29 e 30 (primo rigo e successivi) debbono essere indicate la data iniziale (giorno, mese ed anno) e finale (giorno, mese ed anno) del periodo cui si riferisce la retribuzione particolare considerata, rigorosamente suddivisa per anno o frazione di anno solare (un rigo per ciascun anno o frazione).

Al punto 31 (primo rigo e successivi) deve essere trascritto l'importo della retribuzione particolare. Nessuno degli altri dati presenti deve essere compilato per i dirigenti iscritti all'I.N.P.D.A.I.

Nel caso debbano essere indicate retribuzioni riferite a più anni solari, o a frazioni di anno solare, deve essere compilato un rigo per ciascun anno solare, o frazione di anno solare, e ciascuna retribuzione deve essere contraddistinta dal proprio codice identificativo.

 

 

Codice 

Descrizione 

 

 

 

 

P 

Indennità sostitutiva del preavviso 

EN 

Retribuzioni convenzionali dirigenti operanti in paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi reciproci di sicurezza sociale 

RG 

Regolarizzazioni retrodatate e a seguito di vertenza giudiziale, stragiudiziale o verbale ispettivo 

RI 

Regolarizzazioni retrodatate a seguito di errato inquadramento dell'azienda 

AP 

Retribuzioni corrisposte nell'anno riferite a dirigenti cessati nell'anno precedente 

 

 

La Sezione 3 non va compilata.

Compilazione dei punti da 53 a 56

I contributi a carico del lavoratore trattenuti nel periodo di riferimento della certificazione per l'assicurazione gestita dall'I.N.P.D.A.I. vanno indicati nel punto 53.

Dovendosi per i dirigenti iscritti contestualmente all'I.N.P.S. compilare due riquadri dei dati previdenziali e assistenziali, i contributi trattenuti devono essere indicati per l'importo di competenza di ciascun Ente sul riquadro contraddistinto dalla rispettiva codifica.

I punti 54, 55, 56 sono destinati all'indicazione delle contribuzioni versate per l'assicurato.

Barrando la casella relativa alla propria fattispecie il datore di lavoro attesta il versamento totale o parziale, ovvero il mancato versamento delle contribuzioni complessive (quota a proprio carico e quota a carico dipendente) dovute all'Ente destinatario della certificazione, per il periodo oggetto della medesima, scadute all'atto della consegna al dipendente.

Nell'ipotesi di omesso versamento (totale o parziale) il datore di lavoro può indicarne il motivo nello spazio riservato alle annotazioni.

La motivazione è espressamente richiesta nel caso di sospensione dell'obbligo contributivo per eventi eccezionali con l'indicazione della norma cui si fa riferimento.

La Sezione 4 non va compilata.

 

 

Parte C - I.N.P.D.A.P.

3. DATI PREVIDENZIALI

I dati previdenziali I.N.P.D.A.P. devono essere certificati da tutte le Amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'I.N.P.D.A.P. nonché dagli enti con personale iscritto per opzione all'I.N.P.D.A.P. La certificazione va compilata anche da parte dei soggetti non sostituti d'imposta iscritti alla gestione assicurativa E.N.P.D.E.D.P.

Qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative può essere consegnata un'unica certificazione compilando ulteriori righi, identificati da una numerazione progressiva (ad esempio rigo uno, rigo due ecc.), ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni.

Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assicurativi

I dati contenuti nel presente schema di certificazione riguardano l'imponibile contributivo, ai fini previdenziali ed assicurativi, dovuto all'I.N.P.D.A.P. e gli elementi utili all'aggiornamento della posizione assicurativa.

La certificazione, pertanto, ha ad oggetto tutti i redditi suddetti corrisposti nel 2001 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall'I.N.P.D.A.P., secondo le sotto riportate istruzioni:

- Cassa pensioni statali;

- Cassa pensioni dipendenti enti locali;

- Cassa pensioni insegnanti;

- Cassa pensioni sanitari;

- Cassa pensioni ufficiali giudiziari;

- I.N.A.D.E.L.;

- E.N.P.A.S.;

- E.N.P.D.E.D.P.;

- Cassa unica del credito.

Regole generali

Ogni periodo lavorato deve trovare la corretta correlazione con l'iscrizione alla relativa gestione, con le indicazioni della corrispondente retribuzione erogata e la specifica posizione di servizio rivestita dall'iscritto.

