Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/02/1997 |
Numero: | 41 |
§ 98.1.37360 - Circolare 22 febbraio 1997, n. 41 .
Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle Aziende elettriche private.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e |
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periferici dei rami professionali |
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Al Coordinatore generale medico legale |
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e primari medico legali |
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e, per conoscenza, |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di Amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio |
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di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Come comunicato con messaggio n. 14765 del 15 novembre 1996 (allegato 1), il 15 novembre 1996 è entrato in vigore il
Con la presente circolare si illustrano le disposizioni dettate dal citato decreto in materia contributiva e pensionistica.
Parte prima
Sommario
1 - Retribuzione imponibile
Introduzione nel Fondo dell'art. 12 della
2 - accredito della contribuzione sulla posizione degli iscritti
Introduzione dell'accredito dei contributi settimanali, anziché giornalieri.
3 - Riscatti e ricongiunzioni
Riflessi sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto e di ricongiunzione nel Fondo speciale derivanti dalla disposizione contenuta nell'art. 3, comma 9, del decreto n. 562 del 1996, di abrogazione dell'art. 6, secondo comma, del
4 - Riconoscimenti ex art. 3 della
Nei confronti dei nuovi iscritti al Fondo non trovano applicazione le norme che prevedono il riconoscimento gratuito dei periodi assicurativi acquisiti nell'A.G.O., periodi che possono formare oggetto di ricongiunzione onerosa ai sensi dell'art. 2 della
5 - Servizio militare
La copertura figurativa dei periodi di servizio militare ex art. 3, punto 1 della
6 - Contribuzione volontaria
Temporanea riapertura dei termini per la presentazione delle domande di prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo per coloro che non avevano raggiunto il requisito minimo per il diritto a pensione, domande da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 15 novembre 1997.
7 - Trasferimenti
I trasferimenti delle posizioni assicurative dal Fondo speciale all'assicurazione generale obbligatoria saranno effettuati, solo a domanda degli assicurati, in applicazione della
8 - Modalità di compilazione dei modelli O1/M ed O3/M.
1. - Retribuzione imponibile
L'art. 1 del decreto n. 562 del 1996, nel dettare il nuovo assetto contributivo del settore, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1997, per tutto il personale iscritto al Fondo, la retribuzione imponibile sia quella definita dall'art. 12 della
Con ciò viene abrogato, come confermato dal Ministero del Lavoro, l'intero art. 1 della
Quanto sopra, ovviamente, nel rispetto dei minimali di legge, alla stregua di quanto previsto per le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale.
Qualora le Aziende abbiano determinato la retribuzione presa a base per il calcolo dei contributi relativi al mese di gennaio 1997, in applicazione di quanto disposto dal 2 comma dell'art. 1 della
2 - Accredito della contribuzione sulle posizioni degli iscritti.
Attesa la statuizione dell'art. 6 del decreto in esame di generico rinvio all'assicurazione generale obbligatoria e nell'ottica di allineamento delle relative discipline, trova applicazione, anche nell'ambito del Fondo, dal 1° gennaio 1997, il criterio vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dell'accredito dei contributi settimanali, anziché giornalieri, come confermato dal Ministero del Lavoro; conseguentemente, trova altresì applicazione l'art. 5 del
L'estensione del regime dell'assicurazione generale obbligatoria comporta l'introduzione nel Fondo del rispetto dell'art. 7, comma 1, primo periodo, della
3 - Riscatti e ricongiunzioni
Di particolare risalto è la norma contenuta nel comma 9 dell'art. 3 del decreto in esame la quale ha abrogato le disposizioni che prevedevano l'arrotondamento ad anno intero, per eccesso o per difetto, della frazione dell'ultimo anno assicurativo per il diritto a pensione e per la relativa misura, abrogazione questa che si riflette sui criteri con i quali si calcolano gli oneri di riscatto e di ricongiunzione dovuti in applicazione dell'art. 13 della
L'abrogazione cui si è fatto cenno decorre, per espressa previsione del decreto, dal 1° maggio 1997, sesto mese successivo a quello (novembre 1996) di entrata in vigore del decreto stesso.
Pertanto, per tutte le domande di riscatto e di ricongiunzione che verranno presentate all'Istituto dal 1° maggio 1997 in poi, le quote di pensione corrispondenti ai relativi periodi dovranno essere determinate applicando la nuova disciplina sulla base delle particolari istruzioni per la liquidazione delle pensioni a carico del Fondo speciale in relazione alla durata effettiva dei periodi utili.
Riguardo alle domande di riscatto e di ricongiunzione presentate all'Istituto precedentemente al 1° maggio 1997 ma non ancora definite alla data della presente circolare, per i casi in cui i richiedenti non abbiano titolo alla liquidazione della pensione a carico del Fondo speciale con decorrenza anteriore alla predetta data del 1° maggio 1997 si è posto il problema se, anche per la definizione di tali domande, si possano applicare i criteri di calcolo degli oneri in base alla nuova normativa e quindi sulla base degli stessi criteri, quelli cioè riferiti agli effettivi periodi di contribuzione, senza arrotondamenti per eccesso o per difetto, con i quali verrà liquidata la pensione.
In proposito, su conforme orientamento emerso in seno al Comitato amministratore del Fondo, si dispone che i nuovi criteri possano applicarsi anche ai casi di specie sopra individuati a condizione che all'interessato non venga liquidata la pensione con decorrenza precedente al 1° maggio 1997 e quando non risulti già definita la pratica di riscatto o di ricongiunzione con l'invio, prima della data della presente circolare, del provvedimento di notifica dell'onere dovuto.
