§ 77.6.136 - Legge 29 ottobre 1971, n. 889.
Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:29/10/1971
Numero:889


Sommario
Art. 1.  Attribuzioni del comitato di vigilanza.
Art. 2.  Natura del trattamento di previdenza.
Art. 3.  Sistema tecnico-finanziario.
Art. 4.  Iscritti obbligatoriamente al Fondo.
Art. 5.  Retribuzione soggetta a contributo.
Art. 6.  Misura dell'aliquota contributiva e relative variazioni.
Art. 7.  Contribuzione durante i periodi di assenza dal servizio e riconoscimento di tali periodi ai fini previdenziali.
Art. 8.  Responsabilità solidale per il pagamento delle somme dovute al Fondo nel caso di cessione o di fusione di aziende.
Art. 9.  Rivalsa sulle sovvenzioni, sui sussidi integrativi di esercizio e sui contributi straordinari erogati dallo Stato o dalle Regioni in caso di omesso versamento delle somme dovute al Fondo.
Art. 10.  Elenchi annuali di contribuzione.
Art . 11.  Sanzioni civili.
Art. 12.  Sanzioni amministrative per l'inosservanza dell'obbligo di versamento dei contributi.
Art. 13.  Accertamento e contestazione delle infrazioni - Applicazione della sanzione amministrativa – Opposizione.
Art. 14.  Sanzioni penali.
Art. 15.  Prescrizione dei contributi e automaticità delle prestazioni.
Art. 16.  Comunicazione alle aziende degli emolumenti pensionabili.
Art. 17.  Retribuzione pensionabile.
Art. 18.  Accordi aziendali in materia retributiva - Decorrenza dei loro effetti ai fini previdenziali.
Art. 19.  Pensione ai superstiti.
Art. 20.  Misura della pensione ai superstiti.
Art. 21.  Casi di esclusione del coniuge dal diritto a pensione indiretta e di riversibilità.
Art. 22.  Capitale vedovile.
Art. 23.  Diritto a pensione dei superstiti già esclusi dal beneficio per effetto di disposizioni successivamente abrogate.
Art. 24.  Maggiorazione delle pensioni dirette per il coniuge ed i figli a carico.
Art. 25.  Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965.
Art. 26.  Rivalutazione delle pensioni di riversibilità.
Art. 27.  Pensione supplementare per servizio militare di leva.
Art. 28.  Pensione supplementare per servizio militare prestato come richiamato o trattenuto alle armi dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946.
Art. 29.  Pagamento di ratei di pensione non riscossi dal pensionato.
Art. 30.  Pensione per anzianità.
Art. 31.  Trattamento di previdenza dei pensionati durante i periodi di rioccupazione.
Art. 32.  Perequazione automatica delle pensioni.
Art. 33.  Liquidazione della posizione assicurativa.
Art. 34.  Riscatto previdenziale dei periodi di studio universitario e dei periodi di navigazione richiesti per la acquisizione di qualifiche professionali.
Art. 35.  Riscatti previdenziali.
Art. 36.  Casi di esclusione dalla prosecuzione volontaria della contribuzione.
Art. 37.  Rendite per infortunio sul lavoro liquidate in favore di agenti iscritti al Fondo.
Art. 38.  Cumulo della pensione liquidata in caso di invalidità o morte per causa di servizio con la rendita di infortunio.
Art. 39.  Arrotondamento della rata mensile della pensione e modalità di corresponsione delle rate.
Art. 40.  Liquidazione in capitale in favore del Fondo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria riferibili a periodi riscattati agli effetti della previdenza autoferrotranviaria.
Art. 41.  Riapertura del termine per la presentazione delle domande di computazione della indennità di mensa ai fini pensionistici.
Art. 42.  Rappresentanza del Ministero dell'interno in seno al comitato del Fondo.
Art. 43.  Entrata in vigore ed abrogazioni.


§ 77.6.136 - Legge 29 ottobre 1971, n. 889.

Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

(G.U. 6 novembre 1971, n. 280).

 

Capo I

GESTIONE DEL FONDO

 

     Art. 1. Attribuzioni del comitato di vigilanza.

     Ferme restando le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, spetta al comitato di vigilanza:

     1) decidere sui ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni, fermo restando il disposto di cui agli articoli 29 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e 13 della legge 28 luglio 1961, n. 830, nonché sui ricorsi di cui all'art. 16, terzo comma, della presente legge;

     2) fare proposte sulle questioni generali relative alla determinazione dei contributi ed alla riscossione di essi;

     3) esaminare i bilanci preventivi del Fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto ed esprimere pareri sui rendiconti del Fondo stesso;

     4) dare pareri sulle questioni che comunque possano sorgere nell'applicazione delle norme sulla previdenza speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;

     5) fare proposte sull'impiego delle somme eccedenti la normale liquidità della gestione, nei limiti del piano degli impieghi deliberato dal consiglio di amministrazione a norma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, numero 153.

 

          Art. 2. Natura del trattamento di previdenza.

     Il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto è sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 3. Sistema tecnico-finanziario.

     A decorrere dal 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di integrazione, istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è soppresso. Dalla stessa data sono trasferite al Fondo di previdenza, di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, numero 2311, tutte le attività e le passività del Fondo di integrazione, negli importi risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

     A decorrere dalla stessa data, la gestione del Fondo di previdenza, di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, è tecnicamente organizzata con il sistema della ripartizione.

     A decorrere dalla stessa data, è istituita una speciale riserva il cui ammontare, in sede di prima costituzione, è pari al patrimonio del Fondo di previdenza e del Fondo di integrazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge, al netto della consistenza del Fondo indennità infortuni e dei capitali di copertura delle rendite dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, valutati con riferimento alla medesima data.

     Da tale riserva è detratto l'ammontare degli oneri derivanti dalle rivalutazioni delle pensioni di cui ai successivi articoli 25 e 26, afferenti a periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il 5 per cento dei contributi devoluti in ciascun esercizio al Fondo di previdenza è destinato ad incrementare l'anzidetta riserva.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'interno e per il tesoro, la percentuale suddetta può essere ridotta su parere conforme del comitato di vigilanza di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari all'importo di un'annualità delle pensioni a carico del Fondo. All'uopo si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.

