§ 98.1.44366 - Circolare 8 gennaio 2002, n. 10 .
Gestione separata. Art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Somme corrisposte entro il 12 gennaio.


Settore:Normativa nazionale
Data:08/01/2002
Numero:10

§ 98.1.44366 - Circolare 8 gennaio 2002, n. 10 .

Gestione separata. Art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Somme corrisposte entro il 12 gennaio.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle entrate contributive.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Direttori delle Agenzie 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e 

 

Dirigenti Medici 

e, p.c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Al Presidente e ai membri del Collegio dei Sindaci 

 

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato 

 

all'esercizio del controllo 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Al Presidente della Commissione centrale 

 

per l'accertamento e la riscossione 

 

dei contributi agricoli unificati 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Con circolare 7 febbraio 2001, n. 32 sono state illustrate le modifiche introdotte, in ordine al trattamento fiscale dei redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, dalla legge 21 novembre 2000, n. 342.

Si è evidenziato, a tal proposito, che dalla nuova configurazione dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa quali i redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente consegue che anche per i predetti redditi trova applicazione, a decorrere dall'anno 2002, il disposto del primo comma, secondo periodo, dell'art. 48 del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.)

Per effetto della citata disposizione, come è noto, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme ed i valori in genere corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui le stesse si riferiscono (cosiddetto principio di cassa allargato).

In considerazione delle richieste di chiarimenti formulate a tal riguardo, si precisa quanto segue.

In riferimento agli emolumenti erogati dai committenti entro il predetto termine del 12 gennaio 2002 e relativi all'anno precedente, le aliquote contributive da applicare sono quelle in vigore nel 2001 (10% o 13% in ragione, rispettivamente, dell'esistenza o meno di diversa tutela pensionistica).

Sempre in riferimento ai predetti emolumenti non subisce eccezioni la disposizione contenuta nell'art. 1 del D.M. 2 maggio 1996, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni, in base alla quale i contributi devono essere pagati entro il giorno 16 del mese successivo a quello della corresponsione del compenso. Conseguentemente il versamento dei contributi in argomento dovrà essere effettuato entro il giorno 16 febbraio 2002, indicando nei modelli di pagamento unificato F24, quale periodo di riferimento, il mese di dicembre 2001 (dicembre 2001).

Eventuali, ulteriori versamenti da effettuare entro il 16 febbraio 2002, ma relativi al mese di gennaio 2002, dovranno essere separatamente indicati, riportando quale periodo di riferimento il mese di gennaio 2002.

Similmente, in sede di denuncia dei compensi dei collaboratori coordinati e continuativi, gli emolumenti erogati per l'anno 2001 e corrisposti entro il 12 gennaio 2002, saranno riportati nei modelli GLA/R e GLA/C da presentare entro il 31 marzo 2002 indicando, quale mese di pagamento, il mese di dicembre 2001.

Il Direttore generale

Trizzino