§ 98.1.36315 - Circolare 12 settembre 1996, n. 178 .
D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414. Soppressione del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.


Settore:Normativa nazionale
Data:12/09/1996
Numero:178

§ 98.1.36315 - Circolare 12 settembre 1996, n. 178 .

D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414. Soppressione del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi e Direzione centrale ragioneria e finanza.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e Primari 

 

medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di 

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1996, n. 186, è stato pubblicato il D.Lgs. n. 414 del 29 giugno 1996, emanato ai sensi del disposto dell'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede la soppressione del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto di cui all'art. 8 del regio decreto legge 19 ottobre 1923, n. 2311, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni ed integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 1996.

Il decreto è entrato in vigore il 24 agosto 1996.

 

 

1. Iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS dal 1° gennaio 1996 del personale adibito al disimpegno di pubblici servizi di trasporto.

Pertanto dalla data predetta sono iscritti al FPLD, in separata evidenza contabile, ad esclusione dei lavoratori dipendenti da comuni, province e regioni esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto, per i quali restano confermate le disposizioni dell'art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con la decorrenza ivi indicata:

a) i lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 e successive modifiche ed integrazioni, in servizio alla data del 31 dicembre 1995;

b) i lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modificazioni ed integrazioni, assunti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto successivamente al 31 dicembre 1995.

 

 

2. Aliquote contributive in essere dalla predetta data.

Il decreto in esame differenzia l'aliquota contributiva dovuta alla predetta evidenza contabile separata del FPLD a seconda che il personale per il quale è dovuto il contributo sia o meno già iscritto al soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1995:

2.1. Per il personale con rapporto di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 1995 e già iscritto al Fondo a tale data, la misura del contributo resta fissata al 36,46% (di cui a carico del lavoratore l'11,219%);

2.2. Per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, di cui al punto 1 b), e dal momento in cui si verificano le stesse condizioni che ne avrebbero comportato l'iscrizione al Fondo soppresso, l'aliquota contributiva è commisurata a quella vigente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS (32,70%), maggiorata di un contributo (2,507%) pari ai 2/3 della differenza (3,76%) esistente tra l'aliquota del 36,46% e quella del 32,70%, a completo carico del datore di lavoro. L'aliquota complessiva pertanto è pari al 35,207% - 32,70 + 2,507 - (di cui a carico del lavoratore l'8,89);

2.3. Si precisa, inoltre, che essendo il personale tutto iscritto dal 1° gennaio 1996 nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle aliquote predette deve aggiungersi:

- il contributo dello 0,20% per l'assistenza malattia ai pensionati, ex legge 24 ottobre 1966, n. 934;

- l'aliquota aggiuntiva dell'1% ex art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 - a totale carico del lavoratore - sulla fascia di retribuzione eccedente, per il 1996, l'imponibile annuo di L. 60.687.000, corrispondente a L. 5.057.000 mensili, per il personale di cui al precedente punto 1, lettera b), assunto posteriormente al 31 dicembre 1995 e, come tale, iscrivibile al soppresso Fondo.

È inoltre dovuta l'addizionale IVS dello 0,10% "asili nido";

2.4. Il provvedimento in oggetto (art. 2, comma 4) prevede, altresì, che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, sia definita, in via ulteriore rispetto alle aliquote di cui innanzi e nella misura massima di 4,43 punti percentuali, l'attribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con l'evidenza contabile separata di cui all'art. 1, comma 4, delle seguenti quote di contribuzione attualmente destinate al finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88:

- da contributi TBC 

0,14 

- da contributo di maternità 

0,57 

- da contributo CUAF 

3,72 

Totale 

4,43 

Pertanto, sino a nuove disposizioni, le aziende del settore non potranno beneficiare della riduzione delle aliquote di finanziamento delle prestazioni temporanee prevista dall'art. 1, comma 5, D.M. 21 febbraio 1996; conseguentemente dovranno continuare a versare alle gestioni interessate per il personale di cui trattasi le aliquote in atto antecedentemente all'entrata in vigore del richiamato D.M. del 21 febbraio 1996;

2.5. Per il personale non rientrante nel campo di applicazione del richiamato art. 4, comma 1, della legge n. 889 del 1971 seguiteranno a trovare applicazione le norme di carattere generale del FPLD e le aliquote contributive previste per la generalità dei lavoratori;

