§ 98.1.44210 - Circolare 19 novembre 2001, n. 203 .
Legge 12 marzo 1999, n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili"). Misure per incentivare l'assunzione di soggetti disabili. [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:19/11/2001
Numero:203


Sommario
Art. 11 
Art. 12 
Art. 13 
Art. 14 
Art. 1 
Articolo 1 
Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 
Art. 4 
Art. 5 
Art. 6 
Art. 7 
Art. 8 


§ 98.1.44210 - Circolare 19 novembre 2001, n. 203 .

Legge 12 marzo 1999, n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili"). Misure per incentivare l'assunzione di soggetti disabili. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle entrate contributive, Direzione centrale finanza, contabilità e bilancio, Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni, Direzione centrale organizzazione.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Direttori delle Agenzie 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei 

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti 

 

Medici 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo 

 

e vigilanza 

 

Al Presidente e ai membri del Collegio dei Sindaci 

 

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato 

 

all'esercizio del controllo 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, 

 

gestioni e casse 

 

Al Presidente della Commissione centrale per 

 

l'accertamento e la riscossione dei contributi 

 

agricoli unificati 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1) Quadro normativo di riferimento.

La legge 12 marzo 1999, n. 68, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, detta disposizioni finalizzate a tutelare e favorire il diritto al lavoro dei disabili.

Nel quadro complessivo di detto intervento legislativo, sono comprese sia norme di natura lavoristica, sia disposizioni in materia di agevolazioni contributive ed economiche a fronte dell'assunzione di soggetti disabili (capo IV, artt. 11-14, recante il titolo "Convenzioni e Incentivi", allegato 1).

Tra le prime meritano attenzione le disposizioni relative alla rimodulazione delle quote di riserva a favore di detti soggetti e alle nuove modalità di assunzioni obbligatorie, nonché l'espressa abrogazione della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e successive modificazioni.

Le seconde prevedono e disciplinano, a favore dei datori di lavoro che assumono disabili, riduzioni contributive in misura variabile in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.

Coerentemente con l'attuale processo di riforma del collocamento, che prevede l'attribuzione di numerose competenze ad uffici della Provincia individuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la legge n. 68 del 1999 affida ai medesimi uffici - denominati anche "servizi per l'impiego"- la concessione delle previste agevolazioni; le stesse sono finanziate dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, le cui risorse sono ripartite annualmente tra le Regioni con decreto.

A tal fine, per l'anno 2000 è stato emanato il D.Dirett. 26 settembre 2000, per l'anno 2001 il D.Dirett. 12 luglio 2001 (entrambi in allegato 2).

A dettare norme sul funzionamento di detto Fondo è intervenuto il decreto ministeriale 13 gennaio 2000, n. 91 (allegato 3), il quale ha disciplinato le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse, nonché il procedimento di concessione degli incentivi.

Relativamente alle concrete modalità di rimborso delle agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro, l'art. 8 del decreto sopra citato prevede la possibilità che le Regioni stipulino "convenzioni con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione".

 

 

2) Protocollo d'intesa tra I.N.P.S. e Regioni.

Al fine di agevolare le Regioni nella gestione degli incentivi in oggetto, l'Istituto ha concordato con le parti interessate presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un protocollo d'intesa (allegato 4), che, sostituendo quello trasmesso con messaggio n. 000044 del 5 luglio 2001, individua le linee di indirizzo da seguire nella stipula delle eventuali intese con le singole Regioni.

Dallo schema di protocollo si evidenzia che l'I.N.P.S. è interessato in qualità di soggetto erogatore delle agevolazioni, fermo restando che, in forza dell'art. 3 del decreto n. 91 del 2000, l'approvazione dei programmi e la conseguente concessione delle agevolazioni ex art. 13 legge n. 68 del 1999 sono di esclusiva competenza dei servizi per l'impiego.

Pertanto, come stabilito al punto 12 del protocollo d'intesa, nessuna responsabilità può essere attribuita all'Istituto nelle ipotesi di denuncia di sgravi successivamente accertati quali indebiti ovvero fruiti in misura superiore rispetto a quanto di competenza.

Per le modalità di erogazione degli incentivi, l'intesa prevede che l'importo delle somme spettanti a titolo di fiscalizzazione ex art. 13 legge 12 marzo 1999, n. 68, sia corrisposto ai datori di lavoro in sede di conguaglio dei contributi dagli stessi dovuti relativamente ai lavoratori dipendenti (vedi il successivo punto 7).

Il protocollo prevede altresì che le Regioni autorizzino l'Istituto a consentire ai datori di lavoro, mediante il sistema del conguaglio, anche la fruizione dei benefici relativi a periodi antecedenti alla data di sottoscrizione dell'intesa.

Tuttavia, le Regioni che, discrezionalmente, non intendano avvalersi di tale possibilità, all'atto della stipula dell'intesa stessa, ometteranno di inserire l'apposito punto 3 del protocollo allegato, dandone comunicazione ai datori di lavoro interessati.

In tale ipotesi si ricorda, per quanto superfluo, di tener conto, nella stesura dell'intesa, della conseguente diversa numerazione degli articoli e dei relativi riferimenti.

Come inoltre previsto dal punto 7 del protocollo d'intesa, entro il 30 aprile di ogni anno l'Istituto si impegna a trasmettere ad ogni Regione firmataria dell'intesa l'elenco, su base provinciale, delle aziende beneficiarie, corredato da un riepilogo contenente:

il numero dei lavoratori, distinti a seconda dell'entità del beneficio;

i relativi monti retributivi;

gli importi delle somme conguagliate come risultanti dalle elaborazioni delle denunce contributive effettuate nell'anno precedente.

Il punto 9 dell'intesa stabilisce, infine, l'incomputabilità dei benefici in trattazione con eventuali partite debitorie o creditorie esistenti tra datori di lavoro e l'I.N.P.S.

Da ciò discende che le somme conguagliate a titolo di fiscalizzazione ex art. 13 della legge n. 68 del 1999 non potranno dall'Istituto essere portate a scomputo di partite debitorie del datore di lavoro diverse da quelle scaturenti dalle denunce con le quali è operato il conguaglio.

La non computabilità dei benefici nelle partite creditorie comporta invece che, ove la denuncia rechi un saldo a credito dell'azienda, ai fini del calcolo degli interessi eventualmente spettanti, non si terrà conto dell'ammontare dei benefici stessi.

Con la presente circolare, si forniscono le modalità operative per la fruizione dei benefici ex lege n. 68 del 1999 da parte dei datori di lavoro operanti nelle Regioni che sottoscrivano l'apposita intesa con l'Istituto.

Al riguardo, si fa presente che copia delle intese sottoscritte dovrà essere trasmessa, a cura delle Sedi regionali, alle competenti Strutture centrali dell'Istituto.

 

 

3) Misura e durata dei benefici.

Come già anticipato al precedente punto 1, la legge n. 68 del 1999 prevede la concessione di riduzioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumono disabili.

In particolare, l'art. 13 della citata legge stabilisce le seguenti tipologie di agevolazione:

la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, secondo i criteri stabiliti dalle Regioni;

la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).

Si sottolinea che la riduzione contributiva attiene esclusivamente alla quota a carico del datore di lavoro, mentre la quota relativa al lavoratore è interamente dovuta.

