Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/03/2001 |
Numero: | 11 |
§ 98.1.43413 - Circolare 12 marzo 2001, n. 11 .
Trattamenti di fine servizio (indennità di buonuscita, indennità premio servizio) e trattamento di fine rapporto (D.P.C.M. 20 dicembre 1999) .
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione generale, Direzione centrale prestazioni previdenziali.
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Agli Uffici provinciali I.N.P.D.A.P. |
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Ai Dirigenti generali centrali e compartimentali |
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Ai Coordinatori delle consulenze professionali |
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A tutte le Amministrazioni iscritte |
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Alle Organizzazioni sindacali nazionali |
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Agli Enti di Patronato |
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All'Associazione nazionale Comuni italiani |
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Loro sedi |
Sono pervenute da parte di Amministrazioni ed Enti iscritti all'Istituto richieste di chiarimenti in ordine ad alcune problematiche relative sia ai trattamenti di fine servizio (indennità premio e indennità di buonuscita) sia al trattamento di fine rapporto (D.P.C.M. 20 dicembre 1999).
A modifica ed integrazione delle circolari già emanate, si forniscono pertanto le seguenti direttive cui gli Uffici provinciali dovranno attenersi al fine di assicurare l'indispensabile uniformità nella liquidazione delle prestazioni.
Diritto alle prestazioni
Indennità di buonuscita (dipendenti dello Stato)
Il diritto all'indennità di buonuscita si matura alla cessazione dal servizio, dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo di previdenza ex E.N.P.A.S., anno che può essere anche non continuativo.
Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 267, della
Pertanto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e di riassunzione presso la stessa o altra Amministrazione con mantenimento di iscrizione al fondo (oggi da intendersi all'I.N.P.D.A.P., sia ex gestione E.N.P.A.S. che ex gestione I.N.A.D.E.L., anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 69, comma 14, della
Tale condizione non è prevista in caso di riassunzione presso un Ente o Amministrazione pubblica il cui personale non sia iscritto all'I.N.P.D.A.P. ai fini del T.F.S.
Non può ovviamente procedersi alla liquidazione della buonuscita in caso di mobilità, obbligatoria o volontaria, di trasferimento, di comando o di distacco, non sussistendo in tali fattispecie risoluzione del rapporto di lavoro.
Indennità premio servizio (dipendenti enti locali)
Ai sensi dell'art. 22, comma 10, del
Tale norma è stata oggetto di contrastanti interpretazioni specialmente dopo l'avvenuta "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti prevista dal
Ai sensi del citato decreto legislativo, infatti, il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti è costituito e regolato da contratti individuali che vengono stipulati non solo all'atto dell'assunzione, ma anche ogni qualvolta si verifichi una modifica nello stato giuridico e, conseguentemente, nel trattamento economico degli interessati. E sempre più numerose sono le domande di corresponsione dell'indennità premio presentate da dipendenti che, a seguito di una avvenuta progressione di carriera nell'ambito dello stesso Ente, hanno sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro e che ritengono che tale sottoscrizione sia, da sola, sufficiente a soddisfare tutte le condizioni previste dalla legge per la maturazione del diritto all'IPS.
In base allo stesso presupposto, istanze di liquidazione sono presentate anche dal personale che, dimissionario da un Ente iscritto, riprende servizio senza soluzione di continuità presso un altro Ente, sempre iscritto all'I.N.P.D.A.P., conservando, peraltro, l'anzianità di servizio maturata per il precedente rapporto di lavoro.
Si deve al riguardo precisare che l'art. 22 del
In altre parole il diritto alla corresponsione dell'indennità premio presuppone anche la cessazione del rapporto previdenziale e non del solo rapporto di lavoro. Tale interpretazione dell'art. 22, comma 10, del
Pertanto, anche in analogia a quanto espressamente previsto dalla
Non può ovviamente procedersi alla liquidazione dell'indennità premio in caso di trasferimento, mobilità - obbligatoria o volontaria - distacco e comando.
