§ 98.1.37360 - Circolare 22 febbraio 1997, n. 41 .
Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/02/1997
Numero:41

§ 98.1.37360 - Circolare 22 febbraio 1997, n. 41 .

Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle Aziende elettriche private.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale 

 

e primari medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Come comunicato con messaggio n. 14765 del 15 novembre 1996 (allegato 1), il 15 novembre 1996 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996, contenente norme di armonizzazione del regime pensionistico del Fondo elettrici con la disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Con la presente circolare si illustrano le disposizioni dettate dal citato decreto in materia contributiva e pensionistica.

 

 

Parte prima

Sommario

1 - Retribuzione imponibile

Introduzione nel Fondo dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e conseguente abrogazione del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 53.

2 - accredito della contribuzione sulla posizione degli iscritti

Introduzione dell'accredito dei contributi settimanali, anziché giornalieri.

3 - Riscatti e ricongiunzioni

Riflessi sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto e di ricongiunzione nel Fondo speciale derivanti dalla disposizione contenuta nell'art. 3, comma 9, del decreto n. 562 del 1996, di abrogazione dell'art. 6, secondo comma, del D.L. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41, che prevedeva l'arrotondamento dell'ultimo anno utile a pensione ad anno intero.

4 - Riconoscimenti ex art. 3 della legge n. 1079 del 1971

Nei confronti dei nuovi iscritti al Fondo non trovano applicazione le norme che prevedono il riconoscimento gratuito dei periodi assicurativi acquisiti nell'A.G.O., periodi che possono formare oggetto di ricongiunzione onerosa ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29 del 1979.

5 - Servizio militare

La copertura figurativa dei periodi di servizio militare ex art. 3, punto 1 della legge n. 1079 del 1971 continua a trovare applicazione a favore degli iscritti al Fondo speciale.

6 - Contribuzione volontaria

Temporanea riapertura dei termini per la presentazione delle domande di prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo per coloro che non avevano raggiunto il requisito minimo per il diritto a pensione, domande da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 15 novembre 1997.

7 - Trasferimenti

I trasferimenti delle posizioni assicurative dal Fondo speciale all'assicurazione generale obbligatoria saranno effettuati, solo a domanda degli assicurati, in applicazione della legge 7 febbraio 1979, n. 29, senza oneri a carico dei richiedenti.

8 - Modalità di compilazione dei modelli O1/M ed O3/M.

1. - Retribuzione imponibile

L'art. 1 del decreto n. 562 del 1996, nel dettare il nuovo assetto contributivo del settore, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1997, per tutto il personale iscritto al Fondo, la retribuzione imponibile sia quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni.

Con ciò viene abrogato, come confermato dal Ministero del Lavoro, l'intero art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n 53, che faceva obbligo al datore di lavoro, nel caso di retribuzione mensile corrisposta a norma di contratto in misura ridotta, di versare comunque la contribuzione commisurata all'intera retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio.

Quanto sopra, ovviamente, nel rispetto dei minimali di legge, alla stregua di quanto previsto per le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale.

Qualora le Aziende abbiano determinato la retribuzione presa a base per il calcolo dei contributi relativi al mese di gennaio 1997, in applicazione di quanto disposto dal 2 comma dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 53, senza adeguarsi alla nuova normativa, potranno recuperare quanto versato in più riducendo di un pari importo la retribuzione imponibile di previdenza da denunciare in uno dei mesi successivi, entro il 20 aprile 1997.

2 - Accredito della contribuzione sulle posizioni degli iscritti.

Attesa la statuizione dell'art. 6 del decreto in esame di generico rinvio all'assicurazione generale obbligatoria e nell'ottica di allineamento delle relative discipline, trova applicazione, anche nell'ambito del Fondo, dal 1° gennaio 1997, il criterio vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dell'accredito dei contributi settimanali, anziché giornalieri, come confermato dal Ministero del Lavoro; conseguentemente, trova altresì applicazione l'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in base al quale anche una settimana parzialmente retribuita, sia pure per un solo giorno, determina l'accredito di un contributo settimanale.

L'estensione del regime dell'assicurazione generale obbligatoria comporta l'introduzione nel Fondo del rispetto dell'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 1 della legge 7 dicembre 1989, n. 389, che fissa il limite della retribuzione media settimanale, pari al 40% del trattamento minimo di pensione, per l'accredito dei contributi settimanali.

3 - Riscatti e ricongiunzioni

Di particolare risalto è la norma contenuta nel comma 9 dell'art. 3 del decreto in esame la quale ha abrogato le disposizioni che prevedevano l'arrotondamento ad anno intero, per eccesso o per difetto, della frazione dell'ultimo anno assicurativo per il diritto a pensione e per la relativa misura, abrogazione questa che si riflette sui criteri con i quali si calcolano gli oneri di riscatto e di ricongiunzione dovuti in applicazione dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 e dei relativi decreti ministeriali di attuazione.

L'abrogazione cui si è fatto cenno decorre, per espressa previsione del decreto, dal 1° maggio 1997, sesto mese successivo a quello (novembre 1996) di entrata in vigore del decreto stesso.

Pertanto, per tutte le domande di riscatto e di ricongiunzione che verranno presentate all'Istituto dal 1° maggio 1997 in poi, le quote di pensione corrispondenti ai relativi periodi dovranno essere determinate applicando la nuova disciplina sulla base delle particolari istruzioni per la liquidazione delle pensioni a carico del Fondo speciale in relazione alla durata effettiva dei periodi utili.

Riguardo alle domande di riscatto e di ricongiunzione presentate all'Istituto precedentemente al 1° maggio 1997 ma non ancora definite alla data della presente circolare, per i casi in cui i richiedenti non abbiano titolo alla liquidazione della pensione a carico del Fondo speciale con decorrenza anteriore alla predetta data del 1° maggio 1997 si è posto il problema se, anche per la definizione di tali domande, si possano applicare i criteri di calcolo degli oneri in base alla nuova normativa e quindi sulla base degli stessi criteri, quelli cioè riferiti agli effettivi periodi di contribuzione, senza arrotondamenti per eccesso o per difetto, con i quali verrà liquidata la pensione.

In proposito, su conforme orientamento emerso in seno al Comitato amministratore del Fondo, si dispone che i nuovi criteri possano applicarsi anche ai casi di specie sopra individuati a condizione che all'interessato non venga liquidata la pensione con decorrenza precedente al 1° maggio 1997 e quando non risulti già definita la pratica di riscatto o di ricongiunzione con l'invio, prima della data della presente circolare, del provvedimento di notifica dell'onere dovuto.

A tal fine, le SAP, prima dell'invio del provvedimento di notifica dell'onere, verificheranno agli atti - richiedendolo ove occorra all'interessato - che non intervenga il pensionamento prima del 1° maggio 1997 e in tal caso calcoleranno l'onere senza arrotondamento e provvederanno a notificarlo sempre che risulti più favorevole rispetto a quello determinato con i precedenti criteri e cioè con l'arrotondamento dei relativi periodi.

