Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.6 pensioni |
Data: | 23/04/1981 |
Numero: | 155 |
Sommario |
Art. 1. (Concorsi). |
Art. 2. (Commissioni di esame). |
Art. 3. (Inserimento nel ruolo speciale). |
Art. 4. (Disposizioni particolari per gli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70). |
Art. 5. (Beni strumentali). |
Art. 6. (Decorrenza delle pensioni di vecchiaia). |
Art. 7. (Pensioni supplementari e supplementi di pensioni). |
Art. 8. (Contributi figurativi). |
Art. 9. (Dichiarazione di responsabilità). |
Art. 10. (Fondo di previdenza per gli addetti ai servizi di trasporto - Modalità di adeguamento della aliquota contributiva). |
Art. 11. (Pensioni in regime internazionale). |
Art. 12. (Riscossione dei contributi dei lavoratori autonomi). |
Art. 13. (Modalità di riscossione dei contributi nel settore agricolo). |
Art. 14. (Contributo per l'indennità economica di malattia). |
Art. 15. (Certificazione di malattia). |
Art. 16. (Pensionamento anticipato). |
Art. 17. (Dirigenti di aziende industriali). |
Art. 18. (Minatori). |
Art. 19. (Massimale di retribuzione pensionabile). |
Art. 20. (Assegni familiari per i lavoratori dello spettacolo). |
Art. 21. (Contributi per i lavoratori marittimi). |
Art. 22. (Prestazioni termalistiche). |
Art. 23. (Trattamento straordinario di integrazione salariale). |
Art. 24. (Personale di volo). |
Art. 25. (Determinazione della misura del trattamento speciale di disoccupazione). |
Art. 26. (Norma transitoria). |
Art. 27. (Condono contributivo). |
Art. 28. (Condono in materia di prestazioni pensionistiche). |
Art. 29. (Gestioni commissariali). |
Art. 30. (Adeguamento dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza per i lavoratori dello spettacolo). |
Art. 31. (Erogazione di pensioni ad ex dipendenti ENAOLI e dell'ONPI). |
Art. 32. (Assegni familiari ai lavoratori stranieri). |
Art. 33. (Assunzione di personale da comandare). |
Art. 34. (Copertura finanziaria). |
§ 77.6.152 - Legge 23 aprile 1981, n. 155.
Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica.
(G.U. 27 aprile 1981, n. 114, S.O.).
Art. 1. (Concorsi).
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla copertura dei posti vacanti negli organici del personale, nonché, nella misura del quarantacinque per cento dei posti di cui al primo comma dell'articolo 43 della
Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 26-quinquies del
I concorsi pubblici di cui al primo comma del presente articolo sono articolati su base provinciale. Il personale assunto in base a concorsi su base provinciale può essere trasferito, nel corso del primo biennio dalla data di assunzione, soltanto per motivi di servizio.
Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche di assistente, archivista, dattilografo e commesso del ruolo amministrativo e di assistente, operatore e agente del ruolo tecnico, possono consistere, in deroga all'articolo 5, quarto comma, della
Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche di collaboratore e collaboratore tecnico consistono in quelle previste nell'articolo 5, quarto comma, della
I concorsi pubblici indetti dopo il 1° gennaio 1980, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano scaduti i termini per la presentazione delle domande e non siano ancora iniziate le prove di esame, sono disciplinati dalle disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo.
Art. 2. (Commissioni di esame).
Le commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dagli enti di cui alla tabella allegata alla
Art. 3. (Inserimento nel ruolo speciale).
Il personale dei disciolti enti mutualistici comunque operante presso l'INPS alla data del 30 settembre 1980 è inserito nell'apposito ruolo speciale costituito presso l'Istituto stesso con decorrenza 1° luglio 1980.
Art. 4. (Disposizioni particolari per gli enti pubblici di cui alla
In occasione del rinnovo del contratto in corso nel rispetto dell'articolo 26 della
La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione del trattamento del personale degli enti di cui alla
Le trattative per il rinnovo contrattuale per il triennio 31 dicembre 1981 - 30 dicembre 1984 per il personale degli enti il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla
Il concorso di cui all'articolo 19 della
I trattamenti economici accessori e integrativi attribuibili in sede di applicazione delle norme contrattuali sulla programmazione, sull'organizzazione e sull'orario di lavoro, sulle professionalità specifiche e sugli indici di produttività sono determinati uniformemente per gli enti interessati, sulla base dei criteri e nei limiti di spesa prefissati con la contrattazione generale di cui al primo comma del presente articolo. La prima applicazione di tali disposizioni - ai sensi degli articoli 3 e 4 del
Art. 5. (Beni strumentali).
