§ 98.1.43537 - Circolare 9 aprile 2001, n. 85 .
Contratti di formazione e lavoro. Orientamenti ministeriali .


Settore:Normativa nazionale
Data:09/04/2001
Numero:85

§ 98.1.43537 - Circolare 9 aprile 2001, n. 85 .

Contratti di formazione e lavoro. Orientamenti ministeriali .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle entrate contributive.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Direttori delle Agenzie 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e 

 

Dirigenti medici 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di 

 

indirizzo e vigilanza 

 

Al Presidente e ai membri del Collegio dei 

 

Sindaci 

 

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  

 

all'esercizio del controllo 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di 

 

fondi, gestioni e casse 

 

Al Presidente della Commissione centrale per  

 

l'accertamento e la riscossione dei contributi  

 

agricoli unificati 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Premessa

La Commissione dell'U.E., con Dec. 2000/128/CE del 11 maggio 1999, pubblicata sulla G.U.C.E. 15 febbraio 2000 n. L 42, ha esaminato il regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, individuando i criteri che rendono compatibili le agevolazioni contributive concesse ai datori di lavoro per l'assunzione di lavoratori con C.F.L., effettuate ai sensi della legge n. 863 del 1984, della legge n. 407 del 1990, della legge n. 169 del 1991, della legge n. 451 del 1994 e della legge n. 196 del 1997, con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

Tali criteri, nulla innovando rispetto ai datori di lavoro ammessi alla stipula dei C.F.L. dalla normativa nazionale, subordinano, in sintesi, la legittimità degli aiuti concessi in misura superiore al 25% al verificarsi, in capo al lavoratore assunto con C.F.L., delle seguenti condizioni:

a) età:

- le assunzioni devono riguardare giovani fino a 25 anni di età elevabili a 29 anni compresi per i lavoratori laureati;

b) stato di disoccupazione di lunga durata:

- le assunzioni devono rivolgersi a persone che siano senza lavoro da almeno un anno.

L'assunzione con C.F.L. che rispetti le suddette condizioni, in quanto rivolta a lavoratori definiti - secondo gli orientamenti comunitari - svantaggiati nell'inserimento o nel reinserimento nel mercato del lavoro, risulta ammissibile anche senza la necessità che con il contratto di lavoro instaurato si realizzi un incremento netto di occupazione.

In assenza dei sopracitati requisiti del lavoratore, gli aiuti risultano compatibili solamente se finalizzati a realizzare incremento netto dell'occupazione.

Avverso la decisione della Commissione dell'U.E. il Governo italiano, a completa salvaguardia delle norme nazionali che regolano i contratti di formazione e lavoro, ha proposto ricorso che, tuttavia, non sospende l'efficacia dell'atto impugnato.

Nelle more dell'esito del ricorso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è intervenuto sulla materia con nota circolare n. 5/25389/70 del 15 febbraio 2000 (allegato 1) e la circolare n. 5/26969/70/CFL del 22 giugno 2000 (allegato 2), fornendo le indicazioni che di seguito si riportano e specificando, altresì, che le stesse interessano tutti i datori di lavoro, ovunque operanti, sull'intero territorio nazionale.

 

 

1. Orientamenti ministeriali.

In via preliminare viene precisato che i contratti di formazione e lavoro stipulati nella sola osservanza delle condizioni previste dalla normativa nazionale, ovverosia posti in essere senza tenere conto dei criteri fissati dalla Commissione, «non sono pienamente supportati dalle agevolazioni ma non per questo perdono la propria qualificazione giuridica di contratti a tempo determinato e a causa mista».

Lo stesso dicastero ha inoltre sottolineato che le decisioni della Commissione non inficiano la vigenza della disciplina legislativa di riferimento e che, pertanto, «l'eventuale mancato riconoscimento dell'intera agevolazione contributiva non vulnera in toto l'istituto del particolare contratto formativo».

La normativa nazionale in materia dei contratti di formazione e lavoro, come noto, è regolata dalla legge n. 863 del 1984, dalla legge n. 291 del 1988, dalla legge n. 407 del 1990, dalla legge n. 169 del 1991, dalla legge n. 451 del 1994 e dalla legge n. 196 del 1997.