A tal fine, le SAP, prima dell'invio del provvedimento di notifica dell'onere, verificheranno agli atti - richiedendolo ove occorra all'interessato - che non intervenga il pensionamento prima del 1° maggio 1997 e in tal caso calcoleranno l'onere senza arrotondamento e provvederanno a notificarlo sempre che risulti più favorevole rispetto a quello determinato con i precedenti criteri e cioè con l'arrotondamento dei relativi periodi.
Non si ritiene, invece, di estendere l'applicazione dei nuovi criteri introdotti dal decreto di armonizzazione alle pratiche già definite, indipendentemente dal fatto che il pensionamento effettivo avvenga prima o dopo il 1° maggio 1997, in considerazione della natura tipicamente negoziale dell'atto che comporta la definitività dell'operazione di riscatto o di ricongiunzione.
In via eccezionale, potranno essere esaminate favorevolmente le richieste di ricalcolo dell'onere, senza cioè operare l'arrotondamento dei relativi periodi ma sulla base della durata effettiva dei periodi stessi, anche quando siano relative a pratiche già definite prima della presente circolare ma a condizione che dette richieste risultino pervenute, sia sotto forma di riesame che di ricorso, prima della scadenza del termine assegnato per il primo versamento del corrispondente onere.
Nulla è innovato per quanto concerne la determinazione della riserva matematica relativa alla quota di pensione corrispondente ai periodi di riscatto e di ricongiunzione, da calcolarsi, come è noto, per differenza tra il valore della pensione riferita alla complessiva anzianità assicurativa e quella relativa ai soli periodi già acquisiti nel Fondo alla data della domanda, come prevede lo stesso decreto ministeriale 19 febbraio 1981 di attuazione del citato art. 13 della
4 - Riconoscimenti ex art. 3 della
L'art. 5 del decreto legislativo in argomento dispone che le norme contenute nell'art. 3 della
Pertanto, nei confronti di tali iscritti si applicano le disposizioni di carattere generale di cui alla
Si richiama all'attenzione delle Sedi che, nei confronti del personale iscritto obbligatoriamente al Fondo da data anteriore a quella del 15 novembre 1996 di entrata in vigore del decreto in argomento, trovando applicazione la normativa di cui al predetto art. 3 della
5 - Servizio militare
Per quanto riguarda il servizio militare, si conferma che continua a trovare applicazione nei confronti di tutti gli iscritti quanto disposto dall'art. 3, punto 1, della
Nella eventualità che l'accredito figurativo del servizio militare sia stato già ottenuto nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, una successiva richiesta di accredito figurativo dello stesso servizio militare nel Fondo speciale ai sensi del citato art. 3, punto 1, della
Diversamente, il riconoscimento nel Fondo speciale del servizio militare che sia stato accreditato nell'A.G.O. ed ivi non revocabile non potrà che avvenire, ricorrendone gli altri requisiti, mediante la ricongiunzione onerosa ai sensi dell'art. 2 della
6 - Contribuzione volontaria
Le disposizioni contenute nei commi 11, 12 e 13 dell'art. 3 del decreto prevedono la temporanea riapertura dei termini di cui agli artt. 28 e 29 della
In particolare, i soggetti destinatari della citata norma sono coloro che, già autorizzati alla contribuzione volontaria, abbiano effettuato versamenti al Fondo nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del decreto legislativo (15 novembre 1996), e che, avendola sospesa, intendano proseguirla ulteriormente per acquisire un periodo assicurativo non inferiore a quello minimo previsto dalla legge per il conseguimento della pensione.
La stessa facoltà è stata concessa dal decreto in esame agli iscritti che, cessati dal servizio nel medesimo periodo tra il 1° gennaio 1993 ed il 15 novembre 1996, abbiano maturato alla data di cessazione uno dei requisiti di anzianità di cui alla tabella "B" richiamata dall'art. 2, comma 2, del
La domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui trattasi deve pervenire all'Istituto entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, e cioè entro il 15 novembre 1997, a pena di decadenza.
Nel confermare le istruzioni di carattere generale contenute nella
Tale principio trova pertanto applicazione per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 1997 in poi, oggetto di copertura assicurativa mediante contribuzione volontaria, per tutti i soggetti autorizzati, sia in precedenza che a seguito della riapertura dei termini disposta dal decreto legislativo. Per quanto concerne le aliquote contributive vigenti tempo per tempo per il versamento della contribuzione al Fondo, si rinvia alle apposite circolari in materia ed in particolare a quelle emanate da ultimo in applicazione del
Quanto sopra è conforme al principio contenuto nel secondo comma dell'art. 28 della
7 - Trasferimenti
Del tutto innovative sono le disposizioni contenute nel comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo, le quali disciplinano l'istituto del trasferimento al "Fondo pensioni lavoratori dipendenti" delle posizioni assicurative costituite presso il Fondo speciale a favore degli iscritti che non conseguano il trattamento di pensione a carico del Fondo stesso.
