§ 98.1.37177 - Circolare 23 gennaio 1997, n. 14 .
Art. 3 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564. Versamento contribuzione aggiuntiva per i lavoratori in aspettativa o distacco sindacale .


Settore:Normativa nazionale
Data:23/01/1997
Numero:14


Sommario
Art. 3 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564. Versamento contribuzione aggiuntiva per i lavoratori in aspettativa o distacco sindacale . 


§ 98.1.37177 - Circolare 23 gennaio 1997, n. 14 .

Art. 3 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564. Versamento contribuzione aggiuntiva per i lavoratori in aspettativa o distacco sindacale .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale 

 

e Primari Medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestione e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

L'art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 (Gazz. Uff. n. 256 - serie generale - del 31 ottobre 1996), entrato in vigore il 15 novembre 1996, ha introdotto una particolare forma di contribuzione per i lavoratori in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ovvero per i lavoratori in distacco sindacale con diritto alla retribuzione da parte del datore di lavoro.

In particolare il comma 5 sub art. 3 del decreto attribuisce alle organizzazioni sindacali la facoltà di versare, per i periodi che si collocano a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore del decreto (1° dicembre 1996) una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ex art. 31 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo.

La suddetta facoltà può essere esercitata dall'Organizzazione sindacale previa richiesta di autorizzazione alla competente Sede dell'I.N.P.S., mediante il versamento, entro gli stessi termini previsti per le domande di accreditamento figurativo, di una somma pari all'aliquota di contribuzione del regime pensionistico di appartenenza del lavoratore applicata alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata.

Il comma 6 dello stesso art. 3 prevede che negli stessi termini e con le stesse modalità le Organizzazioni sindacali hanno facoltà di effettuare versamenti contributivi per gli emolumenti e le indennità che abbiano corrisposto ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto a retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.

Sull'applicazione delle predette norme, si impartiscono le seguenti istruzioni.

 

 

1) Misura e caratteristiche della contribuzione aggiuntiva.

Il versamento della contribuzione aggiuntiva ha natura facoltativa e può essere effettuato esclusivamente in coincidenza di periodi con diritto all'accredito dei contributi figurativi ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o caratterizzati dal versamento della ordinaria contribuzione da parte del datore di lavoro nei casi di distacco sindacale con diritto del lavoratore alla retribuzione a carico del datore di lavoro.

Questo comporta che la contribuzione aggiuntiva deve necessariamente coesistere con quella principale (figurativa o effettiva) e che non dà luogo di per sé al riconoscimento di anzianità contributiva.

La contribuzione in parola va determinata applicando la relativa aliquota pensionistica:

- per i lavoratori collocati in aspettativa senza retribuzione (art. 31): sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte nell'anno per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione figurativa complessivamente accreditata nell'anno medesimo;

- per i lavoratori con distacco sindacale retribuito dal datore di lavoro: sugli emolumenti e indennità corrisposte dall'organizzazione sindacale.

In entrambe le suddette ipotesi le somme imponibili non vanno adeguate ai minimali di legge.

Si allega il prospetto delle aliquote applicabili dal 1° dicembre 1996 nell'ambito dei Fondi e Gestioni pensionistiche dell'Istituto. Qualora l'importo o parte di esso da assoggettare a contribuzione aggiuntiva sommato alla retribuzione figurativa (comma 5) od agli emolumenti assoggettati a contribuzione dal datore di lavoro distaccante (comma 6) ecceda l'importo della prima fascia di retribuzione pensionabile è dovuto sull'eccedenza il contributo addizionale dell'1% di cui all'art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n. 438. Attualmente tale contributo aggiuntivo si applica per tutti i Fondi di cui all'allegato elenco esclusi: il Fondo Volo, il Fondo abolite imposte di consumo, l'ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto limitatamente in quest'ultimo Fondo ai lavoratori già iscritti al 31 dicembre 1995.

Secondo i principi generali che informano l'ordinamento del sistema pensionistico obbligatorio - nel quale questo particolare istituto si inserisce - ove si renda necessaria l'attribuzione temporale nell'anno delle somme assoggettate a contribuzione aggiuntiva, le stesse sono imputabili ai singoli periodi cui si riferiscono. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'aliquota di contribuzione applicabile qualora la stessa subisca variazioni in corso d'anno.

