§ 98.1.42352 - Circolare 8 giugno 2000, n. 29 .
Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione complementare dei pubblici dipendenti .


Settore:Normativa nazionale
Data:08/06/2000
Numero:29

§ 98.1.42352 - Circolare 8 giugno 2000, n. 29 .

Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione complementare dei pubblici dipendenti .

 

Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale prestazioni previdenziali, Ufficio III - Coordinamento.

 

 

Ai Dirigenti generali 

 

Ai Dirigenti degli Uffici centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori delle consulenze professionali 

 

A tutti gli Enti iscritti 

 

Loro sedi 

 

 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2000, n. 111, il D.P.C.M. 20 dicembre 1999, emanato su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, titolato "Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti".

Relativamente agli iscritti ai fondi previdenziali gestiti dall'I.N.P.D.A.P. si ritiene opportuno fornire ogni utile notizia.

 

 

Il quadro normativo

Con il D.P.C.M. innanzi indicato, con effetto dall'entrata in vigore, si completa un lungo iter normativo che ha preso avvio dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, la quale, all'art. 2, comma 5, ha esteso l'istituto del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile ai nuovi assunti delle pubbliche Amministrazioni (inizialmente considerati tali coloro che erano assunti a partire dal 1° gennaio 1996) e ha affidato, con il comma 6, alla contrattazione collettiva, così come regolata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di stabilire le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 5, con riferimento agli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva, nonché di definire le modalità dell'applicazione della disciplina del T.F.R. ai dipendenti pubblici in servizio fino al 31 dicembre 1995 (comma 7).

Infine, il comma 8 dello stesso articolo ha stabilito che il T.F.R. per il pubblico impiego dovesse essere corrisposto dalle Amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedevano al pagamento dei trattamenti di fine servizio.

Quanto disposto dalla legge n. 335 del 1995 è stato successivamente integrato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, collegando l'introduzione del T.F.R. all'avvio della previdenza complementare per il pubblico impiego.

La prima, all'art. 59, comma 56, stabilisce che, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 335 del 1995, si possa trasformare l'indennità di fine servizio in T.F.R. al fine di favorire il processo di attuazione della previdenza complementare. Per coloro che optano in tal senso, una quota della vigente aliquota contributiva relativa alla indennità di fine servizio, pari all'1,5%, viene destinata al finanziamento della previdenza complementare.

La successiva legge n. 448 del 1998, nel quantificare in 200 miliardi annui la somma da destinare effettivamente ai fondi pensione del pubblico impiego a titolo di quote di accantonamenti annuali del T.F.R. dei lavoratori interessati, ha stabilito altresì che con il D.P.C.M. previsto dalla legge n. 335 del 1995:

- fosse disciplinato l'accantonamento, la rivalutazione e la gestione della quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio pari all'1,5% da destinare ai fondi pensione;

- fossero definiti, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del T.F.R.;

- fossero determinate le modalità per l'erogazione del T.F.R. per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato e le modalità per rendere operativo il passaggio al nuovo sistema del personale assunto a partire dal 1° gennaio 1996 (rectius 31 maggio 2000).

La legge n. 448 del 1998, inoltre, affida alle specifiche procedure negoziali l'armonizzazione al T.F.R. e l'istituzione di forme pensionistiche complementari anche per le forze armate e di polizia.

Va infine aggiunto che l'accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, i cui contenuti dovevano essere recepiti dal D.P.C.M., sottoscritto il 29 luglio 1999 fra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni ed organizzazioni sindacali, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1999, n. 201. In sede di accordo è stato stabilito il differimento alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di recepimento dell'accordo del termine del 1° gennaio 1996 perché un lavoratore fosse considerato di nuova assunzione con applicazione delle relative regole.

 

 

Gli effetti del D.P.C.M. 20 dicembre 1999

Il complesso percorso normativo che ha condotto all'emanazione del citato D.P.C.M. ha prodotto situazioni diverse a seconda della posizione del lavoratore che sono di seguito elencate.

1. Lavoratori pubblici con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica Amministrazione al 30 maggio 2000.

Per tali soggetti il passaggio al T.F.R. disciplinato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 non è automatico, ma deve essere esercitato tramite una opzione, mediante la sottoscrizione del modulo di adesione ad un fondo pensionistico complementare di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, costituito nell'ambito del pubblico impiego.

