Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/04/1997 |
Numero: | 94 |
§ 98.1.37668 - Circolare 17 aprile 1997, n. 94 .
D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 658. Regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi e Direzione centrale pensioni.
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Ai dirigenti centrali e periferici |
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Ai coordinatori generali, centrali e periferici dei |
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rami professionali |
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Al Coordinatore generale medico legale e |
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primari medico legali |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del consiglio di |
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indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei comitati amministratori di |
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fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei comitati regionali |
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Ai Presidenti dei comitati provinciali |
Come comunicato con messaggio n. 22441 del 8 gennaio 1997 (allegato 1), l'8 gennaio 1997 è entrato in vigore il
Con la presente circolare si illustrano le disposizioni dettate dal citato decreto in materia contributiva e pensionistica.
Parte prima
1. Retribuzione imponibile
Introduzione nel Fondo dell'art. 12 della
L'art. 1 del
2. Aliquote contributive dovute al Fondo speciale
Allineamento alla misura vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.
L'aliquota contributiva dovuta al predetto Fondo è differenziata a seconda che il personale per il quale è dovuto il contributo sia o meno iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995.
2.1. Per il personale iscritto al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 il contributo è stabilito per i periodi di paga dal 1° febbraio 1997 in poi, in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in essere nell'assicurazione generale obbligatoria (32,70%). Peraltro le retribuzioni relative al mese di gennaio 1997 dovranno essere assoggettate all'aliquota del 26,43%, come previsto dal terzo comma del citato art. 1.
2.2. Per il personale già iscritto al Fondo speciale alla data del 31 dicembre 1995 l'aliquota contributiva, da calcolarsi a partire dalle retribuzioni relative al mese di gennaio 1997, è stata fissata nel 26,43% (di cui a carico del lavoratore 6,647), le aliquote di cui sopra sono comprensive della riduzione delle quote di contribuzione riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee, così come previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale D.M. 21 febbraio 1996.
Peraltro l'aliquota contributiva del 26,43% sarà gradualmente elevata, fino a raggiungere quella stabilita per l'assicurazione generale obbligatoria, così come segue:
Decorrenza |
Totale |
Datore lavoro |
Lavoratore |
|
dal 1° gennaio 1998 |
27,63 |
20,583 |
7,047 |
|
dal 1° gennaio 1999 |
28,83 |
21,383 |
7,447 |
|
dal 1° gennaio 2000 |
30,03 |
22,183 |
7,847 |
|
dal 1° gennaio 2001 |
31,23 |
22,983 |
8,247 |
|
dal 1° gennaio 2002 |
l'aliquota sarà pari a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. |
3. Aliquote di finanziamento delle prestazioni temporanee
Ammontare delle aliquote dovute per le prestazioni temporanee dal 1° gennaio 1997 per gli iscritti al Fondo.
Atteso che, come innanzi precisato, le nuove aliquote contributive sono comprensive della riduzione del 4,43% delle aliquote di finanziamento delle prestazioni temporanee previste dal richiamato decreto ministeriale, qui di seguito si riportano le aliquote dovute per le gestioni interessate a questa variazione:
- per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi 1,87% (anziché 2,01%);
- per i trattamenti economici di maternità 0,66% (anziché 1,23%);
- per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare 2,48% (anziché 6,20%).
4. Versamento dei contributi
Abrogazione dell'art. 7, comma 3, della
A decorrere dai contributi relativi al mese di gennaio 1997 il versamento dovrà essere effettuato, per tutto il personale iscritto al Fondo, entro il giorno 20 di ogni mese successivo a quello di riferimento, e non più trimestralmente, come precedentemente previsto dall'abrogato art. 7, comma 3, della
5. Modalità per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 1997
Istruzioni per la compilazione dei modd. DM10/2.
Le modalità per il versamento dei contributi, precisate con messaggio n. 28559 del 10 febbraio 1997, prevedono per tutti i lavoratori l'utilizzazione, al fine della compilazione del Mod. DM10/2 dei codici già previsti, tenendo presente la variazione delle aliquote contributive dovute al Fondo speciale e alle Gestioni delle prestazioni temporanee.
In particolare, il contributo dovuto con il codice X160 (ovvero con i codici X16P e X16S per i rapporti di lavoro part-time) è così fissato:
- contributo dovuto al Fondo (di cui 6,647% a carico del lavoratore) |
26,43% |
- contributo per Asili Nido |
0,10% |
- contributo |
0,35% |
|
|
Contributo complessivo da versare con il codice X160 |
26,88% |
5.1. Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
a) Lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura prevista per l'apprendista.
