§ 98.1.37668 - Circolare 17 aprile 1997, n. 94 .
D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 658. Regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/04/1997
Numero:94

§ 98.1.37668 - Circolare 17 aprile 1997, n. 94 .

D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 658. Regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi e Direzione centrale pensioni.

 

 

Ai dirigenti centrali e periferici 

 

Ai coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e  

 

primari medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Come comunicato con messaggio n. 22441 del 8 gennaio 1997 (allegato 1), l'8 gennaio 1997 è entrato in vigore il decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1996, contenente norme di armonizzazione del regime pensionistico del Fondo telefonici con la disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Con la presente circolare si illustrano le disposizioni dettate dal citato decreto in materia contributiva e pensionistica.

 

 

Parte prima

1. Retribuzione imponibile

Introduzione nel Fondo dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'art. 1 del D.Lgs. n. 658 del 1996, nel dettare il nuovo assetto contributivo, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1997, per tutto il personale iscritto al Fondo "Telefonici" la retribuzione imponibile sia quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, successive integrazioni e modificazioni, comprese le disposizioni di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

 

2. Aliquote contributive dovute al Fondo speciale

Allineamento alla misura vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.

L'aliquota contributiva dovuta al predetto Fondo è differenziata a seconda che il personale per il quale è dovuto il contributo sia o meno iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995.

2.1. Per il personale iscritto al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 il contributo è stabilito per i periodi di paga dal 1° febbraio 1997 in poi, in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in essere nell'assicurazione generale obbligatoria (32,70%). Peraltro le retribuzioni relative al mese di gennaio 1997 dovranno essere assoggettate all'aliquota del 26,43%, come previsto dal terzo comma del citato art. 1.

2.2. Per il personale già iscritto al Fondo speciale alla data del 31 dicembre 1995 l'aliquota contributiva, da calcolarsi a partire dalle retribuzioni relative al mese di gennaio 1997, è stata fissata nel 26,43% (di cui a carico del lavoratore 6,647), le aliquote di cui sopra sono comprensive della riduzione delle quote di contribuzione riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee, così come previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale D.M. 21 febbraio 1996.

Peraltro l'aliquota contributiva del 26,43% sarà gradualmente elevata, fino a raggiungere quella stabilita per l'assicurazione generale obbligatoria, così come segue:

 

Decorrenza 

Totale 

Datore lavoro 

Lavoratore 

dal 1° gennaio 1998 

27,63 

20,583 

7,047 

dal 1° gennaio 1999 

28,83 

21,383 

7,447 

dal 1° gennaio 2000 

30,03 

22,183 

7,847 

dal 1° gennaio 2001 

31,23 

22,983 

8,247 

dal 1° gennaio 2002 

l'aliquota sarà pari a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. 

 

 

3. Aliquote di finanziamento delle prestazioni temporanee

Ammontare delle aliquote dovute per le prestazioni temporanee dal 1° gennaio 1997 per gli iscritti al Fondo.

Atteso che, come innanzi precisato, le nuove aliquote contributive sono comprensive della riduzione del 4,43% delle aliquote di finanziamento delle prestazioni temporanee previste dal richiamato decreto ministeriale, qui di seguito si riportano le aliquote dovute per le gestioni interessate a questa variazione:

- per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi 1,87% (anziché 2,01%);

- per i trattamenti economici di maternità 0,66% (anziché 1,23%);

- per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare 2,48% (anziché 6,20%).

 

 

4. Versamento dei contributi

Abrogazione dell'art. 7, comma 3, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

A decorrere dai contributi relativi al mese di gennaio 1997 il versamento dovrà essere effettuato, per tutto il personale iscritto al Fondo, entro il giorno 20 di ogni mese successivo a quello di riferimento, e non più trimestralmente, come precedentemente previsto dall'abrogato art. 7, comma 3, della legge n. 1450 del 1956.

 

 

5. Modalità per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 1997

Istruzioni per la compilazione dei modd. DM10/2.

Le modalità per il versamento dei contributi, precisate con messaggio n. 28559 del 10 febbraio 1997, prevedono per tutti i lavoratori l'utilizzazione, al fine della compilazione del Mod. DM10/2 dei codici già previsti, tenendo presente la variazione delle aliquote contributive dovute al Fondo speciale e alle Gestioni delle prestazioni temporanee.

In particolare, il contributo dovuto con il codice X160 (ovvero con i codici X16P e X16S per i rapporti di lavoro part-time) è così fissato:

- contributo dovuto al Fondo (di cui 6,647% a carico del lavoratore) 

26,43%  

- contributo per Asili Nido 

0,10%  

- contributo 

0,35% 

 

 

Contributo complessivo da versare con il codice X160 

26,88% 

5.1. Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

a) Lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura prevista per l'apprendista.

L'aliquota contributiva dovuta al Fondo, a intero carico del dipendente (codice X530) è pari al 6,647%.

La quota del contributo fisso settimanale dovuta al Fondo, a carico del datore di lavoro (codice X150) è quella prevista per l'apprendista (L. 4.558 settimanali).

b) Lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura ridotta del 25 per cento.

Il contributo dovuto con il previsto codice X560 è così fissato:

- contributo dovuto al Fondo (di cui 6,647% a carico del lavoratore) 

21,484% 

- contributo per Asili Nido 

0,075% 

- contributo Gescal 

0,263% 

 

 

Contributo complessivo dovuto con il codice X560 

21,822% 

c) Lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura ridotta del 50 per cento.

Il contributo dovuto con il previsto codice X540 è così fissato:

- contributo dovuto al Fondo (di cui 6,647% a carico del lavoratore) 

16,539% 

- contributo per Asili Nido 

0,050% 

- contributo Gescal 

0,175% 

 

 

Contributo complessivo dovuto con il codice X540 

16,764% 

5.2 Lavoratori assunti dalle liste speciali ai sensi dell'art. 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990.

a) Imprese alle quali compete l'esonero totale della contribuzione a proprio carico.