La nuova norma, infatti, abroga espressamente il secondo comma dell'art. 29 della
In particolare, la disciplina rinveniente dagli articoli 28, comma 3, e 29, comma 1, sopra citati, come già illustrato con
In base alla nuova disciplina, invece, una volta cessata l'iscrizione obbligatoria o volontaria al Fondo speciale tutta la posizione assicurativa ivi acquisita può essere trasferita al "Fondo pensioni lavoratori dipendenti" solo a domanda degli assicurati o dei loro superstiti e sempre che non sia intervenuta la liquidazione della pensione eventualmente spettante a carico di tale Fondo speciale, applicando le disposizioni contenute nel combinato disposto di cui all'art. 5 e all'art. 6 della
Si precisa al riguardo che tale nuova normativa si applica alle domande presentate all'Istituto a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto, qualunque sia la collocazione temporale dei relativi periodi. Peraltro, ove si siano verificate, prima dell'entrata in vigore del decreto, le condizioni per operare il trasferimento d'ufficio delle posizioni assicurative, si applica la precedente normativa vigente in materia ed il conseguente rimborso della eventuale eccedenza contributiva.
Analogamente dovrà operarsi per le domande di trasferimento al " F.P.L.D." pervenute all'Istituto prima della entrata in vigore del decreto legislativo in esame e inerenti a posizioni cessate anteriormente a tale data, applicando in questo caso la precedente normativa vigente nel Fondo all'atto delle domande stesse e disponendo anche il rimborso dell'eccedenza contributiva eventualmente spettante.
8 - Modalità di compilazione dei modelli O1/M ed O3/M
Per effetto delle innovazioni apportate dal
Di seguito, pertanto, si comunicano le istruzioni per la compilazione delle denunce O3/M ed O1/M, che sostituiscono quelle impartite con
- modello O3/M.
Il modello va compilato come per la generalità delle aziende.
- modello O1/M.
quadro "B":
- la casella "IVS" delle "assicurazioni coperte" non deve essere barrata;
- per la compilazione delle altre caselle valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori e quindi, in caso di rapporto a tempo parziale, deve essere compilata la casella "sett. utili".
quadro "C":
Deve essere compilato secondo le seguenti modalità.
a) Lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995:
- nella casella "tipo" deve essere indicato il codice "X1" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici della serie "X...";
- nella casella "retribuzione" va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce il modello O1/M;
- nelle caselle "periodo dal" "al" deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
- nella casella "retr. pensionabile" va indicato l'importo della retribuzione pensionabile erogata nell'anno e riferita all'anno stesso, determinato in base alla previgente normativa (retribuzione teorica).
Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della
- nella casella "tipo" il codice "X1";
- nelle caselle "periodo dal" "al" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
- nella casella "retribuzione" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;
- nella casella "retr. pensionabile" l'importo delle competenze arretrate utili per il calcolo della pensione, determinato in base alla previgente normativa del Fondo;
b) Lavoratore assunto successivamente al 31 dicembre 1995:
- nella casella "tipo" deve essere indicato il codice "Z1" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici della serie "Z...";
- nella casella "retribuzione" va indicata il totale degli importi indicati nelle caselle "competenze correnti" e "altre competenze" del quadro "B".
quadro "D"
Per quanto concerne le modalità di compilazione del quadro "D", si fa riserva di fornire le relative istruzioni.
Le modalità di compilazione dei modelli in questione dovranno essere portate a conoscenza dei datori di lavoro.
Parte seconda
Sommario
1 - Regime pensionistico
1.1 - Lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi (art. 2, comma 1, decreto n. 562 del 1996)
1.2 - Elevazione dell'anzianità contributiva computabile (art. 3, comma 1, decreto n. 562 del 1996)
1.3 - Lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi (art. 2, comma 2 : sistema misto, decreto n. 562 del 1996)
1.3.1 - Calcolo della pensione secondo il sistema contributivo (art. 1, commi 6, 7 e 8
1.3.2 - Determinazione del montante individuale dei contributi (art. 1, commi 8, 9 e 10
1.3.3 - Coefficiente di trasformazione (art. 1. comma 6,
1.3.4 - Misura della pensione contributiva
2 - Opzione ai sensi della
3 - Lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 (art. 2, comma 5, decreto n. 562 del 1996)
4 - Pensione per i lavoratori in miniera (art. 2, comma 6, decreto n. 562 del 1996)
5 - Trattamento minimo (art. 3, comma 9, decreto n. 562 del 1996)
6 - Eliminazione dell'arrotondamento (art. 3, comma 9, decreto n. 562 del 1996)
7 - Cumulo della pensione di anzianità con reddito da lavoro dipendente e autonomo (art. 3, comma 9, decreto n. 562 del 1996)
8 - Trattamento previsto per gli iscritti transitati nella dirigenza (art. 3, comma 10, decreto n. 562 del 1996)
8.1 - Trattamento per il lavoratore che cessi dal servizio senza diritto a pensione, conservando l'iscrizione al Fondo (art. 3, comma 10, decreto n. 562 del 1996)
9 - Prestazioni di invalidità (art. 4, comma 1, decreto n. 562 del 1996)
9.1 - Incumulabilità delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità con le rendite da infortunio (art. 4, comma 1, decreto n. 562 del 1996)
10 - Pensioni ai superstiti (art. 1, comma 41,
11 - Automaticità delle prestazioni (art. 6, decreto n. 562 del 1996)
12 - Contenzioso
13 - Istruzioni operative.
1 - Regime pensionistico
Il decreto disciplina il regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza elettrici, distinguendo i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi (art. 2, comma 1) da quelli che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi (art. 2, comma 2).