     I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste per l'investimento del fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

Capo II

I SOGGETTI

 

          Art. 4. Iscritti obbligatoriamente al Fondo.

     E' iscritto obbligatoriamente al Fondo:

     a) il personale di ruolo, in servizio di prova o in pianta stabile, dipendente da:

     1) aziende private esercenti ferrovie, tramvie, autolinee, filovie, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie e linee di navigazione interna, tenute all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativi allegati, successive aggiunte e modificazioni;

     2) comuni, province, regioni e loro consorzi esercenti, in economia o mediante aziende speciali, i servizi di cui al precedente punto 1) e tenuti all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nonché relativi allegati e successive aggiunte e modificazioni;

     b) il personale effettivo o adibito in modo continuativo ai pubblici servizi di trasporto, dipendente dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera a) nei confronti dei quali non ricorre l'obbligo di applicazione del regolamento di cui all'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

     c) il personale dipendente da aziende esercenti in appalto operazioni di riparazione, manutenzione, rifornimento e ricovero dei mezzi di trasporto utilizzati dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera a) per la gestione del pubblico servizio, semprechè, per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, siano state loro estese le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

     Sono esclusi dall'iscrizione:

     1) i dirigenti;

     2) il personale straordinario di cui al quinto comma dell'art. 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, denominato personale avventizio dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 9 novembre 1947, n. 1363;

     3) i guardiabarriere e le guardie di fermata;

     4) gli iscritti alla cassa speciale di previdenza per il personale addetto all'Azienda trasporti municipali di Milano, purché il trattamento garantito agli iscritti risulti non inferiore a quello del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

     5) il personale assunto con contratto a termine ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230;

     6) gli apprendisti di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

     7) il personale che svolge attività alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto soltanto in alcune stagioni dell'anno ovvero con frequenza inferiore ai quattro giorni alla settimana.

 

Capo III

LA CONTRIBUZIONE

 

          Art. 5. Retribuzione soggetta a contributo.

     Il contributo complessivo dovuto al Fondo è versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed è commisurato sui seguenti elementi retributivi:

     a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e dell'indennità di contingenza;

     b) assegni ad personam, quando risultino concessi quale differenza fra la retribuzione mensile di cui alla lettera a), precedentemente goduta, e quella tabellare, successivamente stabilita da disposizioni di legge o da accordi nazionali o aziendali;

     c) mensilità o quote di esse, eccedenti la dodicesima e previste da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali;

     d) elementi accessori spettanti con continuità e stabiliti in misura fissa, ancorché in percentuale della retribuzione, per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica, da accordi nazionali o aziendali, ivi compresi quelli erogati sulle mensilità di cui al precedente punto c). Il valore in denaro dell'alloggio gratuito fruito in natura è calcolato in ragione di un decimo della retribuzione di cui alla lettera a) per dodici mensilità. L'indennità sostitutiva dell'alloggio gratuito è calcolata nella misura effettivamente corrisposta nei limiti del decimo della retribuzione di tabella;

     e) compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria;

     f) qualsiasi altro emolumento che costituisca corrispettivo dell'opera prestata, fatta eccezione per:

     1) i compensi per lavoro straordinario prestato in occasione di feste, fiere e simili, disastri, franamenti, nevicate, inondazioni e simili;

     2) i compensi per lavoro prestato nelle ricorrenze nazionali ed in altre festività, per ferie e riposi non goduti;

     3) l'indennità di trasferta, diaria ridotta e pernottamento, per la parte costituente rimborso di spesa (50 per cento);

     4) l'indennità di caropane, per la parte non conglobata nella retribuzione di tabella;

     5) l'indennità di concorso pasti, per la parte eccedente l'ammontare dell'indennità sostitutiva di mensa;

     6) gli assegni ad personam, quando abbiano natura diversa da quella indicata alla lettera b) del presente articolo;

     7) le indennità ed i premi di anzianità e di buonuscita;

     8) le somme corrisposte a titolo di prestazioni a carico di gestioni previdenziali o mutualistiche, salvo quanto disposto al successivo art. 7;

     9) le somme corrisposte per rimborso spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione di lavoro;

     10) le somme corrisposte per gratificazioni o elargizioni concesse una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendiconto dei lavoratori o all'andamento aziendale.

     Agli effetti del presente articolo, per lavoro straordinario s'intende quello effettuato in eccedenza alla durata normale del lavoro prevista dai vigenti contratti collettivi.

 

          Art. 6. Misura dell'aliquota contributiva e relative variazioni.

     A decorrere dal 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, per effetto della soppressione del Fondo di integrazione istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, il contributo stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 977, nel 19,20 per cento delle retribuzioni imponibili è destinato totalmente al Fondo di previdenza di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

     A decorrere dal 1° luglio 1971, il contributo dovuto al Fondo di previdenza è elevato al 24 per cento delle retribuzioni imponibili.

     Tale contributo è posto, per il 17,75 per cento, a carico delle aziende e, per il 6,25 per cento, a carico degli agenti.

     La misura dell'aliquota contributiva è modificata annualmente in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e del il tesoro, sentito il comitato di vigilanza del Fondo [1].

     Le eventuali variazioni dell'aliquota sono ripartite, fra le aziende e gli agenti, rispettivamente, in ragione di due terzi e di un terzo.

     Finché non è stabilita la nuova misura percentuale del contributo, si applica, nei confronti delle aziende e dei loro dipendenti nonché ad ogni altro effetto previdenziale, la misura del contributo vigente nell'anno precedente.

 

          Art. 7. Contribuzione durante i periodi di assenza dal servizio e riconoscimento di tali periodi ai fini previdenziali.

     L'obbligo del versamento del contributo permane, a carico delle aziende e dell'agente, nei periodi di sospensione dal servizio, quando continui, anche in misura ridotta, la corresponsione della retribuzione, nonché nei periodi di assenza dal servizio per i quali sia corrisposto il trattamento economico di malattia o di infortunio da parte delle casse di soccorso.