2.6. Nel dettare il nuovo assetto previdenziale della categoria il decreto in esame stabilisce altresì che la retribuzione imponibile, per tutto il personale, sia quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, successive integrazioni e modificazioni, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

2.7. In relazione a quanto dispone l'art. 5, comma 1 (ultimo periodo), del decreto in esame le aziende del settore dovranno dare pratica attuazione alla normativa di cui innanzi a partire dalla contribuzione dovuta per il mese di agosto 1996. Per quanto riguarda eventuali conguagli contributivi relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 1996, nonché le modalità di compilazione della denuncia di mod. O1/M relativa all'anno 1996, si fa riserva di successive istruzioni, non appena verrà esattamente chiarita la portata della predetta norma da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che è stato espressamente interessato al riguardo;

2.8. Si ritiene opportuno sottolineare la circostanza che i trattamenti economici di malattia e infortunio anticipati per conto dell'I.N.P.S. dalle aziende tenute ad applicare le norme di cui al R.D. n. 148 del 1931, relativi allegati e successive modificazioni, non essendo più operante l'art. 7 della legge n. 889 del 1971 innanzi richiamata, non dovranno essere assoggettati a contribuzione;

2.9. Le aziende si adegueranno alle disposizioni introdotte dal decreto in esame, per quanto concerne gli adempimenti contributivi decorrenti dalle retribuzioni riferentisi al mese di agosto 1996, entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, ai sensi della delibera del C.A. dell'I.N.P.S. n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (cfr. circolare n. 292 del 23 dicembre 1993) e, sulle differenze contributive da versare per i mesi pregressi a partire dal mese di agosto, conseguenti l'applicazione delle nuove aliquote e della base imponibile diversa, sono dovuti, all'atto della regolarizzazione, gli interessi legali computati dal 21 settembre 1996 fino alla data del versamento. Le regolarizzazioni effettuate oltre il termine predetto saranno gravate delle sanzioni civili calcolate secondo le norme vigenti;

2.10. Il ripetuto decreto ha inoltre fatto salvi gli artt. 8 e 9 della legge n. 889 del 1971, che continuano pertanto a trovare applicazione secondo le istruzioni impartite sull'argomento con la circolare n. 257 del 7 dicembre 1989;

2.11. Eventuali regolarizzazioni contributive conseguenti retrodatazioni di iscrizioni al soppresso Fondo autoferrotranvieri - sempreché ne sussistano i requisiti - o assoggettamento a contributo di differenze salariali relative a periodi compresi sino a tutto il 31 dicembre 1995, dovranno essere effettuate secondo le norme in vigore nelle varie epoche nel Fondo stesso (v. circolare n. 139 del 13 giugno 1990).

 

 

3. Cessazione iscrizione al soppresso Fondo con effetto retroattivo a far tempo dal 1° ottobre 1991 del personale di cui trattasi dipendente da comuni, province e regioni che esercitano in economia il pubblico servizio di trasporto.

Per quanto riguarda il personale dipendente da comuni, province e regioni esercenti in economia il pubblico servizio di trasporto, già iscritto al soppresso Fondo per gli autoferrotranvieri, la norma in esame, definitivamente interpretando il disposto dell'art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, dispone che lo stesso, a far tempo dal 1° ottobre 1991, debba essere iscritto presso l'I.N.P.D.A.P.

Pertanto dovrà portarsi tempestivamente a conoscenza degli Enti interessati quanto sopra, invitandoli a versare la contribuzione dovuta direttamente al citato Istituto a far tempo dalla predetta data del 1° ottobre 1991, salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. in esame per il personale che abbia ottenuto la liquidazione del trattamento pensionistico a carico del soppresso Fondo autoferrotranvieri anteriormente alla data di entrata in vigore del ripetuto D.Lgs.

Si fa riserva di impartire le necessarie istruzioni per la sistemazione dei rapporti finanziari intercorsi con questo Istituto nel periodo successivo a tale data, con separata circolare .

 

 

4. Istruzioni operative.

A) Codifica delle aziende

Le posizioni relative alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, da utilizzare per il versamento dei contributi per i lavoratori di cui al precedente punto 1, lett. a) e b), dovranno continuare ad essere contrassegnate dal codice di autorizzazione "2B" che, dal 1° gennaio 1996, assume la nuova denominazione di "Imprese esercenti pubblici servizi di trasporto: posizione relativa al personale già iscritto o iscrivibile al soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto".

