Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/02/1998 |
Numero: | 47 |
§ 98.1.39040 - Circolare 26 febbraio 1998, n. 47 .
98-47. Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli gli enti pubblici. Precisazioni in materia contributiva.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Roma, 26 febbraio 1998
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali |
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e periferici dei rami professionali |
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Ai Primari coordinatori generali e primari medico legali |
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e, per conoscenza: |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Ai Presidente e ai membri del consiglio di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei comitati regionali |
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Ai Presidenti dei comitati provinciali |
Sommario:
1) Iscrivibilità al Fondo integrativo del personale assunto con contratto a tempo determinato e del personale adibito da Istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria.
2) Obbligo del versamento dei contributi - ai sensi dell'art. 19 della
3) prescrizione dei contributi dovuti al Fondo.
Sono pervenuti quesiti inerenti l'iscrivibilità al "Fondo per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici" del personale assunto con contratto a tempo determinato. Altri chiarimenti sono stati chiesti sull'obbligo del versamento dei contributi ai sensi dell'art. 19 della
In ordine a tali problematiche si forniscono i chiarimenti che seguono.
1) Iscrivibilità al fondo integrativo, chiarimenti
Premesso che l'art. 8 - ultimo comma - della
Si deve aggiungere che la disposizione introdotta dall'art. 1 punti b) e c) della
In conclusione quando un lavoratore viene assunto a tempo determinato per svolgere un'attività istituzionale per lo stesso insorge l'obbligo dell'iscrizione al Fondo.
Per quanto attiene l'iscrivibilità al Fondo del personale assunto con carattere di intermittenza (generalmente i messi notificatori), essa si deve escludere nei casi di assunzione per due o pochi mesi e in funzione di una o poche scadenze, mentre nei casi di assunzione a termine più lungo, al fine di determinare un parametro temporale oggettivo, si deve far riferimento a quanto stabilito dal ripetuto art. 8, secondo comma, lett. b), ed escludere dall'iscrizione al Fondo coloro che prestano servizio per
servizio per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni ad orario normale.
Peraltro, tenuto conto dell'incertezza che nel passato ha ingenerato l'interpretazione della norma, vanno considerati confermati i contributi già versati al Fondo per le categorie di cui trattasi.
Con l'occasione si precisa che il disposto dell'art. 9 della già citata legge 377 stabilisce che "sono obbligatoriamente iscritti al Fondo anche i dipendenti adibiti da Istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria, sempreché il loro rapporto di lavoro sia regolato dai contratti collettivi della categoria esattoriale". Quest'ultimo punto è stato ribadito più volte anche dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 3046 del 1996).
2) Obbligo del versamento dei contributi ai sensi dell'art. 19 della
Per i riposi usufruiti dalle lavoratrici durante il primo anno di vita del bambino, così come previsto dall'art. 10 della
Peraltro, in tali fattispecie poiché le assenze sono utili ai sensi dello stesso art. 10 ai fini dell'anzianità di servizio, il datore di lavoro, per i periodi di cui trattasi, ai sensi dell'art. 19 della
- quelle dovute per l'IVS, per il trattamento integrativo e per le prestazioni di capitale, dovranno essere calcolate sulla retribuzione che sarebbe spettata alla lavoratrice se non fosse rimasta assente, fermo restando - per i contributi IVS - il rispetto dei minimali (vedi
- le altre contribuzioni saranno calcolate sull'effettiva retribuzione corrisposta, sempre con il rispetto dei minimali giornalieri.
In tutti i casi in cui vi siano versamenti di contributi ai sensi del più volte citato art. 19, nella compilazione dei modd. DM 10/2 le aziende dovranno utilizzare uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" riportando nell'apposita casella il codice di qualifica di nuova istituzione "231" preceduto dalla dicitura " CONTR. IVS ART. 19
Per i versamenti dei contributi dovuti al Fondo (trattamento integrativo di pensione e prestazioni di capitale) dovranno essere utilizzati i previsti codici X100 e X200.
Eventuali sistemazioni contributive riguardanti periodi precedenti dovranno essere effettuate con la procedura prevista per le regolarizzazioni (DM 10/V).
Per quanto concerne la denuncia annuale delle retribuzioni individuali, è necessario tenere presente che, come previsto nelle "Istruzioni per la compilazione delle denunce O1/M e O3/M contenute nel manuale dell'aprile 1990", per i periodi interessati dall'art. 19 della
3) Prescrizione dei contributi dovuti al fondo.
Si richiama l'attenzione delle Sedi sulla circostanza che la disciplina della prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza sociale dettati dalla
Il Direttore generale
Trizzino