Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 29/04/1976 |
Numero: | 177 |
Sommario |
Art. 1. Perequazione automatica delle pensioni. |
Art. 2. Indice delle retribuzioni. |
Art. 3. Perequazione delle pensioni per gli anni 1976 e 1977. |
Art. 4. Criteri di applicazione dell'indice. |
Art. 5. Costituzione della posizione assicurativa. |
Art. 6. Trasferimento degli assegni vitalizi al fondo sociale. |
Art. 7. Diritto all'indennità di buonuscita. |
Art. 8. Adeguamento delle pensioni del personale che non ha fruito dell'assegno perequativo o di indennità analoghe. |
Art. 9. Rivalutazione delle pensioni tabellari. |
Art. 10. Estensione dei miglioramenti al personale postelegrafonico e telefonico. |
Art. 11. Effetti dei miglioramenti. |
Art. 12. Collegamento alla perequazione automatica delle pensioni anteriori alla concessione dell'assegno perequativo ed indennità analoghe. |
Art. 13. Ritenute in conto entrate Tesoro. |
Art. 14. Contributi di riscatto. |
Art. 15. Base pensionabile personale civile. |
Art. 16. Base pensionabile personale militare. |
Art. 17. Indennità mensili per servizio d'istituto e di servizio penitenziario. |
Art. 18. Ufficiali in ausiliaria. |
Art. 19. Personale militare richiamato. |
Art. 20. Limite della pensione. |
Art. 21. Ritenute per il Fondo pensioni. |
Art. 22. Base pensionabile per il personale ferroviario. |
Art. 23. Cessazioni dal servizio non anteriori al 1° gennaio 1976. |
Art. 24. Limiti della pensione. |
Art. 25. Miglioramenti pensioni anteriori al 1° gennaio 1975. |
Art. 26. Minimi di pensione e di contribuzione. |
Art. 27. Diritto al trattamento normale di quiescenza. |
Art. 28. Servizi ammessi a riscatto. |
Art. 29. Soppressione dell'assegno di caroviveri. |
Art. 30. Sussistenza e cessazione delle condizioni previste. |
Art. 31. Liquidazione della pensione in caso di morte del pensionato. |
Art. 32. Trattamento speciale. |
Art. 33. Comunicazione del decreto di pensione. |
Art. 34. Pagamento delle pensioni e degli assegni. |
Art. 35. Arrotondamento |
Art. 36. Copertura finanziaria. |
Art. 37. In nessun caso il livello del trattamento pensionistico considerato dalla presente legge può superare il 100% della retribuzione goduta di fatto, ivi incluse le indennità particolari |
§ 46.8.391 - Legge 29 aprile 1976, n. 177.
Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.
(G.U. 7 maggio 1976, n. 120)
Capo I
COLLEGAMENTO DELLE PENSIONI ALLA DINAMICA DELLE RETRIBUZIONI
Art. 1. Perequazione automatica delle pensioni.
Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per l'emigrazione, sono soggette alla perequazione automatica secondo le disposizioni dei successivi articoli 2, 3 e 4 [1] .
La perequazione automatica prevista dal precedente comma si applica anche sulle pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, del Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, nonchè delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Il relativo onere è a carico dei fondi e delle casse predette.
Art. 2. Indice delle retribuzioni.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, saranno stabiliti i criteri per la determinazione annuale dell'indice di incremento delle retribuzioni da applicare sulle pensioni avendo riguardo al confronto tra due periodi consecutivi di dodici mesi ciascuno dei trattamenti economici fondamentali ed accessori, fissi e continuativi, dovuti con carattere di generalità per le categorie del personale in attività di servizio.
Sino a quando non sarà determinato l'indice di cui al precedente comma e comunque non oltre l'anno 1978, sarà applicato sulle pensioni l'indice valevole per l'aggancio alla dinamica salariale del settore privato.
Art. 3. Perequazione delle pensioni per gli anni 1976 e 1977.
Per l'anno 1976 le misure annue lorde delle pensioni di cui al precedente art. 1 sono aumentate del 6,9%, come stabilito per la perequazione automatica delle pensioni della previdenza sociale dall'art. 2 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro in data 29 novembre 1975.