Non si ritiene, invece, di estendere l'applicazione dei nuovi criteri introdotti dal decreto di armonizzazione alle pratiche già definite, indipendentemente dal fatto che il pensionamento effettivo avvenga prima o dopo il 1° maggio 1997, in considerazione della natura tipicamente negoziale dell'atto che comporta la definitività dell'operazione di riscatto o di ricongiunzione.

In via eccezionale, potranno essere esaminate favorevolmente le richieste di ricalcolo dell'onere, senza cioè operare l'arrotondamento dei relativi periodi ma sulla base della durata effettiva dei periodi stessi, anche quando siano relative a pratiche già definite prima della presente circolare ma a condizione che dette richieste risultino pervenute, sia sotto forma di riesame che di ricorso, prima della scadenza del termine assegnato per il primo versamento del corrispondente onere.

Nulla è innovato per quanto concerne la determinazione della riserva matematica relativa alla quota di pensione corrispondente ai periodi di riscatto e di ricongiunzione, da calcolarsi, come è noto, per differenza tra il valore della pensione riferita alla complessiva anzianità assicurativa e quella relativa ai soli periodi già acquisiti nel Fondo alla data della domanda, come prevede lo stesso decreto ministeriale 19 febbraio 1981 di attuazione del citato art. 13 della legge n. 1338 del 1962.

4 - Riconoscimenti ex art. 3 della legge n. 1079 del 1971

L'art. 5 del decreto legislativo in argomento dispone che le norme contenute nell'art. 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, concernenti il riconoscimento nel Fondo speciale senza alcun onere per gli assicurati dei periodi contributivi ivi contemplati e già acquisiti nel "Fondo pensioni lavoratori dipendenti" (vedi circolare n. 211 del 28 luglio 1995), non trovano applicazione ai lavoratori iscritti per la prima volta al Fondo speciale a far tempo dalla data (15 novembre 1996) di entrata in vigore dello stesso decreto.

Pertanto, nei confronti di tali iscritti si applicano le disposizioni di carattere generale di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, che disciplina la ricongiunzione delle posizioni assicurative e, pertanto, eventuali periodi di contribuzione già acquisiti nell'assicurazione generale obbligatoria, ora non più riconoscibili gratuitamente in base all'art. 3 della legge n. 1079 del 1971, potranno formare oggetto di ricongiunzione onerosa, a domanda degli interessati, in applicazione dell'art. 2 della stessa legge n. 29.

Si richiama all'attenzione delle Sedi che, nei confronti del personale iscritto obbligatoriamente al Fondo da data anteriore a quella del 15 novembre 1996 di entrata in vigore del decreto in argomento, trovando applicazione la normativa di cui al predetto art. 3 della legge n. 1079 del 1971 a favore di tale personale, le relative pratiche eventualmente in giacenza dovranno essere definite con il riconoscimento gratuito nel Fondo dei corrispondenti periodi assicurativi fatti valere nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

5 - Servizio militare

Per quanto riguarda il servizio militare, si conferma che continua a trovare applicazione nei confronti di tutti gli iscritti quanto disposto dall'art. 3, punto 1, della legge n. 1079 del 1971, che prevede l'accreditamento figurativo nel Fondo speciale dei corrispondenti periodi a richiesta degli interessati.

Nella eventualità che l'accredito figurativo del servizio militare sia stato già ottenuto nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, una successiva richiesta di accredito figurativo dello stesso servizio militare nel Fondo speciale ai sensi del citato art. 3, punto 1, della legge n. 1079 del 1971 potrà essere accolta a condizione che intervenga la rinuncia all'accredito precedentemente ottenuto, ciò che si ritiene possibile quando il relativo periodo non sia stato già utilizzato nell'A.G.O. ai fini delle prestazioni pensionistiche o per il calcolo degli oneri di costituzione di rendita vitalizia o di riscatti e ricongiunzioni in genere.

Diversamente, il riconoscimento nel Fondo speciale del servizio militare che sia stato accreditato nell'A.G.O. ed ivi non revocabile non potrà che avvenire, ricorrendone gli altri requisiti, mediante la ricongiunzione onerosa ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29 del 1979.

6 - Contribuzione volontaria

Le disposizioni contenute nei commi 11, 12 e 13 dell'art. 3 del decreto prevedono la temporanea riapertura dei termini di cui agli artt. 28 e 29 della legge 31 marzo 1956, n. 293, onde consentire la prosecuzione dei versamenti della contribuzione volontaria al Fondo finalizzata a conseguire i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva previsti per la liquidazione della pensione nel Fondo stesso.

In particolare, i soggetti destinatari della citata norma sono coloro che, già autorizzati alla contribuzione volontaria, abbiano effettuato versamenti al Fondo nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del decreto legislativo (15 novembre 1996), e che, avendola sospesa, intendano proseguirla ulteriormente per acquisire un periodo assicurativo non inferiore a quello minimo previsto dalla legge per il conseguimento della pensione.

La stessa facoltà è stata concessa dal decreto in esame agli iscritti che, cessati dal servizio nel medesimo periodo tra il 1° gennaio 1993 ed il 15 novembre 1996, abbiano maturato alla data di cessazione uno dei requisiti di anzianità di cui alla tabella "B" richiamata dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e che debbano incrementare ulteriormente la propria posizione assicurativa fino a raggiungere il requisito contributivo previsto in relazione al mese di compimento dell'età pensionabile.

La domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui trattasi deve pervenire all'Istituto entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, e cioè entro il 15 novembre 1997, a pena di decadenza.

Nel confermare le istruzioni di carattere generale contenute nella circolare n. 196 del 28 giugno 1994, cap. II, in materia di versamenti volontari al Fondo, riguardo alla retribuzione sulla quale si calcola il contributo si richiama l'attenzione sulla circostanza che la retribuzione imponibile di riferimento della contribuzione volontaria dovuta per la copertura dei periodi successivi al 31 dicembre 1996 è quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, retribuzione sulla quale si calcolano i contributi obbligatori dovuti per il personale in servizio a decorrere dal 1 gennaio 1997, giusto il disposto di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto n. 562 del 1996.

Tale principio trova pertanto applicazione per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 1997 in poi, oggetto di copertura assicurativa mediante contribuzione volontaria, per tutti i soggetti autorizzati, sia in precedenza che a seguito della riapertura dei termini disposta dal decreto legislativo. Per quanto concerne le aliquote contributive vigenti tempo per tempo per il versamento della contribuzione al Fondo, si rinvia alle apposite circolari in materia ed in particolare a quelle emanate da ultimo in applicazione del decreto legislativo n. 562 del 1996.

Quanto sopra è conforme al principio contenuto nel secondo comma dell'art. 28 della legge n. 293 del 1956, nel testo sostituito dall'art. 12 della successiva legge 53 del 1963, di garantire, ai fini pensionistici, ai prosecutori volontari una retribuzione attualizzata in relazione alla dinamica delle retribuzioni del personale in servizio sulle quali viene versata la contribuzione obbligatoria al Fondo.

