§ 98.1.42240 - Circolare 16 maggio 2000, n. 94 .
Dichiarazione annuale ai fini fiscali e previdenziali ex art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Quadro SA del Modello 770/2000 di cui al [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:16/05/2000
Numero:94

§ 98.1.42240 - Circolare 16 maggio 2000, n. 94 .

Dichiarazione annuale ai fini fiscali e previdenziali ex art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Quadro SA del Modello 770/2000 di cui al D.M. 20 dicembre 1999 del Ministero delle finanze. Precisazioni sulle modalità di compilazione.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle entrate contributive, Direzione centrale delle prestazioni, Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Direttori delle Agenzie 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale 

 

e dirigenti medici 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione  

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Al Presidente e ai membri del Collegio dei  

 

Sindaci 

 

Al Magistrato della Corte dei Conti 

 

delegato all'esercizio del controllo  

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Al Presidente della Commissione Centrale 

 

per l'accertamento e la riscossione dei  

 

contributi agricoli unificati  

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1. Premessa.

Con D.M. 20 dicembre 1999 del Ministero delle finanze, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 30 dicembre 1999, n. 305 - Serie generale, è stato approvato, con le relative istruzioni, il modello 770/2000 da presentare nell'anno 2000.

Nel predetto decreto, al punto S1 delle istruzioni per la compilazione, riportate, per comodità di consultazione, nell'allegato 1, sono indicati dettagliatamente i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di cui trattasi.

I dati previdenziali e assistenziali sono contenuti nel quadro "SA", relativo ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati e nel quadro "SS" relativo ai dati riassuntivi.

Tale quadro "SA" del modello in esame, 770/2000, è stato modificato, rispetto a quello contenuto nel 770/1999, in considerazione di alcune disposizioni normative intervenute nel corso del 1999, relative, in particolare, ai soggetti tenuti alla compilazione del quadro stesso. In attuazione dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 322 del 1998, è stato, infatti, emanato il D.M. 25 agosto 1999 (Gazz. Uff. 3 settembre 1999, n. 207) che ha esteso la dichiarazione mediante modello 770 anche ai contributi dovuti all'Inpdap e all'Inpdai. Pertanto, a partire dall'anno 2000, il quadro in esame contiene, con riferimento a ciascun assicurato, oltre ai dati contributivi di pertinenza dell'I.N.P.S. ed ai premi dovuti all'Inail, anche i dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta ai su citati Enti.

 

 

2. Quadro SA: redditi di lavoro dipendente ed assimilati.

Il quadro SA del mod. 770/2000, riportato integralmente nell'allegato 2, è predisposto su due facciate e diviso in cinque riquadri nei quali, per ciascun percipiente e/o assicurato, sono indicati:

- i dati identificativi e la qualifica del percipiente e/o assicurato;

- i dati fiscali;

- i dati previdenziali ed assistenziali I.N.P.S. e Inpdai;

- i dati previdenziali ed assistenziali Inpdap;

- i dati assicurativi Inail.

Le informazioni che interessano l'Istituto, sul versante della riscossione dei contributi di previdenza e assistenza, sono contenute nel primo e nel terzo riquadro e riguardano i redditi di lavoro dipendente, soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale nell'anno 1999, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e successive modificazioni e integrazioni.

Non costituiscono oggetto di dichiarazione, ai fini contributivi, i redditi riferiti agli operai agricoli ed ai lavoratori domestici.

 

 

3. Quadro SS: dati riassuntivi.

Nel quadro SS, che ha sostituito il modello O3/M, devono essere indicati i dati riassuntivi relativi ai dati riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione.

Per quanto riguarda i dati di pertinenza dell'I.N.P.S., gli stessi devono essere riportati nei punti 29 e 30.

Nel punto 29 deve essere indicato il totale dei numeri d'ordine utilizzati per esporre i dati previdenziali e assistenziali I.N.P.S. Pertanto, la dicitura riportata nella casella del modello, va intesa in tal senso.

Nel punto 30 deve essere indicato il totale di tutte le retribuzioni, esposte ai fini previdenziali e assistenziali, ai punti 77 (competenze correnti), 78 (altre competenze), 97 - 106 - 115 - 124 - (retribuzione), 102 - 111 - 120 - 129 (retribuzione pensionabile), 131 (retribuzioni ridotte), 132 (differenza retribuzioni da accreditare per C.I.G.).

Trattandosi di un totale di "quadratura" vanno sommati gli importi già arrotondati, così come sono riportati nel quadro SA (vedi successivo punto 5).

 

 

4. Datori di lavoro tenuti alla compilazione del quadro "SA" del mod. 770/2000 o UNICO 2000, relativamente ai dati previdenziali e assistenziali I.N.P.S.

Circa i dati previdenziali e assistenziali di pertinenza dell'I.N.P.S. si precisa, come già comunicato con la circolare n. 100 del 3 maggio 1999 (punto 2), che sono tenuti alla relativa comunicazione i soggetti, anche non sostituti d'imposta che, fino all'anno 1998, per le retribuzioni riferite all'anno 1997, presentavano i modelli O1/M ed. O3/M, secondo la normativa previgente al decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Sono tenuti alla compilazione del quadro "SA" del mod. 770/2000, i datori di lavoro pubblici e privati, che denunciano mensilmente le contribuzioni dovute e le somme poste a conguaglio con i contributi stessi, a mezzo DM10/2 e, pertanto, anche i datori di lavoro non sostituti d'imposta, quali, ad esempio:

- Ambasciate, Stato Città del Vaticano, organismi internazionali (FAO, NATO);

- aziende straniere operanti in paesi extra CEE che occupano lavoratori italiani, assicurati n regime di legge n. 398/1987;

- aziende straniere che operano in ambito CEE che versano i contributi in Italia per i lavoratori residenti in Italia, assunti all'estero, ammessi alla deroga ex art. 109 del Reg. (CEE) n. 574/72.

Il quadro SA e il quadro SS sono utilizzati anche nel caso in cui il datore di lavoro sia tenuto alla compilazione del modello UNICO 2000 in luogo del mod. 770/2000 (vedi punto "Dichiarazione unificata" delle istruzioni S1. riportate nell'allegato 1).

 

 

5. Lavoratori per i quali devono essere comunicati i dati previdenziali ed assistenziali nel quadro "SA" del modello 770/2000 o UNICO 2000.

Per quanto riguarda l'individuazione dei lavoratori per i quali devono essere comunicati i dati previdenziali e assistenziali, si fa rinvio a quanto indicato nelle istruzioni di cui all'allegato 1 alla circolare n. 100 del 3 maggio 1999, sotto il titolo "Lavoratori per i quali devono essere comunicati i dati previdenziali ed assistenziali nel quadro "SA" del modello 770/99 o Unico 99".

 

 

6. Termini di presentazione della dichiarazione.

Com'è noto, la presentazione del modello 770/2000, da parte dei sostituti d'imposta che effettuano ritenute alla fonte a più di venti dipendenti e dei soggetti di cui al punto 4, può essere effettuata fra il 2 e il 31 maggio 2000. Il modello va presentato presso gli uffici postali o, in alternativa, presso le banche convenzionate oppure agli intermediari abilitati.

Il termine ultimo, invece, per la trasmissione telematica dei dati in esame, direttamente dalle aziende ovvero da parte degli intermediari abilitati, è il 30 giugno 2000.

Di seguito si forniscono, inoltre, i termini per la presentazione del modello UNICO 2000:

- 20 luglio per i soggetti Irpeg;

- 31 luglio, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, da parte delle persone fisiche e delle società di persone;

- 31 ottobre per la trasmissione telematica da parte degli intermediari abilitati;

- 15 novembre per le dichiarazioni unificate che comprendano anche l'I.V.A. o altri dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

 

 

7. Modalità di compilazione del quadro SA.

Per le modalità di compilazione del quadro SA, si rinvia alle istruzioni allegate al citato decreto di approvazione del mod. 770/2000. Le istruzioni, riguardanti la compilazione dei riquadri che interessano l'I.N.P.S., sono quelle contrassegnate dai numeri 9.1, 9.2 e 9.5 del punto S9, riportate, per comodità di consultazione, nell'allegato n. 3.

Qualora i righi del quadro SA non siano sufficienti (ad esempio: variazioni intervenute nella qualifica assicurativa o nelle condizioni contrattuali; variazioni intervenute nelle assicurazioni coperte; utilizzo di matricole aziendali diverse per lo stesso assicurato) devono essere utilizzati ulteriori quadri. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro SA. I dati relativi al comune, alla provincia, alla via e al numero civico del domicilio fiscale del singolo assicurato (punti da 14 a 17) vanno indicati solo nel primo numero d'ordine del quadro SA. I dati identificativi dell'assicurato (punti da 1 a 13) vanno sempre riportati negli ulteriori quadri.

Si fa presente che, a partire da quest'anno, i dati del modello 770/2000 possono essere espressi in euro. I dati contributivi I.N.P.S., Inpdai e Inpdap vanno indicati arrotondati all'unità di euro.

L'arrotondamento va effettuato all'unità inferiore fino a 49 centesimi di euro e all'unità superiore da 50 centesimi di euro in poi. Vengono confermate, come lo scorso anno, le modalità di esposizione dei dati previdenziali e assistenziali in lire. I dati in lire sono esposti in migliaia, vale a dire senza i tre zeri finali, con arrotondamento alle mille lire inferiori - per importi fino a 499 lire - e alle mille lire superiori - per importi dalle 500 lire in poi.

Si evidenziano, di seguito, le novità, rispetto al modello 770/99 e si forniscono alcune precisazioni con riferimento alle istruzioni di cui ai punti 9.2 e 9.5. Con l'occasione, si fa presente che le modalità di compilazione del quadro SA sono già state anticipate, prima della emanazione del decreto ministeriale 20 dicembre 1999, con le istruzioni allegate alla circolare n. 208 del 1 dicembre 1999, ai fini della compilazione del mod. CUD 2000.

Riquadro "Dati identificativi"

Relativamente alla qualifica assicurativa (punto 9 del quadro SA), nella tabella SD, riportata in "appendice" alle istruzioni ministeriali e per comodità di consultazione riprodotta nell'allegato 4, è stata soppressa la qualifica "A" per il personale della scuola non iscritto all'assicurazione I.V.S. presso l'I.N.P.S. Per mero errore materiale la Tabella SD allegata, riporta ancora la qualifica A.

È stata inserita la qualifica "P", da utilizzare per i giornalisti professionisti o praticanti, iscritti all'I.N.P.G.I. (vedi messaggio protocollo 2000/0023/00027 dell'8 febbraio 2000 (allegato 5).

Riquadro "Dati previdenziali e assistenziali I.N.P.S. e Inpdai".

Il riquadro è suddiviso in tre Sezioni".

Sezione I

- punto 69 "ENTE": deve essere riportato il codice Ente "01". L'indicazione di tale codice è necessaria per l'attribuzione dei dati all'I.N.P.S. Il codice Ente "02" identifica i dati di pertinenza dell'Inpdai. Pertanto, nel caso di dirigenti di aziende industriali devono essere sempre compilati due distinti quadri, uno di pertinenza I.N.P.S. per le contribuzioni "minori" e l'altro per le contribuzioni di pertinenza Inpdai per l'I.V.S. e il Fondo di garanzia;

- punto 74 "TBC": deve essere barrato dai datori di lavoro per i quali il contributo è stato soppresso dal 1° gennaio 2000 (vedi circolare n. 23 del 9 febbraio 1999 e circolare n. 12 del 20 gennaio 2000).Per i datori di lavoro, per i quali il contributo è cessato dal 1° gennaio 1999, la casella non va barrata. Ciò vale anche per i lavoratori con qualifica di apprendista. Tuttavia, considerato che le istruzioni allegate al decreto ministeriale prevedono che - per gli apprendisti - la casella per la TBC debba essere sempre barrata, saranno ritenute valide entrambe le modalità di segnalazione;

- punto 76 "FG" (aggiuntiva rispetto al quadro SA del 770/99): deve essere barrata per i lavoratori per i quali è versato all'INPS il contributo dello 0,20 per cento per il finanziamento del Fondo di Garanzia per il T.F.R. Si precisa, tuttavia, che tale forma assicurativa, ai fini dei controlli, sarà considerata come "Altre" (vedi messaggio, sopra citato, in allegato 5);

- punto "77" "Competenze correnti": le istruzioni allegate al decreto ministeriale 20 dicembre 1999 sono state integrate, rispetto a quelle dello scorso anno, con la precisazione che, per gli operai dell'edilizia, deve essere anche compreso l'importo pari al 15 per cento delle somme da versare alle Casse Edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, soggette a contribuzione di previdenza e assistenza. Si tratta della contribuzione istituzionale, contributo scuola edili, contributo per l'anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione, con esclusione delle quote di adesione contrattuale;

- punto 80 "Giornate retribuite": è stato eliminato il controllo sul limite massimo di 312 giornate (52 × 6);

- punto 83 "Codice contratto": si deve far riferimento alla tabella - allegato A - alla citata circolare n. 100/1999, tenendo conto delle modificazioni apportate per gli edili e i marittimi a seguito di richieste delle relative Organizzazioni di categoria. (vedi allegato 6 alla presente circolare).

Si precisa, inoltre, a modifica di quanto riportato nelle istruzioni allegate al D.M. 20 dicembre 1999 che, per i prestatori di lavoro temporaneo - cosiddetto lavoro interinale di cui alla legge n. 196 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni - deve essere indicato il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, che viene individuato con il nuovo codice contratto "267".

Tuttavia, per l'anno 1999, ove non fosse possibile tenere conto delle predette modificazioni saranno ritenuti validi i codici preesistenti.

- punto 84 "Tipo contratto": è stato inserito il nuovo codice "G" contratto di riallineamento o di gradualità (vedi circolare n. 59 del 6 marzo 2000.) Anche per l'utilizzo di tale specifico codice vale quanto detto per il punto 83;

- punto 87 "Tipo rapporto": sono stati istituiti i nuovi codici tipo rapporto "95": "lavoratori interessati dal contratto di riallineamento, denunciati per la prima volta all'Istituto" e "96" "lavoratori interessati dal contratto di riallineamento già denunciati all'Istituto" (vedi circolare n. 59/2000 sopra citata);

- punto 89 "Settimane utili": il campo è obbligatorio in presenza di qualifica part-time, con contemporanea copertura assicurativa I.V.S. (vedi messaggio in allegato 5);

- punti 91 - 92 - 93 "Coordinate assegni familiari": in relazione ad uno specifico quesito, pervenuto da parte di un ex Ente pubblico creditizio, si precisa che i punti in questione devono essere compilati solo per il personale in attività di servizio e non anche per i titolari di pensione erogata dall'Ente medesimo e posta a conguaglio nella denuncia DM10/2 con il codice P000.