Le amministrazioni iscritte sono, quindi, tenute in via generale, alla compilazione di distinte sezioni corrispondenti alle frazioni d'anno lavorate, alle variazioni di tipo di impiego, tipo di servizio, nonché in occasione di corresponsione di retribuzioni afferenti ad un preciso arco temporale (es.: compensi arretrati) meglio illustrati tra i "Casi particolari".

In caso di decesso dell'iscritto, la certificazione riferita al medesimo deve essere compilata anche con riferimento ai dati previdenziali.

Imponibile previdenziale

Rientrano nella certificazione tutti i redditi di lavoro dipendente qualificati imponibili, secondo la vigente normativa (D.Lgs. n. 314 del 1997 - circolare n. 29 del 27 maggio 1998) corrisposti entro l'anno di riferimento della certificazione e, quindi, oggetto di mandati di pagamento emessi entro il 31 dicembre 2001.

Ai fini pensionistici è necessario indicare separatamente nei punti 81 e 82 le retribuzioni che concorrono alla formazione della prima quota di pensione (quota A) e della seconda quota (quota B).

Il premio di produzione la cui erogazione è prevista da contratti collettivi di secondo livello, pur rientrando nella seconda quota di pensione, va indicato, al lordo della percentuale di decontribuzione, separatamente, al punto 86.

Nel punto 75 va specificato il regime di cassa o competenza a cui corrisponde l'aliquota contributiva applicata (cfr. circolare prot. n. 64032 del 3 giugno 1996, circolare n. 63486 del 17 febbraio 1997 e circolare n. 29 del 27 maggio 1998 dell'I.N.P.D.A.P.).

Cassa pensioni statali

Con particolare riguardo agli iscritti alla Cassa pensioni statali, il dichiarante che eroga il trattamento fondamentale di retribuzione dovrà indicare nella parte C "dati previdenziali", al punto 63 il codice fiscale della sede di servizio dell'iscritto.

La sede di servizio è la struttura o sede amministrativa dove effettivamente l'iscritto presta servizio.

In caso di trasferimento del dipendente, solo qualora l'Amministrazione versante sia la stessa, si può indicare l'ultima sede di servizio.

ESEMPI:

- personale della scuola

Il sostituto d'imposta principale del personale scolastico indicherà al punto 63 il codice fiscale dell'ultima Scuola presso cui è stato prestato il rapporto di lavoro nell'anno 2001, ovviamente acquisendo tutte le informazioni di stato giuridico utili alla compilazione dei punti relativi ai "Dati previdenziali I.N.P.D.A.P.".

Ove trattasi di personale le cui competenze fisse e accessorie vengono erogate dall'Istituto scolastico ci sarà coincidenza tra sostituto d'imposta e dichiarante. Pertanto, il codice fiscale indicato al punto 63 coinciderà con il codice fiscale del datore di lavoro;

- personale della difesa

Per la definizione della sede di servizio si fa richiamo alle disposizioni fornite dal Ministero della difesa con direttiva del 23 luglio 2001 prot. n. DGPM/IV/10/92284, allegato "B", punto 4, lettera b).

Cassa unica per il credito

Ai fini delle prestazioni creditizie sono imponibili tutte le retribuzioni pensionabili (D.Lgs. n. 662 del 1996). Sono da contrassegnare con il codice identificativo della suddetta Cassa (punti da 69 a 72) anche i periodi riguardati dalla contribuzione figurativa, per tutte le tipologie previste dal D.Lgs. n. 564 del 1996 (cfr. circolare prot. n. 64496 del 29 maggio 1997).

Assicurazione sociale vita

Le Amministrazioni con personale iscritto all'I.N.P.D.A.P. solo per l'assicurazione sociale vita potranno fornire notizie meno dettagliate, in relazione ai periodi di servizio e all'indicazione del tipo impiego e tipo servizio. È consentito, infatti, compilare un'unica sezione, raggruppando il periodo di lavoro in un unico arco temporale e indicando nel punto 73 il codice 1 (tipo impiego ordinario) e nel punto 74 il codice 4 (tipo servizio ordinario).

CASI PARTICOLARI

Ente in liquidazione

Nel caso di liquidazione di un'amministrazione pubblica, quest'ultima è tenuta alla certificazione per il tramite del commissario liquidatore.

Successione tra Amministrazioni

In caso di incorporazione o fusione tra Amministrazioni, il dichiarante è tenuto alla compilazione di distinti quadri per la frazione di anno di competenza. Analogo criterio vige in caso di trasferimento del lavoratore.