7 - Trasferimenti

Del tutto innovative sono le disposizioni contenute nel comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo, le quali disciplinano l'istituto del trasferimento al "Fondo pensioni lavoratori dipendenti" delle posizioni assicurative costituite presso il Fondo speciale a favore degli iscritti che non conseguano il trattamento di pensione a carico del Fondo stesso.

La nuova norma, infatti, abroga espressamente il secondo comma dell'art. 29 della legge 31 marzo 1956, n. 293, che prevedeva il rimborso all'iscritto della eventuale eccedenza contributiva rispetto agli importi che andavano attribuiti al predetto " Fondo pensioni lavoratori dipendenti" e modifica sostanzialmente le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 28 e quelle del primo comma dell'art. 29 della predetta legge n. 293 del 1956.

In particolare, la disciplina rinveniente dagli articoli 28, comma 3, e 29, comma 1, sopra citati, come già illustrato con circolare n. 14 del 18 gennaio 1994, prevedeva l'immediato trasferimento delle posizioni assicurative quando queste non erano sufficienti a garantire il conseguimento della pensione neanche in futuro (salvo quanto previsto per i dirigenti dall'art. 12 della legge n. 144 del 1965) e rimetteva invece il trasferimento stesso alla mera discrezionalità dell'iscritto quando erano stati maturati i requisiti contributivi minimi previsti per la pensione, con diritto cioè differito al compimento del requisito dell'età pensionabile.

In base alla nuova disciplina, invece, una volta cessata l'iscrizione obbligatoria o volontaria al Fondo speciale tutta la posizione assicurativa ivi acquisita può essere trasferita al "Fondo pensioni lavoratori dipendenti" solo a domanda degli assicurati o dei loro superstiti e sempre che non sia intervenuta la liquidazione della pensione eventualmente spettante a carico di tale Fondo speciale, applicando le disposizioni contenute nel combinato disposto di cui all'art. 5 e all'art. 6 della legge n. 29 del 1979, senza alcun onere a carico dei richiedenti.

Si precisa al riguardo che tale nuova normativa si applica alle domande presentate all'Istituto a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto, qualunque sia la collocazione temporale dei relativi periodi. Peraltro, ove si siano verificate, prima dell'entrata in vigore del decreto, le condizioni per operare il trasferimento d'ufficio delle posizioni assicurative, si applica la precedente normativa vigente in materia ed il conseguente rimborso della eventuale eccedenza contributiva.

Analogamente dovrà operarsi per le domande di trasferimento al " F.P.L.D." pervenute all'Istituto prima della entrata in vigore del decreto legislativo in esame e inerenti a posizioni cessate anteriormente a tale data, applicando in questo caso la precedente normativa vigente nel Fondo all'atto delle domande stesse e disponendo anche il rimborso dell'eccedenza contributiva eventualmente spettante.

8 - Modalità di compilazione dei modelli O1/M ed O3/M

Per effetto delle innovazioni apportate dal decreto legislativo n. 562 del 1996, sono variate le modalità di compilazione dei modelli O1/M ed O3/M .

Di seguito, pertanto, si comunicano le istruzioni per la compilazione delle denunce O3/M ed O1/M, che sostituiscono quelle impartite con circolare n. 278 del 22 dicembre 1990.

- modello O3/M.

Il modello va compilato come per la generalità delle aziende.

- modello O1/M.

quadro "B":

- la casella "IVS" delle "assicurazioni coperte" non deve essere barrata;

- per la compilazione delle altre caselle valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori e quindi, in caso di rapporto a tempo parziale, deve essere compilata la casella "sett. utili".

quadro "C":

Deve essere compilato secondo le seguenti modalità.

a) Lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995:

- nella casella "tipo" deve essere indicato il codice "X1" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici della serie "X...";

- nella casella "retribuzione" va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce il modello O1/M;

- nelle caselle "periodo dal" "al" deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;

- nella casella "retr. pensionabile" va indicato l'importo della retribuzione pensionabile erogata nell'anno e riferita all'anno stesso, determinato in base alla previgente normativa (retribuzione teorica).

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando le successive righe, indicando:

- nella casella "tipo" il codice "X1";

- nelle caselle "periodo dal" "al" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;

- nella casella "retribuzione" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;

- nella casella "retr. pensionabile" l'importo delle competenze arretrate utili per il calcolo della pensione, determinato in base alla previgente normativa del Fondo;

b) Lavoratore assunto successivamente al 31 dicembre 1995:

- nella casella "tipo" deve essere indicato il codice "Z1" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici della serie "Z...";

- nella casella "retribuzione" va indicata il totale degli importi indicati nelle caselle "competenze correnti" e "altre competenze" del quadro "B".

quadro "D"

Per quanto concerne le modalità di compilazione del quadro "D", si fa riserva di fornire le relative istruzioni.

Le modalità di compilazione dei modelli in questione dovranno essere portate a conoscenza dei datori di lavoro.

 

 

Parte seconda

Sommario

1 - Regime pensionistico

1.1 - Lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi (art. 2, comma 1, decreto n. 562 del 1996)

1.2 - Elevazione dell'anzianità contributiva computabile (art. 3, comma 1, decreto n. 562 del 1996)

1.3 - Lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi (art. 2, comma 2 : sistema misto, decreto n. 562 del 1996)

1.3.1 - Calcolo della pensione secondo il sistema contributivo (art. 1, commi 6, 7 e 8 L. n. 335 del 1995)

1.3.2 - Determinazione del montante individuale dei contributi (art. 1, commi 8, 9 e 10 L. n. 335 del 1995)

1.3.3 - Coefficiente di trasformazione (art. 1. comma 6, L. n. 335 del 1995)

1.3.4 - Misura della pensione contributiva

2 - Opzione ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (art. 3, comma 3, decreto n. 562 del 1996)

3 - Lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 (art. 2, comma 5, decreto n. 562 del 1996)

4 - Pensione per i lavoratori in miniera (art. 2, comma 6, decreto n. 562 del 1996)

5 - Trattamento minimo (art. 3, comma 9, decreto n. 562 del 1996)

6 - Eliminazione dell'arrotondamento (art. 3, comma 9, decreto n. 562 del 1996)

7 - Cumulo della pensione di anzianità con reddito da lavoro dipendente e autonomo (art. 3, comma 9, decreto n. 562 del 1996)

8 - Trattamento previsto per gli iscritti transitati nella dirigenza (art. 3, comma 10, decreto n. 562 del 1996)

8.1 - Trattamento per il lavoratore che cessi dal servizio senza diritto a pensione, conservando l'iscrizione al Fondo (art. 3, comma 10, decreto n. 562 del 1996)

9 - Prestazioni di invalidità (art. 4, comma 1, decreto n. 562 del 1996)

9.1 - Incumulabilità delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità con le rendite da infortunio (art. 4, comma 1, decreto n. 562 del 1996)

10 - Pensioni ai superstiti (art. 1, comma 41, L. n. 335 del 1995) 11 - Automaticità delle prestazioni (art. 6, decreto n. 562 del 1996)

11 - Automaticità delle prestazioni (art. 6, decreto n. 562 del 1996)

12 - Contenzioso

13 - Istruzioni operative.