Sezione II - Retribuzioni particolari

Punti 94 - 103 - 112 - 121 "Tipo":

- è stato inserito il nuovo codice tipo "CS" con il significato di contribuzione versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564 del 1996 e successive modificazioni. Come precisato nelle istruzioni allegate al decreto ministeriale (punto 9.5), nella Sezione II, con il codice tipo "CS", vanno indicati i dati assicurativi e retributivi relativi ad anni precedenti a quello di riferimento della dichiarazione, mentre i dati relativi all'anno di riferimento della dichiarazione vanno inseriti nella Sezione I;

- è stato istituito, dopo l'emanazione del decreto ministeriale, il nuovo codice tipo "G" con il significato di "retribuzione da riallineamento", da utilizzare in base alle istruzioni riportate nella citata circolare n. 59/2000;

- non è più richiesta la compilazione di un rigo delle retribuzioni particolari con il codice "T4", fermo restando il versamento del contributo Assegni per il Nucleo Familiare, ai sensi dell'art. 73 del T.U. delle norme concernenti gli assegni familiari.

Fondi sostitutivi gestiti dall'I.N.P.S. e gestioni contabili separate

In merito ai quesiti pervenuti, circa i regimi speciali di previdenza dei Fondi sostitutivi, per i quali sono intervenuti i decreti di armonizzazione a seguito della riforma pensionistica di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, si precisa che, secondo le istruzioni già impartite, la retribuzione effettivamente corrisposta agli assicurati a tali regimi di previdenza, nel periodo di riferimento, va indicata negli specifici campi compresi nella Sezione I, mentre al campo 102 ovvero 111, 120 e 129 "retribuzione pensionabile" - che corrisponde al punto 37 del modello CUD - va indicato l'importo complessivo delle voci di retribuzione, utili per il calcolo della quota di pensione in regime vigente prima della riforma (retribuzione cosiddetta teorica), sulla base dell'anzianità contributiva maturata nel Fondo alle scadenze rispettivamente previste, con esclusione dei conguagli di retribuzione, spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo.

Sezione III - Accredito di contribuzioni figurative e retribuzioni ridotte

In relazione ai quesiti pervenuti, si fa presente che l'accreditamento figurativo, per l'evento malattia regolarmente accertato dal datore di lavoro, compete indipendentemente dalla circostanza che la malattia sia indennizzabile dall'I.N.P.S. e che sia dovuta la relativa contribuzione.

Pertanto in relazione alla specifica richiesta riferita all'apprendista per il quale alcuni contratti prevedono la retribuzione in misura parziale, devono essere compilati i punti 130 - 131 - 134.

"Donatori di sangue"

Si conferma quanto indicato nelle istruzioni allegate al decreto ministeriale 20 dicembre 1999, precisando che l'accredito figurativo compete, anche per i lavoratori iscritti ai Fondi sostitutivi gestiti dall'I.N.P.S., in virtù delle somme corrisposte dalle aziende a copertura della retribuzione e poste a conguaglio sulla Denuncia mensile DM10/2.

Nel punto 141 del quadro SA deve essere riportato il numero di settimane cui si riferiscono le assenze per donazione di sangue. Ai fini dell'accredito figurativo devono essere compilati anche i punti 130 "totale annuo settimane a retribuzione ridotta" e 131 "retribuzioni ridotte".

 

 

8. Operazioni societarie straordinarie e successioni

8.1 Operazioni che comportano l'estinzione del soggetto preesistente

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie che hanno determinato l'estinzione dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di un nuovo soggetto (fusione, fusione per incorporazione, scissione totale) ovvero nelle altre ipotesi illustrate al punto S5 delle "istruzioni per la compilazione" del mod. 770/2000 allegate al decreto ministeriale 20 dicembre 1999, compreso il caso di successione "mortis causa", il successore a titolo universale è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta anche per quel che concerne il corrispondente obbligo previsto dalla legge nei confronti dei soggetti estinti, relativamente al periodo dell'anno in cui essi hanno effettivamente operato.

Le istruzioni del Ministero delle finanze precisano che nel caso di operazioni societarie straordinarie o successioni avvenute nel corso del 1999 o nel 2000 prima della presentazione della dichiarazione del Mod. 770/2000, il dichiarante deve procedere alla compilazione di singoli quadri del Mod. 770 (con esclusione dei quadri SS e SY) per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti. Nel caso in cui, per effetto degli eventi sopraindicati, nel corso del 1999 si è verificato un passaggio di dipendenti da ciascuno dei soggetti estinti al soggetto dichiarante, senza interruzione del rapporto di lavoro, devono essere compilati più quadri SA. Nei quadri riferiti ai soggetti estinti (nei quali sarà indicato, oltre al codice del dichiarante, da indicare nello spazio in alto a destra, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", anche il codice del soggetto estinto, da riportare nel rigo "codice fiscale del sostituto d'imposta"), relativamente ai "dati previdenziali I.N.P.S.", devono essere riportati tutti i dati previdenziali e assistenziali riguardanti il periodo fra il 1° gennaio 1999 e la data di cessazione dell'attività in cui si è verificato l'evento.

Il punto 86 "data di cessazione" non dovrà essere compilato non essendo intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. Il punto 90 "Accantonamento T.F.R. spettante" sarà indicato nel solo caso in cui lo stesso non sia stato trasferito al soggetto dichiarante. Nel riquadro riferito al soggetto dichiarante saranno indicati i dati previdenziali I.N.P.S. riferiti al periodo successivo a quello di cessazione dell'attività del precedente soggetto o alla data in cui si è verificato l'evento. Nel punto 90 del quadro del soggetto dichiarante dovrà essere indicato l'accantonamento totale del T.F.R., salvo l'ipotesi in cui l'accantonamento del T.F.R. riferito al soggetto estinto non sia stato trasferito.

8.2 Operazioni che non comportano l'estinzione del soggetto preesistente

Nel caso di operazioni societarie che non hanno comportato l'estinzione del precedente soggetto (ad esempio cessione di ramo d'azienda, affitto d'azienda, scissione parziale), né l'interruzione del rapporto di lavoro, ciascun datore di lavoro dovrà compilare il mod. 770 indicando nel quadro SA i dati previdenziali di propria competenza. Il soggetto che prosegue l'attività dovrà indicare nel punto 90 "Accantonamento T.F.R." anche la quota del T.F.R. eventualmente trasferita dal soggetto cedente. Relativamente al punto 86 vale quanto detto in precedenza.

 

 

9. Altra modulistica.

9.1 Modelli O1/M-SOST e dichiarazioni sostitutive

Come precisato con la circolare n. 208/1999 il mod. O1/M-sost dovrà essere rilasciato dai datori di lavoro per la dichiarazione dei dati previdenziali relativi all'anno 1998, nella nuova versione "1098" fin quando non saranno trasmessi da parte del Ministro delle finanze i dati relativi al 770/99 e caricati negli archivi dell'Istituto. Per gli anni 1999 e successivi, la funzione di dichiarazione sostitutiva è assolta dal modello CUD rilasciato al lavoratore (tale modello ha sostituito, per la parte previdenziale, la copia del mod. O1/M che il datore di lavoro era tenuto a consegnare al lavoratore). Tuttavia, l'Istituto ha predisposto una procedura, in corso di rilascio, che consente, ove necessario (ad esempio ipotesi di prepensionamenti) la memorizzazione su supporto magnetico dei dati sostitutivi del quadro SA e la successiva trasmissione negli archivi centrali. (Vedi quanto anticipato con il messaggio n. 2000/0023/000092 del 27 aprile 2000 che si allega (allegato 7) con l'esatto riferimento della data del D.M. 7 febbraio 2000 del Ministero del lavoro, anziché 7 febbraio 1999).

9.2 Modelli O1/M-int

Continuano ad essere utilizzati i modelli in uso anche per i periodi successivi al 1997.

9.3 Modelli O1/M-vig2

Il modello O1/M-vig2 sarà utilizzato anche per i periodi successivi al 1997. Al riguardo si precisa che è in corso di predisposizione una nuova versione di tale modello sulla base dello schema del quadro SA del modello 770/2000.

 

 

10. Software di controllo.

È in distribuzione, prelevabile dal sito www.inps.it, la nuova versione del Software di controllo relativo ai dati previdenziali che saranno esposti sui modd. 770/2000.

Il Software consente di verificare in modo sostanziale i dati del quadro SA in correlazione con l'effettivo inquadramento dell'azienda. Tale controllo è applicabile sia ai files finali, predisposti sul tracciato previsto dal Fisco per la trasmissione telematica, sia ai files predisposti secondo l'apposito tracciato a 768 bytes fornito dall'Istituto per la verifica preventiva dei dati previdenziali (allegato 8).

La nuova versione consente, inoltre, la trattazione dei dati relativi ai modd. 01/M-sost di cui al predetto punto 9.1. Tali informazioni possono essere caricate per la verifica e quindi scaricate su supporto magnetico, utilizzando lo stesso tracciato I.N.P.S., a 768 bytes. In tal modo la nuova versione del Software di controllo si pone come lo strumento per la completa trattazione automatizzata dei dati previdenziali, comunque esposti (modelli 770, CUD, 01/M-sost nonché delle eventuali variazioni degli stessi).

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

Estratto dal D.M. 20 dicembre 1999 del Ministero delle finanze

S1. Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione modello 770/2000

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2000 i soggetti che nel 1999 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'I.N.P.S., all'Inpdap, all'Inpdai e/o premi assicurativi dovuti all'Inail.

Tali soggetti sono:

- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;

- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;

- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;

- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;

- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;

- i condomìni;

- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;

- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;

- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;

- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;

- le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;

- i gruppi europei d'interesse economico (G.E.I.E.);

- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;

- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;

- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Sono, altresì, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2000 i soggetti che:

- hanno applicato nel 1999 l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239;

- hanno applicato nel 1999 l'imposta sostitutiva sui dividendi di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;

- hanno applicato nel 1999 l'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all'art. 7 dello stesso decreto legislativo limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87, comma 1, lett. a) e d), del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);

- sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;

- sono tenuti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1 del D.M. 4 febbraio 1998.

Qualora i soggetti sopra indicati siano tenuti alla presentazione delle comunicazioni per conto di enti e società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 239 del 1996 e dell'art. 27-ter, ottavo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero siano tenuti alle comunicazioni per conto di intermediari non residenti per gli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, essi presentano, nell'ambito del medesimo Mod. 770/2000, i relativi quadri separatamente da quelli concernenti l'imposta sostitutiva versata e dalle comunicazioni dovute con riferimento alla propria attività di intermediari.

Sono, inoltre, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2000 i curatori fallimentari, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto, nonché i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'I.N.P.S. e che erano obbligati alla presentazione del Mod. O1/M, ad esempio: le Ambasciate, gli organismi internazionali (FAO, NATO, ecc.), le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in regime di legge n. 398 del 1987. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la compilazione del Mod. 770/2000, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'I.N.P.S. nel quadro SA.

Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione del Mod. 770/2000, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto nel quadro SA. In particolare, devono presentare il Mod. 770/2000 tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l'obbligo della denuncia nominativa ai sensi della legge n. 63 del 1993.

A decorrere da quest'anno, rientrano fra i soggetti obbligati alla presentazione del Mod. 770/2000 coloro che hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente e assimilati a soggetti obbligatoriamente iscritti all'Inpdai e che, nella previgente normativa, erano tenuti alla presentazione del modello DAP/12. Fra i soggetti obbligati rientrano anche i curatori fallimentari e i soggetti che, pur non avendo applicato ritenute alla fonte, erano tenuti alla presentazione del modello DAP/12 (Aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati ai sensi della legge n. 398 del 1987 - Organismi internazionali).

Sempre a partire da quest'anno, sono, inoltre, tenuti alla compilazione del Mod. 770/2000, anche in forma unificata, coloro che hanno corrisposto, nel 1999, redditi di lavoro dipendente, assoggettabili a contribuzione previdenziale e/o assistenziale Inpdap, a dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall'Inpdap:

- Cassa pensioni statali;

- Cassa pensioni dipendenti enti locali;

- Cassa pensioni insegnanti;

- Cassa pensioni sanitari;

- Cassa pensioni ufficiali giudiziari;

- Inadel;

- Enpas;

- Enpdedp;

- Cassa unica del credito.

Il Mod. 770/2000 sostituisce la denuncia annuale delle retribuzioni (Mod. 54/BD), già in uso per la C.P.D.E.L., C.P.I., C.P.S. e Inadel e l'elenco degli iscritti di cui all'art. 15 del R.D. 23 dicembre 1934, n. 2312, previsto per la C.P.U.G. Si precisa che per gli iscritti alla C.P.U.G. sono tenuti alla compilazione del presente quadro gli Uffici U.N.E.P.

Si fa presente che sono confermate le istruzioni fornite al titolo V, punto 1, della circolare n. 79 del 6 dicembre 1996 del Ministero del tesoro, pubblicata nella Gazz. Uff. 19 dicembre 1996, n. 297, S.O. n. 224.

Sono, infine, tenuti alla compilazione del modello tutti gli enti iscritti all'Assicurazione sociale vita anche se non sostituti d'imposta.

Dichiarazione unificata

I soggetti sopra elencati che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenute alla fonte a non più di venti percipienti, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata se hanno anche l'obbligo di presentare almeno una delle seguenti dichiarazioni: redditi, I.V.A. e Irap.

Nel computo dei predetti percipienti si deve tener conto degli eredi e dei soggetti elencati nei quadri del Mod. 770/2000 riferiti al soggetto estinto. Non devono, invece, essere conteggiati i soggetti per i quali deve essere effettuata la comunicazione prevista dall'art. 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997. Si precisa, inoltre, che, in caso di corresponsione di redditi di capitali o di redditi diversi sui quali la ritenuta è operata a titolo d'imposta e per i quali non è prevista la rilevazione nominativa dei percettori, questi ultimi non devono essere conteggiati ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata.

Non possono unificare le dichiarazioni le società di capitali con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. Per ulteriori informazioni, vedere in Appendice la voce "Periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare".

 

 

Allegato 2

 

 

Allegato 3

Estratto dal D.M. 20 dicembre 1999 Ministero delle finanze

S9. Quadro SA - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

9.1 Modalità di compilazione

Il quadro SA è diviso in cinque riquadri nei quali, per ciascun percipiente e/o assicurato, devono essere indicati:

- una serie di dati generali quali, ad esempio, i dati identificativi e la qualifica (riquadro "Dati identificativi");

- i dati relativi alla tassazione dei redditi corrisposti (riquadro "Dati fiscali");

- i dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta all'I.N.P.S. e/o all'Inpdai (riquadro "Dati previdenziali ed assistenziali I.N.P.S. e Inpdai");

- i dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta all'Inpdap (riquadro "Dati previdenziali ed assistenziali Inpdap"). Il riquadro può contenere l'indicazione dei dati relativi a 3 situazioni (prima sottosezione punti da 142 a 166; seconda sottosezione punti da 167 a 191; terza sottosezione punti da 192 a 216);

- i dati assicurativi relativi all'Inail (riquadro "Dati assicurativi Inail").

