Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 03/01/2001 |
Numero: | 1 |
§ 27.8.32 - Circolare 3 gennaio 2001, n. 1/E.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Primi chiarimenti. [1]
Al fine di facilitare l'applicazione delle numerose disposizioni contemplate nella legge n. 388 del 23 dicembre 2000, cosiddetta "legge finanziaria per l'anno 2001", pubblicata nel S.O. n. 219 alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000, si forniscono di seguito i primi chiarimenti sulle principali novità.
1. Imposte sui redditi.
1.1 Articolo 2 - Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni.
1.1.1 Scaglioni di reddito, aliquote, detrazioni.
Con il comma 1 dell'articolo in commento, sono state apportate le seguenti modifiche al testo unico delle imposte sui redditi:
A) attraverso la modifica dell'articolo 10, comma 3-bis, del T.U.I.R. (testo unico delle imposte sui redditi,
B) Con la sostituzione del quinto periodo del citato comma 3-bis, viene esteso a tutti i contribuenti il diritto a fruire della deduzione per l'abitazione principale anche nel caso in cui gli stessi trasferiscano la propria dimora abituale presso un istituto di ricovero o sanitario, a condizione che detta abitazione non risulti locata. La precedente formulazione prevedeva l'applicazione di tale beneficio solamente nei confronti di persone anziane o disabili; la modifica entra in vigore dall'anno d'imposta 2001.
C) Tramite la modifica del comma 1 dell'articolo 11 del T.U.I.R., vengono rideterminate le aliquote d'imposta relative ai diversi scaglioni, per gli anni 2001, 2002 e 2003 secondo il seguente ordine:
Per l'anno 2001 valgono i seguenti valori:
a) fino a lire 20.000.000 |
18%; |
b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 |
24%; |
c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 |
32%; |
d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 |
39%; |
e) oltre lire 135.000.000 |
45%. |
Per l'anno 2002 valgono i seguenti valori:
a) fino a lire 20.000.000 |
18%; |
b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 |
23%; |
c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 |
32%; |
d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 |
38,5%; |
e) oltre lire 135.000.000 |
44,5%. |
Per l'anno 2003 valgono i seguenti valori:
a) fino a lire 20.000.000 |
18%; |
b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 |
22%; |
c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 |
32%; |
d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 |
38%; |
e) oltre lire 135.000.000 |
44%. |
D) Il comma 1 dell'articolo 2 della legge finanziaria in commento dispone la modifica dell'entità delle detrazioni d'imposta per familiari a carico, già previste dalla
Poiché le detrazioni possono essere ripartite proporzionalmente all'effettivo onere sostenuto tra più contribuenti, ogni contribuente deve calcolare la parte di detrazione a lui spettante tenendo conto del proprio livello di reddito.
E) Mediante la sostituzione del comma 1 dell'articolo 13 del T.U.I.R., vengono rimodulate le detrazioni d'imposta spettanti per i redditi di lavoro dipendente rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno. I nuovi importi sono i seguenti:
a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;
b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;
c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;
d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;
e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;
g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;
i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;
p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;
r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;
s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;
t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;
z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;
aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000.
Le suddette detrazioni sono applicabili dall'anno d'imposta 2001.
La stessa norma, inoltre, al punto 2), per quanto concerne l'ulteriore detrazione prevista per gli anziani dal comma 2 dell'articolo 13 del T.U.I.R., dispone che il possesso di redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000 non preclude la possibilità di godere del beneficio.
Pertanto, possono usufruire della ulteriore detrazione i contribuenti di età non inferiore ad anni 75, titolari di redditi di pensione, di redditi derivanti dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché di redditi di terreni di importo non superiore a lire 360.000. La modifica entra in vigore dall'anno d'imposta 2000.
Con la disposizione di cui al punto 3) vengono apportate modifiche al comma 2-ter dell'articolo 13 del T.U.I.R., strettamente coordinate con le modifiche recate dal successivo punto 4). La norma in commento ricollega la detrazione prevista dal citato comma 2-ter, le cui misure restano invariate, alla circostanza che il reddito complessivo del contribuente sia inferiore a lire 9.600.000 e che ad esso concorra esclusivamente, oltre all'eventuale reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, un reddito, derivante da rapporti di lavoro dipendente regolati da contratti a tempo indeterminato, ma la cui durata effettiva sia stata inferiore all'anno.
Il punto 4), attraverso l'inserimento del comma 2-quater allo stesso articolo 13 del T.U.I.R., istituisce una nuova detrazione d'imposta spettante a fronte del possesso del reddito derivante da contratti di lavoro dipendente a tempo determinato di durata inferiore all'anno e del reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione o di scioglimento del matrimonio (redditi che, come in precedenza illustrato, non sono più considerati dalla previsione del comma 2-ter dello stesso articolo). Tale detrazione d'imposta compete se, oltre ai suddetti redditi, si è in possesso soltanto di redditi di fabbricati derivanti dal possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.
I valori della detrazione in esame sono i seguenti:
a) lire 400.000 se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 300.000 se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 10.000.000;
c) lire 200.000 se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a lire 10.000.000 ma non a lire 11.000.000;
d) lire 100.000 se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a lire 11.000.000 ma non a lire 12.000.000.
Al punto 5) del comma 1 dell'articolo 2 in commento sono indicati i nuovi importi della detrazione d'imposta per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore:
a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;
b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;
d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;
e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;
f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;
h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.
Le descritte modifiche, relative alla detrazione per redditi di lavoro autonomo o d'impresa minore, entrano in vigore dall'anno d'imposta 2001.
F) Ulteriori importanti novità riguardano la detrazione d'imposta per interessi passivi su mutui ipotecari prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13-bis del T.U.I.R.
La prima modifica apportata concerne l'elevazione da sei mesi ad un anno del periodo entro il quale l'acquirente deve adibire ad abitazione principale l'immobile oggetto dell'acquisto. Sempre da sei mesi ad un anno è stato variato il periodo massimo che può intercorrere tra la stipula del contratto di mutuo e l'acquisto dell'immobile per poter usufruire della detrazione in questione. Inoltre, viene previsto che, nel caso in cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto.
Previsione totalmente innovativa è quella che introduce la possibilità di godere della detrazione per interessi passivi anche nel caso di acquisto di un immobile locato, a condizione che, entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'atto d'intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che, entro un anno dal rilascio, lo stesso venga adibito ad abitazione principale.
Inoltre, la norma modificativa ha esteso la detrazione per interessi passivi anche all'ipotesi di acquisto di immobili destinati ad abitazione principale dei familiari del contribuente. In virtù di tale previsione, il diritto alla detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile viene adibito ad abitazione principale di un familiare.
Ancora, viene inserita un'ulteriore deroga alla previsione secondo cui il beneficio della detrazione viene meno nel momento in cui l'immobile cessa di essere utilizzato come abitazione principale. Infatti, è ora possibile continuare ad esercitare il diritto alla detrazione d'imposta, oltre che nell'ipotesi in cui un lavoratore dipendente trasferisca la propria dimora per motivi di lavoro, già prevista dalla precedente stesura della norma, anche nel caso in cui la variazione della dimora dipenda da trasferimenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non venga locato. Infine, viene previsto, per l'ipotesi di mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, che ognuno possa fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi (il che è conforme ai principi generali ed è stato oggetto di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria) e che, ove uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo possa beneficiare della detrazione in discorso in relazione ad entrambe le quote. Tale ultima statuizione costituisce l'elemento di rilevante novità, atteso che la normativa previgente non consentiva ad alcun soggetto di trasferire la detrazione relativa agli interessi agli altri intestatari del mutuo, neppure nell'ipotesi di assenza o incapienza del reddito e quindi di carenza di un imposta da abbattere tramite la detrazione stessa.
Le descritte modifiche apportate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13-bis del T.U.I.R. entrano in vigore dall'anno d'imposta 2001.
G) L'art. 2 in commento, attraverso l'inserimento di un nuovo periodo nel corpo dell'art. 13-bis, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., consente che la detrazione prevista, nella misura del 19%, per la parte delle spese sanitarie che eccede le lire 250.000, possa essere eventualmente ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Tale facoltà è prevista peraltro dal legislatore con riferimento esclusivo alle ipotesi in cui le spese in discorso eccedano, nell'anno, il limite dei 30.000.000. La formulazione testuale della disposizione induce a ritenere che il superamento del predetto limite debba essere verificato considerando l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, e prescindendo, a tali fini, dalla considerazione della soglia di franchigia pari a lire 250.000.
H) L'art. 2 della legge finanziaria ha, inoltre, apportato modifiche all'art. 13-ter del T.U.I.R., che disciplina la detrazione a favore dei titolari di contratti di locazione di una abitazione adibita a dimora principale. Tali modifiche consistono nella rideterminazione degli importi delle detrazioni spettanti, che risultano così graduati:
a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.
A tal fine si rammenta che per fruire della detrazione è necessario che il contratto sia stipulato o rinnovato a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni.
Le modifiche ora descritte entrano in vigore dall'anno d'imposta 2001.
I) L'art. 2 della legge in commento ha, infine, apportato modifiche all'art. 48-bis, comma 1, lettera a-bis), del T.U.I.R. Tale modifica consiste nella rideterminazione, nella misura del 75%, dell'ammontare dei compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per attività libero professionale intramuraria esercitata, dietro autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, presso studi professionali privati, da assoggettare a tassazione. In sostanza viene elevata dal 10% al 25% la deduzione forfetaria delle spese sostenute per l'attività intramuraria del medico che, in quanto assimilato al prestatore di lavoro subordinato, non avrebbe la possibilità di tenerne conto analiticamente in sede di determinazione del reddito imponibile al pari dei lavoratori autonomi. Tale deduzione va operata sulla parte dei compensi che residua una volta scomputate le somme di spettanza dell'azienda sanitaria. La richiamata modifica produce effetti dall'anno d'imposta 2001.
1.1.2 Detrazione delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Con il comma 2 dell'art. 2 della legge finanziaria in commento sono state apportate modifiche, rispetto alla disciplina recata dalla
1.1.3 Detrazione delle spese sostenute per gli interventi di recupero di fabbricati rurali.
Il comma 3 dell'art. 2 della legge finanziaria dispone una proroga per tutto l'anno 2001, in favore dei giovani agricoltori, della detrazione del 36% per le spese sostenute, ai sensi della
1.1.4 Comunicazione relativa agli interventi di recupero.
L'art. 2, comma 4, interviene sulle disposizioni procedurali che disciplinano le condizioni per l'esercizio della detrazione d'imposta del 36% delle spese per i lavori di recupero di cui all'art. 1 della
1.1.5 Deduzione in favore di cooperative edilizie.
Il comma 5 dell'art. 2 istituisce, in favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, una deduzione operante ai fini della determinazione del reddito. Tale deduzione è pari alla somma delle rendite catastali delle unità immobiliari che risultano adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari e delle relative pertinenze. La disposizione si applica a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999. Il comma 6, in considerazione della deduzione di cui al comma precedente, dispone l'abrogazione del comma 3 dell'art. 17 del
1.1.6 Abrogazione art. 6, commi 9, 10 e 11, della
L'art. 2, comma 7, abrogando i commi 9, 10 e 11 dell'art. 6 della
1.1.7 Crediti a favore dei sostituti d'imposta. Compensazione.
L'ultimo comma dell'art. 2 della legge finanziaria conferisce legittimità al comportamento dei sostituti di imposta che, in deroga alle disposizione dell'art. 17, comma 1, del
La "ratio" della norma in commento va individuata nel riconoscimento della legittimità dell'utilizzo in compensazione del particolare credito maturato in un momento in cui lo stesso, da esporre nel modello 770 del 2001, non era ancora cristallizzato in alcuna dichiarazione dei redditi.
1.2 Articolo 3 - Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonché di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero.
1.2.1 Pensioni ed assegni di fonte estera.
L'art. 3, comma 1, della legge finanziaria per il 2001 dispone che "per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000, i redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza".
La norma riprende, seppur con alcune differenze, la sanatoria già prevista dagli articoli 9-bis, comma 1, del
Destinatari della disposizione in commento sono i soggetti che abbiano omesso di dichiarare, in tutto o in parte, redditi relativi a pensioni ed assegni ad esse equiparati di provenienza estera e che, in forza di norma convenzionale, sono tassabili in Italia, in via esclusiva o congiuntamente al Paese della fonte.
In virtù dell'art. 3 della legge finanziaria sono riaperti i termini per poter dichiarare i redditi sopra identificati, relativi ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000, per i quali sono già scaduti gli ordinari termini per la presentazione della relativa dichiarazione. Come espressamente precisa l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 3, la sanatoria è consentita a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, non siano intervenuti, relativamente ai redditi di cui trattasi, avvisi di accertamento resisi definitivi per mancata impugnazione entro il termine di sessanta giorni di cui all'art. 21, comma 1, del
Ai fini della regolarizzazione è necessario presentare al competente Ufficio dell'agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2001, un'apposita dichiarazione, nella quale devono essere riportati i redditi in questione, in precedenza non dichiarati. Per il calcolo della relativa imposta a detti redditi deve essere applicata l'aliquota marginale risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno al quale gli stessi si riferiscono. In proposito occorre rilevare che la sanatoria in esame non comporta un ricalcolo globale dell'imposta dovuta per l'anno, vale a dire che il reddito di fonte estera in esame non andrà a sommarsi al reddito dichiarato nell'anno di riferimento, ma ad esso verrà applicata esclusivamente l'aliquota massima risultante dalla dichiarazione. Ciò fa sì che non venga presa in considerazione l'eventuale aliquota più elevata che risulterebbe applicabile alla parte di tali redditi eccedente rispetto allo scaglione dei redditi dichiarati, cui si riferisce l'aliquota marginale.
Si pensi, ad esempio, ad un contribuente che abbia dichiarato per l'anno 1998 redditi per lire 27.000.000, per i quali l'aliquota marginale risulti del 26,5%, e che intenda avvalersi della sanatoria per un reddito di 15.000.000 percepito per lo stesso anno, a titolo di pensione di fonte estera. Ai fini del calcolo dell'imposta dovuta si applicherà all'ammontare di lire 15.000.000 l'aliquota del 26,5%, che darà un importo di lire 3.975.000. A nulla rileverà la circostanza che, qualora si fosse sommato il reddito di lire 15.000.000 a quello già dichiarato di lire 27.000.000, la parte eccedente lire 30.000.000 (lire 12.000.000) sarebbe stata assoggettabile all'aliquota del 33,5%, fissata appunto per i redditi eccedenti 30 e fino a 60 milioni di lire.
Nel caso in cui non sia stata presentata dichiarazione per l'anno cui i redditi da regolarizzare si riferiscono, a questi ultimi verrà applicata una aliquota forfetaria fissata nella misura del 25% Pertanto, nella dichiarazione da presentare all'Ufficio dell'agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2001, dovranno evidenziarsi:
a) l'ammontare dei redditi, non dichiarati, derivanti da pensioni ed assegni ad esse equiparati di provenienza estera, tassabili in Italia;
b) l'aliquota marginale risultante dalla dichiarazione per l'anno cui i redditi si riferiscono, ovvero l'aliquota marginale del 25%;c) la relativa imposta, calcolata applicando l'aliquota evidenziata al punto b) ai redditi di cui alla lettera a). In caso di più annualità da sanare, occorrerà evidenziare nell'istanza ciascun anno separatamente, indicando per ognuno di essi l'ammontare dei redditi interessati alla sanatoria, l'aliquota marginale di riferimento, ovvero l'aliquota forfetaria del 25% in caso di omessa dichiarazione, nonché la relativa imposta.
