§ 98.1.36680 - Circolare 25 novembre 1996, n. 236 .
Nuova disciplina sui contratti di formazione e lavoro prevista dall'art. 16 della legge 19 luglio 1994, n. 451. Attivazione dei codici [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/11/1996
Numero:236

§ 98.1.36680 - Circolare 25 novembre 1996, n. 236 .

Nuova disciplina sui contratti di formazione e lavoro prevista dall'art. 16 della legge 19 luglio 1994, n. 451. Attivazione dei codici relativi alla tipologia di tipo b) .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali 

 

e periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale 

 

e primari medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati 

 

amministratori di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Con circolare n. 70 del 8 marzo 1995 al punto 1 è stato precisato che l'applicazione delle norme che prevedono la stipulazione dei contratti di formazione e lavoro secondo la distinzione delle tipologie a) e b) previste al comma 2 dell'art. 16 della legge n. 451 del 1994 risultava differita per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. n. 31 del 1995, più volte reiterato, da ultimo con il D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 (ved. art. 9, comma 1).

I suddetti decreti hanno stabilito che le disposizioni concernenti l'applicazione delle nuove tipologie - così come quelle concernenti le nuove categorie di datori di lavoro ammesse alla stipula dei contratti medesimi - non si applicano nei confronti dei contratti stipulati entro il 30 giugno 1995 sulla base di progetti che alla data del 31 marzo 1995 risultino già approvati, presentati ovvero riconosciuti conformi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 863 del 1984, come modificato dalla legge n. 169 del 1991.

In merito alle suddette nuove tipologie, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stato interessato ad emanare - ai sensi dell'art. 9 della legge 1 giugno 1991, n. 169 - o, se già emanate, a farle conoscere a questo Istituto, le direttive generali alle Commissioni Regionali per l'impiego sulle caratteristiche che individuano le tipologie dei contratti di cui alla lettera b) dell'art. 16, comma 2, della legge n. 451 del 1994. Il predetto Dicastero è stato parimenti interessato a comunicare se e quali regolamentazioni sindacali siano state recepite su tale punto in conformità alla previsione del citato art. 9.

Poiché a tutt'oggi non risultano pervenute indicazioni in merito e tenuto conto che le predette C.R.I. hanno proceduto e stanno procedendo all'approvazione dei progetti per l'instaurazione dei contratti di formazione e lavoro appartenenti alla tipologia b), fatte salve eventuali successive precisazioni ministeriali che dovessero sopraggiungere in prosieguo di tempo, si è provveduto a rendere operativi, con effetto dal 1 luglio 1996, i codici previsti nella circolare n. 41 del 9 febbraio 1994 (punto 3.2 relativo alle istruzioni operative) per l'applicazione dei benefici da parte delle aziende che procedono alla trasformazione a tempo indeterminato dei predetti contratti di formazione e lavoro.

Ad integrazione delle istruzioni contenute allo stesso punto 3.2 della citata circolare n. 41 del 1994 si fa presente che è stato istituito il nuovo codice tipo contribuzione "40" avente il significato di lavoratori per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 40% (imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti operanti nella aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno).

Il predetto codice dovrà essere preceduto dalle qualifiche "1" per gli operai e "2" per gli impiegati e dalle diciture "OP. CFL TRASF" e "IMP. CFL TRASF." Nelle apposite caselle dovranno essere indicati, altresì, il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite e l'ammontare delle retribuzioni imponibili.

In ordine alla disposizione di cui al 1 comma dell'art. 16 della legge n. 451 del 1994, che ha esteso la possibilità di stipula dei contratti di formazione e lavoro a gruppi di imprese, associazioni professionali, socio - culturali, sportive e fondazioni, si rende noto che, anche a seguito delle autorizzazioni rilasciate dalle C.R.I. per l'instaurazione dei contratti da parte di associazioni di datori di lavoro e organizzazioni sindacali di lavoratori dipendenti, nel presupposto che le stesse rientrino nelle "associazioni professionali", è stato parimenti interessato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale perché fossero specificate le nuove categorie di soggetti destinatari della disposizione e se, in particolare, nelle "associazioni professionali" possano essere comprese le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro ed eventualmente le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

Non essendo pervenuti da parte del predetto Dicastero i necessari chiarimenti, le Sedi provvederanno in questa fase a limitare il proprio intervento alla interruzione dei termini prescrizionali.

Il Direttore generale

Trizzino