Si precisa che nel caso in cui, con riferimento ad uno stesso percipiente, i punti del riquadro "Dati Fiscali" relativi ai redditi erogati da altri soggetti (punti da 44 a 59) non risultino sufficienti, devono essere compilati distinti quadri, riportando, nel primo, tutti i dati identificativi e contabili e, nei successivi, esclusivamente i dati identificativi e quelli relativi agli ulteriori redditi erogati da altri soggetti.

Per la compilazione del riquadro "Dati previdenziali ed assistenziali I.N.P.S. e Inpdai" si precisa che:

- nel caso in cui nel corso dell'anno sia intervenuta una variazione della qualifica assicurativa e/o delle condizioni contrattuali (punti 9, 10 e 11), ad esempio, da operaio a impiegato, o da tempo pieno a tempo parziale o da tempo determinato a tempo indeterminato, devono essere compilati, ulteriori quadri, nei quali, fermo restando la necessità di indicare gli specifici dati previdenziali ed assistenziali, vanno comunque riportati i dati identificativi del soggetto, senza ripetere i dati fiscali;

- qualora nel corso dell'anno uno stesso soggetto sia iscritto a più Enti, devono essere utilizzati più quadri in ciascuno dei quali deve essere riportato, nel riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali, il codice ente cui compete la contribuzione senza ripetere i dati fiscali, mentre è necessario ripetere i dati identificativi del percipiente.

Per quanto riguarda la compilazione del riquadro "Dati previdenziali ed assistenziali Inpdap", si precisa che se non risultano sufficienti le tre sottosezioni, devono essere utilizzati ulteriori quadri.

Relativamente alla compilazione del riquadro "Dati assicurativi Inail", si precisa che nei casi in cui si sia verificata in corso d'anno una variazione della qualifica del soggetto assicurato e/o delle condizioni contrattuali (punti 9, 10 e 11) o una trasformazione del tipo di rapporto del soggetto stesso (ad esempio, da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato), vanno compilati distinti quadri riportando su ognuno di essi le informazioni relative al periodo assicurato.

Nelle ipotesi di eventi che determinano l'estinzione dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di un nuovo soggetto, quest'ultimo è tenuto a compilare distinti quadri SA.

In particolare, nei quadri SA relativi al soggetto estinto devono essere riportati tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento. Per ulteriori chiarimenti in merito, vedere il paragrafo S5 "Operazioni societarie straordinarie e successioni. Per quanto concerne i dati contenuti nella certificazione unica (CUD o CUD 2000) da riportare nel quadro in esame, si precisa che le presenti istruzioni indicano in quali punti della predetta certificazione gli stessi sono riportati facendo riferimento:

- al CUD 2000, in possesso della generalità dei contribuenti;

- al CUD in possesso dei contribuenti ai quali lo stesso è stato consegnato per certificare i redditi percepiti nel 1999 all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima che fosse disponibile lo schema di certificazione CUD 2000.

9.2 Dati identificativi

Nel punto 8 va indicata la cittadinanza del percipiente e/o assicurato, riportando il codice relativo al paese estero rilevabile nella tabella SG - Elenco dei paesi esteri, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nei punti da 9 a 13 vanno indicati i dati relativi al percipiente e/o assicurato, utilizzando i codici previsti nelle cinque sezioni della tabella SD - Qualifica, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni. In particolare, va indicato:

- nel punto 9, la qualifica assicurativa;

- nei punti 10 e 11, le condizioni contrattuali;

- nel punto 12, la categoria particolare;

- nel punto 13, l'ulteriore categoria rilevante ai soli fini Inail.

Si precisa che tale ultimo punto deve essere compilato solo se sono dovuti premi assicurativi relativi alla specifica categoria individuata nella quinta sezione della predetta tabella SD.

Nei punti da 14 a 17 vanno indicati i dati relativi al domicilio fiscale del percipiente e/o assicurato alla data del 31 dicembre 1999 o, se precedente, a quella di cessazione del rapporto.

9.5 Dati previdenziali e assistenziali INPS

Sezione I

Nel punto 69 "Ente" indicare il codice "01".

Nel punto 70 "Matricola azienda" deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'I.N.P.S. al datore di lavoro. Si precisa, che nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole I.N.P.S. diverse, devono essere compilati distinti quadri SA.

Nel punto 71 "Prov. lav." deve essere indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Nel caso di variazione nel corso dell'anno, deve essere indicata l'ultima provincia di lavoro. Si precisa che il punto va sempre compilato.

Se il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa all'estero, deve essere indicata la sigla "EE".

Nei punti 72, 73, 74, 75, 76 "Assicurazioni coperte" devono essere indicate le forme assicurative cui il lavoratore è soggetto, barrando le caselle relative alle gestioni per le quali il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi.

La casella "I.V.S." non deve essere barrata per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall'I.N.P.S. (es.: Inpdai, I.N.P.G.I., Inpdap, Enpals).

Pertanto va sempre indicata quando i contributi pensionistici sono versati all'I.N.P.S., sia al fondo pensioni lavoratori dipendenti che ad altri fondi sostitutivi gestiti dall'I.N.P.S. (esempio, fondo Elettrici, Telefonici, Volo, ecc.).

Si precisa che la casella "Altre" deve essere barrata esclusivamente nel caso in cui per il lavoratore non siano dovuti i contributi I.V.S., DS, TBC e FG.

Per i lavoratori con la qualifica di apprendista devono essere barrate le caselle I.V.S. e TBC, sia che risultino dipendenti da aziende artigiane che da aziende non artigiane.

Per i lavoratori per i quali la contribuzione è assolta nella misura prevista per gli apprendisti, ovvero per i lavoratori per i quali compete l'esonero totale o parziale dalla contribuzione, devono essere barrate le caselle riferite alle forme contributive cui è iscritto il lavoratore.

La casella TBC deve essere barrata dai datori di lavoro nei confronti dei quali la soppressione di detto contributo opera da gennaio 2000.

La casella "FG" deve essere barrata quando per il soggetto è dovuto il contributo al "Fondo di garanzia trattamento fine rapporto".

Nei punti 77 "Competenze correnti" e 78 "Altre competenze" devono essere indicate, rispettivamente, le competenze correnti e le altre competenze. Si precisa che la suddivisione delle retribuzioni in "competenze correnti" ed "altre competenze" è obbligatoria. In particolare:

- nel punto 77 deve essere indicato l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.). Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, nel punto 77 devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali;

- nel punto 78 deve essere indicato l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultramensili come la 13 o 14 mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits). Si chiarisce che relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (legge n. 67 del 1997). Per quanto riguarda l'indennità sostitutiva del preavviso, che di norma non va inclusa nel punto 78, consultare l'apposito paragrafo.

Si precisa che gli arretrati di retribuzione da includere tra le "altre competenze", sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive.

Si ricorda che le somme corrisposte per incentivare l'esodo non sono sottoposte a contribuzione e pertanto non vanno comprese nelle "competenze correnti" né nelle "altre competenze".

Qualora siano da indicare, per l'anno di riferimento, solo competenze arretrate, occorre compilare, oltre ai dati identificativi (punti da 1 a 17), i punti 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78.

Per gli operai dell'edilizia e per i lavoranti a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari

a) Operai dell'edilizia

Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione.

Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l'assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile in forma mutualistica, di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest'ultima dell'onere della corresponsione del predetto trattamento.

Per quanto riguarda l'evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:

- i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L'importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso tra le competenze da indicare nel punto 77. Le settimane di ferie godute vanno incluse dalle imprese fra le settimane retribuite da indicare nel punto 79;

- i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti. L'importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributi versati alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso nelle retribuzioni correnti da indicare nel punto 77. Le relative settimane, anche se non caratterizzate da altra retribuzione corrente, devono essere indicate nel punto 79. L'importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributi versati alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) va esposto nel punto 78. Le relative settimane (sempre che si riferiscano a settimane prive di altri emolumenti correnti assoggettati a contribuzione) non danno luogo a copertura contributiva per le settimane stesse e pertanto non sono da indicare nel punto 79.

Nel punto 77 va altresì compreso il 15 per cento delle somme da versare alle Casse edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, soggette a contribuzione di previdenza ad assistenza (contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per l'anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione delle quote di adesione contrattuale).

b) Lavoranti a domicilio

I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali.

I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l'analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare il datore di lavoro deve seguire le seguenti modalità:

- i cosiddetti periodi di ferie vanno inclusi fra le settimane retribuite da indicare nel punto 79;

- l'importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia va incluso nelle retribuzioni da indicare nel punto 78;

- gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali vanno inclusi nelle retribuzioni da indicare nel punto 77.

Nel punto 79 "Settimane retrib." va indicato il numero complessivo delle settimane cui si riferisce la retribuzione indicata nel punto 77.

Per settimana deve intendersi il periodo che inizia con la domenica e termina con il sabato successivo. La settimana così definita deve considerarsi utile ai fini della determinazione del numero da indicare nel punto in trattazione quando comprenda almeno un giorno retribuito; la settimana a cavallo di anno il cui sabato cade nell'anno successivo, va computata nell'anno successivo.

Nel punto 80 "Giorni retrib." va indicato il numero complessivo delle giornate cui si riferisce la retribuzione indicata nel punto 77.

Nel punto 81 "Mesi retribuiti nell'anno - Tutti" deve essere barrata la casella qualora l'importo indicato nel punto 77 si riferisca a tutti i mesi dell'anno solare considerato (il singolo mese si intende retribuito purché comprenda almeno un giorno per il quale sia dovuta la retribuzione).

Nel punto 82 "Mesi retribuiti nell'anno - Tutti con esclusione di" devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi non coperti (nemmeno parzialmente) dalla retribuzione indicata nel predetto punto 77.

Nel punto 83 "Codice contratto" deve essere indicato il codice contratto nazionale applicato o più affine a quello applicato. Nel caso in cui il datore di lavoro applichi, oltre al contratto nazionale, anche un contratto di secondo livello, deve essere inserito il contratto nazionale.

Non deve essere quindi compilato il punto 84. Nel caso di lavoro interinale (legge n. 196 del 1997) deve essere indicato il contratto applicato dall'azienda utilizzatrice per l'ultimo lavoro svolto nel corso dell'anno.

Nel punto 84 "Tipo contratto", qualora non sia applicato un contratto nazionale, salvo il caso in cui nel codice contratto viene indicato "EP" (enti pubblici), deve essere indicato il tipo di contratto in concreto applicato al lavoratore, utilizzando uno dei seguenti codici:

 

 

Codice descrizione

R: per contratto stipulato a livello regionale;

P: per contratto stipulato a livello provinciale;

A: per contratto stipulato a livello aziendale;

N: nel caso in cui non sia applicato nessuno dei tipi di contratto di cui alle lettere precedenti;

Nel punto 85 "Livello inquadramento" deve essere indicato il livello di inquadramento del lavoratore riferito al contratto applicato. Nel caso di variazione del livello di inquadramento nel corso dell'anno solare, deve essere riportato l'ultimo livello conseguito.

Nel punto 86 "Data cessazione" vanno indicati il giorno ed il mese di risoluzione del rapporto di lavoro, senza cioè tenere conto dell'eventuale successivo periodo coperto dall'indennità sostitutiva del preavviso.

Nel punto 87 "Tipo rapporto" va indicato, solo per particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari, uno dei seguenti codici:

Codice descrizione

15: Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'art. 16 della legge n. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro il beneficio previsto per gli apprendisti (circolare n. 41 del 1994 dell'I.N.P.S.)

19: Lavoratori svantaggiati di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 381, ai quali si applica l'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali (cooperative sociali circolare n. 296 del 1992 dell'I.N.P.S.)

27: Operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50 per cento dei contributi a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circolare n. 249 del 5 novembre 1993 dell'I.N.P.S.)

28: Operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25 per cento dei contributi a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circolare n. 249 del 5 novembre 1993 dell'I.N.P.S.)

29: Lavoratori assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 451 del 1994 (calzaturieri). Sgravio del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi tre anni (circolare n. 219 del 1995 dell'I.N.P.S.);

38: Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'art. 16 della legge n. 451 del 994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50 per cento (circolare n. 41 del 1994 dell'I.N.P.S.);

39: Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'art. 16 della legge n. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25 per cento (circolare n. 41 del 1994 dell'I.N.P.S.);

40: Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'art. 16 della legge n. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 40 per cento (circolare n. 236 del 1996 dell'I.N.P.S.);

46: Lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE), per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Versamento dei contributi come per apprendisti (circolare n. 174 del 1997 dell'I.N.P.S.);

47: Lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE), per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Riduzione dei contributi al 50 per cento (circolare n. 174 del 1997 dell'I.N.P.S.);

50: Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 451 del 1994 (calzaturieri). Sgravio del 75 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi due anni (circolare n. 219 del 1995 dell'I.N.P.S.);

52: Lavoratori con contratto di solidarietà stipulato ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge n. 863 del 1984;

53: Lavoratori con contratto di formazione stipulato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 863 del 1984, e art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

54: Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 291 del 1988 (circolare n. 164 del 1988 dell'I.N.P.S.);

55: Lavoratori provenienti dalle imprese del settore siderurgico beneficiarie delle agevolazioni di cui all'art. 3 del D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181 (circolare n. 260 del 1989);

56: Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 407 del 1990 (circolare n. 25 del 1991 dell'I.N.P.S.);

57: Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, aventi titolo alle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1990 n. 407 (circolare n. 25 del 1991 dell'I.N.P.S.);

58: Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, aventi titolo alla riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circolare n. 25 del 1991 dell'I.N.P.S.);

59: Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (circolare n. 25 del 1991 dell'I.N.P.S.);

75: Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato di cui all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991 n. 223 (circolare n. 260 del 1991 dell'I.N.P.S.);

76: Per i lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine di cui all'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (circolare n. 260 del 1991 dell'I.N.P.S.);

77: Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine di cui all'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato (circolare n. 260 del 1991 dell'I.N.P.S.);

78: Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 15 ottobre 1991, n. 344 (profughi circolare n. 50 del 1992 dell'I.N.P.S.);

83: Prestatori di lavoro interinale a tempo determinato (art. 1, comma 1, legge n. 196 del 1997, circolare n. 153 del 15 luglio 1998);

84: Lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui all'art. 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circolare n. 215 del 1991 dell'I.N.P.S.);

85: Lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui all'art. 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 37,50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circolare n. 215 del 1991 dell'I.N.P.S.);

86: Lavoratori ex cassaintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (circolare n. 260 del 1992 dell'I.N.P.S.);

89: Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 451 del 1994, trasformato in rapporto a tempo indeterminato (calzaturieri): alla fine del primo anno il beneficio al 100 per cento spetta per due anni; alla fine del secondo anno il beneficio al 100 per cento spetta per un anno (circolare n. 219 del 1995 dell'I.N.P.S.);

91: Giornalisti dipendenti della RAI, già iscritti all'I.N.P.G.I., che si sono avvalsi dell'opzione per l'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 509 del 1994;

92: Dirigenti assunti ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per i quali compete la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circolare n. 2/1997 dell'I.N.P.S.);

97: Prestatori di lavoro interinale a tempo indeterminato (art. 1, comma 1, della legge n. 196 del 1997, circolare n. 153 del 15 luglio 1998);

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, sia intervenuta una trasformazione del tipo di rapporto (per esempio, da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato), per il lavoratore interessato dovranno essere compilati distinti quadri SA.

