Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 29/12/1994 |
Numero: | 41 |
§ 5.1.61 - Circolare 29 dicembre 1994, n. 41.
Consulenze ex art. 84 comma 1° lettera B e C DPR 270/87.
(B.U. n. 66 del 14 luglio 1995).
Con circolari prot. n. 14301 del 16.5.1985 e n. 48930 del 20.12.87 la Giunta regionale, sentite le OO.SS. mediche e non mediche, ha disciplinato nell'ambito della Regione Veneto l'istituto contrattuale della consulenza.
Con successiva nota prot. 2179 del 7.10.88 a firma dell'Assessore Bogoni si conveniva sulla necessità che le UU.LL.SS.SS., al fine di garantire la certezza del rispetto sia delle finalità istituzionali della consulenza che delle scelte di programmazione definite a livello regionale, provvedessero all'acquisizione del parere preventivo da parte della Segreteria Regionale per la Sanità.
Con DGR n. 3504 del 16.6.92 si è provveduto inoltre ad aggiornare gli importi dei compensi per le attività di consulenza, sentite le OO.SS.
Premesso quanto sopra, considerato che dal primo gennaio 1995 le UU.LL.SS.SS. acquisiscono personalità giuridica e diventano enti dotati di autonomia aziendale patrimoniale e organizzativa, da esercitarsi nell'ambito della programmazione regionale socio-sanitaria, della L.R. 56/94 e della L.R. 55/94, si ritiene che dalla stessa data la prescrizione contenuta nella surrichiamata nota e relativa all'obbligo per le UU.LL.SS.SS. di richiedere il preventivo parere alla Segreteria Regionale per la Sanità non debba più considerarsi vincolante, stante il predetto nuovo contesto normativo.
Si ribadisce, tuttavia, che i Direttori Generali possano deliberare le consulenze ex art. 84 DPR 270/87, solo in presenza dei requisiti previsti dalla suddetta normativa nazionale e regionale, in primo luogo il carattere della eccezionalità e della temporaneità delle stesse, nonché per adempiere alle finalità tipiche dell'istituto, consistenti nello svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali dell'Ente, per acquisire professionalità non esistenti in struttura, a garanzia di una maggior qualificazione dei servizi sanitari erogati, e per finalità didattiche e di aggiornamento nel rispetto delle scelte di programmazione definite a livello regionale.
In considerazione del requisito della temporaneità e della eccezionalità delle consulenze, si precisa che gli atti deliberativi delle convenzioni relative non possono impegnare più di un esercizio e non possono costituire programmi di spesa pluriennali.
«In ragione di ciò, si ritiene che le stesse deliberazioni non rientrino nelle categorie di atti da sottoporre a controllo della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4 comma 8° L. 412/91.» [1]
Si raccomanda, inoltre, che le convenzioni abbiano tutti gli elementi richiamati nell'art. 84 DPR 270/87 che di seguito si elencano:
1) indicazione della struttura sanitaria o funzione per la quale è richiesta la consulenza;
2) indicazione del ruolo, profilo di appartenenza dell'operatore chiamato a svolgere la consulenza, oltreché della disciplina, ove prevista e dell'ULSS di appartenenza dello stesso;
3) motivazione in ordine alle ragioni per le quali si intende attivare la consulenza, alla sua compatibilità con i fini istituzionali dell'Ente e con le vigenti norme di programmazione sanitaria;
4) modalità di esplicazione dell'attività di consulenza attraverso l'indicazione:
a. del numero degli accessi settimanali;
b. del numero delle ore di consulenza per singolo accesso e complessivo annuale presunto;
c. del costo complessivo annuale dell'attività di consulenza.
Si fa presente, infine, che l'istituto non può essere utilizzato per adempiere a finalità diverse, da quelle sopra indicate e che debbano essere soddisfatte tramite l'utilizzo di altri istituti giuridici.
[1] Periodo annullato dalla Commissione di controllo sulla Amministrazione regionale con ordinanza 3 marzo 1995, n° 375/399.