Il contributo dovuto al Fondo, a intero carico del dipendente (codice X590), è pari al 6,647%.

b) Datori di lavoro ai quali compete la riduzione del 50 per cento della contribuzione a proprio carico.

Il contributo dovuto con il previsto codice X580 è così fissato:

- contributo dovuto al Fondo (di cui 6,647% a carico del lavoratore) 

16,539% 

- contributo per Asili Nido 

0,050% 

- contributo Gescal 

0,175% 

 

 

Contributo complessivo dovuto con il codice X580 

16,764% 

Si fa presente che, a partire dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 1997, i codici sopraindicati (con esclusione del codice X150) dovranno essere seguiti anche dal "numero dipendenti" e "numero giornate", da riportare nelle previste caselle.

 

 

6. Modalità per il versamento dei contributi dal mese di febbraio 1997 in poi

Istruzioni per la compilazione dei modd. DM10/2.

In relazione alle modifiche intervenute nella misura delle aliquote contributive pensionistiche dovute per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995, i datori di lavoro, ai fini della compilazione delle denunce di mod. DM10/2, dovranno indicare separatamente i lavoratori in relazione alla data di iscrizione al Fondo, osservando le seguenti modalità.

6.1. Lavoratori iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995.

Per tali lavoratori continueranno ad essere osservate le modalità indicate al precedente punto 5) per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 1997.

6.2. Lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995.

Per tali lavoratori, come precisato al punto 2.1), il contributo è stabilito con effetto dal 1° febbraio 1997 in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in essere nell'assicurazione generale obbligatoria.

Pertanto, per tali lavoratori in luogo del previsto codice X160 (ovvero dei codici X16P e X16S per i rapporti di lavoro part-time) dovrà essere utilizzato il nuovo codice Z160 (ovvero i nuovi codici Z16P e Z16S per i rapporti di lavoro part-time).

L'importo dei contributi da versare con i predetti codici è il seguente:

- contributo dovuto al Fondo (di cui 8,89% a carico del lavoratore) 

32,70% 

- contributo per Asili Nido 

0,10% 

- contributo Gescal 

0,35% 

 

 

Contributo complessivo da versare con il codice Z160 

33,15% 

6.2.1. Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995.

a) Lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura prevista per gli apprendisti.

Per il versamento del contributo dovuto al Fondo a carico del lavoratore, pari all'8,89 per cento, dovrà essere utilizzato, in luogo del codice X530, il codice di nuova istituzione Z530.

La quota del contributo fisso settimanale dovuta al Fondo, a carico del datore di lavoro, corrispondente a quella prevista per l'apprendista (L. 4.558 settimanali) deve continuare ad essere indicata con il previsto codice X150.

b) Lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura ridotta del 25 per cento.

Il contributo dovuto al Fondo dovrà essere versato utilizzando, in luogo del codice X560, il nuovo codice Z560.

L'importo da versare con il predetto codice è il seguente:

- contributo dovuto al Fondo (di cui 8,89% a carico del lavoratore) 

26,748% 

- contributo per Asili Nido 

0,075% 

- contributo Gescal 

0,263% 

 

 

Contributo complessivo da versare con il codice Z560 

27,086% 

c) Lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura ridotta del 50 per cento.

Il contributo dovuto al Fondo dovrà essere versato utilizzando, in luogo del codice X540, il nuovo codice Z540.

L'importo da versare con il predetto codice è il seguente:

- contributo dovuto al Fondo (di cui 8,89% a carico del lavoratore) 

20,795% 

- contributo per Asili Nido 

0,050% 

- contributo Gescal 

0,175% 

 

 

Contributo complessivo da versare con il codice Z540 

21,020% 

6.2.2 Lavoratori assunti dalle liste speciali ai sensi dell'art. 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990.

a) Imprese alle quali compete l'esonero totale della contribuzione a proprio carico.

Per il versamento del contributo a carico del lavoratore pari all'8,89 per cento dovrà essere utilizzato, in luogo del codice X590, il codice di nuova istituzione Z590.

b) Datori di lavoro ai quali compete la riduzione del 50 per cento della contribuzione a proprio carico.

Il contributo dovrà essere versato utilizzando, in luogo del codice X580, il nuovo codice Z580.

L'importo da versare con il predetto codice è il seguente:

- contributo dovuto al Fondo (di cui 8,89% a carico del lavoratore) 

20,795% 

- contributo per Asili Nido 

0,050% 

- contributo Gescal 

0,175% 

 

 

Contributo complessivo da versare con il codice Z580 

21,020% 

Anche i codici sopraindicati dovranno essere seguiti dal "numero dipendenti" e "numero giornate", da riportare nelle previste caselle.

Inoltre, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di iscrizione al Fondo e dal tipo di assunzione, ai fini del versamento del contributo aggiuntivo a carico del lavoratore dell'1% ex art. 3-ter della legge n. 438 del 1992, sulla fascia di retribuzione eccedente l'importo mensile di L. 5.255.000, continuerà ad essere utilizzato il previsto codice X970.

Le istruzioni di cui ai precedenti punti da 1 a 6, al fine di consentirne l'immediata applicazione, sono state anticipate con messaggio n. 28559 del 10 febbraio 1997.

 

 

7. Accredito contributi agli iscritti

Introduzione dell'accredito dei contributi settimanali anziché giornalieri.