1.1 - Lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianità
contributiva di almeno 18 anni interi
Per gli iscritti al Fondo che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi al 31 dicembre 1995 si applica il sistema di calcolo retributivo previsto dalla previgente normativa del Fondo, quale risulta modificata dal
In proposito si richiamano le disposizioni impartite con
A norma dell'art. 2, comma 3, del decreto n. 562 del 1996 per il calcolo della pensione la retribuzione di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.
Pertanto per le pensioni con decorrenza compresa entro il 1° gennaio 1997 la retribuzione pensionabile, relativamente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1996, è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.
Dal 1° gennaio 1997 la retribuzione imponibile e pensionabile è quella definita dall'art. 12 della
Per le pensioni con decorrenza dal 1 febbraio 1997, in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto in esame, si rende necessario calcolare un'ulteriore quota di pensione che viene denominata "quota D".
Il decreto n. 562 del 1996 estende agli iscritti al Fondo Elettrici, relativamente alle anzianità contributive maturate successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso, i limiti di retribuzione pensionabile stabiliti nel regime generale e le relative riduzioni della percentuale annua di rendimento di cui all'art. 12, comma 1, del decreto n. 503 del 1992 (art. 3, comma 4). Per la quota di pensione relativa alle predette anzianità, pertanto, non trovano più applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del decreto n. 503 del 1992, che prevedevano per il quinquennio 1993-1997 l'applicazione di un meccanismo graduale di riduzione delle aliquote di rendimento per la quota di retribuzione pensionabile eccedente del 90 per cento il tetto pensionabile stabilito per l'assicurazione generale obbigatoria (vedere
Si indicano di seguito i rendimenti relativi alle quote di retribuzione pensionabile eccedenti il tetto che trovano applicazione alle pensioni del Fondo per le anzianità maturate a far tempo dal 16 novembre 1996 e quindi per le pensioni con decorrenza dal 1 dicembre 1996 in poi:
- sino al 33% oltre il tetto 1,60%
- dal 33% al 66% oltre il tetto 1,35%
- dal 66% al 90% oltre il tetto 1,10%
- oltre il 90% 0,90%
1.2 - Elevazione dell'anzianità contributiva computabile
In armonia con quanto previsto dalla normativa dell'assicurazione generale obbligatoria, l'anzianità massima contributiva computabile nel Fondo Elettrici viene elevata, per le pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto, da 35 a 40 anni (art. 3, comma 1).
A norma dell'art. 3, comma 2, l'importo del trattamento complessivo della pensione liquidata esclusivamente con il sistema retributivo non può, in ogni caso, superare il più favorevole tra i seguenti parametri:
a) 80% della retribuzione pensionabile determinata in base alle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
b) 88% della retribuzione pensionabile determinata per il calcolo della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera a), della
Ai fini dell'applicazione dei suddetti parametri, deve essere presa in considerazione, anche sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la retribuzione che si utilizza per la determinazione della quota "B" di pensione, come specificato negli esempi riportati negli allegati 2 e 3.
I citati parametri sono assoluti e quindi non debbono essere posti in relazione alle anzianità contributive singolarmente maturate.
1.3 - Lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi
Per gli iscritti al Fondo che abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi al 31 dicembre 1995, la pensione è determinata in base all'art. 1, comma 12, della
La pensione, pertanto, è calcolata con il sistema retributivo per la quota corrispondente alle anzianità maturate fino al 31 - 14 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite dal 1 gennaio 1996 in poi.
La quota di pensione da liquidare con il sistema contributivo nei confronti degli iscritti per i quali opera il sistema "misto" deve essere determinata in base all'art. 1, commi 6 e 7, della
Di seguito si illustrano i criteri per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo previsto dalla
1.3.1 - Calcolo della pensione secondo il sistema contributivo (articolo 1, commi 6, 8, 9, 10,
L'importo della pensione annua si calcola secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, o alla data di morte, nel caso di pensione ai superstiti di assicurato.
1.3.2 - Determinazione del montante individuale dei contributi
Ai fini della determinazione del montante individuale dei contributi occorre:
- individuare la base imponibile annua, cioè la retribuzione annua corrispondente ai periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall'assicurato in ciascun anno;
- calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo del 33 per cento;
- determinare il montante individuale dei contributi sommando l'ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL), appositamente calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
1.3.3 - Coefficiente di trasformazione
Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall'età di 57 anni (Tabella A allegata alla
Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità, pensione di inabilità, pensione ai superstiti di assicurato) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.
Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato alla decorrenza della pensione, o alla data di morte, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l'età immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il coefficiente previsto per l'età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell'età e la decorrenza della pensione (o la data di morte).
Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di mese.
1.3.4 - Misura della pensione contributiva
Il prodotto del montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione costituisce l'importo annuo della pensione contributiva. L'importo mensile della pensione si ottiene dividendo l'importo annuo per 13.
2 - Opzione ai sensi della
Per i lavoratori che avvalendosi della facoltà di opzione di cui all'art. 6 della
Considerato che il comma 1 dell'art. 3 del decreto n. 562 del 1996, stabilisce che ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione, l'anzianità contributiva massima computabile nel Fondo Elettrici è elevata da 35 a 40 anni, per le pensioni con decorrenza dal 1 dicembre 1996 in poi la maggiorazione prevista dall'art. 6 della
Tuttavia a coloro che abbiano esercitato l'anzidetta opzione anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto in esame e prestino ancora la propria attività lavorativa, a garanzia dei diritti acquisiti, anche sulla base dei chiarimenti forniti in proposito dal Ministero del Lavoro, continuano ad essere attribuiti i benefici previsti dall'art. 6 della citata
La sommatoria dell'importo della pensione di cui al punto B e di quello del supplemento costituisce l'importo di pensione da porre a confronto con quello risultante dal calcolo di cui al punto A) al fine di stabilire l'importo di pensione da mettere in pagamento, in quanto più favorevole.
