§ 1.5.C96 - Direttiva 22 maggio 2001, n. 10.
Direttiva n. 2001/10/CE Parlamento Europeo che modifica la direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto concerne lo scrapie.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:22/05/2001
Numero:10


Sommario
Art. 1.      La direttiva 91/68/CEE è modificata come segue.
Art. 2.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2001. Essi ne informano [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 1.5.C96 - Direttiva 22 maggio 2001, n. 10.

Direttiva n. 2001/10/CE Parlamento Europeo che modifica la direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto concerne lo scrapie.

(G.U.C.E. 31 maggio 2001, n. L 147).

 

Art. 1.

     La direttiva 91/68/CEE è modificata come segue.

     1) All'articolo 2, punto 7, le parole "elencate nell'allegato B, rubriche I e II" sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     2) All'articolo 6, la lettera b) è soppressa.

     3) All'articolo 7, paragrafo 1, le parole "elencate nell'allegato B, rubriche II e III" sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     4) All'articolo 8, paragrafo 1, le parole "elencate nell'allegato B, rubriche II e III" sono sostituite dalle parole

     (Omissis)..

     5) All'allegato B, la rubrica II è soppressa.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Essi applicano queste disposizioni a partire dal 1o luglio 2001.

     Quando gli Stati adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli Stati membri.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.