Trattamento di fine rapporto
Come già precisato con
Resta invece assoggettato al regime di T.F.S. il personale che alla data di entrata in vigore del citato D.P.C.M. prestava servizio a tempo indeterminato e che, successivamente a tale data, transiti da uno ad altro Ente pubblico per trasferimento, mobilità - volontaria od obbligatoria - distacco e comando, nonché il personale che risolva il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato e venga di nuovo assunto senza soluzione di continuità sempre con contratto a tempo indeterminato presso un'altra Pubblica Amministrazione (Stato, ASL, Enti locali, ecc.), fatta ovviamente salva la facoltà di opzione per il T.F.R. prevista dall'art. 59, comma 56, della
Va sottolineato che l'art. 5 dell'accordo quadro nazionale per l'attuazione delle disposizioni della
Pertanto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e riassunzione presso lo stesso o altro Ente iscritto all'I.N.P.D.A.P., potrà procedersi alla liquidazione del T.F.R. solo se tra primo e secondo servizio ci sia soluzione di continuità.
Al fine di assicurare l'osservanza delle istruzioni sopra impartite gli Enti dovranno allegare alla documentazione di rito necessaria alla liquidazione del T.F.S. o del T.F.R. anche una dichiarazione nella quale l'iscritto attesti di non prestare più servizio presso altra Pubblica Amministrazione iscritta all'I.N.P.D.A.P. ovvero che tra uno e altro servizio ci sia stata soluzione di continuità.
Si precisa al riguardo che né le ferie né le festività risolvono la continuità del rapporto di lavoro. La condizione della soluzione di continuità si intende pertanto soddisfatta solo se tra uno e altro servizio ci sia una interruzione di almeno un giorno lavorativo.
Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con conferimento di incarichi dirigenziali
I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con conferimento di incarichi dirigenziali rientrano nella più vasta categoria dei rapporti di lavoro a tempo determinato e, quindi, come già precisato nelle precedenti circolari, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del
Si ritiene utile elencare le diverse fattispecie che possono concretamente verificarsi:
1. iscritto assunto precedentemente al 30 maggio 2000 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, dopo tale data, passi senza soluzione di continuità ad un rapporto di lavoro a tempo determinato: il trattamento di fine servizio maturato alla data del passaggio a tempo determinato costituirà prima quota di T.F.R. che, rivalutata secondo le norme previste dall'art. 1 della
ESEMPIO: dipendente che abbia prestato servizio a tempo indeterminato dal 1° febbraio 1987 al 31 agosto 2000 e che in data 1° settembre 2000 abbia instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato. Sarà calcolato il T.F.S. maturato al 31 agosto 2000 (per un totale di anni 13 e 7 mesi arrotondati ad anni 14). All'importo del T.F.S. (da rivalutare a norma di legge) andranno aggiunte le quote di T.F.R. che matureranno dal 1° settembre 2000 alla data di definitiva cessazione dal servizio.
2. Iscritto assunto a tempo indeterminato e passato prima del 30 maggio 2000, senza soluzione di continuità, ad un rapporto di lavoro a tempo determinato:
a) se il periodo di servizio a tempo determinato prestato fino al 30 maggio 2000 è inferiore ad un anno, andrà calcolato l'importo del T.F.S. maturato alla data del passaggio a tempo determinato;
b) se il periodo di servizio a tempo determinato prestato fino al 30 maggio 2000 è uguale o superiore ad un anno, andrà calcolato l'importo del T.F.S. maturato alla data del 30 maggio 2000.
Gli importi del T.F.S. di cui ai punti a) e b) costituiranno prima quota di T.F.R. che, rivalutata a norma di legge, andrà ad aggiungersi alle quote di T.F.R. successivamente maturate ai fini di un'unica prestazione da liquidarsi alla definitiva cessazione dal servizio.
ESEMPI:
a) dipendente che abbia prestato servizio a tempo indeterminato dal 1° gennaio 1990 al 31 marzo 2000 e che in data 1° aprile 2000 abbia instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato. Sarà calcolato il T.F.S. maturato al 31 marzo 2000 (per un totale di 10 anni e 3 mesi arrotondati ad anni 10).
