Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/09/1996 |
Numero: | 178 |
§ 98.1.36315 - Circolare 12 settembre 1996, n. 178 .
D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414. Soppressione del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi e Direzione centrale ragioneria e finanza.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei |
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rami professionali |
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Ai Primari coordinatori generali e Primari |
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medico legali |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di |
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indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori di |
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fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Sulla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1996, n. 186, è stato pubblicato il
Il decreto è entrato in vigore il 24 agosto 1996.
1. Iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS dal 1° gennaio 1996 del personale adibito al disimpegno di pubblici servizi di trasporto.
Pertanto dalla data predetta sono iscritti al FPLD, in separata evidenza contabile, ad esclusione dei lavoratori dipendenti da comuni, province e regioni esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto, per i quali restano confermate le disposizioni dell'art. 4, comma 2, della
a) i lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della
b) i lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della
2. Aliquote contributive in essere dalla predetta data.
Il decreto in esame differenzia l'aliquota contributiva dovuta alla predetta evidenza contabile separata del FPLD a seconda che il personale per il quale è dovuto il contributo sia o meno già iscritto al soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1995:
2.1. Per il personale con rapporto di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 1995 e già iscritto al Fondo a tale data, la misura del contributo resta fissata al 36,46% (di cui a carico del lavoratore l'11,219%);
2.2. Per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, di cui al punto 1 b), e dal momento in cui si verificano le stesse condizioni che ne avrebbero comportato l'iscrizione al Fondo soppresso, l'aliquota contributiva è commisurata a quella vigente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS (32,70%), maggiorata di un contributo (2,507%) pari ai 2/3 della differenza (3,76%) esistente tra l'aliquota del 36,46% e quella del 32,70%, a completo carico del datore di lavoro. L'aliquota complessiva pertanto è pari al 35,207% - 32,70 + 2,507 - (di cui a carico del lavoratore l'8,89);
2.3. Si precisa, inoltre, che essendo il personale tutto iscritto dal 1° gennaio 1996 nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle aliquote predette deve aggiungersi:
- il contributo dello 0,20% per l'assistenza malattia ai pensionati, ex
- l'aliquota aggiuntiva dell'1% ex art. 3-ter della
È inoltre dovuta l'addizionale IVS dello 0,10% "asili nido";
2.4. Il provvedimento in oggetto (art. 2, comma 4) prevede, altresì, che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, sia definita, in via ulteriore rispetto alle aliquote di cui innanzi e nella misura massima di 4,43 punti percentuali, l'attribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con l'evidenza contabile separata di cui all'art. 1, comma 4, delle seguenti quote di contribuzione attualmente destinate al finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della
- da contributi TBC |
0,14 |
- da contributo di maternità |
0,57 |
- da contributo CUAF |
3,72 |
Totale |
4,43 |
Pertanto, sino a nuove disposizioni, le aziende del settore non potranno beneficiare della riduzione delle aliquote di finanziamento delle prestazioni temporanee prevista dall'art. 1, comma 5, D.M. 21 febbraio 1996; conseguentemente dovranno continuare a versare alle gestioni interessate per il personale di cui trattasi le aliquote in atto antecedentemente all'entrata in vigore del richiamato D.M. del 21 febbraio 1996;
2.5. Per il personale non rientrante nel campo di applicazione del richiamato art. 4, comma 1, della
2.6. Nel dettare il nuovo assetto previdenziale della categoria il decreto in esame stabilisce altresì che la retribuzione imponibile, per tutto il personale, sia quella definita dall'art. 12 della
2.7. In relazione a quanto dispone l'art. 5, comma 1 (ultimo periodo), del decreto in esame le aziende del settore dovranno dare pratica attuazione alla normativa di cui innanzi a partire dalla contribuzione dovuta per il mese di agosto 1996. Per quanto riguarda eventuali conguagli contributivi relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 1996, nonché le modalità di compilazione della denuncia di mod. O1/M relativa all'anno 1996, si fa riserva di successive istruzioni, non appena verrà esattamente chiarita la portata della predetta norma da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che è stato espressamente interessato al riguardo;
2.8. Si ritiene opportuno sottolineare la circostanza che i trattamenti economici di malattia e infortunio anticipati per conto dell'I.N.P.S. dalle aziende tenute ad applicare le norme di cui al
2.9. Le aziende si adegueranno alle disposizioni introdotte dal decreto in esame, per quanto concerne gli adempimenti contributivi decorrenti dalle retribuzioni riferentisi al mese di agosto 1996, entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, ai sensi della
2.10. Il ripetuto decreto ha inoltre fatto salvi gli artt. 8 e 9 della
2.11. Eventuali regolarizzazioni contributive conseguenti retrodatazioni di iscrizioni al soppresso Fondo autoferrotranvieri - sempreché ne sussistano i requisiti - o assoggettamento a contributo di differenze salariali relative a periodi compresi sino a tutto il 31 dicembre 1995, dovranno essere effettuate secondo le norme in vigore nelle varie epoche nel Fondo stesso (v.