Periodi di servizio dei lavoratori giornalieri e dei supplenti della Scuola

In considerazione della molteplicità dei periodi di servizio svolti dal suddetto personale giornaliero e supplente, è consentito raggruppare l'intero arco temporale in un'unica sezione.

Per la determinazione dei giorni utili da indicare, si rinvia allo specifico punto 76.

Competenze arretrate

In caso di corresponsione di arretrati relativi ad anni precedenti va compilata un'apposita sezione, per ogni anno, con l'indicazione del periodo di servizio cui si riferiscono, dell'importo degli emolumenti corrisposti a tal titolo e della gestione assicurativa. La compilazione della sezione deve seguire lo stesso criterio di spezzatura del periodo adottato nelle precedenti certificazioni, tenendo presente che non è necessario individuare il tipo impiego, il tipo servizio e i giorni utili se già acquisiti precedentemente.

Indennità non annualizzabili

Rientrano nella fattispecie: l'indennità sostitutiva del preavviso con carattere risarcitorio (cfr. circolare n. 63486 del 17 febbraio 1997 dell'I.N.P.D.A.P.) e il compenso sostitutivo delle ferie non godute. L'ammontare delle predette indennità va evidenziato nel punto 87. Ove per lo stesso lavoratore ricorrano congiuntamente più situazioni di indennità non annualizzabili, è consentito sommare gli importi.

Contribuzioni figurative

Rientrano nella certificazione anche i periodi di servizio coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici (D.Lgs. n. 564 del 1996 - cfr. circolare n. 9 del 14 febbraio 1997.) Per tali eventi deve essere compilata apposita sezione, contrassegnando il punto 74 con il relativo codice della tabella "tipo servizio" identificativo della natura del servizio utile.

Retribuzioni erogate dalle OO.SS. soggette a contribuzione aggiuntiva

Le retribuzioni erogate ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564 del 1996 dalle Organizzazioni sindacali ai dipendenti nominati per carica elettiva, iscritti all'I.N.P.D.A.P., in virtù del rapporto di lavoro preesistente, devono essere dichiarate dalle OO.SS. medesime.

Cariche elettive comunali e provinciali (legge n. 265 del 1999)

Per i dipendenti pubblici nominati amministratori locali e collocati in aspettativa non retribuita dall'ente datore di lavoro, ciascuna amministrazione procederà alla compilazione della certificazione, per la parte di propria competenza, in esecuzione del disposto dell'art. 26 della legge 3 agosto 1999, n. 265, pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1999, n. 149 (cfr. circolare n. 839/S del 10 febbraio 2000).

Compilazione dei punti da 63 a 92

Il punto 63 deve essere utilizzato per gli iscritti alla Cassa pensioni statali, secondo le indicazioni fornite nelle Regole generali allo specifico paragrafo "Cassa pensioni statali" (cfr. circolare n. 39 del 24 luglio 2000 dell'I.N.P.D.A.P.).

Nel punto 64 per i dipendenti iscritti alla Cassa pensioni statali assunti nel periodo di riferimento deve essere indicata la data della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro.

Nei punti 65 e 66 vanno specificate le date di inizio e fine del periodo di servizio, con riferimento al periodo di lavoro dell'anno da dichiarare espresso in giorno, mese e anno.

Il punto 67 deve contenere il numero dei giorni utili ai fini del trattamento di fine rapporto ai dipendenti (D.P.C.M. 20 dicembre 1999, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 maggio 2000, n. 111, previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995, D.P.C.M. 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 118), secondo i termini e le modalità descritte nelle circolari I.N.P.D.A.P., circ. n. 29 del 8 giugno 2000, circ. n. 45 del 26 ottobre 2000, circ. n. 1 del 11 gennaio 2001, circ. n. 11 del 12 marzo 2001, e circolari n. 1573 del 23 maggio 2001 e n. 1652 del 21 giugno 2001.