1 - Regime pensionistico

Il decreto disciplina il regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza elettrici, distinguendo i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi (art. 2, comma 1) da quelli che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi (art. 2, comma 2).

1.1 - Lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianità

contributiva di almeno 18 anni interi

Per gli iscritti al Fondo che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi al 31 dicembre 1995 si applica il sistema di calcolo retributivo previsto dalla previgente normativa del Fondo, quale risulta modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.

In proposito si richiamano le disposizioni impartite con circolare n. 243 del 27 ottobre 1993, circ. n. 206 del 25 luglio 1995 e circ. n. 117 del 6 giugno 1996.

A norma dell'art. 2, comma 3, del decreto n. 562 del 1996 per il calcolo della pensione la retribuzione di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.

Pertanto per le pensioni con decorrenza compresa entro il 1° gennaio 1997 la retribuzione pensionabile, relativamente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1996, è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.

Dal 1° gennaio 1997 la retribuzione imponibile e pensionabile è quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni (art. 1, comma 1).

Per le pensioni con decorrenza dal 1 febbraio 1997, in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto in esame, si rende necessario calcolare un'ulteriore quota di pensione che viene denominata "quota D".

Il decreto n. 562 del 1996 estende agli iscritti al Fondo Elettrici, relativamente alle anzianità contributive maturate successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso, i limiti di retribuzione pensionabile stabiliti nel regime generale e le relative riduzioni della percentuale annua di rendimento di cui all'art. 12, comma 1, del decreto n. 503 del 1992 (art. 3, comma 4). Per la quota di pensione relativa alle predette anzianità, pertanto, non trovano più applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del decreto n. 503 del 1992, che prevedevano per il quinquennio 1993-1997 l'applicazione di un meccanismo graduale di riduzione delle aliquote di rendimento per la quota di retribuzione pensionabile eccedente del 90 per cento il tetto pensionabile stabilito per l'assicurazione generale obbigatoria (vedere circolare n. 243 del 27 ottobre 1993).

Si indicano di seguito i rendimenti relativi alle quote di retribuzione pensionabile eccedenti il tetto che trovano applicazione alle pensioni del Fondo per le anzianità maturate a far tempo dal 16 novembre 1996 e quindi per le pensioni con decorrenza dal 1 dicembre 1996 in poi:

- sino al 33% oltre il tetto 1,60%

- dal 33% al 66% oltre il tetto 1,35%

- dal 66% al 90% oltre il tetto 1,10%

- oltre il 90% 0,90%

1.2 - Elevazione dell'anzianità contributiva computabile

In armonia con quanto previsto dalla normativa dell'assicurazione generale obbligatoria, l'anzianità massima contributiva computabile nel Fondo Elettrici viene elevata, per le pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto, da 35 a 40 anni (art. 3, comma 1).

A norma dell'art. 3, comma 2, l'importo del trattamento complessivo della pensione liquidata esclusivamente con il sistema retributivo non può, in ogni caso, superare il più favorevole tra i seguenti parametri:

a) 80% della retribuzione pensionabile determinata in base alle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

b) 88% della retribuzione pensionabile determinata per il calcolo della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera a), della legge n. 335 del 1995.

Ai fini dell'applicazione dei suddetti parametri, deve essere presa in considerazione, anche sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la retribuzione che si utilizza per la determinazione della quota "B" di pensione, come specificato negli esempi riportati negli allegati 2 e 3.

I citati parametri sono assoluti e quindi non debbono essere posti in relazione alle anzianità contributive singolarmente maturate.

1.3 - Lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi

Per gli iscritti al Fondo che abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi al 31 dicembre 1995, la pensione è determinata in base all'art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995 (art. 2, comma 2).

La pensione, pertanto, è calcolata con il sistema retributivo per la quota corrispondente alle anzianità maturate fino al 31 - 14 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite dal 1 gennaio 1996 in poi.

La quota di pensione da liquidare con il sistema contributivo nei confronti degli iscritti per i quali opera il sistema "misto" deve essere determinata in base all'art. 1, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995, ivi compresa l'applicazione dell'aliquota di computo del 33 per cento (art. 3, comma 7).

Di seguito si illustrano i criteri per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.

1.3.1 - Calcolo della pensione secondo il sistema contributivo (articolo 1, commi 6, 8, 9, 10, legge n. 335 del 1995)

L'importo della pensione annua si calcola secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, o alla data di morte, nel caso di pensione ai superstiti di assicurato.

1.3.2 - Determinazione del montante individuale dei contributi

Ai fini della determinazione del montante individuale dei contributi occorre:

- individuare la base imponibile annua, cioè la retribuzione annua corrispondente ai periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall'assicurato in ciascun anno;

- calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo del 33 per cento;

- determinare il montante individuale dei contributi sommando l'ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL), appositamente calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

1.3.3 - Coefficiente di trasformazione

Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall'età di 57 anni (Tabella A allegata alla legge n. 335 del 1995).

Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità, pensione di inabilità, pensione ai superstiti di assicurato) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.

Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato alla decorrenza della pensione, o alla data di morte, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l'età immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il coefficiente previsto per l'età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell'età e la decorrenza della pensione (o la data di morte).

Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di mese.

1.3.4 - Misura della pensione contributiva

Il prodotto del montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione costituisce l'importo annuo della pensione contributiva. L'importo mensile della pensione si ottiene dividendo l'importo annuo per 13.

2 - Opzione ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 407

Per i lavoratori che avvalendosi della facoltà di opzione di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, proseguono l'attività lavorativa dopo il compimento dell'età pensionabile ed il raggiungimento dell'anzianità contributiva massima restano confermate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 503 del 1992 (art. 3, comma 3). Nei confronti dei predetti lavoratori il trattamento pensionistico non potrà superare, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto n. 503 del 1992, l'importo della retribuzione pensionabile.

Considerato che il comma 1 dell'art. 3 del decreto n. 562 del 1996, stabilisce che ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione, l'anzianità contributiva massima computabile nel Fondo Elettrici è elevata da 35 a 40 anni, per le pensioni con decorrenza dal 1 dicembre 1996 in poi la maggiorazione prevista dall'art. 6 della legge n. 407 del 1990 opera soltanto per le anzianità contributive maturate oltre i 40 anni.

Tuttavia a coloro che abbiano esercitato l'anzidetta opzione anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto in esame e prestino ancora la propria attività lavorativa, a garanzia dei diritti acquisiti, anche sulla base dei chiarimenti forniti in proposito dal Ministero del Lavoro, continuano ad essere attribuiti i benefici previsti dall'art. 6 della citata legge n. 407 del 1990 per gli anni maturati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto n. 562 del 1996, mentre per la valutazione della anzianità contributiva maturata successivamente si tiene conto di quanto disposto dal comma 2 del citato art. 3. In particolare, per quanto concerne il calcolo della pensione deve essere osservato il criterio di seguito indicato. A) - Deve essere effettuato un primo calcolo della pensione quale spetterebbe all'interessato alla data di cessazione dal servizio se non avesse effettuato l'opzione. B) - Deve essere effettuato un secondo calcolo determinando la pensione spettante alla data nella quale doveva intervenire la risoluzione automatica del rapporto di lavoro, scorporando il periodo compreso fra la data in cui doveva avvenire la predetta risoluzione automatica e la data di entrata in vigore del decreto n. 562 del 1996. Tale periodo dovrà essere utilizzato a supplemento.

