§ 98.1.36291 - Circolare 7 settembre 1996, n. 177 .
Art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.


Settore:Normativa nazionale
Data:07/09/1996
Numero:177


Sommario
Art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 


§ 98.1.36291 - Circolare 7 settembre 1996, n. 177 .

Art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

Direzione centrale 

 

contributi 

 

Direzione centrale 

 

pensioni 

 

Direzione centrale 

 

ragioneria e finanza 

 

 

Roma, 7 settembre 1996 

 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali 

 

e periferici dei rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e 

 

primari medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del 

 

consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati 

 

amministratori di fondi, gestioni 

 

e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Sommario

1) L'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede un massimale annuo di 132 milioni della base contributiva e pensionabile per i nuovi iscritti dal 1.1.1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo.

2) Trattamento contributivo della parte di reddito eccedente il massimale annuo destinata al finanziamento di Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

 

 

1) Applicazione del massimale contributivo.

L'art. 2, comma 18 della legge di riforma del sistema pensionistico prevede, tra l'altro, che per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di L. 132 milioni sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, rivalutabile annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come calcolato dall'ISTAT.

Lo stesso massimale si applica per coloro che optano per il sistema contributivo ai sensi del comma 23 dell'articolo 1 con effetto sui periodi successivi all'opzione.

La norma al momento trova applicazione solo per i lavoratori nuovi iscritti considerato che per gli optanti la condizione per tale scelta si verifica dopo la maturazione di un quinquennio di anzianità nel sistema contributivo decorrente dal 1° gennaio 1996.

Si forniscono, pertanto, le seguenti istruzioni per quel che riguarda le gestioni pensionistiche per i lavoratori dipendenti gestite dall'Istituto (FPLD e Fondi speciali sostitutivi) e si richiama, per quanto riguarda la gestione dei lavoratori autonomi di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, la circolare n. 112 del 25 maggio 1996.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva si intendono coloro che si iscrivono alle predette gestioni pensionistiche con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 e non vantino alcuna anzianità contributiva maturata a tale data in gestioni pensionistiche obbligatorie.

Agli effetti degli adempimenti contributivi si osserveranno i seguenti criteri:

a) Per i lavoratori assunti dopo il 31.12.1995, nel momento in cui il loro livello retributivo si attesti al di sopra del massimale annuo di L. 132 milioni, i datori di lavoro dovranno acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996.

In caso affermativo sottoporranno a contribuzione pensionistica l'intera retribuzione senza cioè applicare il massimale.

b) In caso di dichiarazione negativa ed in assenza di diverse risultanze eventualmente rilevate da altra fonte in possesso del datore di lavoro, quest'ultimo sottoporrà al prelievo contributivo ai fini pensionistici la sola quota di retribuzione sino al massimale annuo di L. 132 milioni annualmente rivalutabile.

c) Il massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione pensionistica ivi compresa l'aliquota aggiuntiva pensionistica dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438. [1]

Il massimale predetto non opera, invece, per le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale nonché per le addizionali all'aliquota del predetto F.P.L.D. (0,20% assistenza malattia pensionati, 0,10% asili nido).

d) Il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti parzialmente retribuito.

I datori di lavoro sottoporranno a contribuzione pensionistica (oltre che alle altre contribuzioni) mese per mese l'intera retribuzione sino al raggiungimento del massimale annuo (per il 1996 L. 132 milioni); sottoporranno la parte eccedente alla restante contribuzione previdenziale ed assistenziale ed alle suddette aliquote 0,20% e 0,10% secondo le misure previste dalle norme in vigore.

e) Agli effetti dell'applicazione del massimale si intende per retribuzione quella in denaro ed in natura imponibile quale definita dalle norme regolatrici (per il FPLD l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni).

f) Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si susseguono nel corso dell'anno le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale.

Pertanto, il dipendente è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo certificazione delle retribuzioni rilasciata dai precedenti datori di lavoro ovvero copia del mod. 01/M.

g) In caso di rapporti di lavoro simultanei, le retribuzioni derivanti dai due distinti rapporti si cumulano agli effetti del massimale.

I due datori di lavoro provvederanno a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente sino a quando tenendo conto della retribuzione derivante dal simultaneo rapporto non venga raggiunto il massimale.

Per il mese in cui si verifica il superamento del massimale, la quota di retribuzione imponibile verrà determinata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del massimale medesimo.

Il lavoratore è tenuto a fornire ai datori di lavoro gli elementi occorrenti per effettuare le relative operazioni.