Per l'anno 1977, le misure annue delle pensioni saranno ulteriormente aumentate in relazione alla percentuale di variazione che sarà accertata ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della
Gli aumenti di cui ai precedenti commi non operano sulle pensioni relative a cessazioni dal servizio con effetto posteriore al 31 dicembre 1975.
Art. 4. Criteri di applicazione dell'indice.
Le variazioni percentuali di aumento dell'indice delle retribuzioni di cui al precedente art. 3 sono applicate direttamente dagli uffici che amministrano le partite di pensione.
Capo II
TRASFERIMENTO ASSEGNI VITALIZI AL FONDO SOCIALE E COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA.
Art. 5. Costituzione della posizione assicurativa.
A decorrere dal 1° gennaio 1976, per le cessazioni dal servizio senza diritto a pensione per raggiungimento del limite di età, per infermità e per morte, nei confronti dei dipendenti statali si fa luogo alla costituzione della posizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le disposizioni di cui all'art. 124 del
A partire dalla stessa data, la posizione assicurativa di cui al precedente comma è costituita anche nei confronti del personale iscritto all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e all'Istituto postelegrafonici, per i casi di cessazione dal servizio che in base agli ordinamenti degli istituti stessi davano luogo alla concessione di assegni vitalizi.
Sono abrogate tutte le disposizioni sulla concessione degli assegni vitalizi a carico del Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dell'Istituto postelegrafonici.
Art. 6. Trasferimento degli assegni vitalizi al fondo sociale.
Gli assegni vitalizi, liquidati o da liquidarsi, per cessazione dal servizio fino al 31 dicembre 1975, dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dall'Istituto postelegrafonici, a decorrere dal 1° gennaio 1976 sono posti a carico, con l'eccezione di cui al comma seguente, del fondo sociale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e sono equiparati a tutti gli effetti alla pensione sociale di cui all'art. 26 della
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di assegni vitalizi erogati dagli enti sopra indicati, possono optare per il mantenimento degli assegni in godimento. L'opzione è irretrattabile.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma e per la regolamentazione dei rapporti finanziari sulla base del trasferimento al fondo sociale delle riserve matematiche.
Fino a quando non sarà effettuato il passaggio dei predetti assegni vitalizi al fondo sociale, gli enti previdenziali di cui al primo comma continueranno a corrispondere gli assegni stessi nelle attuali misure, salvo conguaglio da effettuarsi all'atto del conferimento della pensione sociale.
Art. 7. Diritto all'indennità di buonuscita.
Il primo comma dell'art. 3 del
Il primo comma dell'art. 5 del
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1° gennaio 1976 e successive.
Capo III
RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ANTERIORI ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO O DI INDENNITA' ANALOGHE.
Art. 8. Adeguamento delle pensioni del personale che non ha fruito dell'assegno perequativo o di indennità analoghe.
Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate - escluse quelle di cui al successivo art. 9 - e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, della Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per l'emigrazione, relativi a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla
Ai fini dell'attribuzione degli aumenti percentuali di cui al precedente comma si considera la pensione annua lorda in godimento alle singole date da cui hanno avuto effetto le disposizioni di legge istitutive dell'assegno perequativo e degli altri assegni similari ivi indicati. Per i personali che fruiscono della quota pensionabile delle indennità mensili d'istituto e penitenziaria di cui alla
Ai titolari delle pensioni e assegni indicati nel presente articolo è concessa, a decorrere dal 1° gennaio 1978, un'integrazione mensile di L. 18.000 per le pensioni dirette e di L 9.000 per le pensioni di riversibilità.
Alla corresponsione dei benefici previsti dal presente articolo provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione e le amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie.
I benefici di cui ai precedenti commi spettano, nelle stesse percentuali e misure, anche alle categorie di pensionati previste dagli articoli 8 e 10 del
Art. 9. Rivalutazione delle pensioni tabellari.
Le pensioni di cui alle tabelle 2 e 3 annesse al
Con effetto dal 1° gennaio 1978 le tabelle 2 e 3 indicate nel precedente comma sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Le pensioni di cui al presente articolo non sono soggette alla perequazione automatica prevista dai precedenti articoli 2 e 3.
Art. 10. Estensione dei miglioramenti al personale postelegrafonico e telefonico.
Il precedente art. 8 si applica anche ai titolari di pensione a carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'art. 77 del
Art. 11. Effetti dei miglioramenti.