     I periodi di assenza dal servizio senza retribuzione ovvero di sospensione della medesima, non coperti da contribuzione ai sensi del precedente comma, sono considerati utili, agli effetti della pensione, quando la loro durata complessiva non ecceda i quattro mesi nel corso dell'intero servizio prestato dall'agente con iscrizione al Fondo.

     In favore degli agenti dipendenti da aziende cui non si applicano le norme dell' allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sono computati utili, su domanda, agli effetti della pensione, i periodi scoperti di contribuzione per assenza dal servizio a causa di malattia o infortunio verificatisi dopo l'inizio dell'iscrizione al Fondo ed in costanza di un rapporto di lavoro che ne comporti l'obbligo, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi nel corso dell'intero servizio prestato con iscrizione al Fondo medesimo. A tal fine gli interessati debbono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita dichiarazione rilasciata dall'ente dal quale sono stati assistiti.

     Nel corso dei periodi di assenza dal servizio senza retribuzione ovvero di sospensione della medesima, quando non si verifichino le condizioni indicate nei precedenti commi, è in facoltà dell'azienda o dell'agente di continuare a corrispondere integralmente il contributo, nei termini e con le modalità previsti per il personale in attività di servizio, come se l'assenza o la sospensione non si fossero verificate, ottenendone il riconoscimento agli effetti della pensione, semprechè gli stessi periodi non siano riconosciuti utili per altre forme obbligatorie di previdenza.

 

          Art. 8. Responsabilità solidale per il pagamento delle somme dovute al Fondo nel caso di cessione o di fusione di aziende.

     In caso di cessione o di fusione di aziende o di linee e comunque di subingresso convenzionale nell'esercizio del pubblico servizio di trasporto, il nuovo esercente è solidalmente responsabile con quello precedente del pagamento dei contributi maturati nonché delle somme a qualsiasi altro titolo dovute al Fondo.

 

          Art. 9. Rivalsa sulle sovvenzioni, sui sussidi integrativi di esercizio e sui contributi straordinari erogati dallo Stato o dalle Regioni in caso di omesso versamento delle somme dovute al Fondo.

     L'erogazione alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di sussidi integrativi di esercizio o sovvenzioni o contributi straordinari a qualsiasi titolo stanziati dallo Stato o dalle Regioni è in ogni caso subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo contributivo verso il Fondo da parte delle aziende stesse.

     Per le aziende sovvenzionate o sussidiate dallo Stato, che non ottemperino al pagamento delle somme dovute al Fondo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, senza pregiudizio delle normali azioni legali, invia al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile copia degli estratti conti e delle diffide di pagamento di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge 28 luglio 1961, n. 830, unitamente all'elenco delle aziende medesime.

     Per le aziende che non ottemperino alla diffida, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile provvede d'ufficio al versamento delle somme dovute al Fondo per contributi pregressi e loro accessori, trattenendo il relativo importo sulle sovvenzioni, sui sussidi integrativi di esercizio o sui contributi straordinari di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 10. Elenchi annuali di contribuzione.

     Nel periodo dal 1° al 15 aprile di ciascun anno, le aziende pubblicano, presso le rispettive direzioni di esercizio, l'elenco del personale iscritto al Fondo, indicando per ciascun agente l'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo, corrisposti per l'anno solare precedente, separatamente per i titoli a), b), c) e d), contemplati nel precedente art. 5, e complessivamente per gli altri titoli di cui allo stesso articolo.

     Un estratto del predetto elenco, con il conto dell'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo, deve essere consegnato a ciascun dipendente.

     Nell'elenco sono altresì indicate le somme dovute per contributi sul totale delle voci retributive imponibili nonché le somme corrisposte al personale non soggette a contributo.

     Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere con modalità telematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'Istituto medesimo [2].

     In caso di omessa pubblicazione, l'ispettorato del lavoro provvede a far dare esecuzione al disposto del primo comma di cui al presente articolo, ordinando al legale rappresentante dell'azienda di pubblicare l'elenco per un periodo non inferiore a quindici giorni.

     Ai fini della presente legge, l'ammontare delle retribuzioni da attribuirsi al personale delle aziende che abbiano omesso l'invio dell'elenco è calcolato sulla base delle retribuzioni previste dai contratti nazionali di lavoro vigenti, avuto riguardo alla qualifica, al grado ed all'anzianità di servizio acquisita da ciascun dipendente.

 

          Art . 11. Sanzioni civili.

     In caso di ritardo nell'invio dell'elenco annuale di contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'azienda, indipendentemente da quanto previsto nell'art. 16 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è tenuta al pagamento di una sanzione civile di lire 1.000 per ciascun dipendente da iscrivere nell'elenco e per ogni mese di ritardo o frazione di mese.

     In caso di ritardo nell'invio delle tabelle di cui al terzo comma del precedente art. 10 o in caso di ritardata o di omessa pubblicazione dell'elenco di cui al primo comma dello stesso articolo ovvero delle determinazioni dell'Istituto, di cui al secondo comma dell'art. 16 della presente legge, l'azienda è tenuta al pagamento di una sanzione civile di lire 10 mila per ogni mese di ritardo o frazione di mese.

     Il versamento delle somme previste dal precedente comma a titolo di sanzione civile deve essere eseguito contemporaneamente con la presentazione dell'elenco, intendendosi, in caso contrario, che perduri lo stato di inadempienza.

 

          Art. 12. Sanzioni amministrative per l'inosservanza dell'obbligo di versamento dei contributi.

     I rappresentanti legali delle aziende pubbliche o private che non adempiano al versamento dei contributi previdenziali, entro il termine stabilito dall'art. 16, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 830, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 2 milioni, salvo che il fatto non costituisca reato.

     Le aziende sono tenute, altresì, all'adempimento delle obbligazioni civili previste all'art. 111, numeri 1) e 2), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 13. Accertamento e contestazione delle infrazioni - Applicazione della sanzione amministrativa – Opposizione. [3]

 

          Art. 14. Sanzioni penali.

     Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e i documenti necessari ai fini dell'applicazione delle leggi concernenti il Fondo o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni [4].

 

          Art. 15. Prescrizione dei contributi e automaticità delle prestazioni.

     I contributi dovuti e non versati al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data in cui dovevano essere versati.

     I contributi dovuti nei limiti della prescrizione decennale sono considerati utili ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni a carico del Fondo, anche quando non siano stati effettivamente riscossi.

 

Capo IV

LE PRESTAZIONI

 

          Art. 16. Comunicazione alle aziende degli emolumenti pensionabili.

     Entro sei mesi dalla data di ricezione dell'elenco di cui al precedente articolo 10, l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica all'azienda interessata quali emolumenti siano computabili nella retribuzione pensionabile di cui al successivo art. 17.

     L'azienda è tenuta a dare notizia delle determinazioni dell'Istituto al personale dipendente, entro un mese dalla data della relativa comunicazione, con le modalità di cui al precedente art. 10.

     Contro le determinazioni dell'Istituto in materia di elementi retributivi pensionabili è ammesso ricorso al comitato di vigilanza del Fondo.

     Quanto ai termini in materia di ricorso e delle relative decisioni si applicano le norme dell'art. 37 della legge 28 luglio 1961, n. 830.

     Il presente articolo si applica a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 17. Retribuzione pensionabile.

     Gli elementi costitutivi della retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, sono soltanto quelli indicati nel precedente art. 5, con esclusione di quelli di cui alle lettere e) ed f).

     Gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 5 sono considerati nell'importo complessivo effettivamente percepito negli ultimi dodici mesi di servizio, salvo quanto disposto dal terzo e quarto comma del presente articolo; gli elementi di cui alla lettera d), percepiti negli ultimi dodici mesi di servizio sono computati invece nella retribuzione pensionabile sino ad un massimo del 40 per cento di quelli complessivamente percepiti dall'agente ed assoggettati a contributo negli ultimi trentasei mesi di servizio.

     Sono in ogni caso escluse dal computo, ai fini della determinazione della misura della pensione, le variazioni della retribuzione dovute a promozioni deliberate, aventi effetto o, comunque, attribuite nel biennio precedente la data di cessazione dal servizio, nonché le variazioni delle retribuzioni conseguenti a declassamenti o ad altre cause di carattere straordinario intervenuti nello stesso periodo.

     Per le promozioni deliberate a seguito della reggenza conferita ai sensi dell'art. 18 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la data alla quale deve farsi riferimento, ai fini dell'esclusione di cui al precedente comma, è quella di conferimento della reggenza deliberata dal direttore dell'azienda ai sensi del citato art. 18.

     L'esclusione prevista nel terzo comma del presente articolo per l'ipotesi di variazioni della retribuzione dovute a promozione, non si applica per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di agenti deceduti in attività di servizio o di pensioni privilegiate di invalidità per causa di servizio.

 

          Art. 18. Accordi aziendali in materia retributiva - Decorrenza dei loro effetti ai fini previdenziali. [5]

     [Gli accordi aziendali istitutivi o modificativi degli elementi accessori, di cui al primo comma, lettera d), dell'art. 5, devono essere portati dalle aziende a conoscenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un mese dalla data della loro stipulazione o approvazione, ed hanno effetto, ai fini dell'inclusione degli elementi anzidetti nella retribuzione pensionabile, con la decorrenza stabilita dagli accordi stessi.

     Alle aziende che non ottemperino a quanto prescritto nel precedente comma, saranno applicate le sanzioni civili di cui all'art. 11, secondo comma, della presente legge.]

 

          Art. 19. Pensione ai superstiti.

     Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento del decesso, i requisiti di contribuzione richiesti per il conseguimento della pensione di invalidità, spetta una pensione:

     a) al coniuge; se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido ai sensi delle norme che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

     b) ai figli superstiti di età inferiore ai ventuno anni o anche di età superiore, purché inabili ovvero studenti universitari ed a carico del dante causa al momento del decesso, con l'osservanza delle norme e delle modalità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

     c) ai genitori superstiti di età superiore ai sessantacinque anni che non siano titolari di pensione, quando l'iscritto o il pensionato muoia senza lasciare altri superstiti aventi diritto a pensione ai sensi delle precedenti lettere a) e b) e purché i genitori stessi risultino a carico dell'iscritto o del pensionato al momento della sua morte;

     d) in mancanza anche dei genitori, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultano inabili ed a carico di questo, secondo le norme e le modalità che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Per l'accertamento dello stato di invalidità, di studenti universitari nonché per l'accertamento del carico e della qualità di figlio legittimo, naturale o di equiparato al primo, si applicano, ai fini del presente articolo, le norme vigenti in materia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi fini, si intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonché le persone alle quali l'assicurato fu affidato ai sensi di legge.

     I nati da precedente matrimonio del coniuge dell'iscritto o del pensionato non hanno diritto al trattamento indiretto o di riversibilità quando risultino titolari di altro trattamento di pensione.

     La pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non va computata ai fini dell'accertamento del diritto alla pensione indiretta o di riversibilità per i genitori superstiti.

 

          Art. 20. Misura della pensione ai superstiti.

     Le aliquote per la determinazione delle pensioni indirette e di riversibilità sono modificate come segue:

     a) il 60 per cento al coniuge;

     b) il 20 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento, se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

     La pensione ai superstiti indicati nel precedente comma non può, in ogni caso, essere complessivamente inferiore al 60 per cento nè superiore all'intero ammontare della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni stabilite per i figli e per il coniuge a carico.

     La pensione è corrisposta per intero al coniuge, per le quote spettanti ai figli minorenni conviventi con il coniuge stesso; se il coniuge non convive con i figli aventi diritto o con alcuni di essi, la pensione è divisa per capi, computandosi per due il coniuge.

     Le pensioni indirette e di riversibilità in essere alla data di entrata in vigore della legge sono riliquidate a norma delle disposizioni contenute nei precedenti commi con decorrenza dalla stessa data.