1.1. Modalità di compilazione delle denunce di mod. DM 10 per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori per i quali, per effetto del superamento del massimale contributivo previsto dall'art. 2, comma 18 della legge n. 335 del 1995 (per il 1996 L. 132 milioni), non è più dovuto il contributo al F.P.L.D.

Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- esporranno i dati retributivi e contributivi riferiti alle retribuzioni sino al raggiungimento del massimale, da assoggettare a tutte le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, unitamente a quelle degli altri lavoratori della stessa qualifica, secondo le consuete modalità;

- esporranno i dati retributivi e contributivi riferiti alle retribuzioni eccedenti il massimale, da assoggettare alle contribuzioni diverse da quella dovuta al F.P.L.D., utilizzando il codice "tipo contribuzione" di nuova istituzione "98", avente il significato di "lavoratori soggetti al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18 della legge 8 agosto 1995, n. 335".

In particolare, le aziende esporranno i dati in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod DM10/2, riportando:

- nella casella "cod" i codici

"298" preceduto dalla dicitura "Imp. non sogg. IVS"

"398" preceduto dalla dicitura "Dir. non sogg. IVS"

"898" preceduto dalla dicitura "Viagg. non sogg. IVS";

- nella casella "n. dipendenti" il numero dei lavora- tori con retribuzione eccedente il massimale;

- nella casella "retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni eccedenti il predetto massimale";

- nella casella "Somme a debito del datore di lavoro" l'importo dei contributi diversi da quelli di pertinenza del F.P.L.D.;

- nella casella "numero giornate" sarà indicato il numero delle giornate per le quali non è dovuta contribuzione pensionistica per superamento del massimale.

Le stesse modalità dovranno essere osservate per i lavoratori iscritti ai Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS.

Il codice tipo contribuzione "98" non deve essere, ovviamente, utilizzato per i lavoratori iscritti a Fondi diversi da quelli gestiti dall'INPS, per i quali dovranno essere seguite le consuete modalità.

Qualora i datori di lavoro espongano i dati relativi alla contribuzione per le indennità economiche di malattia, di maternità e Gescal separatamente da quelli delle altre contribuzioni, le retribuzioni riferite ai lavoratori interessati dal massimale dovranno essere sommate ed esposte unitamente alle retribuzioni degli altri dipendenti.

Nessuna particolare modalità dovrà essere osservata ai fini della compilazione dei modd. DM10/S.

1.2. Modalità di compilazione dei modelli 01/M.

a) Lavoratori iscritti al F.P.L.D.

I datori di lavoro interessati dovranno compilare i modd. 01/M, relativi ai lavoratori in oggetto, secondo le consuete modalità, tenendo presente che:

- nel quadro "B";

- nelle caselle "competenze correnti" e "altre competenze" verranno indicate le retribuzioni sottoposte a contribuzione pensionistica per l'ammontare complessivo del massimale;

- nelle caselle "sett." e "n. gg. retr." verranno indicate rispettivamente le settimane e le giornate retribuite, ivi comprese, quelle per le quali non sia stata corrisposta contribuzione pensionistica per superamento del massimale;

- nel quadro "C";

- nella casella "tipo" va riportato il codice "98";

- nella casella "periodo dal-al" vanno indicate, rispettivamente, nella forma GG.MM.AA., la data iniziale e quella finale del periodo di lavoro complessivamente prestato;

- nella casella "retribuzione" va riportato l'importo eccedente il massimale;

- nella casella "n. sett. retr." lo stesso valore indicato nella casella "sett." del quadro "B".

b) Lavoratori non iscritti al F.P.L.D.

I modelli 01/M vanno compilati secondo le consuete modalità.

c) Lavoratori iscritti a Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS.

I datori di lavoro interessati dovranno compilare i modd. 01/M secondo le consuete modalità, tenendo presente che nel quadro "C":

- la retribuzione da indicare ai fini pensionistici è quella contenuta entro il massimale;

- in un ulteriore rigo deve essere indicato:

- nella casella "tipo" il codice "98";

- nella casella "periodo dal-al" vanno indicate, rispettivamente, nella forma AA.MM.GG., la data iniziale e quella finale del periodo di lavoro complessivamente prestato;

- nella casella "retribuzione" l'importo eccedente il massimale;

- nella casella "n. gg. retr." lo stesso dato considerato ai fini della contribuzione per il Fondo.

 

 

2) Trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale destinata al finanziamento di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579 (G.U. n. 19 del 24.1.1996).