 

 

2) Adempimenti amministrativi e versamento della contribuzione aggiuntiva.

L'organizzazione sindacale che intende avvalersi della facoltà di versare la contribuzione aggiuntiva deve richiedere alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente (in relazione alla sede sindacale od a quella dove l'organismo accentra eventualmente la contribuzione) autorizzazione in tal senso in tempo utile per consentire l'effettuazione di tutti gli adempimenti entro il 31 marzo dell'anno successivo.

La richiesta di autorizzazione deve contenere le generalità dei lavoratori interessati al versamento e, per ciascuno di essi, l'ammontare della somma erogata dall'organizzazione sindacale nonché il Fondo pensionistico di iscrizione. La richiesta non va ripetuta ogni anno; tuttavia vanno comunicate annualmente alla Sede dell'I.N.P.S. eventuali variazioni dei dati oggetto della iniziale richiesta di autorizzazione.

La Sede dell'I.N.P.S. competente rilascerà l'autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva assegnando all'organizzazione sindacale una apposita posizione finalizzata all'esclusivo versamento della contribuzione in parola. La posizione dovrà essere contrassegnata dal CSC "7.07.03" e dal codice Istat "91.31.0". Alla posizione stessa sarà attribuito il nuovo codice di autorizzazione "4L" con il significato di "Posizione per il versamento della contribuzione aggiuntiva ex art. 3, c. 5, del D.Lgs. n. 564 del 1996". Nel campo "attività economica" dovrà essere riportata la dicitura "ART. 3, c. 5 e 6, D.Lgs. 564/96".

La denuncia e il versamento della contribuzione aggiuntiva devono essere effettuati con periodicità annuale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le erogazioni.

A tal fine deve essere utilizzata la denuncia di mod. DM10/1 e DM10/2, indicando nel campo "mese" della casella "periodo" il mese "12", ovvero il mese corrispondente a quello dell'ultima erogazione.

Nel caso in cui l'aliquota contributiva abbia subito variazioni nel corso dell'anno, dovranno essere presentate separate denunce in relazione ai periodi di vigenza di ciascuna aliquota. In tal caso sarà indicato quale periodo l'ultimo mese di vigenza dell'aliquota stessa.

La denuncia e il versamento della contribuzione aggiuntiva possono anche essere effettuati con periodicità mensile, corrispondente alla cadenza di erogazione delle somme agli interessati.

Ai fini della compilazione delle denunce di mod. DM10/2, i lavoratori iscritti al F.P.L.D. devono essere indicati in corrispondenza del rigo 11 (impiegati), mentre per i lavoratori iscritti ai Fondi Speciali devono essere utilizzati i particolari codici, da riportare in uno dei righi in bianco della denuncia, previsti in relazione al Fondo di appartenenza del lavoratore.

Inoltre, per i lavoratori stessi deve essere presentata, entro i previsti termini, la denuncia annuale delle retribuzioni di mod. O1/M. Tale denuncia deve essere compilata con le consuete modalità e tenendo presenti le particolari istruzioni in relazione al Fondo di appartenenza del lavoratore. Al riguardo si fa presente che, trattandosi, come sopra precisato, di contribuzione aggiuntiva che non dà luogo di per sé al riconoscimento di anzianità contributiva, nessun dato deve essere indicato nelle caselle "SETT." del quadro "B" e nelle caselle "N. SETT.RETR." e "N. GG.RETR." del quadro "C" del mod. O1/M.

Relativamente ai lavoratori in aspettativa sindacale ex art. 31 della legge n. 300 del 1970, per determinare la quota differenziale tra la somma corrisposta dall'organizzazione sindacale e la retribuzione di riferimento del contributo figurativo, i lavoratori interessati dovranno fornire in tempo utile alla organizzazione sindacale la documentazione di rito già prodotta o da produrre all'I.N.P.S. agli effetti dell'accredito della contribuzione figurativa per l'anno interessato.

La coincidenza temporale del 31 marzo quale termine per la presentazione della domanda di accredito e per il versamento della contribuzione aggiuntiva rende scarsamente realistica la possibilità che l'I.N.P.S. possa accreditare la contribuzione figurativa e darne comunicazione in tempo utile per consentire con tempestività la determinazione ed il versamento della contribuzione aggiuntiva.