Sulla base del sistema delineato dell'art. 1, comma 7, punto a), del decreto in esame trova applicazione, anche nell'ambito del Fondo, dal 1° gennaio 1997, il criterio vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dell'accredito dei contributi settimanali anziché giornalieri; trova, altresì, applicazione il disposto dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale qualora un mese non sia interamente retribuito si accreditano tanti contributi settimanali quante sono le settimane intere o frazioni di esse retribuite anche se la frazione è costituita da un solo giorno.

Trova, infine, applicazione nel Fondo l'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, che fissa:

- il limite della retribuzione media settimanale per l'accredito dei contributi settimanali - pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;

- il limite minimo di retribuzione giornaliera sul quale sono dovuti i contributi - pari al 9,50% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

 

 

8. Contribuzione figurativa

Estensione agli iscritti al Fondo delle norme di accredito delle contribuzioni figurative in caso di malattia, di disoccupazione e di integrazione salariale già previste per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il decreto legislativo n. 658 del 1996 contiene anche, all'art. 1 e all'art. 3, commi 9, 11, 12 e 13, disposizioni che in parte modificano l'attuale disciplina delle posizioni assicurative degli iscritti al Fondo speciale in oggetto.

Il settimo comma dell'art. 1 del decreto in oggetto estende dal 1° gennaio 1997 in poi, a favore del personale iscritto al Fondo speciale, ai fini delle prestazioni pensionistiche, oltre alle disposizioni dell'art. 5 del D.P.R. n. 818 del 1957 sopra illustrate, quelle contenute sub art. 7 del decreto legge n. 463 del 1983 convertito nella legge n. 638 del 1983 e nell'art. 8 della legge n. 155 del 1981 in materia di accreditamento della contribuzione figurativa, nonché tutte le norme che disciplinano l'accredito figurativo per malattia, per disoccupazione e per integrazioni salariali con le stesse modalità e limitazioni previste per il personale iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

In particolare, per effetto delle citate disposizioni, in aggiunta alle contribuzioni figurative già accreditabili a favore degli iscritti al Fondo speciale così come individuate e illustrate con circolare n. 8 del 13 gennaio 1994 (punto 9) e con circolare 14 novembre 1996, n. 220 e circolare 20 novembre 1996, n. 225 e, da ultimo, con circolare n. 72 del 24 marzo 1997 viene riconosciuta la copertura figurativa - relativamente a periodi temporalmente collocati successivamente al 31 dicembre 1996 - anche per gli eventi appresso indicati:

a) - a titolo di malattia, su richiesta dell'interessato il riconoscimento introdotto dall'art. 56 del R.D. n. 1827 del 1935 convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, fino a 52 settimane, poi elevato a 104 settimane dal decreto legislativo n. 564 del 16 settembre 1996 con le gradualità ivi previste e come meglio specificate con la citata circolare n. 220 del 1996. Eventuali periodi di malattia verificatasi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto non vanno, pertanto, accreditati al titolo in parola.

Circa i requisiti e le relative modalità operative per l'accredito dei periodi in questione si applicheranno le stesse disposizioni emanate per l'assicurazione generale obbligatoria;

b) - a seguito di disoccupazione indennizzata, con le stesse norme e limitazioni vigenti per il personale iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L'accreditamento opera d'ufficio e, pertanto, eventuali autorizzazioni a proseguire in forma volontaria la contribuzione al Fondo potrà riguardare solo periodi precedenti o successivi a quello indennizzato e come tale già accreditato ai fini pensionistici. Anche per il riconoscimento in argomento si rinvia a quanto previsto nell'assicurazione generale obbligatoria;

c) - a seguito di corresponsione delle indennità di integrazione salariale a carico della C.I.G., la copertura figurativa dei relativi periodi avverrà con le stesse norme operative in atto per la generalità degli assicurati.

 

 

9. Riscatti e ricongiunzioni

Riflessi sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto e di ricongiunzione nel Fondo speciale derivanti dalla disposizione contenuta nell'art. 3, comma 9, del decreto in oggetto di abrogazione delle norme che prevedevano l'arrotondamento della frazione di anno ad anno intero ai fini del diritto e della misura delle pensioni.

9.1 Di particolare risalto è la norma contenuta al comma 9 dell'art. 3 del decreto in esame la quale ha abrogato le disposizioni che prevedevano l'arrotondamento ad anno intero (per eccesso o per difetto) della frazione di anno per il diritto a pensione e per la relativa misura, abrogazione questa che si riflette sui criteri con i quali si calcolano gli oneri di riscatto e di ricongiunzione dovuti in applicazione dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 e dei relativi decreti ministeriali di attuazione.

L'abrogazione cui si è fatto cenno decorre per espressa previsione del D.Lgs. n. 658 dal sesto mese successivo alla data (8 gennaio 1997) di entrata in vigore del decreto stesso e, pertanto, per tutte le domande di riscatto e di ricongiunzione che verranno presentate dal 1° luglio 1997 in poi le quote di pensione corrispondenti ai relativi periodi dovranno essere determinate applicando la nuova disciplina sulla base delle particolari istruzioni per la liquidazione delle pensioni a carico del Fondo speciale in relazione alla durata effettiva dei periodi utili.

Nulla è innovato per quanto concerne la determinazione della riserva matematica relativa alla quota di pensione corrispondente ai periodi di riscatto e di ricongiunzione, da calcolarsi come è noto per differenza tra il valore della pensione riferita alla complessiva anzianità assicurativa e quella relativa ai soli periodi già acquisiti nel Fondo alla data della domanda, così come prevede lo stesso decreto ministeriale 19 febbraio 1981 di attuazione del citato art. 13 della legge n. 1338 del 1962.