Il decreto legislativo n. 579 del 1995, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, ha disciplinato il trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo e pensionabile di 132 milioni ove destinata al finanziamento di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell'allegare il testo del decreto-legislativo in argomento, le cui istruzioni applicative per la parte relativa al regime fiscale rientrano nella competenza dell'Amministrazione finanziaria, per quanto riguarda l'aspetto contributivo il comma 5 dell'art. 1 del decreto-legislativo stabilisce quanto segue:

"Alla contribuzione, nei confronti della quale opera la deduzione fiscale di cui al comma 2, si applica:

a) ove a carico del datore di lavoro, il contributo di solidarietà di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

b) ove a carico del lavoratore, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento in favore della gestione pensionistica obbligatoria cui il lavoratore medesimo è iscritto; a tale contributo si applicano le disposizioni in materia di riscossione, di termini di prescrizioni e di sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza."

In relazione a quanto disposto dalla norma, si formulano pertanto le seguenti notazioni:

A) Contribuzione a carico del datore di lavoro.

Si rammenta in primo luogo che l'art. 12 del decreto legislativo n. 124 del 1993 ha confermato il contributo di solidarietà nella misura del 10%, previsto dall'art. 9-bis della legge 1° giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme (diverse dalle quote TFR) destinate alla previdenza pensionistica complementare disciplinata dallo stesso decreto legislativo, così come ha ribadito l'obbligo dello stesso contributo sugli accantonamenti a forme integrative previdenziali ed assistenziali previste dallo stesso arti- colo 9-bis [2].

La norma sopra riportata di cui al comma 5 risulta, quindi, confermativa dell'obbligazione contributiva di solidarietà del 10% sulla contribuzione a carico del datore di lavoro destinata alla previdenza complementare, oggetto di deduzione fiscale, obbligazione stabilita in via generale dal citato art. 12.

B) Contribuzione a carico del lavoratore oggetto della deduzione fiscale.

Viene istituito un contributo del 2% gravante sul lavoratore sulla contribuzione a carico di questo destinato ai fondi pensionistici complementari di cui al decreto legislativo 124 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni oggetto dell'esenzione fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 579 del 1995.

Al versamento del contributo destinato alla gestione pensionistica obbligatoria di iscrizione provvedono i datori di lavoro con la ordinaria denuncia contributiva relativa al mese in cui il contributo viene prelevato per essere versato al fondo pensionistico complementare .

2.1. Modalità di compilazione delle denunce di mod. DM10/2 per il versamento dei contributi di solidarietà. Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

Contributo a carico del datore di lavoro:

- posto che, come già detto, l'intero accantonamento a carico del datore di lavoro devoluto alla previdenza complementare è soggetto al contributo del 10%, i datori di lavoro procederanno nel modo seguente:

- calcoleranno il 10% sull'accantonamento complessivo;

- calcoleranno il 10% sulla contribuzione oggetto della deduzione fiscale di cui all'art. 1, comma 2 del decreto- legislativo n. 579 del 1995 ed esporranno il dato in uno dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dal codice di nuova istituzione "M920" e dalla dicitura "Ctr. 10% D.Lgs. n. 579 del 1995" nonché dal numero dei dipendenti e, nella casella "retribuzione" dalle somme costituenti la base imponibile. Nessun dato sarà, invece, indicato nella casella "numero giornate";

- esporranno la restante parte del contributo di solidarietà con le modalità di cui alla circolare 20 giugno 1991, n. 161 e cioè in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "art. 9-bis L. n. 166 del 1991" e dal codice "M900" nonché dal numero dei dipendenti e nella casella "retribuzioni", dalle somme costituenti la base imponibile.

Contributo a carico del lavoratore:

- i datori di lavoro esporranno il contributo di solidarietà del 2 per cento a carico del lavoratore sulla contribuzione nei confronti della quale opera la deduzione fiscale di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 579 del 1995 in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dal codice di nuova istituzione "M921" e dalla dicitura "Ctr. 2% D.Lgs. n. 579 del 1995" nonché dal numero dei dipendenti e, nella casella "retribuzione" dalle somme costituenti la base imponibile. Nessun dato sarà, invece, indicato nella casella "numero giornate".

3) Istruzioni contabili

Il contributo di solidarietà previsto dal citato decreto legislativo n. 579 del 1995, sia a carico del datore di lavoro che a carico del lavoratore, dovrà essere imputato, per ciascuna Gestione interessata, ai conti di nuova istituzione riportati nell'allegato n. 2.

Il Direttore generale

Trizzino

[1] Per il FPLD tale aliquota è fissata dal 1.1.1996 per la generalità dei casi nella misura del 32,70%.

[2] Si pone in evidenza che lo stesso art. 12 del D.Lgs. n. 124 del 1993 conferma, invece, l'assoggettamento alla ordinaria contribuzione obbligatoria di previdenza e di assistenza sociale (ovviamente sia per la parte a carico del datore di lavoro che per quella a carico del lavoratore) delle quote di retribuzione a carico del lavoratore destinate a previdenza complementare.