L'aliquota contributiva dovuta al Fondo, a intero carico del dipendente (codice X530) è pari al 6,647%.
La quota del contributo fisso settimanale dovuta al Fondo, a carico del datore di lavoro (codice X150) è quella prevista per l'apprendista (L. 4.558 settimanali).
b) Lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura ridotta del 25 per cento.
Il contributo dovuto con il previsto codice X560 è così fissato:
- contributo dovuto al Fondo (di cui 6,647% a carico del lavoratore) |
21,484% |
- contributo per Asili Nido |
0,075% |
- contributo Gescal |
0,263% |
|
|
Contributo complessivo dovuto con il codice X560 |
21,822% |
c) Lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura ridotta del 50 per cento.
Il contributo dovuto con il previsto codice X540 è così fissato:
- contributo dovuto al Fondo (di cui 6,647% a carico del lavoratore) |
16,539% |
- contributo per Asili Nido |
0,050% |
- contributo Gescal |
0,175% |
|
|
Contributo complessivo dovuto con il codice X540 |
16,764% |
5.2 Lavoratori assunti dalle liste speciali ai sensi dell'art. 8, comma 9, della
a) Imprese alle quali compete l'esonero totale della contribuzione a proprio carico.
Il contributo dovuto al Fondo, a intero carico del dipendente (codice X590), è pari al 6,647%.
b) Datori di lavoro ai quali compete la riduzione del 50 per cento della contribuzione a proprio carico.
Il contributo dovuto con il previsto codice X580 è così fissato:
- contributo dovuto al Fondo (di cui 6,647% a carico del lavoratore) |
16,539% |
- contributo per Asili Nido |
0,050% |
- contributo Gescal |
0,175% |
|
|
Contributo complessivo dovuto con il codice X580 |
16,764% |
Si fa presente che, a partire dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 1997, i codici sopraindicati (con esclusione del codice X150) dovranno essere seguiti anche dal "numero dipendenti" e "numero giornate", da riportare nelle previste caselle.
6. Modalità per il versamento dei contributi dal mese di febbraio 1997 in poi
Istruzioni per la compilazione dei modd. DM10/2.
In relazione alle modifiche intervenute nella misura delle aliquote contributive pensionistiche dovute per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995, i datori di lavoro, ai fini della compilazione delle denunce di mod. DM10/2, dovranno indicare separatamente i lavoratori in relazione alla data di iscrizione al Fondo, osservando le seguenti modalità.
6.1. Lavoratori iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995.
Per tali lavoratori continueranno ad essere osservate le modalità indicate al precedente punto 5) per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 1997.
6.2. Lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995.
Per tali lavoratori, come precisato al punto 2.1), il contributo è stabilito con effetto dal 1° febbraio 1997 in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in essere nell'assicurazione generale obbligatoria.
Pertanto, per tali lavoratori in luogo del previsto codice X160 (ovvero dei codici X16P e X16S per i rapporti di lavoro part-time) dovrà essere utilizzato il nuovo codice Z160 (ovvero i nuovi codici Z16P e Z16S per i rapporti di lavoro part-time).
L'importo dei contributi da versare con i predetti codici è il seguente:
- contributo dovuto al Fondo (di cui 8,89% a carico del lavoratore) |
32,70% |
- contributo per Asili Nido |
0,10% |
- contributo Gescal |
0,35% |
|
|
Contributo complessivo da versare con il codice Z160 |
33,15% |
6.2.1. Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995.
a) Lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura prevista per gli apprendisti.
Per il versamento del contributo dovuto al Fondo a carico del lavoratore, pari all'8,89 per cento, dovrà essere utilizzato, in luogo del codice X530, il codice di nuova istituzione Z530.
La quota del contributo fisso settimanale dovuta al Fondo, a carico del datore di lavoro, corrispondente a quella prevista per l'apprendista (L. 4.558 settimanali) deve continuare ad essere indicata con il previsto codice X150.
b) Lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura ridotta del 25 per cento.
Il contributo dovuto al Fondo dovrà essere versato utilizzando, in luogo del codice X560, il nuovo codice Z560.
L'importo da versare con il predetto codice è il seguente:
- contributo dovuto al Fondo (di cui 8,89% a carico del lavoratore) |
26,748% |
- contributo per Asili Nido |
0,075% |
- contributo Gescal |
0,263% |
|
|
Contributo complessivo da versare con il codice Z560 |
27,086% |
c) Lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura ridotta del 50 per cento.