Nel punto 88 "Trasf. rapporto" deve essere barrata la casella solo nel caso in cui, nel corso dell'anno o ad inizio anno, il rapporto di lavoro sia stato trasformato da tempo parziale a tempo pieno o viceversa (art. 5, comma 11, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.) Nel caso in cui la trasformazione del rapporto sia avvenuta nel corso dell'anno devono essere compilati due quadri SA, uno per ciascun tipo di rapporto, barrando in ognuno la casella del punto 88.

Nel punto 89 "Settimane utili" deve essere indicato, per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, il numero delle settimane utili (anzianità) per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche (art. 5, comma 11, della legge n. 863 del 1984). Il numero delle settimane utili non va indicato quando non è dovuta all'I.N.P.S. la contribuzione I.V.S. (punto 72).

Si ricorda che il numero di settimane utili deve essere determinato dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite nell'anno solare per lavoro a tempo parziale per il numero delle ore che costituiscono l'orario ordinario settimanale previsto dal contratto di lavoro per i lavoratori a tempo pieno.

Nel computo delle ore per il calcolo delle settimane utili vanno ricomprese non solo le ore dell'orario ordinario, ma tutte quelle effettivamente svolte, purché sia previsto dai contratti collettivi di lavoro. Il quoziente risultante dall'operazione, eventualmente arrotondato all'unità superiore, costituisce il valore da riportare nel punto 89.

Il dato deve essere fornito anche nel caso di lavoratore parttime cui venga erogata l'indennità di mancato preavviso, i cui dati sono riportati nelle retribuzioni particolari.

Nel punto 90 "Accantonamento T.F.R. spettante" deve essere indicato l'importo dell'accantonamento complessivamente spettante al lavoratore per l'anzianità lavorativa da questi maturata fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento della dichiarazione ovvero fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta nel corso dell'anno, al netto dei contributi versati dal datore di lavoro al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 3, penultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché di quanto eventualmente erogato al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Non vanno comprese le quote di T.F.R. destinate alla previdenza complementare.

In caso di compilazione per un determinato anno solare di più quadri SA per lo stesso lavoratore, l'importo dell'accantonamento deve essere indicato esclusivamente sull'ultimo quadro la cui retribuzione è assoggettata al contributo per il finanziamento del fondo di garanzia del T.F.R.

Per i lavoratori cessati, l'importo va indicato al netto di eventuali acconti già corrisposti, ovvero non deve essere indicato se già integralmente corrisposto.

Nei punti da 91 a 93 "Coordinate assegni familiari" devono essere forniti i dati relativi alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare erogati dal datore di lavoro e posti a conguaglio nel modello DM10/2. In particolare, nel punto 91 deve essere indicato il numero della tabella riferita alla composizione del nucleo familiare utilizzata per la determinazione dell'importo dell'assegno spettante (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D); nel punto 92 deve essere indicato il numero dei componenti del nucleo familiare; nel punto 93 deve essere indicato il numero progressivo (da 1 a 16) che individua la fascia di reddito del nucleo familiare (le tabelle cui fare riferimento sono allegate alla circolare numero 143 del 28 giugno 1999.)

I dati vanno riferiti alla situazione del mese di dicembre dell'anno di riferimento della dichiarazione. Se il dipendente non ha percepito A.N.F. nel mese di dicembre, nei punti da 91 a 93 non deve essere inserito alcun dato. Se per il dipendente sono stati compilati più quadri, le coordinate assegni familiari devono essere inserite nell'ultimo quadro.

Sezione II - Retribuzioni particolari

Nei punti da 94 a 129 "Retribuzioni particolari" devono essere indicati i dati relativi a particolari categorie di lavoratori ovvero a particolari tipi di retribuzione.

La riga "retribuzioni" particolari è ripetuta 4 volte. Se non sono sufficienti le righe di un quadro SA occorre compilarne un altro, riportando i dati identificativi del lavoratore dipendente (punti da 1 a 17) e i punti 69 e 70.

Nel punto 94 "Tipo" devono essere indicati i diversi tipi di retribuzioni particolari utilizzando uno dei seguenti codici:

Codice descrizione

C: Retribuzione considerata ai fini delle prestazioni in capitale per periodi di servizio prestati con obbligo di iscrizione al Fondo speciale (Esattorie e ricevitorie, ex Imposte di consumo);

D: Lavoratori a domicilio; relativamente alla retribuzione corrisposta per commessa di lavoro terminata nell'anno solare oggetto della denuncia, ma la cui data iniziale si colloca nell'anno solare precedente;

F: Retribuzione considerata ai fini del trattamento integrativo di pensione del Fondo speciale per periodi di servizio prestati con obbligo di iscrizione ai fondi Esattorie e ricevitorie, ex Imposte di consumo, porti di Genova e Trieste, aziende private del Gas;

M: Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo;

MS: Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di cassa integrazione straordinaria a zero ore;

N: Indennità sostitutiva del preavviso utile ai fini del trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo speciale aziende private del Gas;

P: Indennità sostitutiva del preavviso;

R: Riscatto periodo di prova utile ai fini del trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas;

PM: Lavoratori marittimi iscritti al regime obbligatorio della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Previdenza Marinara);

05: Personale dipendente di Enti pubblici creditizi iscritti all'A.G.O. dal 1° gennaio 1991;

37: Lavoratore richiamato alle armi;

AE: Lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive;

AS: Lavoratori in aspettativa per cariche sindacali;

IN: Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex INAM;

AR: Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa Mutua Artigiani;

CM: Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa Mutua Commercianti;

CD: Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa Mutua Coltivatori Diretti;

CS: Contribuzione aggiuntiva versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564 del 1996 e successive modificazioni;

TN: Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa Mutua Malattia Prov. Trento;

BZ: Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa Mutua Malattia Prov. Bolzano;

PS: Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex I.N.P.S.;

ON: Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex O.N.P.I.;

OL: Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex E.N.A.O.L.I.;

CC: Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex A.N.C.C.;

PI: Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex E.N.P.I.;

AI: Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Inail;

ES: Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex E.N.P.A.S.;

EP: Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex E.N.P.D.E.P.;

AM: Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex E.N.P.A.M.;

LS: Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Enpals;

IA: Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex E.N.P.A.I.A.;

DA: Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Inpdai;

CI: Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa di Previdenza Ingegneri ed Architetti;

98: Lavoratore soggetto al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

X1: Lavoratore, Fondo Elettrici, iscritto prima del 31 dicembre 1995;

Z1: Lavoratore, Fondo Elettrici, iscritto dopo il 31 dicembre 1995;

X2: Lavoratore, Fondo Telefonici, iscritto prima del 31 dicembre 1995;

Z2: Lavoratore, Fondo Telefonici, iscritto dopo il 31 dicembre 1995;

X3: Lavoratore Fondo Volo, iscritto prima del 31 dicembre 1995;

Z3: Lavoratore, Fondo Volo, iscritto dopo il 31 dicembre 1995;

X4: Lavoratore autoferrotranviere iscritto prima del 31 dicembre 1995;

Z4: Lavoratore autoferrotranviere iscritto dopo il 31 dicembre 1995;

BR: Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito.

Nei punti 95 e 96 "Data inizio" e "Data fine" devono essere indicate la data iniziale e finale del periodo cui si riferisce la retribuzione particolare considerata.

Nel punto 97 "Retribuzione" deve essere indicato l'importo della retribuzione particolare.

Nel punto 98 "N. sett. retrib" deve essere indicato il numero di settimane coperte dalla retribuzione particolare, nei casi previsti dalle specifiche retribuzioni particolari.

Nei punti da 99 a 102 devono essere indicati i dati riferiti esclusivamente a lavoratori iscritti a Fondi speciali di previdenza, con le modalità specifiche di ciascun Fondo.

Per maggiori dettagli in ordine alla compilazione delle "Retribuzioni particolari", vedere le successive istruzioni relative ai fondi speciali integrativi e sostitutivi e a particolari categorie di contribuenti o di retribuzioni.

 

 

Sezione III - Accredito di contribuzioni figurative e retribuzioni ridotte

I punti da 130 a 141 sono predisposti per consentire all'I.N.P.S. la disponibilità degli elementi utili per l'accredito, a favore dei lavoratori, del numero delle settimane e delle retribuzioni riconoscibili figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione, in relazione agli eventi di malattia o infortunio, malattia, legge n. 88 del 1987, maternità e integrazione salariale.

Relativamente alla maternità sono riconoscibili figurativamente:

- i periodi di astensione obbligatoria;

- i periodi di astensione facoltativa di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 1204 del 1971;

- i prolungamenti dell'astensione facoltativa per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 1204 del 1971;

- il prolungamento dell'astensione facoltativa di cui all'art. 33, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa per minori con handicap).

I dati, che i datori di lavoro devono fornire nei predetti punti, sono finalizzati all'attuazione dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, il quale prevede:

- il riconoscimento figurativo, in corrispondenza ai vari eventi, non solo per le settimane in cui non è stata corrisposta alcuna retribuzione, ma anche per quelle caratterizzate da retribuzione ridotta;

- l'attribuzione, per le settimane di riconoscimento figurativo, di un valore retributivo determinato sulla media delle retribuzioni settimanali piene percepite nell'anno solare in cui si collocano. Per le settimane di riconoscimento figurativo, determinato da integrazioni salariali, il valore retributivo è invece, calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale medesima, dedotto quanto corrisposto retributivamente dal datore di lavoro per le stesse settimane (vedi art. 4, comma 16, D.L. 17 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638.)

I punti da 130 a 141 non vanno pertanto compilati nel caso in cui al lavoratore, durante detti eventi, viene corrisposta l'intera retribuzione e versata la relativa contribuzione.

Per la compilazione dei predetti punti, che non è richiesta relativamente ai lavoratori per i quali non è dovuta all'I.N.P.S. la contribuzione pensionistica (al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o a una forma speciale di previdenza gestita dall'I.N.P.S.), devono essere osservate le disposizioni seguenti.

Nel punto 130 "Totale annuo settimane a retribuzione ridotta" deve essere indicato il totale annuo delle settimane di calendario (domenica-sabato) caratterizzate da una retribuzione ridotta (anche per un solo giorno) per uno dei seguenti eventi:

- malattia ed infortunio sul lavoro, anche se di durata inferiore a 7 giorni;

- malattia specifica legge n. 88 del 1987;

- maternità;

- cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria);

- donazione di sangue legge n. 107 del 1990.

L'indicazione di tali eventi è tassativa per cui non rientrano, nei periodi di retribuzione ridotta da indicare, quelli che non danno titolo all'accreditamento di contribuzione figurativa:

- permessi per allattamento art. 10 della legge n. 1204 del 1971;

- permessi giornalieri e mensili art. 33, commi 2, 3 e 6, legge n. 104 del 1992 (circolare n. 162 del 13 luglio 1993 e circolare n. 80 del 24 marzo 1995);

- congedo matrimoniale;

- sciopero;

- ecc.

Non devono essere indicate le settimane in cui la riduzione delle retribuzioni dipende esclusivamente dall'applicazione di un contratto di solidarietà, stipulato ai sensi della legge n. 863 del 1984.

Queste ultime devono, invece, essere comprese tra quelle indicate nel punto 79.

Il numero delle settimane ridotte indicate nel punto 130, costituisce un "di cui" del numero delle settimane indicate nel punto 79.

Nel punto 131 "Retribuzioni ridotte" deve essere indicato l'importo complessivo annuo delle retribuzioni corrisposte nelle settimane indicate nel punto precedente (punto 130). Nell'importo in parola non devono essere computate le retribuzioni ridotte per eventi diversi da quelli elencati a proposito della compilazione del punto 130, né ovviamente, le indennità di malattia e maternità, le indennità di cui alla legge n. 88 del 1987 e le integrazioni salariali, anticipate per conto dell'I.N.P.S.

Anche l'importo complessivo delle retribuzioni ridotte costituisce una parte dell'ammontare complessivo delle "Competenze correnti" indicate nel punto 77.

Per la determinazione dell'importo concernente le retribuzioni ridotte, è da tenere presente che, nel caso di settimane caratterizzate in parte da riduzione della retribuzione per eventi che danno diritto ad accreditamento di contributi figurativi, l'individuazione della retribuzione giornaliera piena può essere effettuata con il ricorso a valori retributivi medi.

In altre parole, i datori di lavoro possono indicare, in luogo delle retribuzioni realmente corrisposte per le giornate di retribuzione piena, valori determinati sulla base della media giornaliera delle voci tabellari nonché delle altre voci ricorrenti mensilmente in modo costante. Ciò tenuto conto della finalità attribuita al dato in questione, che è quella di determinare le retribuzioni settimanali piene spettanti in relazione a periodi lavorativi che siano in parte caratterizzati dagli eventi precedentemente citati, riduttivi della retribuzione stessa.

Nel punto 132 "Differenza retribuzioni da accreditare per C.I.G." indicare, per i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro che cadono nell'anno di riferimento della denuncia e per i quali sia stata autorizzata la corresponsione della integrazione salariale, l'ammontare complessivo delle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore se nello stesso periodo avesse lavorato normalmente, escludendo le somme corrisposte dal datore di lavoro nei periodi anzidetti e assoggettate a contribuzione obbligatoria.

Devono, invece, essere incluse, per gli eventi diversi da quelli in favore degli operai dell'edilizia, le quote di gratificazione annuali o periodiche relative ai periodi stessi.

