Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/08/2000 |
Numero: | 149 |
§ 98.1.42617 - Circolare 24 agosto 2000, n. 149 .
Fondi elettrici e telefonici. Art. 41, comma 1, della legge n. 488 del 1999. Circ. 20 luglio 2000, n. 137: ulteriori precisazioni e chiarimenti. Regolarizzazione dei periodi pregressi.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle entrate contributive.
|
Ai Dirigenti centrali e periferici |
|
Ai Direttori delle Agenzie |
|
Ai Coordinatori generali, centrali e |
|
periferici dei Rami professionali |
|
Al Coordinatore generale Medico legale e |
|
Dirigenti Medici |
e, p. c.: |
Al Presidente |
|
Ai Consiglieri di Amministrazione |
|
Al Presidente e ai Membri del Consiglio |
|
di indirizzo e vigilanza |
|
Al Presidente e ai membri del Collegio dei |
|
Sindaci |
|
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato |
|
all'esercizio del controllo |
|
Ai Presidenti dei Comitati amministratori |
|
di fondi, gestioni e casse |
|
Al Presidente della Commissione centrale |
|
per l'accertamento e la riscossione |
|
dei contributi agricoli unificati |
|
Ai Presidenti dei Comitati regionali |
|
Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Com'è noto, la
Con
In particolare, per l'assolvimento degli obblighi contributivi relativi a tutto il personale assunto successivamente alla data del 31 dicembre 1999, non iscritto ai rispettivi Fondi di previdenza, è stato previsto, per le aziende "elettriche" e "telefoniche", l'obbligo dell'apertura di una separata posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione "4E".
Ai fini di semplificare gli adempimenti amministrativi e procedurali a carico dei datori di lavoro, si è pervenuti nella determinazione di modificare parzialmente quanto previsto nella già citata
Si precisa che tale possibilità:
- riveste carattere alternativo e non sostitutivo rispetto alla disposizione precedente;
- non trova applicazione nei confronti di dipendenti per la cui assunzione siano previsti particolari benefici contributivi a favore dei datori di lavoro (es.: CFL, assunzioni ex artt. 8 e/o 25 della
- non trova applicazione per il personale, assunto successivamente alla data del 31 dicembre 1999, con qualifica di "dirigente", da iscrivere all'I.N.P.D.A.I.
Per l'assolvimento degli obblighi contributivi relativi a queste ultime due tipologie di dipendenti (personale con particolari agevolazioni contributive e dirigenti) i datori di lavoro si atterranno alle disposizioni già fornite con la più volte citata
In particolare, per il personale con qualifica di "dirigente", la separata posizione contributiva accesa per il versamento delle cosiddette "contribuzioni minori", oltre che dal previsto codice "4E", dovrà essere contraddistinta anche dal codice "0K".
Modalità operative
I datori che si avvalgono della possibilità di utilizzare un'unica posizione contributiva, ai fini della compilazione delle denunce contributive, si atterranno alle seguenti modalità:
- continueranno ad indicare il personale già iscritto ai relativi fondi pensionistici con le consuete modalità;
- indicheranno i lavoratori assunti a far tempo dal 1° gennaio 2000, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (F.P.L.D), in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendoli precedere dal codice tipo contribuzione "20" (120 per gli operai e 220 per impiegati e/o quadri);
- riporteranno nella casella "somme a debito del datore di lavoro" l'importo della contribuzione dovuta.
Il predetto codice "20" dovrà essere riportato nella casella "tipo rapporto" della sezione 1 dei "Dati previdenziali ed assistenziali I.N.P.S." del mod. CUD e del quadro SA del mod. 770.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Ai fini della sistemazione dei periodi pregressi a decorrere dal 1° gennaio 2000, le aziende "elettriche" e "telefoniche" che avessero operato in difformità ai criteri illustrati nella
Il Direttore generale
Trizzino