 

 

4) Destinatari dei benefici.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di cui al già citato decreto n. 91 del 2000, possono accedere alle agevolazioni previste all'art. 13 della legge n. 68 del 1999:

i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999;

le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge;

le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 11, comma 5, della legge n. 68 del 1999.

Ai fini della fruizione dei benefici, i datori di lavoro sono tenuti a stipulare una convenzione con il competente servizio per l'impiego, secondo quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999, presentando il programma diretto ad ottenere le agevolazioni spettanti.

Il servizio valuta i programmi presentati e, in caso di approvazione, autorizza l'accesso al beneficio contributivo, nei limiti delle risorse annualmente assegnate a ciascuna Regione.

 

 

5) Rapporti tra I.N.P.S. e competenti enti territoriali.

Come in precedenza chiarito, l'Istituto è interessato alle sole operazioni di conguaglio delle somme spettanti a titolo di fiscalizzazione ex art. 13 legge 12 marzo 1999, n. 68.

Pertanto qualsiasi richiesta di chiarimenti vertenti sulla normativa o su altri aspetti, compresi controversie e/o ricorsi, dovrà essere inoltrata ai competenti uffici della Regione e/o Provincia.

Questi ultimi, quindi, per consentire la gestione delle riduzioni contributive in oggetto, invieranno alla competente Sede dell'Istituto, in seguito all'approvazione dei relativi programmi, una comunicazione contenente:

la denominazione delle aziende autorizzate alla fiscalizzazione;

per ciascuna azienda autorizzata, i nominativi dei lavoratori interessati al beneficio, con l'indicazione - per ciascuno di essi - della durata e della percentuale di fiscalizzazione spettante.

Le Regioni e/o Province avranno cura altresì di informare i datori di lavoro dell'avvenuta ammissione alle agevolazioni contributive.

Anche ogni eventuale variazione dovrà essere trasmessa alla competente Sede dell'Istituto, in tempo utile per l'adozione da parte di quest'ultima dei conseguenti provvedimenti.

Le Sedi regionali attiveranno le più efficaci sinergie con i competenti enti territoriali (Regione e/o Provincia), al fine di ottimizzare il complessivo flusso di informazioni - compresa quella relativa all'avvenuta precostituzione delle risorse occorrenti per la copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni - assicurando, inoltre, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività delle Sedi della Regione.

Queste ultime garantiranno, a loro volta, la più ampia collaborazione con i competenti uffici regionali e/o provinciali.

 

 

6) Codifica aziende - Modalità operative.

All'atto della ricezione delle comunicazioni di cui sopra, le Sedi provvederanno a contrassegnare le posizioni contributive relative ai datori di lavoro aventi titolo, con effetto dal periodo di decorrenza del beneficio, con il codice di autorizzazione "2Y", che assume il nuovo significato di "azienda destinataria dei benefici di cui alla legge n. 68 del 1999" e che sarà gestito attraverso l'utilizzo dell'apposito scadenzario di Sede, tenendo conto della durata della fiscalizzazione cui l'azienda è stata autorizzata.

I datori di lavoro che usufruiscono dell'accentramento degli adempimenti contributivi, i quali, in relazione a diverse sedi di lavoro, fossero ammessi al beneficio in una o più Regioni diverse da quella nella quale assolvono gli obblighi contributivi, potranno effettuare le operazioni di conguaglio dei benefici spettanti sulla posizione accentrante, secondo le modalità specificate ai successivi punti 7 e 7.1.

I medesimi datori di lavoro avranno cura altresì di comunicare, a ciascuna delle regioni concedenti le agevolazioni, gli importi conguagliati ripartiti a livello provinciale.

 

 

7) Modalità di compilazione del mod. DM10/2.

Ai fini della compilazione del mod. DM10/2, le aziende autorizzate si atterranno alle istruzioni che seguono.

A) Determineranno i contributi complessivamente dovuti per i lavoratori interessati in base all'intera aliquota contributiva prevista per il settore di appartenenza (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore), senza operare alcuna riduzione.

I dati relativi saranno esposti nei quadri "B-C" del mod. DM10/2 utilizzando i seguenti codici tipo contribuzione, aventi il nuovo significato sotto indicato, preceduto dal codice qualifica:

Codice tipo contribuzione 

Significato 

66 

Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), della legge n. 68 del 1999 

67 

Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione del 50% di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), della legge n. 68 del 1999 

Inoltre, i datori di lavoro riporteranno:

nella casella "n. dipendenti" il numero dei lavoratori disabili assunti aventi titolo al beneficio; nella casella "n. giornate" il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;

nella casella "retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali dipendenti;

nella casella "somme a debito del datore di lavoro" l'importo dei contributi come sopra determinato.

B) Calcoleranno l'importo complessivo del beneficio spettante, pari al 100% e/o al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Fisc. art. 13 L. 68 del 1999" e dal codice di nuova istituzione relativo alla Regione che ha concesso il beneficio, secondo la presente tabella:

 

 

Codice 

Regione/Provincia autonoma 

 

 

H401 

Disabili Regione ABRUZZO 

H402 

Disabili Regione BASILICATA 

H403 

Disabili Regione CALABRIA 

H404 

Disabili Regione CAMPANIA 

H405 

Disabili Regione EMILIA-ROMAGNA 

H406 

Disabili Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA 

H407 

Disabili Regione LAZIO 

H408 

Disabili Regione LIGURIA 

H409 

Disabili Regione LOMBARDIA 

H410 

Disabili Regione MARCHE 

H411 

Disabili Regione MOLISE 

H412 

Disabili Regione PIEMONTE 

H413 

Disabili Regione PUGLIA 

H414 

Disabili Regione SARDEGNA 

H415 

Disabili Regione SICILIA 

H416 

Disabili Regione TOSCANA 

H417 

Disabili Regione UMBRIA 

H418 

Disabili Regione VALLE D'AOSTA 

H419 

Disabili Regione VENETO 

H420 

Disabili Provincia Autonoma TRENTO 

H421 

Disabili Provincia Autonoma BOLZANO 

I datori di lavoro ammessi al beneficio in più di una Regione e autorizzati all'accentramento contributivo, ai fini delle operazioni di conguaglio, calcoleranno separatamente il beneficio spettante per i lavoratori impiegati nelle diverse Regioni e lo esporranno utilizzando i corrispondenti codici regionali, ferma restando l'indicazione dei contributi complessivamente dovuti come illustrata alla lett. a) del presente punto.

7.1) Regolarizzazione dei periodi pregressi.

I datori di lavoro, ammessi ai benefici contributivi in Regioni che, come chiarito al precedente punto 2, hanno deciso di avvalersi del sistema del conguaglio sul mod. DM10/2 anche per l'erogazione dei benefici relativi a periodi antecedenti la data di stipula dell'intesa, potranno recuperare gli importi loro spettanti utilizzando la prima denuncia contributiva successiva alla sottoscrizione dell'intesa.