Recependo gli orientamenti comunitari, il Ministero ha chiarito che:

«Lo sgravio contributivo previsto per i soggetti operanti nei territori e settori per i quali è stabilita la riduzione del 25% è sempre legittimo (a prescindere, dunque, dalla ricorrenza di condizioni "soggettive", vale a dire età o titolo di studio, o "oggettive", vale a dire lo stato di disoccupazione) e, conseguentemente, tutte le imprese alle quali si applica unicamente tale riduzione minima continueranno a beneficiare legittimamente degli sgravi e, ad esse, continuerà ad applicarsi la vigente normativa nazionale in materia; ne consegue che anche per i datori di lavoro ai quali la legge nazionale riconosce uno sgravio contributivo superiore alla misura del 25%, lo sgravio contributivo limitato a tale ultima misura percentuale sarà comunque sempre riconosciuto, indipendentemente dalla ricorrenza delle predette condizioni».

In base alle indicazioni ministeriali, pertanto, a prescindere dal realizzarsi delle condizioni soggettive o oggettive dei giovani assunti con C.F.L., e indipendentemente dai settori economici e dagli ambiti territoriali, la riduzione contributiva del 25%, entro il limite dei 32 anni non compiuti, trova comunque applicazione.

Di contro, qualora nella stipulazione del contratto in parola risultino perfettamente assolte le condizioni stabilite dalla decisione della U.E. (età - stato di disoccupazione), al contratto si accompagna il legittimo uso degli aiuti disposti dalla disciplina nazionale, ancorché superiori alla misura generalizzata del 25%.

Devono intendersi, quindi, pienamente agevolati [1], in base ai criteri e secondo i limiti e le diverse misure stabilite dalla normativa nazionale, i C.F.L. stipulati con:

«a) i giovani e i laureati solo se di età rispettivamente inferiore a venticinque anni (ovvero fino a 24 anni e 364 giorni) e inferiore a trenta anni (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni);

b) i disoccupati di lunga durata, vale a dire da almeno un anno, fino al limite di trentadue anni non compiuti [2];

c) a prescindere dai requisiti indicati nei punti a) e b) sono ammessi al C.F.L. pienamente agevolato i soggetti, fino al limite di 32 anni [2], nel caso in cui la successiva trasformazione a tempo indeterminato del contratto realizzi un incremento netto di occupazione».

Con particolare riguardo a quest'ultima tipologia si precisa che il beneficio contributivo in misura piena è subordinato al verificarsi della seguente duplice condizione:

- trasformazione a tempo pieno ed indeterminato del contratto di formazione originariamente stipulato;

- realizzazione, a seguito dell'avvenuta trasformazione del C.F.L., di un incremento netto di occupazione.

Ai fini dell'incremento del numero di dipendenti, occorre far riferimento alla media degli occupati nei sei mesi precedenti la trasformazione del contratto. Per il calcolo della forza aziendale si rinvia ai criteri già indicati nella circolare n. 122 del 27 giugno 2000.

Nei casi in cui i contratti di formazione e lavoro siano stipulati al di fuori delle condizioni in precedenza richiamate (età, titolo di studio, stato di disoccupazione, incremento occupazionale), il Ministero ha chiarito che … (omissis)… «i benefici contributivi sono riconosciuti nell'importo massimo di 100.000 euro nel corso di tre anni per ciascuna impresa (cosiddetto importo "de minimis"); nel limite di tale importo, infatti, la misura non costituisce aiuto di Stato illegittimo in quanto inidonea a falsare la concorrenza».

Da ultimo il Ministero ha precisato che «l'ulteriore beneficio contributivo annuo, concesso ex art. 15 della legge n. 196 del 1997 in ragione della trasformazione del contratto di formazione e lavoro in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è legittimo se la trasformazione contribuisce a creare occupazione netta nell'impresa», ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni soggettive o oggettive dei lavoratori in C.F.L.

__________

[1] Rientrano in tale fattispecie i seguenti C.F.L.:

C.F.L. stipulati da:

- aziende artigiane ovunque ubicate;

- imprese operanti nel Mezzogiorno;

- imprese operanti in circoscrizioni che presentano un rapporto iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età lavorativa superiore alla media nazionale.

Beneficio:

- contributi dovuti dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti per la durata del contratto di formazione con un massimo di 24 mesi.

C.F.L. stipulati da:

- aziende operanti nel Mezzogiorno non strutturate in forma di impresa.

Beneficio:

- riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata del contratto di formazione.

C.F.L. stipulati da:

- imprese del settore commerciale e turistico non operanti nel Mezzogiorno con meno di 15 dipendenti.

Beneficio:

- riduzione del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata del contratto di formazione.