Ai fini della regolarizzazione della propria posizione il contribuente sarà tenuto a calcolare l'imposta dovuta nei termini sopra descritti e a versare una somma pari al 25% di tale importo. Il versamento delle somme dovute potrà essere effettuato anche ripartendo l'ammontare complessivo in quattro rate di pari importo con le seguenti scadenze:
- I rata 15 dicembre 2001,
- II rata 15 giugno 2002,
- III rata 15 dicembre 2002,
- IV rata 15 giugno 2003.
La rateizzazione non comporta l'applicazione di interessi.
A maggior chiarimento si forniscono i seguenti esempi:
Esempio A.
Contribuente che intende beneficiare della sanatoria per l'anno 1998:
- redditi di pensione estera percepiti nell'anno 1998 e non dichiarati: lire 15.000.000;
- aliquota marginale rilevabile dalla dichiarazione del contribuente presentata per l'anno 1998: 26,5%.
Anno |
Redditi di pensione estera non dichiarati |
Aliquota marginale per l'anno 1998 |
Imposta relativa |
Importo da versare (25% dell'imposta) |
1998 |
Lire 15.000.000 |
26% |
Lire 3.975.000 |
Lire 993.750 |
Esempio B.
Contribuente che intende beneficiare della sanatoria per i redditi di pensione estera percepiti nell'anno 1998 e non dichiarati per lire 15.000.000. Nel 1998 non ha presentato dichiarazione.
Anno |
Redditi di pensione estera non dichiarati |
Aliquota marginale per l'anno 1998 |
Imposta relativa |
Importo da versare (25% dell'imposta) |
||
1998 |
Lire 15.000.000 |
25% |
Lire 3.750.000 |
Lire 937.500 |
Esempio C.
Contribuente che intende beneficiare della sanatoria per gli anni 1997, 1998 e 1999:
- redditi di pensione estera percepiti e non dichiarati:
Anno |
Redditi |
1997 |
Lire 12.000.000 |
1998 |
Lire 15.000.000 |
1999 |
Lire 16.000.000 |
Il contribuente non ha presentato la dichiarazione per l'anno 1999, mentre l'aliquota marginale per gli anni 1997 e 1998, per i quali ha presentato la dichiarazione, risulta, rispettivamente, del 27% e del 26,5%.
Anno |
Redditi di pensione estera non dichiarati |
Aliquota applicabile |
Imposta relativa |
Importo da versare (25% dell'imposta) |
||
1997 |
Lire 12.000.000 |
27% (aliquota marginale) |
Lire 3.240.000 |
|
||
1998 |
Lire 15.000.000 |
26,5% (aliquota marginale) |
Lire 3.975.000 |
|
||
1999 |
Lire 16.000.000 |
25% (aliquota forfetaria) |
Lire 4.000.000 |
|
||
|
|
Imposta totale |
Lire 11.215.000 |
Lire 2.803.750 |
Qualora i versamenti siano regolarmente effettuati non si farà luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi.
Il versamento va effettuato presso gli uffici postali abilitati, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate, utilizzando la delega unica Mod. F24, con indicazione, nella colonna "importi a debito da versare" della sezione "Erario", dell'importo della rata dovuta e dell'apposito codice - tributo 4358 corrispondente al codice relativo a "sanatoria fiscale per i redditi di pensione estera", già istituito in occasione della originaria sanatoria.
In caso di più annualità da sanare l'importo totale da versare, pari al 25% della somma complessiva dell'imposta dovuta per ciascuna annualità, sarà egualmente ripartito in quattro rate.
Si richiama, infine, l'attenzione sulla circostanza che il periodo di riferimento da riportare nell'apposita colonna del Mod. F24 è l'anno nel quale si effettua il versamento e non quello relativo alla annualità ovvero alle annualità da sanare.
Si fa riserva di impartire dettagliate istruzioni circa le modalità di dichiarazione dei redditi oggetto di sanatoria.
1.2.2 Redditi di lavoro dipendente prestato all'estero.
L'art. 3, comma 2, della legge finanziaria per l'anno 2001, prevede che "per l'anno 2001, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile".
La norma riprende, riproponendone sostanzialmente gli effetti per l'anno d'imposta 2001, la disposizione già contenuta nell'art. 3, comma 3, lett. c), del T.U.I.R., peraltro abrogata, con effetto dal periodo d'imposta 2001, dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1, del
Occorre, tuttavia, precisare che la disposizione in commento limita l'esclusione dalla base imponibile I.R.P.E.F. ai soli redditi derivanti da attività lavorative prestate, nelle zone di frontiera (quali ad esempio, Francia, Austria e San Marino) ed in altri paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco), da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Si tratta, pertanto, esclusivamente di quei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all'estero (zone di frontiere o paesi limitrofi) per svolgere la prestazione di lavoro. Non rientrano, invece, in tale previsione le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch'essi residenti in Italia, che, in forza di uno specifico contratto che prevede l'esecuzione della prestazione all'estero in via esclusiva e continuativa, previa collocazione nel ruolo estero, soggiornano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi. Per questi lavoratori è in vigore il regime di tassazione previsto dall'art. 48, comma 8-bis, del T.U.I.R. che è stato illustrato con
Il secondo periodo dell'art. 3, comma 2, conferma, inoltre, quanto già disposto dall'art. 38, comma 3, secondo periodo, della
a) da un lato, i soggetti che percepiscono i redditi sopradescritti non possono essere considerati fiscalmente a carico;
b) dall'altro gli stessi redditi dovranno essere tenuti in debito conto ai fini della valutazione economica prevista dalle procedure di accesso alle prestazioni e ai servizi sociali.
1.3 Articolo 4 - Riduzione dell'aliquota I.R.P.E.G.
L'art. 4 della legge in commento prevede la riduzione dell'aliquota applicabile sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.), e, conseguentemente, modifica tutte le disposizioni contenute nel testo unico (art. 14, comma 1; art. 105, commi 4 e 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
In particolare, il comma 1, lett. b), del citato art. 4, modificando l'art. 91 del T.U.I.R., prevede la riduzione dell'aliquota I.R.P.E.G. dal 37 al 36%, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e al 35%, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.
Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dunque, l'aliquota I.R.P.E.G. applicabile sarà pari al 36% per il biennio 2001-2002, mentre dal 2003 in poi scenderà al 35%.
Così come evidenziato nella relazione ministeriale di accompagnamento al provvedimento, detta "riduzione si inserisce nel contesto delle misure di riduzione della pressione fiscale, adottate ai sensi dell'art. 1 della
Il provvedimento introduce in tal modo un'inversione del processo di innalzamento dell'I.R.P.E.G. che, originariamente prevista, a decorrere dal 1974, nella misura del 25%, fu poi portata al 30 e al 36%, fino a raggiungere, nel 1994, il 37%".
Come già detto, a fronte della riduzione dell'aliquota I.R.P.E.G. si è resa necessaria la modifica delle disposizioni legislative che regolamentano e quantificano la misura del credito d'imposta ordinario da assegnare ai soci nonché di quelle che si riferiscono alla determinazione del credito d'imposta limitato, in funzione di quelle ipotesi di formazione di reddito imponibile assoggettato ad aliquota agevolata (agevolazioni D.I.T., legge "Visco", ristrutturazioni aziendali).
Cambia in primo luogo la misura del credito d'imposta pieno, concesso a fronte delle imposte effettivamente pagate dalla società. In tal senso, infatti, il comma 1, lett. a), del citato art. 4, modificando l'art. 14, comma 1, del T.U.I.R., prevede la riduzione del credito d'imposta sui dividendi riconosciuto ai soci che passa dall'attuale 58,73% al 56,25% (rapporto tra 36 e 64), per le distribuzioni di utili deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001 (ossia, nel caso di coincidenza del periodo d'imposta con l'anno solare, per gli utili di cui è deliberata la distribuzione nel 2002 e nel 2003); e al 53,85% (rapporto tra 35 e 65), per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003 (ossia per le deliberazioni adottate dal 2004 in poi).
La nuova misura del credito d'imposta interesse anche gli utili e le riserve accantonati in precedenti esercizi - che, dunque, hanno scontato un'imposta I.R.P.E.G. del 37% - la cui distribuzione sia deliberata nell'esercizio successivo a quello in relazione al quale è stata applicata l'aliquota ridotta.
In tal modo, la misura ridotta del credito d'imposta - che comporta, ovviamente, un minor imponibile lordo per il socio - non consente il pieno recupero dell'imposta assolta dalla società nel momento in cui l'utile si è formato, ma si spiega con la necessità di semplificare calcoli e adempimenti ed appare coerente con le scelte pregresse fatte dal legislatore che, sempre ai medesimi fini, in caso di aliquote crescenti, avevano consentito l'attribuzione di un maggiore credito d'imposta a fronte di minori imposte assolte dalla società.
Le variazioni che può subire il credito di imposta sono riassunte nel seguente schema:
Anni precedenti |
Anno 2001 |
Anno 2002 |
Anno 2003 |
Anno 2004 |
I.R.P.E.G. 37% |
I.R.P.E.G. 36% |
I.R.P.E.G. 36% |
I.R.P.E.G. 35% |
I.R.P.E.G. 35% |
Credito d'imposta |
Credito d'imposta (per distribuzioni deliberate nel 2001) |
Credito d'imposta (per distribuzioni deliberate nel 2002) |
Credito d'imposta (per distribuzioni deliberate nel 2003) |
Credito d'imposta (per distribuzioni deliberate nel 2004) |
58,73% |
58,73% |
56,25% |
56,25% |
53,85% |
Coordinata a questa modifica è quella prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo in commento che ridetermina la misura del credito d'imposta limitato di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 105 del T.U.I.R.
Come noto, detto credito d'imposta limitato viene attribuito ai soci a fronte di imposte "virtuali", ossia di quelle imposte che, per effetto di provvedimenti agevolativi, non vengono pagate dalla società, ma comunque computate al fine di trasferire ai soci il beneficio riconosciuto alla società.
Ai fini di tale calcolo, concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 105 del T.U.I.R. le imposte virtuali corrispondenti al prodotto tra la percentuale del credito d'imposta ordinario e quella parte del reddito che si considera non assoggettata a tassazione.
La disposizione di cui alla lettera c), pertanto, modificando il comma 4 dell'art. 105 citato, stabilisce che concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 105 del T.U.I.R. le imposte virtuali corrispondenti al 56,25% dei proventi considerati esenti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 e al 53,85% di quelli conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.
La norma in commento interviene anche direttamente in adeguamento delle disposizioni di cui al
Detta rideterminazione si rende necessaria in quanto la modifica dell'aliquota ordinaria I.R.P.E.G. si riflette direttamente sulla quota di reddito agevolato che si considera esente. Il comma 2 dell'articolo in commento, in conseguenza della riduzione dell'aliquota I.R.P.E.G., modifica la misura del credito d'imposta limitato che l'art. 4, comma 2, del
|
Anni precedenti |
Anno 2001 |
Anno 2002 |
Anno 2003 |
I.R.P.E.G |
37% |
36% |
36% |
35% |
Credito d'imposta assegnato al "canestro B" |
Reddito agevolato X 48,65 X 58,73 |
Reddito agevolato X 47,22 X 56,25 |
Reddito agevolato X 47,22 X 56,25 |
Reddito agevolato X 45,72 X 53,85 |
Occorre notare che è possibile equiparare tali due fattispecie agevolate, ai fini della individuazione della percentuale di reddito esente, solo per effetto della recente unificazione al 19% sia dell'aliquota I.R.P.E.G. applicabile al reddito soggetto a D.I.T., sia dell'aliquota dell'imposta sostitutiva prevista in relazione alle operazioni di ristrutturazione aziendale (ridotta a seguito delle modifiche apportate dall'art. 6 della
Per le società quotate, con riferimento al reddito agevolato ai fini D.I.T., la suddetta percentuale di provento non assoggettato a tassazione è pari, rispettivamente, all'80,56% a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e all'80% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003. Tale differenza rispetto alle società non quotate è dovuta al fatto che, per quelle quotate, il reddito agevolato sconta un'aliquota più bassa, pari al 7%. È chiaro, infatti, che la quota di reddito esente è influenzata direttamente oltre che dall'aliquota ordinaria di tassazione I.R.P.E.G. anche dall'aliquota agevolata applicata.
È bene precisare che il riferimento alle società quotate ha valore solo con riferimento alla normativa D.I.T. in quanto solo in tal caso dette società, laddove rispettino i limiti previsti dal
Si osserva, infine, che ai fini della memorizzazione del cosiddetto "canestro B", l'ammontare del reddito considerato esente (47,22 o 45,72% del reddito agevolato) non può superare il valore dell'utile d'esercizio. Qualora ciò avvenisse la società dovrà computare, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta limitato, soltanto il 56,25 o il 53,85% dell'importo di detto utile.
Ulteriore, consequenziale modifica è quella contenuta nel comma 3 dell'articolo in commento che prevede che, anche ai fini della
Ciò è da ricollegarsi alle modifiche apportate all'art. 2, comma 8, della
L'ultimo comma dell'articolo 4 prevede la riduzione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche che, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001, passa dal 98 al 93,5% Ciò significa che un soggetto il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare, dovrà pagare, nel corso del 2001, un acconto I.R.P.E.G. pari al 93,5% dell'imposta complessivamente dovuta nel periodo d'imposta precedente.
Lo stesso comma prevede, inoltre, che la misura di detto acconto passi al 98,5%, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2002, e successivamente al 99%, a far data dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003.
1.4 Articolo 6 - Disposizioni in materia di tassazione del reddito d'impresa.
L'art. 6 detta diverse disposizioni in materia di reddito d'impresa. In particolare le disposizioni contenute possono essere così suddivise:
1. Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi (commi 1, 2, e 20).
2. Disposizioni a favore degli esercenti impianti di distribuzione e carburanti (comma 3).
3. Modifiche alla disciplina della D.I.T. (comma 5).
4. Riclassificazione degli ammortamenti anticipati (comma 7).
5. Disposizioni per le imprese agricole (commi 8, 9, 10 e 12).
6. Agevolazioni per gli investimenti ambientali (commi da 13 a 19).
7. Disposizioni per le società cooperative (comma 23).
8. Modifiche all'art. 2 della
1.4.1 Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi.
- Comma 1. Tassazione separata delle indennità per la cessazione dei rapporti d'agenzia delle società di persone.
L'art. 6, comma 1, dispone, tra le altre, una modifica all'art. 16, comma 1, lett. d), del T.U.I.R. il quale, nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2000, prevede che l'imposta si applica separatamente sul reddito derivante dall'indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche. Con decorrenza 1° gennaio 2001, per effetto del citato art. 6, l'applicazione separata dell'imposta viene estesa alle predette indennità riferite alle società di persone.
- Comma 2. Deduzione forfetaria a favore delle imprese di autotrasporto per conto terzi.
Il comma in esame integra il disposto dell'art. 79, comma 8, del T.U.I.R., introducendo un'ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi.
