§ 98.1.37313 - Circolare 17 febbraio 1997, n. 63486 .
Retribuzione contributiva ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge n. 335 del 1995.


Settore:Normativa nazionale
Data:17/02/1997
Numero:63486

§ 98.1.37313 - Circolare 17 febbraio 1997, n. 63486 .

Retribuzione contributiva ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge n. 335 del 1995.

 

Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale prestazioni previdenziali, Ufficio IV.

 

 

Alle Sedi Periferiche I.N.P.D.A.P. 

 

A tutti gli Enti con personale iscritto all'I.N.P.D.A.P. 

 

Alla Direzione generale dei Servizi periferici del 

 

Tesoro 

 

Alle Direzioni provinciali del Tesoro 

 

Uffici contributi 

 

Alla Regione Valle d'Aosta 

 

Al Commissario del Governo per la Provincia di  

 

Trento 

 

Al Commissario del Governo per la Provincia di 

 

Bolzano 

 

 

La vasta portata della problematica correlata al carattere totalmente innovativo dell'estensione della disciplina dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a tutte le forme di previdenza pensionistica, comprese quelle esclusive gestite da questo Istituto, come operata dal comma 9 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, propone continue occasioni di riflessioni.

Con la presente circolare si intende fornire ulteriori elementi di conoscenza e ulteriori criteri attuativi ad integrazione e/o modifica di quanto già disposto con circolare 10 gennaio 1996, n. 2 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1996, n. 11) e con successiva nota 3 giugno 1996, n. 64032.

Nel richiamare l'attenzione sulla rilevanza degli elementi retributivi imponibili che a decorrere dal l° gennaio 1996 saranno utili ai fini della determinazione della pensione si pregano gli enti in indirizzo di porre la massima cura nella compilazione del modello 98.2 ai fini dell'indicazione degli emolumenti che concorrono a determinare la quota b) della pensione stessa.

 

 

Indennità di mensa e di trasporto

L'indennità di mensa e l'indennità di trasporto trovano una duplice disciplina ai fini imponibili (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 17) a seconda che siano corrisposti come emolumenti in natura o servizi oppure come emolumenti sostitutivi degli stessi.

a) Indennità di mensa:

1) il corrispettivo, cioè il costo che sopporta il datore di lavoro, del servizio di mensa predisposto per la generalità dei lavoratori è esente da contribuzione ai fini pensionistici;

2) nel caso che il predisposto servizio di mensa, per motivi obiettivi (es. distanza dall'abituale posto di lavoro) non possa essere usufruito e quindi venga attribuito un importo corrispettivo dello stesso, questo importo sostitutivo è esente da contribuzione fino all'ammontare di lire 2.190 per ogni singolo pasto consumato;

3) se il servizio di mensa non usufruito viene sostituito con un buono pasto, l'importo di questo è esente da contribuzione previdenziale fino a lire 9.856 e, conseguentemente, va assoggettato per l'eventuale maggiore importo;

4) in carenza di un servizio di mensa predisposto per la generalità dei lavoratori, l'indennità sostitutiva (o il buono pasto corrispondente) è assoggettata per l'intero importo corrisposto, sia esso ricompreso nel rispettivo limite sopraindicato di lire 2.190 o di lire 9.858, sia esso superiore ai predetti limiti.

b) Indennità di trasporto:

1) l'indennità di trasporto è assoggettabile a contribuzione per l'intero importo corrisposto quando non esiste, analogamente che per il servizio di mensa, un servizio predisposto per la generalità dei lavoratori;

2) nel caso che, pur in presenza di detto servizio, il lavoratore usufruisca, sempre per ragioni obiettive, di un importo sostitutivo, lo stesso è esente da contribuzione fino alla concorrenza di lire 27.378 al mese;

3) l'indennità sostitutive corrisposta in carenza di servizio generalizzato, va assoggettata per l'intero importo.

 

 

Indennità di trasferta

In linea di massima ai lavoratori inviati in trasferta in località diversa dal normale luogo di lavoro, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio e delle altre spese vive per l'espletamento della missione.

Se in aggiunta viene corrisposta una diaria (o indennità di trasferta), l'importo va assoggettato a contribuzione previdenziale al 100% con esclusione dei valori relativi ai supplementi.

Anziché riconoscere il rimborso a piè di lista delle spese sopportate e una diana o indennità distinta, può essere stabilita, normalmente quando la missione è di una certa durata, la corresponsione di una diaria giornaliere (forfettaria) che può essere di importo predeterminato o stabilito in percentuale sulla retribuzione giornaliera.

Agli effetti contributivi detta diaria o indennità di trasferta è diversamente disciplinata, a seconda che si tratti di:

a) trasferta sul territorio nazionale di lavoratori occupati in Italia: l'indennità è esclusa dall'imponibile contributivo nella misura del 50% dell'ammontare per il calcolo dei contributi previdenziali;

b) trasferta in Paesi esteri di lavoratori occupati in Italia: tale indennità, anche se corrisposta con carattere di continuità ed indipendentemente dal luogo in cui le attività sono svolte, è esclusa da contribuzione, attualmente nella misura di lire 150.000 al giorno, corrispondente all'ammontare esente da imposizione fiscale;

Regole particolari vigono nel settore trasporto, in cui per trasferta in Italia l'esenzione è di lire 90.000 al giorno e per trasferte all'estero di lire 150.000 al giorno.

 

 

Indennità di reggenza (o di supplenza)

L'indennità di reggenza (o di supplenza) prevista dall'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1962, n. 604, come modificato dall'articolo 29 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e successivamente dall'articolo 2 della legge n. 587 del 1975, competeva ai segretari comunali che non godevano il trattamento economico previsto per i dirigenti statali.