3. Cessazione iscrizione al soppresso Fondo con effetto retroattivo a far tempo dal 1° ottobre 1991 del personale di cui trattasi dipendente da comuni, province e regioni che esercitano in economia il pubblico servizio di trasporto.
Per quanto riguarda il personale dipendente da comuni, province e regioni esercenti in economia il pubblico servizio di trasporto, già iscritto al soppresso Fondo per gli autoferrotranvieri, la norma in esame, definitivamente interpretando il disposto dell'art. 4, comma 2, della
Pertanto dovrà portarsi tempestivamente a conoscenza degli Enti interessati quanto sopra, invitandoli a versare la contribuzione dovuta direttamente al citato Istituto a far tempo dalla predetta data del 1° ottobre 1991, salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. in esame per il personale che abbia ottenuto la liquidazione del trattamento pensionistico a carico del soppresso Fondo autoferrotranvieri anteriormente alla data di entrata in vigore del ripetuto D.Lgs.
Si fa riserva di impartire le necessarie istruzioni per la sistemazione dei rapporti finanziari intercorsi con questo Istituto nel periodo successivo a tale data, con separata circolare .
4. Istruzioni operative.
A) Codifica delle aziende
Le posizioni relative alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, da utilizzare per il versamento dei contributi per i lavoratori di cui al precedente punto 1, lett. a) e b), dovranno continuare ad essere contrassegnate dal codice di autorizzazione "2B" che, dal 1° gennaio 1996, assume la nuova denominazione di "Imprese esercenti pubblici servizi di trasporto: posizione relativa al personale già iscritto o iscrivibile al soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto".
Per il versamento dei contributi relativi al personale non iscrivibile al soppresso Fondo di previdenza (cfr.
Per quanto riguarda le posizioni relative al personale dipendente da comuni, province e regioni esercenti in economia il pubblico servizio di trasporto, si precisa che per le stesse si dovrà procedere alla variazione di inquadramento con effetto dal 1° ottobre 1991 con attribuzione del CSC "2.01.02" e del codice ISTAT 60.21.0 ovvero 61.20.0.
B) Modalità di compilazione delle denunce di mod. DM10
In relazione alle modifiche intervenute nella misura delle aliquote contributive pensionistiche, i datori di lavoro, ai fini della compilazione delle denunce di mod. DM10/2, dovranno osservare le seguenti modalità.
B1) Lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della
Per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori in questione, i datori di lavoro continueranno ad osservare le attuali modalità di compilazione delle denunce, tenendo presente che i contributi da versare mensilmente con il codice "X400" sono:
- contributo dovuto al F.P.L.D |
36,46% |
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(di cui 11,219% a carico del lavoratore) |
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- contributo per assistenza malattia pensionati |
0,20% |
|||
- contributo per asili nido |
0,10% |
|||
- contributo Gescal |
0,35% |
|||
Contributo complessivo da versare con il codice X400 |
37,11% |
Per le aziende a gestione governativa o regionale (posizioni aziendali contrassegnate dal codice di autorizzazione "3G") il contributo Gescal dello 0,35 per cento non è dovuto; pertanto il contributo complessivo da versare con il codice X400 è pari al 36,76 per cento.
B2) Lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della
Per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori in questione, i datori di lavoro continueranno ad osservare le attuali modalità di compilazione delle denunce, tenendo presente che in luogo del codice "X400" dovrà essere utilizzato il nuovo codice "Z400". I contributi da versare mensilmente con detto codice "Z400" sono:
- contributo dovuto al F.P.L.D. |
32,70% |
- maggiorazione del contributo F.P.L.D ex art. 2, comma 3, del |
2,507% |
- contributo per assistenza malattia pensionati |
0,20% |
- contributo per asili nido |
0,10% |
- contributo Gescal |
0,35% |
Contributo complessivo da versare con il codice Z400 |
35,857% |
Per le aziende a gestione governativa o regionale (posizioni aziendali contrassegnate dal codice di autorizzazione "3G") i contributi da versare mensilmente con detto codice "Z400" sono:
- contributo dovuto al F.P.L.D. |
32,35% |
- maggiorazione del contributo F.P.L.D ex art. 2, comma 3, del |
2,74% |
- contributo per assistenza malattia pensionati |
0,20% |
- contributo per asili nido |
0,10% |
Contributo complessivo da versare con il codice Z400 |
35,39% |
Per il versamento del contributo aggiuntivo a carico del lavoratore dell'1% ex art. 3-ter della
Nessun dato sarà riportato nella casella "numero giornate".
