§ 98.1.27081 - Legge 23 dicembre 1996, n. 647.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/12/1996
Numero:647


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per [...]


§ 98.1.27081 - Legge 23 dicembre 1996, n. 647.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei.

(G.U. 23 dicembre 1996, n. 300)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 19 ottobre 1992, n. 409, 19 dicembre 1992, n. 484, 18 febbraio 1993, n. 36, 19 aprile 1993, n. 111, 21 giugno 1993, n. 197, 12 agosto 1993, n. 314, 19 ottobre 1993, n. 419 e 16 dicembre 1993, n. 525, recanti disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale, nonché dei decreti-legge 12 febbraio 1994, n. 100, 14 aprile 1994, n. 231, 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, 21 ottobre 1994, n. 586, 22 dicembre 1994, n. 696, 21 febbraio 1995, n. 39, 21 aprile 1995, n. 119, 21 giugno 1995, n. 237, 22 agosto 1995, n. 348, 18 ottobre 1995, n. 433, 18 dicembre 1995, n. 535, 2 gennaio 1996, n. 3, 16 febbraio 1996, n. 65, 12 aprile 1996, n. 202, 17 giugno 1996, n. 322, e 8 agosto 1996, n. 430.

     3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 559, 26 febbraio 1996, n. 88, e 26 aprile 1996, n. 223.

     4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1996, n. 146, e 17 maggio 1996, n. 279.

     5. Le disposizioni del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322, sono produttive di effetti sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 430.

 

 

     ALLEGATO

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1996, N. 535

     All'articolo 1:

     al comma 3, le parole: «intendendosi il termine del 31 dicembre 1995 prorogato al 31 dicembre 1996 e il termine del 31 dicembre 1996 prorogato al 31 marzo 1997» sono sostituite dalle seguenti: «intendendosi i termini del 31 dicembre 1995 e del 31 dicembre 1996 prorogati al 31 marzo 1997»;

     dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:

     «21–bis. Nella stipula di convenzioni con altre amministrazioni statali, con enti pubblici e con i privati per l'espletamento del servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali può essere previsto che ai fini di una maggiore produttività del servizio medesimo le stesse amministrazioni statali, gli enti pubblici e i privati provvedano direttamente alla corresponsione delle competenze accessorie ovvero di una parte delle stesse a favore del personale da adibire al lavoro oggetto della convenzione.

     21–ter. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

     «Art. 17. – (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo). – 1. In attesa dell'entrata in vigore delle norme disciplinatrici della fornitura di mere prestazioni di mano d'opera e della riforma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369:

     a) le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime promuovono la costituzione di un consorzio volontario aperto a tutte le imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21; al fine esclusivo di agevolare lo svolgimento delle fasi delle imprese consorziate caratterizzate da variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera. Le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime possono autorizzare una o più imprese consorziate, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alla fornitura di mere prestazioni di mano d'opera a favore di altre imprese consorziate. L'autorizzazione in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 può essere concessa unicamente a imprese consorziate dotate di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, tenendo conto delle eccedenze risultate dal processo di razionalizzazione e trasformazione produttiva indotte dalla presente legge;

     b) qualora non si addivenga alla costituzione del consorzio volontario di cui alla lettera a), ovvero qualora a detto consorzio non partecipi la maggioranza delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime, che ravvisino l'esigenza di soddisfare variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera, istituiscono l'Agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di mano d'opera. Tale Agenzia è l'unico soggetto autorizzato a fornire mere prestazioni temporanee di mano d'opera in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 nell'ambito portuale in cui è istituito, ed è tenuto a fornire, ad eguali condizioni, l'erogazione delle suddette prestazioni a tutte le imprese di cui agli articoli 16 e 18 che ne facciano richiesta.

     2. In fase di costituzione, e fino a quando esistano esuberi, il personale da avviare quotidianamente in regime di temporanea prestazione di mano d'opera è fornito dalle imprese di cui all'articolo 21, lettera b). Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 1997, sono dettate le norme per l'istituzione e il funzionamento delle Agenzie di cui al presente articolo. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine per la sua emanazione. Le competenti Commissioni parlamentari si esprimono nei successivi trenta giorni.

     3. Gli appalti di servizi compresi quelli ad alto contenuto di mano d'opera forniti dalle società derivanti dalla trasformazione disposta dall'articolo 21 non rientrano nel divieto di cui all'articolo 1 della citata legge n. 1369 del 1960».

     All'articolo 2:

     prima del comma 1, è inserito il seguente:

     «01. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: “ed integrazioni” sono aggiunte le seguenti: “; esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero dei trasporti e della navigazione”»;

     dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3–bis. All'articolo 6, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunte, in fine, le parole: “nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'articolo 23 della presente legge”»;

     dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4–bis. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è abrogata»;

     dopo il comma 13, è inserito il seguente:

     «13–bis. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     “1–bis. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale.

     1–ter. Nei porti sede di Autorità portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1–bis sono stabilite dall'Autorità marittima di intesa con l'Autorità portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione”»;

     dopo il comma 16, è inserito il seguente:

     «16–bis. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     “7–bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato libero, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale”»;

     al comma 18, capoverso, la cifra: «10» è sostituita dalla seguente: «9–bis»; e le parole: «e le disposizioni dell'articolo 16» sono soppresse;

     al comma 21, capoverso 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, nonché, fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;»;

     dopo il comma 23, è inserito il seguente:

     «23–bis. Al comma 5 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: “in sede di prima applicazione della presente legge” sono soppresse»;

     il comma 24 è sostituito dal seguente:

     «24. Il comma 6 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

     “6. Le Autorità portuali concedono alle società e alle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 20 una riduzione degli oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo conto dell'eventuale differenziale retributivo e degli oneri previdenziali e pensionistici che si determinano a carico delle medesime per effetto dell'impiego in mobilità temporanea, distacco o comando dei lavoratori dipendenti delle Autorità portuali”».

     All'articolo 8:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le amministrazioni regionali possono avvalersi delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformità ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-recreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale. Fino alla data della sottoscrizione della predetta convenzione il servizio continua ad essere assicurato dalle competenti capitanerie di porto»;

     il comma 2 è soppresso;

     il comma 3 è soppresso;

     al comma 5, le parole: «articolo 03, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 494» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 03, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute per gli anni predetti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo».

     All'articolo 9:

     dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

     «5–bis. Le somme relative al funzionamento del servizio escavazione porti impegnate in conto competenza ed in conto residui al 30 aprile 1996 sul capitolo 7501 e sul capitolo 2801 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, nonchè le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 1995 sul capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici relative al funzionamento del Servizio escavazione porti, ammontati a lire 2.160.581.640, sono trasferite, rispettivamente, sul capitolo 8041 e sul capitolo 3823 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione a decorrere dal 1° gennaio 1997. Le somme in conto competenza sul capitolo 3823 e sul capitolo 3824 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1996, non impegnate entro il 31 dicembre dello stesso anno, possono esserlo entro il 31 dicembre 1997.».

     All'articolo 12:

     al comma 1, le parole: «di quanto stabilito all'articolo 2, lettera b), della legge 28 febbraio 1992, n. 220» sono sostituite dalle seguenti: «delle esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 220, e successive modificazioni e integrazioni»;

     al comma 2, dopo le parole: «dal Ministro dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «per i soli aspetti ambientali».

     All'articolo 15, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     «3–bis. Gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione non si applicano alle unità da diporto».