Il contributo dovuto al Fondo dovrà essere versato utilizzando, in luogo del codice X540, il nuovo codice Z540.
L'importo da versare con il predetto codice è il seguente:
- contributo dovuto al Fondo (di cui 8,89% a carico del lavoratore) |
20,795% |
- contributo per Asili Nido |
0,050% |
- contributo Gescal |
0,175% |
|
|
Contributo complessivo da versare con il codice Z540 |
21,020% |
6.2.2 Lavoratori assunti dalle liste speciali ai sensi dell'art. 8, comma 9, della
a) Imprese alle quali compete l'esonero totale della contribuzione a proprio carico.
Per il versamento del contributo a carico del lavoratore pari all'8,89 per cento dovrà essere utilizzato, in luogo del codice X590, il codice di nuova istituzione Z590.
b) Datori di lavoro ai quali compete la riduzione del 50 per cento della contribuzione a proprio carico.
Il contributo dovrà essere versato utilizzando, in luogo del codice X580, il nuovo codice Z580.
L'importo da versare con il predetto codice è il seguente:
- contributo dovuto al Fondo (di cui 8,89% a carico del lavoratore) |
20,795% |
- contributo per Asili Nido |
0,050% |
- contributo Gescal |
0,175% |
|
|
Contributo complessivo da versare con il codice Z580 |
21,020% |
Anche i codici sopraindicati dovranno essere seguiti dal "numero dipendenti" e "numero giornate", da riportare nelle previste caselle.
Inoltre, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di iscrizione al Fondo e dal tipo di assunzione, ai fini del versamento del contributo aggiuntivo a carico del lavoratore dell'1% ex art. 3-ter della
Le istruzioni di cui ai precedenti punti da 1 a 6, al fine di consentirne l'immediata applicazione, sono state anticipate con messaggio n. 28559 del 10 febbraio 1997.
7. Accredito contributi agli iscritti
Introduzione dell'accredito dei contributi settimanali anziché giornalieri.
Sulla base del sistema delineato dell'art. 1, comma 7, punto a), del decreto in esame trova applicazione, anche nell'ambito del Fondo, dal 1° gennaio 1997, il criterio vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dell'accredito dei contributi settimanali anziché giornalieri; trova, altresì, applicazione il disposto dell'art. 5 del
Trova, infine, applicazione nel Fondo l'art. 7 della
- il limite della retribuzione media settimanale per l'accredito dei contributi settimanali - pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
- il limite minimo di retribuzione giornaliera sul quale sono dovuti i contributi - pari al 9,50% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
8. Contribuzione figurativa
Estensione agli iscritti al Fondo delle norme di accredito delle contribuzioni figurative in caso di malattia, di disoccupazione e di integrazione salariale già previste per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il
Il settimo comma dell'art. 1 del decreto in oggetto estende dal 1° gennaio 1997 in poi, a favore del personale iscritto al Fondo speciale, ai fini delle prestazioni pensionistiche, oltre alle disposizioni dell'art. 5 del
In particolare, per effetto delle citate disposizioni, in aggiunta alle contribuzioni figurative già accreditabili a favore degli iscritti al Fondo speciale così come individuate e illustrate con
a) - a titolo di malattia, su richiesta dell'interessato il riconoscimento introdotto dall'art. 56 del
Circa i requisiti e le relative modalità operative per l'accredito dei periodi in questione si applicheranno le stesse disposizioni emanate per l'assicurazione generale obbligatoria;
b) - a seguito di disoccupazione indennizzata, con le stesse norme e limitazioni vigenti per il personale iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L'accreditamento opera d'ufficio e, pertanto, eventuali autorizzazioni a proseguire in forma volontaria la contribuzione al Fondo potrà riguardare solo periodi precedenti o successivi a quello indennizzato e come tale già accreditato ai fini pensionistici. Anche per il riconoscimento in argomento si rinvia a quanto previsto nell'assicurazione generale obbligatoria;
c) - a seguito di corresponsione delle indennità di integrazione salariale a carico della C.I.G., la copertura figurativa dei relativi periodi avverrà con le stesse norme operative in atto per la generalità degli assicurati.
9. Riscatti e ricongiunzioni
Riflessi sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto e di ricongiunzione nel Fondo speciale derivanti dalla disposizione contenuta nell'art. 3, comma 9, del decreto in oggetto di abrogazione delle norme che prevedevano l'arrotondamento della frazione di anno ad anno intero ai fini del diritto e della misura delle pensioni.