Ai fini delle eventuali operazioni di conguaglio del contributo aggiuntivo dell'1 per cento, da effettuarsi secondo le istruzioni di cui alla
- indicheranno l'importo del contributo aggiuntivo da versare a conguaglio in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Vers. contr. agg." e dal codice di nuova istituzione "X981". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni";
- indicheranno l'importo del contributo aggiuntivo da recuperare in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Rec. contr. agg." e dal codice di nuova istituzione "L980".
C) Modalità per la regolarizzazione dei periodi pregressi dal 1° agosto 1996
Ai fini della regolarizzazione dei periodi decorsi dal 1° agosto 1996, da effettuarsi nei termini precisati al precedente punto 2.9, i datori di lavoro dovranno osservare, nella compilazione delle denunce di mod. DM10/2, le seguenti modalità.
C.1) Lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della
Per il versamento del contributo dello 0,20% dovuto per assistenza malattia pensionati, i datori di lavoro esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Add. pens. 0,20" e dal codice di nuova istituzione "X404".
Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
Per il versamento della eventuale differenza di aliquota pensionistica già applicata da parte delle aziende a gestione governativa o regionale e quella dovuta pari al 36,46 per cento, le aziende stesse esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Diff. f. pens." e dal codice di nuova istituzione "X405". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
Per la sistemazione contributiva conseguente alla diversa base imponibile, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti istruzioni:
- calcoleranno le differenze in più o in meno tra le retribuzioni imponibili ex art. 12 della
- le differenze così determinate saranno portate in aumento ovvero in diminuzione della retribuzione imponibile del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
C2) Lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della
Per il recupero della differenza di aliquota pensionistica già applicata e quella vigente nell'assicurazione generale obbligatoria (32,70% ovvero per le gestioni governative o regionali 32,35%) i datori di lavoro esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Rec. f. pens." e dal codice di nuova istituzione "X406".
Per il versamento del contributo del 2,507% ex art. 2, comma 3, del
Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
Per il versamento del contributo dello 0,20% dovuto per assistenza malattia pensionati, i datori di lavoro esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Add. pens. 0,20" e dal codice di nuova istituzione "X404". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
Per la sistemazione contributiva conseguente alla diversa base imponibile, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti istruzioni:
- calcoleranno le differenze in più o in meno tra le retribuzioni imponibili ex art. 12 della
- le differenze così determinate saranno portate in aumento ovvero in diminuzione della retribuzione imponibile del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
Infine, per il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% ex art. 3-ter della
Ove dalle operazioni di regolarizzazione sopraindicate risulti una differenza a debito dell'azienda, sulla stessa saranno calcolati, come precisato al punto 2.9 gli interessi al tasso legale.
L'importo degli interessi stessi deve essere esposto in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Oneri accessori" e dal codice "Q900". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
Nell'allegato 2 sono state riportate per le varie fattispecie le tabelle delle aliquote complessive dovute alle varie gestioni.
5. Istruzioni contabili.
In attuazione delle disposizioni legislative in questione, per l'iscrizione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è stata istituita, nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 1996, apposita contabilità separata così denominata: "FPV - Gestione assicurativa per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - Art. 1, comma 70, della
Contestualmente e con pari decorrenza le disposizioni in argomento hanno previsto la soppressione del "Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto".
Alla nuova contabilità separata di cui sopra è cenno devono essere imputati, oltre che i proventi e gli oneri di competenza, le attività e le passività risultanti dal rendiconto al 31 dicembre 1995 del soppresso Fondo di previdenza nonché le somme che risulteranno a credito e a debito del Fondo stesso successivamente a tale data.