A tal fine:

esporranno l'importo dei benefici pregressi in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dal codice relativo alla Regione che ha concesso il beneficio, secondo la seguente tabella:

 

 

Codice 

Regione/Provincia autonoma 

 

 

H431 

Disabili Regione ABRUZZO - Arretrati 

H432 

Disabili Regione BASILICATA - Arretrati 

H433 

Disabili Regione CALABRIA - Arretrati 

H434 

Disabili Regione CAMPANIA - Arretrati 

H435 

Disabili Regione EMILIA-ROMAGNA - Arretrati 

H436 

Disabili Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA - Arretrati 

H437 

Disabili Regione LAZIO - Arretrati 

H438 

Disabili Regione LIGURIA - Arretrati 

H439 

Disabili Regione LOMBARDIA - Arretrati 

H440 

Disabili Regione MARCHE - Arretrati 

H441 

Disabili Regione MOLISE - Arretrati 

H442 

Disabili Regione PIEMONTE - Arretrati 

H443 

Disabili Regione PUGLIA - Arretrati 

H444 

Disabili Regione SARDEGNA - Arretrati 

H445 

Disabili Regione SICILIA - Arretrati 

H446 

Disabili Regione TOSCANA - Arretrati 

H447 

Disabili Regione UMBRIA - Arretrati 

H448 

Disabili Regione VALLE D'AOSTA - Arretrati 

H449 

Disabili Regione VENETO - Arretrati 

H450 

Disabili Provincia Autonoma TRENTO - Arretrati 

H451 

Disabili Provincia Autonoma BOLZANO - Arretrati 

I datori di lavoro autorizzati all'accentramento contributivo si atterranno alle modalità già illustrate al precedente punto 7.

In sede di elaborazione delle denunce contributive la procedura di controllo provvederà a registrare, nell'apposito archivio delle segnalazioni, le matricole delle aziende con i codici e con gli importi conguagliati al fine di ogni eventuale riscontro che si rendesse necessario.

 

 

8) Istruzioni procedurali e contabili.

Per la precostituzione dei mezzi finanziari occorrenti per la copertura degli oneri derivanti dai benefici in questione, ciascuna Regione aderente al Protocollo d'intesa anticiperà alla Sede provinciale I.N.P.S. capoluogo di Regione la somma necessaria alla copertura dei benefici autorizzati nonché il costo per il servizio reso, maggiorato dell'I.V.A., con riferimento a tutto l'anno solare nel quale sono state concesse le autorizzazioni.

La provvista relativa a ciascuno degli anni successivi, relativamente alle autorizzazioni già concesse negli anni precedenti, verrà accreditata, sempre alla suddetta Sede I.N.P.S., entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Tali versamenti dovranno affluire, preferibilmente, sulla contabilità speciale accesa a ciascuna Sede provinciale capoluogo di Regione presso la Tesoreria provinciale dello Stato oppure in un conto corrente bancario già esistente intestato alla Sede medesima che, a tal fine, prenderà gli opportuni contatti, per il tramite della Direzione regionale, con il competente Assessorato della Regione.

Naturalmente, per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano, i suddetti versamenti dovranno essere effettuati a favore delle coesistenti Sedi I.N.P.S. di Trento e di Bolzano.

Le somme anticipate dovranno essere imputate in AVERE del conto GPZ 10/50 in contropartita del conto acceso alla suddetta contabilità speciale ovvero del conto acceso al suddetto conto corrente bancario.

È opportuno che il conto GPZ 10/50 venga assistito da apposito partitario nel quale le somme stesse siano evidenziate per anno di riferimento. Ciò potrebbe essere di ausilio per eventuali riscontri in sede di rendicontazione annuale degli oneri di che trattasi, prevista al punto 7 del Protocollo d'intesa.

In ordine alla rilevazione contabile di detti oneri, la procedura di ripartizione dei modd. DM10/2 imputerà le somme evidenziate in corrispondenza dei codici di cui ai punti 7), lett. b), e 7.1) della presente circolare ai seguenti conti:

GPZ 35/50 - 

Per gli oneri della Regione Abruzzo, contrassegnati dai codici "H401" e "H431" 

GPZ 35/51 - 

Per gli oneri della Regione Basilicata, contrassegnati dai codici "H402" e "H432" 

GPZ 35/52 - 

Per gli oneri della Regione Calabria, contrassegnati dai codici "H403" e "H433" 

GPZ 35/53 - 

Per gli oneri della Regione Campania, contrassegnati dai codici "H404" e "H434" 

GPZ 35/54 - 

Per gli oneri della Regione Emilia-Romagna, contrassegnati dai codici "H405" e "H435" 

GPZ 35/55 - 

Per gli oneri della Regione Friuli-Venezia Giulia, contrassegnati dai codici "H406" e "H436" 

GPZ 35/56 - 

Per gli oneri della Regione Lazio, contrassegnati dai codici "H407" e "H437" 

GPZ 35/57 - 

Per gli oneri della Regione Liguria, contrassegnati dai codici "H408" e "H438" 

GPZ 35/58 - 

Per gli oneri della Regione Lombardia, contrassegnati dai codici "H409" e "H439" 

GPZ 35/59 - 

Per gli oneri della Regione Marche, contrassegnati dai codici "H410" e "H440" 

GPZ 35/60 - 

Per gli oneri della Regione Molise, contrassegnati dai codici "H411" e "H441" 

GPZ 35/61 - 

Per gli oneri della Regione Piemonte, contrassegnati dai codici "H412" e "H442" 

GPZ 35/62 - 

Per gli oneri della Regione Puglia, contrassegnati dai codici "H413" e "H443" 

GPZ 35/63 - 

Per gli oneri della Regione Sardegna, contrassegnati dai codici "H414" e "H444" 

GPZ 35/64 - 

Per gli oneri della Regione Sicilia, contrassegnati dai codici "H415" e "H445" 

GPZ 35/65 - 

Per gli oneri della Regione Toscana, contrassegnati dai codici "H416" e "H446" 

GPZ 35/66 - 

Per gli oneri della Regione Umbria, contrassegnati dai codici "H417" e "H447" 

GPZ 35/67 - 

Per gli oneri della Regione Valle d'Aosta, contrassegnati dai codici "H418" e "H448" 

GPZ 35/68 - 

Per gli oneri della Regione Veneto, contrassegnati dai codici "H419" e "H449" 

GPZ 35/69 - 

Per gli oneri della Provincia Autonoma di Trento, contrassegnati dai codici "H420" e "H450" 

GPZ 35/70 - 

Per gli oneri della Provincia Autonoma di Bolzano, contrassegnati dai codici "H421" e "H451" 

Al riguardo si precisa che, per motivi di natura contingente inerenti la procedura DM, le somme evidenziate nei modd. DM 10/2 con i sopra citati codici affluiranno cumulativamente in "DARE" del conto di transito GPZ 51/50. Con lo stesso biglietto contabile, la procedura medesima ripartirà quindi tale importo complessivo mediante imputazione in "DARE" dei conti GPZ 35/.., accesi alle Regioni o alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ed in "AVERE" del suddetto conto GPZ 51/50.

Pertanto il conto di transito GPZ 51/50 dovrà presentare sempre un saldo pari a zero.

