§ 98.1.42793 - Circolare 26 ottobre 2000, n. 45 .
Istruzioni operative inerenti l'applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 20 dicembre 1999 in tema di "Trattamento di fine [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/10/2000
Numero:45

§ 98.1.42793 - Circolare 26 ottobre 2000, n. 45 .

Istruzioni operative inerenti l'applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 20 dicembre 1999 in tema di "Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensionistici complementari dei pubblici dipendenti".

 

Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale prestazioni previdenziali, Ufficio III.

 

 

Ai Dirigenti generali 

 

Ai Direttori degli Uffici periferici 

 

Ai Coordinatori delle attività professionali 

 

Loro sedi 

 

 

Facendo seguito alla circolare 8 giugno 2000, n. 29, si trasmettono le seguenti istruzioni operative inerenti l'applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 20 dicembre 1999 in tema di "Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensionistici complementari dei pubblici dipendenti".

 

 

1. Rapporti di lavoro a tempo determinato.

Con riferimento al comma 9 dell'art. 1 del citato D.P.C.M., per i rapporti di lavoro a tempo determinato presso pubbliche Amministrazioni deve essere erogato il T.F.R. ai sensi dell'art. 2120 c.c. così come modificato dalla legge n. 297 del 1982, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, che, lo ricordiamo, è il 30 maggio 2000. Nello stesso comma è specificato che l'applicazione di tale disposizione debba avvenire con le modalità definite dall'Accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999.

Inoltre, è anche stabilita l'abrogazione dell'art. 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177 - la quale dispone che il diritto alla prestazione si matura dopo almeno un anno d'iscrizione al Fondo ex E.N.P.A.S. - e di ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto da tale comma, annullando quella che, di fatto, era l'unica limitazione all'iscrivibilità del personale alle gestioni previdenziali confluite nell'I.N.P.D.A.P.

Pertanto, considerando anche il ruolo affidato all'I.N.P.D.A.P. dallo stesso D.P.C.M. ai commi 6 e 7, in tema di accantonamento e liquidazione del T.F.R. per il personale dello Stato, delle aziende di Stato, della scuola, dell'università, della sanità e degli Enti locali, spetta allo stesso Istituto l'obbligo all'erogazione del T.F.R. per il suddetto personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, anche se inferiore a dodici mensilità.

1.1. Prestazioni.

Per quanto concerne le prestazioni si devono considerare due diverse ipotesi.

a) Periodi di lavoro prestato a tempo determinato sorti successivamente al 30 maggio 2000 (31 maggio 2000).

In questa fattispecie, la prestazione è integralmente calcolata secondo le regole previste dall'art. 2120 c.c. e seguenti, così come dettagliatamente descritte nella circolare n. 29 del 2000.

Le voci contrattuali utili per il T.F.R. sono indicate all'art. 4 dell'Accordo quadro e nei contratti collettivi di categoria.

Alla data di risoluzione del rapporto di lavoro del personale in questione, l'Ente datore di lavoro dovrà comunicare alla sede I.N.P.D.A.P. competente per territorio le retribuzioni utili ai fini del T.F.R. percepite durante il servizio, secondo un nuovo prospetto di liquidazione in corso di predisposizione da parte della Direzione centrale competente, ciò in attesa di ulteriori disposizioni una volta a regime il nuovo sistema informativo (N.S.I.) anche per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto.

La Sede provvederà a liquidare la prestazione sulla base di un programma informatico transitorio (in attesa, come detto, delle procedure a regime del N.S.I.), realizzato mediante una implementazione nella "procedura Bull" attualmente in uso per l'erogazione delle indennità di buonuscita. La prima versione di tale procedura transitoria è di prossima distribuzione;

b) Periodi di lavoro prestato a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000.

Alla luce dell'interpretazione letterale del citato comma 9 dell'art. 1 del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, non smentita dai Ministeri vigilanti, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000, che non abbiano nel frattempo dato luogo ad eventuali liquidazioni da parte dall'Amministrazione di appartenenza, saranno oggetto di T.F.R. ai sensi dell'art. 2120 c.c. e seguenti. Per questi si deve fare riferimento alla maturazione del diritto onde applicare le regole sul passaggio al T.F.R. disciplinate dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. che precisa: «il computo dell'indennità di fine servizio maturata fino a tale data sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata unitamente alle quote di trattamento di fine rapporto maturate a far tempo dalla data dell'opzione saranno effettuate secondo le norme previste».