Per il versamento dei contributi relativi al personale non iscrivibile al soppresso Fondo di previdenza (cfr. circolare n. 257 del 7 dicembre 1989) dovrà continuare ad essere utilizzata una distinta posizione contributiva alla quale non dovrà essere attribuito il codice di autorizzazione "2B" (cfr. circolare n. 249 del 5 novembre 1993). Al riguardo si richiama l'attenzione delle Sedi sulla necessità di provvedere alla puntuale attribuzione del codice "tipo-azienda" in occasione dell'apertura di posizioni contributive collegate alla principale.

Per quanto riguarda le posizioni relative al personale dipendente da comuni, province e regioni esercenti in economia il pubblico servizio di trasporto, si precisa che per le stesse si dovrà procedere alla variazione di inquadramento con effetto dal 1° ottobre 1991 con attribuzione del CSC "2.01.02" e del codice ISTAT 60.21.0 ovvero 61.20.0.

B) Modalità di compilazione delle denunce di mod. DM10

In relazione alle modifiche intervenute nella misura delle aliquote contributive pensionistiche, i datori di lavoro, ai fini della compilazione delle denunce di mod. DM10/2, dovranno osservare le seguenti modalità.

B1) Lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modifiche ed integrazioni, in servizio alla data del 31 dicembre 1995.

Per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori in questione, i datori di lavoro continueranno ad osservare le attuali modalità di compilazione delle denunce, tenendo presente che i contributi da versare mensilmente con il codice "X400" sono:

 

 

- contributo dovuto al F.P.L.D 

36,46% 

 

(di cui 11,219% a carico del lavoratore) 

 

- contributo per assistenza malattia pensionati 

0,20% 

- contributo per asili nido 

0,10% 

- contributo Gescal 

0,35% 

Contributo complessivo da versare con il codice X400 

37,11% 

Per le aziende a gestione governativa o regionale (posizioni aziendali contrassegnate dal codice di autorizzazione "3G") il contributo Gescal dello 0,35 per cento non è dovuto; pertanto il contributo complessivo da versare con il codice X400 è pari al 36,76 per cento.

B2) Lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modifiche ed integrazioni, assunti successivamente al 31 dicembre 1995.

Per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori in questione, i datori di lavoro continueranno ad osservare le attuali modalità di compilazione delle denunce, tenendo presente che in luogo del codice "X400" dovrà essere utilizzato il nuovo codice "Z400". I contributi da versare mensilmente con detto codice "Z400" sono:

- contributo dovuto al F.P.L.D. 

32,70% 

- maggiorazione del contributo F.P.L.D ex art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 414 del 1996 

2,507% 

- contributo per assistenza malattia pensionati 

0,20% 

- contributo per asili nido 

0,10% 

- contributo Gescal 

0,35% 

Contributo complessivo da versare con il codice Z400 

35,857% 

Per le aziende a gestione governativa o regionale (posizioni aziendali contrassegnate dal codice di autorizzazione "3G") i contributi da versare mensilmente con detto codice "Z400" sono:

- contributo dovuto al F.P.L.D. 

32,35% 

- maggiorazione del contributo F.P.L.D ex art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 414 del 1996 

2,74% 

- contributo per assistenza malattia pensionati 

0,20% 

- contributo per asili nido 

0,10% 

Contributo complessivo da versare con il codice Z400 

35,39% 

Per il versamento del contributo aggiuntivo a carico del lavoratore dell'1% ex art. 3-ter della legge n. 438 del 1992, sulla fascia di retribuzione eccedente l'importo mensile di L. 5.057.000 (versamento riguardante, come già precisato, solo i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995), i datori di lavoro dovranno utilizzare un separato rigo del mod. DM10/2 contrassegnando l'importo del contributo con il codice di nuova istituzione "X980". Nelle caselle "numero dipendenti" e "retribuzioni" saranno riportati, rispettivamente, il numero dei dipendenti per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo e l'ammontare delle retribuzioni eccedenti il predetto importo di L. 5.057.000 mensili.

Nessun dato sarà riportato nella casella "numero giornate".

Ai fini delle eventuali operazioni di conguaglio del contributo aggiuntivo dell'1 per cento, da effettuarsi secondo le istruzioni di cui alla circolare n. 298 del 30 dicembre 1992, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- indicheranno l'importo del contributo aggiuntivo da versare a conguaglio in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Vers. contr. agg." e dal codice di nuova istituzione "X981". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni";

- indicheranno l'importo del contributo aggiuntivo da recuperare in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Rec. contr. agg." e dal codice di nuova istituzione "L980".