9.2 Con l'occasione, è opportuno confermare che la norma di cui all'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, come modificato dall'art. 15 della legge 13 luglio 1967, n. 583 e illustrata al punto 5 della circolare n. 8 del 13 gennaio 1994, continua a trovare applicazione relativamente ai periodi di assenza dal servizio senza diritto a retribuzione o a retribuzione ridotta quando essi non risultino riconosciuti ad altro titolo o coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa. Pertanto, si precisa al riguardo che - a seguito dell'estensione dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 e non verificandosi la contrazione dei contributi settimanali nei casi di retribuzioni inferiori ai limiti previsti dall'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni (vedi precedente punto 5) - le settimane retribuite in misura ridotta o solo per alcuni giorni di esse non possono formare oggetto di regolarizzazione ex art. 14 della citata legge n. 1450 del 1956, in quanto le settimane stesse sono già coperte da contribuzione al Fondo.

Detto art. 14 potrà ovviamente applicarsi relativamente alle settimane che dovessero risultare prive di copertura contributiva, anche a seguito di contrazione ex art. 7 della predetta legge n. 638 del 1983.

 

 

10. Contribuzione volontaria

Temporanea riapertura dei termini per la presentazione delle domande di prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo per coloro che non avevano raggiunto il requisito minimo per il diritto a pensione, domande da presentarsi entro l'8 gennaio del 1998 a pena di decadenza.

Le disposizioni contenute nei commi 11 e 12 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 658 prevedono la temporanea riapertura dei termini di cui all'art. 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (modificato dall'art. 13 della successiva legge 11 dicembre 1962, n. 1790), onde consentire la prosecuzione dei versamenti della contribuzione volontaria al Fondo finalizzata a conseguire i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva previsti per la liquidazione della pensione nel Fondo stesso.

In particolare, i soggetti destinatari della citata norma sono coloro che, già autorizzati alla contribuzione volontaria, abbiano effettuato versamenti al Fondo nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del decreto legislativo (8 gennaio 1997) e che, avendola sospesa, intendano proseguirla ulteriormente per acquisire un periodo assicurativo non inferiore a quello minimo previsto dalla legge per il conseguimento della pensione.

La stessa facoltà è stata concessa dal decreto in esame agli iscritti che, cessati dal servizio nel medesimo periodo tra il 1° gennaio 1993 e l'8 gennaio 1997, abbiano maturato alla data di cessazione uno dei requisiti di anzianità di cui alla tabella "B" richiamata dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 e che debbano incrementare ulteriormente la propria posizione assicurativa fino a raggiungere il requisito contributivo previsto in relazione al mese di compimento dell'età pensionabile.

La domanda di autorizzazione alla prosecuzione della contribuzione volontaria di cui trattasi deve pervenire all'Istituto entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto e cioè entro l'8 gennaio 1998, a pena di decadenza.

Nel confermare le istruzioni di carattere generale contenute nella circolare n. 196 del 28 giugno 1994, cap. I, in materia di versamenti volontari al Fondo, riguardo alla retribuzione sulla quale si calcola il contributo, si richiama l'attenzione sulla circostanza che, a decorrere dal 1° gennaio 1997, la retribuzione cui viene rapportata la contribuzione volontaria è quella definita dall'art. 12 della legge n. 153 del 30 aprile 1969 e successive modificazioni, retribuzione sulla quale si calcolano i contributi obbligatori dovuti per il personale in servizio a decorrere dal 1° gennaio 1997, giusto il disposto di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto in oggetto.

Peraltro, tenuto conto della particolare disposizione di cui alla lettera c) del citato art. 12 della legge n. 1450 del 1956, secondo la quale il contributo volontario è pari all'ammontare del contributo obbligatorio relativo agli ultimi dodici mesi di servizio, la nuova base imponibile influenzerà gradualmente solo le nuove autorizzazioni relative a cessazioni dal servizio intervenute successivamente al 31 dicembre 1996.

Per quanto concerne le aliquote contributive cui va adeguata la contribuzione volontaria al Fondo a far tempo dalla data dalla quale ha avuto effetto la variazione dell'aliquota prevista per la contribuzione obbligatoria, si rinvia alle apposite circolari in materia, richiamando la particolare attenzione delle Sedi sulle variazioni introdotte dall'art. 1 dello stesso decreto legislativo in esame.

 

 

11. Trasferimenti

I trasferimenti delle posizioni assicurative dal Fondo speciale all'assicurazione generale obbligatoria continueranno ad essere effettuati in applicazione delle disposizioni in atto, ma senza alcun rimborso ai richiedenti della eventuale eccedenza contributiva.

Il comma 13 dell'art. 3 del decreto in esame abroga espressamente il primo comma, lettera c), dell'art. 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 che prevedeva il rimborso all'iscritto della eventuale eccedenza della contribuzione versata al Fondo speciale rispetto agli importi che andavano attribuiti al "Fondo pensioni lavoratori dipendenti" in sede di costituzione delle posizioni assicurative presso quest'ultimo Fondo.

Si precisa al riguardo che tale nuova normativa si applica alle domande presentate all'Istituto a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto, qualunque sia la collocazione temporale dei relativi periodi. Peraltro, ove si siano verificate, prima dell'entrata in vigore del decreto, le condizioni per operare il trasferimento d'ufficio delle posizioni assicurative, si applica la precedente normativa vigente in materia ed il conseguente rimborso dell'eventuale eccedenza contributiva, come da circolare illustrativa n. 14 del 18 gennaio 1994.

Analogamente dovrà operarsi per le domande di trasferimento al "F.P.L.D." pervenute all'Istituto prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo in esame e inerenti a posizioni cessate anteriormente a tale data, applicando in questo caso la precedente normativa vigente nel Fondo all'atto delle domande stesse e disponendo anche il rimborso dell'eccedenza contributiva eventualmente spettante.

 

 

12. Modalità di compilazione dei modelli O1/M ed O3/M

Nuove modalità di compilazione.