Gli aumenti di pensione derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 8 e 9 non vanno computati:
ai fini di quanto disposto dall'art. 7 della
per la determinazione del limite di reddito previsto dall'art. 6 della
Art. 12. Collegamento alla perequazione automatica delle pensioni anteriori alla concessione dell'assegno perequativo ed indennità analoghe.
Ai fini previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, le pensioni di cui al precedente art. 8 si considerano negli importi definitivamente spettanti a completamento della rivalutazione stabilita nello stesso art. 8.
Titolo I
PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO
Art. 13. Ritenute in conto entrate Tesoro.
A decorrere dal 1° gennaio 1976, i dipendenti dello Stato sono sottoposti alla ritenuta in conto entrate Tesoro del 7 % [2] :
1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilità;
2) dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla
3) dell'indennità di funzione di cui al
4) dell'assegno personale di cui all'art. 202 del
5) dell'indennità integrativa speciale di cui alla
6) dei restanti assegni pensionabili non considerati ai fini della maggiorazione della base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16.
Agli effetti del precedente comma, gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta.
A decorrere dal 1° gennaio 1976 è soppresso il secondo comma dell'art. 3 del
Art. 14. Contributi di riscatto.
A decorrere dal 1° gennaio 1976, per le domande di riscatto presentate dalla data stessa, il contributo del 6% previsto dall'art. 13, primo comma, e dall'art. 14, secondo comma, del
Restano salve le diverse misure del contributo di riscatto previste dalle norme in vigore.
Art. 15. Base pensionabile personale civile.
L'art. 43 del
Art. 16. Base pensionabile personale militare.
L'art. 53 del
Art. 17. Indennità mensili per servizio d'istituto e di servizio penitenziario.
A partire dal 1° gennaio 1976 la quota pensionabile dell'indennità mensile per servizi d'istituto e dell'indennità mensile penitenziaria previste dalla
Nulla è innovato alla disciplina relativa al computo delle indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo previste dal
Art. 18. Ufficiali in ausiliaria. [4]
Nei confronti degli ufficiali che, a decorrere dal 1° gennaio 1976, vengono collocati nelle posizioni di stato di cui all'art. 55 del
Art. 19. Personale militare richiamato.
Nei confronti degli ufficiali richiamati dalla posizione di ausiliaria nonchè degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio, la riliquidazione del trattamento di quiescenza prevista dagli articoli 55 e 57 del
Art. 20. Limite della pensione.
In nessun caso la pensione può superare la base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16, aumentata degli altri assegni utili a pensione.
Titolo II
PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
Art. 21. Ritenute per il Fondo pensioni.
L'art. 211, lettera a), del
Art. 22. Base pensionabile per il personale ferroviario.
L'art. 220, primo comma, del
Art. 23. Cessazioni dal servizio non anteriori al 1° gennaio 1976.
Le disposizioni di cui alla
Art. 24. Limiti della pensione.
In nessun caso la pensione può superare la base pensionabile di cui all'art. 22.
Capo V
PENSIONI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA
Art. 25. Miglioramenti pensioni anteriori al 1° gennaio 1975.
Con decorrenza 1° gennaio 1975, l'importo annuo lordo al 31 dicembre 1974 delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1975, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo stesso considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 2 della
del 40, del 27 e del 13% per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1965;
del 30, del 20 e del 10% per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1970;
del 20, del 13 e del 7% per le cessazioni dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1973;
del 15, del 10 e del 3% per le cessazioni dal 1° luglio 1973 al 31 dicembre 1974.
In nessun caso l'aumento annuo lordo risultante dall'applicazione del comma precedente si considera inferiore alle lire duecentomila.
Gli importi annui lordi delle pensioni risultanti dall'applicazione dei commi precedenti si arrotondano, per eccesso, a multipli di lire cinquecento.
Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente dalle direzioni provinciali del Tesoro per le rispettive pensioni in pagamento relative a ruoli emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tutti i provvedimenti di variazione delle pensioni a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza sono assoggettati, dai competenti organi, al controllo successivo.
Art. 26. Minimi di pensione e di contribuzione.
Con effetto dal 1° gennaio 1976, l'importo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità, a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per gli insegnanti in nessun caso si considera inferiore a lire 520.000 annue. L'importo minimo predetto è adeguato ogni anno ai sensi del precedente art. 2.