Agli attributari dell'indennità, incaricati della reggenza o della supplenza in sede diversa da quella di titolarità, ai sensi del punto 8 dell'accordo siglato il 14 settembre 1995 ad integrazione dell'articolo 40 del contratto di comparto, compete «anche il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate così come previsto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972».

Mentre l'importo corrispondente all'indennità di reggenza è assoggettabile a contribuzione il rimborso delle spese di viaggio ne è esente.

Analoga disciplina riceve ai fini imponibili il compenso corrisposto al segretario comunale che presti servizio simultaneamente (a scavalco) nella sede di cui è titolare e nella sede di reggenza per assenza del titolare.

Tale emolumento è utile ai fini pensionistici ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 965 e dell'articolo 25 del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680.

L'obbligo di denuncia grava sul Comune presso cui il servizio viene prestato, nel caso di servizio unico (reggenza) oppure, nel caso di servizio simultaneo (a scavalco), su ogni Comune interessato per la parte di competenza.

 

 

Preavviso e relative indennità

Di massima, il licenziamento va intimato con preavviso nella misura variamente prevista, spesso in ragione della categoria di appartenenza o dell'anzianità dì servizio, nei contratti collettivi o negli accordi integrativi o nella legge.

Tale istituto trova applicazione in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

Il preavviso si realizza, di fatto, nella comunicazione preventiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro nel rispetto dei termini di legge.

a) Preavviso lavorato

Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue regolarmente con tutti gli obblighi di legge. Ai fini imponibili, ovviamente, trattandosi di effettiva prestazione di lavoro la fattispecie giuridica soggiace alla relativa disciplina.

b) Preavviso non lavorato

In mancanza di formale preavviso, e, quindi di risoluzione del rapporto di lavoro immediato, il recedente, ai sensi dell'articolo 2118 c.c. è tenuto verso l'altra parte ad una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Tale indennità è assoggettata a contribuzione.

Si evidenzia che in caso di preavviso non lavorato per:

a) recesso prima della scadenza del rapporto da parte del datore di lavoro;

b) immediato licenziamento del lavoratore dimissionario,

l'indennità sostitutiva del preavviso dovuta deve essere frazionata ai fini contributivi per i periodi di paga compresi nell'arco di tempo a cui il preavviso si riferisce e la cessazione dal servizio ai fini del trattamento di quiescenza coincide con la scadenza del periodo di preavviso.

Diversa disciplina riceve ai fini pensionistici l'indennità sostitutiva, così impropriamente denominata erogata in caso di preavviso non lavorato per:

a) esplicito accordo tra le parti (recesso consensuale);

b) inabilità assoluta, superamento del periodo di malattia previsto, morte del lavoratore.

Nelle fattispecie indicate l'indennità sostitutiva di preavviso anche se così denominata, non ne riveste la connotazione propria.

Invero, non potendosi configurare la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre la cessazione dal servizio, essa assume carattere risarcitorio. E, pertanto, l'inclusione nell'imponibile mentre determina la variazione della retribuzione contributiva, non produce effetti in sede di calcolo dell'anzianità di servizio. La stessa formerà, quindi, oggetto di valutazione ai fini della determinazione della quota b) di pensione, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

 

Emolumenti arretrati

I contributi sugli emolumenti di cui all'articolo 14 della legge n. 153 del 1969, così come sostituito dall'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (recante norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) e successive integrazioni e modificazioni, sono dovuti alla data di insorgenza dell'obbligo contributivo e della conseguente corresponsione (principio della competenza).

Essi vanno calcolati con l'aliquota vigente al momento della insorgenza dei predetti obblighi.

Nel caso di corresponsione di emolumenti afferenti a periodi anteriori al periodo di paga della corresponsione (emolumenti arretrati) i contributi vanno calcolati con l'aliquota del periodo a cui essi afferiscono (principio di competenza, oggi fortemente correlato alla struttura contributiva delle gestioni pensionistiche).

Ciò premesso si ritiene opportuno fornire i seguenti ulteriori chiarimenti rispetto a quanto già stabilito con la nota 3 giugno 1996, n. 64032.

L'articolo 26 della legge n. 160 del 1975 che viene spesso, ma erroneamente, citato come introduttivo del principio di cassa nell'ambito del regime dell'obbligo contributivo, determinandone l'insorgenza al momento della corresponsione degli emolumenti su cui i contributi gravano, va invece correttamente inteso come afferente solo alle modalità del pagamento dei contributi medesimi.

Pertanto fermo restando che i contributi previdenziali vanno sempre ascritti al periodo di competenza - oggi, in regime contributivo, a maggior ragione che nel passato quando il regime retributivo poteva consentire qualche deroga - risulta chiaro che l'articolo 26 citato prescrive il pagamento dei contributi al momento della corresponsione degli emolumenti, quando e solo per quando questi non possano essere determinati al momento della insorgenza del diritto, ma solo successivamente.

Attiene quindi al momento dell'adempimento contributivo, consentendo il differimento del pagamento dei contributi rispetto all'insorgenza del diritto agli emolumenti su cui gravano.

Le sole due fattispecie contemplate dall'art. 26, per le quali è previsto quindi il pagamento dei contributi al momento della corresponsione degli emolumenti se successivo a quello di competenza (che vige ai fini della imputazione) sono:

a) le gratificazioni annuali e periodiche;

b) i conguagli di retribuzione, spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo.

In esecuzione di tale principio, nei casi sopra indicati, il pagamento dei contributi dovrà calcolarsi con l'aliquota vigente al momento dell'erogazione degli emolumenti arretrati ovvero delle gratificazioni periodiche (aliquota di cassa), che, ai fini del diritto, continuano ad essere imputati ai periodi di pertinenza.

Dr. Luigi Marchione