Contestualmente la stessa procedura provvederà a rilevare, per gli importi pari a quelli risultanti ai corrispettivi conti GPZ 35/.. , il credito verso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con l'imputazione in DARE dei seguenti conti:

GPZ 00/50 - 

Per il credito verso la Regione Abruzzo 

GPZ 00/51 - 

Per il credito verso la Regione Basilicata 

GPZ 00/52 - 

Per il credito verso la Regione Calabria 

GPZ 00/53 - 

Per il credito verso la Regione Campania 

GPZ 00/54 - 

Per il credito verso la Regione Emilia-Romagna 

GPZ 00/55 - 

Per il credito verso la Regione Friuli-Venezia Giulia 

GPZ 00/56 - 

Per il credito verso la Regione Lazio 

GPZ 00/57 - 

Per il credito verso la Regione Liguria 

GPZ 00/58 - 

Per il credito verso la Regione Lombardia 

GPZ 00/59 - 

Per il credito verso la Regione Marche 

GPZ 00/60 - 

Per il credito verso la Regione Molise 

GPZ 00/61 - 

Per il credito verso la Regione Piemonte 

GPZ 00/62 - 

Per il credito verso la Regione Puglia 

GPZ 00/63 - 

Per il credito verso la Regione Sardegna 

GPZ 00/64 - 

Per il credito verso la Regione Sicilia 

GPZ 00/65 - 

Per il credito verso la Regione Toscana 

GPZ 00/66 - 

Per il credito verso la Regione Umbria 

GPZ 00/67 - 

Per il credito verso la Regione Valle d'Aosta 

GPZ 00/68 - 

Per il credito verso la Regione Veneto 

GPZ 00/69 - 

Per il credito verso la Provincia Autonoma di Trento 

GPZ 00/70 - 

Per il credito verso la Provincia Autonoma di Bolzano 

ed in AVERE dei conti che seguono:

GPZ 25/50 - 

Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Abruzzo 

GPZ 25/51 - 

Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Basilicata 

GPZ 25/52 - 

Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Calabria 

GPZ 25/53 - 

Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Campania 

GPZ 25/54 - 

Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Emilia-Romagna 

GPZ 25/55 - 

Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Friuli-Venezia Giulia 

GPZ 25/56 - 

Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Lazio 

GPZ 25/57 - 

Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Liguria 

GPZ 25/58 - 

Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Lombardia 

GPZ 25/59 - 

Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Marche 

GPZ 25/60 - 

Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Molise 

GPZ 25/61 - 

Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Piemonte 

GPZ 25/62 - 

Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Puglia 

GPZ 25/63 - 

Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Sardegna 

GPZ 25/64 - 

Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Sicilia 

GPZ 25/65 - 

Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Toscana 

GPZ 25/66 - 

Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Umbria 

GPZ 25/67 - 

Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Valle d'Aosta 

GPZ 25/68 - 

Per l'addebitamento degli oneri alla Regione Veneto 

GPZ 25/69 - 

Per l'addebitamento degli oneri alla Provincia Autonoma di Trento 

GPZ 25/70 - 

Per l'addebitamento degli oneri alla Provincia Autonoma di Bolzano 

Conseguentemente i saldi dei conti GPZ 35/.. dovranno costantemente concordare con i saldi dei corrispettivi conti GPZ 25/.. . Per la movimentabilità di tali conti, nonché del conto GPZ 51/50, nell'eventualità di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994 (utilizzazione del codice utente "1" e del codice documento "95").

Inoltre, essendo la Sede provinciale I.N.P.S. capoluogo di Regione competente per la tenuta dei rapporti finanziari con la Regione stessa, le altre Sedi provvederanno immediatamente a trasferire a detta Sede provinciale, a mezzo mod. SC10/R, il credito accertato nei confronti della Regione medesima.

Pertanto le Sedi interessate dall'accentramento contributivo effettueranno tanti trasferimenti per quante sono le Regioni nei confronti delle quali è stato accertato il credito, mentre per il credito accertato nei confronti delle Province autonome di Trento e Bolzano la relativa somma dovrà essere trasferita, rispettivamente, alle Sedi di Trento e di Bolzano.

A tale scopo dovrà essere effettuata la scrittura in P.D.:

GPA 55/00 

a 

GPZ 00/.. 

 

 

(a seconda della Regione o Provincia autonoma) 

e dovrà essere indicata, nel relativo spazio del predetto mod. SC10/R, la seguente causale. "Trasferimento del credito accertato nei confronti della Regione/Provincia autonoma ... per oneri ex lege n. 68 del 1999 (c/GPZ 00/..)".

Unitamente al suddetto trasferimento, le Sedi dovranno comunicare alla stessa Sede che accentra i rapporti finanziari l'ammontare del costo per il servizio reso la cui misura è stata fissata fino al 31.12.2001, come risulta al punto 10 dell'Intesa, in L. 1.456,52 per ciascuna movimentazione dei codici sopra specificati.

La determinazione di detto ammontare dovrà essere effettuata sulla base del numero delle suddette movimentazioni risultanti dalla lista che verrà prodotta dalla procedura DM qualora i codici di che trattasi siano presenti nelle denunce contributive di mod. DM10/2 ripartite. Tale lista, insieme con la copia dell'accennata comunicazione trasmessa alla Sede che accentra i rapporti finanziari, dovrà essere conservata in apposita raccolta per eventuali riscontri che dovessero rendersi necessari ai fini della definizione dei rapporti finanziari con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

La Sede che tiene i rapporti finanziari, ricevuti i modd. SC10/R e le comunicazioni degli importi relativi al costo del servizio, provvederà:

ad assumere in carico il credito trasferito dalle consorelle con la scrittura in P.D.:

GPZ 00/.. a 

a 

GPA 55/01 

ad addebitare alla Regione o Provincia autonoma interessata, con la scrittura in P.D. sotto riportata, gli oneri derivanti dai benefici concessi alle aziende, il rimborso spese per il servizio reso e l'I.V.A. da applicare sul rimborso spese medesimo:

GPZ 10/50 

a 

GPZ 00/.. 

(Debito per anticipazioni) 

(per l'importo del credito per i benefici 

 

 

concessi alle aziende) 

 

 

a 

GPA 24/50 

 

 

(per il rimborso spese) 

 

a 

GPA 24/25 

 

 

(per l'I.V.A. sul rimborso spese) 

Tale scrittura dovrà comprendere, ovviamente, anche gli importi da addebitare alla Regione o Provincia autonoma per oneri rilevati direttamente dalla Sede stessa in quanto afferenti a benefici concessi ad aziende rientranti nella propria competenza territoriale.

Detta Sede avrà cura, inoltre, di verificare mediante la consistenza del saldo del conto GPZ 10/50, la congruità della provvista ricevuta provvedendo, in caso contrario, a segnalare la circostanza, per il tramite della Direzione regionale, sia alla Regione che a questa Direzione Generale.

Nell'allegato 5 vengono riportati i sopra citati conti, tutti di nuova istituzione.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

L. 12 marzo 1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

(Stralcio)

Capo IV

Convenzioni e incentivi

Art. 11

Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro,

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della. legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

     Art. 12

Cooperative sociali

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;

copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);

impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

     Art. 13

Agevolazioni per le assunzioni

1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:

la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle Regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;

la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.