La deduzione è prevista in misura forfetaria annua di lire 300.000 per ciascun motoveicolo e autoveicolo, utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Tale deduzione, che spetta per ciascun veicolo effettivamente posseduto (quindi anche per quelli posseduti a titolo diverso dalla proprietà), non esclude la possibilità di fruire dell'altra deduzione forfetaria già prevista dall'art. 79, comma 8, del T.U.I.R. a fronte di spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa.
La disposizione del presente comma ha decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2000.
- Comma 20. Deducibilità delle erogazioni liberali.
La norma, che ai sensi del successivo comma 21, trova applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, inserisce, dopo la lettera c-nonies) del comma 2 dell'art. 65 del T.U.I.R., la lettera c-decies).
La nuova disposizione prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lett. a) del comma 2-bis dell'art. 114.
Le erogazioni debbono essere effettuate per sostenere attività di studio, ricerca, conservazione e valorizzazione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, volte al conseguimento delle finalità di interesse generale, cui corrispondono gli ambiti come sopra individuati.
I soggetti beneficiari delle predette erogazioni liberali sono individuati periodicamente con decreto del Ministro dell'ambiente che determina, altresì, entro il limite di quindici milioni di lire prevista per il 2002, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Coloro che in un determinato anno abbiano ricevuto somme in misura maggiore della quota loro assegnata, eccedenti quindi il limite degli stanziamenti previsti, versano allo Stato un importo pari al 37% della differenza, sempreché - è da ritenere - le somme eccedenti siano state portate in deduzione dal reddito del soggetto erogante.
1.4.2 Disposizioni a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.
Il comma 3 dell'art. 6 proroga fino al periodo di imposta 2003 la deduzione forfetaria dal reddito d'impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante già prevista dal comma 1 dell'art. 21 della
1. 1,1% dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
2. 0,6% dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
3. 0,4% dei ricavi oltre lire 4 miliardi.
1.4.3 Modifiche alla disciplina della D.I.T.
I commi 5 e 6 dell'art. 6 della legge finanziaria apportano, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000 e quindi nella generalità di casi a partire dall'anno 2001, sostanziali modifiche alle disposizioni contenute nel
1. è soppresso il vincolo per cui l'applicazione della D.I.T. non può determinare un'aliquota media inferiore al 27%;
2. la parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 del predetto
3. con riferimento all'applicazione dell'aliquota ridotta per le società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati, viene soppresso il vincolo dell'aliquota media minima del 20% e confermata l'applicazione dell'aliquota I.R.P.E.G. ridotta del 7% L'ultimo periodo dell'art. 6, comma 5, della legge finanziaria, prevede infine una disposizione di salvaguardia secondo cui, fermo restando la soppressione del vincolo delle aliquote medie minime del 27 e del 20% che decorre, come detto, dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2000, viene mantenuto il diritto al riporto a nuovo della quota di reddito agevolata maturata sino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000 e non utilizzata, per effetto dell'applicazione delle aliquote medie del 27 e del 20%.
In sostanza, con le nuove disposizioni potrà aversi eccedenza di reddito agevolato esclusivamente per incapienza del reddito complessivo netto e non anche, come in passato, incapienza derivante dal ridimensionamento del reddito agevolato per soddisfare il precetto dell'aliquota media minima.
Da ultimo, si fa presente che l'art. 8, comma 4, della legge finanziaria per l'anno 2001 ha integrato il comma 2 dell'art. 1 del
1.4.4 Riclassificazione degli ammortamenti anticipati.
Il comma 7 dell'art. 6 della legge in commento dispone che «i soggetti che, avendo in precedenti esercizi imputato gli ammortamenti anticipati a riduzione del costo dei beni, adottino la diversa metodologia di imputazione alla speciale riserva prevista dall'art. 67, comma 3, del T.U.I.R., possono riclassificare gli ammortamenti anticipati pregressi, imputandoli alla suddetta riserva, al netto dell'importo destinato al fondo imposte differite». La norma consente di cambiare la metodologia di rilevazione contabile degli ammortamenti anticipati anche per quei soggetti che, per esigenze di bilancio, non potrebbero procedere alla riclassifica degli ammortamenti anticipati pregressi alla speciale riserva disposta dall'art. 67, comma 3, del T.U.I.R., non essendo in grado di imputare al conto economico le relative imposte differite, né di accantonarle utilizzando una diversa e preesistente riserva di utili indivisi, secondo quanto indicato nel principio contabile n. 25 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri. Tale principio contabile prevede un "trattamento raccomandato" degli ammortamenti anticipati, consistente nella imputazione a riserva degli stessi, al fine di non influenzare l'utile civilistico con valutazioni dettate da ragioni esclusivamente fiscali. In tal caso gli ammortamenti anticipati non vengono imputati a conto economico, ma dedotti fiscalmente come variazione in diminuzione dall'utile civilistico in sede di dichiarazione dei redditi. Al momento di destinazione dell'utile di bilancio, si provvede ad accantonare a riserva la quota di utile corrispondente agli ammortamenti anticipati ovvero, nell'ipotesi in cui il bilancio d'esercizio dovesse presentare una perdita, a vincolare una riserva preesistente. Inoltre, nel rispetto del principio di competenza, occorre accantonare le imposte differite sugli ammortamenti anticipati fiscalmente dedotti, imputandole al conto economico o utilizzando al riguardo una preesistente riserva di utili.
In alternativa il principio contabile prevede un "trattamento consentito" che consiste nell'imputazione a conto economico degli ammortamenti anticipati, in contropartita con la riduzione delle relative immobilizzazioni materiali, senza accantonamento delle imposte differite. Conseguentemente l'utile civilistico risulta influenzato dalle scelte operate ai fini fiscali e nella nota integrativa si dovranno indicare gli effetti che ne sono derivati.
Tanto premesso, per chi ha adottato il "trattamento consentito", viene prevista la possibilità di adottare il "trattamento raccomandato" ripristinando il valore netto dei beni mediante la creazione della riserva da ammortamenti anticipati e l'accantonamento delle relative imposte differite, addebitando una riserva di utili indivisi, o in assenza delle stesse, la voce oneri straordinari del conto economico. Con la disposizione in esame viene consentito di utilizzare, a tal fine, la speciale riserva prevista dall'art. 67, comma 3, del T.U.I.R. Si ricostruisce in tal modo la situazione patrimoniale che si sarebbe avuta nel caso di utilizzo, fin dall'origine, del "trattamento raccomandato".
Con la disposizione in commento si è inteso, inoltre, far rilevare ai fini D.I.T. le quote di ammortamento anticipato contabilizzate in precedenti esercizi, mediante trasferimento a riserva (del patrimonio netto) dell'importo accantonato al fondo ammortamenti anticipati, previa decurtazione dalla medesima dell'ammontare delle imposte differite.
Al riguardo, va sottolineato che dal momento che il
1.4.5 Disposizioni per le imprese agricole.
- Comma 8. Misure a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.
Il comma 8 dell'art. 6, modificando il comma 1 dell'art. 14 della
Risulta pertanto ampliato l'oggetto dell'agevolazione che precedentemente riguardava i fondi rustici e che ora interessa i "beni costituenti l'azienda ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale".
L'esenzione spetta a condizione che l'atto intercorra tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado e che il beneficiario risulti un imprenditore agricolo di età inferiore a quaranta anni.
Infine, considerato che nessuna ulteriore variazione è intervenuta nelle norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, rimangono ancora valide, compatibilmente con le novità intervenute in materia di imposta sulle successioni e donazioni, le precisazioni contenute nella
- Comma 12. Aliquote I.R.A.P. per il settore agricolo.
Il comma 12, modificando il comma 1 dell'art. 45 del
L'aliquota ridotta del 1,9%, già fissata per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 1998 e 1999, viene prorogata per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000, mentre per i successivi tre periodi di imposta viene prevista un'aliquota unica del 2,5%.
Resta fermo il termine finale per l'adeguamento all'aliquota ordinaria del 4,25%, già previsto dall'art. 45, comma 1, del
1.4.6 Agevolazioni per gli investimenti ambientali.
Il comma 13 dell'art. 6 dispone che ai fini delle imposte sui redditi non concorre a formare il reddito imponibile delle piccole e medie imprese la quota di reddito destinata ad investimenti ambientali. Il successivo comma 14 reca una disposizione antielusiva applicabile qualora i beni che formano oggetto degli investimenti agevolati siano ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati. In tal caso il reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo di imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.
A titolo esemplificativo quanto sopra può essere così rappresentato:
- costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali costituenti investimenti ambientali nel periodo di imposta 2001: lire 1.000.000;
- corrispettivi derivanti dalla cessione (avvenuta nel periodo di imposta 2002) delle predette immobilizzazioni materiali: lire 800.000;
- costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali costituenti investimenti ambientali nel periodo di imposta 2002: lire 2.000.000;
- reddito non assoggettato ad imposizione nel periodo di imposta 2002: lire 2.000.000 - (800.000 - 1.000.000) = 1.800.000.
Si ricorda infine che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le imprese interessate ad avvalersi dell'agevolazione recata dalla disposizione in commento debbono rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.
Per quanto attiene, poi, al riscontro degli investimenti ambientali realizzati, si fa presente che il comma 17 dell'art. 6 in commento stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente che si avvale dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sentite le categorie professionali interessate, effettua nell'anno 2001 un censimento di detti investimenti.
Ambito soggettivo di applicazione. In base al combinato disposto dei commi 13 e 16 dell'art. 6, si ritiene che possono avvalersi dell'agevolazione per investimenti ambientali i soggetti titolari di reddito di impresa (piccola o media) che determinano il reddito in contabilità ordinaria.
Al riguardo, si ricorda che con decreto ministeriale 18 settembre 1997 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha definito piccola e media quell'impresa che:
- ha meno di 250 dipendenti;
- ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale in bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;
- è in possesso del requisito di indipendenza.
Per completezza, si ricorda che l'art. 1, comma 4, del citato D.M. 18 settembre 1997, stabilisce che un'impresa è in possesso del requisito di indipendenza quando il capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa. Detta soglia può essere superata se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa oppure se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza. Ambito oggettivo di applicazione. L'agevolazione recata dalla disposizione in commento trova applicazione qualora le piccole o medie imprese abbiano investito in beni materiali necessari per la tutela ambientale.
In particolare, il comma 15 dell'art. 6 in commento fornisce la definizione di investimento ambientale, stabilendo che è tale il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'art. 2424, primo comma, lett. B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente.
Si ricorda che la richiamata disposizione del codice civile elenca, tra le immobilizzazioni materiali che concorrono alla formazione dell'attivo dello stato patrimoniale, i seguenti beni:
1. terreni e fabbricati;
2. impianti e macchinari;
3. attrezzature industriali e commerciali;
4. altri beni;
5. immobilizzazioni in corso e acconti.
Inoltre, secondo l'espressa dizione letterale della norma in commento, ai fini dell'agevolazione in esame rilevano esclusivamente i costi sostenuti per l'acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui sopra. Conseguentemente, deve concludersi che sono escluse dall'agevolazione in parola i costi sostenuti in dipendenza di contratti che non comportano l'acquisto di detti beni bensì, ad esempio, la loro locazione, oppure la concessione in uso, usufrutto, ecc.
Va altresì osservato che per fruire dell'agevolazione in commento è comunque necessario che l'acquisto delle immobilizzazioni materiali agevolabili sia finalizzato alla prevenzione, riduzione e riparazione dei danni provocati all'ambiente dall'attività di impresa.
Viceversa, sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione della normativa in commento gli investimenti di bonifica ambientale realizzati in attuazione di obblighi di legge.
Infine, il comma 19 stabilisce che a decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge finanziaria (ossia, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare dal 1° gennaio 2003), la quota di reddito destinata ad investimenti ambientali, che non concorre a formare il reddito imponibile è pari all'importo eccedente rispetto a quello medio degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti. Valga il seguente esempio:
- investimenti realizzati nel periodo di imposta 2001: lire 1.000.000;
- investimenti realizzati nel periodo di imposta 2002: lire 1.500.000;
- investimenti realizzati nel periodo di imposta 2003: lire 2.000.000;
- quota di reddito 2003 che non concorre a formare il reddito imponibile: lire 750.000 (ossia 1.000.000 + 1.500.000: 2 = 1.250.000 - 2.000.000).
1.4.7 Disposizioni per le società cooperative.
La nuova formulazione dell'art. 12 del
In sostanza la norma attua un ampliamento rilevante sotto l'aspetto sia soggettivo sia oggettivo della portata dell'art. 12, consentendo la deduzione alle cooperative in genere (non solo a quelle di consumo) in relazione alla restituzione di una parte del prezzo pagato dai soci per acquisti anche di servizi (non solo di beni), nonché delle somme ripartite tra i soci sotto forma di "maggiore compenso per i conferimenti effettuati".
1.4.8 Modifiche inerenti la "agevolazione Visco" di cui all'art. 2 della
Ambito temporale dell'agevolazione per i soggetti I.R.P.E.G.
Il comma 24 dell'art. 6 della legge finanziaria 2001 ha esteso, a beneficio dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), b) e d), del T.U.I.R., l'ambito temporale dell'agevolazione prevista dall'art. 2, commi da 8 a 12, della
In definitiva, per i soggetti I.R.P.E.G. aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare i periodi agevolati risultano essere i seguenti: 1999, 2000 e 2001.
Coordinamento con le modifiche intervenute con la
Per ragioni sistematiche, pur nella lacunosità letterale del testo normativo, si ritiene che le nuove disposizioni debbano interpretarsi in senso conforme alle caratteristiche ed alla struttura stessa della agevolazione così come si è venuta configurando a seguito delle modifiche intervenute con la
Si ritiene, in particolare, che la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 8 della
Resta ferma, tuttavia, l'impossibilità di riportare eventuali somme non utilizzate nell'ultimo periodo, atteso che gli effetti della disposizione agevolativa cessano nel 2001.
Parimenti, risultano applicabili le disposizioni contenute nel comma 2 dell'art. 3 della
Ambito temporale dell'agevolazione per gli altri soggetti.
Il comma 4 dell'art. 6 della legge finanziaria 2001, modificando il primo periodo del comma 11 dell'art. 2 della
Tale precisazione produce effetti sostanzialmente per i soggetti che si sono costituiti successivamente alla data del 18 maggio 1999 per i quali la
Ciò in quanto gli stessi non potevano avvalersi dell'agevolazione relativa al primo dei due periodi agevolati, cioè a quello "in corso alla data del 18 maggio 1999", in quanto all'epoca non esistenti.
In base alla modifica intervenuta, i soggetti costituiti successivamente alla data del 18 maggio 1999 ma non oltre il 31 dicembre 1999 potranno fruire dell'agevolazione per i periodi d'imposta 1999 e 2000. Si ricorda comunque che non rientrano nell'ambito temporale di applicazione della norma i soggetti che si costituiranno dopo il 31 dicembre 2000, atteso che l'ambito temporale coincide con gli anni solari 1999 e 2000.
1.5 Articolo 7 - Incentivi per l'incremento dell'occupazione.
L'art. 7 della legge finanziaria per il 2001 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempio pieno che a tempo parziale.