Dopo il penultimo comma dell'articolo 65 della
"Su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per cento dei fondi disponibili è destinata, in aggiunta alle quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione alle amministrazioni medesime. L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma".
All'articolo 65 della
"Le Regioni assegnano parte dei beni di cui al precedente comma in uso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento di compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego, secondo piani concordati con le Amministrazioni predette tenendo conto delle loro esigenze di efficienza e funzionalità".
L'articolo 20 del
Art. 6. (Decorrenza delle pensioni di vecchiaia).
La pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti.
Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.
Art. 7. (Pensioni supplementari e supplementi di pensioni).
Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'articolo 5 della
La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 19 del
Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.
La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.
In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile.
Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Il primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potrà, peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali.
Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.
E' abrogato l'articolo 23-septiesdecies del
Art. 8. (Contributi figurativi).
Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.
I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale [1] .
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'articolo 28 del
In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della
Restano ferme in materia le disposizioni dell'articolo 1 della
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9. (Dichiarazione di responsabilità).
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, con delibera del consiglio di amministrazione da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce per quali fatti, atti, dati e qualità personali, rilevanti ai fini dell'erogazione delle prestazioni, possa essere ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della
Nei casi in cui risulti che la prestazione sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, la prestazione stessa sarà annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata potrà essere recuperata senza tener conto di limiti stabiliti dall'articolo 69 della
Art. 10. (Fondo di previdenza per gli addetti ai servizi di trasporto - Modalità di adeguamento della aliquota contributiva).
Il quarto comma dell'articolo 6 della
Art. 11. (Pensioni in regime internazionale).
L'Istituto nazionale della previdenza sociale può effettuare recuperi in deroga ai limiti di cui all'articolo 69 della
Art. 12. (Riscossione dei contributi dei lavoratori autonomi).
A decorrere dal 1° gennaio 1981, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla riscossione dei contributi dovuti dagli artigiani, ai sensi della
I versamenti sono effettuati a scadenze trimestrali entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale si riferiscono i contributi [2].
Il contributo di cui al secondo comma dell'art. 1 del
In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro il quale devono essere effettuati il primo ed il secondo versamento trimestrale è fissato il 25 luglio 1981 [4].
Sono estese ai contributi sociali di malattia e maternità nonché a quelli previsti dall'art. 4 del
I contributi afferenti periodi anteriori alla iscrizione negli elenchi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, quelli afferenti il periodo compreso tra la predetta iscrizione ed il trimestre anteriore a quello nel corso del quale sono rilasciati i bollettini e le relative somme accessorie, nonché eventuali conguagli dei contributi dovuti e non ancora imposti in ruoli già emessi alla data di cui al primo comma, sono versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale in quattro rate trimestrali, a decorrere dalla prima scadenza di versamento successiva alla data di rilascio dei bollettini.
In caso d'iscrizione in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, diversa da quella prevista per l'attività svolta i termini prescrizionali per l'iscrizione ed il versamento dei contributi relativi all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla gestione speciale di pertinenza sono sospesi per il periodo intercorrente tra la data del provvedimento di cancellazione e la data di decorrenza della cancellazione stessa.
La prescrizione relativa ai contributi dovuti ai sensi delle leggi 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è interrotta anche dalle domande d'iscrizione negli elenchi di categoria avanzate dai titolari d'impresa artigiana o commerciale alle Commissioni provinciali di cui all'art. 12 della
Il disposto di cui all'art. 2 del
I contributi di cui al presente articolo si prescrivono con il decorso di cinque anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13. (Modalità di riscossione dei contributi nel settore agricolo). [5]
A decorrere dal 1° gennaio 1981 i contributi agricoli unificati di cui al regio
In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro il quale devono essere effettuati il primo e il secondo versamento trimestrale è fissato al 10 settembre 1981.
Le ditte che non effettuano i versamenti alle scadenze di cui ai commi precedenti sono tenute al pagamento degli interessi calcolati per il periodo intercorrente tra la data della scadenza e la data dell'avvenuto pagamento. Il versamento deve essere effettuato a mezzo di bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati.
Il tasso di interesse per ritardato pagamento è determinato nella stessa misura prevista dall'art. 23 della
Sono abrogate tutte le disposizioni relative alla riscossione a mezzo di ruoli esattoriali incompatibili con il presente articolo.
Art. 14. (Contributo per l'indennità economica di malattia).
La quota parte dei contributi da devolvere all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 74 della
Per gli aventi diritto alle prestazioni economiche previste dalle disciolte Casse di soccorso la quota di contributo è fissata nella misura del 3 per cento.