[3] La somma dei due dati (contributo contraddistinto dal codice "M920" e dal codice "M900") deve risultare pari al 10% del complessivo accantonamento.

 

 

Allegato

 

Variazioni al piano dei conti 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

DZR 21/29 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1,comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dalle 

 

aziende tenute alla denuncia e al 

 

versamento con il sistema di cui al 

 

D.M. 5 febbraio 1969, di competenza 

 

degli anni precedenti 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid.art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 

Sist.DM 

5.2.69-A.P 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

DZR 21/89 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dalle 

 

aziende tenute alla denuncia e al 

 

versamento con il sistema di cui al 

 

D.M. 5 febbraio 1969, di competenza 

 

dell'anno in corso 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid.art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 

Sist.DM 

5.2.69-A.C 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

ELR 21/29 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dalle 

 

aziende tenute alla denuncia e al 

 

versamento con il sistema di cui al 

 

D.M. 5 febbraio 1969, di competenza 

 

degli anni precedenti 

Denominazione abbreviata 

Ctr.Solid.Art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 Sist.Dm 

 

5.2.69-A.P 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

ELR 21/89 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dalle 

 

aziende tenute alla denuncia e al 

 

versamento con il sistema di cui al 

 

D.M. 5 febbraio 1969, di competenza 

 

dell'anno in corso 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid.art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 sist.dm 

 

5.2.69-A.C 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

ETR 21/29 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dalle 

 

aziende tenute alla denuncia e al 

 

versamento con il sistema di cui al 

 

D.M. 5 febbraio 1969, di competenza 

 

degli anni precedenti 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid.art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 

Sist.DM 

5.2.69-A.P 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

ETR 21/89 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dalle 

 

aziende tenute alla denuncia e al 

 

versamento con il sistema di cui al 

 

D.M. 5 febbraio 1969, di competenza 

 

dell'anno in corso 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid.art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 

Sist.DM 

5.2.69-A.C 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPR 21/29 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dalle 

 

aziende tenute alla denuncia e al 

 

versamento con il sistema di cui al 

 

D.M. 5 febbraio 1969, di competenza 

 

degli anni precedenti 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid.art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 

Sist.DM 

5.2.69-A.P 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPR 21/89 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dalle 

 

aziende tenute alla denuncia e al 

 

versamento con il sistema di cui al 

 

D.M. 5 febbraio 1969, di competenza 

 

dell'anno in corso 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid.art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 

Sist.DM 

5.2.69-A.C 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPZ 21/21 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto 

 

dall'Istituto Bancario San Paolo di 

 

Torino con il sistema di denuncia e 

 

versamento di cui al D.M. 5 febbraio 

 

1969, di competenza degli anni 

 

precedenti 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid.art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 

S.Paolo 

TO-A.P 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPZ 21/51 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto 

 

dall'Istituto Bancario San Paolo di 

 

Torino con il sistema di denuncia e 

 

versamento di cui al D.M. 5 febbraio 

 

1969, di competenza dell'anno in corso 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid.art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 

S.Paolo 

TO-A.C 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPZ 21/22 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dalla 

 

Cariplo con il sistema di denuncia e 

 

versamento di cui al D.M. 5 febbraio 

 

1969, di competenza degli anni 

 

precedenti 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid.art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 

Cariplo 

A.P 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPZ 21/52 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dalla 

 

Cariplo con il sistema di denuncia e 

 

versamento di cui al D.M. 5 febbraio 

 

1969, di competenza dell'anno in orso 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid.art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 Cariplo- 

 

A.C 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPZ 21/23 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dal Monte 

 

dei Paschi di Siena con il sistema di 

 

denuncia e versamento di cui al D.M. 5 

 

febbraio 1969, di competenza degli anni 

 

precedenti 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid.art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 

M.Paschi 

Siena-A.P 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPZ 21/53 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dal Monte 

 

dei Paschi di Siena con il sistema di 

 

denuncia e versamento di cui al D.M. 5 

 

febbraio 1969, di competenza dell'anno 

 

in corso 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid. art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 

M.Paschi 

Siena-A.C 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPZ 21/24 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dalla 

 

Cassa di Risparmio di Torino con il 

 

sistema di denuncia e versamento di cui 

 

al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza 

 

degli anni precedenti 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid. art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 

Cassa 

Risp.to.-a.p 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPZ 21/54 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dalla 

 

Cassa di Risparmio di Torino con il 

 

sistema di denuncia e versamento di cui 

 

al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza 

 

dell'anno in corso 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid.art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 