9.1 Di particolare risalto è la norma contenuta al comma 9 dell'art. 3 del decreto in esame la quale ha abrogato le disposizioni che prevedevano l'arrotondamento ad anno intero (per eccesso o per difetto) della frazione di anno per il diritto a pensione e per la relativa misura, abrogazione questa che si riflette sui criteri con i quali si calcolano gli oneri di riscatto e di ricongiunzione dovuti in applicazione dell'art. 13 della
L'abrogazione cui si è fatto cenno decorre per espressa previsione del D.Lgs. n. 658 dal sesto mese successivo alla data (8 gennaio 1997) di entrata in vigore del decreto stesso e, pertanto, per tutte le domande di riscatto e di ricongiunzione che verranno presentate dal 1° luglio 1997 in poi le quote di pensione corrispondenti ai relativi periodi dovranno essere determinate applicando la nuova disciplina sulla base delle particolari istruzioni per la liquidazione delle pensioni a carico del Fondo speciale in relazione alla durata effettiva dei periodi utili.
Nulla è innovato per quanto concerne la determinazione della riserva matematica relativa alla quota di pensione corrispondente ai periodi di riscatto e di ricongiunzione, da calcolarsi come è noto per differenza tra il valore della pensione riferita alla complessiva anzianità assicurativa e quella relativa ai soli periodi già acquisiti nel Fondo alla data della domanda, così come prevede lo stesso decreto ministeriale 19 febbraio 1981 di attuazione del citato art. 13 della
9.2 Con l'occasione, è opportuno confermare che la norma di cui all'art. 14 della
Detto art. 14 potrà ovviamente applicarsi relativamente alle settimane che dovessero risultare prive di copertura contributiva, anche a seguito di contrazione ex art. 7 della predetta
10. Contribuzione volontaria
Temporanea riapertura dei termini per la presentazione delle domande di prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo per coloro che non avevano raggiunto il requisito minimo per il diritto a pensione, domande da presentarsi entro l'8 gennaio del 1998 a pena di decadenza.
Le disposizioni contenute nei commi 11 e 12 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 658 prevedono la temporanea riapertura dei termini di cui all'art. 12 della
In particolare, i soggetti destinatari della citata norma sono coloro che, già autorizzati alla contribuzione volontaria, abbiano effettuato versamenti al Fondo nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del decreto legislativo (8 gennaio 1997) e che, avendola sospesa, intendano proseguirla ulteriormente per acquisire un periodo assicurativo non inferiore a quello minimo previsto dalla legge per il conseguimento della pensione.
La stessa facoltà è stata concessa dal decreto in esame agli iscritti che, cessati dal servizio nel medesimo periodo tra il 1° gennaio 1993 e l'8 gennaio 1997, abbiano maturato alla data di cessazione uno dei requisiti di anzianità di cui alla tabella "B" richiamata dall'art. 2, comma 2, del
La domanda di autorizzazione alla prosecuzione della contribuzione volontaria di cui trattasi deve pervenire all'Istituto entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto e cioè entro l'8 gennaio 1998, a pena di decadenza.
Nel confermare le istruzioni di carattere generale contenute nella
Peraltro, tenuto conto della particolare disposizione di cui alla lettera c) del citato art. 12 della
Per quanto concerne le aliquote contributive cui va adeguata la contribuzione volontaria al Fondo a far tempo dalla data dalla quale ha avuto effetto la variazione dell'aliquota prevista per la contribuzione obbligatoria, si rinvia alle apposite circolari in materia, richiamando la particolare attenzione delle Sedi sulle variazioni introdotte dall'art. 1 dello stesso decreto legislativo in esame.
11. Trasferimenti
I trasferimenti delle posizioni assicurative dal Fondo speciale all'assicurazione generale obbligatoria continueranno ad essere effettuati in applicazione delle disposizioni in atto, ma senza alcun rimborso ai richiedenti della eventuale eccedenza contributiva.
Il comma 13 dell'art. 3 del decreto in esame abroga espressamente il primo comma, lettera c), dell'art. 28 della
Si precisa al riguardo che tale nuova normativa si applica alle domande presentate all'Istituto a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto, qualunque sia la collocazione temporale dei relativi periodi. Peraltro, ove si siano verificate, prima dell'entrata in vigore del decreto, le condizioni per operare il trasferimento d'ufficio delle posizioni assicurative, si applica la precedente normativa vigente in materia ed il conseguente rimborso dell'eventuale eccedenza contributiva, come da
Analogamente dovrà operarsi per le domande di trasferimento al "F.P.L.D." pervenute all'Istituto prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo in esame e inerenti a posizioni cessate anteriormente a tale data, applicando in questo caso la precedente normativa vigente nel Fondo all'atto delle domande stesse e disponendo anche il rimborso dell'eccedenza contributiva eventualmente spettante.