Rispetto ai precedenti provvedimenti ispirati dallo stesso fine di incrementare l'occupazione (art. 4 della
La predetta agevolazione compete anche alle società cooperative in relazione all'incremento del numero dei propri soci lavoratori.
1.5.1 Soggetti beneficiari.
Il comma 1 dell'art. 7 in argomento individua quali soggetti beneficiari dell'agevolazione i datori di lavoro che assumono lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
Circa l'espressione "datori di lavoro" si precisa che in essa rientrano non solo i soggetti che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo, ma, in generale, tutti coloro che, in base alla vigente normativa sul lavoro, rivestono tale qualifica.
Pertanto, possono beneficiare dell'agevolazione in argomento le seguenti categorie di contribuenti:
- esercenti arti e professioni;
- imprenditori agricoli;
- imprenditori commerciali;
- società di persone e soggetti ad esse equiparati;
- società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione;
- enti pubblici o privati commerciali;
- enti pubblici o privati non commerciali;
- società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, nonché soggetti non residenti per le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano;
- condomini;
- altri datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta, quali, ad esempio, le persone fisiche che, pur non esercitando attività d'impresa o di lavoro autonomo, assumono lavoratori dipendenti.
Restano esclusi, per espressa previsione del citato art. 7, comma 1, secondo periodo, gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni.
1.5.2 Determinazione del credito d'imposta.
L'art. 7, comma 2, stabilisce che il credito d'imposta, pari a lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, è commisurato all'incremento della base occupazionale calcolato come "differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1° ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000".
Per i soggetti che assumono la qualità di datore di lavoro successivamente al 1° ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale.
Premesso che ai sensi dell'art. 7, comma 1, le assunzioni agevolate devono essere effettuate nel periodo 1° ottobre 2000-31 dicembre 2003, si precisa che il credito d'imposta può essere fruito solo a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001.
Nel caso di assunzione di dipendenti con contratto a tempo parziale, la determinazione del credito d'imposta deve essere effettuata in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle ordinarie previste dal contratto nazionale.
Il credito d'imposta in argomento è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per almeno 230 giornate all'anno (es. lavoratori stagionali).
1.5.3 Condizioni di applicabilità del credito d'imposta.
Il credito d'imposta spetta nell'ipotesi un cui siano effettuate assunzioni di nuovi dipendenti a partire dal 1° ottobre 2000 e sino al 31 dicembre 2003 e siano rispettate le condizioni di seguito analizzate.
Incremento della base occupazionale.
Il datore di lavoro, per poter fruire del credito d'imposta deve incrementare il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale.
In particolare, l'art. 7, comma 2, stabilisce che in ciascun mese del periodo agevolato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato deve essere superiore rispetto al numero di quelli a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo 1° ottobre 1999-30 settembre 2000.
Effettuata questa verifica, il credito d'imposta compete per ciascun lavoratore assunto nei limiti della anzidetta differenza. Al riguardo, valga il seguente esempio:
- media dei dipendenti a tempo indeterminato nel periodo di riferimento 1° ottobre 1999/30 settembre 2000 pari a 100;
- numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del primo mese (31 gennaio 2001) del periodo agevolato pari a 105.
La prima verifica da effettuare consiste nel confrontare, come detto, l'ammontare complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato per ciascun mese di riferimento con la media del periodo di riferimento.
Nel nostro caso per il mese di gennaio 2001 abbiamo un incremento di +5 (105 - 100).
Occorre, a questo punto, verificare per quanti lavoratori nuovi assunti spetterà il credito d'imposta.
Consideriamo tre ipotesi:
a) nuovi assunti dal 1° ottobre 2000 al 31 gennaio 2001 = 5: in tal caso spetta un credito pari a: 5 × lire 800.000;
b) nuovi assunti dal 1° ottobre 2000 al 31 gennaio 2001 = 7: in tal caso spetta un credito pari a: 5 × lire 800.000; ciò in quanto il credito compete per ciascun lavoratore assunto dal 1° ottobre 2000 nei limiti della anzidetta differenza con il valore medio del periodo di riferimento;
c) nuovi assunti dal 1° ottobre 2000 al 31 gennaio 2001 = 3: in tal caso spetta un credito pari a: 3 × Lit. 800.000; il credito compete in relazione al numero effettivo di assunti a partire dal 1° ottobre 2000 in quanto inferiore alla anzidetta differenza.
L'incremento della base occupazionale, come stabilito dal successivo comma 3, deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo anche per interposta persona allo stesso soggetto.
Ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice civile si considerano controllate le società:
- nelle quali un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Il secondo comma del menzionato art. 2359 stabilisce, inoltre, che, ai fini dell'accertamento della situazione di controllo mediante partecipazione, sono da computare anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta e che non si computano, invece, i voti spettanti per conto terzi.
Poiché la disposizione in esame fa riferimento anche alle società facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, occorre tenere conto anche delle diminuzioni occupazionali avvenute, ad esempio, in società controllate dalla stessa società che, a sua volta, controlla l'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta in argomento.
Ai sensi dell'art. 7, comma 6, in caso di affidamento in gestione di un servizio pubblico, l'impresa subentrante beneficia del credito d'imposta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
Mantenimento del livello occupazionale raggiunto a seguito delle nuove assunzioni.
Il secondo periodo del comma 2 del più volte citato art. 7, prevede che il soggetto decade dal beneficio qualora, su "base annua", il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo determinato ed a tempo indeterminato, compresi quelli assunti con contratti di lavoro con contenuto formativo in base alla vigente normativa sul lavoro, risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo che va dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2000.
In altri termini, affinché l'agevolazione, per ogni anno di applicazione che inizia il primo ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo, possa essere mantenuta, il numero complessivo dei dipendenti, deve essere sempre superiore al livello occupazionale di riferimento, dato dal numero medio dei dipendenti occupati nel periodo 1° ottobre 1999-30 settembre 2000.
In definitiva, la decadenza dall'agevolazione in commento, i cui presupposti devono essere verificati alla fine di ciascun anno come sopra determinato, si verifica qualora la differenza tra il livello occupazionale alla fine di ciascun anno (a iniziare da quello compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2001), ed il livello occupazionale di riferimento (1° ottobre 1999-30 settembre 2000), risulta pari a zero ovvero negativa.
Tale decadenza comporta il venir meno della possibilità di fruire del credito d'imposta relativo ai nuovi assunti a partire dall'anno successivo a quello in cui si è verificata l'assunzione.
Resta, tuttavia salva la possibilità di beneficiare dell'agevolazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla norma, per eventuali nuove assunzioni che si verificheranno in anni agevolati successivi a quello di decadenza.
Si precisa che il credito maturato sino alla data di decadenza potrà comunque essere utilizzato dal soggetto beneficiario senza limiti temporali o di ammontare.
Requisiti soggettivi dei nuovi assunti
Il comma 5 dell'art. 7 stabilisce che il credito d'imposta è concesso a condizione che i lavoratori assunti nel periodo agevolato:
a) siano di età uguale o superiore a 25 anni e non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato nei 24 mesi antecedenti la data di assunzione;
b) siano portatori di handicap individuati ai sensi della
Altri requisiti
Il citato comma 5 individua ulteriori condizioni necessarie per la fruizione del credito d'imposta consistenti nella osservanza:
a) dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti per i quali non si è fruito del credito d'imposta;
b) delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal
1.5.4 Ulteriore agevolazione.
L'art. 7, comma 10, dispone che le disposizioni di cui all'art. 4 della
L'estinzione anticipata al 31 dicembre 2000 dell'agevolazione di cui all'art. 4 della predetta
a) territori indicati nell'art. 4, comma 3, della
b) nelle aree di cui all'obiettivo 1 del
Per la individuazione dell'ambito territoriale agevolato di cui al precedente punto a), si rinvia a quanto evidenziato nella
Per l'individuazione delle aree di cui al punto sub b), si precisa che le stesse corrispondono alle seguenti Regioni:
- Campania;
- Basilicata;
- Puglia;
- Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna;
- Abruzzo;
- Molise.
Occorre precisare che negli ambiti territoriali in relazione ai quali i datori di lavoro che rivestono la qualifica di imprenditori o di esercenti arti o professioni possono fruire del credito d'imposta, devono essere ubicati gli uffici, gli stabilimenti e le basi fisse, presso i quali vengono assunti i dipendenti anche se la sede legale o residenza dei predetti soggetti sia ubicata altrove.
Con riguardo ai datori di lavoro diversi da quelli sopra menzionati, occorre che i nuovi assunti siano iscritti presso le sezioni circoscrizionali del lavoro ubicate nei territori e nelle aree di cui ai punti sub a) e b).
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, le agevolazioni previste dall'articolo in argomento sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, deve ritenersi che le assunzioni di personale dipendente effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2000, possono costituire titolo per le agevolazioni previste sia dall'art. 4 della
Per la fruizione dell'ulteriore importo del credito d'imposta di cui al richiamato comma 10, ultimo periodo, si applicano le disposizioni già commentate in precedenza in relazione al credito d'imposta contemplato nel comma 1 dell'art. 7.
L'ulteriore credito d'imposta in commento, come si evince dal contesto del comma 10 dell'art. 7 della legge di cui trattasi, è riconosciuto nel rispetto delle regole relative agli aiuti "de minimis" di cui alla comunicazione della commissione CEE 96/C 68/06, e non può eccedere, per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi, l'importo di 180 milioni nel triennio. Ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il medesimo limite di lire 180 milioni nel triennio.
Si ricorda che, ai sensi della predetta comunicazione:
- l'importo totale dell'aiuto rientrante nella categoria "de minimis" non è superiore a 100.000 E.C.U. (Euro) su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto "de minimis";
- tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto "de minimis" e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla commissione.
Per ulteriori chiarimenti in ordine agli aiuti "de minimis" si rimanda alle istruzioni impartite rispettivamente con
1.5.5 Modalità di utilizzo.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 7, il credito d'imposta di cui si tratta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del
Il credito maturato nel corso del periodo agevolato può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti da effettuarsi nei periodi d'imposta successivi.
1.5.6 Irrilevanza del credito d'imposta ai fini della formazione del reddito imponibile.
Il credito d'imposta, che si configura come contributo in conto esercizio e come tale è inquadrabile tra i ricavi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 53 del T.U.I.R., per espressa previsione dell'art. 7, comma 4, della legge in argomento, non concorre alla determinazione del reddito complessivo.
Ai sensi della disposizione appena richiamata, il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile I.R.A.P., trattandosi di contributo correlato a componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini dell'imposta in argomento; del medesimo credito, inoltre, non dovrà tenersi conto ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del T.U.I.R., riguardante la deducibilità degli interessi passivi.
1.5.7 Accertamento di violazioni non formali e revoca del credito d'imposta.
Ai sensi dell'art. 7, comma 7, le agevolazioni fruite sono revocate qualora siano definitivamente accertate violazioni non formali, commesse nel periodo di fruizione dell'agevolazione, relative:
- alla normativa fiscale;
- alla normativa contributiva in materia di lavoro dipendente;
- alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori di cui al
Ai fini della revoca si richiede che per ciascuna delle predette violazioni siano state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 5.000.000.
Le agevolazioni in argomento sono, ugualmente, revocate a seguito della emanazione di provvedimenti definitivi per condotta antisindacale posta in essere dal datore stesso ai sensi dell'art. 28 della
Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.
1.6 Articolo 8 - Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate.
L'art. 8 della legge finanziaria per il 2001 prevede un'agevolazione per i nuovi investimenti delle imprese localizzate nelle aree svantaggiate, consistente in un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del
1.6.1 Soggetti beneficiari.
Destinatari di tale beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, localizzati nelle aree svantaggiate del mezzogiorno e del centronord. Si tratta, in particolare, delle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam di cui alla
Sono esclusi dall'agevolazione in argomento i soli enti non commerciali, di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., ancorché gli stessi svolgano attività commerciale.
1.6.2 Decorrenza.
L'agevolazione ha per oggetto i nuovi investimenti realizzati dalle imprese a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.
Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, sono agevolabili solo i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in commento o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della commissione delle Comunità europee. Tale ultima disposizione risulta applicabile per i soggetti I.R.P.E.G. non aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.
1.6.3 Misura dell'agevolazione.
L'agevolazione in esame consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla commissione delle Comunità europee; in particolare, il credito di imposta è determinato applicando ai costi sostenuti le percentuali massime di aiuto consentite (E.S.N. ed E.S.L.) e quindi è fruibile nel limite del totale netto stabilito dalla predetta commissione.
Tali percentuali, infatti, sono individuate in relazione alle varie aree territoriali ammesse a fruire dell'agevolazione e alle caratteristiche dimensionali delle imprese che attuano gli investimenti. Esse variano da un minimo del 15% ed un massimo del 60% dell'investimento, in relazione alla dimensione dell'impresa e dell'area in cui l'investimento stesso viene realizzato.
Si evidenzia, inoltre, che il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni a finalità regionale o con altri aiuti a diversa finalità che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale beneficio. Pertanto, non è cumulabile con altri contributi a fondo perduto, in conto capitale o in conto interessi eventualmente percepiti dall'impresa per l'acquisizione dello stesso bene.
1.6.4 Oggetto dell'agevolazione.
Sono agevolabili, ai sensi del comma 2 dell'art. 8, i nuovi investimenti realizzati dalle imprese per l'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del T.U.I.R., approvato con
I predetti beni strumentali devono essere destinati a strutture produttive già esistenti ovvero strutture che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1 dell'articolo in esame.
La fruizione del beneficio fiscale è subordinata, pertanto, all'acquisizione del bene nel periodo d'imposta, da assumere secondo i criteri stabiliti nell'art. 75 del T.U.I.R., indipendentemente dall'entrata in funzione del medesimo.
Deve ritenersi, inoltre, che l'agevolazione in parola riguardi non soltanto l'acquisto a titolo derivativo di tali beni, ma anche la realizzazione degli stessi in appalto o in economia da parte del soggetto beneficiario, dal momento che il comma 7 dell'articolo in commento prevede la decadenza dal credito d'imposta in argomento nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione.
Restano espressamente esclusi da tale agevolazione, invece, i costi relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie di ufficio", di cui alla tabella concernente i coefficienti di ammortamento, approvata con D.M. 31 dicembre 1988. È escluso, altresì, dall'oggetto dell'agevolazione l'avviamento, nonché i costi di pubblicità e di ricerca e sviluppo atteso che gli stessi si configurano non come beni immateriali suscettibili di tutela giuridica.
Gli investimenti in parola sono agevolabili per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Ai sensi del comma 3 dell'articolo in commento agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del
Per espressa previsione normativa non vanno dedotti in ogni caso dall'ammontare degli investimenti agevolabili gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato, effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.
Per gli investimenti realizzati mediante contratti di locazione finanziaria, assume rilevanza il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione. La condizione affinché il predetto contratto di locazione sia agevolabile è che lo stesso contenga necessariamente la clausola di riscatto.
Qualora gli investimenti in argomento siano effettuati da soggetti di nuova costituzione, l'intero importo dei costi sostenuti per l'investimento rileverà ai fini agevolativi.
Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25% del complesso degli altri investimenti agevolati
Come chiarito nella relazione ministeriale di accompagnamento alla legge in commento, in questo modo si è inteso prevedere un meccanismo analogo a quello dell'agevolazione "Visco", disciplinato dall'art. 2, commi 8 e seg., della
1.6.5 Utilizzo del credito d'imposta.
Il comma 5 dell'art. 8 dispone che il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
Detto credito d'imposta non può essere chiesto a rimborso, ma è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del
La predetta compensazione può essere fruita immediatamente, sin dalla data di sostenimento dei costi per gli investimenti, dal momento che non è richiesta alcuna autorizzazione mediante una specifica domanda. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del T.U.I.R.
Per le imprese soggette a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, l'applicazione del beneficio in esame è espressamente subordinata alle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'unione europea e alla preventiva autorizzazione della commissione delle Comunità europee.
In tal caso, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.
1.6.6 Decadenza dai benefici.
Il comma 7 prevede, infine, il recupero dell'agevolazione nel caso in cui:
- i beni oggetto della stessa non entrino in funzione entro il secondo periodo;
- d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
- i beni siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni;
- per i beni acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria non venga esercitato il diritto di riscatto, ovvero qualora il relativo contratto sia stato ceduto a terzi.
Verificatasi la decadenza, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione ovvero fatti uscire dal regime di impresa.
Se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, l'acquisto del bene nuovo costituisce mero rimpiazzo e non può essere oggetto di agevolazione; in tal caso il beneficio viene meno nella misura in cui il costo non ammortizzato del bene uscente è superiore a quello del nuovo bene.
Il minore credito d'imposta determinato per effetto della decadenza dal beneficio deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano dette ipotesi.
1.6.7 Controlli.
L'ultimo comma dell'art. 8 prevede, infine, l'emanazione di decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, con cui verranno dettate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione dell'agevolazione in esame.
Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.
1.7 Articolo 9 - Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale.
Il disposto dell'art. 9 della presente legge dà attuazione alla delega contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. b), punto 2, della
In sostanza, l'impresa commerciale esercitata in forma individuale o in forma di società di persone, viene considerata come soggetto autonomo rispetto all'imprenditore ed al singolo socio, in testa ai quali rileva nei confronti dell'impresa, la partecipazione agli utili secondo un trattamento analogo a quello riservato ai soci di società di capitale.
La disposizione in commento introduce la facoltà, per gli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria (comprese le imprese familiari), di escludere dal reddito complessivo il reddito prodotto nell'esercizio d'impresa. La norma estende altresì tale possibilità alle società in nome collettivo e in accomandita semplice e, di conseguenza, ai soggetti ad esse equiparate per espressa previsione dell'art. 5, comma 3, lettere a) e b), del T.U.I.R.
Detta separazione comporta che il reddito d'impresa, determinato ai sensi dell'art. 52 del T.U.I.R., viene assoggettato ad imposta proporzionale applicando il medesimo regime previsto dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico, mentre i redditi "corrisposti" dall'impresa all'imprenditore, ai collaboratori familiari ed ai soci (nell'ipotesi di società di persone) costituiscono redditi di capitale e vengono quindi tassati con riferimento al periodo d'imposta in cui sono percepiti e concorrono a formare il reddito complessivo da assoggettare ad I.R.P.E.F. secondo le ordinarie modalità di tassazione e quindi con le aliquote progressive I.R.P.E.F. e conseguente attribuzione del credito d'imposta. Per le società di persone e le imprese familiari viene meno il principio di tassazione per trasparenza sancito dal comma 1 dell'art. 5 del T.U.I.R., in base al quale i redditi prodotti dalla società o dall'impresa familiare sono attribuiti ai soci o collaboratori indipendentemente dalla loro percezione.
In particolare le caratteristiche di tale nuovo regime sono così riassumibili:
- assoggettamento del reddito d'impresa ad aliquota proporzionale (la stessa applicabile ai soggetti I.R.P.E.G.) e non progressiva;
- tassazione progressiva riservata all'utile economico solo se prelevato. In tal modo si realizza una sostanziale identità tra l'imprenditore e i soci di una società di capitale. Peraltro, tale impostazione comporta l'assoggettamento in via definitiva ad aliquota proporzionale anche delle mere variazioni fiscali in aumento dell'utile.
Il nuovo regime si applica a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al primo gennaio 2001 e dunque a partire dal 2002.
1.7.1 L'imposizione separata per l'imprenditore individuale.
Il comma 1 dell'art. 9 prevede la possibilità per l'imprenditore individuale di optare per l'esclusione del reddito d'impresa dal reddito complessivo determinato ai sensi dell'art. 8 del T.U.I.R.
Ciò è tuttavia consentito unicamente per i soggetti in contabilità ordinaria che determinano quindi il reddito prendendo a base il risultato d'esercizio ai sensi dell'art. 52 del T.U.I.R. Il reddito così determinato è assoggettato separatamente ad I.R.P.E.F. con la medesima aliquota proporzionale prevista per le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico. Il comma 2 dello stesso art. 9, inoltre, specifica che anche alle imprese che optano per questo regime d'imposta, è applicabile il disposto di cui all'art. 1 del
Naturalmente detta variazione, che costituisce il parametro di commisurazione del reddito agevolabile ai fini D.I.T., andrà computata avendo riguardo agli incrementi e alle riduzioni di patrimonio verificatesi a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996, ovvero, se successivo, a decorrere dall'esercizio nel quale sorge l'obbligo per la tenuta della contabilità ordinaria. Anche ai fini dei versamenti, l'imposta sul reddito d'impresa è considerata in modo autonomo rispetto all'imposta personale dell'imprenditore, per la quale è dovuto un autonomo versamento a titolo d'acconto. L'imposta va determinata applicando le disposizioni previste dall'art. 92 del T.U.I.R., relative al credito d'imposta sugli utili di partecipazione e al credito per le imposte pagate all'estero.
1.7.2 Determinazione dell'imposta.
Il comma 2 specifica, innanzi tutto, che l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta è quella prevista dall'art. 91 del T.U.I.R. Tenuto conto che la disposizione, come indicato in premessa, decorre dal periodo d'imposta 2002, per detto l'esercizio l'aliquota sarà pari al 36%, ridotta al 35% a partire dall'esercizio 2003, così come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. b), della presente legge, che ha modificato il citato art. 91.
Coerentemente con quanto previsto per le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera a) e b), del T.U.I.R., viene ora disposta l'applicabilità della detrazione d'imposta prevista dall'art. 91-bis del citato testo unico, per le erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici, nonché a favore di associazioni sportive dilettantistiche. In questo caso, l'importo dell'erogazione deve essere indicato tra le variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi, mentre la relativa detrazione, pari al 19%, andrà scomputata dall'imposta liquidata a carico del reddito d'impresa.
Nelle ipotesi in cui, invece, le erogazioni in argomento siano effettuate mediante l'utilizzo di risorse finanziarie personali della persona fisica esse andranno computate direttamente in detrazione dall'imposta complessiva del "soggetto I.R.P.E.F.", e ciò per effetto dell'art. 13-bis, comma 1-bis e comma 1, lett. 1-ter). L'imposta applicata sul reddito d'impresa, secondo quanto disposto dal comma 3, è autonoma rispetto all'imposta personale del soggetto che esercita l'impresa, anche ai fini dei versamenti. È previsto pertanto un autonomo versamento dell'acconto con le modalità e nei termini stabiliti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Da tale impostazione deriva l'applicabilità delle disposizioni previste per la determinazione dell'imposta da versare o dell'eccedenza a credito derivante dalle disposizioni contenute negli articoli 92, 93 e 94 del T.U.I.R.
In particolare, tenuto conto che l'imposta va determinata tenendo presenti le disposizioni contenute nell'art. 92 del T.U.I.R., se al reddito dell'impresa concorrono utili distribuiti da società di capitali, l'imponibile deve considerare il relativo credito d'imposta (art. 14 del T.U.I.R.).
Dall'imposta lorda si detraggono il citato credito d'imposta sui dividendi, nonché - fino a concorrenza della quota d'imposta corrispondente - il credito per le imposte pagate in via definitiva sui redditi prodotti all'estero (art. 15 del T.U.I.R.).
Vanno inoltre scomputati dall'imposta i versamenti a titolo di acconto eseguiti dal "contribuente/impresa" e le ritenute subite allo stesso titolo, così come previsto dall'art. 93 del citato testo unico. Si ricorda che - ai sensi del comma 2 del medesimo art. 93 - le ritenute sui redditi da capitale di cui al primo e secondo comma dell'art. 26 del
Secondo quanto disposto dall'art. 94, comma 1, del T.U.I.R., il contribuente - nel caso in cui risulti un importo a credito in fase di liquidazione dell'imposta - ha diritto di scegliere se computare tale eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione. Si applica, inoltre, il comma 1-bis del citato art. 94, che disciplina l'utilizzo dei crediti d'imposta cosiddetti limitati.
L'imposta così determinata è compensabile con i tributi e contributi dovuti dall'imprenditore, anche con riferimento agli altri redditi posseduti, ai sensi del
Il comma 4 prevede che la perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto, così come previsto per le società di capitale dal comma 1 dell'art. 102 del T.U.I.R.
Al riguardo, si sottolinea che ancorché non richiamato espressamente nell'ambito della disposizione in esame, è senz'altro applicabile il disposto di cui al comma 1-bis dello stesso articolo, che consente il riporto senza limiti di tempo delle perdite prodottesi nei primi tre periodi d'imposta.
Tale impostazione è coerente con i principi generali del sistema tributario inerenti alle imprese individuali e alle società di persone in regime ordinario, secondo cui sussiste, anche per tali soggetti, la possibilità di riportare illimitatamente le perdite formatesi nei primi tre esercizi, così come disciplinato in via di principio nell'art. 8, comma 3, del T.U.I.R.
Il comma 5 prevede che il regime fiscale in esame è facoltativo, nel senso che esso si rende applicabile su apposita opzione revocabile da parte del contribuente, da esercitarsi in sede di dichiarazione dei redditi. L'opzione, ovvero la revoca, avranno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione dei redditi ove la stessa viene esercitata.
1.7.3 Il prelevamento dell'utile da parte dell'imprenditore.
Il comma 7 dell'art. 9 dispone che agli utili prelevati dall'imprenditore individuale sia riservato il medesimo trattamento fiscale degli utili distribuiti ai soci delle società soggette ad I.R.P.E.G., con la conseguenza che gli stessi saranno tassati in capo al percipiente solo in caso di loro distribuzione, con il riconoscimento del credito d'imposta per le imposte memorizzate dall'impresa individuale.
I suddetti utili saranno tassati al momento del prelievo e per essi spetta il credito d'imposta secondo i criteri dell'art. 14 del T.U.I.R. che compete in relazione agli utili distribuiti da società di capitali ed enti commerciali. A tal fine l'impresa dovrà, così come già avviene per le società di capitali e gli enti commerciali, memorizzare le imposte da utilizzare per l'attribuzione del credito d'imposta, ordinario o limitato, secondo le disposizioni degli articoli 105, 105-bis e 106-bis del T.U.I.R.
In particolare, va precisato che nell'ipotesi in cui l'imprenditore prelevi gli utili prodotti dall'impresa nei periodi d'imposta in cui è applicato il regime in esame, tali utili sono qualificati redditi di capitale di cui all'art. 41, comma 1, lett. e), del T.U.I.R., alla stregua di dividendi percepiti a seguito di distribuzione da parte di un soggetto I.R.P.E.G.
Le poste di patrimonio, compresi gli utili non distribuiti, che risultano all'inizio del periodo d'imposta in cui si applica il regime in esame, sono estranee al regime stesso e, in caso di distribuzione, non saranno soggette ad imposizione.
In sede di dichiarazione dei redditi dovranno essere indicate separatamente le poste di patrimonio netto formate con utili non distribuiti nei periodi d'imposta in cui è applicato il regime in esame.
1.7.4 I prelievi a titolo di acconto di utili del periodo d'imposta in corso.
Il comma 8 introduce talune presunzioni per cui si considerano in primo luogo prelievi di utili dell'esercizio in corso le somme trasferite al patrimonio personale dell'imprenditore, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta.
Nel caso in cui l'importo prelevato ecceda l'utile dell'esercizio, la differenza si considera prelevata dagli utili degli esercizi precedenti nei quali è stato applicato il particolare regime in esame.
Nel caso in cui le somme prelevate eccedano gli utili degli esercizi precedenti l'eccedenza è considerata restituzione delle poste di patrimonio netto iniziale.
Se le somme prelevate eccedono anche l'intero patrimonio netto iniziale l'eccedenza è considerata prelievo di utili dei periodi d'imposta successivi e come tale sarà assoggettata a tassazione in tali periodi d'imposta. In caso di revoca del regime in esame, gli utili realizzati nei periodi d'imposta cui è stato applicato il regime stesso si considerano prelevati al termine dell'ultimo periodo d'imposta in cui si applica il regime stesso e come tali devono essere assoggettati a tassazione in capo al percipiente con riconoscimento, ove ne ricorrano i presupposti, del relativo credito d'imposta.
1.7.5 Imprese familiari.
Il comma 10 dell'art. 9 della legge finanziaria per l'anno 2001 disciplina l'applicazione del nuovo criterio di tassazione del reddito d'impresa alle imprese familiari, con particolare riferimento alle disposizioni inerenti gli utili prelevati dal patrimonio dell'impresa.
Dovranno essere memorizzate in ciascun esercizio le quote di partecipazione agli utili così come risultanti dall'attestazione dell'imprenditore - prevista dall'art. 5, comma 4, del T.U.I.R. Ciò è necessario giacché per le imprese familiari non sussistono percentuali prestabilite di partecipazione agli utili come nelle società di persone. Dette percentuali, infatti, possono mutare nei vari periodi d'imposta a seconda della quantità e qualità di lavoro prestato in maniera continuativa e prevalente nell'impresa da ogni singolo collaboratore. Pertanto, in dichiarazione dovrà darsi evidenza delle quote di utile a ciascuno attribuibili, nonché dei prelievi effettuati.
Qualora qualcuno dei partecipanti effettui dei prelievi di utili, la corrispondente quota spettante agli altri collaboratori o all'imprenditore e dagli stessi non ancora percepita, dovrà essere evidenziata - come si legge nella relazione ministeriale e in assenza di una formale delibera di distribuzione - come debito dell'impresa.
1.7.6 Accertamento.
Coerentemente con i principi normativi che informano la disciplina sostanziale in commento, secondo cui la tassazione del reddito dell'impresa individuale e delle società di persone è equiparata a quella delle società di capitali, il comma 6 prevede che, ai fini dell'accertamento del maggior reddito dei soggetti sopra indicati, si renderanno applicabili le disposizioni di cui all'art. 40, comma 1, del
L'impresa individuale e la società di persone che optano per il regime in esame, infatti, acquisiscono autonoma soggettività passiva tributaria anche ai fini dell'accertamento del reddito d'impresa, per cui si esclude l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 38 e 40, comma 2, del
1.7.7 Decorrenza.
Ai sensi del comma 12 dell'art. 9 in commento, viene statuita la decorrenza delle disposizioni in esame a partire a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001 e cioè con inizio dal 1° gennaio 2002, con opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2001.
