§ 98.1.42617 - Circolare 24 agosto 2000, n. 149 .
Fondi elettrici e telefonici. Art. 41, comma 1, della legge n. 488 del 1999. Circ. 20 luglio 2000, n. 137: ulteriori precisazioni e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/08/2000
Numero:149

§ 98.1.42617 - Circolare 24 agosto 2000, n. 149 .

Fondi elettrici e telefonici. Art. 41, comma 1, della legge n. 488 del 1999. Circ. 20 luglio 2000, n. 137: ulteriori precisazioni e chiarimenti. Regolarizzazione dei periodi pregressi.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle entrate contributive.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Direttori delle Agenzie 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e 

 

Dirigenti Medici 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione  

 

Al Presidente e ai Membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Al Presidente e ai membri del Collegio dei  

 

Sindaci 

 

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato 

 

all'esercizio del controllo 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Al Presidente della Commissione centrale 

 

per l'accertamento e la riscossione 

 

dei contributi agricoli unificati 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Com'è noto, la legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 41, ha disposto la soppressione, a far tempo dal 1° gennaio 2000, dei Fondi di previdenza elettrici e telefonici con contestuale iscrizione, a decorrere dalla medesima data, dei titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici, in evidenza contabile separata, dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Con circolare n. 137 del 20 luglio 2000, sono state fornite al riguardo precisazioni ed indicazioni di carattere operativo.

In particolare, per l'assolvimento degli obblighi contributivi relativi a tutto il personale assunto successivamente alla data del 31 dicembre 1999, non iscritto ai rispettivi Fondi di previdenza, è stato previsto, per le aziende "elettriche" e "telefoniche", l'obbligo dell'apertura di una separata posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione "4E".

Ai fini di semplificare gli adempimenti amministrativi e procedurali a carico dei datori di lavoro, si è pervenuti nella determinazione di modificare parzialmente quanto previsto nella già citata circolare n. 137/2000, consentendo alle aziende "elettriche" e "telefoniche" di assolvere gli obblighi previdenziali relativi al personale assunto successivamente alla data del 31 dicembre 1999, non iscritto ai rispettivi Fondi di previdenza, anche mediante l'utilizzo della posizione contributiva già accesa per il personale già iscritto ai Fondi.

Si precisa che tale possibilità:

- riveste carattere alternativo e non sostitutivo rispetto alla disposizione precedente;

- non trova applicazione nei confronti di dipendenti per la cui assunzione siano previsti particolari benefici contributivi a favore dei datori di lavoro (es.: CFL, assunzioni ex artt. 8 e/o 25 della legge n. 223 del 1991, assunzioni ex legge n. 236 del 1993, assunzioni ex legge n. 407 del 1990, ecc.);

- non trova applicazione per il personale, assunto successivamente alla data del 31 dicembre 1999, con qualifica di "dirigente", da iscrivere all'I.N.P.D.A.I.

Per l'assolvimento degli obblighi contributivi relativi a queste ultime due tipologie di dipendenti (personale con particolari agevolazioni contributive e dirigenti) i datori di lavoro si atterranno alle disposizioni già fornite con la più volte citata circolare n. 137/2000.

In particolare, per il personale con qualifica di "dirigente", la separata posizione contributiva accesa per il versamento delle cosiddette "contribuzioni minori", oltre che dal previsto codice "4E", dovrà essere contraddistinta anche dal codice "0K".

 

 

Modalità operative

I datori che si avvalgono della possibilità di utilizzare un'unica posizione contributiva, ai fini della compilazione delle denunce contributive, si atterranno alle seguenti modalità:

- continueranno ad indicare il personale già iscritto ai relativi fondi pensionistici con le consuete modalità;

- indicheranno i lavoratori assunti a far tempo dal 1° gennaio 2000, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (F.P.L.D), in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendoli precedere dal codice tipo contribuzione "20" (120 per gli operai e 220 per impiegati e/o quadri);

- riporteranno nella casella "somme a debito del datore di lavoro" l'importo della contribuzione dovuta.

Il predetto codice "20" dovrà essere riportato nella casella "tipo rapporto" della sezione 1 dei "Dati previdenziali ed assistenziali I.N.P.S." del mod. CUD e del quadro SA del mod. 770.

 

 

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Ai fini della sistemazione dei periodi pregressi a decorrere dal 1° gennaio 2000, le aziende "elettriche" e "telefoniche" che avessero operato in difformità ai criteri illustrati nella circolare n. 137/2000, si avvarranno della procedura delle regolarizzazioni contributive (DM 10/V).

Il Direttore generale

Trizzino