Per effetto delle innovazioni apportate dal decreto legislativo in oggetto, sono variate le modalità di compilazione dei modelli in argomento a decorrere dalla denuncia relativa all'anno 1997 da presentare nel 1998.

Di seguito, pertanto, si comunicano le istruzioni per la compilazione delle denunce O3/M ed O1/M, le quali sostituiscono quelle impartite con circolare n. 278 del 22 dicembre 1990.

- MODELLO O3/M.

Il modello va compilato come per la generalità delle aziende.

- MODELLO O1/M.

QUADRO "B":

- la casella "IVS" delle "ASSICURAZIONI COPERTE" non deve essere barrata;

- per la compilazione delle altre caselle valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori e quindi, in caso di rapporto a tempo parziale, deve essere compilata la casella "SETT. UTILI".

QUADRO "C":

Deve essere compilato secondo le seguenti modalità:

a) lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995:

- nella casella "TIPO" deve essere indicato il codice "X2" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici della serie "X...");

- nella casella "RETRIBUZIONE" va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce il modello O1/M;

- nelle caselle "PERIODO DAL" "AL" deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;

- nella casella "RETR. PENSIONABILE" va indicato l'importo della retribuzione pensionabile erogata nell'anno e riferita all'anno stesso, determinato in base alla previgente normativa (retribuzione teorica).

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando le successive righe, indicando:

- nella casella "TIPO" il codice "X2";

- nelle caselle "PERIODO DAL" "AL" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;

- nella casella "RETRIBUZIONE" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;

- nella casella "RETR. PENSIONABILE" l'importo delle competenze arretrate utili per il calcolo della pensione, determinato in base alla previgente normativa del Fondo;

b) lavoratore assunto successivamente al 31 dicembre 1995:

- nella casella "TIPO" deve essere indicato il codice "Z2" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici della serie "Z...");

- nella casella "RETRIBUZIONE" va indicato il totale degli importi indicati nelle caselle "competenze correnti" e "altre competenze" del quadro "B".

QUADRO "D"

Per quanto concerne le modalità di compilazione del quadro "D", si fa riserva di fornire le relative istruzioni.

Le modalità di compilazione dei modelli in questione dovranno essere portate a conoscenza dei datori di lavoro.

 

 

Parte seconda

1. Regime pensionistico

Il D.Lgs. n. 658 disciplina il regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza telefonici, distinguendo i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi (art. 2, comma 1) da quelli che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi (art. 2, comma 2).

1.1 - Lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi.

Per gli iscritti al Fondo che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi al 31 dicembre 1995 si applica il sistema di calcolo retributivo previsto dalla previgente normativa del Fondo quale risulta modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.

In proposito si richiamano le disposizioni impartite con circolare n. 243 del 27 ottobre 1993, circolare n. 206 del 25 luglio 1995 e circolare n. 117 del 6 giugno 1996.

A norma dell'art. 2, comma 3, per il calcolo della pensione la retribuzione di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.

Pertanto per le pensioni con decorrenza compresa entro il 1° gennaio 1997 la retribuzione pensionabile, relativamente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1996, è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.

Dal 1° gennaio 1997 la retribuzione imponibile e pensionabile è quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive integrazioni e modificazioni (art. 1, comma 1).

Per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1997, in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto in questione, si rende necessario calcolare un'ulteriore quota di pensione che viene denominata "quota D".

Il D.Lgs. n. 658 estende agli iscritti al Fondo Telefonici, relativamente alle anzianità contributive maturate successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso, i limiti di retribuzione pensionabile stabiliti nel regime generale e le relative riduzioni della percentuale annua di rendimento di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 503 (art. 3, comma 4). Per la quota di pensione relativa alle predette anzianità, pertanto, non trovano più applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del citato D.Lgs. n. 503, che prevedevano per il quinquennio 1993-1997 l'applicazione di un meccanismo graduale di riduzione delle aliquote di rendimento per la quota di retribuzione pensionabile eccedente del 90 per cento il tetto pensionabile stabilito per l'assicurazione generale obbligatoria (vedere circolare n. 243 del 27 ottobre 1993).

Si indicano di seguito i rendimenti relativi alle quote di retribuzione pensionabile eccedenti il tetto che trovano applicazione alle pensioni del Fondo per le anzianità maturate a far tempo dall'8 gennaio 1997 e quindi per le pensioni con decorrenza 1° febbraio 1997:

- sino al 33% 

oltre il tetto 1,60% 

- dal 33% al 66% 

oltre il tetto 1,35% 

- dal 66% al 90% 

oltre il tetto 1,10% 

- oltre il 90% 

0,90% 

1.2 - Elevazione dell'anzianità contributiva computabile.

In armonia con quanto previsto dal sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, l'anzianità massima contributiva computabile nel Fondo Telefonici viene elevata, per le pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto, da 36 a 40 anni (art. 3, comma 1).

A norma dell'art. 3, comma 2, l'importo del trattamento complessivo della pensione liquidata esclusivamente con il sistema retributivo non può, in ogni caso, superare il più favorevole tra i seguenti parametri:

a) 80% della retribuzione pensionabile determinata in base alle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;

b) 90% della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera a), della legge n. 335 del 1995.

Ai fini dell'applicazione dei suddetti parametri, deve essere presa in considerazione, anche sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro, la retribuzione che si utilizza per la determinazione della quota "B" di pensione.

I citati parametri sono assoluti e quindi non debbono essere posti in relazione alle anzianità contributive singolarmente maturate.

1.3 - Lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi.

Per gli iscritti al Fondo che abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi al 31 dicembre 1995, la pensione è determinata in base all'art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995 (art. 2, comma 2).

La pensione, pertanto, è calcolata con il sistema retributivo per la quota corrispondente alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1996 in poi.