Ciò posto, ai fini della rilevazione contabile dei contributi dovuti per i lavoratori di cui trattasi dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, nonché delle eventuali trattenute ai pensionati occupati, sono stati istituiti i seguenti conti:
- FPV 21/10 |
- per l'imputazione dei contributi ordinari di competenza degli anni precedenti; |
- FPV 21/70 |
- per l'imputazione dei contributi ordinari di competenza dell'anno in corso; |
- FPV 21/12 |
- per l'imputazione del contributo di cui all'art. 2, comma 3, del |
- FPV 21/72 |
- per l'imputazione del contributo di cui all'art. 2, comma 3, del |
- FPV 21/27 |
- per l'imputazione del contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis della |
- FPV 21/87 |
- per l'imputazione del contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis della |
- FPV 21/29 |
- per l'imputazione del contributo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 5, del |
- FPV 21/89 |
- per l'imputazione del contributo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 5, del |
- FPV 24/51 |
- per l'imputazione delle trattenute sulle retribuzioni dei pensionati occupati, di competenza degli anni precedenti; |
- FPV 24/71 |
- per l'imputazione delle trattenute sulle retribuzioni dei pensionati occupati, di competenza dell'anno in corso. |
Ovviamente i contributi per l'assistenza malattia ai pensionati, per gli asili nido e Gescal devono essere imputati, rispettivamente, ai conti esistenti GMR 21/70 (21/10), GTT 21/70 (21/10) e GTS 21/70 (21/10).
Per quanto sopra, le somme che risultino imputate ai conti ETR 21/10, ETR 21/70, ETR 21/27, ETR 21/87, ETR 21/29, ETR 21/89, ETR 24/51 ed ETR 24/71 devono essere stornate entro la fine del corrente esercizio, rispettivamente, ai conti FPV 21/10, FPV 21/70, FPV 21/27, FPV 21/87, FPV 21/29, FPV 21/89, FPV 24/51 e FPV 24/71.
Successivamente alla effettuazione delle predette operazioni di storno i citati conti ETR 21/10, ETR 21/70, ETR 21/27, ETR 21/87, ETR 21/29, ETR 21/89, ETR 24/51 ed ETR 24/71 dovranno presentare saldo a pareggio.
I conti di nuova istituzione di cui sopra sono riportati nell'allegato n. 3.
Il Direttore generale
Trizzino
Allegato n. 1
Allegato n. 2
Allegato n. 3
Variazioni al piano dei conti
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Tipo variazione |
I |
Codice conto |
FPV 21/10 |
Denominazione completa |
Contributi ordinari dovuti dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti |
Denominazione abbreviata |
Ctr. ord. dovuti da aziende con sist. D.M. 5 febbraio 1969-A.P. |
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Tipo variazione |
I |
Codice conto |
FPV 21/70 |
Denominazione completa |
Contributi ordinari dovuti dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso |
Denominazione abbreviata |
Ctr. ord. dovuti da aziende con sist. D.M. 5 febbraio 1969-A.C. |
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Tipo variazione |
I |
Codice conto |
FPV 21/12 |
Denominazione completa |
Contributo di cui all'art. 2, comma 3, del |
Denominazione abbreviata |
Ctr. art. 2, comma 3, del |
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|
Tipo variazione |
I |
Codice conto |
FPV 21/72 |
Denominazione completa |
Contributo di cui all'art. 2, comma 3, del |
Denominazione abbreviata |
Ctr. art. 2, comma 3, del |
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Tipo variazione |
I |
Codice conto |
FPV 21/27 |
Denominazione completa |
Contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis della |
Denominazione abbreviata |
Ctr. solidar. art. 9-bis della |
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Tipo variazione |
I |
Codice conto |
FPV 21/87 |
Denominazione completa |
Contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis della |
Denominazione abbreviata |
Ctr. solidar. art. 9-bis della |
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Tipo variazione |
I |
Codice conto |
FPV 21/29 |
Denominazione completa |
Contributo di solidarietà su somme destinate a forme complementari di previdenza di cui all'art. 1, comma 5, del |
Denominazione abbreviata |
Ctr. solid. art. 1 del |
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Tipo variazione |
I |
Codice conto |
FPV 21/89 |
Denominazione completa |
Contributo di solidarietà su somme destinate a forme complementari di previdenza di cui all'art. 1, comma 5, del |
Denominazione abbreviata |
Ctr. solid. art. 1 del |
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Tipo variazione |
I |
Codice conto |
FPV 24/51 |
Denominazione completa |
Entrate varie - Trattenute sulle retribuzioni dei pensionati occupati, di competenza degli anni precedenti |
Denominazione abbreviata |
E.v. - Trattenute su retrib. pensionati occupati - A.P. |
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Tipo variazione |
I |
Codice conto |
FPV 24/71 |
Denominazione completa |
Entrate varie - Trattenute sulle retribuzioni dei pensionati occupati, di competenza dell'anno in corso |
Denominazione abbreviata |
E.v. - Trattenute su retrib. pensionati occupati-A.C.5. |
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