Com'è noto, anteriormente all'entrata in vigore del decreto n. 562 del 1996, per i lavoratori che avevano esercitato la facoltà di opzione di cui all'art. 6 della
Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto n. 562 del 1996, per i lavoratori che cessano dal servizio o passano alla categoria dei dirigenti successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso, non trova più applicazione l'art. 2 della
Pertanto anche nei confronti degli optanti, dalla data di entrata in vigore del decreto n. 562 del 1996, non opera più la disposizione di cui alla citata
Conseguentemente, per le pensioni da liquidare successivamente alla data di entrata in vigore del decreto n. 562 del 1996, ai fini del calcolo della retribuzione della quota "A" deve essere considerata la retribuzione del semestre ragguagliata ad anno antecedente alla data nella quale il rapporto di lavoro avrebbe dovuto risolversi automaticamente.
Per quanto riguarda la determinazione della retribuzione relativa alla quota "B" di pensione si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 7 del
3 - Lavoratori iscritti al fondo successivamente al 31 dicembre 1995
Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data del 31 dicembre 1995 il decreto prevede l'erogazione della sola "pensione di vecchiaia" (art. 2, comma 5) liquidata con il sistema contributivo di cui alla
4 - Pensione per i lavoratori in miniera
Secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, del decreto n. 562 del 1996, in attesa dell'emanazione delle norme attuative in materia di lavori usuranti previste dal
Pertanto gli iscritti al Fondo che abbiano compiuto il 55 anno di età e siano stati addetti anche se con discontinuità al lavoro sotterraneo in miniera per almeno quindici anni e possano far valere il requisito contributivo richiesto dalla tabella allegata al
5 - Trattamento minimo
L'articolo 10 della
Pertanto, come precisato con messaggio n. 22379 dell'8 gennaio 1997 (allegato 4) per le pensioni con decorrenza dal 1 dicembre 1996 in poi il trattamento minimo erogato dal Fondo è pari al trattamento in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
6 - Eliminazione dell'arrotondamento
L'art. 3, comma 9, del decreto n. 562 del 1996 ha abrogato a decorrere dal sesto mese successivo a quello della sua entrata in vigore l'articolo 6, secondo comma, del
Pertanto, l'arrotondamento non trova più applicazione per le pensioni con decorrenza dal 1° maggio 1997 in poi. Per tali pensioni l'anzianità contributiva deve essere computata in settimane; a tale scopo devono essere applicati i parametri di trasformazione stabiliti per l'Assicurazione generale obbligatoria, riportati nella
7 - Cumulo della pensione di anzianità con reddito da lavoro dipendente e autonomo
Il comma 9 dell'art. 3 del decreto n. 562 del 1996 ha abrogato l'art. 7, ultimo comma, della
Conseguentemente, a far tempo dal 15 novembre 1996, il cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo risulta regolato dalla normativa dell'assicurazione generale obbligatoria.
A norma dell'articolo 1, comma 189, della
Si ricorda che la previgente normativa prevede la totale incumulabilità della pensione di anzianità con le retribuzioni da lavoro dipendente e la cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo delle pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1995, nonché delle pensioni di anzianità con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994 liquidate in favore di lavoratori che abbiano maturato entro il 1994 i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione in tale anno. Per le pensioni di anzianità con decorrenza successiva al 1994, i cui titolari abbiano maturato i relativi requisiti successivamente al 1994, la previgente normativa prevede l'incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo della metà della quota di pensione eccedente il trattamento minimo (articolo 10 del decreto n. 503 del 1992, nel testo modificato dall'articolo 11, commi 9 e 10, della
8 - Trattamento previsto per gli iscritti transitati nella dirigenza.
Il comma 10 dell'art. 3 del decreto n. 562 del 1996 ha abrogato, per i lavoratori che passano nella categoria dei dirigenti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'art. 17 della
La disposizione abrogata, che riguarda il trattamento di pensione dei dirigenti, prevedeva, in caso di cumulo dei periodi di contribuzione esistenti presso l'INPDAI ed il Fondo elettrici, effettuato al fine di conseguire il diritto a pensione, la liquidazione della pensione stessa in misura proporzionale al periodo di anzianità contributiva conseguita dal lavoratore presso i due predetti Enti; prevedeva, altresì, in caso di liquidazione della pensione in forma autonoma a carico di uno dei due Enti, senza pertanto necessità di cumulo dei rispettivi periodi di contribuzione, l'attribuzione anche di un pro-rata di pensione a carico dell'altra gestione previdenziale.
In proposito si fa presente che l'art. 12 del
Qualora non maturi, per difetto del requisito contributivo, il diritto a pensione presso l'Istituto nazionale della previdenza per i dirigenti di aziende industriali né presso il Fondo, il dirigente o i suoi superstiti possono chiedere il cumulo dei periodi coperti di contribuzione presso le due forme previdenziali al fine del raggiungimento del requisito per il diritto a pensione".
Pertanto, essendo rimasti in vigore il primo e il secondo comma dell'art. 12 sopra indicati, continua a trovare applicazione il cumulo dei periodi contributivi maturati presso le due gestioni previdenziali al fine di conseguire il requisito per il diritto al trattamento pensionistico con liquidazione proporzionale della prestazione. Il calcolo della prestazione peraltro deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite, anziché sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in servizio, di categoria e di anzianità contributiva pari a quella che il lavoratore aveva acquisito al momento del passaggio nella categoria dei dirigenti.