     Gli orfani di madre, che abbia contribuito al Fondo, hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente. Gli orfani di padre e di madre, che abbiano ambedue contribuito al Fondo, hanno diritto al cumulo delle due pensioni.

     La pensione in favore dei genitori, dei fratelli e delle sorelle è pari al 15 per cento, per ciascuno di essi, di quella già liquidata al pensionato o che sarebbe spettata all'iscritto, fermo restando, per i collaterali, il limite massimo previsto dal secondo comma del presente articolo.

 

          Art. 21. Casi di esclusione del coniuge dal diritto a pensione indiretta e di riversibilità.

     Non ha diritto alla pensione prevista dall'art. 19 della presente legge il coniuge:

     1) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa [6];

     2) quando, dopo la data di decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore ai 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di due anni [7].

     Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2) del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per infortunio sul lavoro o malattia professionale ovvero per causa di guerra o di servizio.

     Cessa il diritto a pensione per il coniuge superstite dell'iscritto o del pensionato che contragga nuovo matrimonio, nonché per il vedovo quando venga meno lo stato di invalidità.

 

          Art. 22. Capitale vedovile.

     Il coniuge che perde il diritto alla pensione per passaggio ad altre nozze, ha diritto a conseguire un capitale pari a quattro annualità della pensione vedovile medesima.

     La domanda diretta ad ottenere il capitale di cui sopra, deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio, o della consegna del libretto di pensione se il matrimonio è stato contratto anteriormente.

 

          Art. 23. Diritto a pensione dei superstiti già esclusi dal beneficio per effetto di disposizioni successivamente abrogate.

     I superstiti dell'iscritto o del pensionato, deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, già esclusi dal pensionamento per effetto delle disposizioni in precedenza vigenti, hanno diritto alla pensione secondo le norme dell'art. 19, a condizione che non si sia verificato nei loro confronti, tra la data di morte del dante causa e la data di presentazione della domanda di pensione di cui al successivo comma, alcuno degli eventi che determinano la cessazione del diritto a pensione secondo gli articoli 19 e 21.

     La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, se la domanda è presentata entro un anno da quest'ultima data; diversamente, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

     La domanda di pensione da parte delle persone di cui al primo comma deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 24. Maggiorazione delle pensioni dirette per il coniuge ed i figli a carico.

     Le pensioni dirette sono maggiorate, per il coniuge e per ogni figlio o equiparato a carico, nella misura e con le modalità e le limitazioni previste dalla legge per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     I titolari di pensione con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per carichi di famiglia d'importo più elevato di quello determinato in base alle norme di cui al precedente comma, mantengono il maggior trattamento fino a totale assorbimento della parte eccedente, da operarsi in occasione di futuri miglioramenti della pensione o delle quote di maggiorazione delle pensioni medesime, ad esclusione dei miglioramenti derivanti dalla presente legge.

 

          Art. 25. Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965.

     Le pensioni dirette ed indirette, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rivalutate, applicando ai trattamenti in atto - al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, delle integrazioni per gli assegni ad personam di cui all'art. 4 della legge 28 luglio 1961, n. 830, per i trattamenti minimi e per le pensioni supplementari di cui ai successivi articoli 27 e 28 - i seguenti coefficienti:

Anno di decorrenza originaria della pensione

Coefficiente di rivalutazione

Ante 1955

1,40

1955

1,35

1956

1,30

1957

1,25

1958

1,20

1959

1,15

1960

1,12

1961

1,10

1962

1,08

1963

1,05

1964

1,03

     I miglioramenti di cui al comma precedente assorbono fino a concorrenza le integrazioni per assegno ad personam e per trattamento minimo ed hanno effetto dal 1° luglio 1970.

 

          Art. 26. Rivalutazione delle pensioni di riversibilità.

     Le pensioni di riversibilità, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate in favore dei superstiti di titolari di pensioni, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965, sono riliquidate, applicando i coefficienti di rivalutazione previsti dal precedente art. 25 in relazione all'anno di decorrenza della pensione diretta.

     I miglioramenti di cui al comma precedente assorbono, fino a concorrenza, le integrazioni per assegno ad personam e per trattamento minimo ed hanno effetto dal 1° luglio 1970.

 

          Art. 27. Pensione supplementare per servizio militare di leva.

     Il servizio militare effettivo prestato per obbligo di leva è computato utile, a domanda, per la liquidazione di una pensione supplementare di importo annuo pari a 18,72 volte l'ammontare dei contributi base di cui al terzo comma del presente articolo, a condizione che il servizio stesso non sia stato già riconosciuto ai fini di una pensione o di altro trattamento di previdenza a carico dello Stato o dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ovvero di trattamenti sostitutivi di quest'ultima o che comunque abbiano determinato la esclusione o l'esonero della stessa.

     La pensione supplementare di cui al precedente comma spetta anche ai superstiti di agenti deceduti in attività di servizio con diritto a pensione a carico del Fondo o di pensionati a carico del Fondo stesso, secondo le norme di cui agli articoli 9 e 21 della presente legge.

     Ai fini del calcolo della pensione supplementare, si considera come versato a favore dell'iscritto, per ogni settimana di servizio militare effettivo di leva, il contributo corrispondente alla prima classe delle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, se la data di decorrenza della pensione supplementare è posteriore al 1° maggio 1968; in caso diverso sono prese in considerazione le tabelle di contribuzione vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla data di decorrenza della pensione stessa.

     La pensione supplementare spetta dalla data di decorrenza della pensione autonoma a carico del Fondo, ove la domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sei mesi dalla predetta data; in caso diverso, la pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

     Le pensioni supplementari liquidate ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, sono stabilite, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari a 18,72 volte l'importo dei relativi contributi base.

     Le pensioni supplementari previste dal presente articolo sono a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ed il relativo importo annuo è ripartito in tredici quote mensili ed è adeguabile ai sensi del successivo art. 32.

 

          Art. 28. Pensione supplementare per servizio militare prestato come richiamato o trattenuto alle armi dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946.