La quota di pensione da liquidare con il sistema contributivo nei confronti degli iscritti per i quali opera il sistema "misto" deve essere determinata in base all'art. 1, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995 ivi compresa l'applicazione dell'aliquota di computo del 33 per cento (art. 3, comma 7).

Di seguito si illustrano i criteri per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.

1.3.1 - Calcolo della pensione secondo il sistema contributivo (articolo 1, commi 6, 8, 9, 10, legge n. 335 del 1995).

L'importo della pensione annua si calcola secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, o alla data di morte, nel caso di pensione ai superstiti di assicurato.

1.3.2 - Determinazione del montante individuale dei contributi.

Ai fini della determinazione del montante individuale dei contributi occorre:

- individuare la base imponibile annua, cioè la retribuzione annua corrispondente ai periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall'assicurato in ciascun anno;

- calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo del 33 per cento;

- determinare il montante individuale dei contributi sommando l'ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL), appositamente calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

1.3.3 - Coefficiente di trasformazione.

Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall'età di 57 anni (Tabella A allegata alla legge n. 335).

Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità, pensione di inabilità, pensione ai superstiti di assicurato) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.

Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato alla decorrenza della pensione o alla data di morte, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l'età immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il coefficiente previsto per l'età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell'età e la decorrenza della pensione (o la data di morte).

Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di mese.

1.3.4 - Misura della pensione contributiva.

Il prodotto del montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione costituisce l'importo annuo della pensione contributiva. L'importo mensile della pensione si ottiene dividendo l'importo annuo per 13.

 

 

2. Opzione ai sensi dell'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54 e dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407

L'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 658 prevede che restano confermate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 503 del 1992, in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonché dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato le opzioni di cui trattasi il trattamento pensionistico non potrà superare, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 503, l'importo della retribuzione pensionabile.

Com'è noto l'articolo 6 della legge n. 54 del 1992 riconosce a coloro che non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti la facoltà di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al perfezionamento di tale requisito e comunque non oltre il compimento del 65° anno di età.

Il comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 503 del 1992 stabilisce che la percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto dell'opzione ai fini della permanenza in servizio oltre le età previste dal comma 1 dello stesso articolo è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60° anno di età per le donne e del 65° anno di età per gli uomini. Per le donne che protraggano la permanenza in servizio oltre il 60° anno di età la percentuale di commisurazione della pensione è incrementata di un mezzo punto percentuale per gli anni oltre il 60° e fino al 65°.

Considerato che il comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 658 stabilisce che, ai fini della determinazione della misura della pensione, l'anzianità contributiva massima computabile nel Fondo Telefonici è elevata a 40 anni, per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1997 in poi la facoltà prevista dall'art. 6 della legge n. 54 del 1982 opera fino al raggiungimento della predetta anzianità contributiva di 40 anni.

Il combinato disposto dell'art. 6 della legge n. 407 del 1990 e dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 503 del 1992, riconosce agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima la facoltà di rimanere in servizio fino al compimento del 65° anno di età nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione di vecchiaia a carico della predetta assicurazione generale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi della medesima.

A motivo dell'elevazione dell'anzianità contributiva massima a 40 anni, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° febbraio 1997 in poi, la maggiorazione prevista dall'art. 6 della legge n. 407 del 1990 opera soltanto per le anzianità contributive maturate oltre i 40 anni.

Tuttavia a coloro che abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 6 della legge n. 407 del 1990 anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 658 e prestino ancora la propria attività lavorativa, a garanzia dei diritti acquisiti, anche sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro, continuano ad essere attribuiti i benefici previsti dall'art. 6 della citata legge n. 407 per gli anni maturati oltre l'anzianità massima prevista dalla previgente normativa antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 658, mentre per la valutazione dell'anzianità contributiva maturata successivamente si tiene conto di quanto disposto dal comma 2 del citato art. 3.

In particolare, per quanto concerne il calcolo della pensione devono essere osservati i criteri di seguito indicati:

A) deve essere effettuato un primo calcolo della pensione quale spetterebbe all'interessato alla data di cessazione dal servizio se non avesse effettuato l'opzione;

B) deve essere effettuato un secondo calcolo determinando la pensione spettante alla data nella quale il datore di lavoro poteva esercitare la facoltà di recesso, scorporando il periodo compreso fra la data in cui poteva avvenire l'esercizio della predetta facoltà e la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 658. Tale periodo dovrà essere utilizzato a supplemento.

La sommatoria dell'importo della pensione di cui al punto B e di quello del supplemento costituisce l'importo di pensione da porre a confronto con quello risultante dal calcolo di cui al punto A) al fine di stabilire l'importo di pensione più favorevole da mettere in pagamento.

Gli assicurati che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 658 hanno beneficiato della legge n. 407 del 1990, qualora non abbiano raggiunto l'anzianità massima contributiva dei 40 anni, hanno diritto all'applicazione della legge n. 54 del 1982 fino al conseguimento dei 40 anni di contribuzione.

 

 

3. Lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995

Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data del 31 dicembre 1995 il D.Lgs. n. 658 prevede l'erogazione della sola "pensione di vecchiaia" (art. 2, comma 5) liquidata con il sistema contributivo di cui alla legge n. 335 del 1995, secondo i criteri illustrati al punto 1.3.1 e successivi.

 

 

4. Trattamento minimo

L'articolo 4 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, che prevedeva per gli assicurati del Fondo la liquidazione di un trattamento minimo maggiorato di L. 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, è stato abrogato dall'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 658.