[2] Art. 16, comma 1, della legge n. 451 del 19 luglio 1994, di conversione del decreto legge n. 299 del 16 maggio 1994 (pubblicata in Gazz. Uff. n. 195 del 22 agosto 1994).

Per quanto riguarda l'estensione del tetto massimo dei 32 anni prevista dall'art. 9, comma 9, della legge 28 novembre 1996, n. 608, si rammenta che l'efficacia delle deliberazioni delle C.R.I. è scaduta in data 31 dicembre 1997. Da tale data è stata ripristinata sul tutto il territorio nazionale il limite dei 32 anni.

 

 

2. C.F.L. pienamente agevolati a seguito di trasformazione.

2.1 Adempimenti a cura dei datori di lavoro.

Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale nelle ipotesi di trasformazione del C.F.L., i datori di lavoro interessati provvederanno a trasmettere alla competente Agenzia dell'Istituto copia della comunicazione inviata ai competenti Uffici del lavoro, comprovante l'avvenuta trasformazione del contratto di formazione, corredata da apposita dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della legge n. 15 del 1968 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante la realizzazione, a seguito della trasformazione del C.F.L. in contratto a tempo indeterminato, di un incremento netto di occupazione rispetto alla media degli occupati nei sei mesi precedenti.

Per l'assolvimento dei relativi obblighi previdenziali i datori di lavoro opereranno come segue:

- durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro verseranno i contributi previdenziali usufruendo della riduzione contributiva nella misura generalizzata del 25%;

- avvenuta la trasformazione, per il recupero delle agevolazioni contributive, pari alla differenza tra la riduzione contributiva del 25% operata durante lo svolgimento del C.F.L. e quella spettante secondo le diverse misure previste dalla normativa nazionale vigente, modulate in funzione della natura del datore di lavoro e delle aree territoriali in cui lo stesso opera, le aziende si atterranno alle istruzioni riportate al successivo punto 4.4.2.

I datori di lavoro aventi titolo alla fruizione dell'ulteriore beneficio contributivo annuo previsto dall'art. 15 della legge n. 196 del 1997 provvederanno a richiedere alle Agenzie che, con effetto dal mese nel corso del quale è avvenuta la trasformazione, alle posizioni contributive aziendali sia attribuito il previsto codice di autorizzazione "4Y", istituito con la circolare n. 174 del 31 luglio 1997.

 

 

3. C.F.L. secondo la regola "de minimis".

3.1 Adempimenti a cura dei datori di lavoro.

I datori di lavoro che, per i lavoratori assunti con C.F.L., intendono usufruire della riduzione contributiva spettante secondo la "regola de minimis" [1] provvederanno a:

- darne comunicazione alla competente Agenzia dell'Istituto;

- presentare, altresì, apposita dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della legge n. 15 del 1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale dichiarazione dovrà attestare che nel triennio, computato dal primo aiuto "de minimis" nel quale si colloca il periodo cui si riferisce la richiesta di fruizione dell'agevolazione contributiva, non siano stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti la misura complessiva degli aiuti "de minimis", spettanti ai sensi della regola comunitaria.

Si precisa che l'accesso al beneficio contributivo in argomento sarà riferito esclusivamente alle assunzioni con C.F.L. aventi titolo alla riduzione contributiva in misura superiore a quella generalizzata del 25%.

__________

[1] Vedi comunicazione della Comunità relativa agli "aiuti de minimis", G.U.C.E. n. 96/C 68/06 del 6 marzo 1996.

 

 

4. Modalità operative.

Per l'assolvimento degli obblighi contributivi riferiti ai dipendenti con contratto di formazione e lavoro, i datori di lavoro si atterranno alle modalità che seguono.

Considerato che la definizione del quadro delle agevolazioni concesse in relazione alle varie situazioni ha richiesto un particolare approfondimento e che solo nella presente circolare è stato possibile dettare una espressa e compiuta disciplina della materia, le aziende dovranno adeguarsi alle presenti disposizioni a partire dalla denuncia contributiva relativa al mese di "giugno 2001", da presentare entro il 16 luglio 2001, fatta salva ogni azione di recupero legata all'esecuzione della decisione della Commissione Europea.

4.1 Datori di lavoro in genere ubicati nel centro-nord.

I datori di lavoro in epigrafe, aventi titolo, in base alla normativa vigente, esclusivamente alla riduzione del 25% dei contributi previdenziali ed assistenziali a loro carico, continueranno ad utilizzare il previsto codice tipo contribuzione "56" secondo le modalità rese note con la circolare n. 261 del 7 dicembre 1990.