Al momento non vi sono fondi pensione già costituti per il pubblico impiego (ciò avviene attraverso le diverse contrattazioni di comparto, in quanto "fonti istitutive"), per cui il possibile esercizio dell'opzione è rinviato al momento in cui il lavoratore entrerà in possesso della scheda informativa con allegato il modulo di adesione predisposto dal Consiglio di amministrazione provvisorio del fondo pensione di comparto ed approvato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

2. Lavoratori assunti con contratto di lavoro successivamente al 30 maggio 2000.

Per tali "neo-assunti" è immediatamente applicabile il T.F.R., a prescindere dall'adesione o meno al fondo pensionistico complementare.

È da ricordare, tuttavia, che in caso di iscrizione al fondo, l'intero accantonamento annuale del T.F.R. deve essere utilizzato quale fonte di finanziamento del fondo pensione.

3. Prestazioni di lavoro con contratto a tempo determinato presso Amministrazioni pubbliche.

Anche per i contratti a tempo determinato, così come per i "neo-assunti", è immediatamente applicabile il T.F.R., a prescindere dall'adesione o meno al fondo pensionistico complementare. Sul punto, sono in corso riflessioni con gli organi di vigilanza e si fa riserva, pertanto, di fornire ulteriori specifiche indicazioni al riguardo.

 

 

La disciplina del T.F.R.

Il T.F.R. è disciplinato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, che ha modificato l'art. 2120 e seguenti del codice civile, prevedendo che detto trattamento spetta al lavoratore in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Il T.F.R. è calcolato nel seguente modo:

a) accantonamento annuale: aliquota di computo.

Per ciascun anno di servizio si accantona contabilmente una quota pari alla retribuzione annua utile ai fini dello stesso T.F.R. (e, comunque, non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno) divisa per 13,5.

Per i lavoratori privati, pertanto, l'aliquota di computo per l'accantonamento è pari al 7,41% della retribuzione, alla quale però si deve sottrarre lo 0,5% destinato al fondo di garanzia istituito presso l'I.N.P.S., di cui all'art. 2 della legge citata. Per i lavoratori pubblici, in base all'art. 2, comma 8, della legge n. 335 del 1995, non è previsto il versamento della quota al fondo di garanzia e, quindi, l'aliquota di computo è assunta al netto della stessa ed è pari al 6,91% (art. 1, comma 6, D.P.C.M. 20 dicembre 1999).

Vale la pena di osservare, pertanto, come il T.F.R. non sia commisurato ad anni di servizio, ma a quote di retribuzione annuale ed è costituito dalla somma di tali quote di retribuzione annuali e non più come prodotto dell'ultima retribuzione per gli anni di servizio;

b) frazioni di anno.

L'accantonamento è realizzato per ogni anno di servizio o frazione di anno. In quest'ultimo caso la quota è proporzionalmente ridotta, computandosi come mese intero la frazione di mese uguale o superiore ai 15 giorni.

Anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo un periodo di servizio di soli 15 giorni, pertanto, si consegue il diritto ad ottenere il pagamento del T.F.R., anche se rapportato ad una sola mensilità;

c) la rivalutazione.

Le quote accantonate, come sopra determinate, con esclusione della quota maturata nell'anno, sono incrementate su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'I.S.T.A.T., rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Poiché ogni anno si procede alla rivalutazione di tutte le quote maturate comprensive della rivalutazione già calcolata negli anni precedenti, il lavoratore è perfettamente in grado di conoscere sia l'importo della quota relativa all'ultimo anno non immediatamente rivalutabile, sia l'accantonamento complessivo risultante dalla somma di tale quota con il cumulo indicizzato di tutte le quote degli anni precedenti;

d) la retribuzione utile.

Ai sensi del 2120 c.c., salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua, ai fini del calcolo dell'accantonamento annuale, tiene conto di tutte le somme (e per intero), compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

La normativa civilistica pertanto è, in linea generale, onnicomprensiva della retribuzione del lavoratore, ma demanda alla contrattazione fra le parti eventuali esclusioni o inclusioni nel computo del T.F.R.