All'importo del T.F.S. (da rivalutare a norma di legge) andranno aggiunte le quote di T.F.R. che matureranno dal 1° aprile 2000 alla data di definitiva cessazione dal servizio;
b) dipendente che abbia prestato servizio a tempo indeterminato dal 1° settembre 1989 al 30 settembre 1998 e che il 1° ottobre 1998 abbia instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato. Sarà calcolato il T.F.S. maturato al 30 maggio 2000 (per un totale di 10 anni e 9 mesi arrotondati ad anni 11). All'importo del T.F.S. (da rivalutare a norma di legge) andranno aggiunte le quote di T.F.R. che matureranno dal 31 maggio 2000 alla data di definitiva cessazione dal servizio.
3. Iscritto assunto precedentemente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che venga collocato in aspettativa senza assegni nel ruolo di provenienza per sottoscrivere con la stessa od altra Amministrazione un contratto di lavoro a tempo determinato anche di natura privatistica: per il servizio a tempo determinato l'iscritto è obbligatoriamente assoggettato al T.F.R. mentre per il precedente servizio a tempo indeterminato conserva il diritto al T.F.S.
Nel caso in esame il T.F.S. potrà essere liquidato, come avviene in tutti i casi di aspettativa dal servizio, solo all'atto della definitiva risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e poiché anche il T.F.R. può essere liquidato solo alla "cessazione dal servizio" (art. 1, comma 6, D.P.C.M. 20 dicembre 1999), le quote accantonate non potranno essere corrisposte al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, e quindi dell'aspettativa, ma saranno rivalutate ai sensi della
ESEMPIO: dipendente che abbia prestato servizio a tempo indeterminato dal 1° gennaio 1990 e che in data 1° aprile 2000 venga posto in aspettativa senza assegni perché ha instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata triennale. Al termine del contratto triennale (31 marzo 2003) il dipendente riprende servizio nel ruolo di provenienza. Sarà calcolato il T.F.S per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 marzo 2000 e dal 1° aprile 2003 alla data di definitiva cessazione dal servizio. All'importo del T.F.S. andrà aggiunto quello del T.F.R. maturato per il periodo 1° aprile 2000 - 31 marzo 2003 (da rivalutare a norma di legge fino al momento dell'effettivo pagamento).
Le disposizioni di cui sopra si applicano a tutti i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000 o stipulati successivamente a tale data e per i quali il personale interessato sia stato posto nel ruolo di provenienza in aspettativa non retribuita. Gli Enti iscritti dovranno pertanto provvedere all'eventuale regolarizzazione contributiva.
4. Iscritto assunto con contratto di lavoro a tempo determinato precedentemente al 30 maggio 2000 e passato dopo tale data, con o senza soluzione di continuità, ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato: anche per il secondo servizio è obbligatoria la disciplina di cui alla
ESEMPIO: dipendente assunto con contratto a tempo determinato per il periodo 1° marzo-31 dicembre 2000, e passato ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in data 1° gennaio 2001. Per entrambi i rapporti di lavoro il dipendente avrà diritto al T.F.R.
5. Iscritto assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato prima del 30 maggio 2000 e passato dopo tale data, con o senza soluzione di continuità, ad un rapporto di lavoro a tempo determinato e poi di nuovo ad uno a tempo indeterminato. Per il primo rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà calcolato il T.F.S., per il rapporto di lavoro a tempo determinato e per quello successivo a tempo indeterminato avrà diritto al T.F.R.
ESEMPIO: dipendente assunto il 1° aprile 1990 a tempo indeterminato passato il 1° aprile 2000 a tempo determinato e il successivo 1° dicembre 2000 di nuovo a tempo indeterminato. Sarà calcolato il T.F.S. maturato per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 2000 (per un totale di anni 10). All'importo del T.F.S. (da rivalutare a norma di legge) andranno aggiunte le quote di T.F.R. maturate per il servizio a tempo determinato dal 1° aprile 2000 al 30 novembre 2000 e quelle maturate per il servizio a tempo indeterminato dal 1° dicembre 2000 fino alla definitiva cessazione dal servizio.
