§ 98.1.39837 - Circolare 2 settembre 1998, n. 197 .
Decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 contenente, tra le altre, disposizioni modificative e correttive dell'art. 3 del decreto [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:02/09/1998
Numero:197

§ 98.1.39837 - Circolare 2 settembre 1998, n. 197 .

Decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 contenente, tra le altre, disposizioni modificative e correttive dell'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 - Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 .

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale delle entrate contributive.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami 

 

professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e primari 

 

medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e 

 

vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, 

 

gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1998, n. 188, è stato pubblicato il decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, recante "Disposizioni correttive del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia pensionistica".

In base a quanto previsto dall'art. 6 dell'anzidetto decreto legislativo, le disposizioni modificative e correttive di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto stesso entrano in vigore dalla stessa data di entrata in vigore delle norme contenute nei relativi decreti legislativi che esse modificano o correggono.

In particolare, le disposizioni contenute nell'art. 3 contengono modifiche al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 in materia di copertura assicurativa dei periodi di aspettativa non retribuita fruita da lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali ex art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Con la presente circolare, applicabile sia nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria che dei fondi sostitutivi della medesima gestiti dall'istituto, si forniscono le istruzioni che seguono che si intendono integrative e/o modificative di quelle precedentemente rese note con circolare n. 225 del 20 novembre 1996 e circolare n. 22 del 30 gennaio 1998.

 

 

1. Termini per la presentazione della domanda per l'accreditamento figurativo.

L'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 ha modificato i termini per la presentazione della domanda intesa ad ottenere l'accreditamento figurativo nella gestione assicurativa (A.G.O. o fondi sostitutivi) alla quale gli interessati risultino iscritti all'atto del collocamento in aspettativa.

La stessa, infatti, deve essere presentata alla competente sede dell'I.N.P.S. - a pena di decadenza - entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa stessa.

Inoltre il 2° comma dello stesso decreto legislativo ha fissato, a pena di decadenza, al 30 settembre 1998 il termine ultimo per la presentazione delle domande per l'accredito figurativo, sia per i periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo n. 564 del 1996, sia per i periodi di aspettativa relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del predetto decreto e quella di entrata in vigore del decreto legislativo n. 278 del 1998.

Pertanto, relativamente ai periodi di aspettativa fino all'anno 1997, la domanda dovrà pervenire entro il 30 settembre 1998.

Per le aspettative collocatesi negli anni solari dal 1998 in poi, la domanda dovrà essere ripetuta annualmente entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno solare successivo a quello di riferimento.

Si sottolinea il carattere perentorio espressamente attribuito ai termini suddetti e si ribadisce che, anche per le aspettative di durata pluriennale la domanda di accredito deve essere presentata entro il nuovo termine fissato del 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente e non al termine del periodo di aspettativa, a pena di decadenza.

 

 

2. Contribuzione aggiuntiva.

Il nuovo termine di presentazione della domanda di accredito figurativo (30 settembre dell'anno successivo a quello solare nel quale ha avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa) determina il conseguente mutamento del termine per il versamento, facoltativo, della contribuzione aggiuntiva di cui all'art. 3 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 564 del 1996, per i cui contenuti si rimanda alla circolare n. 14 del 23 gennaio 1997.

Il suddetto termine e pertanto fissato al 30 settembre di ogni anno solare.

 

 

3. Regolarizzazione dei periodi pregressi.

L'art. 3, lettera c), punto 4), del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, dispone che il comma 7 dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 564 del 1996, è sostituito dal seguente.

«7. Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine del 31 dicembre 1998, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Il relativo debito può essere regolarizzato in trenta rate bimestrali con le stesse modalità di determinazione previste per il condono previdenziale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, con versamento della prima rata entro il predetto termine del 31 dicembre 1998».

La nuova disposizione comporta che nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine del 31 dicembre 1998 i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale.

È data inoltre la possibilità di regolarizzare il relativo debito, in trenta rate bimestrali, con le stesse modalità di determinazione previste per il condono previdenziale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, con versamento della prima rata entro il predetto termine del 31 dicembre 1998.

Per quanto concerne le modalità di determinazione delle rate bimestrali stabilite per il condono previdenziale di cui all'articolo 4, comma 2, del D.L. n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997, si rammenta che l'importo delle rate comprensivo degli interessi pari al 7 per cento annuo, e calcolato applicando al debito, costituito dall'ammontare contributivo maggiorato dell'interesse legale, il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella a allegata al citato D.L. n. 79 del 1997 (in proposito si veda la circolare n. 100 del 24 aprile 1997, ove - come allegato n. 2 - è riportata l'anzidetta tabella a).

Sulla regolarizzazione in argomento si fa riserva di ulteriori istruzioni operative.

Si richiama l'attenzione delle sedi sulla necessità di effettuare tempestivamente, al momento della presentazione delle domande di accredito figurativo dei periodi di aspettativa in questione, la verifica della documentazione e gli eventuali accertamenti sulla corretta applicazione dell'art. 31 della legge n. 300 del 1970.

Inoltre, tenuto conto del nuovo termine del 31 dicembre 1998, fissato dal decreto legislativo in oggetto per la regolarizzazione dei periodi di aspettativa eventualmente non conformi alle disposizioni previste dal citato articolo 31, e indispensabile che le sedi provvedano alla definizione, entro la data del 15 ottobre p.v., delle domande di accredito figurativo giacenti.

Le sedi regionali sono impegnate a coordinare e monitorare l'attività delle strutture operative di competenza, assicurando l'attivazione di ogni iniziativa utile per consentire il rispetto del termine sopra indicato.

Il Direttore generale

Trizzino