Analogamente ogni anno sono adeguati, ai fini della liquidazione delle pensioni decorrenti da data non anteriore all'anno considerato, gli importi di L. 195.000 e di L. 156. 000 di cui all'art. 4 della
Con effetto dal 1° gennaio 1976, per gli iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali ed alla Cassa pensioni insegnanti, la retribuzione annua contributiva in nessun caso può essere considerata inferiore a lire 400.000, aumentata dell'importo dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27. Diritto al trattamento normale di quiescenza.
L'art. 42, primo comma, del
L'art. 81, primo comma, del
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per le cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 28. Servizi ammessi a riscatto.
I servizi comunque prestati anteriormente al 1° giugno 1974 nelle categorie di personale di cui all'art. 2, lettere b) e c) del
Art. 29. Soppressione dell'assegno di caroviveri.
A decorrere dal 1° gennaio 1976 l'assegno di caroviveri di cui all'articolo 96 del
Gli assegni di caroviveri spettanti sulle pensioni liquidate o da liquidarsi fino al 31 dicembre 1975 continuano ad essere corrisposti aumentando la pensione del relativo importo.
Art. 30. Sussistenza e cessazione delle condizioni previste.
L'ultimo comma dell'art. 86 del
Art. 31. Liquidazione della pensione in caso di morte del pensionato.
All'art. 160 del
Art. 32. Trattamento speciale.
All'art. 188 del
Art. 33. Comunicazione del decreto di pensione.
Il primo comma dell'art. 193 del
Art. 34. Pagamento delle pensioni e degli assegni.
All'art. 197 del
Art. 36. Copertura finanziaria.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1976 in 182.540 milioni di lire, si provvede con il maggior gettito contributivo comportato dalla legge stessa e quanto a lire 15.000 milioni mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
In nessun caso il livello del trattamento pensionistico considerato dalla presente legge può superare il 100% della retribuzione goduta di fatto, ivi incluse le indennità particolari.
Tabella A - Pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo.
1. - Caporali e soldati dell'Esercito.
Gradi |
Minimo a 20 anni di servizio |
Aumento per ogni anno di servizio utile oltre il 20° |
Massimo a 35 anni di servizio utile |
Caporal maggiore e caporale |
396.500 |
6.766 |
498.000 |
Soldato |
339.500 |
6.766 |
441.000 |
2. - Sottocapi e comuni della Marina e avieri dell'Aeronautica.
Gradi |
Minimo a 20 anni di servizio |
Aumento per ogni anno di servizio utile oltre il 20° |
Massimo a 35 anni di servizio utile |
Sottocapo del CEMM, primo aviere e aviere scelto |
396.500 |
8.458 |
498.000 |
Comuni di 1a, 2a e 3a classe del CEMM, aviere |
339.500 |
8.458 |
441.000 |
3. - Allievi carabinieri, allievi guardie di finanza, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia delle carceri e allievi guardie forestali.
Gradi |
Minimo a 20 anni di servizio |
Aumento per ogni anno di servizio utile oltre il 20° |
Massimo a 35 anni di servizio utile |
Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale |
373.500 |
10.200 |
475.500 |
Tabella B - Pensioni privilegiate ordinarie tabellari.
Gradi |
1a Cat. |
2a Cat. |
3a Cat. |
4a Cat. |
Caporal maggiore e caporale, sottocapo e comune di I classe del CEMM, primo aviere e aviere scelto |
829.500 |
746.500 |
664.000 |
581.000 |
Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale |
792.500 |
713.500 |
634.000 |
555.000 |
Soldato, comune di II classe del CEMM, aviere |
735.000 |
661.500 |
588.000 |
514.500 |
Gradi |
5a Cat. |
6a Cat. |
7a Cat. |
8a Cat. |
Caporal maggiore e caporale, sottocapo e comune di I classe del CEMM, primo aviere e aviere scelto |
498.000 |
415.000 |
332.000 |
249.000 |
Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale |
475.500 |
396.500 |
317.000 |
238.000 |
Soldato, comune di II classe del CEMM, aviere |
441.000 |
367.500 |
294.000 |
220.500 |
[1] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3 della
[2] Alinea così modificato dall'art. 1 del
[3] Il contributo di cui al presente comma è stato elevato, da ultimo, al 7,15 per cento dall'art. 1 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 11 del