     Il servizio militare effettivo prestato come richiamato o trattenuto alle armi dal 1° giugno 1940 al 15 ottobre 1946, nelle forze armate dello Stato italiano o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è computato utile, a domanda, per la liquidazione di una pensione supplementare, a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, pari a 18,72 volte l'importo dei contributi base di cui al quarto comma del presente articolo, a condizione che il servizio stesso:

     1) non risulti prestato in qualità di militare di carriera;

     2) non sia stato già considerato utile, ai fini della pensione a carico del predetto Fondo o di altro trattamento di previdenza a carico dello Stato o dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di trattamenti sostitutivi di quest'ultima o che comunque abbiano determinato l'esclusione o l'esonero dalla stessa.

     La pensione supplementare di cui al precedente comma spetta anche ai superstiti di agenti deceduti in attività di servizio con diritto a pensione a carico del Fondo o di pensionati a carico del Fondo stesso, secondo le norme di cui agli articoli 9 e 21 della presente legge.

     Agli effetti del presente articolo, sono considerati periodi di servizio militare anche quelli indicati negli articoli 7, ultimo comma, e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364.

     Ai fini del calcolo della pensione supplementare, si considera come versato a favore dell'iscritto, per ogni settimana di servizio militare, il contributo corrispondente alla prima classe delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

     La pensione supplementare spetta:

     a) dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i titolari di pensione autonoma a carico del Fondo con decorrenza anteriore a tale data, semprechè la relativa domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

     b) dalla data di decorrenza della pensione autonoma, quando questa spetti da data coincidente o posteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e la domanda della pensione supplementare pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i successivi sei mesi.

     Trascorso il termine di sei mesi di cui ai precedenti punti a) e b), la pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

     La pensione supplementare prevista dal presente articolo è adeguabile ai sensi del successivo art. 32.

     Dall'entrata in vigore della presente legge, le norme dell'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, cessano di applicarsi al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

     Coloro i quali abbiano presentato domanda di riscatto ai sensi dell'art. 6 della legge citata nel precedente comma, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, senza aver ancora provveduto, alla stessa data, al versamento della somma dovuta per il riscatto, hanno facoltà di optare, nel termine perentorio di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, per l'applicazione delle norme relative all'attuazione dell'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, ovvero delle norme contenute nel presente articolo.

 

          Art. 29. Pagamento di ratei di pensione non riscossi dal pensionato.

     Le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono corrisposte al coniuge superstite; in mancanza di esso, ai figli minori; ed in mancanza di questi, agli eredi legittimi o testamentari.

 

          Art. 30. Pensione per anzianità.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, hanno diritto, su domanda, alla pensione qualora, anche in difetto dei normali requisiti di età, possano far valere 35 anni di contribuzione effettiva o riscattata.

     La predetta pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'esonero dal servizio; è calcolata in base alle norme vigenti a tale data; è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia, quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia; non è cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.

     Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

 

          Art. 31. Trattamento di previdenza dei pensionati durante i periodi di rioccupazione.

     Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, l'agente si rioccupi presso la stessa azienda dalla quale fu posto in quiescenza oppure presso altra azienda di pubblici trasporti in concessione, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo dell'iscrizione al Fondo, la corresponsione della pensione è sospesa per tutta la durata della rioccupazione e l'azienda - cui l'agente stesso deve comunicare per iscritto, all'inizio della assunzione in servizio, la sua qualità di pensionato - è tenuta:

     a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'avvenuta assunzione del pensionato;

     a versare, per tutto il periodo di rioccupazione dell'agente, i contributi di legge dovuti al Fondo.

     All'atto della cessazione della rioccupazione, si provvederà alla liquidazione di una nuova pensione da calcolarsi in base alla complessiva anzianità contributiva raggiunta dall'iscritto alla data della cessazione della rioccupazione e alla media ponderata, rispetto ai vari periodi di contribuzione, delle retribuzioni pensionabili spettanti alle date terminali di ogni periodo di servizio, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

     Non si procede alla ricostituzione del trattamento di pensione, di cui al precedente comma, per periodi di rioccupazione di durata inferiore ai dodici mesi, nè quando la ricostituzione sia stata già operata due volte. In tali casi trovano applicazione le norme di cui al successivo art. 33 ed è ripristinata la corresponsione della pensione già goduta all'atto della rioccupazione, tenendo conto delle eventuali variazioni nel frattempo intervenute in applicazione dell'art. 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, e successive modificazioni.

     Per i titolari di pensione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino occupati ovvero successivamente si rioccupino alle dipendenze di terzi senza obbligo di iscrizione al Fondo, si applicano le norme sul divieto di cumulo fra retribuzione e pensione di cui all'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153; le quote trattenute spettano al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

 

          Art. 32. Perequazione automatica delle pensioni.

     La misura delle pensioni a carico del Fondo, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari, sarà variata, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il comitato di vigilanza, quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, avrà subito una variazione, in aumento o in diminuzione, pari o superiore al 2 per cento, rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione.

     La variazione di cui al precedente comma avrà decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

     Ogni qualvolta dovrà procedersi alla variazione della misura delle pensioni ai sensi del presente articolo, la variazione stessa sarà limitata, per le pensioni con decorrenza successiva alla data dell'ultima variazione, in relazione al rapporto tra il numero indice del costo della vita riferito all'anno solare in cui si è determinata la percentuale di variazione e quello dell'anno solare in cui è compresa la decorrenza della pensione ovvero dell'anno precedente, rispettivamente, se la predetta decorrenza sia posteriore o anteriore al 1° luglio.

     In caso di perequazione delle pensioni per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i trattamenti minimi non sono suscettibili di variazione qualora risultino superiori alla pensione spettante in base ai periodi di iscrizione al Fondo, adeguata ai sensi delle suddette disposizioni.

     L'applicazione del presente articolo avrà decorrenza posteriore al 31 dicembre 1971.

     L'art. 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è abrogato.

 

          Art. 33. Liquidazione della posizione assicurativa.