Cassa 

Risp.TO.-A.C 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPZ 21/25 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dalla 

 

Cassa di Risparmio di Firenze con il 

 

sistema di denuncia e versamento di cui 

 

al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza 

 

degli anni precedenti 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid.art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 

Cassa 

Risp.FI-A.P 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPZ 21/55 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dalla 

 

Cassa di Risparmio di Firenze con il 

 

sistema di denuncia e versamento di cui 

 

al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza 

 

dell'anno in corso 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid. art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 

Cassa 

Risp.FI-A.C 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPZ 21/26 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dalla 

 

Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele 

 

per le province Siciliane con il 

 

sistema di denuncia e versamento di cui 

 

al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza 

 

degli anni precedenti 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid. art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 

Cassa 

R.V.E.-A.P 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPZ 21/56 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dalla 

 

Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele 

 

per le province Siciliane con il 

 

sistema di denuncia e versamento di cui 

 

al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza 

 

dell'anno in corso 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid.art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 

Cassa 

R.V.E.-A.C 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPZ 21/27 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dalla 

 

Cassa di Risparmio di Padova con il 

 

sistema di denuncia e versamento di cui 

 

al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza 

 

degli anni precedenti 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid. art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 

Cassa 

R.Padova-A.P 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPZ 21/57 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dalla 

 

Cassa di Risparmio di Padova con il 

 

sistema di denuncia e versamento di cui 

 

al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza 

 

dell'anno in corso 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid. art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 

Cassa 

R.Padova-A.C 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPZ 21/28 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dalla 

 

Cassa di Risparmio di Asti con il 

 

sistema di denuncia e versamento di cui 

 

al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza 

 

degli anni precedenti 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid. art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 

Cassa 

R.Asti-A.P 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPZ 21/58 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dalla 

 

Cassa di Risparmio di Asti con il 

 

sistema di denuncia e versamento di cui 

 

al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza 

 

dell'anno in corso 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid. art. 1 D.l.vo 579/95 

Cassa 

R. Asti-A.C 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPZ 21/29 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dal Banco 

 

di Sicilia con il sistema di denuncia e 

 

versamento di cui al D.M. 5 febbraio 

 

1969, di competenza degli anni 

 

precedenti 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid. art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 

Banco 

Sicilia-A.P 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPZ 21/59 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dal Banco 

 

di Sicilia con il sistema di denuncia e 

 

versamento di cui al D.M. 5 febbraio 

 

1969, di competenza dell'anno in corso 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid. art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 

Banco 

Sicilia-A.C 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPZ 21/30 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dal Banco 

 

di Napoli con il sistema di denuncia e 

 

versamento di cui al D.M. 5 febbraio 

 

1969, di competenza degli anni 

 

precedenti 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid. art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 

Banco 

Napoli-A.P 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

FPZ 21/60 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dal Banco 

 

di Napoli con il sistema di denuncia e 

 

versamento di cui al D.M. 5 febbraio 

 

1969, di competenza dell'anno in corso 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid. art. 1 D.Lgs. n. 579 del 1995 

Banco 

Napoli-A.C 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

TLR 21/29 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dalle 

 

aziende tenute alla denuncia e al 

 

versamento con il sistema di cui al 

 

D.M. 5 febbraio 1969, di competenza 

 

degli anni precedenti 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid. art. 1 D.Lgs. 

579/95.sist.dm 

5.2.69-A.P 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

TLR 21/89 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dalle 

 

aziende tenute alla denuncia e al 

 

versamento con il sistema di cui al 

 

D.M. 5 febbraio 1969, di competenza 

 

dell'anno in corso 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid. art. 1 D.Lgs. 

579/95.sist.dm 

5.2.69-A.C 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

VLR 21/29 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dalle 

 

aziende tenute alla denuncia e al 

 

versamento con il sistema di cui al 

 

D.M. 5 febbraio 1969, di competenza 

 

degli anni precedenti 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid. art. 1 D.Lgs. 

579/95.sist.dm 

5.2.69-A.P 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

VLR 21/89 

Denominazione completa 

Contributo di solidarietà su somme 

 

destinate a forme complementari di 

 

previdenza di cui all'art. 1, comma 5, 

 

del D.Lgs. n. 579 del 1995 dovuto dalle 

 

aziende tenute alla denuncia e al 

 

versamento con il sistema di cui al 

 

D.M. 5 febbraio 1969, di competenza 

 

dell'anno in corso 

Denominazione abbreviata 

Ctr.solid. art. 1 D.Lgs. 

579/95.sist.dm 

5.2.69-A.C