La sommatoria dell'importo della pensione di cui al punto B e di quello del supplemento costituisce l'importo di pensione da porre a confronto con quello risultante dal calcolo di cui al punto A) al fine di stabilire l'importo di pensione da mettere in pagamento, in quanto più favorevole.

Com'è noto, anteriormente all'entrata in vigore del decreto n. 562 del 1996, per i lavoratori che avevano esercitato la facoltà di opzione di cui all'art. 6 della legge n. 407 del 1990, l'importo della pensione veniva determinato in base alla retribuzione pensionabile riferita alla data in cui sarebbe dovuta avvenire la risoluzione automatica, aggiornata in base a quanto stabilito dall'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 408. Tale norma disponeva che a favore dei lavoratori che fossero cessati dal servizio, o passati alla categoria dei dirigenti, conservando l'iscrizione al Fondo ai sensi dell'art. 28 della legge n. 293 del 1956, le prestazioni a carico del Fondo venivano liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in attività, di categoria e di anzianità pari a quelle che l'interessato avrebbe acquisito al momento della cessazione dal servizio o al passaggio nella categoria dei dirigenti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto n. 562 del 1996, per i lavoratori che cessano dal servizio o passano alla categoria dei dirigenti successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso, non trova più applicazione l'art. 2 della legge n. 408 del 1975.

Pertanto anche nei confronti degli optanti, dalla data di entrata in vigore del decreto n. 562 del 1996, non opera più la disposizione di cui alla citata legge n. 408 del 1975.

Conseguentemente, per le pensioni da liquidare successivamente alla data di entrata in vigore del decreto n. 562 del 1996, ai fini del calcolo della retribuzione della quota "A" deve essere considerata la retribuzione del semestre ragguagliata ad anno antecedente alla data nella quale il rapporto di lavoro avrebbe dovuto risolversi automaticamente.

Per quanto riguarda la determinazione della retribuzione relativa alla quota "B" di pensione si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 503 del 1992, come integrato dalla legge n. 335 del 1995.

3 - Lavoratori iscritti al fondo successivamente al 31 dicembre 1995

Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data del 31 dicembre 1995 il decreto prevede l'erogazione della sola "pensione di vecchiaia" (art. 2, comma 5) liquidata con il sistema contributivo di cui alla legge n. 335 del 1995, secondo i criteri illustrati al punto 1.3.1, e successivi.

4 - Pensione per i lavoratori in miniera

Secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, del decreto n. 562 del 1996, in attesa dell'emanazione delle norme attuative in materia di lavori usuranti previste dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 1, commi da 34 a 37, per i lavoratori in miniera iscritti al Fondo, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 25 novembre 1971, n. 1079.

Pertanto gli iscritti al Fondo che abbiano compiuto il 55 anno di età e siano stati addetti anche se con discontinuità al lavoro sotterraneo in miniera per almeno quindici anni e possano far valere il requisito contributivo richiesto dalla tabella allegata al decreto legislativo n. 503 del 1992 in relazione all'anno di compimento del 55 anno di età, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata di cui al citato art. 6 della legge n. 1079 del 1971.

5 - Trattamento minimo

L'articolo 10 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, che prevedeva per gli assicurati del Fondo la liquidazione di un trattamento minimo maggiorato del 10 per cento rispetto a quello vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, è stato abrogato dall'art. 3, comma 9, del decreto legislativo n. 562 del 1996.

Pertanto, come precisato con messaggio n. 22379 dell'8 gennaio 1997 (allegato 4) per le pensioni con decorrenza dal 1 dicembre 1996 in poi il trattamento minimo erogato dal Fondo è pari al trattamento in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

6 - Eliminazione dell'arrotondamento

L'art. 3, comma 9, del decreto n. 562 del 1996 ha abrogato a decorrere dal sesto mese successivo a quello della sua entrata in vigore l'articolo 6, secondo comma, del decreto legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41, che stabiliva che per il conseguimento del diritto a pensione e per il relativo computo la frazione dell'ultimo anno non veniva valutata se inferiore a sei mesi e valutata invece nella misura di un anno se pari o superiore a sei mesi.

Pertanto, l'arrotondamento non trova più applicazione per le pensioni con decorrenza dal 1° maggio 1997 in poi. Per tali pensioni l'anzianità contributiva deve essere computata in settimane; a tale scopo devono essere applicati i parametri di trasformazione stabiliti per l'Assicurazione generale obbligatoria, riportati nella circolare n. 70135 G.S./115 del 1 maggio 1952, che di seguito si indicano: - 1 contributo mensile base = 4,333 contributi settimanali; - 1 contributo annuo base = 52 contributi settimanali.

7 - Cumulo della pensione di anzianità con reddito da lavoro dipendente e autonomo

Il comma 9 dell'art. 3 del decreto n. 562 del 1996 ha abrogato l'art. 7, ultimo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1079 che disciplinava l'incumulabilità della pensione di anzianità con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente, prevedendo, nel caso di rioccupazione, la sospensione della pensione ed il ripristino della stessa alla cessazione del nuovo rapporto di lavoro, nella misura in atto al momento della sospensione, con le rivalutazioni di legge nel frattempo intervenute.

Conseguentemente, a far tempo dal 15 novembre 1996, il cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo risulta regolato dalla normativa dell'assicurazione generale obbligatoria.

A norma dell'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza dal 30 settembre 1996 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme di previdenza esclusive, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata col sistema retributivo, con i redditi da lavoro di qualsiasi natura, fino a concorrenza dei redditi stessi. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno maturato il requisito contributivo di 36 anni interi, ovvero il requisito contributivo di 35 anni interi unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. La previgente normativa continua altresì ad applicarsi nei confronti dei lavoratori che liquidano la pensione con 40 anni di contribuzione, ovvero con l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.

Si ricorda che la previgente normativa prevede la totale incumulabilità della pensione di anzianità con le retribuzioni da lavoro dipendente e la cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo delle pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1995, nonché delle pensioni di anzianità con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994 liquidate in favore di lavoratori che abbiano maturato entro il 1994 i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione in tale anno. Per le pensioni di anzianità con decorrenza successiva al 1994, i cui titolari abbiano maturato i relativi requisiti successivamente al 1994, la previgente normativa prevede l'incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo della metà della quota di pensione eccedente il trattamento minimo (articolo 10 del decreto n. 503 del 1992, nel testo modificato dall'articolo 11, commi 9 e 10, della legge n. 537 del 1993).

8 - Trattamento previsto per gli iscritti transitati nella dirigenza.

Il comma 10 dell'art. 3 del decreto n. 562 del 1996 ha abrogato, per i lavoratori che passano nella categoria dei dirigenti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'art. 17 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, che ha sostituito il terzo e quarto comma dell'art. 12 del D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144.