Fino all'emanazione del provvedimento di riordino dell'intera materia, le quote di contributo di cui ai precedenti commi possono essere aumentate in relazione alle eventuali maggiori esigenze finanziarie della gestione interessata, mediante decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Le eventuali maggiorazioni del contributo di cui al primo comma dovranno essere ripartite fra i datori di lavoro e i lavoratori mantenendo il medesimo rapporto contributivo di malattia base esistente dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Le eventuali maggiorazioni del contributo di cui al secondo comma dovranno, invece, essere ripartite fra datori di lavoro e lavoratori secondo le norme previste dal quarto comma dell'articolo 2 dell'accordo nazionale 29 ottobre 1963, relativo alle Casse di soccorso per il personale dipendente da aziende esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee, linee di navigazione interna, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie.
La misura dell'aliquota destinata al finanziamento dell'assistenza sanitaria, quale risulta dopo l'applicazione del presente articolo, non è suscettibile di variazione in diminuzione a seguito della rivalutazione delle aliquote destinate al finanziamento dell'erogazione delle prestazioni economiche di cui al precedente terzo comma.
Per gli anni 1980 e 1981, in deroga a quanto disposto nei commi precedenti, la quota parte dei contributi da devolvere all'INPS, ai sensi dell'articolo 74 della
Art. 15. (Certificazione di malattia).
Con effetto dal 15 marzo 1980, nell'articolo 2 del
"Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e l'attestazione di cui al primo comma, rispettivamente, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, o alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto d'intesa con la Regione, e al datore di lavoro".
Nell'articolo 2 del
"Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, la documentazione in suo possesso. Nella ipotesi di cui all'articolo 1, sesto comma, devono essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal ricevimento dell'attestazione di malattia i dati salariali necessari per il pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternità.Qualora l'evento morboso si configuri quale prosecuzione della stessa malattia, ne deve essere fatta menzione da parte del medico curante nel certificato e nell'attestazione di cui al primo comma".
Art. 16. (Pensionamento anticipato). [6]
Con effetto dal 14 febbraio 1980 e fino al 31 dicembre 1981 [7] agli operai e agli impiegati in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della
La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.
I lavoratori interessati, che versino nella ipotesi di cui al primo comma, debbono presentare la domanda per la liquidazione della pensione prevista dal presente articolo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dal verificarsi degli eventi di cui al comma medesimo. I lavoratori ammessi in Cassa per l'integrazione guadagni, in caso di risoluzione del contratto di lavoro e verificandosi le condizioni di cui al primo comma, debbono presentare la domanda di pensione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'articolo 12 della
Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, è dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 2003 [8].
Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della
Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 17. (Dirigenti di aziende industriali). [9]
Nei periodi previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria in materia di pensionamento anticipato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ai dirigenti di aziende industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della
L'assegno di cui al comma precedente non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, nè con altri trattamenti di pensione, nè con l'indennità di disoccupazione ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono il 60° anno di età se uomini ed il 55° se donne. Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.
Ai titolari dell'assegno si applicano le disposizioni che regolano il riconoscimento delle maggiorazioni per carichi familiari nonché quelle che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione delle prestazioni secondo la normativa vigente per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1981 ai lavoratori in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazioni ancorché parziali in sotterraneo, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della
La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla Gestione speciale minatori di cui alla predetta
Relativamente alle pensioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, sesto e settimo del precedente articolo 16.
Art. 19. (Massimale di retribuzione pensionabile).
Per le pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1980, il limite massimo di retribuzione annua pensionabile ai fini della determinazione del relativo importo è fissato in lire 18.500.000.
Art. 20. (Assegni familiari per i lavoratori dello spettacolo).
Con effetto dal 1° gennaio 1974 gli assegni familiari corrisposti ai titolari delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dello spettacolo sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.
Art. 21. (Contributi per i lavoratori marittimi).
In attesa del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, i contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del
Art. 22. (Prestazioni termalistiche).
In attesa della regolamentazione della materia e non oltre il 31 dicembre 1981, l'Istituto nazionale della previdenza sociale proseguirà l'erogazione delle prestazioni termalistiche secondo la normativa di cui agli articoli 45, 81 e 83 del regio
Per lo stesso periodo, di cui al comma precedente, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro erogherà le cure idrofangotermali ai propri assicurati, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.