Resta fermo per i soggetti in parola quanto disposto dall'art. 28 della
8.1 - Trattamento previsto per il lavoratore che cessi dal servizio senza diritto a pensione, conservando l'iscrizione al fondo
Ai sensi dell'art. 28 della
Al lavoratore anzidetto nei cui confronti si erano verificate, successivamente alla cessazione dal servizio, le condizioni per il diritto a pensione, in applicazione dell'art. 2 della
L'art. 3, comma 10, del decreto n. 562 del 1996 ha disposto, fra l'altro, che, a decorrere dal 16 novembre 1996, non trova più applicazione l'art. 2 della
Pertanto, per le pensioni da liquidare con decorrenza 1° dicembre 1996 in poi, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile della quota "A" deve essere considerata la retribuzione del semestre ragguagliata ad anno antecedente alla data di cessazione dal servizio.
Per la determinazione della retribuzione riferita alla quota "B" si procederà alla rivalutazione prevista dall'art. 7 del
9 - Prestazioni di invalidità
Il comma 1 dell'art. 4 del
La disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria in ordine al trattamento pensionistico di invalidità è, com'è noto, contenuta nella
Conseguentemente, per l'istruttoria delle domande di prestazioni per invalidità presentate dagli iscritti al Fondo Elettrici successivamente al 15 novembre 1996, le Sedi dovranno attenersi alle disposizioni impartite in proposito per le pensioni del regime generale.
Ne deriva che le prestazioni erogabili dal Fondo Elettrici, in relazione al disposto dell'art. 4 in argomento, nei confronti degli iscritti che presentino la relativa domanda successivamente al 15 novembre 1996, sono le seguenti:
A) Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità. Requisiti contributivi: almeno 5 anni interi di contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio antecedente la data della domanda (art. 4, commi 1 e 2,
B) Assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità. Requisiti contributivi: almeno un contributo, (art. 6 della
C) Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità (art. 5, della
Il comma 1 dell'articolo 4 stabilisce inoltre che, ai lavoratori di cui trattasi, si applica l'articolo 1, commi 42 e 43, della
Pertanto a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, occorre tener conto di tali disposizioni che stabiliscono l'incumulabilità di una quota percentuale degli assegni ordinari di invalidità in relazione ai redditi da lavoro dipendente, autonono o di impresa del beneficiario. Le percentuali di incumulabilità sono stabilite dalla tabella G allegata alla
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto n. 562 del 1996, le anzidette disposizioni trovano applicazione per le prestazioni pensionistiche liquidate con decorrenza dal 1 dicembre 1996 in poi in relazione a domande presentate successivamente al 15 novembre 1996; qualora le domande siano state presentate entro la predetta data del 15 novembre 1996, la prestazione verrà liquidata in base alla normativa previgente.
Il comma 2 prevede che i lavoratori titolari dell'assegno ordinario di invalidità possono continuare, al pari degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ad espletare la propria attività lavorativa ed ottenere successivamente il supplemento di pensione secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della
Il comma 3 abroga espressamente gli articoli 7, 4 e 5 comma, e 8, della
Alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della
Per quanto concerne i ricorsi di carattere sanitario, inoltrati a seguito di reiezione di domande presentate a far tempo dal 16 novembre 1996, si precisa che la contestazione relativa all'accertamento dell'invalidità o dell'inabilità non è più definita da un Collegio di tre medici, come previsto dal 5 comma dell'art. 8 della
Ciò vale anche per i ricorsi presentati da familiari superstiti intesi ad ottenere il riconoscimento dello stato inabilitante al fine di acquisire il diritto alla pensione ai superstiti nonché quelli proposti da pensionati allo scopo di ottenere il riconoscimento dello stato di inabilità dei figli ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.
9.1 - Incumulabilità delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità con le rendite da infortunio
L'art. 4, comma 1, del decreto n. 562 del 1996 ha esteso agli iscritti al Fondo, a decorrere dalla sua entrata in vigore, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 43, della
Quanto invece all'assegno privilegiato di invalidità e alla pensione privilegiata di inabilità, si ricorda che a norma dell'art. 6 della
L'incumulabilità di cui trattasi non opera altresì per le somme corrisposte ad integrazione della rendita vitalizia a titolo di assegno per l'assistenza personale e continuativa disciplinato dal
10 - Pensioni ai superstiti
Com'è noto, l'art. 1, comma 41, della
Pertanto con effetto dal 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della
Le istruzioni per la liquidazione delle pensioni di cui trattasi sono state fornite con
11 - Automaticità delle prestazioni
L'art. 6 del decreto dispone che per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal decreto in esame, trovano applicazione alle pensioni del Fondo le disposizioni in vigore nell'assicurazione obbligatoria e in particolare, il principio della automaticità delle prestazioni per cui le stesse potranno essere liquidate anche in mancanza della relativa contribuzione purché la stessa sia effettivamente dovuta.
12 - Contenzioso
La competenza a decidere i ricorsi sanitari e/o amministrativi inoltrati avverso provvedimenti di reiezione in materia pensionistica e contributiva, resta attribuita al Comitato Amministratore del Fondo di previdenza elettrici, al quale pertanto dovranno continuare ad essere inoltrati, secondo le modalità in atto, i ricorsi in questione.