3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo, di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le Regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

     Art. 14

Fondo regionale per l'occupazione dei disabili

1. Le Regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato «Fondo», da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

4. Il Fondo eroga:

contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c);

ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

 

 

Allegato 2

D.Dirett. 26 settembre 2000

Ripartizione tra le Regioni delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'IMPIEGO

Visto l'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000, ai sensi del citato art. 13, comma 6;

Considerata la possibilità, prevista dal medesimo comma del citato art. 13, di utilizzare le somme non impegnate nell'anno 1999, pari a lire 40 miliardi, nell'esercizio in corso, ammontando pertanto la dotazione finanziaria complessiva per l'anno 2000 a lire 100 miliardi;

Visto l'art. 4 del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che determina i criteri per la ripartizione annuale delle risorse del Fondo alle regioni;

Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2000;

Considerato che, a seguito di approfondimenti di natura tecnica concordati con le regioni, si è ritenuto opportuno individuare criteri diversi di ripartizione, il più possibile aderenti ai contenuti del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, e che, pertanto, si rende necessario annullare il predetto decreto direttoriale 31 maggio 2000;

Ritenuto, pertanto, di dover effettuare la ripartizione di quota parte dell'intero importo da erogare, pari a lire 90 miliardi, tenendo conto della popolazione residente in ciascuna regione, quale indicatore omogeneo della complessiva entità dei probabili fruitori dei servizi di collocamento, e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati, quale puntuale indice di correzione nella distribuzione;

Tenuto conto, con riferimento al secondo dei criteri enunciati nella disposizione di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto n. 91 del 13 gennaio 2000, che le iniziative dirette ad agevolare l'inserimento lavorativo dei disabili ancora in corso, come verificato a seguito della ricognizione effettuata presso i competenti servizi per l'impiego locali, sono state stipulate ai sensi della previgente disciplina in materia di collocamento obbligatorio e che, come ribadisce la circolare n. 4 del 17 gennaio 2000 di questo Ministero, le stesse sono attualmente in scadenza e dunque cesseranno la loro operatività o saranno rinegoziate secondo i nuovi principi fissati dalla legge n. 68 del 1999 e dalle successive direttive applicative;

Considerato inoltre che i dati pervenuti sull'entità delle convenzioni stipulate non sono omogenei e quindi risultano di difficile valutazione comparativa ai fini della predetta ripartizione;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di stabilire la ripartizione equivalente della ulteriore quota parte dell'intero importo utilizzabile, pari a lire 10 miliardi, tra tutte le regioni, a prescindere dal numero effettivo delle iniziative poste in essere;

Considerato che la rilevazione dei dati viene effettuata sulla base delle ultime statistiche annuali ufficiali disponibili;

Decreta:

     Art. 1

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, pari a lire 100 miliardi per l'anno 2000, è ripartito tra le regioni secondo l'elenco allegato (tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.

2. Il decreto direttoriale 31 maggio 2000 di ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili è annullato.

Il Direttore generale

Daniela Carlà

Allegato

Tabella 1

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Direzione generale per l'impiego

Divisione III

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili anno 2000 - Legge n. 68 del 1999

 

 

 

Regioni 

Totale 

 

 

Valle d'Aosta 

1.337.288.835 

 

Piemonte 

6.803.434.984 

 

Liguria 

3.172.328.022 

 

Lombardia 

14.446.798.781 

 

Provincia autonoma di Trento 

509.014.252 

 

Provincia autonoma di Bolzano 

484.794.907 

 

Friuli-Venezia Giulia 

2.516.843.367 

 

Veneto 

7.373.209.934 

 

Emilia-Romagna 

6.873.556.180 

 

Toscana 

6.159.197.419 

 

Marche 

3.005.871.945 

 

Umbria 

1.748.061.281 

 

Lazio 

9.067.142.731 

 

Campania 

9.066.504.663 

 

Abruzzo 

2.688.990.244 

 

Molise 

1.047.862.773 

 

Puglia 

7.304.725.257 

 

Basilicata 

1.012.724.674 

 

Calabria 

3.795.597.265 

 

Sicilia 

8.666.988.236 

 

Sardegna 

2.919.064.250 

 

Totale 

L.100.000.000.000 

 

 

 

D.Dirett. 12 luglio 2001

Ripartizione tra le Regioni delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione generale per l'impiego

Divisione III

"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"

Visto l'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000, ai sensi del citato articolo 13, comma 6;

Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse del Fondo alle Regioni;

Visto, altresì, l'articolo 5 del citato decreto n. 91, recante i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo, con i quali il Ministero opera nell'esame dei dati e delle informazioni sulle iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonché delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse;

Considerato che l'analisi dei risultati conseguiti nell'anno 2000 ha evidenziato le innegabili difficoltà operative di molte regioni dovute all'assestamento del nuovo sistema decentrato dei servizi per l'impiego e all'applicazione ancora sperimentale della nuova disciplina dell'inserimento lavorativo dei disabili e che, pertanto, si è concordato con le regioni medesime, nelle riunioni tenutesi il 19 aprile e il 7 giugno 2001, di correggere il prevalente parametro qualitativo distribuendo quota parte dell'intero importo, pari a lire 60 miliardi per l'anno 2001, in base agli indicatori automatici utilizzati per la ripartizione dello scorso anno;

Tenuto conto, altresì, delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, del citato decreto n. 91, che, per gli anni successivi al 2000, impongono di considerare, ai fini della ripartizione, l'entità e l'efficacia delle iniziative poste in essere da ciascuna regione destinate all'inserimento lavorativo dei disabili secondo le priorità stabilite nell'articolo 6 del predetto decreto;

Ritenuto, pertanto, di destinare il 70 per cento della somma disponibile in base al numero dei lavoratori effettivamente inseriti nel circuito lavorativo in ciascuna regione nell'ambito di particolari programmi di inserimento presentati nell'anno 2000 e assunti al predetto titolo attraverso la stipula di convenzioni e per i quali il datore di lavoro ha ottenuto il beneficio della fiscalizzazione, totale o parziale, degli oneri contributivi, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della legge n. 68, nonché di ripartire il rimanente 30 per cento dell'importo complessivo secondo gli indicatori definiti nella ripartizione dell'anno 2000, tenendo conto della popolazione residente in ciascuna regione e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati;

Considerato che per talune regioni, in mancanza della comunicazione delle informazioni inserite nella relazione annuale, da trasmettere entro il 30 novembre dell'anno 2000, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto n. 91, termine più volte prorogato fine al 3 luglio 2001, si è provveduto ad attribuire unicamente il 30 per cento dell'intera somma, secondo il criterio matematico sopra illustrato, non potendosi altrimenti valutare lo stato delle iniziative e i risultati conseguiti;

Tenuto conto, nelle suddette fattispecie, delle somme già assegnate alle stesse regioni lo scorso anno e non spese per le menzionate finalità;

Sentiti i rappresentanti delle regioni e delle province, riuniti nei tavoli tecnici per l'esame e la valutazione della proposta di ripartizione avanzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 7 giugno 2001;

Decreta:

     Articolo 1

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, pari a lire 60 miliardi per l'anno 2001, è ripartito tra le regioni secondo l'elenco allegato (Tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.

Il Direttore generale

Daniela Carlà

Allegato

Tabella 1

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Direzione generale per l'impiego

Divisione III

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili anno 2001 - Legge n. 68 del 1999

 

 

 

Regioni 

Totale 

 

 

Valle d'Aosta 

575.949.101 

 

Piemonte 

4.455.553.699 

 

Liguria 

2.638.725.218 

 

Lombardia 

10.063.533.608 

 

Provincia autonoma di Trento 

1.167.712.726 

 

Provincia autonoma di Bolzano 

710.023.746 

 

Friuli-Venezia Giulia 

1.283.260.077 

 

Veneto 

10.671.254.026 

 

Emilia-Romagna 

6.373.891.483 

 

Toscana 

4.611.836.075 

 

Marche 

2.980.006.494 

 

Umbria 

649.888.141 

 

Lazio 

5.927.252.089 

 

Campania 

1.942.458.392 

 

Abruzzo 

1.017.251.819 

 

Molise 

177.358.597 

 

Puglia 

1.625.338.099 

 

Basilicata 

393.779.762 

 

Calabria 

671.950.805 

 

Sicilia 

1.548.801.180 

 

Sardegna 

514.174.863 

 

Totale 

60.000.000.000 

 

 

 