Per il finanziamento delle prestazioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per l'anno 1981 le disposizioni previste per l'anno 1979 dall'articolo 52, quarto comma, della
Art. 23. (Trattamento straordinario di integrazione salariale). [12]
A decorrere dal 1° settembre 1980 il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria è esteso, con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, addetti in modo prevalente e continuativo a tale attività, sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi e di difficoltà anche temporanee dell'impresa industriale, presso cui vengono svolti i servizi di mensa o ristorazione, purché dette situazioni diano luogo all'applicazione del trattamento a carico della Cassa per l'integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria è esteso, con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende esercenti attività commerciale, che occupino più di 1.000 dipendenti, qualora questi ultimi risultino sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi dell'azienda commerciale accertata ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della
Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti trova applicazione, ove siano adottati i provvedimenti di cui all'articolo 21, secondo comma, della
Art. 24. (Personale di volo).
Nei casi in cui sia stata esercitata, ai sensi dell'articolo 16 della
Art. 25. (Determinazione della misura del trattamento speciale di disoccupazione).
In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, della
L'articolo 8, primo comma, della
Art. 26. (Norma transitoria).
Nei confronti dei datori di lavoro che abbiano omesso di effettuare la denuncia nominativa di cui all'articolo 4, primo comma, del
Art. 27. (Condono contributivo).
Il termine di cui all'articolo 1, primo comma, del
Per le imprese, che alla data del 31 maggio 1981, si trovano in stato di amministrazione controllata, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è fissato alla fine del mese successivo a quello di cessazione della predetta amministrazione controllata.
Il versamento dei contributi può essere effettuato in nove rate mensili uguali e consecutive di cui la prima entro il 31 maggio 1981, ovvero il termine di cui al precedente comma per le imprese ivi considerate, secondo le modalità previste nel secondo comma del predetto articolo 1 del
Le norme di cui all'articolo 23-quater del
Art. 28. (Condono in materia di prestazioni pensionistiche).
Il termine previsto dall'articolo 28, terzo comma, della
Art. 29. (Gestioni commissariali).
Le gestioni commissariali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico e dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti di enti locali, istituite ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, sono confermate per lo svolgimento delle residue funzioni economico-previdenziali tuttora demandate agli enti suddetti fino al riordinamento della materia e, comunque, non oltre il 30 novembre 1982 [13].
I commissari sono coadiuvati da un Comitato composto da tre membri designati, in rappresentanza delle categorie interessate, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
I commissari ed i Comitati, di cui al comma precedente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La prestazione economico-previdenziale di cui al punto 3) dell'articolo 3 della
Art. 30. (Adeguamento dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza per i lavoratori dello spettacolo).
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1981 le misure dei contributi a percentuale dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 3, primo comma, del
Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del
In attesa del riordino della previdenza dei lavoratori dello spettacolo nell'ambito della riforma generale del sistema pensionistico, gli aumenti contributivi a carico del datore di lavoro di cui al primo comma del presente articolo non si applicano alle imprese di esercizio delle sale cinematografiche.
Art. 31. (Erogazione di pensioni ad ex dipendenti ENAOLI e dell'ONPI).
La gestione speciale ad esaurimento, costituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 75
Al fine di garantire il funzionamento delle prestazioni di cui al comma precedente mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura, l'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro provvede imputando la relativa spesa alle rispettive gestioni di liquidazione.
Art. 32. (Assegni familiari ai lavoratori stranieri).
L'ultimo comma dell'articolo 1 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con
"Ai cittadini di nazionalità straniera che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri sul territorio della Repubblica, gli assegni familiari per le persone a carico che risiedono fuori del territorio della Repubblica spettano se dallo Stato di cui sono cittadini è riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani.
Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia e gli altri Stati.
Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ai sensi del terzo comma del presente articolo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, accerta gli Stati nei quali vige il trattamento di reciprocità".
La
Per i pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei Fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e per i beneficiari degli assegni di cui alla
Art. 33. (Assunzione di personale da comandare).
Per gli adempimenti connessi all'attuazione della
Art. 34. (Copertura finanziaria).
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, valutati in lire 150 miliardi per l'anno 1981, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 4 del
[2] Per una proroga del termine di cui al presente comma vedi l' art. 14 della
[3] Per una proroga del termine di cui al presente comma vedi dall' art. 2 del
[4] Per una proroga del termine di cui al presente comma vedi dall' art. 2 del
[5] Articolo così modificato dall'art. 13 del
[6] La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 1989, n. 371, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto di presente articolo e dell'art. 1,
Per la proroga delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 1 della
[7] Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi l' art. 15 del
[8] Termine da ultimo così prorogato dall'art. 3 del
[9] Per la proroga delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 1 della
[10] Per la proroga delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 1 della
[11] Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi l' art. 15 del
[12] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 4 del
[13] Termine così prorogato dall' art. 1 del
[14] Termine così prorogato dall'art. 3 del