Per gli eventi in favore degli operai dell'edilizia devono essere incluse le somme corrispondenti a quelle versate alle Casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, nonché il 15 per cento delle somme corrispondenti a quelle versate alle Casse edili a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle predette.

Non devono essere incluse le differenze retributive relative a periodi di interventi C.I.G. con pagamento diretto da parte dell'I.N.P.S., in quanto l'Istituto provvede direttamente alla rilevazione e al conseguente accreditamento figurativo.

Per i lavoratori ai quali si applica un contratto collettivo aziendale di solidarietà stipulato ai sensi della L. n. 863 del 1984, nel punto 132 deve essere indicata la retribuzione persa in dipendenza del

contratto di solidarietà, al netto degli aumenti retributivi di cui all'art. 1, comma 2, della legge citata (deve essere cioè riportato il prodotto tra il numero complessivo delle ore perse e la retribuzione oraria integrabile).

Nell'importo da indicare nel punto 132 vanno comprese le somme relative agli istituti contrattuali quali ferie, festività, gratificazioni annuali o periodiche, per la parte che eventualmente non sia più a carico del datore di lavoro in dipendenza della stipulazione del contratto di solidarietà.

Anche tali ultime somme devono essere indicate al netto degli aumenti retributivi di cui sopra è cenno.

Nei punti 133, 135, 137 e 139 "Sett. 1" devono essere indicate, distintamente per la malattia o infortunio, per la maternità, per la malattia di cui alla legge n. 88 del 1987, e per la C.I.G., il numero totale annuo delle settimane intere di calendario (da domenica a sabato) per le quali il lavoratore non ha percepito alcuna retribuzione dal datore di lavoro.

Nei punti in trattazione non devono essere incluse le settimane relative a periodi di interventi C.I.G. con pagamento diretto da parte dell'I.N.P.S., in quanto l'Istituto provvede direttamente alla rilevazione ed al conseguente accreditamento figurativo.

Le settimane indicate nei punti in trattazione non devono essere comprese fra quelle indicate al punto 79 "Sett. retrib." e le giornate relative alle "Sett. 1" non devono essere comprese fra quelle indicate al punto 80 "GG. Retrib.".

I mesi interamente non retribuiti dal datore di lavoro, anche se il lavoratore ha percepito, ad esempio, indennità di malattia a carico dell'I.N.P.S., devono essere barrati al punto 82 (mesi totalmente non retribuiti).

Nel suddetto numero di settimane (Sett. 1) non devono essere computate quelle in cui sono state retribuite anche solo festività non godute e quelle relative a malattie e infortuni di durata inferiore a 7 giorni.

Nei punti 134, 136, 138 e 140 "Sett. 2" devono essere indicate, in corrispondenza di ognuno dei precitati eventi, il numero totale annuo delle settimane caratterizzate da una retribuzione ridotta nel senso specificato a proposito della compilazione dei punti 130 e 131 (settimane retribuite solo per alcuni giorni ovvero retribuite anche per l'intero arco ma in misura ridotta).

Nel caso di malattia o infortunio, il punto 134 deve essere compilato solamente se l'evento ha durata pari o superiore a 7 giorni.

Il punto 141 "Donat. sangue L. n. 107 del 1990" deve essere compilato per tutti i lavoratori ai quali compete l'accredito figurativo ai sensi dell'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107, indicando il numero delle settimane nelle quali c'è stata una riduzione di retribuzione dovuta ad assenza per donazione di sangue. Nel caso in esame devono essere compilati anche i punti 130 e 131.

Criteri particolari per la compilazione dei punti da 130 a 141

- Licenziamento al termine di un periodo caratterizzato da uno degli eventi considerati nei suddetti punti, senza alcuna retribuzione nell'anno: dovranno essere compilati i punti per la parte relativa all'evento che ricorre.

- Settimane caratterizzate da eventi diversi riconoscibili figurativamente: poiché non è possibile operare una distinzione, ma deve essere tenuto fermo il diritto all'accreditamento figurativo, va scelta la soluzione più favorevole al lavoratore. In pratica, in caso di concorso di C.I.G. con altri eventi, va preferita la C.I.G.; in caso di concorso di malattia o infortunio con altri eventi, vanno preferiti gli altri eventi.

- Settimane nelle quali si verificano, in successione temporale, eventi diversi riconoscibili figurativamente: poiché, anche in tali ipotesi, non è possibile operare una distinzione, tutta la settimana, salvo che nel caso di malattia di comprovata durata inferiore a 7 giorni, dovrà essere considerata caratterizzata dall'evento più favorevole per il lavoratore, come specificato sopra.

- Eventi accreditabili figurativamente verificatisi nel corso di un rapporto part-time: le annotazioni nei punti da 130 a 141 devono essere fatte senza tenere conto del particolare tipo di rapporto.

 

 

Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS e gestioni contabili separate

Personale iscritto al soppresso fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono iscritti al "Fondo pensione lavoratori dipendenti", con evidenza contabile separata, i soggetti già iscritti al soppresso "Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto", nonché il personale assunto dal 1° gennaio 1996 rientrante nella previsione di cui all'art. 4 della legge n. 889 del 1971 che disciplinava l'obbligo della iscrizione al Fondo (vedi D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, circolare n. 178 del 12 settembre 1996, circolare n. 248 del 12 dicembre 1996 e circolare n. 69 del 21 marzo 1997.)

Per la compilazione delle dichiarazioni annuali, per i punti da 69 a 93 e da 130 a 141, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei punti da 72 a 76 "Assicurazioni coperte" deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;

- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate.

Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore iscritto al soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1995:

- nel punto 94 "TIPO" deve essere indicato il codice "X4" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul Mod. DM10/2 con i codici "X4..");

- nei punti 95 e 96 "Data inizio" e "Data fine" deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;

- nel punto 97 "Retribuzione" va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti "competenze correnti" e "altre competenze", con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);

- nei punti 98, 99, 100 e 101 non deve essere riportato alcun dato;

- nel punto 102 "Retribuzione pensionabile" va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive maturate nel Fondo alla data del 31 dicembre 1995. Secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 2 e 3, lett. a), del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via provvisoria.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando la successiva riga o altri quadri, indicando:

- nel punto 94 "Tipo" il codice "X4";

- nei punti 95 e 96 "Data inizio" e "Data fine" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;

- nel punto 97 "Retribuzione" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;

- nel punto 102 "Retribuzione pensionabile" l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione ai sensi del su citato art. 3 del D.Lgs. n. 414 del 1996;

b) lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995:

Devono essere compilati soltanto i punti "Tipo" e "Retribuzione":

- nel punto 94 "Tipo" deve essere indicato il codice "Z4" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul Mod. DM10/2 con i codici "Z4..").

- nel punto 97 "Retribuzione" la sommatoria degli importi indicati nei punti "competenze correnti" e "altre competenze". Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quello della dichiarazione.

Iscritti al fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private

D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1996, n. 256, contenente norme di armonizzazione del regime pensionistico del Fondo elettrici con la disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Circolare n. 41 del 22 febbraio 1997dell'I.N.P.S.

Per la compilazione delle dichiarazioni annuali, per i punti da 69 a 93 e da 130 a 141, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei punti da 72 a 76 "Assicurazioni coperte" deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;

- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate.

Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) Lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995:

- nel punto 94 "Tipo" deve essere indicato il codice "X1" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul Mod. DM10/2 con i codici "X1");

- nei punti 95 e 96 "Data inizio" e "Data fine" deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;

- nel punto 97 "Retribuzione" va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti "competenze correnti" e "altre competenze", con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);

- nei punti 98, 99 e100 non deve essere riportato alcun dato;

- nel punto 101 "GG. non retr." va indicato il numero di calendario delle giornate di assenza, non retribuite, anche se coperte ai fini assicurativi per effetto dell'art. 7 della legge 11 settembre 1983, n. 638;

- nel punto 102 "Retribuzione pensionabile" va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alla anzianità contributiva maturata nel Fondo alla data del 31 dicembre 1996, per la quale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa previgente.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 12, comma 9, della legge n. 153 del 1969, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997, riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione nel mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando la successiva riga o altri quadri, indicando:

- nel punto 94 "Tipo" il codice "X1";

- nei punti 95 e 96 "Data inizio" e "Data fine" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;

- nel punto 97 "Retribuzione" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;

- nel punto 102 "Retribuzione pensionabile" l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione ai sensi del su citato art. 2 del D.Lgs. n. 562 del 1996;

b) Lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995:

Devono essere compilati solo i punti "Tipo" e "Retribuzione".

- nel punto 94 "Tipo" deve essere indicato il codice "Z1" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul Mod. DM10/2 con i codici della serie "Z1"; (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul Mod. DM10/2 con i codici della serie "Z1");

- nel punto 97 "Retribuzione" deve essere indicata la sommatoria degli importi indicati nei punti 77 "competenze correnti" e 78 "altre competenze". Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quelli della dichiarazione.

Iscritti al fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione

D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 658, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1996, n. 301, contenente norme di armonizzazione del regime pensionistico del Fondo telefonici con la disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Circolare n. 94 del 17 aprile 1997.

Per la compilazione delle dichiarazioni annuali, per i punti da 69 a 93 e da 130 a 141, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei punti da 72 a 76 "Assicurazioni coperte" deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;

- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate.

Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995:

- nel punto 94 "Tipo" deve essere indicato il codice "X2" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul Mod. DM10/2 con i codici della serie "X2...");

- nei punti 95 e 96 "Data inizio" e "Data fine" deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;

- nel punto 97 "Retribuzione" va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti "competenze correnti" e "altre competenze", con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);

- nei punti 98, 99 e 100 non deve essere riportato alcun dato;

- nel punto 101 "GG. non retr." va indicato il numero di calendario delle giornate di assenza, non retribuite, anche se coperte ai fini assicurativi per effetto dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638;

- nel punto 102 "Retribuzione pensionabile" va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alla anzianità contributiva maturata nel Fondo alla data del 31 dicembre 1996, per la quale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 658, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa previgente. Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 12, comma 9, della legge n. 153 del 1969, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997, riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione nel mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando la successiva riga o altri quadri, indicando:

- nel punto 94 "Tipo" il codice "X2";

- nei punti 95 e 96 "Data inizio" e "Data fine" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;

- nel punto 97 "Retribuzione" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;

- nel punto 102 "Retribuzione pensionabile" l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione, ai sensi del su citato art. 2 del D.Lgs. n. 658 del 1996;

b) lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995:

Devono essere compilati soltanto i punti "Tipo" e "Retribuzione":

- nel punto 94 "Tipo" deve essere indicato il codice "Z2" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul Mod. DM10/2 con i codici "Z2");

- nel punto 97 "Retribuzione" deve essere indicata la sommatoria degli importi dei punti 77 "competenze correnti" e 78 "altre competenze". Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quelli della dichiarazione.

Iscritti al fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Il D.Lgs. 24 aprile 1997 n. 164 - in vigore dal 1 luglio 1997 - emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha disposto l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti del Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

Per la compilazione delle dichiarazioni annuali, per i punti da 69 a 93 e da 130 a 141, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che :

- nei punti da 72 a 76 "Assicurazioni coperte" deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;

- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate;

Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore iscritto al fondo alla data del 31 dicembre 1995:

- nel punto 94 "TIPO" deve essere indicato il codice "X3" (trattasi di lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul Mod. DM10/2 con i codici della serie "X3..");

- nei punti 95 e 96 "Data inizio" e "Data fine" il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;

- nel punto 97 "Retribuzione" va indicato l'importo complessivo delle competenze corrisposte nell'anno (sommatoria degli importi indicati nei punti "competenze correnti" e "altre competenze", con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);

- nei punti 98, 99, 100, e 101 non deve essere riportato alcun dato;

- nel punto 102 "Retribuzione pensionabile" va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive maturate nel Fondo alla data del 31 dicembre 1997. Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa vigente presso il Fondo che resta a tal fine confermata in via provvisoria.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 12, comma 9, della legge n. 153 del 1969, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997, riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione nel mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando la successiva riga o altri quadri, indicando:

- nel punto 94 "Tipo" il codice "X3";

- nei punti 95 e 96 "Data inizio" e "Data fine" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate,

- nel punto 97 "Retribuzione" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;

- nel punto 102 "Retribuzione pensionabile" l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione, ai sensi del su citato art. 2 del D.Lgs. n. 164 del 1997;

b) lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995:

Devono essere compilati soltanto i punti "Tipo" e "Retribuzione":

- nel punto 94 "Tipo" deve essere indicato il codice "Z3" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul Mod. DM10/2 con i codici "Z3");

- nel punto 97 "Retribuzione" deve essere indicata la sommatoria degli importi dei punti 77 "Competenze correnti" e 78 "Altre competenze". Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quelli della dichiarazione.

Lavoratori già iscritti al fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri)

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali del quadro SA rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello O1/M.

Gestione speciale ex enti pubblici creditizi

Il datore di lavoro deve compilare il quadro SA osservando le istruzioni di carattere generale.

Ai fini dell'individuazione di tutti i lavoratori dipendenti da ex enti pubblici creditizi, iscritti nella gestione speciale, dovrà essere indicato, nel punto 94 "Tipo" di una riga delle "retribuzioni particolari", il codice "05" (zero cinque), lasciando in bianco tutti gli altri punti contenuti nella stessa riga.

Per eventuali "retribuzioni particolari" di altro tipo (es. periodi di preavviso) devono essere utilizzate altre righe (circolare n. 6 del 8 gennaio 1991 e circolare n. 102 del 6 aprile 1992).

Fondi integrativi gestiti dall'I.N.P.S.

Fondo esattoriale

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali del quadro SA rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello O1/M.

Si evidenzia che, poiché i riposi usufruiti dalle lavoratrici durante il primo anno di vita del bambino, così come previsto dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sono utili ai sensi dello stesso art. 10 ai fini dell'anzianità di servizio, il datore di lavoro, per i periodi di cui trattasi, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 377 del 1958, è tenuto a versare la contribuzione IVS.

Pertanto, per i periodi interessati dall'art. 19 della predetta legge, il datore di lavoro dovrà compilare un apposito quadro "SA" con i dati previdenziali ed assistenziali relativi agli stessi (circolare n. 47 del 26 febbraio 1998.)

Fondo gas

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali del quadro SA rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello O1/M.

Consorzio del porto di Genova ed Ente autonomo porto di Trieste

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali del quadro SA rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello O1/M.

Gestione ad esaurimento degli enti disciolti (art. 75 del D.P.R. n. 761/1979)

A decorrere dal 1° ottobre 1999 la gestione ad esaurimento degli enti disciolti è soppressa (art. 64 della legge n. 144 del 1999).