Pertanto, qualora il periodo compreso fra l'inizio del rapporto di lavoro ed il 30 maggio 2000 abbia fatto maturare il diritto ad una prestazione di fine servizio (indennità di buonuscita o indennità premio servizio), questa costituisce il montante che, unitamente alle quote di T.F.R. maturate nel periodo compreso fra il 31 di maggio ed il termine del rapporto di lavoro, formeranno il complessivo trattamento di fine rapporto, secondo le regole già note della legge n. 297 del 1982. Il montante sopra indicato è, ovviamente, comprensivo dei periodi comunque valutabili secondo la previgente normativa (ad es. riscatti deliberati e contestuali per servizi e periodi precedentemente svolti, compreso il servizio militare di leva, laurea, ecc. e per i quali sia stata presentata regolare richiesta entro l'entrata in vigore del D.P.C.M.).

Resta intesa la possibilità di riscattare in regime di T.F.R. i soli periodi a tempo determinato così come in altro paragrafo meglio illustrato.

Gli Enti datori di lavoro dovranno inviare, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato:

- il modello PL1, ovvero il modello 350P, per il periodo intercorrente fra l'inizio del rapporto di lavoro fino al 30 maggio 2000;

- il nuovo modello di liquidazione del T.F.R. per il periodo intercorrente fra il 31 maggio 2000 ed il termine del rapporto di lavoro.

Gli Uffici I.N.P.D.A.P., sulla base delle comunicazioni delle Amministrazioni, procederanno ad una "liquidazione virtuale" del T.F.S. maturato fino al 30 maggio 2000, che confluisce, quale 'primo accantonato' nel T.F.R. per il complessivo periodo di servizio, comprensivo di eventuali riscatti nei casi previsti.

Va sottolineato che la base retributiva da prendere in considerazione per il calcolo del T.F.S. virtuale alla data suddetta deve far chiaramente riferimento al giorno antecedente l'entrata in vigore del D.P.C.M., per la indennità di buonuscita, mentre per la I.P.S. varrà la retribuzione corrispondentemente calcolata secondo la normativa di riferimento alla stessa data.

Tuttavia, la più complessa procedura informatica conseguente alla "liquidazione virtuale", richiede tempi più lunghi per la sua predisposizione.

Pertanto, per la liquidazione di queste particolari fattispecie (periodi di lavoro a tempo determinato a cavallo dell'entrata in vigore del D.P.C.M. e con maturazione alla stessa data del diritto ad una prestazione T.F.S.) si dovrà attendere la relativa successiva implementazione della procedura provvisoria di liquidazione del T.F.R.

Qualora al 30 maggio 2000 non si sia maturato il diritto ad una prestazione secondo le previgenti normative, per l'intero periodo dovrà essere liquidato il T.F.R. Da ciò consegue che le Amministrazioni dovranno produrre il nuovo modello di liquidazione riportando le retribuzioni utili ai fini del T.F.R. per l'intero periodo di lavoro, compreso quello svolto, senza soluzione di continuità, antecedentemente al 30 maggio 2000. In questi casi, così come in quelli descritti rispettivamente al precedente punto 1.1., lettera a) (periodi di lavoro a tempo determinato sorti dopo il 30 maggio 2000) ed al successivo punto 2, lettera a) (rapporti di lavoro a tempo indeterminato sorti successivamente al 30 maggio 2000), si potrà già provvedere alla liquidazione del T.F.R. utilizzando la prima versione della procedura transitoria 'Bull', di imminente messa in esercizio.

 

 

2. Rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

a) Rapporti di lavoro a tempo indeterminato sorti successivamente al 30 maggio 2000.

Questa ipotesi ricalca quella dei rapporti di lavoro a tempo determinato sorti successivamente al 30 maggio 2000, in quanto, in base all'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, per il personale assunto successivamente a tale data si applicano le regole concessive e di computo di cui alla legge n. 297 del 1982 in materia di T.F.R.

b) Rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere al 30 maggio 2000.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente dalle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993, la cui disciplina è regolata dai contratti di comparto e dall'A.R.A.N., potrà optare per il trattamento di fine rapporto mediante sottoscrizione del modulo di adesione a Fondi contrattuali che si costituiranno nell'ambito di uno o più comparti sulla base delle indicazioni che scaturiranno in sede negoziale.