4.2. Datori di lavoro, diversi da quelli indicati al precedente punto 4.1, aventi titolo alla riduzione contributiva nella misura generalizzata del 25%.

I datori di lavoro, ai quali, secondo gli orientamenti ministeriali, compete in ogni caso la riduzione contributiva nella misura generalizzata del 25% della contribuzione a loro carico (imprese artigiane ovunque ubicate, datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno, imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti), ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2, si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno mensilmente i contributi previdenziali complessivamente dovuti per i lavoratori in questione in base alle norme comuni e li esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendoli precedere dal codice "tipo contribuzione" "65" che assume il nuovo significato di "lavoratori per i quali al datore di lavoro compete il beneficio generalizzato del 25%";

- determineranno l'importo del beneficio pari al 25% dei contributi a carico del datore di lavoro e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "L525" preceduto dalla dicitura "RID. GEN. 25% C.F.L.".

4.3 Contratti di formazione "pienamente agevolati".

Per le assunzioni con "contratto di formazione e lavoro pienamente agevolato" [1] di dipendenti che soddisfano le condizioni della U.E. richiamate dal Ministero (età, titolo di studio, stato di disoccupazione), i datori di lavoro opereranno come segue.

4.3.1 Imprese artigiane ovunque ubicate o imprese operanti nel Mezzogiorno.

I datori di lavoro in epigrafe, tenuti al versamento della contribuzione in misura fissa come per gli apprendisti, continueranno ad utilizzare il previsto codice tipo contribuzione "53" e codici "S140" e "S150", secondo le consuete modalità.

4.3.2 Datori di lavoro non strutturati in forma di impresa operanti nel Mezzogiorno.

I datori di lavoro in parola, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali a loro carico, continueranno ad utilizzare il previsto codice tipo contribuzione "54" secondo le modalità rese note con la circolare n. 164 del 21 luglio 1988.

4.3.3 Imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti.

I datori di lavoro in epigrafe, non operanti nei territori del Mezzogiorno, aventi titolo alla riduzione del 40% dei contributi previdenziali ed assistenziali a loro carico, continueranno ad utilizzare il previsto codice tipo contribuzione "57" secondo le modalità rese note con la circolare n. 25 del 31 gennaio 1991.

4.4 C.F.L. "pienamente agevolati" a seguito di trasformazione.

4.4.1 Modalità di compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2 durante il periodo di formazione.

Ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2 durante il periodo di formazione i datori di lavoro, per il versamento dei contributi agevolati nella misura generalizzata del 25% (vedi punto 2), si atterranno alle modalità riportate al precedente punto 4.2.

4.4.2 Modalità di compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2 successivamente alla trasformazione del C.F.L.

Avvenuta la trasformazione del contratto di formazione, i datori di lavoro indicheranno i lavoratori precedentemente in C.F.L. secondo le consuete modalità (rigo 10 per il personale con qualifica di operaio e rigo 11 per quello con qualifica di impiegato).

Per il recupero delle agevolazioni contributive, pari alla differenza tra la riduzione contributiva del 25% operata durante lo svolgimento del C.F.L. e quella spettante secondo le diverse misure previste dalla normativa nazionale vigente, modulate in funzione della natura del datore di lavoro e delle aree territoriali in cui lo stesso opera, le aziende opereranno come segue:

- determineranno l'ammontare dell'importo come sopra determinato e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "L990";

- indicheranno, nella denuncia con la quale viene operato il conguaglio, il numero dei dipendenti interessati alle operazioni di recupero e lo riporteranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo precedere dal codice di nuova istituzione "CT00"; nell'apposita casella dovrà, altresì, essere indicato l'ammontare delle retribuzioni imponibili cui si riferisce il conguaglio.

Stante la finalità statistica dell'indicazione, nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate" e "somme a debito".

Le suddette operazioni di conguaglio dovranno essere, ovviamente, correlate alle retribuzioni corrisposte nel corso dell'intero periodo di C.F.L.

I datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti, recupereranno l'importo della riduzione contributiva spettante per i mesi pregressi al netto della quota di contribuzione a loro carico.

