Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 03/10/1987 |
Numero: | 398 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra comunitari e di rivalutazione delle [...] |
§ 98.1.26429 - Legge 3 ottobre 1987, n. 398.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS.
(G.U. 27 ottobre 1987, n. 231)
1. Il
All'art. 1:
è premessa la seguente rubrica:
"(Obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all'estero)";
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione di lavoratori italiani in Paesi extra comunitari".
All'art. 2:
è premessa la seguente rubrica:
"(Autorizzazione preventiva per l'assunzione dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero)";
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, accerta che:
a) il contratto di lavoro, ove preveda espressamente la possibilità, dopo il trasferimento all'estero, che il datore di lavoro destini il lavoratore assunto a prestare la propria attività presso consociate estere, garantisca le condizioni di lavoro di cui alle successive lettere;
b) il trattamento economico-normativo offerto sia complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore e sia distintamente prevista l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;
c) i contratti di lavoro prevedano, qualora le autorità del Paese di impiego pongano restrizione ai trasferimenti di valuta, la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego;
d) sia stata stipulata, a favore dei lavoratori italiani inviati all'estero a svolgere attività lavorativa, un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;
e) il contratto stabilisca il tipo di sistemazione logistica;
f) il contratto impegni il datore di lavoro ad apprestare idonee misure in materia di sicurezza e igiene del lavoro".
Dopo l'art. 2, è aggiunto il seguente:
"Art. 2-bis (Sanzioni). 1. Chiunque, operando in proprio o per conto terzi, svolge attività di mediazione per l'assunzione o il trasferimento fuori del territorio nazionale di lavoratori italiani in violazione dell'art. 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.
2. I datori di lavoro che, senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 2, impiegano fuori del territorio nazionale lavoratori italiani, sono puniti con un'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno.
3. La sanzione di cui al precedente comma 2 non si applica ai datori di lavoro nella ipotesi di cui all'art. 2, comma 6".
All'art. 3 è premessa la seguente rubrica:
"(Modalità di applicazione delle assicurazioni sociali)".
All'art. 4 è premessa la seguente rubrica:
"(Critei per le contribuzioni)".
All'art. 5:
è premessa la seguente rubrica:
"(Normativa per il lavoratore inviato in trasferta all'estero)";
i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
"1. Per i lavoratori di cui all'art. 2 l'indennità di trasferta, anche se corrisposta con continuità ed indipendentemente dal luogo in cui la trasferta è svolta, è esclusa dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell'art. 12 della
All'art. 6 è premessa la seguente rubrica:
"(Copertura finanziaria)".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.