Valgono le modalità di calcolo del montante e di accantonamento già sopra illustrate. Per il personale delle Amministrazioni regionali a statuto speciale e quelle delle province autonome di Trento e Bolzano, che si avvalgono secondo i rispettivi ordinamenti, per la contrattazione, dell'A.RE.Ra.N. (art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993), fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, la questione relativa alla istituzione di fondi territoriali ai quali possono aderire lavoratori pubblici è in corso di approfondimento.

Rimane inteso che per il personale che cessi successivamente al 30 maggio 2000 da una gestione per transitare all'altra in costanza di T.F.S., continuerà ad essere applicata la legge n. 523 del 1954.

 

 

3. Riscatti.

L'applicazione del T.F.R. secondo le regole civilistiche non prevede l'istituto del riscatto. Alla luce di tale impossibilità, il D.P.C.M. 20 dicembre 1999 dispone, eccezionalmente, al comma 9, articolo 1, che i dipendenti interessati possano riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolti precedentemente al 30 maggio 2000 e che non abbiano dato luogo ad altre forme di liquidazione.

Trovandosi il soggetto in regime di T.F.R. (rapporto a tempo determinato o rapporto a tempo indeterminato per gli assunti dal 31 maggio 2000), il riscatto sarà effettuato secondo la normativa previgente valida per l'indennità di buonuscita ovvero per l'indennità premio servizio, così come disposto dal D.P.C.M.

Nei periodi da riscattare, nello spirito della norma, sono da ricomprendere anche quelli che, comportando l'obbligo iscrittivo, non hanno dato luogo alla liquidazione della prestazione perché privi di requisiti secondo i previgenti ordinamenti T.F.S. Per questi ultimi periodi, a seguito di domanda di riscatto, i contributi già versati saranno portati in detrazione all'importo del contributo di riscatto.

I periodi riscattati formeranno oggetto di una prestazione calcolata in mesi, con riferimento alle voci stipendiali valide per la previgente normativa e godute alla data della domanda di riscatto. Il relativo importo costituirà la quota da accantonarsi ai fini T.F.R. a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di deliberazione del riscatto. Il calcolo della prestazione segue il seguente schema:

- individuate le voci stipendiali utili, secondo la normativa della gestione di competenza, per il T.F.S., comprensive di tredicesima, si calcola un dodicesimo dell'80% se gestione ex E.N.P.A.S., un quindicesimo dell'80% se gestione ex I.N.A.D.E.L.;

- la risultante deve essere divisa per 12 e moltiplicata per i mesi riscattati.

I criteri e la modalità in uso secondo la normativa valida per il T.F.S., si estendono anche ai riscatti dei soli periodi di lavoro a tempo determinato chiesti in regime di T.F.R.

Si fa comunque presente che nella prima versione della procedura transitoria 'Bull' per la liquidazione del T.F.R. non sarà ancora previsto il computo di periodi da riscattare: pertanto, anche per tali casi, si dovrà attendere una successiva implementazione della procedura.

 

 

4. Diritto al T.F.R.

Si ha diritto al T.F.R. in presenza di un periodo lavorativo nel mese superiore ai 14 giorni, effettuato senza soluzione di continuità. Ad esempio, inizio rapporto al 18 giugno 2000, fine rapporto 14 luglio 2000, giorni totali lavorati 26: poiché non esiste un singolo mese lavorativo con più di 14 giorni, non si ha diritto alla liquidazione del T.F.R.

 

 

5. Legge n. 336 del 24 maggio 1970, "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati".

Per il personale a tempo determinato al 30 maggio 2000 che ha maturato, a quella data, il diritto ad una prestazione di buonuscita o di indennità premio servizio, il montante da accantonare ai fini del T.F.R. è costituito dalla prestazione comprensiva dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge n. 336 del 24 maggio 1970 e dalla conseguente rivalutazione. Alla cessazione dal rapporto di lavoro, l'onere finanziario, comprensivo della rivalutazione, sarà addebitato allo Stato.

 

 

6. Divorzio.

Le disposizioni attualmente vigenti per il coniuge divorziato, attualmente applicabili nel trattamento di fine servizio, si estendono integralmente anche agli effetti del T.F.R.

 

 

7. Prescrizione e termini di pagamento.

Per l'erogazione del T.F.R. valgono i termini prescrizionali attualmente vigenti.

I termini di pagamento rimangono immutati, con l'avvertenza che la cessazione dal servizio a tempo determinato è da considerarsi cessazione per limiti di servizio.

Per quanto non contemplato si fa riferimento alla circolare n. 29 del 8 giugno 2000 ed eventuali casi specifici saranno oggetto di successive disposizioni.

Il Direttore generale

Andrea Simi