Questo non toglie che debba essere fornita dalle Sedi la propria fattiva collaborazione per l'assolvimento dei relativi adempimenti da parte delle organizzazioni sindacali.

Ciò posto e ravvisata l'esigenza che non si creino e si consolidino situazioni non rispondenti al dettato normativo, è opportuno che le organizzazioni sindacali dopo la scadenza del 31 marzo forniscano alle Sedi dell'I.N.P.S. presso le quali sono incardinate le pratiche amministrative per l'accredito della contribuzione figurativa un prospetto riepilogativo indicante per ciascun nominativo l'ammontare annuo: della somma erogata dall'organizzazione sindacale, della retribuzione "figurativa", della quota differenziale cui è stata commisurata la contribuzione aggiuntiva.

Le Sedi prenderanno sollecitamente in esame le singole posizioni verificando sulla base delle domande di accredito degli interessati la spettanza dell'accredito dei contributi figurativi e della relativa misura. Qualora dal raffronto emergano versamenti di contribuzione aggiuntiva indebita o differenze contributive da integrare - ferme restando l'adozione e la notifica di formali provvedimenti nei confronti degli interessati - inviteranno le organizzazioni sindacali a provvedere secondo le procedure delle regolarizzazioni a chiedere in restituzione le contribuzioni versate in eccedenza od a versare quelle ulteriormente dovute. Queste ultime, se corrisposte entro un congruo termine fissato amministrativamente, di norma 60 giorni, comportano il versamento dei soli interessi al tasso legale.

L'eventuale ricorso amministrativo dell'interessato avverso il diniego dell'accredito della contribuzione figurativa o in ordine al suo ammontare ha effetto sospensivo delle operazioni di rettifica della contribuzione aggiuntiva e di tale circostanza va data informativa all'organizzazione sindacale.

In sede di prima applicazione della norma, ai sensi della delibera del Consiglio di amministrazione del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (cfr. circolare 23 dicembre 1993, n. 292), il versamento della contribuzione aggiuntiva relativa al mese di dicembre 1996 potrà essere eseguito entro il 20 aprile 1997, maggiorando il relativo importo degli interessi legali del 5 per cento computati dal 1° aprile 1997 sino alla data del versamento.

L'importo degli interessi sarà riportato in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dal codice "Q900" e della dicitura "Oneri accessori".

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato

1. FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI: 32,70 % (di cui 8,89% a carico del lavoratore).

2. FONDO ELETTRICI:

dal 1° dicembre 1996

- lavoratori iscritti al 31 dicembre 1995: 36,45% (di cui 7,553% a carico del lavoratore); dal 1° gennaio 1997 l'aliquota si riduce al 30,813% (7,553% a carico del lavoratore); dal 1° gennaio 1998 l'aliquota è pari al 31,513% (di cui 7,953% a carico del lavoratore);

- lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995: 32,70% (di cui 8,89% a carico del lavoratore).

3. FONDO TELEFONICI:

dal 1° dicembre 1996: 22% (di cui 6,647% a carico del lavoratore)

dal 1° gennaio 1997: 26,43% (di cui 6,647% a carico del lavoratore)

dal 1° febbraio 1997:

- lavoratori iscritti al 31 dicembre 1995: 26,43%; dal 1° gennaio 1998 27,63% (di cui 7,047% a carico del lavoratore);

- lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995: 32,70% (di cui 8,89% a carico del lavoratore).

4. EX FONDO DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO (dal 1° gennaio 1996 il Fondo è stato soppresso ed è subentrata una gestione "separata" nell'ambito del F.P.L.D.):

dal 1° dicembre 1996:

- lavoratori iscritti al 31 dicembre 1995: 36,46% (di cui 11,219% a carico del lavoratore);

- lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995: 35,207% (di cui 8,89% a carico del lavoratore).

5. FONDO VOLO: 36,39% (di cui 13,508% a carico del lavoratore).

6. GESTIONE DEGLI ENTI PUBBLICI CREDITIZI: 32,70% (di cui 8,89% a carico del lavoratore).

7. FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE ABOLITE IMPOSTE DI CONSUMO: 25,30% (di cui 10,033% a carico del lavoratore).