13 - Istruzioni operative
In attesa dell'aggiornamento delle procedure automatizzate di liquidazione delle pensioni in conformità alla normativa del decreto n. 562 del 1996, le Sedi dovranno procedere alla liquidazione provvisoria delle pensioni con decorrenza 1° dicembre 1996.
A tal fine le pensioni dovranno essere acquisite con l'attuale procedura segnalando nel pannello FSA5EL le sole anzianità contributive maturate fino a tutto il 31 dicembre 1995 per i soggetti che possano far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni e quelle maturate fino al 30 novembre 1996 per i soggetti che possano far valere, alla predetta data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e indicando, per evidenziarne il carattere di provvisorietà, il codice "P" nel terzo sottocampo del campo 02 "natura pensione".
I programmi necessari per procedere alla liquidazione definitiva delle pensioni sono in corso di aggiornamento e saranno resi disponibili entro il primo semestre 1997.
Il Direttore generale
Trizzino
Allegato 1
Direzione centrale pensioni
Ufficio fondi speciali
Messaggio n. 14765 del 15 novembre 1967
|
Ai dirigenti centrali e periferici |
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Ai direttori dei centri operativi |
|
Ai direttori delle agenzie urbane |
Oggetto: Fondo Elettrici -
Si rende noto che in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della
In proposito si richiama l'attenzione delle Unità periferiche sulla necessità di assicurare una piena osservanza delle disposizioni in esso contenute, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo e cioè con decorrenza 15 novembre 1996.
Si evidenziano, in particolare, le norme innovative dettate in materia di invalidità dall'art. 4, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Si fa comunque riserva di istruzioni in merito alle disposizioni contenute nel provvedimento di cui trattasi.
Il Direttore centrale
F.to Corvino
Allegato 2
Esempi di calcolo della pensione del fondo da liquidare in forma retributiva (art. 3, comma 2) secondo le norme del
Esempio n. 1
Iscritto dal 31 dicembre 1961
Cessato il 31 dicembre 1997.
Decorrenza pensione 1° gennaio 1998.
Calcolo della pensione
A) Anzianità contributiva
- Dal 31 dicembre 1961 |
al 31 dicembre 1992 |
(Quota A) |
= 31 anni |
- Dal 1° gennaio 1993 |
al 31 dicembre 1994 |
(Quota B) |
= 2 anni |
- Dal 1° gennaio 1995 |
al 31 dicembre 1996 |
(Quota C) |
= 2 anni |
- Dal 1° gennaio 1997 |
al 31 dicembre 1997 |
(Quota D) |
= 1 anno |
|
|
|
|
Anzianità totale |
|
36 anni |
B) Retribuzione pensionabile
1) |
Quota |
A = |
£. 48.500.000 [*] |
2) |
" |
B = |
£. 45.200.000 [**] |
3) |
" |
C = |
£. 45.200.000 [**] |
4) |
" |
D = |
£. 55.000.000 [***] |
[*] Periodo utile per la rilevazione della retribuzione pensionabile: ultimo semestre 1997 ragguagliato ad anno su retribuzione imponibile teorica Fondo (art. 2, comma 3)
[**] periodo utile per la rilevazione della retribuzione pensionabile: 3 anni e 3 mesi (semestre previsto dalla normativa vigente ante decreto n. 503 del 1992) + 50% del periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 (1 anno e 6 mesi) + 66,6% del periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 (1 anno e 3 mesi)) su retribuzione imponibile teorica Fondo per l'anno 1997 e su retribuzioni imponibili e pensionabili Fondo per gli anni precedenti;
[***] periodo utile per la rilevazione della retribuzione pensionabile: come quota B e C , con utilizzazione per l'anno 1997 della retribuzione imponibile dell'assicurazione generale obbligatoria anziché della retribuzione teorica Fondo.
- Misura della pensione
Quota A = (31 anni x 2,51428%) X 48.500.000 = £. 37.802.200 |
|||
|
77,94268% |
|
|
|
|||
Quota B = (2 anni x 2,51428%)x 45.200.000 = £. 2.272.909 |
|||
|
5,02856% |
|
|
|
|||
Quota C = (2 anni x 2%) x 45.200.000 = £. 1.808.000 |
|||
|
4% |
|
|
|
|||
Quota D = (1 anno x 2%) x 55.000.000 = £. 1.100.000 |
La pensione è costituita dalla sommatoria delle quote A+B+C+D: 37.802.200 + 2.272.000 + 1.808.000 + 1.100.000 = 42.983.109 : 13 = lire 3.306.393 mensili.
- Applicazione del limite
L'importo complessivo della pensione ai sensi dell'articolo 3 del
- 88% della retribuzione pensionabile della quota B determinata con riferimento alle anzianità contributive anteriori al 1997
L. 45.200.000 X 88% : 13 = L. 3.059.692
- 80% della retribuzione pensionabile della quota B determinata secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria
L. 58.000.000 x 80% : 13 = L. 3.569.231
La retribuzione pensionabile secondo le norme dell'A.G.O è stata così determinata:
- Periodo di riferimento nell'AGO per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1998 da liquidare nei confronti degli assicurati che abbiano, come l'iscritto in parola, più di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992: 5 anni + 50% del periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 + 66,6% del periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 = 7 anni e 9 mesi, (quota B).
La retribuzione dell'anno 1997 è quella assoggettata a contribuzione AGO. Per gli anni precedenti sono state considerate le retribuzioni imponibili Fondo.