1.8 Articolo 11 - Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari.
L'art. 11 della legge in commento, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, estende, sia pure in misura ridotta, alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché la pesca nelle acque interne e lagunari i benefici previsti dagli articoli 4 e 6 del
Trattasi di agevolazioni riconosciute ai fini fiscali e contributivi. Con riferimento all'estensione dei benefici fiscali, di cui all'art. 4 della citata
- è riconosciuto un credito d'imposta in misura corrispondente al 70% dell'I.R.P.E.F. dovuta dalle imprese in argomento, in qualità di sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Si specifica, inoltre, come già precisato nella risoluzione 12 febbraio 1999, n. 22/E, che il credito d'imposta in questione non spetta per l'addizionale regionale. Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile dell'impresa;
- il reddito derivante dall'esercizio della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari è imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F. e dell'I.R.P.E.G. limitatamente al 44%. E infatti, l'articolo in commento riconosce alle imprese in argomento, ma sempre con il limite del 70%, l'agevolazione prevista dall'art. 4, comma 2, della
Le agevolazioni di cui trattasi sono applicabili per gli anni 2001, 2002 e 2003.
1.9 Articolo 13 - Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.
L'art. 13 introduce un particolare regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. La norma ha lo scopo di incentivare l'intrapresa economica delle persone fisiche, sostenendone lo sforzo nei primi anni di attività, normalmente caratterizzati da ingenti costi iniziali e da un ridotto volume di affari.
1.9.1 Agevolazioni fiscali.
Sul reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi degli articoli 50 e 79 del testo unico delle imposte dirette approvato con
Considerato che il predetto reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e quindi non partecipa alla determinazione del reddito complessivo I.R.P.E.F., lo stesso non costituisce base imponibile per l'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Restano, per contro, immutati gli obblighi sostanziali in materia di I.V.A. ed I.R.A.P.
1.9.2 Semplificazioni contabili.
Il regime fiscale agevolato è caratterizzato, oltre che dall'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'I.R.P.E.F. nella misura del 10%, da una radicale semplificazione degli obblighi contabili.
Per i soggetti che fruiscono del regime agevolato il comma 6 introduce, infatti, l'esonero dagli obblighi:
- di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;
- di liquidazione e di versamento periodici ai fini dell'imposta sul valore aggiunto previsti dal
Permangono comunque a carico dei predetti soggetti gli obblighi di fatturazione, certificazione dei corrispettivi e conservazione in ordine cronologico della documentazione emessa e ricevuta, ai sensi dell'art. 22 del
1.9.3 Ambito soggettivo.
Destinatari delle agevolazioni in argomento sono:
- le persone fisiche che iniziano un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa ai sensi rispettivamente degli articoli 49 e 51 del citato testo unico;
- le imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del citato testo unico; in tal caso l'imposta sostitutiva è dovuta dal titolare dell'impresa.
Non possono, pertanto, optare per il regime agevolato in questione:
- le società e le associazioni di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3, del T.U.I.R.
Si precisa inoltre che il regime forfetario di determinazione dell'I.V.A. e delle imposte sui redditi di cui all'art. 3, commi da 172 a 184, della
1.9.4 Ambito oggettivo.
Le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo in esame per accedere al nuovo regime sono le seguenti:
- il contribuente non deve avere esercitato nei tre anni precedenti, neppure in forma associata o familiare, un'attività artistica, professionale o d'impresa, fatte salve le ipotesi di praticantato obbligatoriamente previsto ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Il regime agevolativo è infatti destinato ad incentivare esclusivamente la nascita di nuove iniziative. Va sottolineato che la semplice apertura di partita I.V.A. non costituisce automaticamente causa di esclusione dal regime fiscale agevolato del presente articolo, occorrendo a tal fine l'effettivo esercizio dell'attività;
- la nuova attività non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. La disposizione ha carattere antielusivo, mirando ad evitare gli abusi di chi continui di fatto ad esercitare la stessa attività di lavoro dipendente mutandone la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo al solo fine di sottrarre i relativi proventi alla tassazione ordinaria: si pensi, a titolo esemplificativo, ad un soggetto che abbia lavorato in qualità di dipendente in un'impresa di trasporti ed intraprenda l'attività in proprio utilizzando lo stesso mezzo e servendo la medesima clientela dell'impresa di origine.
Allo stesso modo, la norma impedisce la costituzione di imprese individuali che in un contesto economico non modificato proseguono sostanzialmente precedenti attività di lavoro autonomo, anche nella veste di collaborazione coordinata e continuativa, e viceversa;
- l'ammontare dei compensi non deve superare il limite di 60 milioni di lire per l'attività professionale o artistica ovvero l'ammontare dei ricavi non deve superare il limite di 60 milioni di lire per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi o di 120 milioni di lire per le imprese esercenti altre attività;
- nel caso di prosecuzione di attività d'impresa svolta da altro soggetto, a seguito - ad esempio - di cessione o successione nell'azienda, l'ammontare dei ricavi dal medesimo realizzati nel precedente periodo d'imposta non deve superare il limite di 60 milioni di lire per le imprese esercenti prestazioni di servizi o di 120 milioni di lire per le imprese che esercitino altre attività.
Sia questa condizione che quella precedente circoscrivono l'ambito del beneficio alle iniziative economicamente più deboli;
- siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed amministrativi.
Si precisa che, ai fini dell'individuazione dell'attività svolta, si considerano prestazioni di servizi le attività indicate nel decreto ministeriale 17 gennaio 1992, ovvero quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nei commi da 1 a 3 dell'art. 3 del
1.9.5 Durata del regime agevolato.
Ai sensi del comma 1, il regime agevolato si applica al periodo d'imposta d'inizio dell'attività e ai due successivi.
1.9.6 Decadenza dall'agevolazione.
Il comma 3, nel disciplinare le cause di decadenza dall'agevolazione durante il primo triennio di attività, dispone che il regime cessa di avere efficacia:
- dal periodo d'imposta successivo, qualora i ricavi o i compensi conseguiti siano superiori ai limiti stabiliti dal comma 2, lett. c), in misura non eccedente il cinquanta per cento (quindi non superino 90 milioni di lire per l'attività professionale o artistica, 90 milioni di lire per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi, 180 milioni di lire per le imprese esercenti altre attività);
- dallo stesso periodo d'imposta, nell'ipotesi in cui i ricavi o i compensi superino i predetti limiti in misura eccedente il 50%.
In altri termini, nel caso in cui un lavoratore autonomo percepisca compensi annui fino a 60 milioni di lire per i primi due periodi d'imposta e fino a 90 milioni di lire per il terzo periodo d'imposta, l'agevolazione opererà per l'intero triennio; qualora, infatti, nel terzo periodo d'imposta sia superato il limite di 60 milioni, ma non quello di 90 milioni di lire, la decadenza dall'agevolazione non opererà nel periodo d'imposta in cui si è verificato il superamento del limite, bensì in quello seguente, in un periodo d'imposta successivo allo scadere del triennio. Nell'ipotesi, invece, in cui i compensi siano superiori a 90 milioni di lire la decadenza dal regime agevolato opera nello stesso anno in cui avviene il superamento, con la conseguenza che l'intero reddito annuo prodotto, ai sensi del comma 3, lett. b), è assoggettato a tassazione ordinaria.
In una situazione analoga si troverà un imprenditore che effettui prestazioni di servizi e consegua ricavi annui fino a 60 milioni per i primi due periodi di imposta e fino a 90 per il terzo, oppure un imprenditore che effettui altre attività e consegua ricavi annui fino a 120 milioni per i primi due periodi di imposta e fino a 180 per il terzo.
Per ognuno dei tre anni potranno verificarsi pertanto le seguenti ipotesi:
a) lavoratori autonomi:
Compensi conseguiti nell'anno |
Anno in cui sono stati conseguiti i compensi |
Anno successivo |
fino a 60.000.000 |
Agevolazione |
agevolazione |
da 60.000.001 a 90.000.000 |
agevolazione |
decadenza |
oltre 90.000.000 |
decadenza |
|
b) imprenditori che effettuano prestazioni di servizi:
Ricavi conseguiti nell'anno |
Anno in cui sono stati conseguiti i ricavi |
Anno successivo |
fino a 60.000.000 |
Agevolazione |
Agevolazione |
da 60.000.001 a 90.000.000 |
Agevolazione |
Decadenza |
oltre 90.000.000 |
Decadenza |
|
c) imprenditori che effettuano altre attività:
Ricavi conseguiti nell'anno |
Anno in cui sono stati conseguiti i ricavi |
Anno successivo |
fino a 120.000.000 |
Agevolazione |
Agevolazione |
da 120.000.001 a 180.000.000 |
Agevolazione |
Decadenza |
oltre 180.000.000 |
Decadenza |
|
1.9.7 Assistenza fiscale.
Nell'ottica di incentivare il rapporto di collaborazione tra fisco e contribuente, il comma 4 prevede che i soggetti in possesso dei requisiti per usufruire del regime agevolato possono farsi assistere dall'Ufficio dell'agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, nell'adempimento degli obblighi tributari semplificati (compilazione della dichiarazione unificata, liquidazione dei tributi, ecc.).
Qualora i contribuenti decidano di avvalersi del predetto tutoraggio, dovranno dotarsi di un'apparecchiatura informatica corredata da accessori idonei alla connessione con il sistema informativo dell'agenzia delle entrate.
1.9.8 Credito d'imposta.
Il comma 5, al fine di non gravare eccessivamente i soggetti del costo di acquisizione delle apparecchiature informatiche e accessori, necessari per la connessione in precedenza specificata, prevede un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del
Il credito d'imposta spetta anche per l'acquisizione dei beni in locazione finanziaria, nella misura del 40% del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta per il limite massimo di lire 600.000.
Si precisa, infine che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.
1.9.9 Rilevanza del reddito soggetto a imposta sostitutiva.
Il comma 7 chiarisce che l'ammontare del reddito d'impresa o di lavoro autonomo che costituisce base imponibile dell'imposta sostitutiva, ancorché non concorrente alla formazione del reddito complessivo I.R.P.E.F., dovrà essere tenuto in considerazione ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, come pure ai fini delle detrazioni previste dall'art. 12, comma 3, del T.U.I.R.
1.9.10 Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.
Il comma 8, nel chiarire che anche all'imposta sostitutiva si applicano le norme in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso previste per le imposte sui redditi, dispone che il soggetto che fruisce dell'imposta sostitutiva senza averne titolo è assoggettabile alle sanzioni previste dal
1.9.11 Disposizioni attuative.
Il comma 9, infine, demanda alla normativa secondaria l'attuazione dell'articolo in commento. In particolare, con uno o più regolamenti del Ministero delle finanze saranno stabiliti:
- le modalità di esercizio dell'opzione per il regime agevolato;
- le caratteristiche dell'apparecchiatura informatica da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria;
- le procedure per connettersi con il sistema informativo;
- gli adempimenti connessi con l'assistenza fornita dagli uffici dell'agenzia delle entrate.
1.10 Articolo 14 - Regime fiscale delle attività marginali.
L'art. 14 introduce alcune agevolazioni fiscali a regime per le persone fisiche esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente ricavi o compensi non superiori al limite stabilito in appositi decreti ministeriali e comunque non superiori a 50 milioni di lire.
I ricavi e compensi rilevanti ai fini della determinazione del regime agevolato devono intendersi quelli minimi di riferimento derivanti dall'applicazione del software GERICO, tenendo conto di eventuali situazioni di marginalità che caratterizzano il contribuente anche in riferimento agli indici di coerenza economica. A tal fine l'amministrazione potrà apportare al software GERICO modifiche per determinare ricavi e compensi congrui inferiori a quelli da considerare per contribuenti che non operino in condizioni di marginalità.
1.10.1 Agevolazioni fiscali.
L'agevolazione si sostanzia nell'assoggettamento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa realizzato dai soggetti che chiedono di avvalersi del regime fiscale delle attività marginali ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 15%.
Il reddito sul quale va applicata l'imposta sostitutiva si determina tenendo conto dei ricavi calcolati in base all'applicazione degli studi di settore, nonché dei costi e delle spese determinati ai sensi degli articoli 50 e 79 del testo unico delle imposte dirette approvato con
Considerato che il predetto reddito è soggetto ad imposta sostitutiva, con la conseguenza che non partecipa alla formazione del reddito imponibile I.R.P.E.F., lo stesso non costituisce base imponibile per l'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Restano, per contro, immutati gli obblighi sostanziali in materia di I.V.A. ed I.R.A.P.
Per poter fruire dell'agevolazione in esame, il contribuente deve presentare all'Ufficio dell'agenzia delle entrate, competente in ragione del proprio domicilio fiscale, un'apposita domanda con la quale si richiede l'applicazione del regime agevolato. La domanda deve essere prodotta entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale il contribuente decide di avvalersi del predetto regime. Per il solo anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.
Per rinunciare, invece, al regime agevolato, sarà sufficiente che il contribuente interessato invii una semplice comunicazione all'Ufficio dell'agenzia delle entrate, da effettuarsi entro il mese di gennaio dell'anno per il quale non si intende più fruire del regime medesimo.
1.10.2 Semplificazioni contabili.
I soggetti che si avvalgono del regime fiscale agevolato, oltre a beneficiare dell'imposta sostitutiva del 15%, sono esonerati, in base al comma 6, da alcuni adempimenti contabili.
In particolare, tali soggetti non sono tenuti agli obblighi:
a) di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;
b) di liquidazione e di versamento periodici ai fini dell'imposta sul valore aggiunto previsti dal
Restano fermi gli obblighi di emissione della fattura e di certificazione dei corrispettivi, se prescritti, nonché l'obbligo di conservazione, a norma dell'art. 22 del
1.10.3 Ambito soggettivo.
Destinatari delle agevolazioni in argomento sono esclusivamente:
- le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo o di impresa per le quali sono stati approvati gli studi di settore e non sussistono cause di esclusione e di inapplicabilità degli stessi;
- le imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del citato testo unico; in tal caso l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.
Non possono, pertanto, optare per il regime agevolato in questione:
- le società e le associazioni di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3, del T.U.I.R.;
- le persone fisiche esercenti impresa ovvero arti o professioni che applicano l'I.V.A. e le imposte sui redditi secondo le disposizioni dell'art. 3, commi da 172 a 184, della
1.10.4 Ambito oggettivo.
Il regime agevolato è applicabile purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) alle attività esercitate debbono essere applicabili gli studi di settore;
b) l'ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente non può essere superiore ai limiti fissati con appositi decreti ministeriali e, comunque, non superiore a 50 milioni di lire. Si fa presente che per ricavi e compensi s'intendono quelli minimi di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni già a decorrere dal periodo di imposta 2001, considerata la necessità di individuare immediatamente il presupposto di marginalità dei ricavi e dei compensi di riferimento, questi ultimi rileveranno secondo l'ammontare conseguito nell'anno 2000, senza necessità di procedere ad una preventiva valutazione di congruità dei medesimi.
1.10.5 Durata del regime agevolato.
Il regime agevolato ha una durata a tempo indeterminato. Una volta effettuata l'opzione per tale regime, questa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà.
