Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 10/08/2000 |
Numero: | 839 |
§ 98.1.42609 - Circolare 10 agosto 2000, n. 839/S .
Riflessi contributivi dei periodi resi in aspettativa non retribuita dagli amministratori locali. Articolo 26 della legge 3 agosto 1999, n. 265.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.
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Agli Uffici provinciali I.N.P.D.A.P. |
e, p. c.: |
Agli Enti con personale iscritto all'I.N.P.D.A.P. |
La
La citata legge, nel recare disposizioni in materia di autonomia ed ordinamento degli enti locali, disciplina, al capo III, il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori locali, individuati nell'art. 18 della stessa legge.
Nessuna innovazione la legge introduce circa l'obbligo della copertura contributiva ai fini della valutazione in pensione dei periodi di aspettativa concessa per l'espletamento del suddetto mandato elettivo. Tali periodi, infatti, sono da considerarsi come servizio utile a tutti gli effetti (articolo 22). Viene, invece, con la legge in oggetto, modificato il sistema di versamento degli oneri previdenziali da calcolarsi, come per la previgente disciplina, sulla retribuzione cui l'interessato avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo. Infatti, il soggetto pubblico su cui grava tale obbligo, diventa, ai sensi dell'articolo 26, l'amministrazione locale presso cui viene espletato il mandato, che ne dà comunicazione tempestiva ai datori di lavoro.
Dalla lettura del combinato disposto del citato articolo 26 con l'articolo 18, a cui lo stesso fa rinvio, emerge che destinatari di tale innovato regime contributivo sono: i Presidenti delle Province, delle Comunità montane, delle Unioni di Comuni e di consorzi fra enti locali, dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, dei Consigli provinciali e circoscrizionali, delle aziende anche consortili, i Sindaci, gli Assessori provinciali e dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (se, ovviamente, in aspettativa non retribuita).
Pertanto dal 21 agosto 1999, data dell'entrata in vigore della legge in oggetto, è l'ente locale presso cui viene svolto il mandato elettivo a dover adempiere direttamente, nel rispetto della normativa di riferimento ed in sostituzione dell'ente datore di lavoro che ha concesso l'aspettativa, all'obbligazione contributiva, sia ai fini pensionistici, che dell'indennità di fine rapporto.
Il comma 6 dell'articolo 26 contempla, poi, una norma di salvaguardia per i soggetti destinatari del beneficio di cui al primo comma. Al fine di conferire certezza alle posizioni assicurative la legge fissa i limiti temporali (cinque anni o tre anni) per l'eventuale ripetizione degli oneri previdenziali. L'ipotesi è relativa ai versamenti già avvenuti alla data di entrata in vigore della stessa legge (cinque anni) o successivi a tale data (tre anni). In tali casi gli enti interessati potranno produrre apposita domanda di rimborso dei contributi indebitamente versati, sempre se riferiti al suddetto arco temporale (cinque e tre anni) alla sede I.N.P.D.A.P. competente per territorio.
Sempre a salvaguardia dei soggetti destinatari del beneficio viene estesa agli enti locali (articolo 26, comma 7) la facoltà, già concessa dall'articolo 3 del
Tale facoltà, che, per espressa previsione normativa, non può essere consentita all'iscritto, segue le modalità di cui al richiamato articolo 3 del
Per completezza si precisa, infine, che nulla viene innovato con riguardo al regime dell'indennità di funzione attribuita agli amministratori locali, che continua a rientrare tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. L'importo di tale emolumento, che sostituisce l'indennità da carica di cui alla
Il Dirigente generale
F.to Antonio Carta