Per i dati previdenziali da dichiarare per i periodi fino al 30 settembre 1999 rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello O1/M.

Il comma 5 dell'art. 64 della legge n. 144 del 1999, ha istituito, a decorrere dal 1° ottobre 1999, un contributo di solidarietà nella misura del 2%, a carico dell'iscritto, da determinarsi sulle prestazioni integrative erogate o maturate presso i Fondi medesimi alla data del 30 settembre 1999.

Il contributo ha natura solidaristica e, quindi, non accresce la retribuzione utile ai fini della liquidazione delle prestazioni, né alimenta la posizione assicurativa individuale.

Da ciò discende che, a decorrere dal 1° ottobre 1999, l'importo della base imponibile sulla quale viene calcolato il predetto contributo non dovrà più essere riportato nel quadro SA (circolare n. 197 del 8 novembre 1999.)

Particolari categorie di lavoratori o di retribuzioni

Lavoratori del credito e delle assicurazioni

Per la compilazione delle dichiarazioni annuali valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Non è più richiesta la compilazione di una riga delle "retribuzioni particolari" con il codice "T4".

Rimane fermo che il contributo per l'A.N.F. (art. 73 del T.U. delle norme concernenti gli assegni per il nucleo familiare) deve continuare ad essere versato con le consuete modalità, in base alla normativa vigente.

Indennità sostitutiva del preavviso

Devono essere fornite le seguenti informazioni, sia nel caso in cui il corrispondente periodo si collochi integralmente nell'anno solare considerato, sia nel caso in cui il periodo stesso abbia termine nell'anno successivo:

- nel punto 94 "Tipo" va indicato il codice "P";

- nei punti 95 e 96 "Data inizio" e "Data fine" va indicato il periodo coperto dall'indennità sostitutiva di preavviso;

- nel punto 97 "Retribuzione" va indicato l'importo dell'indennità (l'importo non va sommato nel punto 78 "Altre competenze");

- nel punto 98 "Sett. retrib." va indicato il numero delle settimane cui il compenso stesso si riferisce.

Nel caso di indennità erogata ai superstiti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore, il relativo ammontare assoggettato a contribuzione, va riportato nel punto 78 "Altre competenze" (circolare n. 211 del 19 agosto 1992).

Qualora il decesso del lavoratore intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ma nell'arco temporale corrispondente al periodo di preavviso e il datore di lavoro ne viene a conoscenza, il periodo fino al decesso va indicato nelle "retribuzioni particolari", mentre l'indennità sostitutiva del preavviso erogata per il periodo posteriore al decesso va riportata nel punto 78 "Altre competenze".

Lavoranti a domicilio

La retribuzione corrisposta al lavorante a domicilio per commessa di lavoro relativa a periodo terminato, ovviamente, nell'anno solare oggetto della dichiarazione, ma la cui data iniziale si colloca nell'anno solare precedente va inserita nelle "retribuzioni particolari", indicando:

- nel punto 94 "Tipo" il codice "D";

- nei punti 95 e 96 "Data inizio" e "Data fine" il periodo coperto dalla commessa;

- nel punto 97 "Retribuzione" va indicato il compenso relativo alla commessa medesima;

- nel punto 98 "Sett. retrib." va indicato il numero delle settimane cui il compenso stesso si riferisce.

Le retribuzioni e le settimane retribuite non vanno sommate a quelle indicate ai punti 77, 78, 79, 80.

I dati relativi a commesse iniziate e terminate nell'anno di riferimento della dichiarazione, vanno inseriti nella sezione 1.

Impiegati e operai richiamati alle armi

Le disposizioni che seguono vanno applicate nei confronti degli impiegati e degli operai delle aziende dell'industria, dell'artigianato, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati quando i richiamati abbiano beneficiato del trattamento di richiamo a carico della speciale cassa.

Il datore di lavoro, per i periodi di cui sopra, deve indicare:

- nel punto 94 "Tipo" il codice "37";

- nei punti 95 e 96 "Data inizio" e "Data fine" il periodo di richiamo alle armi, collocato nell'anno di riferimento della dichiarazione;

- nel punto 97 "Retribuzione" l'importo complessivo della retribuzione civile che sarebbe spettata al richiamato qualora fosse rimasto in servizio per il datore di lavoro per il periodo sopra indicato;

- nel punto 98 "Sett. retrib." va indicato il numero delle settimane di richiamo alle armi, relativo al periodo sopra indicato.

Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere

Per i periodi di lavoro in sotterraneo il datore di lavoro deve compilare i punti 69, 70, 71, 81 o 82 e i punti da 83 a 93.

Deve inoltre compilare una o più righe delle "retribuzioni particolari", indicando:

- nel punto 94 "Tipo" il codice "M";

- nei punti 95 e 96 "Data inizio" e "Data fine" il periodo di lavoro in sotterraneo;

- nel punto 97 "Retribuzione" l'importo complessivo della retribuzione dovuta per il periodo indicato;

- nel punto 98 "Sett. retrib." il numero delle settimane relativo al periodo indicato;

Per ogni periodo di lavoro in sotterraneo deve essere compilata una riga di "retribuzioni particolari".

Per il lavoratore che nel corso dello stesso anno solare ha sia periodi di lavoro in sotterraneo che periodi di lavoro in superficie devono essere compilati anche i punti da 72 a 76 e i punti 77, 78 e 79, tenendo conto solo dei periodi di lavoro in superficie; il punto 81 o 82 va compilato tenendo conto sia dei periodi di lavoro in sotterraneo che dei periodi di lavoro in superficie.

I periodi di Cassa Integrazione guadagni straordinaria a zero ore concessi ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere, devono essere inseriti, oltre che nei punti relativi alle contribuzioni figurative, in una riga delle "retribuzioni particolari", indicando:

- nel punto 94 "Tipo" il codice "MS";

- nei punti 95 e 96 "Data inizio" e "Data fine" il periodo di cassa integrazione a zero ore;

- nel punto 98 "Sett. retrib." il numero delle settimane relative al periodo indicato.

Lavoratori marittimi soggetti al regime della legge n. 413 del 1984

Per i periodi di imbarco il datore di lavoro deve compilare i punti 69, 70, 71, 81 o 82 e i punti da 83 a 93.

Deve inoltre compilare una o più righe delle retribuzioni particolari, indicando:

- nel punto 94 "Tipo" il codice "PM";

- nei punti 95 e 96 "Data inizio" e "Data fine" il periodo di imbarco che comporta l'iscrizione al regime della legge n. 413 del 1984; nel punto 97 "Retribuzione" l'importo delle "Competenze correnti" dovute per il periodo indicato;

- nel punto 98 "Sett. retrib." il numero delle settimane relativo al periodo indicato;

- nel punto 102 "Retribuzione pensionabile" l'importo delle "Altre competenze" dovute per il periodo indicato.

Per ogni periodo di imbarco deve essere compilata una riga di "retribuzioni particolari".

Per il marittimo che nel corso dello stesso anno solare ha sia periodi di imbarco che periodi di "comandata" devono essere compilati distinti quadri SA.

Per i periodi di "comandata", devono essere seguite le istruzioni valide per la generalità dei lavoratori.

Nel caso in cui ad un lavoratore marittimo soggetto al regime della legge n. 413 del 1984, cessato nell'anno precedente, vengono corrisposti nell'anno cui si riferisce la denuncia soltanto arretrati di retribuzione a seguito di legge o contratto collettivo con effetto retroattivo, i datori di lavoro dovranno regolarmente presentare la dichiarazione annuale attenendosi nella compilazione della stessa alle seguenti istruzioni (circolare n. 136 del 6 maggio 1994):

- compilare i punti 69, 70, 71;

- compilare una riga delle "retribuzioni particolari" indicando solamente:

- nel punto 94 "Tipo": il codice "PM";

- nel punto 97 "Retribuzioni": l'importo corrisposto.

Lavoratori per i quali, per effetto del superamento del massimale contributivo previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, non è più dovuto il contributo al F.P.L.D. (circolare n. 177 del 7 settembre 1996)

a) lavoratori iscritti al F.P.L.D.

I datori di lavoro interessati devono compilare il quadro SA secondo le consuete modalità, tenendo presente che:

- nei punti 77 "Competenze correnti" e 78 "Altre competenze" vanno indicate le retribuzioni sottoposte a contribuzione pensionistica per l'ammontare complessivo del massimale;

- nei punti 79 "Sett. retrib." e 80 "GG. retrib." vanno indicate rispettivamente le settimane e le giornate retribuite, ivi comprese, quelle per le quali non sia stata corrisposta contribuzione pensionistica per superamento del massimale;

- nelle "retribuzioni particolari":

- nel punto 94 "Tipo" va riportato il codice "98";

- nei punti 95 e 96 "Data inizio" e "Data fine" vanno indicate, rispettivamente, la data iniziale e quella finale del periodo di lavoro complessivamente prestato;

- nel punto 97 "Retribuzione" va riportato l'importo eccedente il massimale;

- nel punto 98 "Sett. retrib." lo stesso valore indicato nel punto 79 "Sett. retrib."

b) Lavoratori non iscritti al F.P.L.D.

Il quadro SA deve essere compilato secondo le consuete modalità.

c) Lavoratori iscritti a Fondi sostitutivi gestiti dall'I.N.P.S.

I datori di lavoro interessati devono compilare il quadro SA secondo le consuete modalità, tenendo presente che nelle "retribuzioni particolari":

- la retribuzione da indicare ai fini pensionistici è quella contenuta entro il massimale;

- in un ulteriore rigo deve essere indicato:

- nel punto 94 "Tipo" il codice "98";

- nei punti 95 e 96 "Data inizio" e "Data fine", rispettivamente, la data iniziale e quella finale del periodo di lavoro complessivamente prestato;

- nel punto 97 "Retribuzione" l'importo eccedente il massimale;

- nel punto 98 "Sett. retrib." lo stesso valore indicato nel punto 79 "Sett. retrib."

Contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 2, della L. n. 816 del 1985 (amministratori locali - aspettative per cariche elettive)

Il quadro SA, per i dati previdenziali ed assistenziali, va compilato con le regole del fondo di appartenenza del lavoratore (circolare n. 67 del 31 marzo 1988).

Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito

I periodi per i quali è stata versata la contribuzione figurativa di cui trattasi vanno dichiarati con le seguenti particolarità:

- 9, 10 e 11 "Qualifica": indicare la qualifica rivestita all'atto della risoluzione del rapporto;

- compilare i punti 69 "Ente", 70 "Matricola azienda", 71 "Prov. lav.";

- punti da 72 a 76 "Assicurazioni coperte": barrare la sola casella IVS.

Nelle "retribuzioni particolari" compilare una riga indicando:

- nel punto 94 "Tipo" il codice "BR";

- nei punti 95 e 96 "Data inizio" e "Data fine" il periodo di riferimento della contribuzione figurativa versata;

- nel punto 97 "Retribuzione" l'importo complessivo della retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo;

- nel punto 98 "sett. retrib." il numero delle settimane da accreditare.

Lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o provinciali, collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (circolare n. 160 del 12 giugno 1992)

I periodi caratterizzati dall'aspettativa stessa sono considerati utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. e dagli altri trattamenti sostitutivi o esonerativi della medesima.

I periodi di aspettativa possono formare oggetto dell'accreditamento figurativo, su domanda degli interessati.

In ogni caso per i predetti soggetti devono essere presentate le dichiarazioni annuali, da compilarsi con le seguenti modalità:

- compilare i punti 9, 10, 11 "Qualifica" con la qualifica rivestita dal lavoratore al momento del collocamento in aspettativa;

- compilare una riga delle "retribuzioni particolari" indicando solamente:

- nel punto 94 "Tipo": il codice "AE" per i lavoratori collocati in aspettativa per svolgere funzioni pubbliche elettive o il codice "AS" per i lavoratori collocati in aspettativa per ricoprire cariche sindacali;

- nei punti 95 e 96 "Data inizio" e "Data fine" il periodo di aspettativa.

Qualora nel corso dell'anno il lavoratore abbia usufruito di più periodi di aspettativa ai sensi della L. n. 300, questi dovranno essere indicati in righe separate.

Ove nello stesso anno per un lavoratore sussistano periodi di aspettativa e periodi di lavoro retribuito, dovranno essere compilati distinti quadri SA.

Contribuzione aggiuntiva per i lavoratori in aspettativa o distacco sindacale. Art. 3 D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, modificato dal D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278 (circolare n. 14 del 23 gennaio 1997, circolare n. 197 del 2 settembre 1998 e circolare n. 60 del 15 marzo 1999)

La dichiarazione annuale va compilata come segue:

- compilare i punti da 69 a 71 ed eventualmente il punto 86;

- i dati assicurativi relativi all'anno di riferimento della dichiarazione vanno inseriti nella sezione 1, compilando anche il punto 77;

- i dati assicurativi relativi ad anni precedenti a quello di riferimento della dichiarazione, vanno indicati solo nella sezione 2 "Retribuzioni particolari", compilando le righe come segue:

- nel punto 94 "Tipo" indicare il codice "CS";

- nei punti 95 e 96 "Data inizio" e "Data fine" indicare il periodo relativo alla contribuzione (se il periodo è superiore all'anno compilare una riga per ogni anno di riferimento della contribuzione aggiuntiva);

- nel punto 97 "Retribuzione" indicare l'imponibile sul quale è stata calcolata la contribuzione aggiuntiva.

Trattandosi di contribuzione aggiuntiva che non dà luogo di per sé al riconoscimento di anzianità contributiva, nessun dato deve essere indicato nei punti 79 (Sett. retrib.), 80 (GG. retrib.) e nei punti 98 "Sett. retrib." e 99 "GG. retrib." delle retribuzioni particolari.

