§ 98.1.37105 - Circolare 8 gennaio 1997, n. 2 .
Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.


Settore:Normativa nazionale
Data:08/01/1997
Numero:2

§ 98.1.37105 - Circolare 8 gennaio 1997, n. 2 .

Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi e Direzione centrale ragioneria e finanza.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e  

 

primari medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Il D.L. 1° ottobre 1996, n. 511, reiterativo di precedenti D.L., ha previsto agevolazioni a favore delle imprese con meno di 100 dipendenti che assumono dirigenti privi di occupazione sotto forma di un contributo pari al 50 per cento della contribuzione dovuta agli Istituti di previdenza per una durata non superiore a 12 mesi.

L'art. 10 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 511, reiterativo di norme contenute in precedenti D.L. (si vedano. in particolare D.L. 1 febbraio 1996, n. 40, art. 9; D.L. 2 aprile 1996, n. 181, art. 9; D.L. 3 giugno 1996, n. 301, art. 9; D.L. 2 agosto 1996, n. 405, art. 10) ha dettato disposizioni per incentivare il reimpiego al personale con qualifica dirigenziale.

I predetti D.L. sono tutti decaduti per mancata conversione in legge e la legge 28 novembre 1996, n. 608 (Gazz. Uff. 30 novembre 1996, n. 281, Serie generale, suppl. ord.) ha stabilito che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti medesimi.

Con la presente circolare si impartiscono, pertanto, le istruzioni per l'erogazione delle agevolazioni nei casi ricadenti sotto la disciplina dei predetti decreti; dette agevolazioni potranno essere riconosciute per tutta la durata prevista dalla norma nel concorso di entrambe le condizioni che il decreto concessivo del Direttore dell'Agenzia per l'impiego e l'assunzione del dirigente siano intervenuti entro il 1° dicembre 1996.

Al riguardo, la norma ha disposto quanto segue.

«1. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.

2. Alle imprese che occupano meno di cento dipendenti ed ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50 per cento della contribuzione dovuta agli Istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'Agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli Istituti previdenziali chiedono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

3. Nell'ambito delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, in mancanza delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dagli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, ovvero, in mancanza di essi, dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima occupazione.

4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con le finalità promozionali del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

Per l'attuazione della norma si allega la circolare n. 51/96 del 10 aprile 1996, diramata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego e si forniscono le seguenti ulteriori istruzioni che tengono conto dei chiarimenti forniti dallo stesso Ministero - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale con lettera del 31 ottobre 1996, n. 8, PS 7094.

1) Organo competente per la concessione dell'agevolazione.

La concessione del beneficio viene decisa al termine delle relative procedure nell'ambito di ciascuna regione con decreto del Direttore dell'Agenzia per l'impiego che viene notificato ai competenti enti previdenziali.

2) Contenuto del beneficio.

Il beneficio consiste nell'erogazione alle imprese, con meno di cento dipendenti, che assumono dirigenti privi di occupazione, di un contributo pari al 50% della contribuzione dovuta agli Istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a 10 miliardi annui a decorrere dal 1995.

Nel provvedimento concessivo viene indicata la retribuzione lorda annua di riferimento per il calcolo della contribuzione.

Sulla base delle direttive integrative ministeriali di cui alla citata lettera del 31 ottobre 1995, si precisa quanto segue:

a) Il beneficio dell'abbattimento della contribuzione nella misura del 50% è riferito alla sola contribuzione a carico del datore di lavoro, la quota a carico del lavoratore è quindi interamente dovuta.

b) La misura agevolativa è alternativa ad ogni altra forma di riduzione a titolo di fiscalizzazione, sgravio o comunque denominata prevista dalle norme vigenti sulle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale.

c) La riduzione della contribuzione è limitata a quella dovuta alle gestioni previdenziali ed assistenziali; essa, pertanto, non si estende a tutte quelle aliquote riscosse dagli enti previdenziali in qualità di soggetti esattori ma il cui gettito è destinato ad altri soggetti pubblici quali lo Stato, le Regioni, ecc.