Nel punto 68 deve essere indicata la motivazione della eventuale cessazione dal servizio, utilizzando i seguenti codici:

 

 

Codice 

Descrizione 

 

 

 

 

1 

Decesso 

2 

Dimissioni volontarie 

3 

Limiti di età 

4 

Limiti di servizio 

5 

Dispensa dal servizio per inidoneità permanente alle mansioni (min. 15 anni dipendenti dello Stato e 20 anni dipendenti da Enti locali) 

6 

Invalidità 

8 

Soppressione di posto 

9 

Destituzione 

11 

Esubero portuali (legge n. 647 del 1996) 

12 

Mobilità 

13 

Passaggio ad altra amministrazione 

14 

Licenziamento 

15 

Fine ferma 

16 

Altre cause 

17 

Dispensa dal servizio per inabilità permanente assoluta a proficuo lavoro (minimo 15 anni) 

18 

Fine incarico 

 

 

Nei punti da 69 a 72 devono essere indicate le gestioni e/o fondi di pertinenza, utilizzando uno dei seguenti codici:

 

 

Codice 

Descrizione 

 

 

 

 

1 

Cassa pensioni statali 

2 

Cassa pensioni dipendenti Enti locali 

3 

Cassa pensioni insegnanti 

4 

Cassa pensioni ufficiali giudiziari 

5 

Cassa pensioni sanitari 

6 

I.N.A.D.E.L. 

7 

E.N.P.A.S. 

8 

E.N.P.D.E.D.P. (Assicurazione sociale vita) 

9 

Cassa unica del credito 

 

 

Nel punto 73 va indicato il tipo impiego, utilizzando uno dei seguenti codici:

 

 

Codice 

Descrizione 

 

 

 

 

1 

Ordinario (contratto indeterminato/determinato) 

2 

Giornaliero 

3 

Contratto formazione e lavoro - D.L. n. 299 del 1994 convertito in L. n. 451 del 1994, art. 16, comma 2, lett. a) - ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. n. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA - CENTRO, NORD - Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 25% (limite max 24 mesi) 

4 

Contratto formazione e lavoro - D.L. n. 299 del 1994 convertito in L. n. 451 del 1994, art. 16, comma 2, lett. a) - ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. n. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA - MEZZOGIORNO - Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% (limite max 24 mesi) 

5 

Contratto formazione e lavoro - D.L. n. 299 del 1994 convertito in L. n. 451 del 1994, art. 16, comma 2, lett. b) - ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. n. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA - CENTRO NORD - Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 25% dopo la trasformazione del C.F.L. in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per periodo pari alla durata del C.F.L. trasformato (limite max 12 mesi) 

6 

Contratto formazione e lavoro - D.L. n. 299 del 1994 convertito in L. n. 451 del 1994, art. 16, comma 2, lett. b) - ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. n. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA - MEZZOGIORNO - Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% dopo la trasformazione del C.F.L. in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per periodo pari alla durata del C.F.L. trasformato (limite max 12 mesi) 

7 

Contratto formazione e lavoro - L. n. 196 del 1997 art. 15 - ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. n. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA DELLE REGIONI: BASILICATA, CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA, SARDEGNA e SICILIA - Trasformazione di C.F.L. art. 16, comma 2, lett. a), L. n. 451 del 1994 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% per ulteriori 12 mesi 

8 

Part-time 

9 

Orario ridotto 

10 

Tempo definito (personale sanitario) 

11 

Lavoratori assunti ai sensi L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, da IMPRESE, ENTI PUBBLICI ECONOMICI E CONSORZI EX L. n. 142 del 1990 - CENTRO-NORD 

12 

Lavoratori assunti ai sensi L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, da IMPRESE, ENTI PUBBLICI ECONOMICI E CONSORZI EX L. n. 142 del 1990 - MEZZOGIORNO 

13 

Supplenti della Scuola 

14 

Applicazione D.Lgs. n. 165 del 1997 - art. 4 per personale militare in sistema retributivo 

 

 

Nel punto 74 va indicato il codice corrispondente allo "stato di servizio" del dipendente, in riferimento al periodo da dichiarare, utilizzando uno dei seguenti codici:

 

 

Codice 

Descrizione 

 

 

 

 

2 

Aspettativa per mandato politico elettivo (art. 31 della legge n. 300 del 1970) 

3 

Aspettativa non retribuita per motivi sindacali (art. 31 della legge n. 300 del 1970) 

4 

Servizio ordinario 

5 

Servizio part-time 

7 

Astensione dal lavoro per soccorso alpino (art. 2 della legge n. 162 del 1992) 

9 

Astensione dal lavoro con retribuzione ridotta per maternità facoltativa e per assistenza ai figli ai sensi della legge n. 53 del 2000 

10 

Astensione facoltativa senza retribuzione per assistenza ai figli dopo il 3° e fino all'8° anno di età (legge n. 53 del 2000) 

11 

Periodo in ausiliaria personale militare (D.Lgs. n. 165 del 1997) 

12 

Astensione facoltativa dal lavoro per maternità con retribuzione ridotta all'80% 

13 

Astensione dal lavoro per assistenza ai figli con retribuzione ridotta al 50% 

 

 

Nel punto 75 vanno indicati:

1 - per gli emolumenti assoggettati ad aliquota di competenza;

2 - per gli emolumenti assoggettati ad aliquota di cassa.