Analogamente, relativamente al personale pubblico, il D.P.C.M. 20 dicembre 1999 (art. 1, comma 6, penultimo periodo) rinvia all'art. 4 dell'accordo per ciò che concerne la base di calcolo utile per il T.F.R.

Questo prevede che il T.F.R. si calcoli applicando i criteri di cui all'art. 2120 c.c. sulle seguenti voci della retribuzione:

- l'intero stipendio tabellare;

- l'indennità integrativa speciale;

- la retribuzione individuale di anzianità;

- gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa;

- ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali.

Poiché il D.P.C.M. nulla aggiunge al riguardo, ma rinvia all'accordo, è da ritenersi che siano già ricompresi nella base di calcolo del T.F.R. gli altri emolumenti valutati ai fini del calcolo della indennità di buonuscita o della indennità premio servizio in base alla normativa (atto avente forza di legge, regolamento o contratto) preesistente alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'accordo (27 agosto 1999).

Perché ulteriori voci, quantunque considerate utili ai fini delle indennità di fine servizio, vengano ricomprese nella base di calcolo del T.F.R. è necessaria una esplicita indicazione in sede di contrattazione successiva alla suddetta data.

Ai fini del computo del T.F.R. si deve anche considerare la quota figurativa di incremento della retribuzione pari al soppresso contributo a carico del lavoratore di cui si dirà in seguito;

e) anticipazioni.

La disciplina del T.F.R. prevede altresì che il dipendente, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione per le ragioni individuate dalla legge (spese sanitarie ed acquisto prima casa) non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste di anticipazione sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.

Inoltre, il T.F.R. e le indennità equipollenti, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53, possono essere anticipati ai fini delle spese da sostenere per la fruizione dei congedi per maternità.

Tali disposizioni, tuttavia, non sono immediatamente applicabili al T.F.R. a favore del pubblico impiego, ma l'accordo all'art. 8, comma 3, rinvia le condizioni per realizzare l'armonizzazione fra lavoratori pubblici e privati in tema di anticipazioni in sede di contrattazione di comparto.

Allo stesso modo, l'art. 7, comma 3, della legge n. 53 del 2000, rimanda ad un successivo decreto del Ministro della funzione pubblica, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, la definizione delle modalità applicative per l'anticipazione del T.F.R. e delle indennità equipollenti a favore dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

 

 

Il ruolo dell'I.N.P.D.A.P. e gli effetti sulla contribuzione

In base a quanto disposto dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 8, della legge n. 335 del 1995, per il personale iscritto all'I.N.P.D.A.P. ai fini dell'erogazione dei trattamenti di fine servizio, il T.F.R. viene accantonato figurativamente e liquidato alla cessazione dal servizio del lavoratore, secondo le regole sopra descritte, dall'I.N.P.D.A.P. stesso.

Pertanto, la gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato, della scuola, dell'università, della sanità e degli Enti locali è affidata all'I.N.P.D.A.P.

A tal fine è previsto che le Amministrazioni pubbliche continuino a versare in misura invariata anche per il personale che abbia optato per il T.F.R. o al quale si applica automaticamente la disciplina del T.F.R. la contribuzione stabilita per il finanziamento delle indennità di fine servizio.

In particolare, il contributo previdenziale a favore dell'I.N.P.D.A.P. da parte delle Amministrazioni pubbliche resta fissato per il personale dello Stato nella misura del 9,60% dell'attuale base contributiva per l'indennità di buonuscita di cui al D.P.R. n. 1032 del 1973 e nella misura del 6,10% dell'attuale base contributiva di riferimento prevista dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale degli Enti locali.

Nonostante il contributo complessivo che le Amministrazioni devono versare resti invariato, per i dipendenti ai quali si applica il T.F.R. è abolito il contributo a carico del lavoratore nella misura del 2,5% della base retributiva prevista dall'art. 11 della legge n. 152 del 1968 e del D.P.R. n. 1032 del 1973 e la relativa rivalsa da parte del datore di lavoro.