     Gli iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, i quali cessino di prestare servizio senza aver conseguito il diritto a pensione e non si avvalgano della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione ai sensi degli articoli 25 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 830, hanno diritto, purché abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, se uomini, e il cinquantacinquesimo anno di età, se donne, o anche prima, su domanda, alla costituzione, per il periodo corrispondente a quello di iscrizione al Fondo predetto, di una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, valida a tutti gli effetti dell'assicurazione stessa, mediante accreditamento dei contributi-base settimanali determinati, quanto alla classe e alla categoria, secondo le norme in vigore per la detta assicurazione durante il periodo stesso.

     In aggiunta ai contributi-base accreditati all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a norma del comma precedente, per i periodi successivi al 30 aprile 1952, sono anche trasferiti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di cui all'art. 29, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, i contributi calcolati con le modalità e in base alle percentuali per esso vigenti durante i periodi stessi.

     Le norme del presente articolo sono applicabili a favore dei superstiti di iscritti che non abbiano diritto alla pensione di riversibilità a carico del Fondo, ma per i quali sussistano le condizioni per la liquidazione di prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Le norme del presente articolo si applicano anche nei confronti degli agenti ai quali non sia stata liquidata, per qualsiasi motivo, alla data di entrata in vigore della presente legge, la posizione assicurativa, in conformità di quanto disposto dall'art. 35 della legge 28 luglio 1961, n. 830.

 

Capo V

NORME SPECIALI

 

          Art. 34. Riscatto previdenziale dei periodi di studio universitario e dei periodi di navigazione richiesti per la acquisizione di qualifiche professionali.

     Il personale, iscritto obbligatoriamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, che sia munito di diploma di laurea, ha facoltà di chiedere, ai fini del trattamento di pensione, il riscatto del periodo di tempo decorrente dalla data di immatricolazione all'università e corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari, purché tale periodo sia anteriore alla data di iscrizione al Fondo stesso.

     Analoga facoltà è riconosciuta al personale iscritto obbligatoriamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il riscatto dei periodi di navigazione mercantile effettuati ai fini del conseguimento dei titoli professionali necessari all'acquisizione delle qualifiche rivestite presso aziende di navigazione interna esercenti pubblico trasporto.

     La domanda, corredata da idonea documentazione, deve essere presentata, in costanza del rapporto di lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le facoltà di cui al primo e secondo comma sono concesse anche al personale che sia iscritto al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. La relativa domanda, corredata da idonea documentazione, deve essere presentata, in costanza del rapporto di lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dalla data di iscrizione al Fondo.

     Il riscatto deve essere richiesto per il periodo complessivo, corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari ovvero all'effettivo periodo di navigazione effettuato per il conseguimento dei titoli professionali di cui al secondo comma; esso non è tuttavia ammesso per periodi di tempo anteriori al compimento del diciottesimo anno di età.

     Il riscatto di cui al presente articolo comporta l'annullamento della posizione assicurativa acquisita, nello stesso periodo di tempo, dal personale interessato presso forme di previdenza obbligatorie nonché il rimborso, a favore del personale medesimo, dei contributi di sua competenza divenuti indebiti. Il riscatto stesso non è ammesso quando, alla data del provvedimento di concessione dello stesso, i contributi relativi al periodo oggetto del riscatto abbiano già concorso alla liquidazione di un trattamento di pensione.

     Per il riscatto dei periodi di cui al primo e secondo comma, gli interessati devono versare, entro un anno dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, un contributo calcolato, per un periodo pari a quello da riscattare, sulla retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda di riscatto, in base all'aliquota vigente alla stessa data.

     La mancata osservanza di uno dei termini previsti dal terzo, quarto e settimo comma del presente articolo comporta la decadenza della facoltà di riscatto dei periodi di cui trattasi.

 

          Art. 35. Riscatti previdenziali.

     Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, anteriormente alla data di iscrizione al Fondo, abbia prestato, alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, periodi di lavoro senza obbligo di iscrizione al Fondo stesso, ma coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, può riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, i periodi stessi per la loro durata complessiva.

     La facoltà di riscatto prevista nel precedente comma è estesa anche al personale che abbia prestato servizio alle dipendenze di aziende esercenti rifornimento, manutenzione e ricovero di automezzi adibiti a pubblici servizi di trasporto, semprechè provenga da aziende alle quali siano state estese, per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

     Per ottenere il riconoscimento dei periodi di servizio di cui ai precedenti commi, gli interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in costanza del rapporto di lavoro, corredandola dei documenti richiesti dall'Istituto medesimo.

     Il riscatto dei periodi di servizio indicati al primo e secondo comma del presente articolo può essere chiesto, in costanza del rapporto di lavoro, anche dal personale che sarà iscritto al Fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano decorsi due anni dalla data di iscrizione. La domanda, corredata dei documenti richiesti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata allo stesso Istituto entro un anno dalla scadenza del biennio di iscrizione.

     Gli agenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, anteriormente alla data di iscrizione, abbiano prestato altri periodi di lavoro alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto con obbligo di contribuzione al Fondo stesso, possono ottenerne il riconoscimento, anche se la precedente posizione assicurativa, a seguito di esonero dal servizio, sia stata eliminata in applicazione delle norme sulla presidenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. Per il riconoscimento di tali periodi si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma del presente articolo.

     La facoltà di riscatto è concessa anche al personale che sarà iscritto al Fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che chieda il riconoscimento di periodi di servizio per i quali la posizione assicurativa, già costituita presso il Fondo stesso, sia stata eliminata a seguito di esonero dal servizio. Per il riconoscimento di tali periodi si applicano le disposizioni contenute nel quarto comma del presente articolo.

     Gli interessati, per ottenere i riconoscimenti previdenziali di cui al presente articolo, debbono versare, in unica soluzione, entro un anno dalla data in cui l'Istituto ha loro notificato l'importo, il capitale di riscatto calcolato sulla parte della retribuzione soggetta a contribuzione al Fondo, relativa ai dodici mesi di effettivo servizio immediatamente precedente la data della domanda, in aliquota pari al 6 per cento ed in rapporto al periodo da riscattare. La frazione di mese si arrotonda al mese intero.

     Le posizioni assicurative costituite, in favore degli interessati, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti durante i periodi riscattati sono annullate e la gestione della stessa assicurazione accredita il Fondo dell'importo dei contributi-base e di adeguamento versati nei periodi oggetto di riscatto.