Si intende aliquota di competenza quella relativa al periodo di riferimento delle retribuzioni; l'aliquota di cassa è riferita a quella vigente al momento dell'erogazione delle retribuzioni (cfr. circolare n. 63486 del 17 febbraio 1997.)

Nel punto 76 devono essere indicate le giornate lavorative utili per l'erogazione delle prestazioni ai fini pensionistici e di trattamento di fine servizio.

Per l'indicazione dei giorni utili si deve fare riferimento ad un massimo di 312 giorni annui per i lavoratori "giornalieri" e 360 giorni per tutti gli altri lavoratori, compresi i supplenti della scuola, sia statale, sia parificata. In caso di servizio a part-time (legge n. 554 del 1988) l'indicazione dei giorni utili incide sulla misura della prestazione. Essi si calcolano moltiplicando il periodo determinato ai fini del diritto (punti 65 e 66), per il rapporto tra orario settimanale effettivo e quello a tempo pieno. Diversamente, per il personale ad orario ridotto, i giorni utili ai fini della misura della prestazione sono pari al periodo di servizio svolto.

Nei punti da 77 a 80 devono essere indicate le maggiorazioni spettanti, utilizzando i seguenti codici:

 

 

 

Codice 

Descrizione 

Maggiorazioni 

 

 

spettanti 

 

 

 

 

 

 

1 

Servizio in volo - Legge n. 1092 del 1973, art. 20 

1/3 

2 

Servizio di confine - Legge n. 1092 del 1973, art. 2 

1/3 

3 

Servizio di confine - Legge n. 1092 del 1973, art. 2 

1/2 

4 

Servizio in stabilimenti di pena militari - Legge n. 1092 del 1973 

- 

5 

Servizio all'estero in sedi particolarmente disagiate - Legge n. 1092 del 1973, art. 23 

3/4 

6 

Servizio all'estero in sedi disagiate - Legge n. 1092 del 1973, art. 23 

1/2 

7 

Servizio scolastico all'estero - Legge n. 1092 del 1973, art. 24 

1/2 

8 

Servizio scolastico all'estero - Legge n. 1092 del 1973, art. 24 

1/3 

9 

Lavori insalubri e polverifici - Legge n. 1092 del 1973 

- 

10 

Servizio in colonia e in territorio somalo - Legge n. 1092 del 1973, art. 26 

1/2 

11 

Servizio in colonia e in territorio somalo - Legge n. 1092 del 1973, art. 26 

1/3 

12 

Servizio in zona di armistizio - Legge n. 1092 del 1973, art. 27 

1/2 

13 

Servizio in zona di armistizio - Legge n. 1092 del 1973, art. 27 

1/3 

14 

Servizio in presenza di amianto - Legge n. 257 del 1992 

- 

15 

Lavoro usurante - D.Lgs. n. 374 del 1993 - Legge n. 335 del 1995, art. 1, comma 35 

1/6 

16 

Lavoro usurante - D.Lgs. n. 374 del 1993 - Legge n. 335 del 1995, art. 1, comma 35 

1/10 

17 

Esodo portuale 

- 

18 

Servizio all'estero - Legge n. 1092 del 1973 

- 

19 

Non vedente - Legge n. 113 del 1985 - Legge n. 120 del 1991 

- 

20 

Lavoratori precoci - Legge n. 449 del 1997 

- 

21 

Combattenti e relativi superstiti con eventuali invalidità indotte - Legge n. 336 del 1970, art. 2 

1/5 

22 

Servizio di istituto - Legge n. 284 del 1977, art. 3 

- 

23 

Impiego operativo di campagna - Legge n. 187 del 1976, art. 17 

1/5 

24 

Impiego operativo per reparti truppe alpine - Legge n. 78 del 1983, art. 18 

- 

25 

Navigazione mercantile - Legge n. 1092 del 1973, art. 31 

1/2 

26 

Imbarco su mezzi di superficie - Legge n. 78 del 1983, art. 18 

1/3 (misura 3,5%) 

27 

Imbarco su sommergibili - Legge n. 78 del 1983, art. 18 

1/3 (misura 6%) 