Resta infine da precisare che non si configura come rapporto di lavoro a tempo determinato il conferimento al personale dirigente di un incarico di durata predeterminata da parte delle Amministrazioni di appartenenza (esempio: incarico di direzione di struttura complessa ai dirigenti del SSN, attribuzione di funzioni dirigenziali di prima fascia ai dirigenti di seconda fascia, etc.). In questa ipotesi il personale dirigente assunto a tempo indeterminato prima dell'entrata in vigore del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 conserva il diritto al trattamento di fine servizio, fatta salva la facoltà di opzione di cui all'art. 59, comma 56, della
Direttore generale, amministrativo e sanitario delle ASL
Il
Il rapporto di lavoro del Direttore generale, del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del Titolo III del Libro V del codice civile.
Tali previsioni normative sembrano escludere per tutti i suddetti soggetti ogni vincolo di subordinazione con la ASL, il che comporta la non iscrivibilità all'I.N.P.D.A.P.
Nella normativa in esame è però anche previsto che la eventuale nomina a Direttore generale, amministrativo e sanitario delle ASL di lavoratori dipendenti determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto, e che il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
In tal caso l'obbligo iscrittivo all'Ente previdenziale non deriva dall'instaurarsi di un rapporto di lavoro ma dalla continuazione di quello precedente che non si esaurisce con il collocamento in aspettativa. Pertanto, in caso di nomina a Direttore generale, amministrativo o sanitario di una ASL di un dipendente iscritto all'I.N.P.D.A.P. continuano ad applicarsi le disposizioni impartite con
Riscatti
Le norme del codice civile che disciplinano la liquidazione del T.F.R. non prevedono l'istituto del riscatto.
Un'eccezione alla suddetta regola è stata dal legislatore prevista per i dipendenti pubblici laddove all'art. 1, comma 9, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 ha disposto che il personale a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000, assoggettato obbligatoriamente al regime di T.F.R., possa riscattare eventuali servizi a tempo determinato svolti precedentemente all'entrata in vigore del citato D.P.C.M. che non abbiano fatto sorgere il diritto all'iscrizione all'I.N.P.D.A.P. né abbiano dato luogo a liquidazione da parte dell'Ente datore di lavoro.
Assenze dal servizio e aspettative
Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in ordine alla valutabilità o meno di periodi di assenza dal servizio o di aspettativa, a vario titolo fruiti, si deve innanzi tutto premettere che non sono valutabili ai fini del T.F.S. periodi non coperti da contribuzione e che, solo in caso di sospensione della prestazione lavorativa per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio o collocamento in cassa integrazione, la retribuzione utile ai fini del T.F.R. è quella cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro (artt. 2110 e 2120 c.c.).
Si ritiene comunque utile riepilogare nel seguente prospetto la valutabilità o meno dei periodi di assenza dal servizio ai fini di ciascuna prestazione (indennità premio, indennità di buonuscita, trattamento di fine rapporto).
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Indennità |
Indennità di |
Trattamento di |
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premio |
buonuscita |
fine rapporto |
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Assenze e aspettative |
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per malattia |
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ad assegni interi |
valutabile |
valutabile |
valutabile |
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ad assegni ridotti |
valutabile con |
valutabile |
valutabile con |
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versamento |
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versamento |
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contributivo sullo |
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contributivo sullo |
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stipendio virtuale intero |
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stipendio virtuale intero |
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senza assegni [*] |
non valutabile [*] |
non valutabile [*] |
non valutabile [*] |
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Assenze per |
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infortunio sul lavoro |
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e malattie dovute a |
valutabile |
valutabile |
valutabile |
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causa di servizio |
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(sempre a stipendio |
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intero) |
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Astensione |
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obbligatoria |
valutabile |
valutabile |
valutabile |
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retribuita per |
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maternità |
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Astensione |
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facoltativa per |
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maternità |
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ad assegni interi |
valutabile |
valutabile |
valutabile |
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ad assegni ridotti, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fino al 3 anno di vita del bambino (comma 2, lett. a), art. 15 della |
valutabile con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero |
valutabile al 50% |