La disposizione abrogata, che riguarda il trattamento di pensione dei dirigenti, prevedeva, in caso di cumulo dei periodi di contribuzione esistenti presso l'INPDAI ed il Fondo elettrici, effettuato al fine di conseguire il diritto a pensione, la liquidazione della pensione stessa in misura proporzionale al periodo di anzianità contributiva conseguita dal lavoratore presso i due predetti Enti; prevedeva, altresì, in caso di liquidazione della pensione in forma autonoma a carico di uno dei due Enti, senza pertanto necessità di cumulo dei rispettivi periodi di contribuzione, l'attribuzione anche di un pro-rata di pensione a carico dell'altra gestione previdenziale.

In proposito si fa presente che l'art. 12 del D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144, nella parte non abrogata, recita testualmente: "Il lavoratore dipendente dall'ENEL, che passi o si trovi nella categoria dei dirigenti e che non possa o non voglia avvalersi delle facoltà indicate negli articoli 27 e 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, oppure, dopo essersi avvalso della facoltà di cui al menzionato art. 28, sospenda i versamenti per più di un anno, conserva la propria anzianità contributiva conseguita nel Fondo di cui all'art. 1 del presente decreto, sempre che il lavoratore di cui trattasi continui a prestare servizio alle dipendenze dell'ENEL o di altra azienda elettrica.

Qualora non maturi, per difetto del requisito contributivo, il diritto a pensione presso l'Istituto nazionale della previdenza per i dirigenti di aziende industriali né presso il Fondo, il dirigente o i suoi superstiti possono chiedere il cumulo dei periodi coperti di contribuzione presso le due forme previdenziali al fine del raggiungimento del requisito per il diritto a pensione".

Pertanto, essendo rimasti in vigore il primo e il secondo comma dell'art. 12 sopra indicati, continua a trovare applicazione il cumulo dei periodi contributivi maturati presso le due gestioni previdenziali al fine di conseguire il requisito per il diritto al trattamento pensionistico con liquidazione proporzionale della prestazione. Il calcolo della prestazione peraltro deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite, anziché sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in servizio, di categoria e di anzianità contributiva pari a quella che il lavoratore aveva acquisito al momento del passaggio nella categoria dei dirigenti.

Resta fermo per i soggetti in parola quanto disposto dall'art. 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, come modificato dall'art. 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 53, circa la possibilità di conservare l'iscrizione al Fondo.

8.1 - Trattamento previsto per il lavoratore che cessi dal servizio senza diritto a pensione, conservando l'iscrizione al fondo

Ai sensi dell'art. 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293 l'iscritto che, senza aver maturato diritto a pensione, cessi dal prestare servizio, può conservare l'iscrizione al Fondo, sempreché abbia almeno un anno di contribuzione e ne faccia richiesta, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di cessazione dal servizio.

Al lavoratore anzidetto nei cui confronti si erano verificate, successivamente alla cessazione dal servizio, le condizioni per il diritto a pensione, in applicazione dell'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 408, venivano liquidate le prestazioni a carico del Fondo sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in attività di categoria e di anzianità contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento della cessazione dal servizio.

L'art. 3, comma 10, del decreto n. 562 del 1996 ha disposto, fra l'altro, che, a decorrere dal 16 novembre 1996, non trova più applicazione l'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 408.

Pertanto, per le pensioni da liquidare con decorrenza 1° dicembre 1996 in poi, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile della quota "A" deve essere considerata la retribuzione del semestre ragguagliata ad anno antecedente alla data di cessazione dal servizio.

Per la determinazione della retribuzione riferita alla quota "B" si procederà alla rivalutazione prevista dall'art. 7 del decreto legislativo n. 503 del 1992, come integrato dalla legge n. 335 del 1995.

9 - Prestazioni di invalidità

Il comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 562 del 1996 dispone, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (15 novembre 1996), l'applicazione agli iscritti al Fondo delle disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria in materia di invalidità e inabilità.

La disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria in ordine al trattamento pensionistico di invalidità è, com'è noto, contenuta nella legge 12 giugno 1984, n. 222.

Conseguentemente, per l'istruttoria delle domande di prestazioni per invalidità presentate dagli iscritti al Fondo Elettrici successivamente al 15 novembre 1996, le Sedi dovranno attenersi alle disposizioni impartite in proposito per le pensioni del regime generale.

Ne deriva che le prestazioni erogabili dal Fondo Elettrici, in relazione al disposto dell'art. 4 in argomento, nei confronti degli iscritti che presentino la relativa domanda successivamente al 15 novembre 1996, sono le seguenti:

A) Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità. Requisiti contributivi: almeno 5 anni interi di contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio antecedente la data della domanda (art. 4, commi 1 e 2, legge n. 222 del 1984;)

B) Assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità. Requisiti contributivi: almeno un contributo, (art. 6 della legge n. 222 del 1984;)

C) Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità (art. 5, della legge n. 222 del 1984).

Il comma 1 dell'articolo 4 stabilisce inoltre che, ai lavoratori di cui trattasi, si applica l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di cumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente o autonomo e con la rendita per infortuni sul lavoro o malattia professionale liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Pertanto a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, occorre tener conto di tali disposizioni che stabiliscono l'incumulabilità di una quota percentuale degli assegni ordinari di invalidità in relazione ai redditi da lavoro dipendente, autonono o di impresa del beneficiario. Le percentuali di incumulabilità sono stabilite dalla tabella G allegata alla legge n. 335 del 1995.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto n. 562 del 1996, le anzidette disposizioni trovano applicazione per le prestazioni pensionistiche liquidate con decorrenza dal 1 dicembre 1996 in poi in relazione a domande presentate successivamente al 15 novembre 1996; qualora le domande siano state presentate entro la predetta data del 15 novembre 1996, la prestazione verrà liquidata in base alla normativa previgente.

Il comma 2 prevede che i lavoratori titolari dell'assegno ordinario di invalidità possono continuare, al pari degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ad espletare la propria attività lavorativa ed ottenere successivamente il supplemento di pensione secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Il comma 3 abroga espressamente gli articoli 7, 4 e 5 comma, e 8, della legge 25 novembre 1971, n. 1079, che hanno disciplinato l'invalidità per gli iscritti al Fondo Elettrici fino all'entrata in vigore del decreto n. 562 del 1996.

Alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 1079 del 1971 dovrà farsi pertanto riferimento per le domande di invalidità presentate da iscritti al Fondo Elettrici anteriormente al 16 novembre 1996.

Per quanto concerne i ricorsi di carattere sanitario, inoltrati a seguito di reiezione di domande presentate a far tempo dal 16 novembre 1996, si precisa che la contestazione relativa all'accertamento dell'invalidità o dell'inabilità non è più definita da un Collegio di tre medici, come previsto dal 5 comma dell'art. 8 della legge n. 1079 del 1971, ora abrogato, ma in base alle disposizioni di cui alla circolare n. 7454/O ed altri Servizi del 26 giugno 1986.