4.4.3 Beneficio contributivo ex art. 15, legge n. 196 del 1997.

I datori di lavoro operanti nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del 20 luglio 1993 che, a seguito dell'avvenuta trasformazione del C.F.L. di durata non inferiore a 24 mesi in contratto a tempo indeterminato, abbiano realizzato anche il previsto incremento occupazionale, in aggiunta alla eventuale differenza tra la riduzione contributiva operata durante lo svolgimento del C.F.L. (25%) e quella "pienamente agevolata" secondo le diverse misure (vedi precedente punto 4.4.2), avranno titolo, altresì, all'ulteriore beneficio previsto dall'articolo 15 della legge n. 196 del 1997.

Ai fini della fruizione di quest'ultimo beneficio gli stessi si atterranno alle modalità illustrate nella circolare n. 174 del 31 luglio 1997 (CTC "46" e "47" e codici "L210" e "L211").

4.5 C.F.L. secondo la regola "de minimis".

Ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2 i datori di lavoro ovunque operanti che, relativamente ai lavoratori assunti con C.F.L., accedono al beneficio contributivo "pienamente agevolato" secondo la regola "de minimis", per il versamento dei contributi nella diversa misura loro spettante, si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno mensilmente i contributi previdenziali complessivamente dovuti per i lavoratori in questione in base alle norme comuni e li esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendoli precedere dal codice "tipo contribuzione" di nuova istituzione "69" avente il significato di "lavoratori assunti con C.F.L. secondo la regola "de minimis"";

- determineranno l'importo del beneficio loro spettante e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando uno dei seguenti codici di nuova istituzione:

Codice quadro "D" 

Significato 

L900 

"Rid. Contr. Totale" per i lavoratori relativamente ai quali il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti 

L950 

"Rid. Contr. 50%" per i lavoratori relativamente ai quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% dei contributi a proprio carico 

L940 

"Rid. Contr. 40%" per i lavoratori relativamente ai quali al datore di lavoro compete la riduzione del 40% dei contributi a proprio carico 

I datori di lavoro tenuti all'assolvimento degli obblighi contributivi nella misura fissa prevista per gli apprendisti, per il versamento della contribuzione a loro carico, utilizzeranno i codici "S140" e "S150" secondo le consuete modalità.

4.6 Contratti di formazione di tipologia b).

Gli orientamenti ministeriali trovano, ovviamente, applicazione anche relativamente ai contratti di formazione e lavoro introdotti dall'art. 3 del decreto legge 17 gennaio 1994, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (C.F.L. mirati ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo; C.F.L. di tipologia b).

Per la fruizione dei benefici contributivi relativi ad assunzioni con "contratto di formazione e lavoro di tipologia b) pienamente agevolato [1]" di lavoratori che soddisfano le condizioni della U.E. richiamate dal Ministero (età, titolo di studio, stato di disoccupazione), i datori di lavoro continueranno ad utilizzare i previsti "codici tipo contribuzione" "15", "38" e "40" secondo le modalità rese note con la circolare n. 41 del 9 febbraio 1994 e con la circolare n. 236 del 25 novembre 1996.

I datori di lavoro ai quali, in base agli orientamenti ministeriali, compete in ogni caso la riduzione contributiva nella misura generalizzata del 25% della contribuzione a loro carico, ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2, utilizzeranno il previsto "codice tipo contribuzione" "39" secondo le modalità rese note con la già richiamata circolare n. 41 del 9 febbraio 1994.

__________

[1] Rientrano in tale fattispecie i seguenti C.F.L.:

C.F.L. stipulati da:

- aziende artigiane ovunque ubicate;

- imprese operanti nel Mezzogiorno;

- imprese operanti in circoscrizioni che presentano un rapporto iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età lavorativa superiore alla media nazionale.

Beneficio:

- contributi dovuti dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti per la durata del contratto di formazione con un massimo di 24 mesi.

C.F.L. stipulati da:

- aziende operanti nel Mezzogiorno non strutturate in forma di impresa.

Beneficio:

- riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata del contratto di formazione.

C.F.L. stipulati da:

- imprese del settore commerciale e turistico non operanti nel Mezzogiorno con meno di 15 dipendenti.

Beneficio:

- riduzione del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata del contratto di formazione.

 

 

Allegato 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nota 15 febbraio 2000, n. 5/25389/70

Decisione della Commissione europea in materia di contratti di formazione e lavoro.