valutabile con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero |
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per il restante periodo di astensione facoltativa (comma 2, lett. b), art. 15 della |
non valutabile |
non valutabile |
non valutabile |
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Astensione facoltativa per malattia del bambino |
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con assegni |
valutabile |
valutabile |
valutabile |
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senza assegni [*] |
non valutabile |
non valutabile |
non valutabile |
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Congedo per assistenza al figlio con handicap (art. 4, comma 4-bis, della |
non valutabile |
non valutabile |
non valutabile |
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Congedo senza assegni per gravi e documentati motivi familiari (art. 4, comma 2, della |
non valutabile |
non valutabile |
non valutabile |
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Congedo non retribuito per permanenza in Paese straniero dei genitori adottivi di un minore straniero ( |
non valutabile |
non valutabile |
non valutabile |
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Aspettativa non retribuita per motivi sindacali |
non valutabile |
non valutabile |
non valutabile |
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Aspettativa non retribuita per mandato parlamentare |
dal 29 marzo 1993 non valutabile. Prima di tale data valutabile con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero |
dal 29 marzo 1993 non valutabile. Prima di tale data valutabile previa regolarizzazione contributiva |
non valutabile |
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Aspettativa non retribuita per mandato amministrativo |
valutabile con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero |
valutabile previa regolarizzazione contributiva |
non valutabile |
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Aspettativa non retribuita per volontari in servizio civile (art. 33 della |
valutabile con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero |
valutabile previa regolarizzazione contributiva |
non valutabile |
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Aspettativa non retribuita per ricongiungimento con il coniuge volontario in servizio civile (art. 33 della |
non valutabile |
non valutabile |
non valutabile |
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Aspettativa retribuita per cooperazione con i paesi in via di sviluppo (art. 22 della |
valutabile |
valutabile |
valutabile |
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Collocamento in disponibilità con intera retribuzione dei segretari comunali ( |
valutabile |
__________ |
valutabile |
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Congedo straordinario per dottorato di ricerca |
valutabile con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero |
valutabile previa regolarizzazione contributiva |
non valutabile |
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Congedo non retribuito per la formazione (art. 5 della |
non valutabile |
non valutabile |
non valutabile |
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Congedo straordinario senza assegni previsto dai C.C.N.L. per il personale assunto a tempo determinato |
valutabile con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero |
valutabile con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero (*) |
non valutabile |
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Congedi straordinari con assegni previsti dai C.C.N.L. (matrimonio, ecc.) |
valutabile |
valutabile |
valutabile |
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Aspettativa non retribuita per motivi personali |
non valutabile |
non valutabile |
non valutabile |
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Messa in disponibilità con indennità pari all'80% della retribuzione |
non valutabile |
non valutabile |
non valutabile |
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Servizio militare |
valutabile alle condizioni previste dalla |
valutabile in costanza di servizio ovvero se prestato a cavallo del 30 gennaio 1987 o successivamente a tale data valutabile alle condizioni previste dalla |
non valutabile |
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Sciopero |
valutabile con versamento contributivo sullo stipendio virtuale intero |
valutabile |
non valutabile |
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Sospensione cautelare dal servizio |
non valutabile |
non valutabile per il personale civile; valutabile al 50% per il personale militare |
non valutabile |
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Congedo retribuito per donatori di sangue ( |
valutabile |
valutabile |
valutabile |
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[*] Sugli specifici punti, anche in considerazione che è in corso di emanazione un "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità" (3), si fa riserva di comunicare eventuali disposizioni difformi da quelle indicate nel presente prospetto che dovessero essere impartite dai Ministeri vigilanti ai quali viene formulato apposito quesito. |
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Resta infine da precisare che in caso di rapporto di lavoro pari o superiore a 15 giorni nel mese, la quota di T.F.R. e il relativo contributo a carico degli Enti dovranno essere calcolati sulla retribuzione virtuale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se avesse lavorato per l'intero mese. In caso di rapporto di lavoro inferiore a 15 giorni, non valutabile ai fini del T.F.R., non è dovuto alcun contributo.
Tutte le disposizioni in contrasto con la presente circolare si intendono revocate.
Il Direttore generale
Dott. Andrea Simi