§ 77.4.6a - Legge 4 agosto 1978, n. 467.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, concernente norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:04/08/1978
Numero:467


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, concernente norme per l'attuazione del collegamento delle anagrafi delle aziende e per il completamento [...]


§ 77.4.6a - Legge 4 agosto 1978, n. 467.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, concernente norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati.

(G.U. 22 agosto 1978, n. 233)

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, concernente norme per l'attuazione del collegamento delle anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, quarto comma, le parole: mancata o inesatta, sono sostituite con le seguenti: mancata, infedele o incompleta; la cifra: 100.000, è sostituita con la seguente: 50.000.

     All'art. 2, secondo comma, la cifra: 100.000, è sostituita con la seguente: 50.000;

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     Sono abrogate le precedenti disposizioni che prevedono sanzioni per la stessa materia.

     All'art. 4:

     il secondo comma è soppresso;

     al terzo comma, le parole: nei precedenti commi, sono sostituite con le seguenti: nel precedente comma; la parola: inesatti, è sostituita con le seguenti: infedeli o incompleti; la cifra: 20.000, è sostituita con la seguente: 10.000;

     il quinto comma è sostituito con il seguente:

     Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore entro il 31 marzo di ciascun anno, copia delle denunce. Fermi restando i termini di consegna all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto della cessazione stessa, copia della denuncia riservata al lavoratore. Il datore di lavoro che non vi provvede entro i termini stabiliti, ovvero vi provvede fornendo dati infedeli ed incompleti, è punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 50.000 per ogni lavoratore dipendente al quale il documento si riferisce.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.