Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 02/09/1998 |
Numero: | 197 |
§ 98.1.39837 - Circolare 2 settembre 1998, n. 197 .
Decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 contenente, tra le altre, disposizioni modificative e correttive dell'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 - Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 .
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale delle entrate contributive.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami |
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professionali |
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Al Coordinatore generale medico legale e primari |
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medico legali |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e |
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vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, |
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gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Sulla Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1998, n. 188, è stato pubblicato il
In base a quanto previsto dall'art. 6 dell'anzidetto decreto legislativo, le disposizioni modificative e correttive di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto stesso entrano in vigore dalla stessa data di entrata in vigore delle norme contenute nei relativi decreti legislativi che esse modificano o correggono.
In particolare, le disposizioni contenute nell'art. 3 contengono modifiche al
Con la presente circolare, applicabile sia nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria che dei fondi sostitutivi della medesima gestiti dall'istituto, si forniscono le istruzioni che seguono che si intendono integrative e/o modificative di quelle precedentemente rese note con
1. Termini per la presentazione della domanda per l'accreditamento figurativo.
L'art. 3, comma 1, lettera c), del
La stessa, infatti, deve essere presentata alla competente sede dell'I.N.P.S. - a pena di decadenza - entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa stessa.
Inoltre il 2° comma dello stesso decreto legislativo ha fissato, a pena di decadenza, al 30 settembre 1998 il termine ultimo per la presentazione delle domande per l'accredito figurativo, sia per i periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del
Pertanto, relativamente ai periodi di aspettativa fino all'anno 1997, la domanda dovrà pervenire entro il 30 settembre 1998.
Per le aspettative collocatesi negli anni solari dal 1998 in poi, la domanda dovrà essere ripetuta annualmente entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno solare successivo a quello di riferimento.
Si sottolinea il carattere perentorio espressamente attribuito ai termini suddetti e si ribadisce che, anche per le aspettative di durata pluriennale la domanda di accredito deve essere presentata entro il nuovo termine fissato del 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente e non al termine del periodo di aspettativa, a pena di decadenza.
2. Contribuzione aggiuntiva.
Il nuovo termine di presentazione della domanda di accredito figurativo (30 settembre dell'anno successivo a quello solare nel quale ha avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa) determina il conseguente mutamento del termine per il versamento, facoltativo, della contribuzione aggiuntiva di cui all'art. 3 commi 5 e 6 del
Il suddetto termine e pertanto fissato al 30 settembre di ogni anno solare.
3. Regolarizzazione dei periodi pregressi.
L'art. 3, lettera c), punto 4), del
«7. Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della citata
La nuova disposizione comporta che nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della citata
È data inoltre la possibilità di regolarizzare il relativo debito, in trenta rate bimestrali, con le stesse modalità di determinazione previste per il condono previdenziale di cui all'articolo 4, comma 2, del
Per quanto concerne le modalità di determinazione delle rate bimestrali stabilite per il condono previdenziale di cui all'articolo 4, comma 2, del
Sulla regolarizzazione in argomento si fa riserva di ulteriori istruzioni operative.
Si richiama l'attenzione delle sedi sulla necessità di effettuare tempestivamente, al momento della presentazione delle domande di accredito figurativo dei periodi di aspettativa in questione, la verifica della documentazione e gli eventuali accertamenti sulla corretta applicazione dell'art. 31 della
Inoltre, tenuto conto del nuovo termine del 31 dicembre 1998, fissato dal decreto legislativo in oggetto per la regolarizzazione dei periodi di aspettativa eventualmente non conformi alle disposizioni previste dal citato articolo 31, e indispensabile che le sedi provvedano alla definizione, entro la data del 15 ottobre p.v., delle domande di accredito figurativo giacenti.
Le sedi regionali sono impegnate a coordinare e monitorare l'attività delle strutture operative di competenza, assicurando l'attivazione di ogni iniziativa utile per consentire il rispetto del termine sopra indicato.
Il Direttore generale
Trizzino