12. Modalità di compilazione dei modelli O1/M ed O3/M
Nuove modalità di compilazione.
Per effetto delle innovazioni apportate dal decreto legislativo in oggetto, sono variate le modalità di compilazione dei modelli in argomento a decorrere dalla denuncia relativa all'anno 1997 da presentare nel 1998.
Di seguito, pertanto, si comunicano le istruzioni per la compilazione delle denunce O3/M ed O1/M, le quali sostituiscono quelle impartite con
- MODELLO O3/M.
Il modello va compilato come per la generalità delle aziende.
- MODELLO O1/M.
QUADRO "B":
- la casella "IVS" delle "ASSICURAZIONI COPERTE" non deve essere barrata;
- per la compilazione delle altre caselle valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori e quindi, in caso di rapporto a tempo parziale, deve essere compilata la casella "SETT. UTILI".
QUADRO "C":
Deve essere compilato secondo le seguenti modalità:
a) lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995:
- nella casella "TIPO" deve essere indicato il codice "X2" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici della serie "X...");
- nella casella "RETRIBUZIONE" va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce il modello O1/M;
- nelle caselle "PERIODO DAL" "AL" deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
- nella casella "RETR. PENSIONABILE" va indicato l'importo della retribuzione pensionabile erogata nell'anno e riferita all'anno stesso, determinato in base alla previgente normativa (retribuzione teorica).
Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della
- nella casella "TIPO" il codice "X2";
- nelle caselle "PERIODO DAL" "AL" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
- nella casella "RETRIBUZIONE" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;
- nella casella "RETR. PENSIONABILE" l'importo delle competenze arretrate utili per il calcolo della pensione, determinato in base alla previgente normativa del Fondo;
b) lavoratore assunto successivamente al 31 dicembre 1995:
- nella casella "TIPO" deve essere indicato il codice "Z2" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici della serie "Z...");
- nella casella "RETRIBUZIONE" va indicato il totale degli importi indicati nelle caselle "competenze correnti" e "altre competenze" del quadro "B".
QUADRO "D"
Per quanto concerne le modalità di compilazione del quadro "D", si fa riserva di fornire le relative istruzioni.
Le modalità di compilazione dei modelli in questione dovranno essere portate a conoscenza dei datori di lavoro.
Parte seconda
1. Regime pensionistico
Il D.Lgs. n. 658 disciplina il regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza telefonici, distinguendo i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi (art. 2, comma 1) da quelli che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi (art. 2, comma 2).
1.1 - Lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi.
Per gli iscritti al Fondo che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi al 31 dicembre 1995 si applica il sistema di calcolo retributivo previsto dalla previgente normativa del Fondo quale risulta modificata dal
In proposito si richiamano le disposizioni impartite con
A norma dell'art. 2, comma 3, per il calcolo della pensione la retribuzione di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.
Pertanto per le pensioni con decorrenza compresa entro il 1° gennaio 1997 la retribuzione pensionabile, relativamente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1996, è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.
Dal 1° gennaio 1997 la retribuzione imponibile e pensionabile è quella definita dall'art. 12 della
Per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1997, in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto in questione, si rende necessario calcolare un'ulteriore quota di pensione che viene denominata "quota D".
Il D.Lgs. n. 658 estende agli iscritti al Fondo Telefonici, relativamente alle anzianità contributive maturate successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso, i limiti di retribuzione pensionabile stabiliti nel regime generale e le relative riduzioni della percentuale annua di rendimento di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 503 (art. 3, comma 4). Per la quota di pensione relativa alle predette anzianità, pertanto, non trovano più applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del citato D.Lgs. n. 503, che prevedevano per il quinquennio 1993-1997 l'applicazione di un meccanismo graduale di riduzione delle aliquote di rendimento per la quota di retribuzione pensionabile eccedente del 90 per cento il tetto pensionabile stabilito per l'assicurazione generale obbligatoria (vedere
Si indicano di seguito i rendimenti relativi alle quote di retribuzione pensionabile eccedenti il tetto che trovano applicazione alle pensioni del Fondo per le anzianità maturate a far tempo dall'8 gennaio 1997 e quindi per le pensioni con decorrenza 1° febbraio 1997:
- sino al 33% |
oltre il tetto 1,60% |
- dal 33% al 66% |
oltre il tetto 1,35% |
- dal 66% al 90% |
oltre il tetto 1,10% |
- oltre il 90% |
0,90% |
1.2 - Elevazione dell'anzianità contributiva computabile.