C) Modalità per la regolarizzazione dei periodi pregressi dal 1° agosto 1996

Ai fini della regolarizzazione dei periodi decorsi dal 1° agosto 1996, da effettuarsi nei termini precisati al precedente punto 2.9, i datori di lavoro dovranno osservare, nella compilazione delle denunce di mod. DM10/2, le seguenti modalità.

C.1) Lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modifiche ed integrazioni, in servizio alla data del 31 dicembre 1995.

Per il versamento del contributo dello 0,20% dovuto per assistenza malattia pensionati, i datori di lavoro esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Add. pens. 0,20" e dal codice di nuova istituzione "X404".

Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Per il versamento della eventuale differenza di aliquota pensionistica già applicata da parte delle aziende a gestione governativa o regionale e quella dovuta pari al 36,46 per cento, le aziende stesse esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Diff. f. pens." e dal codice di nuova istituzione "X405". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Per la sistemazione contributiva conseguente alla diversa base imponibile, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti istruzioni:

- calcoleranno le differenze in più o in meno tra le retribuzioni imponibili ex art. 12 della legge n. 153 del 1969 e quelle assoggettate a contribuzione per il periodo oggetto della regolarizzazione;

- le differenze così determinate saranno portate in aumento ovvero in diminuzione della retribuzione imponibile del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

C2) Lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modifiche ed integrazioni, assunti successivamente al 31 dicembre 1995.

Per il recupero della differenza di aliquota pensionistica già applicata e quella vigente nell'assicurazione generale obbligatoria (32,70% ovvero per le gestioni governative o regionali 32,35%) i datori di lavoro esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Rec. f. pens." e dal codice di nuova istituzione "X406".

Per il versamento del contributo del 2,507% ex art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 414 del 1996 ovvero del contributo del 2,74 per le gestioni governative o regionali, i datori di lavoro esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Magg. f. pens." e dal codice di nuova istituzione "X407".

Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Per il versamento del contributo dello 0,20% dovuto per assistenza malattia pensionati, i datori di lavoro esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Add. pens. 0,20" e dal codice di nuova istituzione "X404". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Per la sistemazione contributiva conseguente alla diversa base imponibile, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti istruzioni:

- calcoleranno le differenze in più o in meno tra le retribuzioni imponibili ex art. 12 della legge n. 153 del 1969 e quelle assoggettate a contribuzione per il periodo oggetto della regolarizzazione;

- le differenze così determinate saranno portate in aumento ovvero in diminuzione della retribuzione imponibile del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Infine, per il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% ex art. 3-ter della legge n. 438 del 1992, i datori di lavoro esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Vers. contr. agg." e dal codice "X981". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Ove dalle operazioni di regolarizzazione sopraindicate risulti una differenza a debito dell'azienda, sulla stessa saranno calcolati, come precisato al punto 2.9 gli interessi al tasso legale.

L'importo degli interessi stessi deve essere esposto in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Oneri accessori" e dal codice "Q900". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Nell'allegato 2 sono state riportate per le varie fattispecie le tabelle delle aliquote complessive dovute alle varie gestioni.

 

 

5. Istruzioni contabili.

In attuazione delle disposizioni legislative in questione, per l'iscrizione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è stata istituita, nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 1996, apposita contabilità separata così denominata: "FPV - Gestione assicurativa per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - Art. 1, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549".

Contestualmente e con pari decorrenza le disposizioni in argomento hanno previsto la soppressione del "Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto".

Alla nuova contabilità separata di cui sopra è cenno devono essere imputati, oltre che i proventi e gli oneri di competenza, le attività e le passività risultanti dal rendiconto al 31 dicembre 1995 del soppresso Fondo di previdenza nonché le somme che risulteranno a credito e a debito del Fondo stesso successivamente a tale data.

