§ 98.1.35563 - Circolare 28 marzo 1996, n. 79/E .
La nuova disciplina dei processo tributario. Sintesi degli aspetti più rilevanti.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/03/1996
Numero:79

§ 98.1.35563 - Circolare 28 marzo 1996, n. 79/E .

La nuova disciplina dei processo tributario. Sintesi degli aspetti più rilevanti.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

1. Premessa

Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, reca la nuova disciplina del processo tributario le cui disposizioni si rendono applicabili a far data dal 1° aprile 1996.

In attesa di fornire dettagliate istruzioni relativamente alle singole norme del citato decreto legislativo, in ordine alle quali questa Amministrazione sta acquisendo il parere della Avvocatura Generale dello Stato, si forniscono i primi chiarimenti circa l'ambito e la portata operativa delle innovazioni di maggior rilievo.

 

 

2. Le novità del decreto legislativo n. 546 del 1992

Le principali novità contenute nel citato decreto legislativo consistono:

a) nella riduzione di un grado di giudizio di merito con l'abolizione della commissione tributaria centrale e nella previsione di un giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione;

b) nella sostituzione delle previgenti commissioni di primo e di secondo grado rispettivamente con le commissioni provinciali e regionali;

c) nell'ampliamento della giurisdizione delle commissioni tributarie, la cui cognizione è estesa oltre che alle controversie in materia di tributi erariali, già di competenza delle soppresse commissioni tributarie, anche alle controversie riguardanti i tributi comunali e locali di seguito elencati:

tributi comunali:

- canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque;

- imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni nonché imposta comunale sugli immobili (già di competenza delle soppresse commissioni tributarie);

- imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni,

- tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

tributi provinciali:

- addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle province;

- tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

tributi delle regioni a statuto ordinario:

- tributo speciale per il conferimento dei rifiuti nelle discariche.

Per gli altri tributi regionali la competenza delle commissioni tributarie va valutata alla luce dell'articolo 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo cui avverso l'accertamento e la riscossione nonché per il rimborso dei tributi regionali, fatta salva l'azione giudiziaria avanti il giudice ordinario, può essere proposto, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali, il ricorso in via amministrativa al presidente della

giunta regionale;

d) nell'obbligo dell'assistenza tecnica per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a 5 milioni, fatta eccezione per quelle relative al ruoli formati dai Centri di servizio e per quelle che hanno come ricorrente il soggetto che è in possesso dei requisiti per l'assistenza tecnica;

e) nella possibilità di condanna della parte soccombente a sostenere le spese di giudizio;

f) nella possibilità per le commissioni di accordare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;

g) nella possibilità di esperire la conciliazione giudiziale;

h) nella possibilità di ottenere il giudizio di ottemperanza.

 

 

3. Controversie instaurate dal 11 aprile 1996

Al fine di fornire un quadro sintetico delle principali modifiche alla disciplina del processo tributario, occorre distinguere l'ipotesi di controversie instaurate dinanzi alle commissioni tributarie di ì e di 21 grado anteriormente al ì aprile 1996 da quella concernente le contestazioni instaurate dinanzi ai nuovi organi giurisdizionali a partire dalla predetta data.

Presentazione del ricorso

Le nuove controversie vanno instaurate con ricorso alla commissione provinciale competente per territorio, notificato, consegnato o spedito all'ufficio finanziario, oppure, a seconda dei casi, all'ente locale o al concessionario del servizio di riscossione che ha emesso l'atto che si intende impugnare.

Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto e deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione:

a) della Commissione tributaria cui è diretto;

b) del ricorrente e della relativa residenza (o sede legale o domicilio eletto) e del codice fiscale;

c) dell'ufficio tributario (o dell'ente locale o del concessionario del servizio riscossione) nei cui confronti il ricorso è proposto;

d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;

e) dei motivi.

Il ricorso originale e le copie destinate alle parti devono essere sottoscritti dal ricorrente o dal suo difensore.

Entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso il ricorrente deve depositare, a pena di inammissibilità, nella segreteria della Commissione l'originale del ricorso notificato o copia del ricorso consegnato o spedito all'ufficio impositore; in questo caso alla copia del ricorso deve essere unita anche la fotocopia della ricevuta di deposito o di spedizione.

Rimane invariata la procedura attualmente in vigore per i ricorsi contro le iscrizioni a ruolo effettuate a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi da parte dei Centri di Servizio.

Assistenza tecnica

L'assistenza di un difensore abilitato è indispensabile per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a 5 milioni. Per valore si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste.

Il contribuente può farsi assistere, a sua scelta, da un avvocato o procuratore legale, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale.

Sono, altresì, abilitati all'assistenza tecnica gli appartenenti all'amministrazione finanziaria e gli ufficiali della Guardia di Finanza collocati a riposo, i funzionari abilitati delle associazioni di categoria e quelli dipendenti della imprese e loro controllate.

Solo per alcuni tipi di controversie il contribuente può farsi assistere anche da altri professionisti (es. consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, geometri, periti edili o agrari, ecc.).

L'individuazione dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica del contribuente è contenuta nell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992.

Assistenza gratuita

Ai non abbienti è assicurata l'assistenza gratuita; al Presidente della Commissione Tributaria spetterà la verifica del possesso delle condizioni richieste (che potranno anche essere autocertificate) a seguito di istanza presentata, a pena di inammissibilità, dai soggetti interessati.

