§ 98.1.37540 - Circolare 21 marzo 1997, n. 69 .
Personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Chiarimenti vari.


Settore:Normativa nazionale
Data:21/03/1997
Numero:69

§ 98.1.37540 - Circolare 21 marzo 1997, n. 69 .

Personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Chiarimenti vari.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1) Quesiti riguardanti la compilazione dei modd. O1/M

Alcune Sedi, a seguito della circolare n. 248 del 12 dicembre 1996, hanno chiesto chiarimenti in merito alla compilazione dei modd. O1/M per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni:

- nelle caselle "Competenze Correnti" e "Altre Competenze" del quadro "B" va esposta la retribuzione assoggettata a contribuzione ai fini pensionistici e, quindi, quella evidenziata sul mod. DM10/2 con i codici della serie "X..." (fino al 1995 veniva, invece, indicata la retribuzione assoggettata alle contribuzioni cosiddette "minori" ed esposta nei righi 10 e 11 del mod. DM10/2);

- si fa presente che la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate;

- per quanto riguarda il quadro "C", si fa presente che l'importo o la sommatoria degli importi esposti nella casella "Retribuzione" deve essere uguale alla sommatoria degli importi indicati nelle caselle "competenze correnti" e "altre competenze" del quadro "B";

- per quanto riguarda, infine, la compilazione del quadro "D", nel ribadire che per la stessa valgono le istruzioni in essere per la generalità dei lavoratori, si coglie l'occasione per far presente che, essendo questo quadro predisposto per l'accredito dei contributi figurativi al verificarsi degli eventi previsti dalla legge, ne consegue che i previsti campi non devono essere compilati nel caso in cui al lavoratore durante detti eventi viene corrisposta l'intera retribuzione e versata la relativa contribuzione.

Pertanto, se ad un lavoratore in malattia nel periodo gennaio-luglio 1996 è stata corrisposta, secondo le norme vigenti per quel periodo, l'intera retribuzione e versati per lo stesso i contributi dovuti, nessun dato deve essere indicato nel quadro "D" in quanto il periodo relativo risulta completamente "coperto" da contribuzione obbligatoria.

 

 

2) Versamenti contributivi effettuati dalle aziende nel periodo 1° gennaio 1996-31 luglio 1996

A scioglimento della riserva formulata al punto 2.7 della circolare n. 178 del 12 settembre 1996, si comunica che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sulla base dei lavori che hanno preceduto l'emanazione del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, ha precisato che i versamenti contributivi effettuati dalle aziende nel periodo dall'1 gennaio 1996 al 31 luglio 1996 secondo la previgente normativa restano convalidati, applicandosi le nuove dispozioni a far tempo dall'1 agosto 1996.

Pertanto nessun conguaglio dovrà essere operato sulla contribuzione versata nel periodo predetto.

Il Direttore generale

Trizzino