Pertanto, come precisato con messaggio n. 22441 dell'8 gennaio 1997 (all. 1) per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1997 in poi il trattamento minimo erogato dal Fondo è pari al trattamento in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

 

 

5. Eliminazione dello 0,50 per cento (art. 3, comma 8, D.Lgs. n. 658)

Come precisato con il citato messaggio n. 22441, l'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 658 ha abrogato, per le pensioni con decorrenza 1° febbraio 1997 in poi, il comma 3 dell'art. 10 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, concernente la diminuzione dell'importo della pensione di anzianità in misura pari ad uno 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno di anticipo del pensionamento rispetto all'età pensionabile e l'aumento nella stessa misura per ogni anno di contribuzione oltre i 36.

L'art. 3, comma 8, del citato D.Lgs. n. 658 ha altresì abrogato il comma 4 dell'art. 10 della predetta legge n. 672 del 1973, secondo cui agli iscritti che possano far valere almeno 40 anni di contribuzione al Fondo è comunque assicurata l'intera pensione spettante indipendentemente dall'età maturata alla data del pensionamento.

 

 

6. Eliminazione dell'arrotondamento

L'art. 3, comma 9, del D.Lgs. n. 658 ha abrogato a decorrere dal sesto mese successivo alla data della sua entrata in vigore, per i lavoratori che a tale data sono in servizio e non hanno presentato domanda di dimissioni già accettata dall'Azienda, l'art. 16, ultimo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 e l'art. 10, comma 5, della legge 22 ottobre 1973, n. 672, che stabilivano che per il conseguimento del diritto a pensione e per il calcolo della relativa misura, la frazione dell'ultimo anno non veniva valutata se inferiore a sei mesi ed 1 giorno e valutata invece nella misura di un anno se superiore a sei mesi.

In concreto, il comma 9 del citato art. 3 abroga la previgente disciplina dal 1° luglio 1997 per coloro che a tale data sono in servizio e non hanno presentato domanda di dimissioni accettata dall'Azienda.

Pertanto beneficeranno dell'arrotondamento indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione:

- i lavoratori i quali alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 658 (8 gennaio 1997) abbiano cessato dal rapporto di lavoro o che, pur non avendo cessato il rapporto di lavoro entro tale data, abbiano presentato domanda di dimissioni già accettata dall'Azienda;

- i lavoratori che abbiano presentato entro la data del 30 giugno 1997 domanda di dimissioni e sia stata accettata entro la stessa data dall'Azienda.

Per le pensioni con decorrenza dal 1° luglio 1997 in poi, per le quali non opera l'arrotondamento, l'anzianità contributiva deve essere computata in settimane; a tale scopo devono essere applicati i parametri stabiliti per l'assicurazione generale obbligatoria, riportati nella circolare n. 70135 G.S./115 del 1 maggio 1952, che di seguito si indicano:

- 1 contributo mensile = 4,333 contributi settimanali;

- 1 contributo annuo = 52 contributi settimanali.

 

 

7. Anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia (art. 3, comma 10, D.Lgs. n. 658)

L'art. 3, comma 10, del D.Lgs. n. 658 conferma la possibilità, per i lavoratori iscritti al Fondo antecedentemente alla data del 1° gennaio 1996, di liquidare la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'art. 9 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, e successive modificazioni, per il periodo di cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Per quanto concerne l'età alla quale fare riferimento per la determinazione dell'anticipo di quattro anni della pensione di cui trattasi è stato richiesto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di precisare se debba aversi riguardo al compimento dell'età pensionabile da parte del singolo iscritto per il diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia ovvero al limite di età vigente per la generalità dei soggetti al momento della richiesta del pensionamento anticipato.

Al riguardo si fa pertanto riserva di successive istruzioni.

 

 

8. Prestazioni di invalidità

Il comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 658 dispone, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (8 gennaio 1997), l'applicazione agli iscritti al Fondo delle disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria in materia di invalidità e inabilità.

La disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria in ordine al trattamento pensionistico di invalidità è, com'è noto, contenuta nella legge 12 giugno 1984, n. 222.

Conseguentemente, per l'istruttoria delle domande di prestazioni per invalidità presentate dagli iscritti al Fondo Telefonici successivamente all'8 gennaio 1997, le Sedi dovranno attenersi alle disposizioni impartite in proposito per le pensioni del regime generale.

Ne deriva che le prestazioni erogabili dal Fondo Telefonici, in relazione al disposto dell'art. 4 in argomento, nei confronti degli iscritti che presentino la relativa domanda successivamente all'8 gennaio 1997, sono le seguenti:

A) Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità.

Requisiti contributivi: almeno 5 anni interi di contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio antecedente la data della domanda (art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 222 del 1984;)

B) Assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità.

Requisiti contributivi: almeno un contributo (art. 6 della legge n. 222 del 1984;)

C) Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità (art. 5 della legge n. 222 del 1984).

Il comma 1 dell'articolo 4 stabilisce inoltre che, ai lavoratori di cui trattasi, si applica l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di cumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente o autonomo e con la rendita per infortuni sul lavoro o malattia professionale liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Pertanto a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, occorre tener conto di tali disposizioni che stabiliscono l'incumulabilità di una quota percentuale degli assegni ordinari di invalidità in relazione ai redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa del beneficiario. Le percentuali di incumulabilità sono stabilite dalla tabella G allegata alla legge n. 335 del 1995.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 658, le anzidette disposizioni trovano applicazione per le prestazioni pensionistiche liquidate con decorrenza dal 1° febbraio 1997 in poi in relazione a domande presentate successivamente all'8 gennaio 1997; qualora le domande siano state presentate entro la predetta data dell'8 gennaio 1997, la prestazione verrà liquidata in base alla normativa previgente.

Il comma 2 prevede che i lavoratori titolari dell'assegno ordinario di invalidità possono continuare, al pari degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ad espletare la propria attività lavorativa ed ottenere successivamente il supplemento di pensione secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Il comma 3 abroga espressamente gli articoli 16, secondo comma, e 19 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, che hanno disciplinato l'invalidità per gli iscritti al Fondo Telefonici fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 658.

