Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.4 enti previdenziali |
Data: | 29/06/1996 |
Numero: | 414 |
Sommario |
Art. 1. Iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto |
Art. 2. Contributi |
Art. 3. Regime pensionistico degli iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto al 31 dicembre 1995 |
Art. 4. Rapporti finanziari |
Art. 5. Norme transitorie e finali |
§ 77.4.99 - D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414.
Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
(G.U. 9 agosto 1996, n. 186)
Art. 1. Iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all'art. 8 del regio
2. Con effetto dalla data di cui al comma 1, sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad esclusione dei dipendenti da comuni, province e regioni esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto, per i quali restano confermate le disposizioni dell'art. 4, comma 2, della
a) i lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della
b) i lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della
c) i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ancorché sia avvenuta la cessazione anticipata dal servizio con diritto a prestazione differibile.
3. Sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di trattamenti pensionistici diretti ed ai superstiti a carico del soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in essere al 31 dicembre 1995 e dei trattamenti di pensione di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto. Gli oneri relativi ai predetti trattamenti pensionistici sono posti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
4. L'iscrizione di cui ai commi 2 e 3 è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed è valida ai fini delle prestazioni previste dalle norme che disciplinano il predetto Fondo e per gli oneri derivanti da eventuali trasferimenti di posizioni assicurative in altri regimi previdenziali.
5. Ai fini dell'iscrizione di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e c), per ciascuno degli iscritti al 31 dicembre 1995 al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, è costituita una posizione assicurativa e contributiva nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, in relazione ai periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione ed ai periodi in ogni caso utili nel Fondo medesimo.
Art. 2. Contributi
1. Il contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dovuto per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), è stabilito nella misura del 36,46 per cento della retribuzione imponibile determinata ai sensi del comma 7, di cui l'11,219 per cento a carico dei lavoratori. La predetta misura resterà invariata fino a che l'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti non raggiungerà la misura stessa.
2. Per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), il contributo è stabilito nella misura e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
3. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di armonizzazione dei regimi pensionistici di cui all'art. 2, comma 22, della
4. [1].
5. L'aliquota per il computo della pensione di cui all'art. 1, comma 10, della
6. Restano confermate le norme in materia di obbligo contributivo di cui agli articoli 8 e 9 della
7. I contributi indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo sono applicati sulla retribuzione definita dall'art. 12 della
Art. 3. Regime pensionistico degli iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto al 31 dicembre 1995
1. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, è prevista la possibilità di liquidare i seguenti trattamenti pensionistici:
a) pensione di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti secondo la normativa vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
b) per il solo personale viaggiante, pensione di vecchiaia, al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio [2];
c) pensione di invalidità specifica ai sensi degli articoli 12, primo comma, lettera a), e 13, primo comma, lettere a) e b), della
d) pensione di anzianità
2. In caso di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), l'importo della pensione è determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1° gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
3. In caso di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), i periodi di anzianità contributiva maturati nell'assicurazione generale obbligatoria anteriormente al 1° gennaio 1996 non sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico. Nei suddetti casi l'importo della pensione è determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1° gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 1996, calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
4. Nei casi di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 3, i periodi di contribuzione esistenti nel Fondo pensione lavoratori dipendenti anteriormente al 1° gennaio 1996 danno luogo, al compimento dell'età prevista per la corresponsione del trattamento di vecchiaia secondo le norme in vigore tempo per tempo nel Fondo stesso, alla riliquidazione del trattamento pensionistico, da effettuarsi sulla base della retribuzione utilizzata per la liquidazione della quota di pensione di cui al comma 2, lettera b), rivalutata secondo i coefficienti di cui all'art. 3, comma 5, del
5. L'importo complessivo dei trattamenti pensionistici di cui al comma 1, da liquidarsi in base al metodo retributivo, non può in ogni caso superare il più favorevole tra i seguenti due importi:
- 90 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui al comma 2, lettera a);
- 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
6. [In materia di età pensionabile, restano confermate le disposizioni di cui all'art. 5 del
7. Fino all'attuazione della normativa in materia di lavori usuranti prevista dall'art. 1, commi 34, 35, 36 e 37, della
8. Le pensioni liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 43, della
9. Per le forme di invalidità diverse da quelle disciplinate dagli articoli 12, primo comma, lettera a), e 13, primo comma, lettere a) e b), della
10. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, in alternativa a quanto disposto dal presente articolo, è confermata la possibilità di utilizzare, secondo le norme che disciplinano il diritto e la misura dei trattamenti di pensione previsti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, tutti i periodi contributivi provenienti dal soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, nonché quelli acquisiti nello stesso Fondo pensioni lavoratori dipendenti precedentemente e successivamente al 1° gennaio 1996.
Art. 4. Rapporti finanziari
1. Alla gestione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti devono essere imputate, con l'evidenza contabile separata prevista all'art. 1, comma 4, sia per quanto attiene allo stato patrimoniale che al conto economico:
a) le attività e le passività quali risultano dal rendiconto della gestione del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, alla data di soppressione del Fondo stesso;
b) le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito e a debito del soppresso Fondo successivamente al 31 dicembre 1995;
c) i contributi versati ai sensi dell'art. 2, nonché l'ammontare delle rate dei trattamenti pensionistici diretti o indiretti da erogare a partire dal 1 gennaio 1996.
Art. 5. Norme transitorie e finali
1. I trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti, spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto, sono liquidati secondo le disposizioni legislative in vigore nel soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Sono fatti salvi i rapporti giuridici prodottisi e i provvedimenti posti in essere nel medesimo periodo.
2. Ai trattamenti pensionistici spettanti ai sensi dell'art. 4 del
3. Il personale degli enti locali di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 1, ha facoltà di optare per il trattamento di pensione che sia stato liquidato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. A favore di tale personale, inoltre, è riconosciuta la facoltà di ricongiungere presso il Fondo pensionistico gestito dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP) la posizione assicurativa già costituita presso il Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 della
4. Restano valide le domande di riscatto, di ricongiunzione, di versamenti volontari e di accrediti figurativi pervenute all'INPS fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano ad oggetto anzianità assicurative da far valere nel Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto fino al 31 dicembre 1995. E' riconosciuta altresì la validità delle domande di ricongiunzione pervenute all'INPS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, dal 1° gennaio 1996 trovano applicazione le norme in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria.
[1] Comma abrogato dall'art. 49 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 4 del
[3] Il primo periodo è stato soppresso dall'art. 4 del