Allegato 3

D.M. 13 gennaio 2000, n. 91

Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

(Gazz. Uff. 14 aprile 2000, n. 88)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria annuale;

Visto il medesimo articolo 13, comma 1, che attribuisce agli uffici competenti il potere di concedere agevolazioni economiche, nei limiti delle disponibilità del Fondo, ai datori di lavoro che presentano programmi di inserimento lavorativo dei disabili nell'ambito di convenzioni, stipulate con gli uffici medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 11 della citata legge n. 68 del 1999;

Visto, altresì, il comma 8 del citato articolo 13, che stabilisce, a tali fini, la ripartizione fra le Regioni delle risorse del Fondo per la concessione delle predette agevolazioni e rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la definizione dei criteri e delle modalità della ripartizione, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 4 novembre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;

Ritenuta, al riguardo, l'opportunità di mantenere la terminologia di "servizio per l'impiego", anziché quella di "Direzione generale", in quanto la prima identifica le nuove strutture preposte al collocamento, per effetto del decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro operato dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 13 gennaio 2000;

Di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Adotta il seguente regolamento:

     Art. 1

Finalità

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le Regioni delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato "Fondo", istituito dal medesimo articolo 13, comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni previste dal citato articolo 13, comma 1.

     Art. 2

Interventi ammissibili

1. Le risorse del Fondo finanziano, per l'intero importo, le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro previste dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 68 del 1999 e gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per la responsabilità civile per i disabili tirocinanti di cui al predetto articolo 13, comma 3. Inoltre, le risorse del Fondo finanziano, in concorso con il contributo erogato dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della medesima legge, gli interventi di cui al citato articolo 13, comma 1, lettera c).

     Art. 3

Soggetti destinatari delle agevolazioni

1. Alle agevolazioni finanziate con le disponibilità del Fondo possono accedere i datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999, comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché i soggetti indicati nell'articolo 11, comma 5, della legge n. 68 del 1999, che stipulano convenzioni con il competente servizio individuato dalle Regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato "servizio", secondo quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999, presentando il programma diretto ad ottenere le predette agevolazioni. Il servizio valuta i programmi presentati secondo i criteri di cui all'articolo 6 e, in caso di approvazione, autorizza il versamento degli importi equivalenti alle somme fiscalizzate, nei limiti delle risorse annualmente assegnate a ciascuna Regione, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 4.

     Art. 4

Modalità di ripartizione delle risorse

1. La ripartizione delle risorse del Fondo alle Regioni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, è stabilita entro il 1o marzo di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2001, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I datori di lavoro interessati presentano al servizio il programma diretto ad ottenere le misure agevolative entro il 30 giugno di ciascun anno. Le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, entro il 30 novembre di ogni anno, il numero dei programmi ammessi agli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999 e trasmettono una relazione sullo stato delle iniziative dirette a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, sugli scopi perseguiti e sui risultati ottenuti in termini di incremento occupazionale, secondo i criteri di cui all'articolo 5.

2. Al fine di consentire l'immediata attivazione delle misure finanziate con le modalità di cui al presente regolamento, limitatamente all'anno 2000, la valutazione di cui al comma 1 e la ripartizione delle risorse del Fondo vengono effettuate entro il 31 maggio, tenuto conto, per ciascuna Regione, dell'indice numerico del rapporto tra numero di lavoratori iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio e lavoratori non occupati nella stessa Regione nonché dei dati disponibili relativi all'entità delle concrete iniziative in corso nelle singole Regioni, dirette ad agevolare l'inserimento lavorativo mirato dei disabili. Unicamente con riferimento all'anno 2000, i datori di lavoro presentano i programmi di cui all'articolo 3 entro il 30 giugno e le Regioni effettuano gli adempimenti di cui al comma 1 entro il 31 ottobre.

     Art. 5

Criteri per la ripartizione

1. Ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto della effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle Regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonché delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le Regioni stesse, opera sulla base dei seguenti criteri, tra loro concorrenti:

a) numero e qualità dei programmi finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, comunicati dalle Regioni entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente, di cui all'articolo 4, comma 1;

b) verifica dell'effettiva ed efficace attuazione dei programmi diretti a favorire l'integrazione lavorativa dei disabili, secondo le modalità e con le priorità stabilite dall'articolo 6;

c) conformità delle iniziative di integrazione lavorativa agli indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di politica dell'impiego.

     Art. 6

Ammissione agli incentivi

1. A seguito della ripartizione effettuata con le modalità e secondo i criteri di cui agli articoli 4 e 5, il servizio, nell'ambito delle disponibilità assegnate, ammette agli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 68 del 1999 i programmi che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 11 della citata legge, con particolare attenzione per le seguenti iniziative:

a) programmi diretti all'avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge n. 68 del 1999, in particolare dei lavoratori con handicap intellettivo e psichico;

b) programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile;

c) programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attività;

d) programmi che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro;

e) programmi che favoriscano l'inserimento lavorativo delle donne disabili.

2. Nella valutazione ai fini dell'ammissione agli incentivi, sono privilegiati i programmi di cui al comma 1, lettera a). A parità di requisiti, il servizio concede le agevolazioni ai programmi secondo l'ordine di presentazione delle relative domande.

3. Il servizio può ammettere alle agevolazioni anche i programmi presentati dopo il termine del 30 giugno di ciascun anno, e del 31 maggio limitatamente all'anno 2000, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e comunque non oltre il 31 ottobre dello stesso anno, nei limiti delle disponibilità residue delle risorse assegnate in esito ai finanziamenti erogati ai sensi del comma 1.

4. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al comma 1, il servizio può elaborare modelli di convenzione di inserimento lavorativo, sulla base di quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999, l'adesione ai quali consente l'accesso alle predette agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili, fermo restando quanto previsto dal citato comma 1.

     Art. 7

Procedimento per la concessione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i servizi provvedono ad assicurare la massima diffusione, con i mezzi ritenuti più adeguati, delle informazioni relative alle modalità di fruizione degli incentivi finanziati dal Fondo.

2. Il servizio può richiedere al datore di lavoro, a corredo del programma per l'ammissione agli incentivi, i documenti ritenuti utili per la valutazione in ordine alla concessione del beneficio, prevedendo idonee forme di autocertificazione.

3. Il servizio approva o respinge i programmi presentati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei programmi, di cui all'articolo 4, a meno che, entro tale termine, il servizio medesimo non richieda informazioni integrative. In ogni caso, il termine di cui al presente comma non può essere differito per più di trenta giorni.

     Art. 8

Modalità di versamento delle somme ripartite

1. Le somme da erogare per le finalità di cui all'articolo 1 sono versate dal Fondo all'entrata del bilancio di ciascuna Regione, mediante emissione di titoli di spesa. Le Regioni, anche mediante convenzioni da stipulare con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione, stabiliscono termini e modalità omogenei di rimborso in favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali concessa in esito all'approvazione del programma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

Allegato 4

Protocollo d'intesa

tra

l'Istituto nazionale della previdenza sociale

e

la Regione ...............

per la distribuzione dei benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68

(diritto al lavoro delle persone disabili)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giorno 

 

del mese di 

 

dell'anno 

 

i Rappresentanti degli Enti sotto indicati: 

 

dott. 

 

Direzione regionale I.N.P.S. 

 

 

dott. 