In armonia con quanto previsto dal sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, l'anzianità massima contributiva computabile nel Fondo Telefonici viene elevata, per le pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto, da 36 a 40 anni (art. 3, comma 1).
A norma dell'art. 3, comma 2, l'importo del trattamento complessivo della pensione liquidata esclusivamente con il sistema retributivo non può, in ogni caso, superare il più favorevole tra i seguenti parametri:
a) 80% della retribuzione pensionabile determinata in base alle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 90% della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera a), della
Ai fini dell'applicazione dei suddetti parametri, deve essere presa in considerazione, anche sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro, la retribuzione che si utilizza per la determinazione della quota "B" di pensione.
I citati parametri sono assoluti e quindi non debbono essere posti in relazione alle anzianità contributive singolarmente maturate.
1.3 - Lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi.
Per gli iscritti al Fondo che abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi al 31 dicembre 1995, la pensione è determinata in base all'art. 1, comma 12, della
La pensione, pertanto, è calcolata con il sistema retributivo per la quota corrispondente alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1996 in poi.
La quota di pensione da liquidare con il sistema contributivo nei confronti degli iscritti per i quali opera il sistema "misto" deve essere determinata in base all'art. 1, commi 6 e 7, della
Di seguito si illustrano i criteri per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo previsto dalla
1.3.1 - Calcolo della pensione secondo il sistema contributivo (articolo 1, commi 6, 8, 9, 10,
L'importo della pensione annua si calcola secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, o alla data di morte, nel caso di pensione ai superstiti di assicurato.
1.3.2 - Determinazione del montante individuale dei contributi.
Ai fini della determinazione del montante individuale dei contributi occorre:
- individuare la base imponibile annua, cioè la retribuzione annua corrispondente ai periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall'assicurato in ciascun anno;
- calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo del 33 per cento;
- determinare il montante individuale dei contributi sommando l'ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL), appositamente calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
1.3.3 - Coefficiente di trasformazione.
Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall'età di 57 anni (Tabella A allegata alla legge n. 335).
Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità, pensione di inabilità, pensione ai superstiti di assicurato) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.
Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato alla decorrenza della pensione o alla data di morte, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l'età immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il coefficiente previsto per l'età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell'età e la decorrenza della pensione (o la data di morte).
Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di mese.
1.3.4 - Misura della pensione contributiva.
Il prodotto del montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione costituisce l'importo annuo della pensione contributiva. L'importo mensile della pensione si ottiene dividendo l'importo annuo per 13.
2. Opzione ai sensi dell'art. 6 della
L'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 658 prevede che restano confermate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del
Nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato le opzioni di cui trattasi il trattamento pensionistico non potrà superare, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 503, l'importo della retribuzione pensionabile.
Com'è noto l'articolo 6 della
Il comma 3 dell'art. 1 del
Considerato che il comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 658 stabilisce che, ai fini della determinazione della misura della pensione, l'anzianità contributiva massima computabile nel Fondo Telefonici è elevata a 40 anni, per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1997 in poi la facoltà prevista dall'art. 6 della
Il combinato disposto dell'art. 6 della
A motivo dell'elevazione dell'anzianità contributiva massima a 40 anni, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° febbraio 1997 in poi, la maggiorazione prevista dall'art. 6 della
Tuttavia a coloro che abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 6 della
In particolare, per quanto concerne il calcolo della pensione devono essere osservati i criteri di seguito indicati:
A) deve essere effettuato un primo calcolo della pensione quale spetterebbe all'interessato alla data di cessazione dal servizio se non avesse effettuato l'opzione;
B) deve essere effettuato un secondo calcolo determinando la pensione spettante alla data nella quale il datore di lavoro poteva esercitare la facoltà di recesso, scorporando il periodo compreso fra la data in cui poteva avvenire l'esercizio della predetta facoltà e la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 658. Tale periodo dovrà essere utilizzato a supplemento.
La sommatoria dell'importo della pensione di cui al punto B e di quello del supplemento costituisce l'importo di pensione da porre a confronto con quello risultante dal calcolo di cui al punto A) al fine di stabilire l'importo di pensione più favorevole da mettere in pagamento.
