Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 20/06/2000 |
Numero: | 117 |
Sommario |
Art. 10. Sostituzione di lavoratori in astensione. |
Articolo 1, in vigore dal 22 gennaio 1988 - Trattamento economico - Indennità giornaliera dal 1° gennaio 1988 |
§ 98.1.42410 - Circolare 20 giugno 2000, n. 117 .
L. 8 marzo 2000, n. 53. Sgravio contributivo in favore di aziende che assumono lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione dal lavoro (art. 10, comma 2 e 3). Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti .
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Direttori delle Agenzie |
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Ai Coordinatori generali, centrali e |
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periferici dei Rami professionali |
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Al Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio |
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di indirizzo e vigilanza |
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Al Presidente e ai membri del Collegio dei |
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Sindaci |
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Al Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all'esercizio del controllo |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al Presidente della Commissione centrale |
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per l'accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Premessa
Con
Con la presente circolare si forniscono disposizioni per l'applicazione dello sgravio contributivo, previsto dall'art. 10 della citata
1. Contenuto della norma.
Il comma 2 dell'articolo 10 della
I benefici contributivi trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e, per un anno, dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
2. Soggetti beneficiari.
Per quanto concerne il campo di applicazione dello sgravio contributivo la legge stabilisce che il predetto beneficio trova applicazione:
a) nelle aziende con meno di venti dipendenti (art. 10, comma 2);
b) nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla
3. Condizioni di accesso al beneficio.
3.1 Art. 10, comma 2. Sgravio ad aziende con dipendenti.
Destinatarie del beneficio in trattazione sono le aziende, appartenenti a qualsiasi settore, aventi forza occupazionale inferiore alle 20 unità.
Nel silenzio del legislatore si ritiene che tale requisito debba essere posseduto dall'azienda al momento dell'assunzione del lavoratore.
In merito alla consistenza numerica si forniscono i chiarimenti che seguono.
3.1.1 Computo dei dipendenti.
Nella determinazione del numero dei dipendenti vanno ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.
3.1.2 Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e apprendistato.
In forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 10, della
3.1.3 Lavoratori part-time.
L'art. 6 del
3.2 Art. 10, comma 3. Sgravio ad aziende in cui operano lavoratrici autonome.
Lo sgravio contributivo si applica anche per le ipotesi di assunzione, con contratto a tempo determinato, di lavoratori in caso di maternità, di lavoratrici autonome di cui alla
Al riguardo si rammenta che rientrano nella sfera di applicazione della citata
4. Modalità di accesso al beneficio.
Ai fini dell'accesso al beneficio contributivo le aziende interessate, ai sensi della
- che l'assunzione dei dipendenti interessati allo sgravio sia effettuata in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della
- che la forza occupazionale aziendale, all'atto dell'assunzione del dipendente, sia inferiore alle 20 unità.
Le aziende autonome prive di personale dipendente interessate al beneficio in trattazione, provvederanno, contestualmente all'assunzione dei dipendenti, all'apertura di apposita posizione contributiva.
5. Codifica aziende.
Alle posizioni contributive riferite ad aziende aventi titolo allo sgravio in argomento, dovrà essere attribuito il codice di autorizzazione "9R" che, dal 1° marzo 2000 (periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge), assume il nuovo significato di "Azienda avente titolo allo sgravio ex
6. Modalità operative.
Ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2 i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
- determineranno i contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori in questione, senza operare alcuna riduzione, in base alla misura complessivamente dovuta secondo il settore di attività.
I dati saranno esposti nel modello DM10/2 utilizzando il codice "tipo contribuzione" "82" che assume il nuovo significato di "Lavoratori ex
Il predetto codice dovrà essere preceduto dalle seguenti qualifiche:
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Qualifica |
Significato |
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1 |
operai tempo pieno |
2 |
impiegati tempo pieno |
O |
operai part-time |
Y |
impiegati part-time |
Nelle apposite caselle dovranno essere indicati, altresì, il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite e l'ammontare delle retribuzioni imponibili. Per il personale a part - time in luogo del numero delle giornate dovrà essere indicato il numero delle ore:
- calcoleranno l'importo del beneficio contributivo (50% della contribuzione a carico del datore di lavoro) e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "L222" preceduto dalla dicitura "Rid. ex
7. Regolarizzazione dei periodi pregressi.
Per il conguaglio del beneficio relativo a periodi a decorrere dall'entrata in vigore della
A tal fine l'importo dello sgravio pregresso dovrà essere indicato in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Sgr. Arr.
8. Istruzioni contabili.
Ai fini della rilevazione contabile degli sgravi contributivi di che trattasi, evidenziati nei modd. DM10/2 con i codici "L222" e "L223" secondo le modalità illustrate nei precedenti punti 6) e 7), sono stati istituiti i conti GAW 37/72 e GAW 37/51 a seconda che gli sgravi stessi siano, rispettivamente, di competenza dell'anno in corso ovvero di competenza degli anni precedenti (si veda allegato).
Per la movimentabilità di detti conti, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio 4 maggio 1994, n. 00543 (utilizzazione del codice utente "1" e del codice documento "95").
Il Direttore generale
Trizzino
Allegato 1
Capo IV
Ulteriori disposizioni a sostegno della maternità e della paternità
Art. 10. Sostituzione di lavoratori in astensione.
1. L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della
2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della
3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla
Allegato 2
Indennità di maternità per le lavoratrici autonome
1. Dal 1° gennaio 1988 è corrisposta alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alla
Allegato 3
Variazioni al piano dei conti
Tipo variazione |
I |
Codice conto |
GAW 37/51 |
Denominazione completa |
Sgravi contributivi (50%) in favore delle aziende con meno di 20 |
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dipendenti che assumono lavoratori a tempo determinato ai sensi |
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dell'art. 10, commi 2 e 3, della |
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degli anni precedenti |
Denominazione abbreviata |
SGRAVI CTR/VI 50% ART. 10 C. 2-3 |
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Tipo variazione |
I |
Codice conto |
GAW 37/72 |
Denominazione completa |
Sgravi contributivi (50%) in favore delle aziende con meno di 20 |
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dipendenti che assumono lavoratori a tempo determinato ai sensi |
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dell'art. 10, commi 2 e 3, della |
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dell'anno in corso |
Denominazione abbreviata |
SGRAVI CTR/VI 50% ART. 10 C. 2-3 |