La condanna alle spese

Con la sentenza che definisce il giudizio la Commissione provvederà anche a liquidare l'ammontare complessivo delle spese e a condannare la parte soccombente al loro pagamento ovvero a dichiararle compensate in tutto o in parte.

Sospensione dell'atto impugnato

Con istanza motivata proposta nel ricorso, o con atto separato, notificato alle altre parti e depositato presso la segreteria della commissione tributaria provinciale, il ricorrente, qualora dall'atto impugnato gli derivi un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione stessa che si pronunci sulla sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Rimane invariata, comunque, la possibilità di ottenere la sospensione dell'iscrizione a ruolo da parte dell'organo amministrativo.

Conciliazione giudiziale

Ciascuna delle parti, o la commissione provinciale stessa, può proporre la conciliazione giudiziale che può aver luogo non oltre la prima udienza. La proposta di conciliazione può essere presentata anche dall'ufficio, previa adesione della controparte. Il processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute. in caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo dovuto, ma non c'è restituzione delle somme già versate all'ente impositore.

Si precisa che l'istituto della conciliazione giudiziale è stato modificato per effetto dell'articolo 2 del decreto - legge 15 marzo 1996, n. 123. In base alla nuova formulazione normativa possono formare oggetto di conciliazione anche le ipotesi per le quali non è possibile utilizzare l'istituto del l'accertamento per adesione previsto dagli articoli 2-bis e 2-ter del decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 630.

Impugnazioni

I mezzi per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione. A tal fine si applicano le disposizioni del codice di procedura civile tenuto conto di quelle previste negli articoli da 49 a 67 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992.

Giudizio di ottemperanza

Il contribuente può richiedere, mediante ricorso, all'ufficio tributario (o all'ente locale) l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale l'obbligo avrebbe dovuto essere adempiuto o, in mancanza, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario.

Si precisa che la commissione tributaria può delegare un proprio componente o nominare un commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato.

 

 

4. Controversie pendenti al 1°aprile 1996

La Commissione tributaria Centrale è competente a conoscere le controversie pendenti dinanzi alla stessa alla data del l° aprile 1996 nonché quelle per le quali alla predetta data pendono i termini per l'impugnazione. La definizione delle predette controversie deve intervenire entro il 31 dicembre 1998.

Si rammenta che per le controversie pendenti o per le quali pendevano i termini alla data del 15 gennaio 1993, le parti interessate erano tenute a presentare apposita istanza di trattazione entro il 28 febbraio 1994, pena l'estinzione del giudizio da pronunciarsi con decreto del presidente da comunicarsi alle parti.

Le controversie pendenti alla data del l° aprile 1996 presso le commissioni di l° e 2° grado vengono invece trasferite d'ufficio rispettivamente alle commissioni provinciali o alle commissioni regionali competenti per territorio; la segreteria della nuova commissione, dà comunicazione alle parti della data della udienza di trattazione almeno 30 giorni liberi prima. La costituzione in giudizio, in questo caso, si intende effettuata, per il ricorrente, con la consegna o spedizione del ricorso o dell'atto d'appello previste dal vecchio rito, mentre quella della parte resistente può essere effettuata, secondo il nuovo rito, con deposito del proprio fascicolo presso la segreteria della commissione adita fino a 20 giorni liberi prima della udienza.

Per le controversie in essere non è obbligatoria l'assistenza tecnica, salvo che il Presidente della Commissione non la disponga nei casi in cui la ritenga necessaria.

Se alla data del F' aprile 1996 pendono i termini per proporre ricorso, le controversie verranno incardinate dinanzi alle nuove commissioni, con l'applicazione delle nuove regole processuali. In tal caso, è stato previsto, il beneficio della decorrenza dei termini dalla data dell'aprile 1996.

Si precisa, relativamente agli atti impugnabili indicati nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992 emessi anteriormente alla predetta data del 1°aprile 1996 e privi dell'indicazione della commissione tributaria provinciale cui il ricorso deve essere diretto, che, qualora gli stessi non siano stati impugnati entro il 31 marzo 1996, i relativi ricorsi devono essere proposti alla commissione provinciale territorialmente competente.

In ordine agli avvisi di accertamento o di liquidazione nonché ai provvedimenti che irrogano le sanzioni, emanati dalla predetta data del l° aprile 1996, gli uffici avranno cura di specificare negli stessi il termine entro il quale il ricorso deve essere presentato, la commissione tributaria competente, nonché gli altri elementi concernenti la proposizione del ricorso a norma dell'articolo 20 dei decreto legislativo n. 546 del 1992.

Per quanto attiene, invece, alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di mora si precisa che i concessionari della riscossione devono apporre sugli stessi - relativamente a quelli da notificare a decorrere dalla predetta data del ì aprile - l'avvertenza di osservare, per la proposizione del ricorso le disposizioni contenute nel decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Per le controversie in materia di tributi comunali e locali di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 546 del 1992, pendenti alla data del 10 aprile 1996, si precisa che le stesse continuano ad essere decise in sede amministrativa dai competenti organi di primo e secondo grado presso cui i relativi ricorsi sono stati presentati.

Per quanto concerne le controversie, relative ai suddetti tributi, conseguenti ad avvisi di accertamento non ancora impugnati, se detti atti vengono impugnati entro il 31 marzo, i relativi ricorsi dovranno essere presentati presso gli organi di contenzioso amministrativo secondo la normativa vigente fino al 31 marzo; se impugnati dal 1° aprile, dovranno seguire la procedura di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992, trattandosi di controversie non ancora instaurate alla data di insediamento delle nuove commissioni tributarie.