     Non è consentito il riscatto di periodi di lavoro:

     a) che abbiano già dato luogo a liquidazione di altra pensione;

     b) prestato alle dipendenze di aziende che non esplicano attività di pubblico trasporto ovvero che esplicano, oltre a quella di pubblico trasporto, altre attività, quando in tale secondo caso il richiedente non sia stato, durante gli stessi periodi, prevalentemente adibito all'esercizio del trasporto stesso.

     L'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 376, è abrogato.

 

          Art. 36. Casi di esclusione dalla prosecuzione volontaria della contribuzione.

     La prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo ai sensi dell'art. 25 della legge 28 luglio 1961, n. 830, non è ammessa quando l'interessato risulti iscritto contemporaneamente all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a forme sostitutive di essa o che, comunque, ne comportino l'esclusione o l'esonero, nonché quando l'interessato fruisca di un trattamento pensionistico a carico delle menzionate forme assicurative.

     Restano salvi i diritti acquisiti da coloro i quali risultino iscritti volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al raggiungimento dei quindici anni di contribuzione.

 

          Art. 37. Rendite per infortunio sul lavoro liquidate in favore di agenti iscritti al Fondo.

     L'art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 376, è sostituito dal seguente:

     "Con effetto dal 1° luglio 1969, all'agente inabile permanentemente per infortunio sul lavoro occorso successivamente al 30 giugno 1969, che rimanga in servizio, anche se adibito ad altre mansioni spetta lo stipendio o paga relativo alla qualifica che rivestiva prima dell'infortunio.

     Dal 1° luglio 1969, la rendita di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni e integrazioni, liquidata all'agente inabile, gli è direttamente corrisposta, anche se l'infortunio è avvenuto anteriormente a tale data.

     All'agente iscritto obbligatoriamente o volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge è restituito - a domanda o, al più tardi, in occasione della liquidazione della pensione a carico del Fondo ovvero, qualora alla data dell'esonero non spetti la pensione, in occasione della liquidazione della posizione assicurativa - il capitale accumulato mediante le somme depositate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, aumentato degli interessi maturati durante il periodo in cui il deposito ha avuto luogo, calcolati al tasso annuo del 4,50 per cento".

 

          Art. 38. Cumulo della pensione liquidata in caso di invalidità o morte per causa di servizio con la rendita di infortunio.

     A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quella di entrata in vigore della presente legge, quando la pensione sia assegnata per invalidità derivante da causa di servizio che dia diritto anche ad una rendita in base alle norme concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, la pensione spettante a carico del Fondo, in favore dell'iscritto o dei superstiti, deve essere ridotta ad una misura tale che, sommata con la rendita liquidata in base alle norme della suddetta assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, non superi, per l'iscritto, l'ultima retribuzione effettivamente percepita e, per i superstiti, le percentuali fissate nel precedente art. 20.

     Il precedente comma non si applica quando l'invalidità sia di grado pari o superiore all'80 per cento.

     Resta, in ogni caso, garantita la corresponsione a carico del Fondo dei minimi di pensione di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 376.

 

          Art. 39. Arrotondamento della rata mensile della pensione e modalità di corresponsione delle rate.

     La rata mensile del trattamento di pensione a carico del Fondo è arrotondata secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria.

     La pensione annua è ripartita in tredici rate mensili ed è corrisposta in rate bimestrali anticipate.

     La tredicesima rata è corrisposta in occasione delle festività natalizie.

     In caso di cessazione del diritto alla pensione nel corso del primo mese del bimestre, non si procede al recupero del rateo di pensione corrisposto in eccedenza.

 

          Art. 40. Liquidazione in capitale in favore del Fondo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria riferibili a periodi riscattati agli effetti della previdenza autoferrotranviaria.

     Con effetto dal 1° gennaio 1968, l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti versa al Fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto i capitali di copertura delle pensioni adeguate o delle quote di esse derivanti dai contributi versati nell'assicurazione medesima durante i periodi di lavoro riscattati ai sensi della legge 17 febbraio 1958, n. 140, e dell'art. 18 della legge 28 luglio 1961, n. 830.

     I predetti capitali di copertura sono calcolati con riferimento al 1° gennaio 1968 per le pensioni a carico del Fondo con decorrenza anteriore a tale data ovvero, in caso diverso, con riferimento alla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo stesso.

     I contributi assicurativi di cui al primo comma del presente articolo divengono inoperanti dalle date previste nel successivo secondo comma per il calcolo dei capitali di copertura.

 

Capo VI

NORME GENERALI E FINALI

 

          Art. 41. Riapertura del termine per la presentazione delle domande di computazione della indennità di mensa ai fini pensionistici.

     Il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge 28 marzo 1968, n. 376, è prorogato sino al compimento del dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 42. Rappresentanza del Ministero dell'interno in seno al comitato del Fondo.

     Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è integrato con la partecipazione di un rappresentante del Ministero dell'interno di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

 

          Art. 43. Entrata in vigore ed abrogazioni.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Con effetto dal 1° luglio 1969, sono abrogati l'art. 28 del regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, modificato dall'art. 1 della legge 1° agosto 1941, n. 1063, e il decreto ministeriale 5 dicembre 1945.

     Con effetto dalla data di cui al primo comma del presente articolo sono abrogati gli articoli 19, 20, 21, 22 e 35 della legge 28 luglio 1961, n. 830, nonché l'art. 5 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, e successive modificazioni. E' altresì abrogata qualsiasi altra disposizione che risulti in contrasto con quelle contenute nella presente legge.


[1] Comma così sostituito dall'art. 10 della L. 23 aprile 1981, n. 155.

[2] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

[3] Articolo modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 29 novembre 1971, n. 301 e abrogato dall'art. 42 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[4] Comma così modificato dall'art. 88 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[5] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1989, ha dichiarato la illegittimità del presente numero, nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilità anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione è stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 2 aprile 1999, n. 110, ha dichiarato l'illegittimità del presente numero.