Alle disposizioni di cui agli articoli 16 e 19 della legge n. 1450 del 1956 dovrà farsi pertanto riferimento per le domande di invalidità presentate da iscritti al Fondo Telefonici anteriormente al 9 gennaio 1997.

Per quanto concerne i ricorsi di carattere sanitario, inoltrati a seguito di reiezione di domande presentate a far tempo dal 9 gennaio 1997, si precisa che la contestazione relativa all'accertamento dell'invalidità o dell'inabilità non è più definita da un Collegio di tre medici, come previsto dal 2° comma dell'art. 19 della legge n. 1450 del 1956, ora abrogato, ma in base alle disposizioni di cui alla circolare n. 7454/O ed altri Servizi del 26 giugno 1986.

Ciò vale anche per i ricorsi presentati da familiari superstiti intesi ad ottenere il riconoscimento dello stato inabilitante al fine di acquisire il diritto alla pensione ai superstiti nonché quelli proposti da pensionati allo scopo di ottenere il riconoscimento dello stato di inabilità dei figli ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

8.1 - Incumulabilità delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità con le rendite da infortunio.

L'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 658 ha esteso agli iscritti al Fondo, a decorrere dalla sua entrata in vigore, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 che stabilisce l'incumulabilità delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Si richiamano in proposito le disposizioni impartite per l'assicurazione generale obbligatoria ed in particolare la circolare n. 91 del 20 aprile 1996.

Quanto invece all'assegno privilegiato di invalidità e alla pensione privilegiata di inabilità, si ricorda che a norma dell'art. 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti in parola non spettano quando dall'evento che ha determinato l'insorgenza dell'invalidità o dell'inabilità o il decesso, riconducibile con nesso diretto di causalità al servizio prestato dall'assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo, derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (v. circolare n. 53616 AGO/262 del 3 dicembre 1984 e circolare n. 4396 O/82 del 10 aprile 1985).

L'incumulabilità di cui trattasi non opera altresì per le somme corrisposte ad integrazione della rendita vitalizia a titolo di assegno per l'assistenza personale e continuativa disciplinato dal D.P.R. n. 1124 del 1965.

 

 

9. Automaticità delle prestazioni

L'art. 6 del D.Lgs. n. 658 dispone che per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal decreto in esame, trovano applicazione alle pensioni del Fondo, successivamente all'entrata in vigore del decreto, le disposizioni proprie dell'assicurazione obbligatoria e, in particolare, il principio della automaticità delle prestazioni per cui le stesse potranno essere liquidate anche in mancanza della relativa contribuzione purché la stessa sia effettivamente dovuta.

 

 

10. Contenzioso

La competenza a decidere i ricorsi sanitari e/o amministrativi inoltrati avverso provvedimenti di reiezione in materia pensionistica e contributiva, resta attribuita al Comitato di Vigilanza del Fondo di previdenza Telefonici, al quale pertanto dovranno continuare ad essere inoltrati, secondo le modalità in atto, i ricorsi in questione.

 

 

11. Istruzioni operative

In attesa dell'aggiornamento delle procedure automatizzate di liquidazione delle pensioni in conformità alla normativa del D.Lgs. n. 658, le Sedi dovranno procedere alla liquidazione provvisoria delle pensioni con decorrenza 1° febbraio 1997.

A tal fine le pensioni dovranno essere acquisite con l'attuale procedura segnalando nel pannello FSA5TT le sole anzianità contributive maturate fino a tutto il 31 dicembre 1995 per i soggetti che possano far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni e quelle maturate fino al 31 gennaio 1997 per i soggetti che possano far valere, alla predetta data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e indicando, per distinguerne il carattere di provvisorietà, il codice "P" nel terzo sottocampo del campo 02 "natura pensione".

I programmi necessari per procedere alla liquidazione definitiva delle pensioni sono in corso di aggiornamento e saranno resi disponibili entro il mese di luglio 1997.

Il direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato n. 1

Direzione centrale pensioni - Ufficio fondi speciali

Messaggio n. 22441 del 8 gennaio 1997

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Direttori dei centri operativi 

 

Ai Direttori delle agenzie urbane 

Fondo Telefonici - Decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658.

In attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è stato emanato il decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1996, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione.

In proposito si richiama l'attenzione delle strutture periferiche sulla necessità di assicurare una piena osservanza delle disposizioni contenute nel citato decreto, entrato in vigore l'8 gennaio 1997.

Si evidenziano in particolare:

- l'art. 3, comma 8, il quale stabilisce che per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1997 non trovano più applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 ottobre 1973, in materia di trattamento minimo;

- l'art. 3, comma 8, il quale stabilisce che per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1997 non trova più applicazione il comma 3 dell'art. 10 della citata legge n. 672 del 1973 concernente la diminuzione dell'importo della pensione di anzianità in misura pari ad uno 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno di anticipo del pensionamento rispetto all'età pensionabile e l'aumento nella stessa misura per ogni anno di contribuzione oltre i 36;

- l'art. 3, comma 8, il quale stabilisce che per le pensioni di anzianità con decorrenza dal 1° febbraio 1997 non trova più applicazione il comma 4 dell'art. 10 della legge n. 672 del 1973 secondo cui agli iscritti che possano far valere almeno 40 anni di contribuzione al Fondo è comunque assicurata l'intera pensione spettante indipendentemente dall'età raggiunta;

- l'art. 4, che detta disposizioni innovative in materia di invalidità, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Si fa riserva di istruzioni in merito alle disposizioni contenute nel provvedimento di cui trattasi.

Il direttore centrale

Corvino