 

 

Allegato 4

Tabella SD - Qualifica

CODICE 

DESCRIZIONE 

 

 

a) QUALIFICA ASSICURATIVA (punto 9 del quadro SA) 

 

 

 

 

1 

Operaio 

 

2 

Impiegato 

 

3 

Dirigente 

 

4 

Apprendista non soggetto all'assicurazione infortuni 

 

5 

Apprendista soggetto all'assicurazione infortuni 

 

6 

Lavoratore a domicilio 

 

7 

Equiparato o intermedio considerato impiegato ai fini della contribuzione per le prestazioni economiche di malattia 

 

8 

Viaggiatore o piazzista 

 

W 

Apprendista qualificato operaio (Art. 21, commi 6 e 22, L. 28 febbraio 1987, n. 56) 

 

R 

Apprendista qualificato impiegato (Art. 21, commi 6 e 22, L. 28 febbraio 1987, n. 56) 

 

Q 

Quadro 

 

E 

Pilota (fondo volo) 

 

F 

Pilota in addestramento (primi 12 mesi) 

 

G 

Pilota collaudatore 

 

H 

Tecnico di volo 

 

L 

Tecnico di volo in addestramento (primi 12 mesi) 

 

M 

Tecnico di volo per collaudi 

 

N 

Assistente di volo 

 

A 

Personale della scuola non iscritto all'Assicurazione IVS presso l'INPS 

 

P 

Giornalista professionista o praticante iscritto all'INPGI 

 

 

 

 

 

b) TEMPO PIENO/TEMPO PARZIALE (punto 10 del quadro SA) 

 

F 

Tempo pieno 

 

P 

Tempo parziale 

 

 

 

 

 

c) TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO (punto 11 del quadro SA) 

 

 

 

 

I 

Tempo indeterminato 

 

D 

Tempo determinato o contratto a termine 

 

S 

Stagionale 

 

 

 

 

 

d) CATEGORIE PARTICOLARI (punto 12 del quadro SA) 

 

 

 

 

A 

Pensionati 

 

B 

Pensionati da casellario pensionistico 

 

C 

Insegnanti universitari, compresi docenti, incaricati, ricercatori e assimilati 

 

D 

Insegnanti e presidi di scuola media 

 

E 

Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna 

 

F 

Graduati e truppa 

 

G 

Sottufficiali 

 

H 

Ufficiali 

 

K 

Magistrati 

 

L 

Dipendenti all'estero (art. 3, comma 3, lett. c), del Tuir) 

 

M 

Soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 47, comma 1, lett. a), del Tuir) 

 

N 

Percipienti indennità e compensi erogati per incarichi svolti in qualità di dipendente (art. 47, comma 1, lett. b), del Tuir) 

 

P 

Beneficiari di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 47, comma 1, lett. c) del Tuir) 

 

Q 

Ministri del culto (art. 47) comma 1, lett. d), del Tuir) 

 

R 

Medici che svolgono attività libero-professionale intramuraria (art. 47, comma 1, lett. e), del Tuir) 

 

S 

Percipienti indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, membri delle commissioni tributarie, giudici di pace e esperti del tribunale di sorveglianza (art. 47, comma 1, lett. f), del Tuir) 

 

T 

Percipienti indennità, comunque denominate, erogate per le cariche elettive di cui all'art. 114 della Costituzione (indennità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali) e alla L. 27 dicembre 1985, n. 816 (indennità per gli amministratori locali, ad esempio sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, ecc.) (art. 47, comma 1, lett. g), del Tuir) 

 

U 

Percipienti rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso (art. 47, comma 1, lett. h), del Tuir) 

 

V 

Percipienti prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico dalle forme pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (art. 47, comma 1, lett. h-bis), del Tuir) 

 

W 

Percipienti assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (art. 47, comma 1, lett. i), del Tuir)  

 

Y 

Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (art. 47, comma 1, lett. l), del Tuir) 

 

Z 

Eredi 

 

 

 

 

 

e) ULTERIORI CATEGORIE (punto 13 del quadro SA) 

 

 

 

 

A 

Percipienti borse lavoro 

 

B 

Tirocinanti 

 

C 

Ricoverati 

 

D 

Detenuti 

 

E 

Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane 

 

F 

Somme corrisposte in base a piani di inserimento professionale 

 

G 

Collaboratori familiari di imprese non artigiane 

 

H 

Partecipanti all'impresa familiare non artigiana 

 

L 

Associati in partecipazione 

 

M 

Iscritti alle compagnie portuali 

 

N 

Componenti le carovane di facchini, vetturini o barrocciai 

 

P 

Addetti alla navigazione e alla pesca delle acque interne 

 

Q 

Altri 

 

 

 

Allegato 5

Software di controllo 2.0: dati previdenziali del modello CUD 2000

Come precisato con circolare n. 208 del 1999, la novità di maggior rilievo, in materia di certificazione dei dati previdenziali I.N.P.S. attraverso il mod. CUD 2000, è costituita dalla inclusione, nel nuovo modello, di tutti i dati che il datore di lavoro è tenuto a dichiarare nel quadro SA del modello 770/2000 o UNICO 2000. Inoltre, l'art. 2, comma 2, del D.M. 28 ottobre 1999 ha conferito al modello CUD 2000 valore di dichiarazione ai fini I.N.P.S.; infatti lo stesso potrà essere presentato dal lavoratore all'I.N.P.S. per la determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nel caso in cui gli archivi non fossero ancora aggiornati.

Attesa la nuova funzione attribuita al modello ed in relazione alle richieste avanzate da parte degli utenti, si è provveduto a predisporre il relativo software di controllo.

Si comunica, pertanto, che verrà rilasciata, entro la prima quindicina del corrente mese, la nuova versione della procedura che permette di verificare i dati previdenziali che saranno esposti sul modello CUD 2000.

Data l'urgenza e considerato che i nuovi campi introdotti (rispetto al quadro SA del mod. 770) non hanno rilevanza ai fini dei controlli effettuati dalla procedura, si potrà fare riferimento, per l'eventuale importazione da supporto magnetico, ai tracciati già utilizzati per il controllo dei quadri SA del modello 770/1999; e precisamente: il tracciato a 768 bytes a suo tempo concordato (tracciato I.N.P.S.) nonché il tracciato utilizzato per la trasmissione telematica.

Ferme restando tali considerazioni, si è provveduto comunque ad aggiornare il tracciato I.N.P.S. a 768 bytes, con l'accodamento delle nuove informazioni presenti nel modello CUD 2000 e altre (es. dati consulente). Il nuovo tracciato potrà essere utilizzato anche per eventuali ulteriori flussi, indirizzati direttamente all'Istituto, e relativi a dati previdenziali dei lavoratori (O1/M-sost., variazioni, ecc.)

Le nuova versione del software di controllo 2.0 recepisce le novità normative introdotte al 31 dicembre 1999 e relative a:

- obbligatorietà della presenza di settimane utili in presenza di qualifica part-time con contemporanea marcatura dell'assicurazione IVS;

- nuova qualifica assicurativa P = giornalisti professionisti o praticanti iscritti all'I.N.P.G.I.;

- nuovo tipo retribuzione particolare CS = contribuzione aggiuntiva versata facoltativamente dagli organismi sindacali D.Lgs. n. 564 del 1996;

- soppressione della qualifica assicurativa A;

- soppressione del tipo rapporto 81= dirigenti iscritti all'Inpdai post 31 dicembre 1995);

- nuovo significato per il tipo rapporto 92 = dirigenti assunti ex art. 20 della legge n. 266 del 1997;

- soppressione della retribuzione particolare di tipo T4 = quote CUAF del credito/assicurazioni;

- nuova assicurazione coperta di tipo FG = Fondo di Garanzia che sarà considerata come assicurazione Altre.

Ai fini della produzione del modello CUD da consegnare ai lavoratori, si ritiene importante sottolineare che nella seconda pagina del documento (dati previdenziali) venga riportato, preferibilmente in corrispondenza del rigo "Dati previdenziali ed assistenziali I.N.P.S. ed Inpdai", il codice fiscale del lavoratore in modo da garantire l'integrità e l'univocità del documento, soprattutto ai fini delle prestazioni previdenziali

Il Direttore centrale entrate contributive

Giorgio Craca

Il Direttore centrale sistemi informativi e telecomunicazioni

Vittorio Crecco

 

 

Allegato 6

 

2 4 6 

CCNL per i capitani di lungo corso al comando e per i capitani di macchina alla direzione di macchina di navi dell'armamento libero e del società del gruppo TIRRENIA non in REGOLAMENTO ORGANICO e della società ALMARE.  

 

2 4 7 

CCNL per l'imbarco degli equipaggi degli aliscafi e dei natanti veloci per trasporto passeggeri, gestiti sia dall'armatoria pubblica che da quella privata 

 

2 4 8 

CCNL per l'imbarco degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 Tsl delle società di navigazione TIRRENIA, ADRIATICA, LLOYD TRIESTINO e ITALIA (per il personale in forza alla data del 13.8.1998). 

 

2 4 9 

CCNL per l'imbarco degli equipaggi delle navi da carico superiori a 500 Tsl delle società di navigazione TIRRENIA, ADRIATICA, LLOYD TRIESTINO e ITALIA (per il personale in forza alla data del 13.8.1998).  

 

2 5 0 

CCNL per gli addetti agli uffici e per il personale operaio delle società di navigazione TIRRENIA, ADRIATICA, LLOYD TRIESTINO, ITALIA (per il personale in forza alla data del 13.8.1998) e della Società Finanziaria Marittima (FINMARE) 

MARITTIMI 

2 5 1 

CCNL per l'imbarco degli equipaggi delle Società Regionali CAREMAR, SIREMAR, TOREMAR e SAREMAR 

 

2 5 2 

REGOLAMENTO ORGANICO per gli addetti agli uffici delle società esercenti i servizi marittimi, postali e commerciali di carattere locale CAREMAR, SIREMAR, TOREMAR e SAREMAR 

 

2 5 3 

REGOLAMENTO ORGANICO per il personale di Stato Maggiore Navigante delle società esercenti i servizi marittimi, postali e commerciali di carattere locale CAREMAR, SIREMAR, TOREMAR e SAREMAR 

 

2 5 4 

CCNL per gli equipaggi dei piroscafi superiori a 550 Tsl della ALMARE 

 

2 5 5 

Contratto Aziendale di Lavoro per gli addetti agli uffici della ALMARE 

 

2 5 6 

CCNL per gli ufficiali radiotelegrafisti della Società TELECOM ITALIA 

 

2 5 7 

REGOLAMENTO ORGANICO per il personale di Stato Maggiore Navigante delle società di navigazione TIRRENIA, ADRIATICA, ITALIA e LLOYD TRIESTINO 

 

2 5 8 

CCNL per i medici di bordo imbarcati su navi passeggeri superiori a 50 Tsl 

 

2 5 9 

CCNL per l'imbarco degli equipaggi dei piroscafi e delle motonavi da carico superiori a 3000 Tsl 

 

2 6 0 

CCNL per i marittimi imbarcati sulle navi da carico a scafo metallico da 151 a 3000 Tsl o da 151 a 4000 Tsc (=tonnellate stazza convenzionale) 

 

2 6 1 

CCNL per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 Tsl adibite a qualunque tipo di traffico, compreso il diporto, con esclusione dei marittimi imbarcati su navi già oggetto di altro contratto di lavoro (aliscafi, rimorchiatori portuali, marittimi edili, bunkeraggi e servizi portuali diversi 

 

2 6 2 

CCNL per i marittimi imbarcati su navi da crociera 

MARITTIMI 

2 6 3 

CCNL per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio e al soccorso delle navi 

 

2 6 4 

CCNL per gli addetti agli Uffici e ai terminals delle società e aziende di navigazione che esercitano l'armamento libero (=privato) 

 

2 6 5 

Contratti di lavoro aziendali, territoriali o locali per le attività marittime non regolamentate da CCNL (ES. pilotine) 

 

2 6 6 

CCNL per l'imbarco dei marittimi di nazionalità italiana su navi da carico e passeggeri locate a scafo nudo ad armatore straniero, ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge n. 234/1989 

 

068 

CCNL per i dipendenti dalle imprese edili ed affini. 

 

069 

CCNL per i dipendenti dalle piccole imprese edili ed affini. 

EDILIZIA 

070 

CCNL per i dipendenti dalle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia ed attività affini 

 

071 

CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane edili ed affini 

 

 

Allegato 7

Ai Dirigenti centrali e periferici

Oggetto: Prepensionamenti Poligrafico dello Stato.

Dichiarazioni sostitutive (O1/M-SOST)

Com'è noto, il Ministero del lavoro, con D.M. 9 febbraio 2000, ha ammesso la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato ad un massimo di 1700 dipendenti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2000.

Alla data del 31 marzo c.a., pertanto, è stato autorizzato un primo scaglione di circa 1000 prepensionamenti, per la gestione dei quali è in corso di rilascio una procedura automatizzata che prevede, per i lavoratori in parola, la memorizzazione su supporto magnetico dei dati assicurativi e retributivi, secondo il tracciato di mod. O1/M-SOST relativo agli anni 1998-1999-2000, nonché la loro trasmissione in archivio centrale.

La realizzazione di tale procedura si è resa necessaria in considerazione del fatto che negli archivi dell'I.N.P.S. non sono ancora confluiti i dati riferiti ai predetti anni (quadro SA del mod. 770), per i quali i lavoratori avrebbero dovuto presentare il mod. O1/M-SOST, per l'anno 1998, e le copie dei mod. CUD, per gli anni 1999 e 2000.

Le fasi di caricamento dei dati su AS400 e di trasmissione in archivio centrale saranno curate dalla Sede I.N.P.S. di RM-CENTRO, che opererà per conto di tutte le Sedi I.N.P.S. del Lazio e della Sede I.N.P.S. di Perugia.

Poiché tale procedura sarà messa a disposizione per la fine del corrente mese, si invitano le Sedi I.N.P.S. interessate agli esodi previsti dalla legge n. 416 del 1981, a soprassedere alla acquisizione degli O1/M-SOST cartacei rilasciati ai propri dipendenti dal Poligrafico dello Stato, allo scopo di evitare inutili adempimenti e possibili duplicazioni di informazioni.

Il Direttore centrale entrate contributive

Craca

Il Direttore centrale sistemi informativi e telecomunicazioni

Crecco

 

 

Allegato 8

Tracciati record unificato dei dati previdenziali

Lunghezza record:

640 bytes per la comunicazione dei dati previdenziali +

128 bytes facoltativi a disposizione delle procedura paghe.

Tipo file:

line sequential (presenti delimiter di fine riga hex"0D0A").

Sequenza record:

- tipo record AA: dati utente (facoltativo);

- tipo record AZ: dati aziendali e caratteristiche contributive;

- tipo record S1: dati previdenziali per dipendente;

- tipo record S3: totali azienda (facoltativo);

- tipo record S9: totali contribuente (facoltativo).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORD UTENTE - TIPO RECORD "AA" (facoltativo) 

 

ALL. 

DAPOS 

APOS 

N.CAR. 

RAPP. 

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DEI CAMPI  

 

1 

44 

 

 

Chiave ordinamento 

S 

1 

16 

16 

AN 

Memorizzare spazi 

D 

17 

26 

10 

N 

Memorizzare zeri 

S 

27 

28 

2 

AN 

Memorizzare il valore AA 

S 

29 

44 

16 

AN 

Memorizzare spazi 

 

 

 

 

 

Area dati 

D 

45 

48 

4 

N 

Anno di riferimento della denuncia 

S 

49 

64 

16 

AN 

Codice fiscale del ced o consulente 

S 

65 

114 

50 

AN 

Denominazione ced 

 

115 

181 

 

 

Indirizzo ced 

S 

115 

146 

32 

AN 

Via e/o frazione 

S 

147 

151 

5 

AN 

N. civico 

S 

152 

174 

23 

A 

Comune 

S 

175 

176 

2 

A 

Sigla della provincia 

D 

177 

181 

5 

N 

C.A.P. 