Ciò vale anche per i ricorsi presentati da familiari superstiti intesi ad ottenere il riconoscimento dello stato inabilitante al fine di acquisire il diritto alla pensione ai superstiti nonché quelli proposti da pensionati allo scopo di ottenere il riconoscimento dello stato di inabilità dei figli ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

9.1 - Incumulabilità delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità con le rendite da infortunio

L'art. 4, comma 1, del decreto n. 562 del 1996 ha esteso agli iscritti al Fondo, a decorrere dalla sua entrata in vigore, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995 che stabilisce l'incumulabilità delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Si richiamano in proposito le disposizioni impartite per l'assicurazione generale obbligatoria ed in particolare la circolare n. 91 del 20 aprile 1996.

Quanto invece all'assegno privilegiato di invalidità e alla pensione privilegiata di inabilità, si ricorda che a norma dell'art. 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222 i trattamenti in parola non spettano quando dall'evento che ha determinato l'insorgenza dell'invalidità o dell'inabilità o il decesso, riconducibile con nesso diretto di causalità al servizio prestato dall'assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo, derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (v. circolare n. 53616 AGO/262 del 3 dicembre 1984 e circ. n. 4396 O/82 del 10 aprile 1985).

L'incumulabilità di cui trattasi non opera altresì per le somme corrisposte ad integrazione della rendita vitalizia a titolo di assegno per l'assistenza personale e continuativa disciplinato dal D.P.R. n. 1124 del 1965.

10 - Pensioni ai superstiti

Com'è noto, l'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 ha disposto l'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive del predetto regime.

Pertanto con effetto dal 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, è cessata l'efficacia delle specifiche normative vigenti in materia nei Fondi sostitutivi e quindi anche nel Fondo di previdenza elettrici.

Le istruzioni per la liquidazione delle pensioni di cui trattasi sono state fornite con circolare n. 252 del 29 settembre 1995 e circ. n. 117 del 6 giugno 1996, punto 3.

11 - Automaticità delle prestazioni

L'art. 6 del decreto dispone che per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal decreto in esame, trovano applicazione alle pensioni del Fondo le disposizioni in vigore nell'assicurazione obbligatoria e in particolare, il principio della automaticità delle prestazioni per cui le stesse potranno essere liquidate anche in mancanza della relativa contribuzione purché la stessa sia effettivamente dovuta.

12 - Contenzioso

La competenza a decidere i ricorsi sanitari e/o amministrativi inoltrati avverso provvedimenti di reiezione in materia pensionistica e contributiva, resta attribuita al Comitato Amministratore del Fondo di previdenza elettrici, al quale pertanto dovranno continuare ad essere inoltrati, secondo le modalità in atto, i ricorsi in questione.

13 - Istruzioni operative

In attesa dell'aggiornamento delle procedure automatizzate di liquidazione delle pensioni in conformità alla normativa del decreto n. 562 del 1996, le Sedi dovranno procedere alla liquidazione provvisoria delle pensioni con decorrenza 1° dicembre 1996.

A tal fine le pensioni dovranno essere acquisite con l'attuale procedura segnalando nel pannello FSA5EL le sole anzianità contributive maturate fino a tutto il 31 dicembre 1995 per i soggetti che possano far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni e quelle maturate fino al 30 novembre 1996 per i soggetti che possano far valere, alla predetta data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e indicando, per evidenziarne il carattere di provvisorietà, il codice "P" nel terzo sottocampo del campo 02 "natura pensione".

I programmi necessari per procedere alla liquidazione definitiva delle pensioni sono in corso di aggiornamento e saranno resi disponibili entro il primo semestre 1997.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

Direzione centrale pensioni

Ufficio fondi speciali

Messaggio n. 14765 del 15 novembre 1967

 

Ai dirigenti centrali e periferici 

 

Ai direttori dei centri operativi 

 

Ai direttori delle agenzie urbane 

Oggetto: Fondo Elettrici - Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 del 1996.

Si rende noto che in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, è stato emanato il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 del 1996, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996.

In proposito si richiama l'attenzione delle Unità periferiche sulla necessità di assicurare una piena osservanza delle disposizioni in esso contenute, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo e cioè con decorrenza 15 novembre 1996.

Si evidenziano, in particolare, le norme innovative dettate in materia di invalidità dall'art. 4, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Si fa comunque riserva di istruzioni in merito alle disposizioni contenute nel provvedimento di cui trattasi.

Il Direttore centrale

F.to Corvino

 

 

Allegato 2

Esempi di calcolo della pensione del fondo da liquidare in forma retributiva (art. 3, comma 2) secondo le norme del decreto legislativo n. 562 del 1996

Esempio n. 1

Iscritto dal 31 dicembre 1961

Cessato il 31 dicembre 1997.

Decorrenza pensione 1° gennaio 1998.

Calcolo della pensione

A) Anzianità contributiva

 

- Dal 31 dicembre 1961 

al 31 dicembre 1992 

(Quota A) 

= 31 anni 

- Dal 1° gennaio 1993 

al 31 dicembre 1994 

(Quota B) 

= 2 anni 

- Dal 1° gennaio 1995 

al 31 dicembre 1996 

(Quota C) 

= 2 anni 

- Dal 1° gennaio 1997 

al 31 dicembre 1997 

(Quota D) 

= 1 anno 

 

 

 

 

Anzianità totale 

 

36 anni 

B) Retribuzione pensionabile

1) 

Quota 

A = 

£. 48.500.000 [*] 

2) 

" 

B = 

£. 45.200.000 [**] 

3) 

" 

C = 

£. 45.200.000 [**] 

4) 

" 

D = 

£. 55.000.000 [***] 

[*] Periodo utile per la rilevazione della retribuzione pensionabile: ultimo semestre 1997 ragguagliato ad anno su retribuzione imponibile teorica Fondo (art. 2, comma 3)

[**] periodo utile per la rilevazione della retribuzione pensionabile: 3 anni e 3 mesi (semestre previsto dalla normativa vigente ante decreto n. 503 del 1992) + 50% del periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 (1 anno e 6 mesi) + 66,6% del periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 (1 anno e 3 mesi)) su retribuzione imponibile teorica Fondo per l'anno 1997 e su retribuzioni imponibili e pensionabili Fondo per gli anni precedenti;

[***] periodo utile per la rilevazione della retribuzione pensionabile: come quota B e C , con utilizzazione per l'anno 1997 della retribuzione imponibile dell'assicurazione generale obbligatoria anziché della retribuzione teorica Fondo.

- Misura della pensione

 

 

 

 

 

 

Quota A = (31 anni x 2,51428%) X 48.500.000 = £. 37.802.200 

 

77,94268% 

 

 

Quota B = (2 anni x 2,51428%)x 45.200.000 = £. 2.272.909 

 

5,02856% 

 

 

Quota C = (2 anni x 2%) x 45.200.000 = £. 1.808.000 

 

4% 

 

 

Quota D = (1 anno x 2%) x 55.000.000 = £. 1.100.000 

La pensione è costituita dalla sommatoria delle quote A+B+C+D: 37.802.200 + 2.272.000 + 1.808.000 + 1.100.000 = 42.983.109 : 13 = lire 3.306.393 mensili.