Gli assicurati che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 658 hanno beneficiato della
3. Lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995
Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data del 31 dicembre 1995 il D.Lgs. n. 658 prevede l'erogazione della sola "pensione di vecchiaia" (art. 2, comma 5) liquidata con il sistema contributivo di cui alla
4. Trattamento minimo
L'articolo 4 della
Pertanto, come precisato con messaggio n. 22441 dell'8 gennaio 1997 (al
5. Eliminazione dello 0,50 per cento (art. 3, comma 8, D.Lgs. n. 658)
Come precisato con il citato messaggio n. 22441, l'art. 3, comma 8, del
L'art. 3, comma 8, del citato D.Lgs. n. 658 ha altresì abrogato il comma 4 dell'art. 10 della predetta
6. Eliminazione dell'arrotondamento
L'art. 3, comma 9, del D.Lgs. n. 658 ha abrogato a decorrere dal sesto mese successivo alla data della sua entrata in vigore, per i lavoratori che a tale data sono in servizio e non hanno presentato domanda di dimissioni già accettata dall'Azienda, l'art. 16, ultimo comma, della
In concreto, il comma 9 del citato art. 3 abroga la previgente disciplina dal 1° luglio 1997 per coloro che a tale data sono in servizio e non hanno presentato domanda di dimissioni accettata dall'Azienda.
Pertanto beneficeranno dell'arrotondamento indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione:
- i lavoratori i quali alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 658 (8 gennaio 1997) abbiano cessato dal rapporto di lavoro o che, pur non avendo cessato il rapporto di lavoro entro tale data, abbiano presentato domanda di dimissioni già accettata dall'Azienda;
- i lavoratori che abbiano presentato entro la data del 30 giugno 1997 domanda di dimissioni e sia stata accettata entro la stessa data dall'Azienda.
Per le pensioni con decorrenza dal 1° luglio 1997 in poi, per le quali non opera l'arrotondamento, l'anzianità contributiva deve essere computata in settimane; a tale scopo devono essere applicati i parametri stabiliti per l'assicurazione generale obbligatoria, riportati nella
- 1 contributo mensile = 4,333 contributi settimanali;
- 1 contributo annuo = 52 contributi settimanali.
7. Anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia (art. 3, comma 10, D.Lgs. n. 658)
L'art. 3, comma 10, del D.Lgs. n. 658 conferma la possibilità, per i lavoratori iscritti al Fondo antecedentemente alla data del 1° gennaio 1996, di liquidare la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'art. 9 della
Per quanto concerne l'età alla quale fare riferimento per la determinazione dell'anticipo di quattro anni della pensione di cui trattasi è stato richiesto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di precisare se debba aversi riguardo al compimento dell'età pensionabile da parte del singolo iscritto per il diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia ovvero al limite di età vigente per la generalità dei soggetti al momento della richiesta del pensionamento anticipato.
Al riguardo si fa pertanto riserva di successive istruzioni.
8. Prestazioni di invalidità
Il comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 658 dispone, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (8 gennaio 1997), l'applicazione agli iscritti al Fondo delle disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria in materia di invalidità e inabilità.
La disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria in ordine al trattamento pensionistico di invalidità è, com'è noto, contenuta nella
Conseguentemente, per l'istruttoria delle domande di prestazioni per invalidità presentate dagli iscritti al Fondo Telefonici successivamente all'8 gennaio 1997, le Sedi dovranno attenersi alle disposizioni impartite in proposito per le pensioni del regime generale.
Ne deriva che le prestazioni erogabili dal Fondo Telefonici, in relazione al disposto dell'art. 4 in argomento, nei confronti degli iscritti che presentino la relativa domanda successivamente all'8 gennaio 1997, sono le seguenti:
A) Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità.
Requisiti contributivi: almeno 5 anni interi di contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio antecedente la data della domanda (art. 4, commi 1 e 2, della
B) Assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità.
Requisiti contributivi: almeno un contributo (art. 6 della
C) Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità (art. 5 della
Il comma 1 dell'articolo 4 stabilisce inoltre che, ai lavoratori di cui trattasi, si applica l'articolo 1, commi 42 e 43, della
Pertanto a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, occorre tener conto di tali disposizioni che stabiliscono l'incumulabilità di una quota percentuale degli assegni ordinari di invalidità in relazione ai redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa del beneficiario. Le percentuali di incumulabilità sono stabilite dalla tabella G allegata alla
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 658, le anzidette disposizioni trovano applicazione per le prestazioni pensionistiche liquidate con decorrenza dal 1° febbraio 1997 in poi in relazione a domande presentate successivamente all'8 gennaio 1997; qualora le domande siano state presentate entro la predetta data dell'8 gennaio 1997, la prestazione verrà liquidata in base alla normativa previgente.