Tuttavia, l'accordo ed il successivo D.P.C.M. di recepimento, hanno "sterilizzato" gli effetti di tale abolizione per cui:

- la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo obbligatorio soppresso e, quindi, resta invariata la retribuzione netta;

- la soppressione del contributo non produce effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali;

- ai fini pensionistici, contrattuali e dell'applicazione delle norme sul T.F.R., la retribuzione lorda è incrementata figurativamente di una quota pari alla riduzione sopraindicata.

Questa disposizione non si applica solo al personale già in servizio al 30 maggio 2000 e al quale viene computato il T.F.R. per effetto dell'esercizio dell'opzione a favore della previdenza complementare, ma anche al personale assunto successivamente a tale data che non ha mai subito la ritenuta del 2,5% sulla retribuzione, ma per il quale si pone una esigenza di parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro prevista dall'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993.

 

 

Alcuni riflessi di immediata applicazione

Rinviando l'analisi degli effetti del passaggio al T.F.R. ed il collegamento con la previdenza complementare per il personale in servizio al 30 maggio 2000 al momento della costituzione del primo fondo pensione, restano da esaminare alcune questioni relative a coloro per i quali il T.F.R. è immediatamente applicativo, ed in particolare coloro i quali sono assunti successivamente a tale data e quelli che prestano la propria opera per un tempo determinato.

Si può infatti verificare, a breve termine, che:

- un lavoratore assunto dopo il 30 maggio 2000 cessi dal proprio lavoro per dimissioni o mortis causa;

- un rapporto di lavoro a tempo determinato volga al termine.

In tutti questi casi, se il periodo di lavoro è di durata uguale o superiore ai 15 giorni, il T.F.R. maturato deve essere liquidato all'iscritto dall'Ufficio provinciale. Poiché non vi sono disposizioni specifiche derogatorie e poiché l'art. 3, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, così come modificato dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, fa riferimento in generale "alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati" a favore dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, loro superstiti o aventi causa, è da ritenersi che le disposizioni contenute nella citata legge siano applicabili anche alle erogazioni del T.F.R. da parte dell'I.N.P.D.A.P.

Pertanto gli attuali termini per il pagamento dell'indennità di buonuscita o per l'indennità premio servizio restano invariati anche nel caso di pagamento del T.F.R.

Da ricordare che, in base all'art. 2122 c.c., in caso di morte del prestatore di lavoro il T.F.R. deve essere corrisposto per diritto proprio a favore del coniuge, dei figli, e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In caso di mancanza delle persone prima indicate e, secondo quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale 19 gennaio 1972, n. 8, di eventuali diverse disposizioni testamentarie del de cuius, le indennità sono attribuite secondo le norme sulla successione legittima.

Sempre l'art. 2122 c.c. stabilisce che è nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione del T.F.R.

L'art. 1, comma 9, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 prevede altresì che per i periodi di lavoro a tempo prestato a tempo determinato presso le Amministrazioni pubbliche:

- non si applica l'obbligo di un anno di iscrizione ai fini della percezione dell'indennità di liquidazione ed ogni altra disposizione incompatibile con le regole per l'erogazione del T.F.R.

Da osservare, tuttavia, come, a fronte del venir meno del vincolo annuale per il pagamento del beneficio, vi dovrà essere contestualmente un obbligo di versamento dei contributi relativi al periodo di lavoro prestato, anche se inferiore all'anno, da parte delle Amministrazioni datrici di lavoro;

- in via eccezionale rispetto alla disciplina del T.F.R., resta ferma la possibilità per i dipendenti interessati di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestati a tempo determinato svolti precedentemente al 30 maggio 2000, ma solo questi e non altri servizi o periodi riscattabili secondo l'attuale normativa per i previgenti ordinamenti previdenziali.

Alla luce di ciò, restano invariate le regole per quanto riguarda il riscatto e cioè:

1. l'onere del contributo dovuto (che sarà pari a quanto calcolato attualmente per il riscatto ai fini dell'indennità di fine servizio);

2. l'impossibilità di riscattare il periodo se ha formato oggetto di precedente liquidazione;

3. pagamento in una unica soluzione o facoltà di rateizzare sulla base dei mesi riscattabili.

Si fa riserva di fornire entro breve termine direttive operative in merito alla gestione amministrativo-contabile e informatica del T.F.R.

Il Direttore generale

Andrea Simi