1.10.6 Decadenza dall'agevolazione.
Ai sensi del comma 5 il regime agevolato cessa di avere efficacia:
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo, qualora i ricavi o compensi di un determinato anno, valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superino il limite fissato dai decreti. È il caso, ad esempio, del contribuente che abbia beneficiato per l'anno 2001 del regime agevolato in quanto i ricavi conseguiti nel 2000 risultavano non superiori al limite di 50 milioni di lire, ma per il quale, al termine del 2001, i ricavi risultanti dall'applicazione GERICO superano il limite fissato nell'apposito decreto. Tale soggetto pertanto non potrà fruire del regime agevolato per l'anno 2002;
b) dallo stesso periodo di imposta in cui i ricavi o compensi valutati in base agli studi di settore superano del 50% il limite fissato dai decreti ministeriali.
1.10.7 Assistenza fiscale.
Anche per il regime in esame, il comma 7 prevede che i soggetti interessati possano avvalersi del "tutoraggio" dell'Ufficio dell'agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale, che presterà assistenza nell'espletamento degli adempimenti formali (compilazione della dichiarazione unificata, liquidazione dei tributi, ecc.). Il tutoraggio è esercitato a condizione che i contribuenti si dotino di un'apparecchiatura informatica corredata da accessori idonei alla connessione con il sistema informativo dell'agenzia delle entrate.
1.10.8 Credito di imposta.
Il comma 8, al fine di agevolare tale connessione, prevede un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del
Il credito d'imposta spetta anche per l'acquisizione di tali beni in locazione finanziaria nella misura del 40% del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta per il limite massimo di lire 600.000.
Va sottolineato che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.
Condizione necessaria affinché i soggetti che abbiano optato per il regime agevolato possano fruire del credito in questione è che le apparecchiature informatiche acquistate siano utilizzate per la connessione con il sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria.
1.10.9 Rilevanza del reddito soggetto a imposta sostitutiva.
Il comma 9 chiarisce che l'ammontare del reddito d'impresa o di lavoro autonomo che costituisce base imponibile dell'imposta sostitutiva, ancorché non concorrente alla formazione del reddito complessivo I.R.P.E.F., dovrà essere tenuto in considerazione ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, come pure ai fini delle detrazioni previste dall'art. 12, comma 3, del T.U.I.R.
1.10.10 Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.
Il comma 10, nel chiarire che anche all'imposta sostitutiva si applicano le norme in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso previste per le imposte sui redditi, dispone che il soggetto che fruisce dell'imposta sostitutiva senza averne titolo è assoggettabile alle sanzioni previste dal
1.10.11 Disposizioni attuative.
Il comma 11, infine, demanda alla normativa secondaria l'attuazione dell'articolo in commento. In particolare, con uno o più regolamenti del Ministero delle finanze saranno stabiliti:
- le modalità di esercizio dell'opzione per il regime agevolato, nonché quelle per comunicare la rinuncia a tale regime;
- le caratteristiche dell'apparecchiatura informatica da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria;
- le procedure per connettersi con il sistema informativo;
- gli adempimenti connessi con l'assistenza fornita dagli uffici dell'agenzia delle entrate.
1.11 Articolo 16 - Disposizioni in materia di base imponibile I.R.A.P.
L'art. 16 detta diverse disposizioni in materia di determinazione della base imponibile dell'I.R.A.P., apportando le seguenti modifiche al
a) esclude dalla base imponibile dell'imposta dovuta dalle amministrazioni pubbliche e dalle altre amministrazioni di cui al comma 1, lettera e-bis), dell'art. 3 del
b) ammette in deduzione dalla base imponibile della generalità dei soggetti passivi d'imposta anche le spese relative ai lavoratori disabili;
c) introduce, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 1999, una deduzione forfetaria dalla base imponibile, fino a concorrenza della stessa, così articolata:
- lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 350.000.000;
- lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000, ma non lire 350.100.000;
- lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000, ma non lire 350.200.000;
- lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000, ma non lire 350.300.000.
Tale deduzione non si applica alle amministrazioni pubbliche ed alle altre amministrazioni di cui al comma 1, lettera e-bis), dell'art. 3 del
I soggetti che esercitano la loro attività nel territorio di più regioni applicano le deduzioni prima della ripartizione della produzione netta su base regionale.
1.12 Articolo 17 - Interpretazione autentica dell'inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi.
La norma recata dall'art. 17 interpreta il disposto dell'art. 26 del
Il testo di legge riproduce il dettato del comma 5 dell'art. 11 citato, che prevede l'obbligo di devoluzione del patrimonio per le cooperative in liquidazione, fornendo altresì un'interpretazione autentica dell'espressione "patrimonio residuo", contenuta nella stessa norma.
Al riguardo si fa presente che nella
1.13 Articolo 34 - Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti.
L'art. 34 della legge finanziaria per il 2001 contiene alcune disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti. Il comma 1 eleva da lire 500 milioni a lire 1 miliardo, per ciascun anno solare, il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del
Il comma 2 stabilisce che le istanze di rimborso presentate entro il 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.
Il comma 3 aggiunge all'art. 3, secondo comma, del
Il comma 4 stabilisce che si applica solamente la sanzione nella misura ridotta (un ottavo del minimo) prevista dall'art. 13, comma 1, lettera a), del
La predetta sanzione si applica, però, a condizione che:
a) i sostituti d'imposta o gli intermediari abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle ritenute e delle imposte;
b) la violazione non sia stata constatata o non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario abbiano avuto formale conoscenza;
c) il pagamento della sanzione sia stato effettuato contestualmente al versamento dell'imposta. Il comma 5 modifica l'art. 37, primo comma, del
Il comma 6 modifica l'art. 38, secondo comma, del
1.14 Articolo 35 - Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti stranieri e internazionali.
L'art. 35 della legge finanziaria per il 2001 introduce alcune modifiche al
Il comma 1 dell'art. 35 modifica l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 6 del citato
In particolare, viene stabilito che non sono soggetti ad imposizione gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari percepiti, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, dalle Banche centrali di paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purché tali paesi non siano comunque inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze emanato in attuazione dell'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
Il comma 2 aggiunge, infine, all'art. 8 del citato
Il comma introdotto stabilisce che le disposizioni dell'art. 7 e dell'art. 8 del
2. Imposte indirette.
2.1 Articolo 10 - Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi.
L'art. 10, che modifica gli articoli 1 e 13 ed elimina la tariffa E del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con
Vengono soppressi, infatti, i riferimenti agli autoscafi contenuti negli articoli 1 e 13 del
Considerata la ratio della disposizione in commento si devono ritenere implicitamente abrogati i riferimenti agli autoscafi contenuti nell'art. 5 del
Dal disposto dell'articolo in commento risulta evidente che, a decorrere dal 2001, gli autoscafi non sono più soggetti alle tasse automobilistiche previste dal già citato testo unico approvato con
2.2 Articolo 20 - Semplificazioni per l'I.N.V.I.M. decennale.
L'art. 20 prende in considerazione gli immobili appartenenti a titolo di proprietà o di enfiteusi alle società di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle società nonché a tutti gli altri soggetti individuati al primo comma dell'art. 3 del
In luogo dell'imposta I.N.V.I.M. decennale, il contribuente può corrispondere, entro il 30 marzo 2001, una imposta sostitutiva nella misura dello 0,10% del valore degli immobili stessi, determinato con l'applicazione alle rendite catastali riferite al 31 dicembre 1992 dei moltiplicatori stabiliti con decreto del Ministro delle finanze D.M. 14 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991.
Al riguardo si precisa che i moltiplicatori da applicare alla rendita catastale, anche presunta, sono di 75 per i terreni, esclusi quelli che hanno destinazione edificatoria, e di 100 per i fabbricati, ad eccezione di quelli classificati catastalmente nelle categorie A/10 e C/1 per i quali la misura del moltiplicatore è pari, rispettivamente, a 50 e a 34; per le unità immobiliari classificate nei gruppi D ed E il moltiplicatore è pari, rispettivamente, a 50 e 34.
Il comma 2 individua la base imponibile, ai fini dell'imposta sostitutiva in argomento, per i terreni suscettibili di destinazione edificatoria.
Stabilisce, infatti, che per tali terreni l'aliquota dello 0,10% deve essere commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per l'I.N.V.I.M. applicata in occasione del trasferimento con il quale è stato acquistato l'immobile (art. 2 del
Il comma 3, infine, individua la base imponibile per gli immobili assoggettati all'imposta I.N.V.I.M. straordinaria di cui al
Stabilisce, infatti, che per tali immobili l'aliquota dello 0,10% deve essere applicata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per l'imposta straordinaria.
Al riguardo sembra opportuno precisare che il comma 3 regola l'ipotesi in cui gli immobili sono stati assoggettati all'imposta I.N.V.I.M. straordinaria, sia nel caso di fabbricati che di terreni, compresi quelli edificabili.
Conseguentemente, soltanto agli immobili che non sono attratti dalla disposizione del comma 3, cioè quelli esclusi dall'imposta I.N.V.I.M. straordinaria, si applica il comma 1, ad eccezione dei terreni suscettibili di destinazione edificatoria ai quali si applica la previsione del comma 2.
È appena il caso di evidenziare che il comma 4 dell'art. 20 in commento stabilisce che con decreto del Ministero delle finanze sono individuati i casi di esclusione dell'obbligo della dichiarazione I.N.V.I.M. di cui all'art. 18 del
2.3 Articoli 30 e 31 - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.
2.3.1 Disciplina applicabile ai giochi di abilità ed ai concorsi pronostici.
Il comma 1, lettere a) e c), dell'art. 30 della legge finanziaria, modificando gli articoli 10, n. 6), e 74, settimo comma, del
Le modifiche, come si evince dalla collocazione dell'art. 30 nel capo VI, intitolato "disposizioni di adeguamento all'ordinamento comunitario", sono finalizzate a garantire la conformità della normativa nazionale a quella comunitaria (art. 13, B, f, della
In particolare la lettera a) ha riformulato l'art. 10, n. 6), inserendo nella previsione esentativa, che già menzionava l'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei totalizzatori e delle scommesse sulle corse dei cani levrieri (previste dal decreto del Ministro dell'agricoltura D.M. 16 novembre 1955), le operazioni relative all'esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato, al C.O.N.I. ed all'Unire, comprese quelle relative alla raccolta delle giocate.
La successiva lettera c) abroga il settimo comma dell'art. 74, che prevedeva un particolare regime di esenzione dall'I.V.A. per l'esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici soggetti all'imposta unica. Tale regime speciale si rendeva applicabile ai concorsi pronostici gestiti dal C.O.N.I. e dall'Unire per i quali l'imposta unica doveva ritenersi sostitutiva di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'organizzazione ed all'esercizio dei predetti concorsi. A seguito delle modifiche normative in commento anche tali concorsi pronostici sono disciplinati dall'art. 10, n. 6), e, pertanto, assoggettati al regime di esenzione dall'I.V.A. senza diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti. L'esenzione, conformemente alle citate disposizioni comunitarie, concerne le sole operazioni relative all'esercizio del concorso pronostico e non anche quelle relative alla organizzazione (ossia quelle di acquisto), non previste dalla disposizione esentativa. Queste ultime restano assoggettate alle regole ordinarie di applicazione del tributo.
Per quanto concerne il concorso pronostici Enalotto, che non essendo soggetto all'imposta unica non era riconducibile nell'ambito del regime speciale previsto dal citato art. 74, settimo comma, si fa presente che le relative operazioni di gestione, per ragioni di ordine logico e sistematico, dovevano già ritenersi esenti dall'applicazione dell'I.V.A. anche se non espressamente menzionate nella precedente formulazione dell'art. 10, n. 6). Le disposizioni introdotte dalla legge finanziaria, pertanto, rispetto a tali operazioni non producono effetti innovativi, bensì hanno una valenza meramente ricognitiva. La previsione di una disciplina I.V.A. esentativa, omogenea per il settore dei giochi e delle scommesse, ha reso necessario modificare le disposizioni del
Il comma 2 dell'art. 30 in esame ha, a tal fine, sostituito l'art. 7 del citato
In considerazione dell'abrogazione dell'art. 74, settimo comma, inoltre, non è stata riprodotta nella nuova formulazione dell'art. 7 la disposizione in base alla quale doveva ritenersi compresa nell'imposta unica anche l'I.V.A. relativa alle prestazioni consistenti nella assunzione dell'esercizio dei predetti concorsi pronostici. Dette operazioni, infatti, vengono disciplinate in base alla nuova disposizione esentativa di cui all'art. 10, n. 6 del
2.3.2 Regime di esenzione applicabile ai prodotti della pesca.
L'art. 30, comma 1, lett. b), in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lett. h), della VI direttiva comunitaria n. 77/388, esenta dall'applicazione dell'I.V.A. le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.
A tal fine viene aggiunto nell'art. 10 del
2.3.3 Aliquota del 10% applicabile ai settori ad alta intensità di manodopera.
L'art. 30, comma 3, proroga al 31 dicembre 2001 le disposizioni dell'art. 7, comma 1, della legge finanziaria per l'anno 2000 (
Si rammenta che rientrano nell'ambito applicativo della disposizione agevolativa prorogata, avente carattere temporaneo, le operazioni per le quali non sia già previsto un trattamento di esenzione, ai sensi dell'art. 10 del
2.3.4 Indetraibilità dell'imposta pagata sull'acquisto di autoveicoli.
La norma in esame ha prorogato al 31 dicembre 2001, modificandolo in parte, il regime di indetraibilità dell'imposta previsto dall'art. 19-bis 1, lett. c), del
Anteriormente alle modifiche apportate al citato art. 19-bis 1, tale indetraibilità, esclusa per le ipotesi in cui i suddetti beni formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, per i mezzi adibiti ad uso pubblico e per gli agenti o rappresentanti di commercio, era prevista nella misura del 100%.
La norma che dispone la proroga per l'anno 2001 è stata introdotta sulla base della "presa d'atto" formale adottata dal Comitato I.V.A., in data 14 novembre 2000, in relazione alla consultazione proposta dall'Italia, ai sensi dell'art. 29 della VI
La nuova disposizione ha pertanto differenziato il sistema di limitazione del diritto a detrazione prevedendo, in particolare:
- l'indetraibilità limitata al 90% dell'ammontare dell'imposta afferente l'acquisto, l'importazione e l'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili, dei suddetti veicoli;
- l'indetraibilità limitata al 50% dell'ammontare dell'imposta afferente l'acquisto, l'importazione e l'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili, dei suddetti veicoli nel caso abbiano propulsori non a combustione interna (ad esempio motori elettrici);
- l'indetraibilità totale dell'imposta afferente gli acquisti degli altri beni e servizi indicati nel citato art. 19-bis, comma 1, quali i pezzi di ricambio, le prestazioni di custodia, manutenzione e riparazione dei veicoli.
Per quanto concerne l'imposta relativa all'acquisto ed all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ai veicoli in questione, sulla base di quanto previsto nella "presa d'atto" degli organismi comunitari, sopra richiamata, si deve ritenere che resti immutato il regime di totale indetraibilità dell'imposta già applicabile nella vigenza delle precedenti disposizioni.
Il legislatore ha infatti inteso concedere un parziale, e peraltro limitato, esercizio della detrazione esclusivamente in relazione all'acquisto dei veicoli, mentre ha escluso totalmente l'esercizio di tale diritto in relazione all'imposta afferente gli acquisti di altri beni e servizi connessi all'utilizzo degli stessi.