28 

Servizio addetti alle macchine - Legge n. 1092 del 1973, art. 19, comma 3 

2/5 

29 

Servizio a bordo di navi militari - Legge n. 1092 del 1973, art. 19, comma 4 

1/2 

30 

Controllo spazio aereo I livello - Legge n. 78 del 1983, art. 18 

- 

31 

Controllo spazio aereo II livello - Legge n. 78 del 1983, art. 18 

- 

32 

Controllo spazio aereo III livello - Legge n. 78 del 1983, art. 18 

- 

33 

Servizi apparati R.T. - R.T.F. - Legge n. 1092 del 1973, art. 50 

- 

34 

Legge n. 302 del 1982, art. 2 - Legge n. 431 del 1987 (Ministero sanità e dogane) 

- 

35 

Cooperazione con i paesi in via di sviluppo 

- 

36 

Sei scatti stipendiali D.Lgs. n. 165 del 1997, art. 4 

- 

37 

Personale addetto alla commutazione telefonica - Legge n. 1092 del 1973, art. 50 

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38 

Personale ENAV: CTA - piloti - operatori radiomisure - D.Lgs. n. 149 del 1997 

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39 

Personale ENAV: assistenti EAV e meteo - D.Lgs. n. 149 del 1997 

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Lavori particolarmente usuranti - D.M. 17 aprile 2001, del Ministro del lavoro 

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Nel punto 81 va indicato il totale delle retribuzioni dovute per il periodo di riferimento, che concorrono a formare la quota A della pensione (emolumenti fissi e continuativi - cfr. circolare n. 2 del 15 gennaio 1998 e circolare n. 79 del 6 dicembre 1996 del Ministero del tesoro).

Nel punto 82 deve essere indicato il totale delle retribuzioni accessorie per il periodo di riferimento (straordinari, indennità, incentivi, compenso per lavoro simultaneo, ecc.) che concorrono a formare la quota B della pensione. In questo punto non deve essere indicato l'ammontare dell'eventuale premio di produzione erogato, (erogazione prevista da contratti collettivi di II livello) da segnalare al punto 86. Per gli iscritti alla Cassa Stato, l'amministrazione indicherà l'intero importo corrispondente al trattamento accessorio erogato. Regole particolari disciplinano le indennità non annualizzabili, da indicare al punto 87.

Il punto 83 deve essere compilato per i soli iscritti alla Cassa Stato, indicando tutti gli emolumenti fissi e ricorrenti con esclusione della indennità integrativa speciale, ai fini della determinazione della maggiorazione del 18 per cento assoggettabile a contributo.

Nel punto 84 indicare le retribuzioni imponibili ai fini dell'indennità premio di servizio ex I.N.A.D.E.L., in conformità dell'art. 11 della legge n. 152 del 1968 ovvero le retribuzioni imponibili ai fini della buonuscita ex E.N.P.A.S., di cui all'art. 2 della legge n. 75 del 1980.

Il punto 85 deve essere utilizzato per l'indicazione delle retribuzioni utili ai fini del trattamento di fine rapporto ai dipendenti (cfr. norme e circolari già citate al punto 53).

Nel punto 86 deve essere indicato l'ammontare dell'eventuale premio di produzione (previsto da contratti collettivi di II livello) corrisposto nell'anno, sia quale acconto per l'anno medesimo, sia a saldo dell'anno precedente. Le due erogazioni vanno indicate in sezioni separate.

Nel punto 87 vanno indicate le indennità non annualizzabili erogate ai dipendenti di cui al sottoparagrafo "Casi particolari".

Il punto 88 riguarda il personale iscritto alla Cassa pensioni statali a cui si applica il sistema pensionistico misto o contributivo. Deve essere indicato l'importo corrispondente ai sei scatti stipendiali stabiliti dal D.Lgs. n. 165 del 1997, art. 4, calcolati sulla maggiorazione figurativa del 15% dello stipendio, come previsto dal comma 3 del suddetto art. 4.

Nel punto 89 va indicato il totale dei contributi ai fini pensionistici a carico del dipendente, trattenuti dal datore di lavoro.

Nel punto 90 deve essere indicato il totale dei contributi ai fini del trattamento di fine servizio a carico del dipendente, trattenuti dal datore di lavoro.

Nel punto 91 deve essere indicato il totale dei contributi dovuti per l'iscritto ai fini del trattamento di fine rapporto.

Il punto 92 va barrato se trattasi di dipendente assunto ai sensi dell'art. 78, comma 6, della legge n. 388 del 2000.