Come è noto, con Dec. 2000/128/CE dell'11 maggio 1999 la Commissione europea ha verificato la presenza nel contratto di formazione e lavoro di benefici contributivi differenziati a livello territoriale, nonché per tipologia di impresa, conclusivamente valutando che le agevolazioni concesse possono produrre l'effetto di falsare la concorrenza, incidendo sugli scambi tra Stati membri. Contestualmente, allo scopo di fare chiarezza e superare ogni possibile contratto con il diritto comunitario, la Commissione ha fissato, in relazione ai benefici contributivi, il quadro delle compatibilità sia per quanto concerne le ipotesi di assunzione mediante contratto di formazione e lavoro sia per quanto concerne le ipotesi di trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato ex art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

È noto altresì che avverso detta decisione è stato proposto ricorso dal Governo italiano a completa salvaguardia del contratto in parola, avuto riguardo alla rilevanza dello stesso in seno all'ordinamento giuridico lavoristico, recentemente ribadita, ancorché nell'ambito complessivo della revisione dei contratti di lavoro subordinato con finalità formativa, nel Patto per lo sviluppo e l'occupazione siglato nello scorso anno tra Governo e parti sociali.

In attesa dell'esito del suddetto ricorso nonché alla luce degli effetti del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e, in particolare, della messa in atto delle relative disposizioni di cui agli artt. 4, lett. b), 5, 6, lett. a), b), concernenti il trasferimento alle Regioni di funzioni e competenze in materia di governo del mercato del lavoro, giova ora informare codesti Assessorati dell'esigenza che l'istituto possa svolgere, ancorché in via residuale, la propria funzione di misura agevolativa dell'occupazione giovanile, in coerenza con i fabbisogni di professionalità espressi dal sistema produttivo.

Pertanto, in ordine al perfetto adeguamento alle indicazioni della Commissione, nell'esercizio delle nuove funzioni conferite dovrà essere posta particolare attenzione affinché non si verifichi alcuna distorsione rispetto alle compatibilità individuate, delle quali a titolo esemplificativo si riporta qui di seguito una sintesi, pur accludendo l'estratto della decisione di riferimento.

a) Le fasce di soggetti da considerare ammissibili, anche senza necessità che con il contratto si realizzi un incremento netto di occupazione sono i lavoratori svantaggiati nell'inserimento o nel reinserimento nel mercato del lavoro, quali:

- i giovani fino ai 25 anni di età (limite proposto come medio europeo, benché non codificato), elevabili a 29 anni per i laureati;

- i disoccupati, da intendersi come quelli che sono alla ricerca di impiego da almeno un anno.

Non essendo richiesto l'incremento occupazionale netto, si ritiene che nelle predette ipotesi l'assunzione possa avvenire anche su posti di lavoro liberati da dimissioni nonché da passaggio a pensionamento.

b) La proroga dei benefici per un anno, prevista dall'art. 15 della legge n. 196 del 1997, è ammissibile in presenza delle condizioni soggettive sopra riportate e subordinatamente a:

- la creazione netta di occupazione relativamente stabile;

- la limitazione alle aree ammesse alla deroga ex art. 87, par. 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

L'obbligo della creazione netta di posti di lavoro, che garantiscono un livello accettabile di stabilità, è soddisfatto a condizione che la trasformazione del rapporto determini un valore aggiunto anziché una sostituzione di dipendente nonché subordinatamente allo scomputo dalla forza lavoro occupata del personale a termine.

Restano pertanto le condizioni, attualmente presenti, della trasformazione del rapporto di lavoro per almeno il 60% dei contratti di formazione e lavoro precorsi e quella del divieto di ricorso ai contratti stessi per i datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nell'anno precedente.

In via conclusiva, il contratto di formazione e lavoro non risulta al momento stipulabile, in funzione di un legittimo uso degli aiuti, se non nell'osservanza dei limiti posti dalla Commissione relativamente all'individuazione dei soggetti assumibili nonché in ordine all'effettività dello sviluppo durevole del tessuto economico-produttivo, tenuto soprattutto conto che a quest'ultimo obiettivo è opportuno adeguare i comportamenti in attesa della riforma normativa in materia di ammortizzatori sociali e rapporti a contenuto formativo, la cui delega ex legge n. 144 del 1999 è in corso di differimento al 31 marzo 2001.

 

 

Allegato 2

Circolare 22 giugno 2000, n. 5/26969/70/CFL

Ulteriori chiarimenti in merito alla decisione U.E. dell'11 maggio 1999 (pubblicata in G.U.C.E. del 15 febbraio 2000) concernente i contratti di formazione e lavoro .