Sono, quindi, escluse dal coacervo delle contribuzioni interessate per il calcolo del contributo del 50%:

- 0,10% asili nido (aliquota riscossa con il contributo FPLD)

- 0,20% assistenza malattia pensionati (aliquota riscossa con il contributo FPLD)

- 0,16% contributo assistenza orfani (ex ENAOLI con contributo FPLD)

- 1,66% assistenza antitubercolare devoluta al SSN (art. 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88)

- 0,35% quota GESCAL

- 9,60% SSN e 3,80% contributo solidarietà SSN

- 0,30% dovuta con il contributo contro la disoccupazione devoluta ai Fondi di rotazione (art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; D.M. 12 luglio 1996).

3) Istruzioni operative

3.1) Adempimenti delle Sedi

Le posizioni relative alle aziende ammesse ai benefici in questione saranno contrassegnate con il codice di autorizzazione di nuova istituzione "4X" avente il significato di "Azienda ammessa ai benefici per il reimpiego di personale dirigente di cui all'art. 10 del D.L. n. 511 del 1996".

Le Sedi provvederanno, ai fini della verifica della regolarità delle somme poste a conguaglio, ad istituire una apposita evidenza nella quale saranno conservate:

- le copie dei decreti emessi dal Direttore dell'Agenzia per l'impiego;

- le liste emesse dalla procedura di controllo delle denunce di mod. DM10/2 sulle quali saranno evidenziati i benefici in oggetto conguagliati dalle aziende.

3.2) Modalità di compilazione del mod. DM10/2

Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

a) determineranno i contributi complessivamente dovuti in base all'intera aliquota contributiva (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore) prevista per il settore di appartenenza senza operare alcuna riduzione; i dati relativi saranno esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione di nuova istituzione "92" avente il significato "Dirigente assunto ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 511 del 1996".

In particolare le aziende esporranno i dati in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, riportando:

- nella casella "COD" i codici

3920 preceduto dalla dicitura "DIRIG. D.L. n. 511 del 1996";

392P preceduto dalla dicitura "DIRIG. P.T. D.L. n. 511 del 1996", per i dirigenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale con meno di 78 ore;

392S preceduto dalla dicitura "DIRIG. P.T. D.L. n. 511 del 1996", per i dirigenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale con più di 77 ore;

- nella casella "N. DIPENDENTI" il numero dei dirigenti in questione;

- nella casella "RETRIBUZIONI" l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali lavoratori;

- nella casella "NUMERO GIORNATE" il numero delle giornate retribuite ovvero il numero delle ore per i rapporti di lavoro a tempo parziale;

b) calcoleranno il 50% dell'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro secondo i criteri specificati al precedente punto 2) e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "R400" e dalla dicitura "RID. 50% art. 10 del D.L. n. 511 del 1996".

Per il recupero dei benefici relativi ai periodi pregressi i datori di lavoro indicheranno l'importo delle riduzioni contributive in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "R401" e dalla dicitura "ARR. art. 10 del D.L. n. 511 del 1996".

3.3) Modalità di compilazione del mod. O1/M

Ferme restando le modalità previste per la compilazione dei quadri del mod. O1/M, si precisa che per i dirigenti in questione dovrà essere riportato nella casella "TIPO RAPP." del quadro "B" il codice "92".

4) Istruzioni contabili.

Ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla concessione alle imprese dei benefici di che trattasi è stato istituito il conto GAW 37/41 riportato nell'allegato 2.

Il direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato n. 1

Circolare n. 51 del 1996

 

 

Allegato n. 2

Variazioni al piano dei conti

Tipo variazione 

: 

I 

Codice conto 

: 

GAW 37/41 

Denominazione completa 

: 

Sgravi di oneri sociali a favore delle imprese che reimpiegano personale con qualifica dirigenziale - Art. 10, comma 2, del D.L. n. 511 del 1996. 

Denominazione abbreviata 

: 

Sgravi oneri sociali imprese - Art. 10, comma 2, del D.L. n. 511 del 1996