 

Regione 

 

 

riuniti presso la Direzione regionale I.N.P.S. per 

 

, 

 

Premesso 

 

 

- che l'art. 13 della legge 12 marzo 1999 n. 68 dispone che "attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati, la fiscalizzazione totale o parziale dei contributi previdenziali e assistenziali"; 

- che con decreto 13 gennaio 2000 n. 9 è stato disciplinato "il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili", su cui ricadono gli oneri di fiscalizzazione di cui all'art. 13; 

- che la Regione 

 

intende individuare 

una modalità rapida,semplice ed efficiente di distribuzione dei benefici di fiscalizzazione ai datori di lavoro aventi diritto ai sensi della legge n. 68; 

- che l'I.N.P.S. è già oggi soggetto erogatore di numerosi benefici di ordine economico alle imprese, tramite detrazione sui contributi mensilmente ad esso dovuti dai datori di lavoro. 

 

Per la realizzazione di quanto previsto dalla citata legge 

convengono e sottoscrivono quanto segue: 

 

1. l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in seguito per brevità chiamato "Istituto", riconosce 

ai datori di lavoro aventi titolo ai benefici di fiscalizzazione, ex art. 13 della legge 12 marzo 1999, 

n. 68, individuati dalla Regione 

 

, 

in seguito per brevità chiamata "Regione" e comunicati alle sedi dell'"Istituto" competenti, il 

diritto a conguagliare mensilmente gli importi corrispondenti ai sensi dell'art. 11 legge 12 marzo 1999 n. 68; 

2. sulla base delle comunicazioni della "Regione"/Provincia, l'"Istituto" codifica le aziende autorizzate ai benefici di fiscalizzazione ex art. 13 legge 12 marzo 1999 n. 68, che utilizzeranno mensilmente un codice di trasmissione appositamente costituito per esporre le somme a credito da conguagliare; 

3. la "Regione" autorizza l'"Istituto" a consentire ai datori di lavoro aventi titolo la fruizione dei benefici relativi a periodi antecedenti l'entrata in vigore del presente protocollo; 

4. la "Regione" accrediterà anticipatamente all'"Istituto" la somma necessaria alla copertura degli oneri derivanti dai benefici autorizzati e dal costo per il servizio reso, maggiorato dell'I.V.A., con riferimento a tutto l'anno solare nel quale sono state concesse le relative autorizzazioni. La provvista relativa a ciascuno degli anni successivi, relativamente alle autorizzazioni già concesse negli anni precedenti, verrà accreditata all'"Istituto" entro il 31 gennaio di ciascuno anno; 

5. le modalità concernenti l'accreditamento della provvista di cui al punto 4. verranno definite successivamente; 

6. l'"Istituto" si impegna a erogare i benefici in questione fino a concorrenza dell'ammontare delle anticipazioni ricevute ai sensi del punto 4. del presente protocollo d'intesa; 

7. entro il 30 aprile di ogni anno l'"Istituto" trasmetterà alla "Regione" l'elenco delle aziende beneficiarie con il riepilogo delle relative somme conguagliate e risultanti dalle elaborazioni delle denunce contributive effettuate nell'anno precedente; 

8. fermo restando il diritto dell'"Istituto" a ricevere dalla "Regione" tutte le somme detratte dai datori di lavoro a titolo di fiscalizzazione, ex art. 13 della legge 12 marzo 1999, spetta alla "Regione" agire per il recupero di somme ingiustamente fiscalizzate dai datori di lavoro; 

9. i benefici contributivi oggetto della presente convenzione non sono cumulabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e l'"Istituto"; 

10. il costo del servizio prestato dall'"Istituto" è fissato in lire 1.456, 52 (euro 0,7522) più I.V.A. per ciascun codice di sgravio fino al 31 dicembre 2001 e successivamente rivalutato per tener conto delle variazioni del costo del personale, dei costi di funzionamento e della percentuale di ribaltamento dei costi di struttura; 

11. l'"Istituto", nell'ambito dei propri piani di vigilanza, assicurerà i necessari ed opportuni controlli informando la Regione/Provincia interessata circa gli esiti degli stessi; 

12. nessuna responsabilità conseguente all'applicazione del presente protocollo d'intesa può essere attribuita all'"Istituto", il quale in caso di denuncia di sgravi successivamente accertati quali indebiti, ovvero fruiti in misura superiore rispetto a quanto di competenza, tratterrà nei confronti della "Regione" le somme indebitamente conguagliate dalle anticipazioni ricevute ai sensi del punto 4. del presente protocollo d'intesa; 

13. il protocollo d'intesa fa riferimento alla legislazione vigente all'atto della sottoscrizione e in particolare agli obblighi che scaturiscono dall'applicazione della disciplina in materia di riservatezza dei dati personali; 

14. il presente protocollo d'intesa decorre dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione, ha durata fino al 31 dicembre c.a. e si intende tacitamente rinnovato per ogni anno successivo, salvo comunicazione di disdetta intervenuta tre mesi prima della scadenza. 

 

 

Data 

 

 

 

I.N.P.S. 

 

Regione 

Istituto nazionale della previdenza sociale 

 

 

Il Direttore regionale 

 

 

Dott. 

 

Dott. 

 

 

 

 

 

Allegato 5

Variazioni al piano dei conti

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 00/50 

 

 

Denominazione completa 

Credito verso la Regione Abruzzo per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili  

Denominazione abbreviata 

CRED.V/ABRUZZO PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 00/51 

 

 

Denominazione completa 

Credito verso la Regione BASILICATA per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili  

Denominazione abbreviata 

CRED.V/BASILICATA PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 00/52 

 

 

Denominazione completa 

Credito verso la Regione Calabria per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili  

Denominazione abbreviata 

CRED.V/CALABRIA PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 00/53 

 

 

Denominazione completa 

Credito verso la Regione Campania per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili  

Denominazione abbreviata 

CRED.V/CAMPANIA PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 00/54 

 

 

Denominazione completa 

Credito verso la Regione Emilia-Romagna per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili  

Denominazione abbreviata 

CRED.V/EMILIA PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 00/55 

 

 

Denominazione completa 

Credito verso la Regione Friuli-Venezia Giulia per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili  

Denominazione abbreviata 

CRED.V/FRIULI PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 00/56 

 

 

Denominazione completa 

Credito verso la Regione Lazio per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili  

Denominazione abbreviata 

CRED.V/LAZIO PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 00/57 

 

 

Denominazione completa 

Credito verso la Regione Liguria per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili  

Denominazione abbreviata 

CRED.V/LIGURIA PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 00/58 

 

 

Denominazione completa 

Credito verso la Regione Lombardia per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili  

Denominazione abbreviata 

CRED.V/LOMBARDIA PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 00/59 

 

 

Denominazione completa 

Credito verso la Regione Marche per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili  

Denominazione abbreviata 

CRED.V/MARCHE PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 00/60 

 

 

Denominazione completa 

Credito verso la Regione Molise per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili  

Denominazione abbreviata 

CRED.V/MOLISE PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 00/61 

 

 

Denominazione completa 

Credito verso la Regione Piemonte per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili  

Denominazione abbreviata 

CRED.V/PIEMONTE PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 00/62 

 

 

Denominazione completa 

Credito verso la Regione Puglia per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili  

Denominazione abbreviata 

CRED.V/PUGLIA PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 00/63 

 

 

Denominazione completa 

Credito verso la Regione Sardegna per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili  

Denominazione abbreviata 

CRED.V/SARDEGNA PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 00/64 

 