Ciò posto, ai fini della rilevazione contabile dei contributi dovuti per i lavoratori di cui trattasi dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, nonché delle eventuali trattenute ai pensionati occupati, sono stati istituiti i seguenti conti:

- FPV 21/10 

- per l'imputazione dei contributi ordinari di competenza degli anni precedenti; 

- FPV 21/70 

- per l'imputazione dei contributi ordinari di competenza dell'anno in corso; 

- FPV 21/12 

- per l'imputazione del contributo di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 414 del 1996, di competenza degli anni precedenti; 

- FPV 21/72 

- per l'imputazione del contributo di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 414 del 1996, di competenza dell'anno in corso; 

- FPV 21/27 

- per l'imputazione del contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis della legge n. 166 del 1991, di competenza degli anni precedenti; 

- FPV 21/87 

- per l'imputazione del contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis della legge n. 166 del 1991, di competenza dell'anno in corso; 

- FPV 21/29 

- per l'imputazione del contributo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 579 del 1995, di competenza degli anni precedenti; 

- FPV 21/89 

- per l'imputazione del contributo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 579 del 1995, di competenza dell'anno in corso; 

- FPV 24/51 

- per l'imputazione delle trattenute sulle retribuzioni dei pensionati occupati, di competenza degli anni precedenti; 

- FPV 24/71 

- per l'imputazione delle trattenute sulle retribuzioni dei pensionati occupati, di competenza dell'anno in corso. 

Ovviamente i contributi per l'assistenza malattia ai pensionati, per gli asili nido e Gescal devono essere imputati, rispettivamente, ai conti esistenti GMR 21/70 (21/10), GTT 21/70 (21/10) e GTS 21/70 (21/10).

Per quanto sopra, le somme che risultino imputate ai conti ETR 21/10, ETR 21/70, ETR 21/27, ETR 21/87, ETR 21/29, ETR 21/89, ETR 24/51 ed ETR 24/71 devono essere stornate entro la fine del corrente esercizio, rispettivamente, ai conti FPV 21/10, FPV 21/70, FPV 21/27, FPV 21/87, FPV 21/29, FPV 21/89, FPV 24/51 e FPV 24/71.

Successivamente alla effettuazione delle predette operazioni di storno i citati conti ETR 21/10, ETR 21/70, ETR 21/27, ETR 21/87, ETR 21/29, ETR 21/89, ETR 24/51 ed ETR 24/71 dovranno presentare saldo a pareggio.

I conti di nuova istituzione di cui sopra sono riportati nell'allegato n. 3.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato n. 1

 

 

Allegato n. 2

 

 

Allegato n. 3

Variazioni al piano dei conti

 

 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPV 21/10 

Denominazione completa 

Contributi ordinari dovuti dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti 

Denominazione abbreviata 

Ctr. ord. dovuti da aziende con sist. D.M. 5 febbraio 1969-A.P. 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPV 21/70 

Denominazione completa 

Contributi ordinari dovuti dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso 

Denominazione abbreviata 

Ctr. ord. dovuti da aziende con sist. D.M. 5 febbraio 1969-A.C. 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPV 21/12 

Denominazione completa 

Contributo di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 414 del 1996 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti 

Denominazione abbreviata 

Ctr. art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 414 del 1996 az. sist. D.M. 5 febbraio 1969-A.P. 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPV 21/72 

Denominazione completa 

Contributo di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 414 del 1996 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso 

Denominazione abbreviata 

Ctr. art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 414 del 1996 az. sist. D.M. 5 febbraio 1969-A.C. 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPV 21/27 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis della legge n. 166 del 1991 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti 

Denominazione abbreviata 

Ctr. solidar. art. 9-bis della legge n. 166 del 1991 sist. D.M. 5 febbraio 1969-A.P. 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPV 21/87 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis della legge n. 166 del 1991 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso 

Denominazione abbreviata 

Ctr. solidar. art. 9-bis della legge n. 166 del 1991 sist. D.M. 5 febbraio 1969-A.C. 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPV 21/29 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme destinate a forme complementari di previdenza di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti 

Denominazione abbreviata 

Ctr. solid. art. 1 del D.Lgs. n. 579 del 1995 sist. D.M. 5 febbraio 1969-A.P. 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPV 21/89 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme destinate a forme complementari di previdenza di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso 

Denominazione abbreviata 

Ctr. solid. art. 1 del D.Lgs. n. 579 del 1995 sist. D.M. 5 febbraio 1969-A.C. 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPV 24/51 

Denominazione completa 

Entrate varie - Trattenute sulle retribuzioni dei pensionati occupati, di competenza degli anni precedenti 

Denominazione abbreviata 

E.v. - Trattenute su retrib. pensionati occupati - A.P. 

 

 

 

 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPV 24/71 

Denominazione completa 

Entrate varie - Trattenute sulle retribuzioni dei pensionati occupati, di competenza dell'anno in corso 

Denominazione abbreviata 

E.v. - Trattenute su retrib. pensionati occupati-A.C.5.