Il comma 2 prevede che i lavoratori titolari dell'assegno ordinario di invalidità possono continuare, al pari degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ad espletare la propria attività lavorativa ed ottenere successivamente il supplemento di pensione secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della
Il comma 3 abroga espressamente gli articoli 16, secondo comma, e 19 della
Alle disposizioni di cui agli articoli 16 e 19 della
Per quanto concerne i ricorsi di carattere sanitario, inoltrati a seguito di reiezione di domande presentate a far tempo dal 9 gennaio 1997, si precisa che la contestazione relativa all'accertamento dell'invalidità o dell'inabilità non è più definita da un Collegio di tre medici, come previsto dal 2° comma dell'art. 19 della
Ciò vale anche per i ricorsi presentati da familiari superstiti intesi ad ottenere il riconoscimento dello stato inabilitante al fine di acquisire il diritto alla pensione ai superstiti nonché quelli proposti da pensionati allo scopo di ottenere il riconoscimento dello stato di inabilità dei figli ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.
8.1 - Incumulabilità delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità con le rendite da infortunio.
L'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 658 ha esteso agli iscritti al Fondo, a decorrere dalla sua entrata in vigore, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 che stabilisce l'incumulabilità delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con
Quanto invece all'assegno privilegiato di invalidità e alla pensione privilegiata di inabilità, si ricorda che a norma dell'art. 6 della
L'incumulabilità di cui trattasi non opera altresì per le somme corrisposte ad integrazione della rendita vitalizia a titolo di assegno per l'assistenza personale e continuativa disciplinato dal
9. Automaticità delle prestazioni
L'art. 6 del D.Lgs. n. 658 dispone che per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal decreto in esame, trovano applicazione alle pensioni del Fondo, successivamente all'entrata in vigore del decreto, le disposizioni proprie dell'assicurazione obbligatoria e, in particolare, il principio della automaticità delle prestazioni per cui le stesse potranno essere liquidate anche in mancanza della relativa contribuzione purché la stessa sia effettivamente dovuta.
10. Contenzioso
La competenza a decidere i ricorsi sanitari e/o amministrativi inoltrati avverso provvedimenti di reiezione in materia pensionistica e contributiva, resta attribuita al Comitato di Vigilanza del Fondo di previdenza Telefonici, al quale pertanto dovranno continuare ad essere inoltrati, secondo le modalità in atto, i ricorsi in questione.
11. Istruzioni operative
In attesa dell'aggiornamento delle procedure automatizzate di liquidazione delle pensioni in conformità alla normativa del D.Lgs. n. 658, le Sedi dovranno procedere alla liquidazione provvisoria delle pensioni con decorrenza 1° febbraio 1997.
A tal fine le pensioni dovranno essere acquisite con l'attuale procedura segnalando nel pannello FSA5TT le sole anzianità contributive maturate fino a tutto il 31 dicembre 1995 per i soggetti che possano far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni e quelle maturate fino al 31 gennaio 1997 per i soggetti che possano far valere, alla predetta data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e indicando, per distinguerne il carattere di provvisorietà, il codice "P" nel terzo sottocampo del campo 02 "natura pensione".
I programmi necessari per procedere alla liquidazione definitiva delle pensioni sono in corso di aggiornamento e saranno resi disponibili entro il mese di luglio 1997.
Il direttore generale
Trizzino
Allegato n. 1
Direzione centrale pensioni - Ufficio fondi speciali
Messaggio n. 22441 del 8 gennaio 1997
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Direttori dei centri operativi |
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Ai Direttori delle agenzie urbane |
Fondo Telefonici -
In attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della
In proposito si richiama l'attenzione delle strutture periferiche sulla necessità di assicurare una piena osservanza delle disposizioni contenute nel citato decreto, entrato in vigore l'8 gennaio 1997.
Si evidenziano in particolare:
- l'art. 3, comma 8, il quale stabilisce che per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1997 non trovano più applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 ottobre 1973, in materia di trattamento minimo;
- l'art. 3, comma 8, il quale stabilisce che per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1997 non trova più applicazione il comma 3 dell'art. 10 della citata
- l'art. 3, comma 8, il quale stabilisce che per le pensioni di anzianità con decorrenza dal 1° febbraio 1997 non trova più applicazione il comma 4 dell'art. 10 della
- l'art. 4, che detta disposizioni innovative in materia di invalidità, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Si fa riserva di istruzioni in merito alle disposizioni contenute nel provvedimento di cui trattasi.
Il direttore centrale
Corvino