- Applicazione del limite

L'importo complessivo della pensione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 562 del 1996 non può superare il più favorevole fra i due seguenti parametri:

- 88% della retribuzione pensionabile della quota B determinata con riferimento alle anzianità contributive anteriori al 1997

L. 45.200.000 X 88% : 13 = L. 3.059.692

- 80% della retribuzione pensionabile della quota B determinata secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria

L. 58.000.000 x 80% : 13 = L. 3.569.231

La retribuzione pensionabile secondo le norme dell'A.G.O è stata così determinata:

- Periodo di riferimento nell'AGO per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1998 da liquidare nei confronti degli assicurati che abbiano, come l'iscritto in parola, più di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992: 5 anni + 50% del periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 + 66,6% del periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 = 7 anni e 9 mesi, (quota B).

La retribuzione dell'anno 1997 è quella assoggettata a contribuzione AGO. Per gli anni precedenti sono state considerate le retribuzioni imponibili Fondo.

Le retribuzioni della quota B sono state rivalutate a norma dell'art. 7 del decreto legislativo n. 503 del 1992.

Poiché l'importo complessivo del trattamento pensionistico da calcolo (L. 3.306.393), raffrontato con il limite determinato in relazione alla retribuzione AGO (L. 3.569.231) e con quello determinato con la retribuzione Fondo (L.3.059.692) è comunque inferiore al limite più favorevole tra i due indicati, viene posta in pagamento la pensione derivante dal calcolo (L. 3.306.393) senza alcuna limitazione.

 

 

Allegato 3

Esempio N. 2

Iscritto dal 31 dicembre 1960.

Cessato il 31 dicembre 1999.

Decorrenza pensione 1° gennaio 2000.

Calcolo della pensione

A) Anzianità contributiva:

 

- Dal 31 dicembre 1960 

al 31 dicembre 1992 

(Quota A) 

= 32 anni 

- Dal 1° gennaio 1993 

al 31 dicembre 1994 

(Quota B) 

= 2 anni 

- Dal 1° gennaio 1995 

al 31 dicembre 1996 

(Quota C) 

= 2 anni 

- Dal 1° gennaio 1997 

al 31 dicembre 1999 

(Quota D) 

= 3 anno 

 

 

 

 

Anzianità totale 

 

39 anni 

B) Retribuzione pensionabile

1) 

Quota 

A = 

£. 56.800.000 [*] 

2) 

" 

B = 

£. 57.600.000 [**] 

3) 

" 

C = 

£. 57.600.000 [**] 

4) 

" 

D = 

£. 58.000.000 [***] 

[*] Periodo utile per la rilevazione della retribuzione pensionabile: ultimo semestre 1999 ragguagliato ad anno su retribuzione imponibile teorica Fondo (art. 2, comma 3);

[**] periodo utile per la rilevazione della retribuzione pensionabile: 4 anni e 7 mesi (semestre previsto dalla normativa vigente ante decreto n. 503 del 1992 + 50% del periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 (1 anno e 6 mesi) + 66,6% del periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999 (2 anni e 7 mesi)) su retribuzione imponibile teorica Fondo per gli anni 1997, 1998 e 1999 e su retribuzioni imponibili e pensionabili Fondo per gli anni precedenti;

[***] periodo utile per la rilevazione della retribuzione pensionabile: come quota B e C , con utilizzazione per gli anni 1997, 1998 e 1999 delle retribuzioni imponibili dell'assicurazione generale obbligatoria anziché delle retribuzioni teoriche Fondo.

- Misura della pensione

 

 

 

 

 

 

 

Quota A = anni 32 x 2,51428% x 56.800.000= L. 45.699.553 

 

80,45696% 

 

 

Quota B = anni 2 x 2,51428% x 57.600.000= L. 2.896.450 

 

5,02856% 

 

 

Quota C = anni 2 x 2% x 57.600.000= L. 2.304.000 

 

4% 

 

 

Quota D = anni 3 x 2% x 58.000.000= L. 3.480.000 

 

6% 

 

La pensione del Fondo è costituita dalla sommatoria delle quote A+B+C+D : 45.699.553 + 2.896.450 + 2.304.000 + 3.480.000 = 54.380.003: 13 = lire 4.183.077 mensili

- applicazione del limite

L'importo complessivo della pensione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 562 del 1996, non può superare il più favorevole tra i due seguenti parametri:

- 88% della retribuzione pensionabile della quota B determinata con riferimento alle anzianità contributive anteriori al 1997

L. 57.600.000 x 88% : 13 = L.3.899.076

- 80% della retribuzione pensionabile della quota B determinata secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria

L. 59.000.000 x 80% : 13 = L. 3.630.760

La retribuzione pensionabile secondo le norme dell'AGO è stata così determinata:

- Periodo di riferimento nell'AGO per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2000 da liquidare nei confronti degli assicurati che abbiano, come l'iscritto in parola, più di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992: 5 anni + 50% del periodo dal 1° gennaio 1993 al 3 dicembre 1995 + 66,6% del periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999 = 9 anni e 1 mese (quota B). Le retribuzioni degli anni 97, 98, 99 sono quelle assoggettate a contribuzione AGO. Per gli anni precedenti sono state considerate le retribuzioni imponibili Fondo.

Le retribuzioni della quota B sono state rivalutate a norma dell'art. 7 del decreto legislativo n. 503 del 1992.

Poiché l'importo complessivo del trattamento pensionistico da calcolo (L.4.183.007), raffrontato con il limite determinato in relazione alla retribuzione AGO (L. 3.630.760) e con quello determinato con la retribuzione Fondo (L. 3.899.076) supera i due limiti innanzi indicati, la pensione viene posta in pagamento nell'importo di L. 3.899.076 (limite Fondo più favorevole).

 

 

Allegato 4

Direzione centrale pensioni

Ufficio fondi speciali

Messaggio n. 22379 del 08.01.97

 

Ai direttori delle sedi 

 

Ai direttori delle sedi regionali 

 

Ai direttori dei centri operativi 

Oggetto: Art. 3, comma 9, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Abrogazione dell'art. 10 della legge 25 novembre 1971, n. 1079.

Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, di armonizzazione del regime pensionistico del Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private alla disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, ha abrogato all'art. 3, comma 9, l'art. 10 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, che prevedeva per gli iscritti al Fondo un trattamento minimo maggiorato del dieci per cento rispetto a quello vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.

Pertanto, per le pensioni con decorrenza dal 1 dicembre 1996, mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto n. 562 del 1996, il trattamento liquidato dal Fondo è adeguato al trattamento minimo in vigore nella citata assicurazione comune.

Gli importi dei trattamenti minimi 1997 del Fondo elettrici riportati nell'allegato 4 della circolare n. 262 del 24 dicembre 1996, diramata con messaggio n. 20849 in pari data, devono pertanto intendersi riferiti alle pensioni con decorrenza anteriore alla predetta data del 1 dicembre 1996.

Il Direttore centrale

Corvino