 

182 

638 

457 

 

Filler 

D 

639 

640 

2 

N 

Campo riservato software di controllo 

 

641 

768 

128 

 

Filler 

 

RECORD AZIENDALE - TIPO RECORD "AZ" 

 

ALL. 

DAPOS 

APOS 

N.CAR. 

RAPP. 

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DEI CAMPI  

 

1 

44 

 

 

Chiave ordinamento 

S 

1 

16 

16 

AN 

Codice fiscale del soggetto dichiarante 

D 

17 

26 

10 

N 

Matricola azienda 

S 

27 

28 

2 

AN 

Memorizzare il valore AZ 

S 

29 

44 

16 

AN 

Spazi 

 

 

 

 

 

Area dati  

D 

45 

48 

4 

N 

Anno di riferimento della denuncia [*] 

S 

49 

98 

50 

AN 

Denominazione azienda 

 

99 

112 

 

 

Riferimento aziendale  

S 

99 

102 

4 

AN 

Identificativo dipendenza 

S 

103 

112 

10 

AN 

Identificativo azienda 

 

113 

179 

 

 

Indirizzo dell'azienda 

S 

113 

144 

32 

AN 

Via e/o frazione 

S 

145 

149 

5 

AN 

N. civico 

S 

150 

172 

23 

A 

Comune 

S 

173 

174 

2 

A 

Sigla della provincia 

D 

175 

179 

5 

N 

C.A.P. 

D 

180 

181 

2 

N 

Codice sede zonale 

D 

182 

189 

8 

N 

Data costituzione dell'azienda nella forma GGMMAAAA 

 

190 

240 

 

 

Caratteristica contributiva 

D 

190 

195 

6 

N 

Decorrenza caratteristiche contributive nella forma MMAAAA 

D 

196 

200 

5 

N 

C.S.C attribuito all'azienda 

S 

201 

240 

40 

AN 

Codici di autorizzazione 

 

241 

291 

 

 

Eventuale altra caratteristica contributiva  

D 

241 

246 

6 

N 

Decorrenza caratteristiche contributive (MMAAAA) 

D 

247 

251 

5 

N 

C.S.C attribuito all'azienda 

S 

252 

291 

40 

AN 

Codici di autorizzazione 

 

292 

342 

 

 

Eventuale altra caratteristica contributiva 

D 

292 

297 

6 

N 

Decorrenza caratteristiche contributive (MMAAAA) 

D 

298 

302 

5 

N 

C.S.C attribuito all'azienda 

S 

303 

342 

40 

AN 

Codici di autorizzazione 

 

343 

393 

 

 

Eventuale altra caratteristica contributiva 

D 

343 

348 

6 

N 

Decorrenza caratteristiche contributive (MMAAAA) 

D 

349 

353 

5 

N 

C.S.C attribuito all'azienda 

S 

354 

393 

40 

AN 

Codici di autorizzazione 

D 

394 

394 

1 

N 

Tipo valuta. Indicare 1 per Euro, 0 per Lire 

D 

395 

396 

2 

N 

Tipo documento. Indicare 00 per flusso 770, 01 per CUD, 10 per O1/M-sost. 

 

397 

638 

242 

 

Filler 

D 

639 

640 

2 

N 

Campo riservato software di controllo 

 

641 

768 

128 

 

Filler 

__________ 

[*] L'anno di riferimento va indicato se non è presente il record tipo "AA". In questo caso tutti i record aziendali (AZ) dovranno avere lo stesso anno di riferimento. 

 

RECORD AZIENDALE - TIPO RECORD "S1" 

 

ALL. 

DAPOS 

APOS 

N.CAR. 

RAPP. 

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DEI CAMPI  

 

 

 

 

 

Chiave ordinamento 

S 

1 

16 

16 

AN 

Codice fiscale del soggetto dichiarante 

D 

17 

26 

10 

N 

Matricola azienda 

S 

27 

28 

2 

AN 

Memorizzare il valore S1 

S 

29 

44 

16 

AN 

Codice fiscale del lavoratore 

 

 

 

 

 

Area dati  

D 

45 

48 

4 

N 

Anno di riferimento della denuncia 

S 

49 

58 

10 

AN 

Riferimento aziendale del lavoratore. Memorizzare la matricola utilizzata dalla azienda per individuare il dipendente. Se il campo non viene utilizzato memorizzare blank 

S 

59 

67 

9 

AN 

Codice individuale del lavoratore attribuito dall'I.N.P.S. ovvero progressivo numerico.(solo per aggancio con dati anagrafici pregressi) 

 

 

 

 

 

Dati riferiti al lavoratore 

S 

68 

103 

36 

A 

Cognome 

S 

104 

139 

36 

A 

Nome 

D 

140 

147 

8 

N 

Data di nascita 

S 

148 

148 

1 

A 

Sesso 

S 

149 

188 

40 

A 

Comune (o Stato estero) di nascita 

S 

189 

190 

2 

A 

Sigla provincia di nascita (per i nati all'estero il campo va lasciato in bianco) 

D 

191 

193 

3 

N 

Cittadinanza. Memorizzare per i lavoratori aventi cittadinanza straniera il codice relativo al paese estero (Tabella SG) 

S 

194 

253 

60 

AN 

Indirizzo 

S 

254 

293 

40 

A 

Comune del domicilio fiscale 

S 

294 

295 

2 

A 

Provincia 

S 

296 

297 

2 

A 

Provincia di lavoro (EE se attività all'estero)  

 

 

 

 

 

Qualifica assicurativa 

S 

298 

298 

1 

AN 

Qualifica assicurativa 

S 

299 

299 

1 

A 

F = Tempo pieno P = Tempo parziale 

S 

300 

300 

1 

A 

I = Tempo indeterminato. D = Tempo determinato o contratto a termine S = Stagionale 

S 

301 

301 

1 

A 

Categorie particolari (v. Tabella SD) 

S 

302 

302 

1 

A 

Ulteriore categoria rilevante ai fini INAIL (v. Tabella SD) 

 

 

 

 

 

Assicurazioni coperte 

S 

303 

303 

1 

AN 

Indicare X se assicurazione IVS coperta  

S 

304 

304 

1 

AN 

Indicare X se assicurazione DS coperta  

S 

305 

305 

1 

AN 

Indicare X se assicurazione TBC coperta  

S 

306 

306 

1 

AN 

Indicare X se altre assicurazioni coperte  

D 

307 

315 

9 

N 

Competenze correnti. Memorizzare l'ammontare complessivo espresso in migliaia di lire 

D 

316 

324 

9 

N 

Altre competenze. Memorizzare l'ammontare complessivo espresso in migliaia di lire 

D 

325 

326 

2 

N 

Numero settimane retribuite 

D 

327 

329 

3 

N 

Numero giornate retribuite 

D 

330 

341 

12 

N 

Mesi retribuiti nell'anno (le 12 posizioni rappresentano - da sinistra a destra - i 12 mesi dell'anno). Memorizzare: il valore 0, per ciascun mese non coperto, neppure parzialmente, da retribuzione il valore 1, per ciascun mese in cui sia stata erogata una retribuzione anche se limitatamente ad una sola giornata 

S 

342 

344 

3 

AN 

Codice contratto. Memorizzare: valori numerici compresi tra 000 e 175.·la sigla "EP" per gli Enti Pubblici e blank in posizione 344 

S 

345 

345 

1 

A 

Tipo contratto applicato. Memorizzare: N = nessuno R = regionale P = provinciale A = aziendale blank se non ricorre alcuna delle precedenti condizioni 

S 

346 

349 

4 

AN 

Livello inquadramento 

D 

350 

353 

4 

N 

Data cessazione. Memorizzare giorno mese nella forma GGMM 

D 

354 

355 

2 

N 

Tipo rapporto. Memorizzare i valori corrispondenti ai codici tipo contribuzione, attraverso i quali vengono contraddistinti i lavoratori assunti con contratto di solidarietà, formazione ecc. 

D 

356 

365 

10 

N 

Matricola precedente azienda rapporto trasformato 

D 

366 

366 

1 

N 

Trasformazione del rapporto. Memorizzare il valore 1, nel caso in cui il lavoratore sia stato interessato da una trasformazione del rapporto da tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa. Tale valore deve essere memorizzato in entrambi i records retributivi utilizzati per la denuncia dell'evento 

D 

367 

368 

2 

N 

Settimane utili. Memorizzare, con riguardo ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, il numero delle settimane utili (anzianità) per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche 

D 

369 

377 

9 

N 

T.F.R. espresso in migliaia di lire 

 

 

 

 

 

Coordinate assegni familiari 

S 

378 

380 

3 

AN 

Numero tabella utilizzata per la determinazione dell'importo dell'assegno spettante 

S 

381 

382 

2 

AN 

Numero dei componenti il nucleo familiare 

S 

383 

384 

2 

AN 

Numero della fascia di reddito 

 

 

 

 

 

Prima retribuzione particolare 

S 

385 

386 

2 

AN 

Codice prima retribuzione particolare. Memorizzare il codice che contraddistingue il "tipo" della retribuzione particolare considerata 

D 

387 

394 

8 

N 

Data iniziale prima retribuzione particolare. Memorizzare nella forma GGMMAAAA la data iniziale del periodo cui si riferisce la retribuzione particolare considerata 

D 

395 

402 

8 

N 

Data finale prima retribuzione particolare. Memorizzare nella forma GGMMAAAA la data finale del periodo cui si riferisce la retribuzione particolare considerata 

D 

403 

411 

9 

N 

Importo prima retribuzione particolare. Memorizzare l'importo della retribuzione particolare espresso in migliaia di lire 

D 

412 

414 

3 

N 

Numero settimane prima retribuzione particolare. Memorizzare il numero delle settimane coperte dalla retribuzione particolare sopra indicata 

 

 

 

 

 

Dati integrativi per FONDI SPECIALI 

D 

415 

417 

3 

N 

N.ro giornate retrib. 1a retrib. part.  

D 

418 

420 

3 

N 

N.ro giornate utili 1a retrib. part.  

D 

421 

429 

9 

N 

Retrib. pensionabile 1a retrib. part. memorizzare l'importo della retribuzione pensionabile espresso in migliaia di lire 

D 

430 

432 

3 

N 

N.ro giorn. non retrib. 1a retrib. particolare 

D 

433 

480 

48 

N 

Seconda retribuzione particolare(v. 1a retribuzione particolare) 

D 

481 

528 

48 

N 

Terza retribuzione particolare.(v. 1a retribuzione particolare) 

D 

529 

576 

48 

N 

Quarta retribuzione particolare.(v. 1a retribuzione particolare) 

 

 

 

 

 

Accrediti figurativi 

D 

577 

578 

2 

N 

Totale annuo delle settimane a retr. ridotta 

D 

579 

587 

9 

N 

Importo retribuzioni ridotte (espresso in migliaia di lire) 

D 

588 

596 

9 

N 

Importo retribuzioni da accreditare per CIG (espresso in migliaia di lire) 

D 

597 

598 

2 

N 

Settimane 1 malattia e/o infortuni 

D 

599 

600 

2 

N 

Settimane 2 malattia e/o infortuni 

D 

601 

602 

2 

N 

Settimane 1 maternità 

D 

603 

604 

2 

N 

Settimane 2 maternità 

D 

605 

606 

2 

N 

Settimane 1 L. n. 88/87 

D 

607 

608 

2 

N 

Settimane 2 L. n. 88/87 

D 

609 

610 

2 

N 

Settimane 1 CIG.  

D 

611 

612 

2 

N 

Settimane 2 CIG.  

D 

613 

614 

2 

N 

Dati donatori di sangue legge n. 107 del 1990 

S 

615 

615 

1 

AN 

Indicare X se assicurazione FG coperta 

D 

616 

624 

9 

N 

Importo contributi trattenuti a carico del lavoratore espresso in migliaia di lire 

S 

625 

625 

1 

AN 

Indicare: "I" (o blank) per contributi interamente versati; "P" per contributi parzialmente versati; "N" per contributi non versati 

D 

626 

630 

5 

N 

CAP del Comune di residenza 

 

631 

637 

7 

 

Filler 

D 

638 

638 

1 

N 

Campo riservato software di controllo 

D 

639 

640 

2 

N 

Campo riservato software di controllo 

 

641 

768 

128 

 

Filler 

 

RECORD TOTALI AZIENDALE - TIPO RECORD "S3" (facoltativo) 

 

ALL. 

DA POS 

A POS 

N. CAR 

RAPP. 

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DEI CAMPI  

 

1 

44 

 

 

Chiave ordinamento 

S 

1 

16 

16 

AN 

Codice fiscale del soggetto dichiarante 

D 

17 

26 

10 

N 

Matricola azienda 

S 

27 

28 

2 

AN 

Memorizzare il valore S3 

S 

29 

44 

16 

AN 

Spazi 

 

45 

65 

 

 

Area dati  

D 

45 

48 

4 

N 

Anno di riferimento della denuncia 

D 

49 

53 

5 

N 

Memorizzare il numero dei record S1per la matricola aziendale indicata 

D 

54 

65 

12 

N 

Indicare la sommatoria di tutte le retribuzioni previste nei dati previdenziali ed assistenziali per la matricola aziendale indicata 

 

66 

638 

573 

 

Filler 

D 

639 

640 

2 

N 

Campo riservato software di controllo 

 

641 

768 

128 

 

Filler 

 

RECORD TOTALI AZIENDALE - TIPO RECORD "S9" (facoltativo) 

 

ALL. 

DAPOS 

A POS 

N. CAR 

RAPP. 

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DEI CAMPI  

 

1 

44 

 

 

Chiave ordinamento 

S 

1 

16 

16 

AN 

Codice fiscale del soggetto dichiarante 

D 

17 

26 

10 

N 

Memorizzare "9999999999" 

S 

27 

28 

2 

AN 

Memorizzare il valore S9 

S 

29 

44 

16 

AN 

Spazi 

 

45 

65 

 

 

Area dati  

D 

45 

48 

4 

N 

Anno di riferimento della denuncia 

D 

49 

53 

5 

N 

Memorizzare il numero dei record S1per il soggetto dich.  

D 

54 

65 

12 

N 

Indicare la sommatoria di tutte le retribuzioni previste nei dati previdenziali ed assistenziali per il dichiarante  

 

66 

638 

573 

 

Filler 

D 

639 

640 

2 

N 

Campo riservato software di controllo 

 

641 

768 

703 

 

Filler