§ 98.1.39040 - Circolare 26 febbraio 1998, n. 47 .
98-47. Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/02/1998
Numero:47

§ 98.1.39040 - Circolare 26 febbraio 1998, n. 47 .

98-47. Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli gli enti pubblici. Precisazioni in materia contributiva.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

Roma, 26 febbraio 1998

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali  

 

e periferici dei rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e primari medico legali 

 

e, per conoscenza: 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Ai Presidente e ai membri del consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Sommario:

1) Iscrivibilità al Fondo integrativo del personale assunto con contratto a tempo determinato e del personale adibito da Istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria.

2) Obbligo del versamento dei contributi - ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1958, n. 377 - per i periodi di riposo previsti dall'art. 10 della legge n. 1204 del 1971.

3) prescrizione dei contributi dovuti al Fondo.

Sono pervenuti quesiti inerenti l'iscrivibilità al "Fondo per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici" del personale assunto con contratto a tempo determinato. Altri chiarimenti sono stati chiesti sull'obbligo del versamento dei contributi ai sensi dell'art. 19 della legge n. 377 del 1958, per quelle lavoratrici che usufruiscono dei riposi durante il primo anno di vita del bambino, così come previsto dall'art. 10 della legge n. 1204 del 1971.

In ordine a tali problematiche si forniscono i chiarimenti che seguono.

 

 

1) Iscrivibilità al fondo integrativo, chiarimenti

Premesso che l'art. 8 - ultimo comma - della legge 2 aprile 1958, n. 377 esclude dall'iscrizione al Fondo "i dipendenti assunti per lavori di carattere eccezionale o temporaneo ai sensi di particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge", si precisa che, tenuta presente anche la casistica esaminata in sede di contenzioso amministrativo, per stabilire l'iscrivibiltà al Fondo di un lavoratore si deve avere riguardo alla natura dell'attività lavorativa che lo stesso è chiamato - per contratto - a svolgere; attività che non deve avere, oggettivamente, il carattere di eccezionalità o di temporaneità conferitogli da una norma del contratto collettivo o dalla legge. Non rientra quindi nella fattispecie considerata dalla norma come fattore di esclusione dell'iscrizione al Fondo la prestazione, resa pur temporaneamente, nell'ambito di una specifica ed istituzionale attività esattoriale.

Si deve aggiungere che la disposizione introdotta dall'art. 1 punti b) e c) della legge 18 aprile 1962, nø230, che stabilisce quando un lavoratore può essere assunto con un contratto a termine attiene strettamente alla disciplina del rapporto di lavoro e non può costituire elemento discriminante ai fini dell'obbligo dell'iscrizione al Fondo, obbligo che va verificato solo alla luce di quanto detto circa la portata dell'art. 8 della legge n. 377 del 1958 e che deve essere escluso in presenza di assunzioni finalizzate alla esecuzione di lavori eccezionali o straordinari previsti dai contratti collettivi o dalla legge, che non può essere la legge n. 230 del 1962, la quale non detta alcun criterio per la individuazione "delle opere o dei servizi definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario ed eccezionale".

In conclusione quando un lavoratore viene assunto a tempo determinato per svolgere un'attività istituzionale per lo stesso insorge l'obbligo dell'iscrizione al Fondo.

Per quanto attiene l'iscrivibilità al Fondo del personale assunto con carattere di intermittenza (generalmente i messi notificatori), essa si deve escludere nei casi di assunzione per due o pochi mesi e in funzione di una o poche scadenze, mentre nei casi di assunzione a termine più lungo, al fine di determinare un parametro temporale oggettivo, si deve far riferimento a quanto stabilito dal ripetuto art. 8, secondo comma, lett. b), ed escludere dall'iscrizione al Fondo coloro che prestano servizio per

servizio per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni ad orario normale.

Peraltro, tenuto conto dell'incertezza che nel passato ha ingenerato l'interpretazione della norma, vanno considerati confermati i contributi già versati al Fondo per le categorie di cui trattasi.

Con l'occasione si precisa che il disposto dell'art. 9 della già citata legge 377 stabilisce che "sono obbligatoriamente iscritti al Fondo anche i dipendenti adibiti da Istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria, sempreché il loro rapporto di lavoro sia regolato dai contratti collettivi della categoria esattoriale". Quest'ultimo punto è stato ribadito più volte anche dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 3046 del 1996).

 

 

2) Obbligo del versamento dei contributi ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1958, n. 377 - per i periodi di riposo previsti dall'art. 10 della legge n. 1204 del 1971.

Per i riposi usufruiti dalle lavoratrici durante il primo anno di vita del bambino, così come previsto dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non sono dovuti gli ordinari contributi obbligatori, in quanto i periodi di assenza risultano indennizzati in regime di previdenza obbligatoria.

Peraltro, in tali fattispecie poiché le assenze sono utili ai sensi dello stesso art. 10 ai fini dell'anzianità di servizio, il datore di lavoro, per i periodi di cui trattasi, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 377 del 1958, è tenuto a versare la contribuzione calcolata con i seguenti criteri:

- quelle dovute per l'IVS, per il trattamento integrativo e per le prestazioni di capitale, dovranno essere calcolate sulla retribuzione che sarebbe spettata alla lavoratrice se non fosse rimasta assente, fermo restando - per i contributi IVS - il rispetto dei minimali (vedi circolare n. 806 RCV/154 del 21 luglio 1986) che, in linea di massima, saranno inferiori alla retribuzione già considerata a base del calcolo dei contributi;

- le altre contribuzioni saranno calcolate sull'effettiva retribuzione corrisposta, sempre con il rispetto dei minimali giornalieri.

In tutti i casi in cui vi siano versamenti di contributi ai sensi del più volte citato art. 19, nella compilazione dei modd. DM 10/2 le aziende dovranno utilizzare uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" riportando nell'apposita casella il codice di qualifica di nuova istituzione "231" preceduto dalla dicitura " CONTR. IVS ART. 19 L. n. 377 del 1959". Detto codice deve essere seguito dal numero dei dipendenti, dal numero delle giornate nelle quali si collocano le assenze e dalle retribuzioni da assoggettare al solo contributo IVS.

Per i versamenti dei contributi dovuti al Fondo (trattamento integrativo di pensione e prestazioni di capitale) dovranno essere utilizzati i previsti codici X100 e X200.

Eventuali sistemazioni contributive riguardanti periodi precedenti dovranno essere effettuate con la procedura prevista per le regolarizzazioni (DM 10/V).

Per quanto concerne la denuncia annuale delle retribuzioni individuali, è necessario tenere presente che, come previsto nelle "Istruzioni per la compilazione delle denunce O1/M e O3/M contenute nel manuale dell'aprile 1990", per i periodi interessati dall'art. 19 della legge n. 377 del 1958 dovrà essere compilato un apposito modello 01/M., in quanto per i periodi stessi sono variate le assicurazioni coperte.

 

 

3) Prescrizione dei contributi dovuti al fondo.

Si richiama l'attenzione delle Sedi sulla circostanza che la disciplina della prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza sociale dettati dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 - art. 3, comma 9 - si applica anche alle contribuzioni dovute al Fondo sia per quanto riguarda i nuovi termini sia per quanto concerne il divieto dell'ammissibilità a versare i contributi dopo che per gli stessi sia intervenuta la prescrizione (vedi circolare n. 262 del 13 ottobre 1995).

Il Direttore generale

Trizzino