§ 98.1.40557 - Circolare 15 marzo 1999, n. 60 .
Lavori in aspettativa o distacco sindacale.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/03/1999
Numero:60

§ 98.1.40557 - Circolare 15 marzo 1999, n. 60 .

Lavori in aspettativa o distacco sindacale.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale 

 

e Dirigenti medici 

 

 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Precisazioni sulla compilazione del modello CUD relativamente alla contribuzione aggiuntiva per lavoratori in aspettativa o distacco sindacale (art. 3, commi 5 e 6, D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, modificato dal decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278.)

Con circolare 23 gennaio 1997, n. 14, sono state impartite le disposizioni per il versamento del contributo aggiuntivo in oggetto e per la compilazione del modello O1/M, in base alle norme dettate dall'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.

Successivamente, il decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 ha, tra l'altro, modificato il termine per il versamento della contribuzione aggiuntiva, che è stato portato dal 31 marzo al 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la contribuzione aggiuntiva stessa (in proposito vedasi la circolare 2 settembre 1998, n. 197).

Poiché il versamento della predetta contribuzione deve essere autorizzato "una tantum" in base alla richiesta da presentarsi all'Istituto da parte degli organismi sindacali interessati, in tempo utile per effettuare i previsti adempimenti, può verificarsi che alla scadenza del termine fissato per la consegna del modello CUD dall'articolo 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 314 del 1997 (28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti o entro 12 giorni dalla richiesta dell'assicurato), gli stessi non siano ancora in possesso della prevista autorizzazione o comunque non abbiano effettuato il versamento dei contributi di competenza dell'anno cui si riferisce la CUD.

In tale caso, i dati relativi alla contribuzione aggiuntiva dovranno essere certificati con la CUD dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento. Nel campo "annotazioni" dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento (competenza) della contribuzione stessa.

Si precisa che, qualora i contributi aggiuntivi riguardanti l'anno 1997 non siano già stati compresi nel modello O1/M presentato per tale anno entro il 30 settembre 1998, potranno essere denunciati tramite i modelli O1/M-vig, da presentare alla competente sede dell'INPS. In tal caso quale certificazione sarà consegnata all'assicurato copia del modello O1/M-vig.

Il Direttore generale

Trizzino