Le retribuzioni della quota B sono state rivalutate a norma dell'art. 7 del
Poiché l'importo complessivo del trattamento pensionistico da calcolo (L. 3.306.393), raffrontato con il limite determinato in relazione alla retribuzione AGO (L. 3.569.231) e con quello determinato con la retribuzione Fondo (L.3.059.692) è comunque inferiore al limite più favorevole tra i due indicati, viene posta in pagamento la pensione derivante dal calcolo (L. 3.306.393) senza alcuna limitazione.
Allegato 3
Esempio N. 2
Iscritto dal 31 dicembre 1960.
Cessato il 31 dicembre 1999.
Decorrenza pensione 1° gennaio 2000.
Calcolo della pensione
A) Anzianità contributiva:
- Dal 31 dicembre 1960 |
al 31 dicembre 1992 |
(Quota A) |
= 32 anni |
|||
- Dal 1° gennaio 1993 |
al 31 dicembre 1994 |
(Quota B) |
= 2 anni |
|||
- Dal 1° gennaio 1995 |
al 31 dicembre 1996 |
(Quota C) |
= 2 anni |
|||
- Dal 1° gennaio 1997 |
al 31 dicembre 1999 |
(Quota D) |
= 3 anno |
|||
|
|
|
|
|||
Anzianità totale |
|
39 anni |
B) Retribuzione pensionabile
1) |
Quota |
A = |
£. 56.800.000 [*] |
2) |
" |
B = |
£. 57.600.000 [**] |
3) |
" |
C = |
£. 57.600.000 [**] |
4) |
" |
D = |
£. 58.000.000 [***] |
[*] Periodo utile per la rilevazione della retribuzione pensionabile: ultimo semestre 1999 ragguagliato ad anno su retribuzione imponibile teorica Fondo (art. 2, comma 3);
[**] periodo utile per la rilevazione della retribuzione pensionabile: 4 anni e 7 mesi (semestre previsto dalla normativa vigente ante decreto n. 503 del 1992 + 50% del periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 (1 anno e 6 mesi) + 66,6% del periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999 (2 anni e 7 mesi)) su retribuzione imponibile teorica Fondo per gli anni 1997, 1998 e 1999 e su retribuzioni imponibili e pensionabili Fondo per gli anni precedenti;
[***] periodo utile per la rilevazione della retribuzione pensionabile: come quota B e C , con utilizzazione per gli anni 1997, 1998 e 1999 delle retribuzioni imponibili dell'assicurazione generale obbligatoria anziché delle retribuzioni teoriche Fondo.
- Misura della pensione
Quota A = anni 32 x 2,51428% x 56.800.000= L. 45.699.553 |
|||
|
80,45696% |
|
|
|
|||
Quota B = anni 2 x 2,51428% x 57.600.000= L. 2.896.450 |
|||
|
5,02856% |
|
|
|
|||
Quota C = anni 2 x 2% x 57.600.000= L. 2.304.000 |
|||
|
4% |
|
|
|
|||
Quota D = anni 3 x 2% x 58.000.000= L. 3.480.000 |
|||
|
6% |
|
La pensione del Fondo è costituita dalla sommatoria delle quote A+B+C+D : 45.699.553 + 2.896.450 + 2.304.000 + 3.480.000 = 54.380.003: 13 = lire 4.183.077 mensili
- applicazione del limite
L'importo complessivo della pensione, ai sensi dell'articolo 3 del
- 88% della retribuzione pensionabile della quota B determinata con riferimento alle anzianità contributive anteriori al 1997
L. 57.600.000 x 88% : 13 = L.3.899.076
- 80% della retribuzione pensionabile della quota B determinata secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria
L. 59.000.000 x 80% : 13 = L. 3.630.760
La retribuzione pensionabile secondo le norme dell'AGO è stata così determinata:
- Periodo di riferimento nell'AGO per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2000 da liquidare nei confronti degli assicurati che abbiano, come l'iscritto in parola, più di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992: 5 anni + 50% del periodo dal 1° gennaio 1993 al 3 dicembre 1995 + 66,6% del periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999 = 9 anni e 1 mese (quota B). Le retribuzioni degli anni 97, 98, 99 sono quelle assoggettate a contribuzione AGO. Per gli anni precedenti sono state considerate le retribuzioni imponibili Fondo.
Le retribuzioni della quota B sono state rivalutate a norma dell'art. 7 del
Poiché l'importo complessivo del trattamento pensionistico da calcolo (L.4.183.007), raffrontato con il limite determinato in relazione alla retribuzione AGO (L. 3.630.760) e con quello determinato con la retribuzione Fondo (L. 3.899.076) supera i due limiti innanzi indicati, la pensione viene posta in pagamento nell'importo di L. 3.899.076 (limite Fondo più favorevole).
Allegato 4
Direzione centrale pensioni
Ufficio fondi speciali
Messaggio n. 22379 del 08.01.97
|
Ai direttori delle sedi |
|
Ai direttori delle sedi regionali |
|
Ai direttori dei centri operativi |
Oggetto: Art. 3, comma 9, del
Il
Pertanto, per le pensioni con decorrenza dal 1 dicembre 1996, mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto n. 562 del 1996, il trattamento liquidato dal Fondo è adeguato al trattamento minimo in vigore nella citata assicurazione comune.
Gli importi dei trattamenti minimi 1997 del Fondo elettrici riportati nell'allegato 4 della
Il Direttore centrale
Corvino