 

Denominazione completa 

Credito verso la Regione Sicilia per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili  

Denominazione abbreviata 

CRED.V/SICILIA PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 00/65 

 

 

Denominazione completa 

Credito verso la Regione Toscana per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili  

Denominazione abbreviata 

CRED.V/TOSCANA PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 00/66 

 

 

Denominazione completa 

Credito verso la Regione Umbria per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili  

Denominazione abbreviata 

CRED.V/UMBRIA PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 00/67 

 

 

Denominazione completa 

Credito verso la Regione Valle d'Aosta per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili  

Denominazione abbreviata 

CRED.V/VALLE D'AOSTA PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 00/68 

 

 

Denominazione completa 

Credito verso la Regione Veneto per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili  

Denominazione abbreviata 

CRED.V/VENETO PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 00/69 

 

 

Denominazione completa 

Credito verso la Provincia autonoma di Trento per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili  

Denominazione abbreviata 

CRED.V/PROV.TRENTO PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 00/70 

 

 

Denominazione completa 

Credito verso la Provincia autonoma di Bolzano per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili  

Denominazione abbreviata 

CRED.V/PROV. BOLZANO PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 10/50 

 

 

Denominazione completa 

Debito per anticipazioni ricevute dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano a copertura degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

DEB. ANTIC. REG. O PROV. TN-BZ SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 25/50 

 

 

Denominazione completa 

Addebitamento alla Regione Abruzzo degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ADDEB. ABRUZZO ONERI SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 25/51 

 

 

Denominazione completa 

Addebitamento alla Regione Basilicata degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ADDEB. BASILICATA ONERI SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 25/52 

 

 

Denominazione completa 

Addebitamento alla Regione Calabria degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ADDEB. CALABRIA ONERI SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 25/53 

 

 

Denominazione completa 

Addebitamento alla Regione Campania degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ADDEB. CAMPANIA ONERI SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 25/54 

 

 

Denominazione completa 

Addebitamento alla Regione Emilia-Romagna degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ADDEB. EMILIA ONERI SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 25/55 

 

 

Denominazione completa 

Addebitamento alla Regione Friuli-Venezia Giulia degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ADDEB. FRIULI ONERI SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 25/56 

 

 

Denominazione completa 

Addebitamento alla Regione Lazio degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ADDEB. LAZIO ONERI SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 25/57 

 

 

Denominazione completa 

Addebitamento alla Regione Liguria degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ADDEB. LIGURIA ONERI SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 25/58 

 

 

Denominazione completa 

Addebitamento alla Regione Lombardia degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ADDEB. LOMBARDIA ONERI SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 25/59 

 

 

Denominazione completa 

Addebitamento alla Regione Marche degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ADDEB. MARCHE ONERI SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 25/60 

 

 

Denominazione completa 

Addebitamento alla Regione Molise degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ADDEB. MOLISE ONERI SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 25/61 

 

 

Denominazione completa 

Addebitamento alla Regione Piemonte degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ADDEB. PIEMONTE ONERI SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 25/62 

 

 

Denominazione completa 

Addebitamento alla Regione Puglia degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ADDEB. PUGLIA ONERI SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 25/63 

 

 

Denominazione completa 

Addebitamento alla Regione Sardegna degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ADDEB. SARDEGNA ONERI SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 25/64 

 

 

Denominazione completa 

Addebitamento alla Regione Sicilia degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ADDEB. SICILIA ONERI SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 25/65 

 

 

Denominazione completa 

Addebitamento alla Regione Toscana degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ADDEB. TOSCANA ONERI SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 25/66 

 

 

Denominazione completa 

Addebitamento alla Regione Umbria degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ADDEB. UMBRIA ONERI SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 25/67 

 

 

Denominazione completa 

Addebitamento alla Regione Valle d'Aosta degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ADDEB. VALLE D'AOSTA ONERI SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 25/68 

 

 

Denominazione completa 

Addebitamento alla Regione Veneto degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ADDEB. VENETO ONERI SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 25/69 

 

 

Denominazione completa 

Addebitamento alla Provincia autonoma di Trento degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ADDEB. PROV. TRENTO ONERI SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 25/70 

 

 

Denominazione completa 

Addebitamento alla Provincia autonoma di Bolzano degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ADDEB. PROV. BOLZANO ONERI SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 35/50 

 

 

Denominazione completa 

Oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi dalla Regione Abruzzo ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ONERI SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 - ABRUZZO 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 35/51 

 

 

Denominazione completa 

Oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi dalla Regione Basilicata ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ONERI PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 - BASILICATA 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 35/52 

 

 

Denominazione completa 

Oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi dalla Regione Calabria ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ONERI PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 - CALABRIA 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 35/53 

 

 

Denominazione completa 

Oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi dalla Regione Campania ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ONERI PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 - CAMPANIA 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 35/54 

 

 

Denominazione completa 

Oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi dalla Regione Emilia-Romagna ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ONERI PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 - EMILIA-ROMAGNA 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 35/55 

 

 

Denominazione completa 

Oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ONERI PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 - FRIULI 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 35/56 

 

 

Denominazione completa 

Oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi dalla Regione Lazio ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ONERI PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 - LAZIO 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 35/57 

 

 

Denominazione completa 

Oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi dalla Regione Liguria ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ONERI PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 - LIGURIA 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 35/58 

 

 

Denominazione completa 

Oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi dalla Regione Lombardia ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ONERI PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 - LOMBARDIA 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 35/59 

 

 

Denominazione completa 

Oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi dalla Regione Marche ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ONERI PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 - MARCHE 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 35/60 

 

 

Denominazione completa 

Oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi dalla Regione Molise ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ONERI PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 - MOLISE 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 35/61 

 

 

Denominazione completa 

Oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi dalla Regione Piemonte ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ONERI PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 - PIEMONTE 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 35/62 

 

 

Denominazione completa 

Oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi dalla Regione Puglia ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ONERI PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 - PUGLIA 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 35/63 

 

 

Denominazione completa 

Oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi dalla Regione Sardegna ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ONERI PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 - SARDEGNA 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 35/64 

 

 

Denominazione completa 

Oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi dalla Regione Sicilia ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ONERI PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 - SICILIA 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 35/65 

 

 

Denominazione completa 

Oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi dalla Regione Toscana ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ONERI PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 - TOSCANA 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 35/66 

 

 

Denominazione completa 

Oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi dalla Regione Umbria ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ONERI PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 - UMBRIA 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 35/67 

 

 

Denominazione completa 

Oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi dalla Regione Valle d'Aosta ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ONERI PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 - VALLE D'AOSTA 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 35/68 

 

 

Denominazione completa 

Oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi dalla Regione Veneto ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ONERI PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 - VENETO 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 35/69 

 

 

Denominazione completa 

Oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi dalla Provincia autonoma di Trento ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ONERI PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 - PROV. TRENTO 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 35/70 

 

 

Denominazione completa 

Oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi dalla Provincia autonoma di Trento ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili 

Denominazione abbreviata 

ONERI PER SGR. CTR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 - PROV. BOLZANO 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

 

 

Codice conto 

GPZ 51/50 

 

 

Denominazione completa 

Addebitamenti provvisori degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999 concessi dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili - Da ripartire 

 

 

Denominazione abbreviata 

ADDEB. PROVV. SGR. ART. 13, L. n. 68 del 1999 REG/TN-BZ DA RIP.