La effettuazione della detrazione, anche se parziale, all'atto dell'acquisto dei veicoli, comporta che la successiva vendita, a differenza di quanto avveniva nella vigenza delle precedenti disposizioni, non può essere effettuata in regime di esenzione, in quanto l'art. 10, n. 27-quinquies, del
Tenuto conto di tale principio di carattere generale, il successivo comma 5 dell'art. 30 in esame detta particolari criteri di determinazione della base imponibile stabilendo, in sostanza, che, per le cessioni di veicoli per i quali sia stata operata la detrazione in base alle nuove regole di indetraibilità, l'imposta deve essere applicata sulla parte di base imponibile corrispondente alla percentuale della detrazione operata. La norma prevede, infatti, che per tali cessioni la base imponibile deve essere assunta al 10% del relativo ammontare ovvero al 50% nel caso di veicoli con propulsione non a combustione interna.
Il comma 6 dell'articolo in commento è finalizzato ad evitare che, a seguito delle nuove regole che consentono una parziale detraibilità dell'I.V.A., si verifichi una duplicazione d'imposta al momento della rivendita dei veicoli usati.
Occorre tener presente che la rivendita delle auto usate, in base alla precedente disciplina, era assoggettata al regime del margine.
L'indetraibilità totale dell'I.V.A. relativa agli autoveicoli comportava, infatti, che il trasferimento di tali beni al rivenditore di veicoli usati per la successiva rivendita desse luogo ad una cessione esente da imposta ai sensi dell'art. 10, n. 27-quinquies, del
Il comma in esame prevede, pertanto, che i rivenditori di veicoli usati, ai quali sia stata addebitata, in sede di acquisto dei veicoli da rivendere, l'I.V.A. commisurata al 10% o al 50% della base imponibile, ai sensi dell'art. 30, comma 5, applichino il regime I.V.A. del margine, previsto per i rivenditori di beni usati.
Si rammenta che, in base al richiamato sistema del margine, il rivenditore dei beni usati non deve operare la detrazione dell'imposta addebitatagli e, al momento della rivendita, non deve applicare il tributo sull'intero corrispettivo. Tale particolare regime comporta, infatti, l'indetraibilità dell'imposta afferente gli acquisti e l'applicazione del tributo sul solo margine realizzato, consistente nella differenza tra i costi di acquisto, comprensivi di I.V.A., ed il prezzo di rivendita praticato.
Il regime del margine è previsto dalla normativa comunitaria e nazionale per evitare fenomeni di doppia imposizione in relazione ai beni che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale (immissione in consumo), vengano ceduti ad un soggetto passivo d'imposta per la successiva rivendita.
La norma in commento estende l'applicazione del "regime I.V.A. del margine" anche ai beni per i quali il rivenditore subisca all'atto dell'acquisto degli stessi il riaddebito dell'imposta a titolo di rivalsa.
Va tenuto presente, in proposito, che la disciplina del "margine" già contiene delle previsioni per tale aspetto analoghe (art. 36, comma 2) che consentono ai rivenditori di applicare il predetto regime anche alle cessioni di determinati beni per i quali essi abbiano corrisposto l'I.V.A. all'atto dell'acquisto (cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione importati; oggetti d'arte ceduti al rivenditore dall'autore o dai suoi eredi o aventi causa che siano soggetti passivi d'imposta), escludendo la detrazione dell'imposta.
2.3.5 Tasse automobilistiche - agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli da parte di soggetti portatori di handicap psichici.
Le agevolazioni previste dall'art. 8 della
La richiamata legge n. 449 prevede ai fini dell'I.R.P.E.F. la detrazione del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto dei veicoli adattati in funzione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti, una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico, e, con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di trentacinque milioni che può essere alternativamente ripartita in quattro quote costanti di pari importo.
Ai fini dell'I.V.A. l'agevolazione consiste nell'applicazione dell'aliquota del 4% sull'acquisto dei detti veicoli, di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina o a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, nonché sulle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli anche non nuovi di fabbrica e sulle cessioni dei relativi accessori e strumenti. Anche ai fini dell'I.V.A. l'agevolazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo il caso in cui dal pubblico registro automobilistico risulti la cancellazione del veicolo.
Per le cessioni dei veicoli in esame è infine prevista l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.
In relazione alla estensione di tali agevolazioni ai soggetti portatori di handicap psichici si sottolinea che il beneficio è previsto solo in favore di persone non autosufficienti per le quali la condizione di particolare gravità prevista dall'art. 3, comma 3, della
Si ritiene che i veicoli destinati a facilitarne la locomozione non sempre necessitano di particolari specifici adattamenti, potendo essere sufficienti anche accessori di serie, qualora questi siano prescritti dalla competente commissione medica.
2.3.6 Modifica alle norme sulla indetraibilità dell'imposta afferente alcuni impianti di telefonia fissa e alle spese di rappresentanza.
Il comma 1, lett. a), dell'art. 31, apporta modifiche all'art. 19-bis1 del
Per quanto concerne le prime la limitazione all'esercizio della detrazione dell'imposta, consentita nella misura del 50%, per l'acquisto, l'importazione, le prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 del
Per quanto concerne le spese di rappresentanza, quali risultano definite ai sensi dell'art. 74 del T.U.I.R., in base alle nuove disposizioni l'indetraibilità dell'I.V.A. non opera in relazione a quelle sostenute per effettuare acquisti di beni il cui costo unitario non sia superiore a lire cinquantamila. Si deve ritenere che l'intervento del legislatore sia teso ad evitare che per tali operazioni sia negato il diritto alla detrazione, trattandosi di cessioni di modico valore, poste in essere nell'ordinario esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La detrazione deve ritenersi consentita, pertanto, non soltanto per la espressa inapplicabilità dalla norma di indetraibilità oggettiva di cui all'art. 19-bis-1, lett. h), ma anche per la implicita inapplicabilità dell'art. 19, secondo comma, del
Si rammenta in proposito che la
2.3.7 Modifiche al settore dei rottami.
La disposizione in esame ha ampliato l'ambito oggettivo di applicazione del particolare regime I.V.A. previsto dall'art. 74, nono comma, come modificato dall'art. 41 del collegato alla legge finanziaria per l'anno 2000 (
Ai beni, espressamente richiamati nell'art. 74, nono comma, vengono aggiunti il filo di rame con diametro superiore ai 6 millimetri, il filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri ed il filo di leghe di alluminio con diametro superiore a sette millimetri.
2.3.8 Rimborsi.
I rimborsi di eccedenze d'imposta detraibili, richiesti ai sensi dell'art. 30 del
L'esonero dalla prestazione delle garanzie opera sia per i rimborsi non ancora liquidati alla data di apertura del fallimento o di inizio della liquidazione coatta amministrativa, sia per quelli successivamente presentati dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore.
2.3.9 Aliquota 4% alle cessioni di prodotti editoriali per soggetti non vedenti.
L'art. 31, comma 1, lettera d), n. 1, della legge finanziaria modifica il n. 18 della tabella A, parte seconda, allegata al
Le cessioni di tali beni, in quanto costituiscono sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap, erano già soggette alla aliquota del 4%, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del
Si deve, pertanto, ritenere che in base alla disposizione in esame l'aliquota del 4% si renda applicabile alle cessioni di tali beni anche se non acquistati direttamente dai soggetti non vedenti o ipovedenti purché siano destinati ad essere utilizzati dai medesimi.
Il n. 2 della disposizione in esame, modificando il n. 35 della tabella A, parte seconda, allegata al
2.3.10 Proroga regime speciale I.V.A. in agricoltura.
Le disposizioni concernenti l'applicazione dell'I.V.A. al settore agricolo restano invariate per l'anno 2001. Mediante la proroga al 31 dicembre di tale anno del termine previsto dal comma 5 dell'art. 11 del
È inoltre posticipato al 31 dicembre del 2001 il termine a partire dal quale le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola devono essere in ogni caso unitariamente considerate.
2.3.11 Liquidazioni e versamenti da parte di contribuenti minori.
L'art. 31, comma 3, della legge in commento riduce, dall'1,50% all'1%, la misura degli interessi che i contribuenti minori devono corrispondere a titolo di maggiore imposta, ai sensi dell'art. 7 del
Trattasi dei contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessanta milioni di lire per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, e che abbiano optato per la effettuazione delle liquidazioni d'imposta trimestrali, ai sensi del citato
La misura dell'1%, prevista dalla legge finanziaria in commento, è suscettibile di ulteriori variazioni da adottare con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
La disposizione in commento acquista efficacia dal primo gennaio 2001 per cui gli interessi si renderanno applicabili nella misura dell'1% fin dal versamento relativo all'imposta dovuta per il quarto trimestre dell'anno 2000, da effettuare entro il 16 marzo del 2001.
2.4 Articolo 32 - Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche.
L'art. 32 aggiunge all'art. 18 del
Il successivo art. 33, comma 11, aggiunge il comma 3-bis all'art. 6 del
L'anzidetta norma reca una disciplina di favore per i soggetti che hanno optato ai sensi della
Il nuovo comma 3-bis del citato art. 6 del
2.5 Articolo 33 - Disposizioni in materia di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative.
2.5.1 Imposta di registro sui provvedimenti della giurisdizione amministrativa.
L'art. 33, al comma 1, modifica l'art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
Più precisamente, è stato introdotto il comma 1-bis che prevede l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota del 3% per gli atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali.
Con tale modifica sono stati attratti all'obbligo della registrazione in termine fisso gli atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
Conseguentemente è stata modificata la nota II) in calce allo stesso art. 8 inserendovi il riferimento agli atti di cui sopra i quali non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto.
Ciò in conformità ai criteri di applicazione del tributo previsti per gli atti dell'autorità giudiziaria in genere, in relazione ai quali sono state fornite istruzioni, da ultimo con
La disposizione in esame attrae a regime ordinario, ai fini dell'imposta di registro, i provvedimenti della giurisdizione amministrativa considerato che, a seguito della
La previsione in esame ha carattere innovativo e, ai sensi del comma 2 dell'art. 33 in commento, si applica a decorrere dal 1° marzo 2001, cioè agli atti dell'autorità giudiziaria amministrativa pubblicati o emanati da tale data.
2.5.2 Trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati.
L'art. 33, comma 3, introduce un regime agevolato per i trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati, ai sensi della normativa statale o regionale.
Ai suddetti trasferimenti, infatti, si rende applicabile l'imposta di registro nella misura dell'1% e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Il regime agevolato trova applicazione a condizione che entro cinque anni dalla data dell'atto del trasferimento avvenga l'utilizzazione edificatoria dell'area.
Da una prima lettura delle riferite disposizioni sembra emergere un nesso funzionale tra i "trasferimenti di beni immobili" e la "utilizzazione edificatoria dell'area" nella quale l'immobile è ricompreso. Così che l'utilizzazione edificatoria dell'area (già in possesso dell'acquirente) anziché dell'immobile oggetto del trasferimento sembra porsi come condizione per fruire dell'agevolazione. Ne consegue che l'aliquota dell'1% è applicabile ai soli trasferimenti di immobili, ricompresi in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, che siano funzionali all'utilizzazione edificatoria dell'area stessa, altrimenti impedita da cause ostative preesistenti quali, ad esempio, la disponibilità da parte dell'acquirente di una superficie inferiore a quella minima richiesta dal piano particolareggiato per l'edificabilità.
2.5.3 Disposizioni agevolative in favore delle associazioni pro-loco.
L'art. 33, comma 5, inserendo dopo il comma 1 dell'art. 25 della
La disposizione in argomento prevede, quindi, anche per le associazioni pro-loco, che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della
Sulla disposizione in esame sono stati forniti chiarimenti con la
2.5.4 Agevolazioni per la Croce Rossa italiana.
L'art. 33, al comma 6, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2001, l'esonero a favore della Croce Rossa italiana dal pagamento del canone radio dovuto per tutte le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario.
Con tale previsione sono stati estesi alla Croce Rossa i benefici tributari già stabiliti dal comma 16 dell'art. 24 della
2.5.5 Modifiche al regime del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
L'art. 33, comma 7, interviene nell'art. 9, comma 8, della
Con il comma 8 viene abrogato il comma 10 dello stesso art. 9 il quale prevedeva l'emanazione di un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contenente i criteri per la ripartizione dei proventi del contributo tra le amministrazioni interessate.
Il successivo comma 9 modifica il comma 11 del predetto art. 9 della
È appena il caso di ricordare che detto termine, fissato inizialmente al 1° luglio 2000, è stato prorogato al 1° gennaio 2001 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2000.
A seguito della modifica introdotta, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il termine di applicazione del contributo unificato potrà essere ulteriormente prorogato al massimo fino al 1° luglio 2001.
2.5.6 Agevolazione cosiddetta "Prima casa".
L'art. 33 comma 12, interviene nella nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
In tal senso l'acquirente deve rendere apposita dichiarazione, a pena di decadenza, per poter usufruire dell'imposta di registro ridotta del 3%.
A seguito della modifica intervenuta, il termine entro il quale l'acquirente deve stabilire la propria residenza nel comune in cui si trova l'immobile acquistato è stato fissato in diciotto mesi, anziché in un anno come precedentemente previsto.
In virtù del richiamo alla citata nota II-bis, contenuto nel numero 21) della tabella A, parte seconda, allegata al
Ovviamente restano immutate tutte le altre condizioni necessarie per usufruire del beneficio in argomento e con particolare riferimento alla residenza si rinvia a quanto precisato nella risoluzione n. 20/E del 19 gennaio 1995 del Dipartimento delle entrate.
2.5.7 Atti e documenti esenti dall'imposta di bollo.
L'art. 33, al comma 4, interviene nella tabella, allegato B, annessa al
Con la modifica all'art. 7 è stata estesa alle banche l'esenzione in precedenza stabilita esclusivamente per le ricevute ed altri documenti relativi ai conti correnti postali diversi da quelli assoggettati all'imposta sostitutiva di cui all'art. 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al citato
Tale modifica ha ampliato l'esenzione anche dal punto di vista oggettivo in quanto risultano ora esenti non solo le ricevute e i documenti relativi ai conti correnti, ma più in generale le ricevute, le quietanze e gli altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche o dalle poste.
L'art. 8-bis introduce una ulteriore esenzione nella tabella, allegato B, per i certificati anagrafici richiesti dalle società sportive su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza.
L'art. 13-bis, infine, dispone l'esenzione per il contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'art. 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con
Tenuto conto del tenore letterale della norma in commento, l'esenzione non si applica al contrassegno invalidi con il quale viene resa nota l'autorizzazione rilasciata a persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche e prevista dal comma 4 del citato art. 381 del
2.6 Articolo 53 - Regole di bilancio per le Regioni, le Province e i Comuni.
Per l'anno 2001 viene stabilita la riassegnazione della somma di lire 2.500 miliardi - determinata dall'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici - per il rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese; sarà, pertanto, possibile proseguire nell'attività di rimborso già svolta nel corso del 1999 e dell'anno 2000.
Il secondo comma dell'articolo in esame precisa che le modalità e le procedure di rimborso da seguire sono quelle stabilite dal comma 6 dell'art. 11 della
Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.
[1] Circolare emanata dal Ministero delle finanze, Agenzia delle entrate, Direzione centrale affari giuridici e contenzioso tributario, Ufficio del Direttore centrale.